N. 115 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 giugno 2022

Ordinanza del 6  giugno  2022  della  Corte  d'appello  di  Bari  nel
procedimento civile promosso da ASL BT contro R.T.I. - Raggruppamento
temporaneo  di  imprese  costituito  da  Manelli   impresa   Srl   ed
Eurosistemi Srl. 
 
 Appalti pubblici - Collaudo - Norme della Regione Puglia  -  Riserve
  dell'impresa - Obbligo di costituire un deposito  cauzionale,  pari
  allo 0,5 per cento  dell'importo  del  maggior  costo  presunto,  a
  favore dell'Amministrazione entro quindici giorni  dall'apposizione
  delle riserve sui documenti contabili - Decadenza  dal  diritto  di
  far valere le riserve nel caso  di  mancato  deposito  delle  somme
  entro il termine indicato. 
- Legge della Regione Puglia 11 maggio 2001, n. 13  (Norme  regionali
  in materia di opere e lavori pubblici), art. 23, comma 2. 
(GU n.42 del 19-10-2022 )
 
                      CORTE DI APPELLO DI BARI 
             Sezione specializzata in materia di impresa 
 
    La Corte di appello di Bari, sezione specializzata in materia  di
impresa, riunita in camera di consiglio  nelle  persone  dei  signori
magistrati: 
      1. dott. Salvatore Grillo - Presidente; 
      2. dott. Patrizia Papa - consigliere; 
      3. dott. Michele Prencipe - consigliere relatore; 
    Ha  pronunciato,  a  scioglimento  della  riserva,  la   seguente
ordinanza nella causa, in grado di  appello,  iscritta  nel  Registro
generale degli affari civili contenziosi per  l'anno  2020  sotto  il
numero d'ordine 368, avente per oggetto impugnazione proposta avverso
la sentenza n. 197/2020, pubblicata in  data  20  gennaio  2020,  del
Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia  di  impresa,  in
composizione collegiale; 
 
                                 Tra 
 
    Azienda sanitaria  locale  Barletta-Andria-Trani  -  ASL  BT,  in
persona del suo legale rappresentante pro  tempore,  rappresentata  e
difesa,  in  virtu'  di   mandato   allegato   sia   all'istanza   di
autorizzazione alla visione del fascicolo e di  estrazione  di  copia
della documentazione depositata in data 27 maggio 2020  sia  all'atto
di costituzione di nuovo procuratore e difensore depositato  in  data
28  maggio  2020,  dall'avv.  Ugo  Patroni  Griffi  ed  elettivamente
domiciliata in Bari alla piazza Luigi di Savoia n. 41/a - appellante; 
    R.T.I. costituito  tra  Manelli  Impresa  S.r.l.  ed  Eurosistemi
S.r.l.,  in  persona  della  capogruppo  mandataria  Manelli  Impresa
S.r.l.,  in  persona  del  suo  legale  rappresentante  pro  tempore,
rappresentata e difesa, in virtu' di mandato in calce  alla  comparsa
di  costituzione  e  risposta  in  appello,  dall'avv.  Vito  Aurelio
Pappalepore, elettivamente domiciliata presso il Suo studio  in  Bari
alla via Pizzoli n. 8 - appellata. 
 
                     I. Svolgimento del processo 
 
I.A. La sentenza di primo grado. 
    Con sentenza n. 197/2020, pubblicata in data 20 gennaio 2020,  il
Tribunale di Bari,  sezione  specializzata  in  materia  di  impresa,
definitivamente  pronunciando  sulla  domanda  proposta  da   Manelli
Impresa  S.r.l.   (in   qualita'   di   capogruppo   mandataria   del
Raggruppamento temporaneo di imprese costituito tra  Manelli  Impresa
S.r.l.  ed  Eurosistemi   S.r.l.)   ed   Azienda   sanitaria   locale
Barletta-Andria-Trani ASL BT (1) cosi' provvedeva: 1)  dichiarava  la
responsabilita'  contrattuale  della  convenuta;  2)  condannava   la
convenuta  al  risarcimento  del   danno   in   favore   dell'attore,
quantificato complessivamente in euro 1.863.317,37,  oltre  interessi
legali dalla domanda al saldo da calcolarsi sulla somma  di  anno  in
anno rivalutata; 3) condannava la convenuta alla rifusione, in favore
dell'attore, delle spese di lite, che liquidava  complessivamente  in
euro 25.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario
nella misura del 15%, C.A.P. ed I.V.A. come per legge; 4) poneva  gli
oneri peritali definitivamente a carico della convenuta. 
    A sostegno della decisione il Giudice di  primo  grado  osservava
(pagg. 5-9 della sentenza impugnata): «Oggetto del presente  giudizio
e' la domanda di accertamento e di condanna al pagamento del  credito
risarcitorio vantato dal raggruppamento temporaneo di  imprese  (RTI)
Manelli Impresa S.r.l. ed  Eurosistemi  S.r.l.,  rappresentata  dalla
societa' capogruppo mandataria Monelli Impresa S.r.l., nei  confronti
dell'Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani (ASL  BAT)  quale
stazione  appaltante,  relativamente  ai  lavori  aventi  ad  oggetto
l'adeguamento a norma e rifunzionalizzazione del Presidio ospedaliero
di  Bisceglie  appaltati  con  procedura  di  evidenza  pubblica  con
deliberazione n. 1145/CS del 22 luglio 2011. 
    Occorre in via preliminare evidenziare che in ordine  ai  crediti
relativi all'appalto sussiste la giurisdizione del giudice  ordinario
ai  sensi  dell'art.  133,  comma  primo,  lettera  e)  del   decreto
legislativo  n.   104/2010;   tale   norma   infatti   devolve   alla
giurisdizione  esclusiva  del  G.A.  le  controversie  relative  alle
procedure di affidamento di pubblici  lavori,  servizi  e  forniture,
svolte da soggetti tenuti all'osservanza  delle  regole  di  evidenza
pubblica nonche' dei principi comunitari  e  nazionali  esistenti  in
materia, laddove ogni vicenda inerente all'esecuzione  del  contratto
d'appalto o al suo inadempimento spetta al G.O. attinendo  alla  fase
paritetica del rapporto. 
    Nel caso di specie sussiste inoltre la competenza  funzionale  in
favore del Tribunale delle Imprese di Bari, in  virtu'  del  disposto
normativo dell'art. 3, comma secondo lettera f), decreto  legislativo
n. 168/2003 (cosi' come modificato dal decreto-legge 24 gennaio  2012
n. 1) secondo il quale le sezioni specializzate  sono  competenti  in
materia di  contratti  pubblici  di  appalto  di  lavori,  servizi  o
forniture di rilevanza comunitaria (bando di gara di  valore  pari  a
euro 6.195.000,00). 
    Quanto al merito risultano di pregnante rilevanza  probatoria  ai
fini della decisione gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio, ai
quali  esiti  il  Giudicante  aderisce  senza   riserve   in   quanto
congruamente motivati e frutto di un procedimento  valutativo  scevro
da errori o omissioni di carattere logico e/o metodologico, avendo il
ctu  puntualmente  applicato  le  relative  norme   procedurali,   in
particolare rispondendo  alle  osservazioni  presentate  dalle  parti
processuali ai sensi dell'art. 195 del codice di procedura civile. 
    In base agli esiti della ctu deve essere affermata  la  giuridica
responsabilita' contrattuale della convenuta che deve  quindi  essere
condannata al risarcimento del danno in favore di parte attrice. 
    Costituisce circostanza documentata in  atti  la  sussistenza  di
carenze progettuali dovute all'omesso monitoraggio dei sotto-servizi,
la    lacunosita'    dei    progetti    esecutivi,    la     mancanza
dell'autorizzazione del Genio Civile, l'omessa  disattivazione  degli
impianti centralizzati presenti nelle strutture coinvolte dai  lavori
appaltati, l'omessa tempestiva  liberazione  dei  locali  oggetto  di
intervento, l'omessa effettiva delimitazione dell'area di intervento,
con conseguente rilevante  interferenza  e  impedimento  al  regolare
andamento dei lavori da parte dell'aggiudicatario, tenuto  conto  che
il progetto non prevedeva alcuna programmazione  che  consentisse  di
coordinare i tempi e luoghi di  lavoro  con  le  esigenze  legate  al
mantenimento in attivita' delle funzioni ospedaliere. 
    L'appaltatore, quindi, a causa dell'andamento anomalo dei  lavori
direttamente   imputabile   alla   stazione   appaltante,   formulava
legittimamente nel corso  del  rapporto  contrattuale  una  serie  di
riserve per il risarcimento dei danni  subiti  nell'esecuzione  delle
opere appaltate per un importo complessivo pari a  euro  3.465.821,27
relativamente al periodo dal 20 febbraio 2013  alta  ultimazione  dei
lavori, essendo  stato  il  periodo  precedente  gia'  accertato  con
sentenza resa dal Tribunale di Trani (sentenza  n.  1193/2016  del  7
settembre 2016). 
    Alla  luce  dei   riscontri   contabili   e   delle   valutazioni
correttamente eseguite dal ctu  il  danno  deve  essere  quantificato
nella somma complessiva pari a  euro  1.863.317,37,  oltre  interessi
legali  aventi  carattere  compensativo  e  rivalutazione  monetaria,
trattandosi di debito di valore sottratto al principio nominalistico;
danno  complessivo  costituito  da  euro  1.376.779,96  per   anomalo
andamento dei lavori, da euro 463.894,59 per  la  sospensione  totale
dei lavori, da euro 18.955,80 per lavori extracontrattuali,  da  euro
3.687,02 per lavori non inseriti in contabilita', con esclusione  del
danno di cui alle riserve n. 13 per perdita  di  chance,  n.  14  per
danno curriculare e n. 15 per  danno  da  mancato  accrescimento  del
fatturato in quanto non provati in giudizio. 
    Infondata e' infine  l'eccezione  di  decadenza  sollevata  dalla
convenuta ai sensi dell'art. 23, legge  regionale  Puglia  11  maggio
2001 n. 13, per non aver il raggruppamento appaltatore provveduto  ai
depositi cauzionali previsti in caso di  iscrizioni  di  riserve  sui
documenti contabili comportanti una variazione dell'importo economico
delle opere in aumento rispetto all'importo contrattuale. 
    Sebbene, infatti,  risulti  addirittura  pacifico  tra  le  parti
processuali (in quanto non specificamente contestato in atti) che  le
predette cauzioni non siano state versate da  parte  dell'appaltatore
nel corso del rapporto a seguito  della  formulazione  da  parte  sua
delle riserve oggetto del presente giudizio,  la  decadenza  all'uopo
prevista dall'art. 23 della legge Regionale Puglia 11 maggio 2001  n.
13 non puo' nondimeno trovare applicazione nel caso  di  specie,  non
essendo  state  esplicitamente  richiamate  le  relative  norme   nel
relativo capitolato speciale di appalto, cosi' come invece  richiesto
dall'art. 25 della medesima legge che chiaramente pone tale  richiamo
esplicito come condizione di applicabilita' al  singolo  rapporto  di
appalto della relativa normativa regionale. 
    Trattasi di disciplina rispetto alla quale non sussistono neppure
i   presupposti   per   sollevare   l'incidente    di    legittimita'
costituzionale, sia per la mancanza del  requisito  della  rilevanza,
non trovando nel  caso  di  specie  positiva  applicazione,  che  del
requisito  della  non  manifesta  infondatezza,  data  l'assenza   di
interferenze  tra  tale  disciplina  regionale  e  il  settore  della
concorrenza, quale materia rientrante nell'ambito della  legislazione
esclusiva statale (Corte costituzionale, sentenza 18 ottobre 2016, n.
263). 
    Quanto alle spese di lite ritiene il Collegio giudicante che  non
sussistono nel caso di  specie  ragioni  per  derogare  al  principio
generale della soccombenza. 
    Analogamente le spese della ctu devono essere interamente poste a
carico della parte convenuta soccombente.». 
I.B. Il processo di secondo grado. 
    I.B.1. Con atto di citazione notificato  in  data  4  marzo  2020
Azienda sanitaria locale Barletta-Andria-Trani - ASL BT,  in  persona
del suo legale rappresentante pro  tempore,  proponeva  appello,  nei
confronti  di  Manelli   Impresa   S.r.l.,   quale   capogruppo   del
Raggruppamento temporaneo di imprese costituito tra  Manelli  Impresa
S.r.l.  ed  Eurosistemi   S.r.l.,   in   persona   del   suo   legale
rappresentante pro tempore, avverso la predetta sentenza, chiedendo a
questa Corte di  voler  cosi'  provvedere:  1)  in  via  preliminare,
sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza  impugnata,  ex  art.
283 del codice di procedura civile; 2) in via principale,  accogliere
integralmente  l'appello  e,  in  totale   riforma   della   sentenza
impugnata, dichiarare inammissibile e/o rigettare nel merito tutte le
domande proposte in primo grado  dall'appellato  (e,  per  l'effetto,
accogliere  le  conclusioni  rassegnate  in  primo  grado  e   cosi':
«rigettare  tutte  le  avverse  domande,  poiche'  inammissibili   ed
infondate, in fatto ed in diritto, ove occorra previo  riconoscimento
dell'intervenuta decadenza totale e/o parziale dalle stesse alla luce
delle ragioni esposte  in  atti.»),  3)  in  via  subordinata  (salva
impugnazione), previa rinnovazione  della  c.t.u.,  procedere  a  una
nuova quantificazione delle somme richieste dall'appaltatore;  4)  in
ogni caso, riformare, in virtu' del principio della  soccombenza,  la
condanna alle spese di  lite  del  giudizio  di  primo  grado  e  per
l'effetto condannare l'appellato R.T.I. alla rifusione delle spese di
lite del doppio grado di giudizio in favore di essa appellante. 
    I.B.2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
8 giugno 2020 il R.T.I. costituito  tra  Manelli  Impresa  S.r.l.  ed
Eurosistemi S.r.l., in persona della  capogruppo  mandataria  Manelli
Impresa S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
si costituiva  nel  giudizio  di  appello,  deducendo  l'infondatezza
dell'impugnazione. Pertanto chiedeva a questa Corte  di  voler  cosi'
provvedere: 1) in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione
dell'efficacia esecutiva e dell'esecuzione della  sentenza  di  primo
grado proposta dall'appellante, stante l'insussistenza di entrambi  i
presupposti della richiesta misura inibitoria; 2) nel  merito,  anche
previo rigetto dell'istanza di rinnovazione della  c.t.u.,  rigettare
l'impugnazione proposta  dall'appellante,  siccome  inammissibile  ed
infondata, e per l'effetto confermare la sentenza di prime  cure;  3)
condannare l'appellante alla rifusione, in favore di esso  appellato,
delle spese e competenze del doppio (2) grado di giudizio. 
    I.B.3. Con ordinanza in data 3 novembre 2020 la Corte di appello,
ritenuta la sussistenza dei requisiti del  fumus  boni  juris  e  del
periculum in mora, accoglieva l'istanza proposta  dall'appellante  ai
sensi dell'art. 283 del codice di procedura civile e, per  l'effetto,
sospendeva l'esecutivita' della sentenza impugnata. 
    I.B.4. Con provvedimento pronunciato all'udienza di  precisazione
delle conclusioni la Corte, preso atto  che  a  seguito  dell'udienza
svolta mediante trattazione scritta, fissata con avviso  regolarmente
comunicato, le parti avevano precisato le conclusioni, come  da  note
inviate  telematicamente,  riservava  la  causa  per  la   decisione,
all'esito della scadenza dei termini assegnati per il deposito  delle
comparse conclusionali e  delle  memorie  di  replica  ai  sensi  del
combinato disposto degli articoli 352 comma 1° e  190  comma  1°  del
codice  di  procedura  civile,   con   decorrenza   dalla   data   di
comunicazione del provvedimento alle parti costituite, da effettuarsi
a cura della Cancelleria nella medesima data. 
 
                     II. Motivi della decisione 
 
II.A. L'atto di appello. 
    A   sostegno   dell'impugnazione   Azienda    sanitaria    locale
Barletta-Andria-Trani - ASL BT ha enunciato quattro motivi: 
      1. Error in iudicando. Sull'erroneita' della sentenza appellata
nella parte in cui e' stata rigettata l'eccezione di inammissibilita'
della domanda per omessa  prestazione  da  parte  del  raggruppamento
capeggiato dalla Monelli Impresa s.r.l. del  deposito  cauzionale  di
cui all'art. 23 della legge regionale n. 13 dell'11 maggio 2001; 
      2. Error in iudicando. Error in  procedendo.  Sulla  violazione
dell'art. 277 del  codice  di  procedura  civile.  Sull'omesso  esame
dell'eccezione di inammissibilita'/decadenza formulata dalla Stazione
appaltante ira relazione alle riserve in ordine all'asserito danno da
andamento anomalo dei lavori; 
      3. Error in indicando. Sull'erroneita' della sentenza appellata
nella parte in cui ha accolto la domanda di  risarcimento  del  danno
proposta dalla Manelli Impresa s.r.l. in ordine alle riserve  nn.  1,
7, 8,  9,  10,  11  e  12.  Sull'erroneita'  delle  risultanze  della
relazione tecnica del CTU; 
      4. In via subordinata. Error in indicando. Sull'erroneita'  del
quantum riconosciuto. 
II.A.1. Il primo motivo. 
    II.A.1.a. Con il primo motivo  di  impugnazione  l'appellante  ha
dedotto: che, all'epoca della sottoscrizione del contratto di appalto
(20 ottobre 2011), vigeva l'art. 23 della legge regionale  Puglia  11
maggio 2001, n. 13, a mente del quale (comma 2°) «Qualora, a  seguito
dell'iscrizione delle riserve da  parte  dell'impresa  sui  documenti
contabili,  l'importo  economico  dell'opera  variasse   in   aumento
rispetto  all'importo  contrattuale,   l'impresa   e'   tenuta   alla
costituzione di un deposito cauzionale a favore  dell'Amministrazione
pari allo 0,5 per cento dell'importo del maggior  costo  presunto,  a
garanzia dei maggiori oneri per  l'Amministrazione  per  il  collaudo
dell'opera. Tale deposito deve essere effettuato in valuta presso  la
Tesoreria dell'ente o polizza fidejussoria  assicurativa  o  bancaria
con riportata la causale entro quindici giorni dall'apposizione delle
riserve. Decorso tale termine senza il deposito delle somme suddette,
l'impresa decade dal diritto di far valere, in  qualunque  termine  e
modo, le riserve iscritte sui documenti contabili. Da  tale  deposito
verra' detratta la somma  corrisposta  al  collaudatore  e  il  saldo
verra' restituito all'impresa in uno con il saldo dei  lavori.»;  che
essa A.S.L. BT, nel costituirsi nel giudizio di  primo  grado,  aveva
eccepito  l'inammissibilita'  della  domanda  proposta   dall'attore,
atteso che il ridetto deposito cauzionale non era stato prestato  dal
raggruppamento esecutore, ne'  lo  stesso  aveva  mai  dimostrato  di
averlo disposto; che in maniera del tutto erronea,  con  la  sentenza
appellata, il Giudice di primo grado, dopo aver rilevato che non  era
contestata tra le parti  la  mancata  presentazione  di  qualsivoglia
deposito  cauzionale  da  parte  dell'appaltatore,  aveva   rigettato
l'eccezione de qua, affermando che l'applicabilita'  della  decadenza
prevista  all'art.  23  della  legge  regionale  Puglia  13/2001  era
subordinata, ex art. 25 della medesima legge, all'esplicito  richiamo
delle norme della legge regionale nel capitolato speciale di appalto,
aggiungendo altresi' che non sussistevano i presupposti per sollevare
l'incidente  di   legittimita'   costituzionale   rispetto   a   tale
disciplina, per mancanza  sia  del  requisito  della  rilevanza  (non
trovando detta disciplina regionale positiva applicazione nel caso di
specie) sia del requisito  della  non  manifesta  infondatezza  [data
l'assenza di interferenze tra tale disciplina regionale e il  settore
della  concorrenza,  quale  materia  rientrante   nell'ambito   della
legislazione esclusiva statale  (Corte  costituzionale,  sentenza  n.
263/2016)]; che, al contrario di quanto sostenuto  nel  provvedimento
appellato, il richiamo alla normativa regionale (e dunque anche  alla
legge regionale Puglia n. 13/2001, il cui art. 1  precisava  che  «La
presente legge  disciplina  la  materia  delle  opere  e  dei  lavori
pubblici di interesse regionale. Ai fini  della  presente  legge  per
lavori pubblici di interesse regionale si intendono tutti quelli  che
si realizzano nel  territorio  della  Regione  Puglia,  con  o  senza
l'intervento finanziario della  Regione,  o  che  siano  proposti  al
finanziamento  statale  e/o  comunitario  da  piani  regionali,   con
esclusione dei lavori pubblici, comunque realizzati,  attinenti  allo
svolgimento di compiti e funzioni  mantenuti  allo  Stato,  ai  sensi
della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo  31  marzo
1998, n. 112.») era contenuto alla pag. 4 del capitolato speciale  di
appalto  (ove  si  precisava  la  necessita',  per  l'esecutore,   di
rispettare e osservare «Tutte le leggi vigenti, decreti,  regolamenti
ed ordinanze emanate, per  le  rispettive  competenze,  dallo  Stato,
dalle Regioni, dalle Province, dagli Enti preposti ed autorizzati nel
settore delle costruzioni e  degli  impianti  e  materiali  a  queste
relative che, comunque, possono  interessare  direttamente  l'oggetto
dell'appalto»), a sua volta richiamato dall'art. 2 del  contratto  di
appalto del 20 ottobre 2011; che era quindi palese l'erroneita' della
sentenza, atteso che (i) l'appalto oggetto del giudizio rientrava tra
le «opere» e i «lavori pubblici»  di  interesse  regionale  e  quindi
risultava assoggettato alle norme della  legge  regionale  Puglia  n.
13/2001 giusta quanto previsto dall'art. 1 della stessa e che (ii) il
capitolato speciale d'appalto richiamava espressamente  la  normativa
regionale,   imponendo   l'applicazione   «di    tutte    le    leggi
vigenti...emanate...dalle Regioni...che, comunque possono interessare
direttamente l'oggetto dell'appalto.». 
    II.A.1.b. L'appellato  ha  contestato  la  fondatezza  del  primo
motivo, deducendo: che l'applicazione delle disposizioni della  legge
regionale Puglia n.  13/2001  era  consentita  solo  dietro  richiamo
pattizio negli atti negoziali dell'appalto, in quanto  l'art.  25  di
detta legge stabiliva che «Nei capitolati speciali di appalto  e  nei
disciplinari  di  appalto  concorso  devono   essere   esplicitamente
richiamate le norme della  presente  legge.»;  che  il  contratto  di
appalto inter partes del 20 ottobre 2011 e il capitolato speciale  di
appalto da  esso  richiamato  (art.  2)  non  menzionavano  la  legge
regionale Puglia n. 13/2001; che, conseguentemente, l'art.  23  della
legge regionale Puglia n. 13/2001 non  poteva  trovare  applicazione,
trattandosi di disposizione, non integrante gli estremi  della  norma
imperativa, non richiamata espressamente nei documenti  dell'appalto;
che la stessa A.S.L. BT, nel formulare le proprie  considerazioni  in
ordine alla riserva n. 1 trascritta in occasione del 1° S.A.L.  (nota
prot. n. 45354 del 27 giugno 2012 a firma del RUP ing.  Carlo  Ieva),
aveva riconosciuto  «l'ammissibilita'  delle  riserve  iscritte,  con
questo intendendosi che l'iscrizione delle stesse e' avvenuta secondo
le modalita' e i termini prescritti dall'art.  190  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2020, n. 207...», in  tal  modo
ammettendo per facta concludentia che  le  disposizioni  della  legge
regionale Puglia n. 13/2001 erano totalmente estranee  al  sinallagma
contrattuale in questione; che, una volta riconosciuta dall'A.S.L. BT
l'ammissibilita' delle riserve apposte in calce al 1°  S.A.L.,  tutte
le altre riserve iscritte nei SS.AA.LL. successivi dovevano reputarsi
immuni dall'eccezione di mancata prestazione del deposito cauzionale;
che, alla luce delle disposizioni contenute nel  decreto  legislativo
n. 163/2006, la normativa regionale richiamata  ex  adverso  in  sede
giudiziale  era  da  ritenersi   implicitamente   e   sostanzialmente
abrogata, posto che essa pretendeva di  incidere  (negativamente)  su
posizioni giuridiche e  diritti  soggettivi  espressamente  riservati
alla legislazione nazionale; che ad ogni buon conto,  alla  luce  dei
precetti costituzionali in terna di riparto di competenza tra Stato e
Regioni,  la  normativa  regionale  ex  adverso  richiamata   -   ove
interpretata  in  maniera  da  attribuire   alla   stessa   efficacia
imperativa   diretta   -   sarebbe    risultata    costituzionalmente
illegittima, in quanto introduttiva di  limitazioni  contrattuali  ed
economiche su materie riservate  alla  legislazione  esclusiva  dello
Stato  (Corte  costituzionale,  nn.  187/2013,   114/2011,   53/2011,
43/2011), sicche', nella denegata ipotesi in cui - previo superamento
delle predette preclusioni pattizie e normative - la disposizione  di
cui all'art. 23 della legge regionale n. 13/2001 fosse stata ritenuta
applicabile al caso di specie, andava  necessariamente  sollevata  la
questione di  costituzionalita'  di  detta  norma,  atta  a  spiegare
effetti nel  giudizio  in  termini  di  possibile  preclusione  delle
(legittime) domande di esso appellato, per violazione degli  articoli
3 e 117 della Costituzione, in quanto contrastante con la  disciplina
statale vigente (decreto legislativo n. 163/2006) e previgente (legge
n. 109/1994 e decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999)  e
delle coordinate tracciate in materia dalla  costante  giurisprudenza
della Corte costituzionale. 
    II.A.1.c. La  Corte  reputa  che  sussistano  i  presupposti  per
sollevare la questione  di  legittimita'  costituzionale  prospettata
dall'appellato,  trattandosi  di  questione  rilevante  nel  presente
giudizio e non manifestamente infondata. 
    II.A.1.c.1. Per quanto concerne il primo profilo (rilevanza della
questione),  la  Corte  osserva  che  la  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 23, comma 2° della legge regionale Puglia n.
13/2001 e' rilevante nel presente giudizio, per la  semplice  ragione
che e' incontestata tra le parti la mancata costituzione del deposito
cauzionale ai sensi della predetta disposizione, sicche',  applicando
la  stessa,  dovrebbe   inevitabilmente   affermarsi   la   decadenza
dell'appaltatore dal diritto di far valere le  riserve  iscritte  sui
documenti  contabili,  con  conseguente  rigetto,   in   accoglimento
dell'appello ed in riforma  della  sentenza  di  primo  grado,  della
domanda originariamente proposta con l'atto  introduttivo  del  primo
grado di giudizio. 
    A tal proposito va evidenziato che  le  argomentazioni  enunciate
dall'appellato a sostegno dell'invocata inapplicabilita', nel caso in
esame, dell'art. 23 comma 2° della legge regionale Puglia n.  13/2001
appaiono non persuasive e devono pertanto essere disattese. 
    Ed invero: 
      - la disposizione di cui all'art.  25,  comma  2°  della  legge
regionale Puglia n. 13/2001 stabilisce che «Nei  capitolati  speciali
di appalto e nei  disciplinari  di  appalto  concorso  devono  essere
esplicitamente richiamate le norme della presente  legge.».  Ora,  in
disparte tanto la circostanza che il contratto di appalto per cui  e'
il presente giudizio sicuramente rientra nel  campo  di  applicazione
della legge regionale Puglia n. 13/2001 [si vedano,  in  particolare,
gli articoli 1 e 3: l'art. 1  («Ambito  oggettivo  di  applicazione»)
prevede che «La presente legge disciplina la materia  delle  opere  e
dei lavori pubblici di interesse regionale. Ai  fini  della  presente
legge per lavori pubblici di interesse regionale si  intendono  tutti
quelli che si realizzano nel territorio della Regione Puglia,  con  o
senza l'intervento finanziario della Regione, o che siano proposti al
finanziamento  statale  e/o  comunitario  da  piani  regionali,   con
esclusione dei lavori pubblici, comunque realizzati,  attinenti  allo
svolgimento di compili e funzioni  mantenuti  allo  Stato,  ai  sensi
della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo  31  marzo
1998, n. 112.»; l'art. 3 («Ambito soggettivo  di  applicazione»),  al
comma 1°, dispone (tra l'altro) che «Le norme della presente legge si
applicano ai soggetti di seguito  elencali:  ...  b)  Aziende  unita'
sanitarie  locali  operanti  nel  territorio  regionale   e   Aziende
ospedaliere;»]  quanto  l'ulteriore  circostanza  che  il  capitolato
speciale di  appalto  -  richiamato  integralmente  dall'art.  2  del
contratto stipulato inter partes in data 20 ottobre 2011 (all'art. 2,
al comma 1°, prevedeva la concessione  ed  accettazione  dell'appalto
«sotto l'osservanza  piena,  assoluta,  inderogabile  e  inscindibile
delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e  modalita'  dedotti
risultanti  dal  capitolato  speciale  di  appalto,   integrante   il
progetto...») - rinvia espressamente a  «Tutte  le  leggi  vigenti...
emanate... dalle Regioni...»  (fra  le  quali  non  puo'  non  essere
ricompresa, per la sua ampia portata ed indubbia rilevanza, anche  la
legge regionale  Puglia  n.  13/2001,  recante  «Norme  regionali  in
materia di opere e lavori pubblici»), si osserva: 
        i) in primo luogo,  che  l'art.  25,  comma  2°  della  legge
regionale Puglia n. 13/2001 non prevede affatto che l'omesso richiamo
esplicito delle norme di  detta  legge  nei  capitolati  speciali  di
appalto e nei  disciplinari  di  appalto  concorso  renda  le  stesse
inapplicabili  ai  rapporti  contrattuali  rientranti  nel  campo  di
applicazione della legge (anzi la disposizione de qua, al  contrario,
non puo' non essere intesa proprio come un preciso  ammonimento  alle
parti contraenti circa  l'obbligo  di  menzionare  nel  contratto  di
appalto, in ogni caso, le  norme  della  legge  regionale  Puglia  n.
13/2001, evidentemente in ragione della loro  rilevanza,  sancita  "a
monte" dal legislatore regionale); 
        ii) n secondo  luogo,  che  l'interpretazione  dell'art.  25,
comma  2°  della  legge  regionale  Puglia  n.   13/2001   propugnata
dall'appellato (ed invero fatta propria anche dal  Giudice  di  primo
grado) finisce con il rimettere all'autonomia privata non  la  scelta
di non applicare singole disposizioni della legge  (evidentemente  di
natura  derogabile),  ma  addirittura  la  scelta  di  non  applicare
l'intera legge  (in  assenza,  peraltro,  di  una  chiara  previsione
generale di derogabilita' della stessa),  sicche',  opinando  in  tal
senso,  l'intero  provvedimento  legislativo  diverrebbe  tout  court
derogabile   integralmente   (e   dunque   finirebbe   con   l'essere
potenzialmente  inutile),   oltretutto   in   mancanza   di   criteri
orientativi specifici e predeterminati circa le ragioni della  deroga
(cio', a ben vedere, potrebbe  facilmente  dar  luogo  ad  arbitrarie
"disapplicazioni" della legge in ordine a singoli contratti in ambito
regionale, con conseguente disparita' di trattamento nei confronti di
soggetti che si trovino perfino in identiche condizioni); 
      - dalla nota prot. n. 45354 del 27 giugno 2012 a firma del RUP,
ing. Carlo Ieva, non puo' desumersi un implicito  riconoscimento,  da
parte dell'A.S.L. BT, dell'estraneita' delle disposizioni della legge
regionale Puglia n. 13/2001 al sinallagma  contrattuale  e  tantomeno
un'implicita rinuncia dell'A.S.L. BT a far  valere  la  decadenza  ex
art. 23, comma 2° di detta legge (eccepita tempestivamente  gia'  con
il primo atto difensivo e successivamente reiterata sia nel corso del
primo grado di giudizio sia nel presente grado di giudizio),  per  la
semplice ragione che l'A.S.L. BT, con la predetta nota (a tutto voler
concedere riferibile, peraltro, solo alla riserva n.  1  iscritta  in
occasione del 1° S.A.L., non potendo  valere  anche  per  le  riserve
iscritte  successivamente),  aveva  semplicemente  affermato  che  le
riserve erano state iscritte dall'appaltatore secondo le modalita'  e
i termini prescritti dall'art. 190 del decreto del  Presidente  della
Repubblica  5  ottobre  2010,  n.  207,  ma  non  aveva  fatto  alcun
riferimento al deposito cauzionale di cui all'art. 23, comma 2° della
legge regionale Puglia n. 13/2001 e tantomeno aveva  rinunciato  alla
decadenza dell'appaltatore - conseguente  alla  mancata  costituzione
del deposito cauzionale da parte del  medesimo  -  prevista  da  tale
disposizione); 
      - non  vi  sono  ragioni  concrete  per  affermare  l'implicita
abrogazione della legge regionale Puglia  n.  13/2001  ad  opera  del
decreto legislativo n. 163/2006 (in particolare ad opera dell'art.  4
comma 3° di tale provvedimento legislativo,  non  avendo  l'appellato
evidenziato in modo  specifico  sotto  quali  profili  la  disciplina
regionale sarebbe "diversa" da  quella  del  decreto  legislativo  n.
163/2006) e/o  l'incompatibilita'  della  stessa  con  la  disciplina
statale previgente (legge n. 109/1994 e decreto del Presidente  della
Repubblica n. 554/1999); anzi le pronunce della Corte di cassazione e
della  Corte  costituzionale  delle  quali  si  dira'  nel  paragrafo
successivo  (v.   sub   II.A.1.c.2.),   implicando   chiaramente   la
persistente vigenza della  normativa  di  cui  alla  legge  regionale
Puglia n. 13/2001, portano ad affermare l'esatto contrario. 
      II.A.1.c.2.  Per  quanto  concerne  il  secondo  profilo   (non
manifesta infondatezza della questione), la Corte  osserva  che  tale
valutazione risulta gia' positivamente operata di recente dalla prima
sezione civile della Corte suprema, dal cui autorevole  insegnamento,
pienamente condivisibile, questo Collegio non intende discostarsi. 
    Infatti  la  Corte  di  cassazione,  con  ordinanza  n.   25/2021
(pronunciata in giudizio nel quale il Giudice di secondo grado  aveva
rigettato l'appello proposto da un appaltatore contro un Comune della
Provincia di Taranto, affermando che l'appaltatore era  decaduto  dal
diritto di  iscrivere  alcune  riserve  per  non  avere  prestato  la
cauzione prevista dall'art. 23, comma 2° della legge regionale Puglia
n. 13/2001), aveva testualmente osservato quanto segue (parr. 3 e  4,
pagg. 11 e ss.): 
      «3.  Deve  poi  esprimersi  un  giudizio   di   non   manifesta
infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art.
23, comma 2,  della  legge  regionale  11  maggio  2001,  n.  13,  in
relazione all'art. 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione. 
    Tale disposizione, che in  rubrica  reca  l'indicazione  «Riserve
dell'impresa e definizione delle controversie» recita: 
      «Qualora, a seguito  dell'iscrizione  delle  riserve  da  parte
dell'impresa sui documenti contabili, l'importo economico  dell'opera
variasse in aumento rispetto all'importo contrattuale,  l'impresa  e'
tenuta  alla  costituzione  di  un  deposito  cauzionale   a   favore
dell'Amministrazione pari allo 0,5 per cento dell'importo del maggior
costo presunto, a garanzia dei maggiori oneri  per  l'Amministrazione
per il collaudo dell'opera. Tale deposito deve essere  effettuato  in
valuta  presso  la  Tesoreria  dell'ente   o   polizza   fidejussoria
assicurativa o bancaria  con  riportata  la  causale  entro  quindici
giorni dall'apposizione delle riserve. Decorso tale termine senza  il
deposito delle somme suddette, l'impresa decade dal  diritto  di  far
valere,  in  qualunque  termine  e  modo,  le  riserve  iscritte  sui
documenti contabili.  Da  tale  deposito  verra'  detratta  la  somma
corrisposta al collaudatore e il saldo verra' restituito  all'impresa
in uno con il saldo dei lavori». 
    3.1  Il  tenore  letterale  della  norma  richiamata  e'   chiaro
nell'affermare la decadenza  dalle  riserve  iscritte  sui  documenti
contabili nell'ipotesi di mancata costituzione da parte  dell'Impresa
di un deposito cauzionale a favore dell'Amministrazione pari allo 0,5
per cento dell'importo del maggior costo presunto. 
    3.2 Tanto premesso, deve evidenziarsi che non esiste una  materia
relativa ai lavori pubblici, i  quali  vanno  qualificati  a  seconda
dell'oggetto al quale afferiscono e  che  la  disciplina  dei  lavori
pubblici,  non  rappresentando  questi  ultimi  una  vera  e  propria
materia, investa diversi ambiti materiali, che possono rientrare,  di
volta in volta,  nell'ambito  della  potesta'  legislativa  esclusiva
statale o concorrente, ovvero ancora residuale delle  Regioni  (Corte
costituzionale, 1° ottobre 2003, n. 303). 
    Non e', dunque, configurabile ne' una materia relativa ai  lavori
pubblici nazionali, ne' un ambito materiale afferente al settore  dei
lavori  pubblici  di  interesse  regionale,  con   la   precisazione,
tuttavia, che  nei  casi  di  competenza  legislativa  concorrente  o
residuale,  l'attivita'  legislativa  regionale  rimane  soggetta  ai
principi fondamentali desumibili dal codice civile. 
    Si tratta, in ogni caso, di principi  che  non  valgono  soltanto
peri contratti di appalto di lavori,  ma  di  affermazioni  che  sono
estensibili  «all'intera  attivita'   contrattuale   della   pubblica
amministrazione, che non puo' identificarsi in una materia a se',  ma
rappresenta, appunto, un'attivita' che inerisce alle singole  materie
sulle quali essa si esplica», con la conseguenza che  i  problemi  di
costituzionalita' sollevati «devono essere esaminati in  rapporto  al
contenuto precettino delle singole disposizioni impugnate, al fine di
stabilire quali siano  gli  ambiti  materiali  in  cui  esse  trovano
collocazione» (Corte costituzionale, 23 ottobre  2007,  n.  401).  Ed
infatti, va osservato come  la  disciplina  degli  appalti  pubblici,
essendo anche esercizio  di  amministrazione  attiva  e  di  cura  in
concreto di interessi pubblici (si vedano, per esempio, le  procedure
di aggiudicazione, le attivita' di progettazione e di  direzione  dei
lavori) intersechi, di volta in volta, alcune materie attribuite alla
competenza  esclusiva  statale,  quali   l'ordinamento   civile   con
riferimento all'esecuzione di contratti, la giurisdizione e le  norme
processuali,  la  giustizia   amministrativa   con   riferimento   al
contenzioso. 
    3.3   In   applicazione   dei   superiori   principi,   ai   fini
dell'inquadramento delle norme censurate in questa  sede  nell'ambito
materiale dell'ordinamento civile indicato dall'art.  117,  comma  2,
lettera  l),  della  Costituzione,  deve  aversi  riguardo  al   loro
contenuto. 
    E cosi l'art. 23, comma 2,  legge  regionale  Puglia  n.  13/2001
disciplina l'iscrizione  delle  riserve  da  parte  dell'impresa  sui
documenti contabili, prevedendo  l'obbligo  in  capo  all'Impresa  di
costituire un deposito  cauzionale,  nell'ipotesi  in  cui  l'importo
economico  dell'opera   varia   in   aumento   rispetto   all'importo
contrattuale, a favore dell'Amministrazione pari allo 0,5  per  cento
dell'importo  del  maggior  costo  presunto,  da  effettuarsi   entro
quindici giorni dall'apposizione delle riserve e  che,  decorso  tale
termine senza il deposito delle somme suddette, l'impresa decade  dal
diritto di far valere,  in  qualunque  termine  e  modo,  le  riserve
iscritte sui documenti contabili. Si  tratta,  all'evidenza,  di  una
disposizione che disciplina  gli  aspetti  relativi  alla  iscrizione
delle riserve e alla decadenza dalla  iscrizione  delle  riserve  nei
documenti contabili (art. 23, comma 2) afferenti, per cio' solo, alla
fase di esecuzione del contratto di appalto. 
    E' una disposizione che  contiene,  quindi,  profili  concernenti
l'ordinamento civile che e' materia che ricomprende al suo interno la
disciplina sulla stipulazione e sull'esecuzione dei contratti. 
    Il contratto di appalto di lavori, come tale e' disciplinato  dal
codice civile (articoli 1655 e seguenti del codice civile) e  sebbene
sia  caratterizzato  da  elementi  di  sicura  matrice  pubblicistica
(quando una parte e' la  pubblica  amministrazione),  detto  istituto
conserva la sua natura privatistica e rientra  nell'ambito  materiale
dell'ordinamento civile. 
    L'attivita' contrattuale della pubblica amministrazione,  essendo
funzionalizzata  al   perseguimento   dell'interesse   pubblico,   si
caratterizza per l'esistenza di una struttura  bifasica:  al  momento
tipicamente procedimentale di evidenza  pubblica,  segue  un  momento
negoziale  e  mentre  nella  prima  fase  di  scelta  del  contraente
l'amministrazione agisce secondo predefiniti moduli procedimentali di
garanzia  per  la  tutela  dell'interesse  pubblico,  anche  se  sono
contestualmente presenti momenti di rilevanza negoziale,  dovendo  la
pubblica  amministrazione  tenere,  in   ogni   caso,   comportamenti
improntati al rispetto, tra l'altro,  delle  regole  di  buona  fede;
nella seconda fase, che ha inizio con la stipulazione del  contratto,
l'amministrazione si pone in una posizione di tendenziale parita' con
la controparte ed agisce non nell'esercizio di poteri amministrativi,
bensi'  nell'esercizio  della  propria  autonomia  negoziale   (Corte
costituzionale, 23 ottobre 2007, n. 401, citata). 
    Tale fase che ricomprende l'intera disciplina di  esecuzione  del
rapporto contrattuale si connota per la normale  mancanza  di  poteri
autoritativi in capo al soggetto pubblico  sostituiti  dall'esercizio
di autonomie negoziali. 
    Ne consegue che la norma censurata,  poiche'  disciplina  aspetti
afferenti  a   rapporti   che   presentano   prevalentemente   natura
privatistica, pur essendo parte di essi una pubblica amministrazione,
ed attengono alla fase  di  esecuzione  del  contratto,  deve  essere
ascritta all'ambito materiale dell'ordinamento civile. 
    Si tratta, in conclusione, di un ambito di  competenza  esclusiva
dello  Stato,  poiche'  viene  in  rilievo  l'esigenza,  sottesa   al
principio costituzionale di uguaglianza, di assicurare, in  relazione
agli aspetti di pertinenza ad esso, l'uniformita' di  trattamento  su
tutto  il  territorio  nazionale,   della   disciplina   della   fase
dell'esecuzione dei contratti di  appalto,  che  ha,  peraltro,  come
affermato anche dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 401 del
2007 richiamata, per l'attivita' di  unificazione  e  semplificazione
normativa svolta dal legislatore, valenza sistematica. 
    La normativa regionale, quindi, non puo' stabilire  principi  che
siano diversi e  contrastanti  con  quelli  fissati  dal  legislatore
nazionale. 
    E' utile precisare, tuttavia, che la sussistenza della condizione
che debba trattarsi di istituti che trovano la loro  regolamentazione
nel codice civile  non  e'  necessaria,  poiche'  l'ambito  materiale
dell'ordinamento civile ricomprende tutti gli aspetti che  ineriscono
a rapporti di natura privatistica, in relazione ai  quali  sussistono
le esigenze di uniformita'  di  disciplina  su  tutto  il  territorio
nazionale,  senza  che  dei  rapporti  debbano  rinvenire   la   loro
disciplina necessariamente sul piano codicistico. 
    In altri termini, come gia' affermato dalla Corte costituzionale,
«la sussistenza di aspetti di specialita', rispetto a quanto previsto
dal codice civile, nella disciplina  della  fase  di  stipulazione  e
esecuzione  dei  contratti  di  appalto,  non  e'  di   ostacolo   al
riconoscimento della legittimazione  statale  di  cui  all'art.  117,
secondo comma, lettera l), della Costituzione» (Corte costituzionale,
23 ottobre 2007, n. 401, richiamata). 
    4. Mette conto rilevare  che  la  Corte  costituzionale  ha  gia'
ritenuto illegittime disposizioni simili  a  quella  denunciata,  sul
rilievo che una disciplina come quella in esame travalica la potesta'
legislativa  regionale  ed  invade  la  sfera   di   competenza   del
legislatore nazionale prevista dall'art. 117, secondo comma,  lettera
l), della Costituzione. 
    E cosi, tra le altre,  si  richiamano  Corte  costituzionale,  30
marzo 2012, n. 74, secondo  cui  «E'  costituzionalmente  illegittimo
l'art. 17, 1° comma, L. prov. autonoma di Trento 7 aprile 2011, n.  7
[...]   per   violazione   del   limite   dei    principi    generali
dell'ordinamento civile, nella parte in cui rinvia ad un  regolamento
provinciale di attuazione  la  disciplina  della  determinazione  del
prezzo, senza  far  riferimento  ai  limiti  all'autonomia  negoziale
prestabiliti  dal  legislatore  statale»;  Corte  costituzionale,   7
dicembre  2011,  n.   328,   secondo   cui   «Secondo   la   costante
giurisprudenza costituzionale, si deve ritenere che, in  presenza  di
una siffatta specifica attribuzione statutaria, la regione e'  tenuta
ad esercitare la propria competenza legislativa primaria "in  armonia
con la Costituzione e i  principi  dell'ordinamento  giuridico  della
repubblica  e  col  rispetto  degli  obblighi  internazionali  [...],
nonche' delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali"  e,
nel dettare la disciplina dei contratti di appalto riconducibili alla
suindicata locuzione, e'  tenuta  ad  osservare  le  disposizioni  di
principio contenute nel decreto legislativo n. 163 del  2006»;  Corte
costituzionale, 12 febbraio 2010, n. 45, secondo cui «La  regione  ad
autonomia speciale o  la  provincia  autonoma,  in  presenza  di  una
previsione statutaria che attribuisce competenza primaria in  materia
di  lavori  pubblici  di  interesse  regionale  o   provinciale,   e'
legittimata a disciplinare il settore,  ma,  nell'esercizio  di  tale
specifica competenza legislativa, deve  osservare  i  limiti  fissati
dallo statuto speciale; vanno pertanto  rispettati,  con  riferimento
soprattutto   alla   disciplina   della   fase    del    procedimento
amministrativo ad evidenza pubblica, i principi  della  tutela  della
concorrenza strumentali  ad  assicurare  le  liberta'  comunitarie  e
dunque  le  disposizioni  contenute  nel  codice  degli  appalti  che
costituiscono diretta attuazione delle prescrizioni poste  a  livello
europeo; l'osservanza dei limiti statutari  costituiti  dai  principi
dell'ordinamento giuridico della Repubblica e dalle norme di  riforma
economico-sociale  impongono,  inoltre,  soprattutto  nella  fase  di
conclusione ed esecuzione del contratto di appalto, il rispetto delle
norme statali, contenute nel decreto legislativo  n.  163  del  2006,
afferenti alla disciplina di istituti e rapporti  privatistici  e  al
contenzioso giurisdizionale, che  deve  essere  uniforme  sull'intero
territorio nazionale».». 
    Ora, questa Corte non ignora certo che la  Corte  costituzionale,
con  la  sentenza  n.  211/2021,  ha  dichiarato  «inammissibile   la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23, comma 2, della
legge della Regione Puglia 11 maggio 2001, n. 13 (Norme regionali  in
materia di  opere  e  lavori  pubblici),  sollevata,  in  riferimento
all'art. 117, secondo comma, lettera l),  della  Costituzione,  dalla
Corte di cassazione, sezione prima civile, con  l'ordinanza  indicata
in epigrafe» (e cioe' con la citata ordinanza in data 5 gennaio 2021,
iscritta al n. 32 del registro  ordinanze  2021  e  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  11  -  prima  Serie
speciale - dell'anno 2021). 
    Tuttavia quest'ultima pronuncia non appare significativa ai  fini
della decisione sulla questione di legittimita' costituzionale di cui
alla presente ordinanza, per la semplice ragione che la  sentenza  n.
211/2021  ha  ritenuto  irrilevante  la  questione  di   legittimita'
costituzionale dell'art. 23, comma 1° della legge regionale Puglia n.
13/2001  sollevata  dalla  prima  sezione  civile  della   Corte   di
cassazione con l'ordinanza n. 25/2021 per ragioni che nulla  hanno  a
che vedere con la controversia oggetto del giudizio. 
    Infatti la Corte costituzionale, con la sentenza n. 211/2021,  ha
evidenziato: 
      - in primo  luogo,  che  l'appalto  oggetto  di  quel  giudizio
riguardava la realizzazione di un edificio da adibire a  caserma  dei
carabinieri,  ipotesi  sottratta  al  raggio  di  applicazione  della
normativa regionale ai sensi dell'art. 1 della stessa legge regionale
Puglia n. 13/2001 (trattandosi  di  lavori  pubblici  attinenti  allo
svolgimento di compiti e funzioni - opere di difesa militare  nonche'
preposte a garantire l'ordine e la  sicurezza  pubblica  -  mantenuti
allo Stato ai sensi della legge n. 59/1997 e del decreto  legislativo
n. 112/1998), in conformita' con il  riparto  di  competenze  di  cui
all'art.  117,  comma  2°,  lettera  d)   della   Costituzione,   con
conseguente esclusione di quel contratto di  appalto  dall'ambito  di
applicazione della norma regionale censurata; 
      - in secondo luogo, che l'applicazione  della  disposizione  di
cui all'art. 23, comma 2° della legge regionale Puglia n. 13/2001 era
preclusa  anche  dall'art.  27,  comma  3°  della   medesima   legge,
trattandosi  di  contratto   di   appalto   stipulato   anteriormente
all'entrata in vigore della legge ed avendo quest'ultima alterato  ex
post sinallagma contrattuale. 
      Cio'  chiarito,  e'  di  tutta   evidenza   che   le   predette
argomentazioni (successivamente  recepite  in  toto  dalla  Corte  di
cassazione) (3) nulla hanno a che vedere con  il  presente  giudizio,
atteso che: 
      - il contratto di appalto concluso da appellante  ed  appellato
aveva per oggetto l'adeguamento a  norma  e  la  rifunzionalizzazione
dell'ospedale di Bisceglie, ipotesi pacificamente soggetta al  raggio
di applicazione della normativa regionale [si vedano i  sopra  citati
articoli  1  («Ambito  oggettivo  di  applicazione»)  e  3   («Ambito
soggettivo  di  applicazione»)  della  legge  regionale   Puglia   n.
13/2001]; 
      - il contratto di  appalto  de  quo  era  stato  stipulato  tra
appellante ed appellato in data 20  ottobre  2011,  ossia  ampiamente
dopo la legge regionale Puglia n.  13/2001  (entrata  in  vigore  ben
dieci anni  prima  della  conclusione  del  contratto  de  quo),  con
conseguente inoperativita', nel caso  in  esame,  della  disposizione
transitoria di cui all'art. 27 comma 3° (e conseguente esclusione  di
detta causa di inapplicabilita' della disposizione  di  cui  all'art.
23, comma 2° della medesima legge). 
    II.A.1.d. Orbene, tirando le fila sparse del ragionamento sin qui
svolto, a quanto sopra osservato consegue che va dichiarata rilevante
e  non  manifestamente  infondata  la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 23,  comma  2°  legge  regionale  Puglia  n.
13/2001,  nella  parte  in  cui  dispone  che  «Qualora,  a   seguito
dell'iscrizione delle riserve da  parte  dell'impresa  sui  documenti
contabili,  l'importo  economico  dell'opera  variasse   in   aumento
rispetto  all'importo  contrattuale,   l'impresa   e'   tenuta   alla
costituzione di un deposito cauzionale a favore  dell'Amministrazione
pari allo 0,5 per cento dell'importo del maggior  costo  presunto,  a
garanzia dei maggiori oneri per  l'Amministrazione  per  il  collaudo
dell'opera. Tale deposito deve essere effettuato in valuta presso  la
Tesoreria dell'ente o polizza fidejussoria  assicurativa  o  bancaria
con riportata la causale entro quindici giorni dall'apposizione delle
riserve. Decorso tale termine senza il deposito delle somme suddette,
l'impresa decade dal diritto di far valere, in  qualunque  termine  e
modo, le riserve iscritte sui documenti contabili. Da  tale  deposito
verra' detratta la somma  corrisposta  al  collaudatore  e  il  saldo
verra' restituito all'impresa in uno con il  saldo  dei  lavori»,  in
relazione all'art. 117, comma 2° lettera l) della  Costituzione,  che
stabilisce  la  competenza  esclusiva  dello  Stato  in  materia   di
ordinamento civile. 
    A  norma  dall'art.  23  della  legge  n.  87/1953,  va  disposta
l'immediata trasmissione degli atti alla Corte  costituzionale  e  il
presente giudizio va sospeso. 
    Ai sensi della medesima disposizione, la Cancelleria  provvedera'
alla notifica di copia della presente ordinanza alle parti in  causa,
al Presidente del Consiglio  dei  ministri  ed  al  Presidente  della
Giunta regionale della Puglia nonche' alla comunicazione della stessa
ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
e al Presidente del Consiglio regionale della Puglia. 

(1) L'oggetto e lo svolgimento del processo di primo grado  risultano
    ricostruiti nella sentenza impugnata  come  di  seguito  esposto.
    L'attore (Raggruppamento temporaneo  di  imprese  costituito  tra
    Manelli Impresa S.r.l. ed Eurosistemi S.r.l.,  in  persona  della
    capogruppo mandataria Manelli Impresa S.r.l.) aveva chiesto  che,
    previo  accertamento  dell'inadempimento  e   della   conseguente
    responsabilita'  della  convenuta   (Azienda   sanitaria   locale
    Barletta-Andria-Trani ASL BT), quest'ultima fosse  condannata  al
    risarcimento del danno quantificato in EURO  3.465.821,27,  oltre
    interessi e danno da svalutazione monetaria, esponendo: che,  con
    procedura di evidenza pubblica e con deliberazione n. 1145/CS del
    22 luglio 2011, la convenuta aveva  aggiudicato  ad  esso  attore
    l'appalto  avente   per   oggetto   l'adeguamento   a   norma   e
    rifunzionalizzazione del presidio ospedaliero di  Bisceglie;  che
    il relativo contratto di appalto era stato concluso  in  data  20
    ottobre 2011 (rep. n. 819)  e  registrato  in  Bari  in  data  25
    ottobre 2011 (reg. n. 24491), con consegna avvenuta  in  data  21
    novembre     2011     e     termine     finale     fissato     in
    quattrocentotrantaquattro giorni  consecutivi  e  quindi  per  il
    giorno 28 gennaio 2013; che, dopo l'inizio dei lavori,  si  erano
    presentate situazioni oggettive (fasci  interrati  di  tubazioni,
    cavedio in  c.a.,  mancanza  di  disponibilita'  di  alcune  aree
    oggetto d'intervento, carenza di atti progettuali  esecutivi  per
    le strutture della riserva idrica antincendio) non  rappresentate
    nei grafici di progetto, non apprezzabili all'atto della consegna
    ed interferenti con il regolare andamento dei  lavori  appaltati;
    che in data 15 marzo 2012, nel corso dell'esecuzione dei  lavori,
    era stato tranciato un cavidotto interrato di media tensione  non
    segnalato negli elaborati tecnici consegnati ad esso appaltatore;
    che, in ragione dell'omessa indicazione  dei  sotto-servizi,  con
    nota dei 16 aprile 2012 esso appaltatore  aveva  comunicato  alla
    stazione appaltante che il cantiere doveva ritenersi in stato  di
    «sospensione di fatto», al fine di scongiurare  pericoli  per  le
    maestranze e disservizi al presidio ospedaliero; che a  causa  di
    tale situazione esso appaltatore, in occasione del 1° S.A.L.,  in
    data 18  maggio  2012  aveva  firmato  registro  di  contabilita'
    formulando sei riserve; che esso appaltatore, a  seguito  di  una
    perizia di variante e suppletiva, aveva rinunciato a cinque delle
    sei riserve gia' formulate,  insistendo  invece  per  la  riserva
    inerente all'andamento anomalo dei lavori; che soltanto  in  data
    14 novembre 2012 la D.L. aveva disposto la sospensione parziale e
    temporanea dei lavori al fine di attendere l'approvazione formale
    della  variante  tecnica  e  suppletiva;  che  esso  appaltatore,
    proseguendo i lavori in modo irregolare, con il 3°  S.A.L.  aveva
    confermato ed aggiornato le richieste risarcitorie gia' formulate
    per la complessiva somma di euro 649.624,49,  apponendo  apposita
    riserva rispetto alla quale  la  stazione  appaltante  non  aveva
    consentito l'accesso  al  procedimento  di  definizione  in  sede
    amministrativa; che le ragioni risarcitorie  inerenti  ai  lavori
    eseguiti fino al 19 febbraio 2013 erano state fatte valere in  un
    giudizio civile proposto con atto di citazione notificato in data
    11 luglio 2013 dinanzi  al  Tribunale  di  Trani;  che,  dopo  la
    ripresa dei lavori in data 8 gennaio 2013,  si  erano  presentati
    ulteriori  impedimenti  ed  interferenze  tali  da  spingere   la
    stazione appaltante a  concedere  una  proroga  contrattuale  per
    l'ultimazione dei lavori appaltati; che nel corso dei  lavori  si
    era  presentata   l'esigenza   di   integrazioni   impiantistiche
    necessarie per la certificazione degli  impianti  e  la  relativa
    messa in esercizio, le  quali  erano  state  realizzate  da  esso
    appaltatore con il consenso  della  stazione  altrettante  e  non
    erano state considerate nei documenti contabili dell'appalto,  il
    che aveva indotto esso appaltatore, in occasione  del  4°  S.A.L.
    del 15 ottobre 2013, ad aggiornare la riserva  gia'  posta  ed  a
    formulare altre riserve risarcitorie  (riserve  nn.  7-8-9);  che
    ulteriori  difficolta'  operative  avevano  indotto  la  stazione
    appaltante  a  concedere  un'ulteriore  proroga  del  termine  di
    consegna finale dei lavori al giorno 3 maggio 2014; che  in  data
    14 febbraio 2014 esso appaltatore aveva comunicato  l'ultimazione
    dei lavori eseguibili ed in data 17  febbraio  2014  la  stazione
    appaltante aveva comunicato la sospensione dei lavori inerenti al
    blocco operatorio; che  quindi  in  data  17  febbraio  2014,  in
    occasione del 5° S.A.L., esso  appaltatore  aveva  formulato  una
    riserva  di  importo  complessivo  pari  a   euro   2.145.621,73,
    confermando  cd  aggiornando  le  riserve   gia'   formulate   in
    precedenza e formulando le nuove riserve nn. 10 e 11; che in data
    4  agosto  2014,  venute  meno  le  predette  cause  ostative  cd
    accettate altre integrazioni, esso appaltatore  aveva  ripreso  i
    lavori appaltati, con scadenza concordata per il giorno 22  marzo
    2015; che in occasione  del  6°  S.A.L.  esso  appaltatore  aveva
    formulato una riserva risarcitoria  per  un  importo  complessivo
    pari  a  euro  4.115.445,76,  ponendo  ulteriori   riserve   (nn.
    12-13-14-15);  che  il  giorno  22  marzo  2015  la  D.L.   aveva
    certificato l'ultimazione dei lavori; che in  data  28  settembre
    2015 era stato redatto il verbale finale dei lavori; che in  data
    15 aprile 2016  era  stato  emesso  il  certificato  di  collaudo
    (collaudo approvato dalla stazione appaltante  con  deliberazione
    n. 1354 del 23 giugno  2016),  con  conferma  da  parte  di  esso
    appaltatore di tutte le riserve  gia'  formulate  nel  corso  dei
    lavori. La convenuta si era  costituita  in  giudizio,  deducendo
    l'inammissibilita' delle riserve  per  omessa  presentazione  del
    deposito cauzionale  ex  art.  23,  legge  regionale  n.  13/2001
    nonche'  l'inammissibilita'   cd   infondatezza   delle   pretese
    risarcitorie avanzate dall'attore, e pertanto aveva  chiesto  che
    la  domanda  fosse  rigettata.  La   causa,   istruita   mediante
    ammissione dei documenti prodotti dalle parti ed espletamento  di
    c.t.u. contabile, era  decisa  dal  Tribunale  di  Bari,  sezione
    specializzata in materia di impresa, con sentenza n. 197/2020. 

(2) testuale (N.d.E.). 

(3) v. Cass. Ord. n. 5903/2022.  
 
                              P. Q. M. 
 
    Letti ed applicati l'art. 134 della Costituzione, l'art. 1  della
legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11
marzo  1953,  n.  87,  pronunciando  nel  procedimento  n.   368/2020
R.G.A.C.C. tra Azienda sanitaria locale Barletta-Andria-Trani  -  ASL
BT, in persona del suo legale rappresentante pro  tempore,  e  R.T.I.
costituito tra Manelli  Impresa  S.r.l.  ed  Eurosistemi  S.r.l.,  in
persona  della  capogruppo  mandataria  Manelli  Impresa  S.r.l.,  in
persona del suo legale rappresentante pro tempore, cosi' provvede: 
      1)  dichiara  rilevante  e  non  manifestamente  infondata   la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23, comma 2° della
legge regionale Puglia 11 maggio 2001, n.  13,  nella  parte  in  cui
dispone che «Qualora, a  seguito  dell'iscrizione  delle  riserve  da
parte  dell'impresa  sui  documenti  contabili,  l'importo  economico
dell'opera variasse in  aumento  rispetto  all'importo  contrattuale,
l'impresa e' tenuta alla costituzione di  un  deposito  cauzionale  a
favore dell'Amministrazione pari allo 0,5 per cento dell'importo  del
maggior  costo  presunto,  a  garanzia   dei   maggiori   oneri   per
l'Amministrazione per il  collaudo  dell'opera.  Tale  deposito  deve
essere effettuato in valuta presso la Tesoreria dell'ente  o  polizza
fidejussoria assicurativa o bancaria con riportata la  causale  entro
quindici giorni dall'apposizione delle riserve. Decorso tale  termine
senza il deposito delle somme suddette, l'impresa decade dal  diritto
di far valere, in qualunque termine e modo, le riserve  iscritte  sui
documenti contabili.  Da  tale  deposito  verra'  detraila  la  somma
corrisposta al collaudatore e il saldo verra' restituito  all'impresa
in uno con il saldo dei lavori», in relazione all'art. 117, comma 2°,
lettera l) della Costituzione, che stabilisce la competenza esclusiva
dello Stato in materia di ordinamento civile; 
      2) dispone  l'immediata  trasmissione  degli  atti  alla  Corte
costituzionale; 
      3) sospende il presente giudizio; 
      4) manda alla Cancelleria di notificare  copia  della  presente
ordinanza alle parti  in  causa,  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri ed al Presidente della Giunta regionale della Puglia nonche'
di comunicare la stessa ai Presidenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica e al Presidente del Consiglio regionale della
Puglia. 
    Manda alla cancelleria gli adempimenti di cui sopra e  gli  altri
adempimenti di rito. 
      Cosi' deciso in Bari, nella camera di consiglio  della  sezione
specializzata in materia di impresa della Corte d'appello, il  giorno
1° febbraio 2022. 
 
                        Il Presidente: Grillo 
 
 
                                   Il consigliere estensore: Prencipe