N. 116 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 agosto 2022

Ordinanza del 3 agosto 2022 della  Corte  d'appello  di  Bologna  nel
procedimento  civile  promosso  da  Anzante  Lucia  ed  altri  contro
Ministero dell'economia e delle finanze. 
 
Processo amministrativo  -  Equa  riparazione  per  violazione  della
  ragionevole durata del processo - Rimedi preventivi - Condizione di
  ammissibilita' della domanda di equa  riparazione  -  Presentazione
  dell'istanza di prelievo di cui all'art. 71, comma  2,  del  codice
  del processo  amministrativo,  almeno  sei  mesi  prima  che  siano
  trascorsi i termini ragionevoli previsti dall'art. 2, comma  2-bis,
  della legge n. 89 del 2001. 
- Legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in  caso
  di violazione del  termine  ragionevole  del  processo  e  modifica
  dell'articolo 375 del codice di procedura civile), art. 2, comma 1,
  in relazione all'art. 1-ter, comma 3,  della  medesima  legge,  nel
  testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 1, comma  777,
  lettere  a)  e  b),  della  legge  28   dicembre   2015,   n.   208
  ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
  dello Stato (legge di stabilita' 2016)"). 
(GU n.42 del 19-10-2022 )
 
                     CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA 
                        terza sezione civile 
 
    Riunita  in  camera  di  consiglio  nelle  persone  dei  seguenti
magistrati: 
        dott. Roberto Aponte, presidente rel.; 
        dott. Manuela Velotti, consigliere; 
        dott. Luciano Varotti, consigliere; 
    nel procedimento per  reclamo  iscritto  al  n.  r.g.v.  509/2022
promosso da: 
        1.  Anzante  Lucia  (c.f.  NZNLCU63S671129D)   residente   in
Lesignano De' Bagni (PR), via Fusana n. 31; 
        2. Apriceno Pierfrancesco (c.f.PRCPFR79A22L452E) residente in
Noceto (PR), via Papa Giovanni Paolo n. 1; 
        3. Ariano Antonio (RNANTN68S19F924A) residente in Marzano  di
Noia, via Giovanni XXIII n. 20; 
        4.  Ballerini  Andrea  (c.f.  BLLNDR69S20A496U)  residente  a
Parma, via Lanfranchi Paride e Bruno n. 10; 
        5.  Barletta  Alfonso  (c.f.  BRLLNS70P09E335I)  residente  a
Fontevivo (PR), via Strada Nuova n. 53; 
        6.  Bettini  Andrea  (c.f.  BTTNDR73R06L182H)  residente   in
Sant'Ilario D'Enza, via Arturo Toscanini n. 1/G; 
        7.  Bianchi  Vittorio  (c.f.  BNCVTR71B20C279W)  residente  a
Parma, via Gambara Lodovico n. 8; 
        8. Bochicchio  Vito,  (c.f.  BCHVTI72E15G942K)  residente  in
Potenza (PZ), via Chiangali n. 39; 
        9. Bolognini Fabio Antonio (c.f. BLGFNT73C11B936G)  residente
a Traversetolo (PR), via Argini n. 6; 
        10. Bonghi  Salvatore  (c.f.  BNGSVTZ4R10Z112H)  residente  a
Parma, via Milano n. 16, 
        11. Botta Alfonso (c.f. BTTLNS83A07B71SY) residente a Boretto
(RE), via Pietro Ghizzardi n. 5-7; 
        12. Bruno Antonio (c.f. BRNNTN82H18A783L) residente in  Parma
Str. Burla n. 57; 
        13. Buonopane Salvatore nato a Caserta (CE) l'8  agosto  1983
(c.f. BNPSVT83M08B963B) residente in Noceto (PR), via Ospedaletto  n.
30; 
        14. Busani Monica (c.f. BSNMNC71S59I153S) residente in Parma,
via De Filippo Eduardo; 
        15.  Butera  Nicolo'  (c.f.  BTRNCL70R22L331F)  residente  in
Parma, via Zaccagnini Benigno n. 4; 
        16. Butera Lorenzo (c.f. BTRLNZ58M31I533A) residente in Parma
Str. Benedetta n. 16; 
        17. Calamonieri Fabio (c.f.  CLMFBA81T28F158T)  residente  in
Rodi Milici, via Serro Vigna n. 18; 
        18. Capezzuto  Nicola  (c.f.  CPZNCL75E28F839Q)  residente  a
Villaricca (NA), via Consolare Campana n. 293; 
        19. Capozza Gianni (c.f. CPZGNN82M22A783E) residente in Pesco
Sannita, via Cavoto n. 29; 
        20. Catera Giulio (c.f. CTRGLI77M05C002J) residente in Parma,
via De Filippo n. 2; 
        21.  Chiovaro   Francesco   Paolo   (c.f.   CHVFNC72H08G273Z)
residente a Colorno (PR) via Mons. A. Pasini n.11; 
        22. Cicci Giulio Gabriele (c.f. CCCGGB70B26Z133Z) domiciliato
a Barisciano in Str. Provinciale n. 38 (AQ); 
        23. Cipullo  Pasquale  (c.f.  CPLPQL72M191234K)  residente  a
Noceto (PR) piazza Giovanni Lunardi n. 9; 
        24. Colone Davide (c.f CLNDVD81E03A509S) residente  in  Roma,
via A. Lupo n. 19; 
        25. Colucci  Vincenzo  (c.f.  CLCVCN76R02F839O)  residente  a
Medesano (PR) Ramiola - via G. Falcone n.16; 
        26. Confessore Giuseppe (c.f. CNFGPP82M07I438U) residente  in
Noceto p.zza G. Lunardi n. 3; 
        27. Conte Biagio Marco (c.f.  CNTBMR75E13Z133M)  residente  a
Parma str. Burla n. 61; 
        28. Contestabile Antonio (c.f. CNTNTN69C19F352P) residente  a
Castel Volturno (CE), via S. Maria della CI; 
        29.  Cosmo  Mario  (c.f.   CSMMRA62C27A048W)   residente   in
Brescello, via S. Allende n. 1; 
        30. D'Agnone  Carmela  (c.f.  DGNCML79A51D643V)  residente  a
Foggia, via Vico Cibele n. 16, 
        31.  D'Argenio  Luca  (c.f.  DRGLCU69T23A509A)  residente   a
Langhirano (PR), via Fanti D'Italia n. 74; 
        32. D'Auria  Aniello  (c.f.  DRANLL80L16C129N)  residente  in
Milano, via Segneri Paolo n. 9; 
        33. Daidone Vincenzo  (c.f.  DDNVCN74A27D423B)  residente  in
sala Baganza p.zza della Pace n. 9; 
        34. De  Luca  Alfredo  (c.f.  DLCLRD77B20C034J)  residente  a
Sant'Ilario (RE), via Antonio Granisci n.30/b; 
        35. De Salvia Salvatore (c.f. DSLSVT73E06E885I)  residente  a
Sorbolo (PR), via XXIV Maggio n.16; 
        36. Dellapina  Simone  (c.f.  DLLSMN76A23G337H)  residente  a
Felino - S. Michele Tiorre (PR), via Biagio Geroli n. 2 i.2; 
        37. Di Grado Marcello (c.f.  DGRMCL81H02C361C)  residente  in
Cava dei Tirreni, via G. Palmieri n. 5; 
        38. Di Punzio Giuseppe (c.f.  DPNGPP74A02D761P)  residente  a
Sant'Ilaria D'Enza, via G. Matteotti n. 51; 
        39. Di Napoli  Nicola  (c.f.  DNPNCL71L24L049S)  residente  a
Torrile (PR), via Simonini A. n. 13; 
        40. Di Pasqua Alberto  (c.f.  DPSLRT69R23E716U)  residente  a
Colorno (PR), via Maria Luigia n. 4; 
        41. Di Sabato  Nicola  (c.f.  DSBNCL72BU2L049L)  residente  a
Parma str. Burla n. 57; 
        42. Di Vittorio Roberto (c.f. DVTRRT71L16A488E)  residente  a
Sorbolo (PR), via Venezia n. 32; 
        43.  Ferrara  Mario  (c.f.  FRRMRA64P16L802B)  residente   in
Verzino, via S. Francesco n. 20; 
        44.  Ferretti  Vito  (c.f.  FRRVTI77A09L103P)   residente   a
Brescello (RE) Viott. Dei Bacchi n. 30/b; 
        45. Ferriero  Antonio  (c.f.  FRRNTN81R20A512Y)  residente  a
Parma str. Burla n. 59; 
        46. Ficorilli Antonio (c.f.  FCRNTN68B01Z700Z)  residente  in
Sorbolo, via XXIV Maggio; 
        47. Fiorillo Salvatore (c.f.  FRLSVT66C07L070O)  residente  a
Parma s.lo Spagnoli Arnaldo n. 4; 
        48. Fontana Piero (c.f. FNTPRI72R31E882H) residente  a  Parma
str. Chiesa di Baganzola n. 31; 
        49.  Frascino  Marsio  (CS)  il  28   novembre   1974   (c.f.
FRSMRS74S28C002M) residente a Castrovillari, via Schiavello n. 27/A; 
        50. Gabriele Carlo (c.f. GBRCRL67P18D643P) residente a  Parma
v.le dei Mille n. 22; 
        51. Gadaleta Vincenzo (c.f.  GDLVCN67D14A662W)  residente  in
Parma S.lo Falstaff n. 9; 
        52. Galloni Gabriele  (c.f.  GLLGRL77A25G337Y)  residente  in
Felino, via Giorgio Perlasca n. 5; 
        53.  Gennari  Matteo  (c.f.  GNMMTT74R19G337V)  residente  in
Parma, via Anna Frank n. 2; 
        54. Genovese Daniele  (c.f.  GNVDNL80C30G942G)  residente  in
Collecchio, via Caduti del Lavoro n. 5; 
        55. Giacomantuono Leonardo (c.f. GCMLRDD75C21G596F) residente
a Ascoli Piceno, via Ionio n. 8, 
        56. Giannelli Marianna (c.f.  GNNMNN77C55B963T)  residente  a
Sant'Ilario D'Enza (RE), via Antonio Granisci n. 30/B; 
        57. Gira Luca (c.f. GRILCU71H22D863I) residente a  Collecchio
(PR), via Ripa-Gaiano n.37; 
        58. Ielapi  Pasquale  (c.f.  LPIPQL81C14M208L)  residente  in
Noceto (PR), via Ospidaletto n. 30; 
        59. Isaia Giro (c.f. SIACRI75A01C129J) residente a Parma, via
E. Ughi n. 16; 
        60. Izzi Lorenzo (c.f. ZZILNZ60E18E885D)  residente  a  Parma
str. Burla n. 59; 
        61. Izzo Angelo (c.f.  ZZINGL66T29A294P)  residente  a  Parma
strada Burla n. 57; 
        62. La Cecilia Costantino (c.f. LCCCTN76L01D643S) residente a
Foggia, via Angiolullo n. 19; 
        63. Lauro Fabrizio (c.f. LRAFRZ71D01A577S) residente a  Parma
str. Del Paullo n. 40; 
        64.  Leone  Roberto  (c.f.  LNERRT81R12A783G)   residente   a
Benevento C.da Montecalvo n. 116; 
        65. Lisanti Vito Antonio (c.f. LSNVNT75H15F052P) residente  a
Matera, via dei Messapi n. 29; 
        66. Longobardi Salvatore (c.f. LNGSVT81L27F839O) residente  a
Brescello (RE), via Pirandello n. 27/b; 
        67. Maiellaro Massimo, (c.f. MLLMSM71H27H703Y)  residente  in
Sorbolo (PR) str. selle Orsoline n. 59/A; 
        68. Maiorisi Errico (c.f. MRSRRC74L11B963F residente a Parma,
via A. Moro n. 4; 
        69. Martinucci Valentina (c.f. MRTVNT75C62C847H) residente in
San Giminiano, via G. Matteotti n. 11; 
        70. Massimo Candida,  (c.f.  MSSCDD76P47A512W)  residente  in
Colorno (PR), via Allende n. 2; 
        71. Mazza Giovanni (c.f. MZZGNN73B05A064Y) residente a  Parma
s.lo Spagnoli Arnaldo n. 4; 
        72. Mellone Andrea Leo (c.f.  MLLNRL75R29Z112T)  residente  a
Parma str. Benedetta n. 22; 
        73. Mongelli  Michele  (c.f.  MNGMHL71C28F052Q)  residente  a
Colorno (PR) p.le Torrile n. 12; 
        74. Montanaro Pasquale (c.f.  MNTPQL71A06F839D)  residente  a
Parma, via De Filippo Eduardo Peppino e Titina n. 7; 
        75.  Musto  Francesco  (c.f.  MSTFNC80L20A512S)  residente  a
Noceto (PR), via Ospedaletto n. 28; 
        76. Neri  Gianfranco  (c.f.  NREGFR70S03I804Y)  residente  in
Parma str. Burla n. 57; 
        77. Novara  Francesco  (c.f.  NVRFNC67E28D423T)  residente  a
Parma p.le Pablo n. 23; 
        78. Paglialonga Giovanni (c.f. PGLGNN77T16D708P) residente in
Parma str. Burla n. 59; 
        79.  Palumbo  Massimo  (c.f.  PLMMSM71B10D643N)  residente  a
Torrile (PR), via G. Ulivi n. 8; 
        80.  Pascale  Simone  (c.f.  PSCSMN83O30A509M)  residente  in
Monteforte (AV), via Taverna n. 6; 
        81.  Perrone  Luigi  (c.f.  PRRLGU72M10A669Z)   residente   a
Collecchio (PR) stradello Braia n. 4 i.20; 
        82. Pieri Mauro (c.f. PRIMRA81A26D653X) residente a  Foligno,
via della Torre n. 1; 
        83. Piliu Roberto (c.f. PLIRRT70L30I452Z) residente a Torrile
(PR), via Simonini A. n. 13; 
        84. Portincasa Vincenzo (c.f. PRTVCN70C05B716M) residente  in
Parma, via Zaccagnini n. 6; 
        85.  Pugliese   Matteo   Graziano   (c.f.   PGLMTG70C13C975O)
residente a Parma, via Venezia n. 62; 
        86. Quaranta  Antonio  (c.f.  QRNNTN82C05E205O)  residente  a
Parma str. Burla n. 57; 
        87. Racioppoli Giuseppe (c.f. RCPGPP84H04I234H) residente  in
Parma str. Burla n. 57; 
        88. Randazzo  Davide  (c.f.  RNDDVD73A14C351L)  residente  in
Parma str. Burla n. 57; 
        89. Ranieri Aldo (c.f. RNRLDA74T31L245O) residente  a  Parma,
via Zaccagnini Benigno n. 4; 
        90. Ricciardi Gian Paolo (c.f. RCCGPL70M18Z133V) residente  a
Parma, via Paradigna n. 62; 
        91. Riccio Carmine (c.f. RCCCMN66A221485L) residente in Parma
str. Burla n. 59; 
        92. Ripaldini Maurizio (c.f. RPLMRZ73D28A783W)  residente  in
Parma, via Sarata Giuseppe n. 25; 
        93.  Rispoli  Luigi  (c.f.  RSPLGU72H02Z1  12R)  residente  a
Sorbolo (PR), via Nino Bixio n.5; 
        94.  Rizzari  Angela  (c.f.  RZZNGL79L44F158L)  residente  in
Parma, via Passo della Colla n. 2; 
        95. Rizzuto Umberto (c.f. RZZMRT81M02M208S) residente a Parma
s.lo A. Spagnoli n. 4; 
        96.  Romanino  Marco   Alessandro   (c.f.   RMNMCL70R26B429N)
residente in Sommatino c.so Umberto I n. 95; 
        97.  Ruffo  Raffaele  (c.f.  RFFRFL71S30E173P)  residente  in
Brescello, via Roma 19; 
        98. Ruffolo Fabio (c.f. RFFFBA71R09D086B) residente in  Parma
p.le Pablo n. 23; 
        99. Scialo' Crescenzo (c.f.  SLCCSC71L01A024Q)  residente  in
Noceto, via Papa Giovanni I n. 1; 
        100. Severino Francesco (c.f. SVRFNC81M12L245P)  residente  a
Parma str. Burla n. 57; 
        101.  Sforza  Massimo  (c.f.  SFRMSM70L02D643M)  residente  a
Brescello(RE), via Giovanni Boccaccio n. 8; 
        102. Sibilio Leonardo  (c.f.  SBLLRD69B23D508D)  residente  a
Torrile (PR), via Grassi L. Rivarolo n. 24; 
        103. Tallerico Giovanni Rocco (TLLGNN62P10L134J) residente in
Parma, via Sassari n. 6; 
        104. Tirritto Antonino (c.f. TRRNNN69S17H778V)  residente  in
Parma str. Baganzola n. 150; 
        105. Toscani  Gennaro  (c.f.  TSCGNR73B20L103R)  residente  a
Sorbolo (PR), via delle Rimembranze n. 11; 
        106. Tranzillo Daniele (c.f. TRNDNL76H23H431X)  residente  in
Parma, via Oliva don Walter n. 27; 
        107. Ubaldi Lara (c.f. BLDLRA75A50G337V) residente  a  Noceto
(PR), via G. Paolo II 3/A; 
        108. Ucciardo Gaetano  (c.f.  CCRGTN69R27F943G)  residente  a
Noceto (PR), via A. Sasenna n. 8; 
        109.  Ursitti  Giuseppe   Massimo   (c.f.   RSTGPP66M11E716L)
residente a Torrile (PR), via G. Ulivi n. 8; 
        110. Valentini Marialuisa (c.f. VLNMLS54M48L103V) residente a
Parma, via Emilia Est n. 202; 
        111. Vasapollo Vincenzo (c.f. VSPVCN65M06D236T)  residente  a
Felino - S. Michele Tiorre (PR), via Dante Alighieri n. 77/1; 
        112. Ventura Luciano (VNTLCN67S06G178R) residente  in  Parma,
via Paradigna n. 62; 
        113.  Vescuso  Andrea  (c.f.  VSCNDR65H21B860G)  residente  a
Montecchio Emilia (RE), via Strada Valle n. 5; 
        114. Vitti Fulvia (cf. VTTFLV87S47E472B) residente  in  Monte
San Biagio (LT), via Madonna Mercede n. 10/B; 
        115. Volpe Giuseppe (c.f. VLPGPP62E08E246R) residente a Parma
str. Burla n. 59; 
        116. Vurro Massimiliano (c.f. VRRMSM69L02A662A)  residente  a
Parma, via Portillia Andrea n. 20; 
        117. Zanda Giampaolo 65 (c.f. ZNDGPL65T02D287F)  residente  a
Parma str. Burla n. 59, tutti rappresentati e difesi nella  procedura
in oggetto dall'avv. Giammassimo Forlini (c.f. FRLGMS75A16D150U - fax
05211622142) del foro di Parma, che dichiara  di  voler  ricevere  le
comunicazioni e le notifiche relative alla presente procedura a mezzo
posta   elettronica   certificata   al   seguente    indirizzo    PEC
avvgiammassimoforlini@cnfpec.it 
    opponenti contro 
        Ministero dell'economia e delle finanze (c.f. 80415740580) in
persona del Ministro pro-tempore domiciliato ex lege in Bologna,  via
G. Reni n. 4, presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna
resistente non costituito deliberando a scioglimento  della  riserva,
ha pronunciato la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
    1.  I  ricorrenti  indicati  in  epigrafe,  agenti   di   polizia
penitenziaria, hanno proposto opposizione contro il  decreto  con  il
quale  questa  Corte,  in  composizione  monocratica,  ha  dichiarato
inammissibile, ai sensi dell'art. 2, comma 1, e art. 1-ter, comma  3,
della legge n. 89/2001, la domanda di equa riparazione per la  durata
eccessiva di  un  procedimento  amministrativo  (avente  per  oggetto
azione di accertamento e declaratoria del diritto al risarcimento dei
danni non patrimoniali, e conseguente condanna  del  Ministero  della
giustizia  -  Dipartimento  dell'amministrazione  penitenziaria,  per
attivita' lavorativa prestata nel giorno di  riposo  settimanale  non
recuperato), pendente da oltre otto anni tra il primo grado e  quello
di  appello  (il   procedimento   promosso   davanti   al   Tribunale
amministrativo regionale di Parma con ricorso 19 marzo 2014 e'  stato
definito in primo grado con sentenza  22  febbraio  2015;  l'appello,
proposto al Consiglio  di  Stato  il  7  ottobre  2015,  e'  tutt'ora
pendente nonostante la proposizione di istanza di prelievo in data 20
luglio 2017 e istanza di fissazione di udienza in data 7/7/2021), per
non essere stata proposta «...l'istanza di prelievo ex art. 71, comma
2, CPA almeno sei mesi prima dei termini di  cui  all'art.  2,  comma
2-bis, della legge n. 89/2001 ossia  nei  due  anni  per  il  secondo
grado: quindi nel caso concreto entro  un  anno  e  sei  mesi  dal  7
ottobre 2015». 
    2. Gli opponenti lamentano che il provvedimento  impugnato  abbia
fatto  applicazione  di  norme  dichiarate  illegittime  dalla  Corte
costituzionale (richiamano Corte  Costituzionale  n.  88/2018,  Corte
Costituzionale n. 34/2019  e,  da  ultimo,  Corte  Costituzionale  n.
175/2021)  e,  come  tali,   definitivamente   espulse   dal   nostro
ordinamento giuridico. Deducono, inoltre,  che  comunque  il  giudice
avrebbe dovuto adottare un'interpretazione  adeguatrice  della  norma
interna contrastante con la Convenzione europea per  la  salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali e quindi ritenere
ammissibile la domanda anche se non preceduta dalla  proposizione  di
istanza di prelievo nel termine previsto dall'art.  1-ter,  comma  3,
della legge n. 89/2001 (trattandosi di «rimedio preventivo» privo  di
effettivita' in quanto inidoneo a velocizzare la decisione). 
    3. Osserva la Corte che, come  rilevato  dal  primo  giudice,  il
processo presupposto, alla data del 31 ottobre 2016, non eccedeva  il
termine di ragionevole durata, ne', a quella data, era stato  assunto
in decisione davanti al Consiglio di Stato.  Nella  fattispecie  sono
pertanto applicabili gli articoli 1-ter, comma 3  (secondo  cui  «nei
giudizi  dinanzi  al  giudice  amministrativo   costituisce   rimedio
preventivo la presentazione dell'istanza di prelievo di cui  all'art.
71, comma 2, del  codice  del  processo  amministrativo,  di  cui  al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, almeno sei mesi prima  che
siano trascorsi i termini di cui all'art. 2, comma 2-bis») e 2, comma
1, della legge n. 89/2001  («E'  inammissibile  la  domanda  di  equa
riparazione proposta dal  soggetto  che  non  ha  esperito  i  rimedi
preventivi all'irragionevole durata  del  processo  di  cui  all'art.
1-ter»). Non ricorrono, infatti,  le  ipotesi  previste  dalla  norma
transitoria di cui all'art. 6, comma 2-bis, e 6, comma  2-ter,  della
legge n. 89 /2001 (e pertanto non e' in discussione  l'applicabilita'
della norma di  cui  all'art.  54,  comma  2,  del  decreto-legge  n.
112/2008, convertito in  legge  n.  133/2008  dichiarata  illegittima
dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 34/3019). 
    4. Le norme applicabili al caso in esame, diversamente da  quanto
sostenuto dagli opponenti,  non  sono  state  dichiarate  illegittime
dalla Corte costituzionale. 
    4.1 Il giudice delle leggi, con la sentenza 30  luglio  2021,  n.
175, ha  dichiarato  «l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  2,
comma 1, in relazione all'art. 1-ter, comma 2, della legge  24  marzo
2001, n. 89, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art.
1, comma 777, lettere a) e b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208».
Con tale decisione,  dunque,  e'  stata  dichiarata  l'illegittimita'
costituzionale della disciplina legislativa in forza della  quale  la
mancata presentazione  dell'istanza  di  accelerazione  nel  processo
penale comporta la inammissibilita' della domanda di equa riparazione
ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 89/2001. 
    4.2 Per quanto riguarda  il  processo  amministrativo,  la  Corte
costituzionale, con sentenza del 6 marzo 2019, n. 34,  ha  dichiarato
costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117,  primo
comma, Costituzione, in relazione agli articoli 6, paragrafo 1, e  13
della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle liberta' fondamentali - l'art. 54, comma 2,  del  decreto-legge
n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, nella  legge  n.  133
del 2008, come modificato dall'art. 3, comma 23, dell'allegato  4  al
decreto legislativo. n. 104 del 2010 e dall'art. 1, comma 3,  lettera
a), n. 6), del decreto legislativo. n.  195  del  2011,  che  prevede
l'improponibilita' della domanda di equa riparazione se nel  giudizio
dinanzi  al  giudice  amministrativo,  in  cui  si   assume   essersi
verificata la violazione di cui all'art. 2, comma 1, della  legge  n.
89 del 2001, non e' stata presentata l'istanza  di  prelievo  di  cui
all'art. 71, comma 2, cod. proc. amm., ne' con  riguardo  al  periodo
anteriore alla sua presentazione. Tale pronuncia riguarda,  pertanto,
una norma (che prevedeva quale  condizione  di  proponibilita'  della
domanda  di  equa  riparazione  la  presentazione   dell'istanza   di
prelievo) diversa da quella (introdotta con la  legge  n.  208/2015),
applicabile nel presente procedimento, che condiziona  (non  gia'  la
proponibilita',  ma)   l'ammissibilita'   della   domanda   di   equa
riparazione  per  l'eccessiva  durata  dei  processi   amministrativi
all'intervenuta proposizione del «rimedio preventivo» dell'istanza di
prelievo «almeno sei  mesi  prima»  della  scadenza  del  termine  di
ragionevole durata del processo, in tal  modo  ponendo  un  onere  di
diligenza a carico della parte chiamata a cooperare con il giudice al
fine di evitare il superamento del termine di ragionevole durata. 
    5. Cio' posto, il collegio ritiene rilevante e non manifestamente
infondata la questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  2,
comma 1, in riferimento all'art. 1-ter, comma 3, della legge 24 marzo
2001, n. 89, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art.
1 comma 777, della legge 28 dicembre 2015, n. 88, nella parte in  cui
comporta l'inammissibilita' della domanda  di  equa  riparazione  per
l'eccessiva durata di un  procedimento  amministrativo  nel  caso  di
mancata presentazione di istanza di prelievo almeno  sei  mesi  prima
che siano trascorsi termini ragionevoli  di  cui  all'art.  2,  comma
2-bis, della legge n. 89/2001) per contrasto con  l'art.  117,  primo
comma,  Costituzione  in  relazione  agli  articoli  6,  paragrafo  1
(diritto a un equo processo), e 13 della Convenzione europea  per  la
salvaguardia dei diritti  dell'uomo  e  delle  liberta'  fondamentali
(diritto a un ricorso effettivo «Ogni persona i cui diritti e le  cui
liberta' riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati,
ha diritto a un ricorso effettivo  davanti  a  un'istanza  nazionale,
anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono
nell'esercizio delle loro fitnzioni ufficiali»). 
    6. La questione di legittimita' costituzionale e' rilevante posto
che da quanto in precedenza  osservato  circa  l'applicabilita'  alla
fattispecie delle norme della cui legittimita' si dubita  emerge  che
il giudizio non puo'  essere  definito  indipendentemente  dalla  sua
risoluzione. 
    7. Per  quanto  riguarda  la  non  manifesta  infondatezza,  deve
richiamarsi quanto osservato dalla Corte Costituzione (e dalla  Corte
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo  e  delle  liberta'
fondamentali con la sentenza 22 febbraio 2016, Olivieri ed  altri  c.
Italia) in ordine  all'istanza  di  prelievo  alla  cui  formulazione
l'art. 54 del  decreto-legge  n.  112/2008  convertito  in  legge  n.
133/2008  subordinava  la  proponibilita'  della  domanda   di   equa
riparazione per l'irragionevole durata del  processo  amministrativo,
essendo analogo il meccanismo al quale e' subordinata  la  condizione
di  ammissibilita'  prevista  dalle  norme  che  dovrebbero   trovare
applicazione nel presente procedimento (e che  sono  state  applicate
dalla Corte, in composizione monocratica, con il decreto  oggetto  di
opposizione). 
    7.1 Va considerato,  in  particolare,  che  secondo  la  costante
giurisprudenza della Corte europea per la  salvaguardia  dei  diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali, i rimedi  preventivi,  volti
ad evitare che la  durata  del  procedimento  diventi  eccessivamente
lunga, sono ammissibili, o addirittura preferibili, eventualmente  in
combinazione con quelli indennitari, ma solo se effettivi  e,  cioe',
nella misura in cui velocizzino la decisione  da  parte  del  giudice
competente (Corte europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle liberta' fondamentali, sentenza  29  marzo  2006,  Scordino  c.
Italia). 
    7.2 La presentazione di istanza di prelievo, per contro, non puo'
essere considerata rimedio «effettivo». Come  osservato  dalla  Corte
costituzionale  con  le  sentenze  n.  88/2018  (che  ha   dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4 della  legge  n.  89/2001
nella parte in cui non prevede che la  domanda  di  equa  riparazione
possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto) e  n.
34/2019, mentre per la giurisprudenza europea il rimedio interno deve
garantire  la  durata  ragionevole   del   giudizio   (o   l'adeguata
riparazione  della  violazione  del  precetto  convenzionale)  ed  il
rimedio preventivo  puo'  considerarsi  tale  solo  se  efficacemente
sollecitatorio, l'istanza di  prelievo  ora  prevista  dall'art.  71,
comma 2, del codice del processo amministrativo  non  costituisce  un
adempimento necessario, ma una mera facolta' del ricorrente (la norma
prevede che la  parte  «puo'»  segnalare  al  giudice  l'urgenza  del
ricorso) con effetto puramente  dichiarativo  di  un  interesse  gia'
incardinato nel processo e di mera «prenotazione della decisione» che
puo' comunque intervenire oltre il termine di ragionevole durata  del
correlativo grado di giudizio, risolvendosi in un adempimento formale
rispetto alla cui violazione la sanzione  di  inammissibilita'  della
domanda di indennizzo non risulta in  sintonia  con  l'obiettivo  del
contenimento della durata del processo ne'  con  quello  indennitario
per  il  caso  di  sua  eccessiva  durata.  In  altri   termini,   la
presentazione  dell'istanza  di  prelievo  (come,  del  resto,   reso
evidente dall'iter del procedimento della  cui  eccessiva  durata  si
dolgono i ricorrenti) non offre alcuna garanzia  di  contrazione  dei
tempi processuali, non innesta un modello procedimentale  alternativo
(ai  sensi  dell'art.  71-bis  CPA,  a  seguito  della  presentazione
dell'istanza di prelievo il giudice «puo'»  definire,  in  camera  di
consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata, ma non  e'
obbligato  a  adottare  tale  strumento  processuale),   non   incide
sull'ordine di priorita' nella trattazione  dei  procedimenti  e  non
costituisce,  percio',  uno  strumento  a  disposizione  della  parte
interessata per prevenire effettivamente  l'ulteriore  protrarsi  del
processo. In altre parole, le norme in questione  subordinano  l'equa
riparazione ad un adempimento che non e' funzionale alla progressione
del giudizio piu' di quanto lo sia la semplice istanza di  fissazione
dell'udienza, essendo dovuta nell'un caso come nell'altro la risposta
giurisdizionale fino al limite della perenzione, ne' alla contrazione
dei  tempi  di  definizione,  ma  integra  uno  strumento   di   pura
prenotazione dell'indennizzo tramite una sovrabbondante dichiarazione
di interesse alla decisione. 
    7.3  Va  infine  considerato  che,  avuto  riguardo   al   tenore
letterale,  non  e'  possibile  un'interpretazione  convenzionalmente
orientata delle norme in questione che  non  si  traduca  nella  loro
sostanziale e intera disapplicazione. 
 
                              P. Q. M. 
 
    La Corte, visti gli articoli 134 della Costituzione  e  23  della
legge n. 87/1953, dichiara rilevante e non manifestamente  infondata,
in riferimento all'art. 117, primo comma, della  Costituzione,  e  ai
parametri interposti degli  articoli  6,  paragrafo  1,  e  13  della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali (CEDU), firmata a  Roma  il  4  novembre  1950,
ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955,  n.  848,  la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1,  della
legge n. 89 del 2001, in relazione all'art.  1-ter,  comma  3,  della
medesima legge; 
    Dispone la sospensione del presente giudizio e ordina che, a cura
della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti  e
al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri;  ordina,  altresi',  che
l'ordinanza venga comunicata dal cancelliere ai Presidenti delle  due
camere del Parlamento; dispone l'immediata trasmissione  degli  atti,
comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento  delle
prescritte notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale. 
        Bologna, 22 luglio 2022 
 
                        Il presidente: Aponte