N. 117 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 giugno 2022

Ordinanza del 9  giugno  2022  del  G.U.P.  presso  il  Tribunale  di
Grosseto nel procedimento penale a carico di U.A. . 
 
 Reati e pene - Concorso di circostanze  aggravanti  e  attenuanti  -
  Divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui  all'art.
  62, primo comma,  numero  4),  cod.  pen.  sulla  recidiva  di  cui
  all'art. 99, quarto comma, cod. pen. 
- Codice penale, art. 69, quarto comma, come sostituito  dall'art.  3
  della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice  penale  e
  alla legge 26  luglio  1975,  n.  354,  in  materia  di  attenuanti
  generiche,  di  recidiva,  di  giudizio   di   comparazione   delle
  circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione). 
(GU n.42 del 19-10-2022 )
 
                        TRIBUNALE DI GROSSETO 
            ufficio del Giudice dell'udienza preliminare 
 
    Il Giudice dell'udienza preliminare Sergio Compagnucci; 
    Nel procedimento penale iscritto ai numeri di cui in epigrafe nei
confronti di: U. A., nato a ..., il ...; 
    Difeso di fiducia dall'avv. Simone Falconi del foro di Grosseto; 
    in cui il primo risulta imputato per il delitto p. e p. dall'art.
99, 628, comma 1 del codice penale perche', per procurare a se' o  ad
altri un  ingiusto  profitto,  dopo  essersi  introdotto  all'interno
dell'esercizio commerciale sito in ..., con minaccia  consistita  nel
proferire la frase «se non mi date 10 euro torno con la pistola»  nei
confronti di L. N. e la frase «ti spacco la testa» nei  confronti  di
M. jC., li costringeva a consegnargli la somma di 10 euro. 
    Con la recidiva reiterata e infraquinquennale. 
    Fatto commesso in ... il ... 
    Procedimento  in  cui  si  e'  costituito  parte  civile  L.  N.,
rappresentato dall'avv. Paolo Novelli del foro di Grosseto; 
    All'esito della discussione  delle  parti,  nel  rito  abbreviato
incondizionato,  ha  emesso  mediante  lettura  del  dispositivo   la
seguente ordinanza. 
    E' rilevante e  non  manifestamente  infondata  la  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 69, comma 4, codice penale,  in
relazione agli articoli 3 e 27, comma 3, Costituzione nei  termini  e
per le ragioni che si vanno a indicare. 
1. Breve sintesi delle attivita' processuali. 
    U. A., chiamato a rispondere del reato  di  cui  alla  precedente
imputazione,  all'udienza  preliminare  e'  stato  ammesso,  su   sua
richiesta, al rito abbreviato incondizionato. 
    Quindi, all'esito della discussione delle parti, e' stata  emessa
la presente ordinanza. 
2. Sulla rilevanza della questione. 
2.1. Il fatto oggetto del processo. 
    Il ... i carabinieri di ..., a seguito di una chiamata telefonica
d'emergenza, si portavano presso l'esercizio commerciale ...  ubicato
in ... a ... 
    Una volta arrivati, militari sentivano U. A. (pregiudicato a loro
noto) che minacciava L. N., dipendente del  supermercato,  dicendogli
di stare attento  a  quello  che  avrebbe  riferito  ai  carabinieri,
perche' altrimenti il giorno dopo sarebbe  tornato  con  la  pistola.
Dopodiche' l'imputato si allontanava  e  i  carabinieri  sentivano  a
sommarie informazioni lo stesso L. M. C. e S. L.  (entrambe  cassiere
del supermercato). 
    Il primo riferiva che verso le ..., mentre si trovava all'interno
dell'ufficio, era  stato  invitato  dalla  guardia  di  servizio  del
supermercato a uscire perche' c'era  una  persona  che  chiedeva  del
direttore; subito dopo lui era andato a parlare con questa persona  -
a lui gia' nota in quanto cliente del supermercato -, la quale,  dopo
aver saputo che il direttore non  era  presente,  gli  aveva  chiesto
cinque euro minacciandolo che altrimenti avrebbe spaccato tutto. Alla
sua risposta che non aveva intenzione di dargli il denaro, l'altro lo
aveva nuovamente minacciato, dicendogli che, se non gli avesse dato i
soldi, sarebbe tornato con una pistola. Il L. aggiungeva che  a  quel
punto lui si era visto costretto a telefonare al capo  della  filiale
per informarlo della situazione,  mentre  l'U.  nel  frattempo  aveva
continuato a minacciarlo pretendendo non piu'  cinque,  bensi'  dieci
euro, in  modo  sempre  piu'  pressante,  tanto  che  lui  era  stato
costretto a chiedere al capo  filiale  l'autorizzazione  a  dargli  i
soldi, temendo che la  situazione  potesse  precipitare.  Dopodiche',
avendo soltanto sette euro nel portafogli, lui si era recato verso la
cassa per prelevare il resto della somma  pretesa  dall'imputato,  ma
questi si era poi rifiutato  di  accettare  le  monete,  iniziando  a
inveire anche contro la cassiera e pretendendo un'unica banconota  da
dieci euro, che la dipendente a quel punto gli aveva consegnato. 
    Il racconto di L. N. trova  piena  conferma  nelle  dichiarazioni
delle  altre  due  dipendenti,  addette  alla  cassa   dell'esercizio
commerciale.  M.  C.  riferiva  a  sommarie   informazioni   che   lo
sconosciuto, dopo aver minacciato  il  suo  collega  chiedendogli  la
consegna di dieci euro, aveva successivamente minacciato  anche  lei,
in quanto pretendeva la somma in un'unica banconota  e  non  gia'  in
monete. Anche l'altra dipendente, S. L.,  confermava  sostanzialmente
che lo sconosciuto aveva  chiesto  con  insistenza  la  consegna  del
denaro al L. e poi tenuto un atteggiamento aggressivo  nei  confronti
della M., anche se precisava di non  averlo  sentito  pronunciare  la
minaccia che sarebbe tornato con la pistola. 
    Alla luce di tali risultanze, si ritiene attendibile il  racconto
fatto dai sommari informatori, sia perche' le dichiarazioni risultano
concordanti tra di esse, sia perche' gli  stessi  carabinieri  davano
atto nell'annotazione di p.g. di aver sentito l'U. minacciare  il  L.
che sarebbe tornato per sparargli con la pistola. 
2.2. La configurabilita' del reato di rapina. 
    Sulla base  di  tale  ricostruzione  del  fatto,  risulta  dunque
dimostrata la condotta delittuosa contestata all'imputato. 
    E' anzi  tutto  condivisibile  la  qualificazione  del  reato  in
termini di rapina anziche' di estorsione. 
    Questi due delitti presentano  senz'altro  delle  caratteristiche
comuni: in primis, il fatto che in entrambi i casi la condotta  possa
essere integrata alternativamente dalla violenza  o  dalla  minaccia;
inoltre, si tratta in entrambi i casi di delitti contro il patrimonio
aventi natura plurioffensiva.  Il  criterio  discretivo  tra  le  due
fattispecie va desunto dai diversi predicati  che  contraddistinguono
le rispettive disposizioni incriminatrici:  l'impossessarsi  mediante
sottrazione, nel primo delitto; la costrizione a fare  o  a  omettere
qualcosa, nell'altro. Cio' significa che  nella  rapina  il  soggetto
attivo, tramite la violenza o la minaccia,  s'impossessa  della  cosa
altrui senza che la  vittima  possa  determinarsi  diversamente;  per
contro,  nell'estorsione  la  vittima,  a  fronte  del  comportamento
violento  o  minaccioso,   conserva   comunque   una   capacita'   di
determinarsi altrimenti (cfr, in questi termini, Cass. Pen., Sez. 2°,
Sentenza n. 15564 dell'8 aprile 2021). 
    Cio'  detto,  si  ritiene  che  nel  nostro  caso  i   dipendenti
dell'esercizio commerciale, a seguito delle ripetute minacce da parte
dell'imputato, non avessero altra scelta che quella  di  consegnargli
la somma di denaro richiesta per scongiurare il male ingiusto da  lui
prospettato. 
    Il fatto che il L. abbia contattato per telefono il suo superiore
gerarchico per avere l'autorizzazione a consegnargli i soldi  non  e'
certo indicativo di una consegna spontanea della somma; il denaro  e'
stato in realta' consegnato a seguito  del  comportamento  gravemente
intimidatorio, per timore che l'imputato potesse davvero dare seguito
alla minaccia di  tornare  con  la  pistola,  come  si  desume  dalla
richiesta telefonica  di  intervento  alle  forze  dell'ordine  fatta
contestualmente dai dipendenti dell'esercizio commerciale. 
    L'insistenza inoltre con  cui  l'imputato  ha  preteso  la  somma
(prima di cinque, poi di dieci  euro)  attraverso  reiterate  minacce
toglieva di fatto alle vittime la possibilita' di agire diversamente,
se non esponendo a  rischio  la  propria  incolumita'.  Ne  viene  la
correttezza della contestazione della rapina da parte del Pm. 
    E' inoltre ravvisabile l'elemento  soggettivo  di  tale  delitto,
poiche'  l'imputato  agiva  per  la  finalita'  del   profitto,   poi
effettivamente conseguito a discapito della persona  offesa.  Ne'  vi
sono  idonei  elementi  per  escludere  la  sua  imputabilita',   non
risultando in atti alcuna  documentazione  dimostrativa  di  una  sua
patologia o di una qualunque altra forma di  infermita'  psichica.  A
tal proposito, il difensore ha fatto  riferimento,  nel  corso  della
discussione, alla possibilita' che il proprio assistito  versasse  in
quel momento in uno stato di incapacita' totale o parziale; ma non ci
sono elementi concreti a suffragare tale ipotesi. 
    Le persone sentite hanno dichiarato che l'U. aveva in  precedenza
acquistato alcolici nel supermercato e questo lascia  ipotizzare  che
si trattasse di una persona  dedita  all'uso  di  bevande  alcoliche;
tuttavia, lo  stato  di  ubriachezza  di  per  se'  non  esclude  ne'
diminuisce la imputabilita', mentre l'ubriachezza abituale  configura
addirittura un'aggravante (di cui in questa sede, in ogni  caso,  non
si potrebbe tener conto in difetto di specifica contestazione). 
    Dunque, il reato di rapina risulta dimostrato  in  tutti  i  suoi
requisiti. 
2.3. Il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62  n.  4  del
codice penale 
    Ricorrono i presupposti per riconoscere all'imputato l'attenuante
di cui all'art. 62 n.  4  del  codice  penale,  come  invocato  dalla
difesa. 
    Tale attenuante e' prevista per il caso in cui il delitto  contro
il patrimonio o che comunque offende il  patrimonio  abbia  cagionato
alla persona offesa  un  danno  patrimoniale  di  speciale  tenuita',
ovvero, nei delitti determinati da  motivi  di  lucro,  che  l'agente
abbia agito per conseguirlo o abbia conseguito un lucro  di  speciale
tenuita', quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di  speciale
tenuita'. 
    La  rapina,  come  gia'  anticipato,  e'  un  delitto  contro  il
patrimonio  avente  natura  plurioffensiva  ledendo,  a  causa  della
violenza o della minaccia, anche  la  integrita'  fisica  e/o  morale
della vittima. 
    Ora, nei casi di  delitti  contro  il  patrimonio  aventi  natura
plurioffensiva,  ai  fini  del  riconoscimento   dell'attenuante   in
questione e' necessaria  una  valutazione  complessiva,  che  non  si
limiti cioe' all'aspetto patrimoniale attinente, rispettivamente,  al
profitto dell'agente e al danno subito dalla  vittima,  bensi'  anche
alle conseguenze sulla liberta' e l'integrita'  fisica  e  morale  di
quest'ultima direttamente riconducibili alla violenza o alla minaccia
(cfr, per tutte, Cass.  Pen.,  Sez.  2,  sentenza  n.  50987  del  17
dicembre 2015). 
    Cio' detto, si ritiene che in questo  caso  siano  ravvisabili  i
presupposti per il riconoscimento di tale  attenuante.  Non  si  puo'
dubitare  della  speciale   tenuita'   sia   del   lucro   conseguito
dall'imputato, di soli dieci euro, sia del  pari  danno  patrimoniale
subito dalla vittima. Quanto alle ulteriori conseguenze, dai racconti
fatti dalle due vittime della rapina si ricava che esse avevano, si',
temuto per la propria incolumita' a causa della  condotta  minacciosa
dell'altro,  ma  senza   riportare   particolari   traumi.   Non   va
sottovalutata, a tal riguardo, la circostanza che il L. decideva, nel
corso  dell'atteggiamento   minaccioso   tenuto   dall'imputato,   di
telefonare al suo capo per chiedergli l'autorizzazione a consegnargli
del denaro conservato nella cassa del supermercato, da cui si  desume
che lo stesso, pur intimorito, non versava comunque in uno  stato  di
terrore  psicologico.  Il  L.,  d'altra  parte,  nel  costituirsi  in
giudizio come parte civile chiedendo il risarcimento del danno non ha
prodotto  alcun  tipo  di  documentazione  idonea  a  dimostrare   la
sussistenza di particolari traumi psicologici conseguenti al reato. 
    Si deve inoltre valorizzare la duplice circostanza, da  un  lato,
che le minacce, benche' reiterate, si sono esaurite  in  un  arco  di
tempo circoscritto e,  dall'altro,  che  l'imputato  ha  compiuto  la
rapina senza l'ausilio ne' di armi ne' di  altri  strumenti  atti  ad
offendere. 
    Valutati tutti questi elementi, si ravvisano  i  presupposti  per
riconoscere l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 del codice penale 
2.4. La recidiva reiterata ex art. 99, comma 4, del codice penale 
    All'imputato  viene  contestata   l'aggravante   della   recidiva
reiterata e infraquinquennale, ai sensi dell'art. 99,  comma  quarto,
del codice penale 
    In astratto, la recidiva risulta correttamente contestata. 
    Si precisa,  anzi  tutto,  che  in  questo  caso  non  rileva  la
questione se, ai fini di ritenere la recidiva reiterata ex  art.  99,
comma quarto, del codice penale, sia necessario che all'imputato  sia
stata ritenuta e  applicata  la  recidiva  con  precedente  condanna,
ovvero se sia sufficiente che risultino a  carico  dello  stesso  due
precedenti condanne per delitto  non  colposo  passate  in  giudicato
prima del compimento del reato per cui si procede.  Nello  specifico,
secondo il prevalente orientamento  della  Cassazione,  ai  fini  del
riconoscimento  della  recidiva  reiterata,  non  e'  necessaria  una
precedente dichiarazione di recidiva contenuta in altra  sentenza  di
condanna dell'imputato, ne' e' necessario che in relazione  ad  altri
procedimenti  definiti  con   sentenza   irrevocabile   sussistessero
astrattamente i presupposti per riconoscere la recidiva semplice,  ma
e' sufficiente che al momento della consumazione del reato l'imputato
risulti gravato  da  piu'  condanne  definitive  per  reati  che,  in
relazione a quello oggetto di giudizio, manifestano una sua  maggiore
pericolosita' sociale (cfr, per tutte, Cass. Pen., Sez. 2 -, sentenza
n. 15591 del 24 marzo 2021 Ud. (dep. 26 aprile  2021)  Rv.  281229  -
01). Di contrario avviso,  invece,  parte  della  dottrina  e  alcune
pronunce della giurisprudenza di merito, secondo cui  l'utilizzo  del
termine «recidivo», nel quarto comma dell'art. 69 del codice  penale,
comporta la necessita', ai fini  della  applicazione  della  recidiva
reiterata, che il soggetto abbia riportato in precedenza una condanna
con cui gli sia  stata  applicata  la  recidiva,  anche  nella  forma
semplice. 
    Nel nostro caso, tuttavia, la  questione  e'  solo  di  interesse
teorico, in quanto la  recidiva  reiterata  puo'  essere  ritenuta  a
carico dell'imputato aderendo sia  all'una  che  all'altra  soluzione
interpretativa. 
    Infatti, con sentenza del Tribunale di Grosseto  dell'11  gennaio
2019, irrevocabile il 29 marzo 2019 (dunque anteriormente  alla  data
della rapina per cui si procede), l'imputato e' stato  condannato  in
ordine al  delitto  di  lesioni  personali,  con  applicazione  della
recidiva reiterata specifica, ai sensi dell'art.  99,  comma  quarto,
del codice penale, dichiarata equivalente alle attenuanti. 
    Secondo il condivisibile orientamento delle sezioni  unite  della
Cassazione, la recidiva si deve ritenere «applicata» anche  nel  caso
in cui la stessa sia ritenuta equivalente alle attenuanti,  all'esito
del giudizio di comparazione ex art. 69 del codice penale (cfr,  Sez.
un., sentenza n. 31669 del 23 giugno  2016;  sez.  un.,  sentenza  n.
35738 del 27 maggio 2010, ,Rv. 247839; Cass. Pen., sez. un., sentenza
n. 17 del 18 giugno 1991). Ne consegue che,  nel  presente  giudizio,
sussisterebbero comunque  le  condizioni  per  ritenere  la  recidiva
reiterata, anche ave si  condividesse,  tra  i  due  indirizzi  sopra
descritti, quello piu' restrittivo. 
    Si tratta a questo punto di verificare se, oltre alla correttezza
formale della relativa contestazione, ricorrano anche  i  presupposti
per la sua applicazione in concreto. 
    A seguito della riforma dell'art. 99, apportata  dalla  legge  n.
251 del 2005, torno' attuale la questione della natura obbligatoria o
meno dell'ipotesi di recidiva reiterata prevista dal quarto comma. La
giurisprudenza  di  legittimita',  fin  dalle  prime   sentenze,   si
pronuncio' per la natura discrezionale della recidiva di cui al comma
quarto, a differenza dell'ipotesi di cui al  comma  quinto  (divenuta
poi anch'essa facoltativa a seguito della sentenza n.  185  del  2015
della Corte costituzionale). In particolare, secondo  il  consolidato
orientamento di legittimita', «quando la contestazione  concerna  una
delle ipotesi contemplate dai primi quattro commi  dell'art.  99  del
codice penale e quindi anche nei casi di recidiva reiterata (...)  e'
compito  del  giudice  verificare  in  concreto  se  la  reiterazione
dell'illecito   sia   effettivo   sintomo   di    riprovevolezza    e
pericolosita', tenendo conto, secondo quanto precisato dalla indicata
giurisprudenza costituzionale e di  legittimita',  della  natura  dei
reati, del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualita'  dei
comportamenti, del margine  di  offensivita'  delle  condotte,  della
distanza temporale e del livello di omogeneita' esistente  fra  loro,
dell'eventuale  occasionalita'  della  ricaduta  e  di   ogni   altro
possibile    parametro    individualizzante    significativo    della
personalita' del reo e del grado di colpevolezza, al di la' del  mero
ed indifferenziato riscontro  formale  dell'esistenza  di  precedenti
penali» (Cass. Pen., sez. un., sentenza n. 35738 del 27 maggio 2010). 
    Cio'  detto,  si  ritiene  che  nel  nostro  caso  ricorrano   le
condizioni per applicare in concreto  la  recidiva  contestata.  Anzi
tutto, si deve partire proprio dai precedenti dell'imputato, il quale
ha riportato gravi condanne per  delitti  contro  il  patrimonio,  la
pubblica amministrazione, l'incolumita' individuale e in  materia  di
cessione di sostanze stupefacenti a partire dal 1994 sino  all'ultima
condanna irrevocabile nel 2019. Si tratta in tutti i casi, anche  per
le condanne precedenti al 2005, di delitti di natura non  colposa,  i
soli a rilevare ai fini della recidiva dopo la riforma della legge n.
251 del 2005. Quanto al requisito della attualita', dopo il fatto per
cui si procede, l'imputato e' stato  tratto  in  arresto  per  rapina
impropria il ...; il  ...  e'  stato  deferito  dai  carabinieri  per
tentato furto aggravato presso lo stesso supermercato  Inoltre,  egli
e' stato colpito in passato dall'avviso orale  del  Questore,  misura
che evidentemente non ha sortito alcuna efficacia  deterrente.  E  di
nessuna efficacia si e' rivelata la espiazione della  pena  detentiva
dal ... al ..., visto che la rapina  per  cui  si  procede  e'  stata
compiuta solo qualche giorno dopo. 
    L'insieme di questi elementi  porta  dunque  a  ritenere  che  la
rapina oggetto del presente giudizio  non  sia  riconducibile  a  una
ricaduta occasionale, bensi'  espressione  di  un  abituale  contegno
delinquenziale:  indicativa,   per   questo,   di   una   particolare
pericolosita' del soggetto. Ne viene che ricorrono i presupposti  per
applicare in concreto la recidiva contestata. 
    Ne',  d'altra  parte,  sarebbe  giustificabile   la   scelta   di
escluderla per  evitare  all'imputato  un  trattamento  sanzionatorio
sproporzionato alla gravita' del fatto, perche' si tratterebbe di  un
espediente finalizzato a eludere il divieto normativa di cui all'art.
69, comma 4, del codice penale.  Le  norme  giuridiche,  invece,  ove
ritenute  irragionevoli,  non  devono  essere   aggirate   attraverso
interpretazioni distoniche, bensi' sottoposte al vaglio  della  Corte
costituzionale affinche' siano emendate. 
2.5. Il bilanciamento ex art. 69 del codice penale: il divieto di cui
al comma 4 e la rilevanza della questione. 
    Il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62  n.  4,  del
codice  penale,  da  un  lato,  e  la  precedente  conclusione  sulla
sussistenza  in  concreto  dei  presupposti   dell'aggravante   della
recidiva   reiterata,   dall'altro,   impongono   il   giudizio    di
bilanciamento delle opposte circostanze ai  sensi  dell'art.  69  del
codice penale. 
    Ora,  nel  caso  di  specie,  l'esigenza  di  adeguare  la   pena
all'effettivo disvalore del fatto giustificherebbe  la  dichiarazione
di  prevalenza   dell'attenuante   sulla   recidiva,   tenuto   conto
dell'entita' del minimo edittale previsto dall'art. 628, comma primo,
del codice penale. La pena  minima  di  cinque  anni  di  reclusione,
infatti, anche a fronte della riduzione di un terzo conseguente  alla
scelta del rito abbreviato (tre anni e mesi quattro di reclusione) si
mostra del tutto  sproporzionata  rispetto  alla  condotta  commessa,
consistita nel conseguimento di un profitto di dieci  euro  con  pari
danno per la parte offesa.  Un  equo  contemperamento  delle  opposte
esigenze ancorate ai criteri di cui all'art. 133  del  codice  penale
dovrebbe   dunque   indurre   alla   dichiarazione   di    prevalenza
dell'attenuante sulla recidiva, si' da ridurre la pena  detentiva  di
un ulteriore terzo (pena finale di anni due, mesi due e giorni  venti
di reclusione, anziche' anni tre e mesi quattro). In particolare,  in
questo caso vanno maggiormente valorizzati  i  criteri  indicati  dal
primo  comma  dell'art.  133  del  codice  panale,  ai   fini   della
valutazione della gravita' del danno, rispetto a  quelli  di  cui  al
comma successivo, relativi alla capacita' a delinquere dell'imputato:
la speciale tenuita' del profitto e del danno, in conclusione, induce
ad  attribuire  maggiore  rilevanza  all'attenuante   rispetto   alla
recidiva. Tuttavia, la dichiarazione di prevalenza dell'attenuante di
cui all'art. 62 n. 4 del codice penale sulla  recidiva  reiterata  ex
art. 99, comma 4, del codice penale non e' consentita  dall'art.  69,
comma  quarto,  del  codice  penale,  che  vieta   espressamente   la
dichiarazione di prevalenza di qualsiasi  attenuante  sulla  recidiva
reiterata. Ne' vi e'  spazio  per  una  interpretazione  adeguatrice,
tenuto conto  del  chiaro  tenore  letterale  della  disposizione  in
questione che non ammette conclusioni diverse: di  qui  la  rilevanza
della questione nei termini che si vanno a indicare. 
3. Sulla non manifesta infondatezza della questione. 
    Il divieto in esame e' stato introdotto, come noto, dall'art.  3,
legge n. 251 del 2005. Nonostante il  carattere  discrezionale  della
recidiva reiterata - di cui si e' detto  sopra  -,  tale  divieto  e'
stato oggetto di ripetuti interventi correttivi da parte della  Corte
costituzionale. Piu' precisamente, la Corte ha dichiarato illegittimo
tale divieto in relazione all'attenuante di cui all'art. 73, comma 5,
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  309/90   (sent.   n.
251/2012), di cui all'art. 648, comma 2, del codice penale (sent.  n.
105/2014), di cui all'art. 609-bis, terzo comma,  del  codice  penale
(sent. n. 106/2014),  di  cui  all'art.  73,  comma  7,  decreto  del
Presidente della Repubblica cit. (sent. n. 74/2016), di cui  all'art.
219, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267  (sent.  n.
205/2017), di cui all'art. 89 del codice penale (sent.  n.  73/2020),
di cui all'art. 116 del  codice  penale  (sent.  n.  55/2021)  e,  da
ultimo, in relazione all'attenuante del fatto  di  lieve  entita'  in
materia di sequestro di persona (sent. n. 143/2021). 
    Nella maggior parte dei casi esaminati dalla Corte costituzionale
le  dichiarazioni  di  illegittimita'  hanno  riguardato  circostanze
espressive di una minore gravita' del fatto (la «lieve  entita'»  con
riferimento al delitto  ex  art.  73  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 309/90: sentenza n. 251/2012; la  «particola  tenuita'»
nel  delitto  di  ricettazione:  sentenza  n.  105/2014;  il   «danno
patrimoniale di  speciale  tenuita'»  nei  delitti  di  bancarotta  e
ricorso abusivo al credito: sentenza n. 205/2017). 
    Anche l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 del codice  penale  e'
espressiva  di  una  minore  offensivita'  del  delitto   contro   il
patrimonio, condividendo peraltro il  presupposto  applicativo  -  la
«particolare tenuita' del danno patrimoniale» - con  l'attenuante  di
cui all'art. 219, comma 3, legge fallimentare,  rispetto  alla  quale
non opera piu' il divieto di prevalenza sulla recidiva reiterata dopo
la  sentenza  n.  205/2017  gia'  citata.  Sebbene  quest'ultima,   a
differenza di quella per cui si procede, sia un'attenuante ad effetto
speciale (cfr, in tal senso, Corte di cassazione, sezione quinta,  23
febbraio 2015, n. 15976;  nello  stesso  senso,  sezione  quinta,  17
febbraio 2005, n. 10391), il divieto normativa non si  puo'  ritenere
giustificato solo in  considerazione  del  minor  effetto  diminuente
prodotto da quella comune. 
    D'altronde, la Corte costituzionale ha dichiarato di  recente  la
illegittimita' costituzionale dell'art. 69, comma quarto, del  codice
penale,  anche  in  riferimento  a  circostanze   attenuanti   comuni
(sentenze numeri 73/2020, 55/2021 e 143/2021), in cui  e'  consentita
la diminuzione della pena in misura non eccedente un terzo. 
    In particolare, assume significativo rilievo in  questa  sede  la
sentenza n. 143/2021 con cui la Corte ha dichiarato la illegittimita'
costituzionale del divieto di prevalenza dell'attenuante del fatto di
lieve entita' in materia di delitto di  sequestro  di  persona  sulla
recidiva reiterata. 
    Con  tale  pronuncia,  la  Corte  ha  richiamato  le   importanti
precisazioni di cui alla precedente sentenza n. 68/2012  con  cui  si
poneva in rilievo come la funzione di tale attenuante, pur  comune  e
non gia' ad effetto speciale, consista propriamente nel mitigare - in
rapporto  ai  soli  profili  oggettivi  del  fatto   (caratteristiche
dell'azione criminosa, entita'  del  danno  o  del  pericolo)  -  una
risposta punitiva improntata a eccezionale asprezza che, proprio  per
questo,  rischia(va)  di  rivelarsi  incapace  di  adattamento   alla
varieta' delle situazioni concrete riconducibili al modello legale. 
    Ebbene,  si  ritiene  che  analoghe  considerazioni  valgano  per
l'attenuante  di  cui  all'art.  62  n.  4  del  codice  penale   con
riferimento al delitto di rapina. 
    Giova premettere che la pena minima  prevista  per  il  reato  di
rapina ha subito un significativo inasprimento nel corso  del  tempo:
la pena minima iniziale di tre anni di reclusione e'  stata  dapprima
portata a quattro anni, con la legge n. 103/2017, e da ultimo elevata
a cinque anni dalla legge n. 36 del  2019  (normativa,  quest'ultima,
applicabile al nostro caso, in quanto entrata in vigore  prima  della
commissione del delitto per cui si procede). 
    Nel reato di rapina la condotta di sottrazione e' a forma libera,
tanto che, nella figura impropria, puo'  essere  realizzata  con  una
semplice richiesta finalizzata alla consegna del bene,  a  cui  segua
immediatamente dopo una condotta violenta  o  di  minaccia  volta  ad
assicurare il possesso dello stesso (anche per la rapina impropria e'
prevista la pena minima di cinque anni). Se a questo si aggiunge  che
per la configurabilita' della rapina non e' richiesto  che  il  danno
patrimoniale  sia  di  una  certa  entita',  essendo   al   contrario
sufficiente anche un nocumento di modico valore, si comprende come la
fattispecie normativa sia in  grado  di  contenere  una  varieta'  di
situazioni concrete anche molto dissimili in termini di offensivita'.
Di conseguenza, la pena minima di  cinque  anni  di  reclusione  puo'
senz'altro rivelarsi sproporzionata in riferimento a quei fatti  che,
pur rientrando nel modello legale, arrechino in concreto una  lesione
modesta ai beni giuridici protetti. 
    L'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 del codice penale e'  dunque
chiamata a svolgere un'essenziale funzione di adeguamento della  pena
proprio  in  riferimento  a  quelle   condotte   dotate   di   minore
offensivita'. 
    D'altra parte, l'importanza della funzione svolta  in  tal  senso
dalla nostra attenuante si ricava anche dalla norma di  cui  all'art.
278 del codice di procedura penale, che, per la determinazione  della
pena ai fini dell'applicazione delle  misure  cautelari,  attribuisce
eccezionalmente rilievo alla stessa attenuante in deroga alla  regola
generale della irrilevanza  di  ogni  altra  circostanza  ad  effetto
comune. 
    Ne'  varrebbe  obiettare  che  la   severita'   del   trattamento
sanzionatorio minimo della  rapina  trovi  giustificazione,  rispetto
agli  altri  delitti  contro  il   patrimonio,   nella   sua   natura
plurioffensiva. Come gia' detto in precedenza, infatti,  l'attenuante
di cui all'art. 62 n. 4, del codice penale, presuppone, ai  fini  del
suo riconoscimento, una valutazione complessiva della offesa arrecata
tanto  al  patrimonio  quanto  alla  liberta'  e/o  integrita'  della
persona: il che significa che nei casi in cui il giudice  ne  ravvisi
l'applicabilita' non puo' essere la  gravita'  dell'offesa  (ritenuta
per l'appunto di particolare tenuita' in relazione ad entrambi i beni
giuridici protetti) a giustificare un trattamento cosi' severo. 
    Ne  consegue  che  il  divieto  di  soccombenza  della   recidiva
reiterata rispetto all'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 del  codice
penale viola il principio della  necessaria  proporzione  della  pena
rispetto  all'offensivita'  del   fatto,   attraverso   una   abnorme
enfatizzazione  della  recidiva  (Corte  costituzionale,   sent.   n.
251/2012). Sempre la Corte, infatti, ha avuto modo di  precisare  che
la recidiva reiterata «riflette i due aspetti  della  colpevolezza  e
della pericolosita', ed  e'  da  ritenere  che  questi,  pur  essendo
pertinenti  al  reato,  non  possano  assumere,   nel   processo   di
individualizzazione  della  pena,  una  rilevanza  tale  da  renderli
comparativamente prevalenti rispetto al fatto  oggettivo»  (sent.  n.
205/2017). Tale divieto non e' dunque compatibile con il principio di
determinazione di una  pena  proporzionata,  idonea  a  tendere  alla
rieducazione del condannato, ai sensi dell'art.  27,  comma  3,  dell
Costituzione, che presuppone «un costante  principio  di  proporzione
tra qualita' e quantita' della sanzione,  da  una  parte,  e  offesa,
dall'altra» (sent. n. 185/2015). 
    E' lo stesso legislatore, d'altronde  -  in  riferimento  a  quei
delitti puniti con pene minime severe, i cui modelli legali sono tali
da  contenere  situazioni  anche  molto  dissimili  in   termini   di
offensivita' -, a riconoscere l'esigenza di assicurare al giudice  un
efficace strumento di adeguamento della pena nei casi di  particolare
tenuita' del danno. Valga per tutti l'esempio della ricettazione,  in
cui l'attenuante della particolare  tenuita'  del  fatto  prevede  la
riduzione della pena  detentiva  minima  da  due  anni  (ipotesi  non
attenuata: art. 648, comma l, del codice penale) a quindici giorni di
reclusione (originariamente comma 2, oggi comma 4,  in  virtu'  della
modifica di cui alla legge n.  195/2021).  Ebbene,  a  seguito  della
sentenza n. 105/2014 della Corte costituzionale, nel caso in  cui  il
recidivo reiterato sia chiamato  a  rispondere  di  ricettazione,  il
giudice, laddove ritenga di non poter  escludere  la  recidiva,  puo'
nondimeno dichiararne la soccombenza  rispetto  all'attenuante  della
particolare tenuita' del fatto,  potendo  cosi'  applicare  una  pena
minima quarantotto volte inferiore a quella prevista per il reato non
attenuato. Per contro, nel caso in cui il recidivo reiterato commetta
una rapina rispetto al quale il giudice riconosca l'attenuante di cui
all'art. 62 n. 4, non gli sarebbe comunque consentito di  dichiararne
la prevalenza  sulla  recidiva  reiterata,  con  la  conseguenza  che
dovrebbe applicare la stessa pena minima di cinque anni di reclusione
prevista per le ipotesi  non  attenuate.  Il  che  dimostra  come  la
recidiva reiterata, a  causa  del  divieto  normativa  in  questione,
assuma, nel nostro caso, un rilievo  esorbitante  rispetto  al  fatto
oggettivo, ponendosi in questo modo in  contrasto  con  il  principio
della proporzione ex art. 27, comma 3, della Costituzione. 
    Le  precedenti  considerazioni,  inoltre,  dimostrano  anche   la
violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 della Costituzione,
in  quanto  condotte  significativamente  diverse   in   termini   di
offensivita'  restano  assoggettate  alla  stessa   pena.   L'attuale
disciplina e' dunque irragionevole nel  prevedere  lo  stesso  minimo
edittale  di  cinque  anni  di  reclusione  per  condotte  che,   pur
aggredendo gli  stessi  beni  giuridici,  si  rivelano  scopertamente
dissimili per l'offesa  arrecata  tanto  al  patrimonio  quanto  alla
liberta' e/o integrita' della vittima, senza  che  il  giudice  possa
porre  rimedio  a  tale  incongruenza   dichiarando   la   prevalenza
dell'attenuante in questione sulla recidiva reiterata. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Il  Giudice  dell'udienza  preliminare  presso  il  Tribunale  di
Grosseto, 
    Visti gli articoli 134 della Costituzione, 23 e seguenti legge n.
87 del 1953: 
        Dichiara  rilevante  e  non   manifestamente   infondata   la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 69, quarto  comma,
del codice penale, come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre
2005, n. 251 («Modifiche al codice penale  e  alla  legge  26  luglio
1975, n. 354, in materia di attenuanti  generiche,  di  recidiva,  di
giudizio di comparazione delle circostanze di reato per  i  recidivi,
di usura e di prescrizione»), in relazione  agli  articoli  3  e  27,
terzo comma, della  Costituzione,  nella  parte  in  cui  prevede  il
divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62
n. 4 del codice penale sulla circostanza aggravante della recidiva di
cui all'art. 99, quarto comma, del codice penale; 
        Sospende  il  giudizio  in  corso  e  dispone  la   immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 
        Ordina che la presente ordinanza, a cura  della  cancelleria,
sia notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri e
comunicata ai Presidenti delle due Camere. 
          Grosseto, 23 maggio 2022 
 
                       Il Giudice: Compagnucci