N. 62 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 3 ottobre 2022
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 3 ottobre 2022 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Impiego pubblico - Stabilizzazione di personale precario - Norme della Regione Molise - Assunzioni a tempo indeterminato e procedure selettive - Previsione che, a tal fine, gli enti del Servizio sanitario regionale procedono preliminarmente, entro il 31 dicembre 2022, a una ricognizione dei fabbisogni del personale, anche nel periodo pandemico - Applicazione del CCNL dell'ambito sanitario, aggiornando, anche in deroga, il piano triennale del fabbisogno del personale - Applicazione delle previsioni di legge sulle procedure di reclutamento anche al personale contrattualizzato a qualunque titolo del ruolo sanitario, tecnico ed amministrativo, selezionato attraverso prove selettive per titoli e/o colloquio, e che abbia maturato o che maturera', alla data del 31 dicembre 2022, i 18 mesi previsti dalla legge n. 234 del 2021. - Legge della Regione Molise 4 agosto 2022, n. 13 (Stabilizzazione del personale sanitario precario, in attuazione della legge 30 dicembre 2021, n. 234), intero testo.(GU n.42 del 19-10-2022 )
Ricorso ai sensi dell'art. 127 della Costituzione per il Presidente del Consiglio dei ministri (c.f. n. 80188230587), in persona del Presidente del Consiglio pro-tempore, rappresentato e difeso in virtu' di legge dall'Avvocatura generale dello Stato (fax: 06/96514000; pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; Contro la Regione Molise (c.f. n. 00169440708), in persona del Presidente pro-tempore della Giunta regionale, con sede in Campobasso, alla via Genova n. 11, e con domicilio digitale presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata tratto dal registro «IPA»: regionemolise@cert.regione.molise.it - per la declaratoria di illegittimita' costituzionale della legge della Regione Molise 4 agosto 2022, n. 13, pubblicata nel Bollettino Ufficiale Regionale n. 41 del 5 agosto 2022, giusta deliberazione del Consiglio dei ministri assunta nella seduta del giorno 28 settembre 2022. Premesse di fatto sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 41 del 5 agosto 2022 e' stata pubblicata la legge regionale n. 13 del 4 agosto 2022, intitolata «Stabilizzazione del personale sanitario precario, in attuazione della legge 30 dicembre 2021, n. 234». In particolare, l'art. 1 di tale legge dispone che: «Ai fini dell'attuazione dell'art. 1, comma 268, lettera b) e c), della legge 30 dicembre 2021 n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) e successive modificazioni, gli enti del Servizio sanitario regionale procedono preliminarmente, entro il 31 dicembre 2022, ad una ricognizione dei fabbisogni del personale, anche nel periodo pandemico, ed applicano il CCNL- dell'ambito sanitario aggiornando, anche in deroga, il piano triennale del fabbisogno del personale, applicando le previsioni di legge anche al personale contrattualizzato a qualunque titolo del ruolo sanitario, tecnico ed amministrativo, selezionato attraverso prove selettive per titoli e/ o colloquio, e che abbia maturato o che maturera' alla data del 31 dicembre 2022 i diciotto mesi previsti dalla legge n. 234/2021». Ebbene, le suddette prescrizioni si pongono in contrasto con diversi parametri costituzionali, eccedendo dalle competenze legislative attribuite dalla Costituzione alle Regioni ed invadendo quelle riservate allo Stato. Segnatamente, esse si pongono in contrasto: a) con l'art. 117, comma 2, lettera l) della Costituzione, che riserva allo Stato la potesta' legislativa esclusiva in materia di «ordinamento civile»; b) con l'art. 117, comma 3, della Costituzione, nella parte in cui attribuisce allo Stato la competenza legislativa concernente la determinazione dei principi fondamentali in materia di «coordinamento della finanza pubblica», anche in relazione al «principio di copertura finanziatici delle leggi di spesa di cui all'art. 81, comma 3, della Costituzione; nonche', e) con l'art. 120, comma 2, della Costituzione, laddove riconosce allo Stato il potere di sostituirsi agli organi delle Regioni, quando lo richiedano la tutela dell'unita' giuridica o economica della Repubblica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. Pertanto, la legge indicata in epigrafe viene impugnata con il presente ricorso ex art. 127 della Costituzione, affinche' ne sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale e ne sia pronunciato il conseguente annullamento per i seguenti Motivi di diritto Al fine di illustrare le censure indicate in premessa, appare necessario ricostruire - sia pure sinteticamente - la disciplina prevista dal legislatore statale per consentire il superamento del precariato nell'ambito degli gli enti del Servizio sanitario nazionale. Nella materia de qua, lo Stato e' infatti intervenuto con la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e, nello specifico, con l'art. 1, comma 268, lettere b) e c). La menzionata disposizione statale prevede che, «al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e di consentire la valorizzazione della professionalita' acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza da COVID-19», gli enti del Servizio sanitario nazionale - nei limiti di spesa consentiti dall'art. 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e successive modifiche ed integrazioni - possono: 1) assumere a tempo indeterminato, «in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, il personale del «ruolo sanitario» e del «ruolo sociosanitario», che sia stato reclutato a «tempo determinato» mediante procedure concorsuali e che abbiano maturato «al 30 giugno 2022» almeno diciotto mesi di servizio (anche non continuativi), di cui almeno sei nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022 (lettera b); 2) avviare - «in coerenza con il piano triennale dei fabbisogno» - procedure selettive per il reclutamento del personale da impiegare nell'assolvimento delle funzioni relative ai servizi appaltati all'esterno e successivamente «reinternalizzati», prevedendo la valorizzazione, anche attraverso una riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli disponibili, del personale impiegato in mansioni «sanitarie» e «socio-sanitarie», che abbia garantito assistenza ai pazienti in tutto il periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 e con almeno tre anni di servizio (lettera c). Ebbene, il legislatore regionale - pur dichiarando formalmente di attuare le misure di stabilizzazione del personale precario previste dalla citata legislazione statale - ha sostanzialmente introdotto una disciplina innovativa, in evidente contrasto con quella adottata dallo Stato. Difatti, l'art. 1 della legge regionale impugnata prevede che gli enti del Servizio sanitario regionale possono attuare le procedure di reclutamento previste dall'art. 1, comma 268, lettere b) e c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, anche in deroga al piano triennale dei fabbisogni di personale; inoltre, esso dispone espressamente l'applicazione delle menzionate disposizioni statali al personale contrattualizzato a qualunque titolo (non solo) del ruolo sanitario, (ma anche di quello) tecnico-amministrativo, incidendo altresi' sui requisiti concernenti l'anzianita' di servizio necessaria per accedere alle misure in esame. Nel dettaglio, la norma censurata si pone in contrasto con quanto previsto dal legislatore statale nell'art. 1, comma 268, lettera b), in quanto: 1) non prevede che le assunzioni a tempo indeterminato siano disposte dagli enti del Servizio sanitario regionale «in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni», anzi introduce espressamente la possibilita' di derogare alle sue previsioni; 2) estende l'ambito di applicazione della misura di stabilizzazione in esame, prevedendo che essa si applichi al personale contrattualizzato «a qualunque titolo» e non soltanto a quello assunto mediante un contratto di lavoro a tempo determinato, come espressamente previsto dal legislatore statale; 3) consente l'assunzione a tempo indeterminato non solo del personale appartenente al ruolo sanitario e sociosanitario, come disposto dall'art. 1, comma 268, lettera b), della legge n. 234 del 2021, ma anche di quello appartenente al ruolo tecnico-amministrativo; 4) infine, incide sul requisito dell'anzianita' di servizio necessaria per accedere alla misura di stabilizzazione, prescrivendo che tale requisito debba essere posseduto dal personale interessato non alla data del 30 giugno 2022, come previsto dalla legislazione nazionale, ma a quella successiva del 31 dicembre 2022, senza neppure precisare che almeno sei mesi di servizio debbano essere maturati nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022. La norma impugnata dichiara altresi' di attuare la lettera c) dell'art. 1, comma 268, della legge n. 234 del 2021, ma - anche in questo caso - il legislatore regionale ha introdotto una disciplina contrastante con quella nazionale, prevedendo la possibilita' per gli enti in questione di avviare procedure selettive: 1) in deroga al piano triennale dei fabbisogni; 2) per il reclutamento, oltre che del personale appartenente al ruolo sanitario e sociosanitario, anche di quello appartenente al ruolo tecnico-amministrativo; e 3) senza richiamare - in ordine alla riserva di posti prevista dalla disposizione statale - i requisiti sull'anzianita' di servizio dalla stessa indicati. Ricostruito in questi termini il contenuto delle disposizioni regionali censurate ed il contesto normativo in cui esse si inseriscono, appare evidente la violazione dei parametri costituzionali indicati in premessa. Difatti, la norma regionale impugnata - nella parte in cui disciplina la stabilizzazione del personale precario, derogando ai criteri previsti dall'art. 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 - si pone anzitutto in contrasto con l'art. 117, comma 2, della Costituzione, che riserva in via esclusiva allo Stato l'esercizio della potesta' legislativa in materia di «ordinamento civile». Al riguardo, si evidenzia come codesta Ecc.ma Corte si sia gia' pronunciata su una normativa similare della Regione Siciliana che prevedeva la stabilizzazione del personale precario, dichiarandone l'illegittimita' per la violazione del suddetto parametro costituzionale. In particolare, nella sentenza n. 194 del 2020, si e' affermato che «nel delineare i confini tra cio' che e' ascrivibile alla materia «ordinamento civile» e cio' che, invece, e' riconducibile alla competenza legislativa residuale regionale, [...] sono da ricondurre alla prima «gli interventi legislativi che ... dettano misure relative a rapporti lavorativi gia' in essere (ex multis, sentenze n. 251 e 186 del 2016 e n. 180 del 2015)» (sentenza n. 32 del 2017) e rientrano, invece nella seconda, «i profili pubblicistico - organizzativi dell'impiego pubblico regionale» (sentenze n. 241 del 2018 e n. 149 del 2012; nello stesso senso, sentenze n. 191 del 2017 e n. 63 del 2012)». Nella medesima sentenza, si e' quindi escluso che ricorresse la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento civile» soltanto nei casi in cui la norma impugnata esaurisca i propri effetti «nella fase anteriore all'instaurazione del contratto di lavoro» e incida «in modo diretto sul comportamento delle amministrazioni nell'organizzazione delle proprie risorse umane e solo in via riflessa ed eventualmente sulle posizioni soggettive». Pertanto, si e' chiarito che «deve ritenersi integrata la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera 1), Cost., quando la disciplina regionale, consentendo la trasformazione di contratti precari di lavoratori in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, incide sulla regolamentazione del rapporto precario gia' in atto e, in particolare, sugli aspetti connessi alla durata del rapporto, e determina, al contempo, la costituzione di altro rapporto giuridico, ovvero il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, destinato a sorgere proprio per effetto della stabilizzazione» (enfasi aggiunte). In estrema sintesi, da tali principi, si desume la regola per la quale e' preclusa l'introduzione nell'ordinamento regionale di ogni forma di stabilizzazione del personale precario, che non sia sussumibile entro le previsioni gia' recate a livello nazionale dal legislatore statale. Ebbene, nel caso di specie, si e' gia' ampiamente illustrato come la procedura di stabilizzazione introdotta dalla Regione Molise si discosti sensibilmente dalle previsioni statali contenute nell'art. 1, comma 268, lettere b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234; pertanto, analogamente al caso gia' deciso da codesta Ecc.ma Corte, anche nella presente fattispecie ricorre una violazione dell'art. 117, comma 2, lett. 1), della Costituzione. In secondo luogo, la norma impugnata - nella parte in cui disciplina la stabilizzazione del personale precario e l'espletamento di procedure selettive per il reclutamento di dipendenti da destinare ai «servizi reinternalizzati», in deroga ai requisiti previsti dalle lettere b) e c) dell'art. 1, comma 268, della citata legge statale - si pone altresi' in contrasto con l'art. 117, comma 3, della Costituzione, laddove riserva allo Stato la determinazione dei principi fondamentali in materia di «coordinamento della finanza pubblica». Ed invero, codesta Ecc.ma Corte ha gia' da tempo rilevato come le disposizioni statali che stabiliscono limiti e vincoli al reclutamento del personale nelle amministrazioni pubbliche, nonche' quelle relative alla stabilizzazione del personale precario, costituiscano «principi di coordinamento della finanza pubblica» (cfr., explurimis, sentenza n. 1 del 2018). Si tratta, infatti, di disposizioni che incidono sul rilevante aggregato di finanza pubblica costituito dalla «spesa per il personale», ponendo obiettivi di contenimento di detta spesa che, in quanto tali, si impongono anche al legislatore regionale. A quest'ultimo, dunque, resta preclusa la possibilita' di adottare una normativa di dettaglio che - contrastando con quella statale - possa pregiudicare il raggiungimento dei suddetti obiettivi stabiliti dal legislatore nazionale (cfr. sentenza n. 251 del 2020). Ebbene, come sopra illustrato, la legge impugnata non solo non prevede il puntuale rispetto delle pertinenti disposizioni statali, ma introduce espressamente delle deroghe che - ampliando le facolta' assunzionali degli enti del Servizio sanitario regionale - incidono negativamente sul menzionato aggregato di finanza pubblica. Il legislatore statale, in effetti, nel disciplinare la stabilizzazione del personale sanitario «precario» (art. 1, comma 268, lettera b) e l'avvio di nuove procedure selettive per il reclutamento dei dipendenti da destinare ai cd. «servizi reinternalizzato (art. 1, comma 268, lettera c), ha anche introdotto dei vincoli e dei limiti stringenti, ai quali la Regione Molise non si e' attenuta, laddove ha previsto la possibilita' per gli enti in esame: a) di derogare al piano triennale dei fabbisogni; b) di reclutare anche personale appartenente al ruolo tecnico-amministrativo; c) di computare i requisiti concernenti l'anzianita' di servizio previsti dalla legislazione statale con modalita' tali da ampliare il novero dei beneficiari delle procedure di reclutamento. Inoltre, sotto il profilo strettamente finanziario, la legge regionale impugnata non richiama ne' i limiti di spesa previsti dall'art. 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e s.m.i., la cui osservanza e' - invece - espressamente richiamata dall'art. 1, comma 268, primo periodo, della legge n. 234 del 2021, ne' indica i mezzi finanziari per far fronte alle nuove o maggiori spese che deriveranno dalle misure in commento. Queste ultime, invero, comportano ex se effetti finanziari in termini di spesa per il personale sanitario impiegato in ambito regionale; sicche', la legge impugnata avrebbe dovuto prevedere espressamente, ai sensi dell'art. 81, comma 3, della Costituzione, i mezzi finanziari per farvi fronte oppure indicare specifici elementi dimostrativi della eventuale invarianza di spesa per il bilancio regionale (cfr. sentenza n. 251 del 2020). Di qui, la manifesta violazione - per il tramite delle menzionate norme statali «interposte» - dell'art. 117, comma 3, della Costituzione, nella parte in cui attribuisce allo Stato la determinazione dei principi fondamentali in materia di «coordinamento della finanza pubblica», anche in relazione al «principio di copertura finanziaria delle leggi di spesa» di cui all'art. 81 comma 3, della Costituzione. Peraltro, nella specie, la violazione del menzionato parametro costituzionale di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione deriva anche dalla circostanza che la Regione Molise ha stipulato, in data 27 marzo 2007, un accordo con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, avente ad oggetto l'approvazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario, recepito con la delibera della giunta regionale n. 362 del 30 marzo 2007. Il suddetto Piano di rientro non si e' concluso nei termini previsti e, pertanto, la Regione Molise e' ancora vincolata alla sua osservanza, nonche' all'adozione delle misure previste nei programmi operativi che si sono succeduti nel corso del tempo sino all'adozione del «quadro economico programmatico complessivo per il triennio 2022-2024». In particolare, il punto 2.9 del Piano di rientro prevede espressamente tra gli «Obiettivi specifici' l'introduzione di «Misure di contenimento della spesa per personale»: tale impegno, assunto dall'Ente regionale, viene descritto a pagina 82, nel paragrafo 3.1, del medesimo Piano, dove si legge che «Con tali misure la Regione intende razionalizzare la spesa per il personale dell'ASReM, con l'obiettivo di diminuirne e contenerne l'importo, attivare sistemi di controllo e di monitoraggio della stessa spesa, accompagnando le misure di riorganizzazione aziendale, senza pregiudicare l'erogazione delle prestazioni (LEA) e la qualita' delle stesse» (enfasi aggiunte). L'obiettivo di riduzione della spesa pubblica per il personale viene poi dettagliato in tabelle esplicative, dove si indicano gli «abbattimenti di pesa» attesi, ed e' ulteriormente specificato nei vari Programmi operativi che si sono succeduti nel corso del tempo, nei quali la Regione Molise ha sempre rinnovato il proprio impegno a ridurre e contenere l'aggregato di spesa pubblica in esame. Pertanto, la legge regionale censurata - nella misura in cui pregiudica il raggiungimento di tale obiettivo - si pone in contrasto anche con quanto espressamente previsto dall'art. 2, commi 80 e 95, della legge 23 dicembre 2019, n. 191, secondo cui «gli interventi individuati dal piano sono vincolanti per la Regione, che e' obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro». Come chiarito da codesta Ecc.ma Corte, l'anzidetta disciplina statale costituisce «espressione di un principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria e, dunque, espressione di un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica» (cfr. sentenza n. 91 del 2012). Tali norme, in effetti, hanno «reso vincolanti per le Regioni che li abbiano sottoscritti, gli interventi individuati negli accordi di cui all'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. legge finanziatici 2005), finalizzati a realizzare il contenimento della spesa sanitaria ed a ripianare i debiti anche mediante la previsione di speciali contributi finanziari dello Stato» (cfr. sentenza n. 79 del 2013). Dunque, la norma impugnata - prevedendo nuove assunzioni di personale con il relativo incremento degli oneri finanziari - si pone in palese contrasto con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica perseguiti con il Piano di rientro, violando in questo modo la menzionata normativa statale di principio e, per il tramite di essa, lo stesso art. 117, comma 3, della Costituzione, laddove riserva allo Stato la determinazione dei principi fondamentali in materia di «coordinamento della finanza pubblica». Infine, nel caso in cui codesta Ecc.ma Corte ritenesse la legge impugnata ascrivibile alla competenza legislativa regionale, si osserva che essa dovrebbe in ogni caso essere dichiarata costituzionalmente illegittima, in quanto interferisce con le attribuzioni del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario, in violazione dell'art. 120, cometa 2, della Costituzione. Al riguardo, si premette che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 agosto 2021, il dott. Toma e' stato nominato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario nella Regione Molise, a norma dell'art. 4, comma 2 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 29 novembre 2007, n. 222, e s.m.i.. Il decreto in esame attribuisce espressamente al suddetto Commissario la competenza ad attuare le azioni e gli interventi concernenti la riqualificazione della spesa per il personale, in coerenza con l'effettivo fabbisogno e in applicazione della vigente normativa in materia. Di conseguenza, la legge regionale censurata - nel disciplinare il reclutamento del personale sanitario in ambito regionale - interferisce con siffatte attribuzioni del Commissario ad acta e si pone, quindi, in contrasto con l'art. 120, comma 2, della Costituzione. Codesta ecc.ma Corte, infatti, ha costantemente affermato che, ai sensi della disposizione costituzionale appena menzionata, «il Governo puo' nominare un Commissario ad acta, le cui funzioni, come definite nel mandato conferitogli e come specificate dai programmi operativi (ex art. 2, comma 88, della legge n. 191 del 2009), pur avendo carattere amministrativo e non legislativo (sentenza n. 361 del 2010), devono restare, fino all'esaurimento dei compiti commissariali, al riparo da ogni interferenza degli nani regionali - anche qualora questi agissero per via legislativa - pena la violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost.» (cfr., ex plurimis, sentenza n. 14 del 2017). Si e' altresi' precisato che «L'illegittimita' costituzionale della legge regionale sussiste anche quando l'interferenza e' meramente potenziale e, dunque, a prescindere dal verificarsi di un contrasto diretto con i poteri del commissario incaricato di attuare il piano di rientro» (cfr. sentenza n. 110 del 2014). Il divieto di interferenza con le funzioni commissariali si traduce, quindi, in un «effetto interdittivo di qualsiasi disposizione incompatibile con gli impegni assunti ai fini del risanamento economico-finanziario del disavanzo sanitario regionale (sentenza n. 51 del 2013), potendo essa intervenire in maniera disarmonica rispetto alle scelte commissariali e, dunque, indirettamente ostacolare l'unitarieta' dell'intervento» (cfr. sentenza 106/2017). Per questa ragione, l'intervento legislativo oggetto di censura - nella parte in cui interferisce con le attribuzioni del Commissario ad acta in materia di razionalizzazione della spesa pubblica per il personale sanitario - si pone in evidente contrasto anche con l'art. 120, comma 2, della Costituzione.
P.T.M. Il Presidente del Consiglio dei ministri chiede a codesta Ecc.ma Corte di dichiarare costituzionalmente illegittima, e conseguentemente annullare, per i motivi sopra indicati e illustrati, la legge della Regione Molise 4 agosto 2022, n. 13, pubblicata nell B.U.R. 5 agosto 2022, n. 41. Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 1. L'attestazione relativa alla approvazione, da parte del Consiglio dei ministri nella riunione del giorno 28.9.2022, della determinazione di impugnare la legge della Regione Molise 4 agosto 2022, n. 13; 2. La copia della legge regionale impugnata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 41 del 5 agosto 2022. Con riserva di illustrare e sviluppare in prosieguo i motivi di ricorso anche alla luce delle difese avversarie. Roma, 2 ottobre 2022 L'Avvocato dello Stato: Feola