N. 209 SENTENZA 12 settembre - 13 ottobre 2022
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Tributi - Imposta municipale propria (IMU) - Esenzione per l'abitazione principale - Definizione di "abitazione principale", ai fini dell'agevolazione - Possibilita' di considerare tale, come avviene per le c.d. coppie di fatto, anche l'abitazione in cui dimori abitualmente e risieda anagraficamente il solo possessore, mentre il resto del nucleo famigliare risieda e dimori in diverso comune - Esclusione - Violazione dei principi di uguaglianza, di sostegno alla famiglia e di capacita' contributiva - Illegittimita' costituzionale in parte qua. Tributi - Imposta municipale propria (IMU) - Esenzione per l'abitazione principale - Estensione dell'agevolazione anche ai casi in cui il solo possessore dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'abitazione, mentre il resto del nucleo famigliare risieda e dimori altrove, nello stesso comune - Esclusione - Illegittimita' costituzionale consequenziale. Tributi - Imposta municipale propria (IMU) - Esenzione per l'abitazione principale - "Nuova IMU" - Definizione di "abitazione principale" - Necessaria contestuale residenza anagrafica e dimora abituale del possessore e del nucleo familiare - Illegittimita' costituzionale consequenziale in parte qua. Tributi - Imposta municipale propria (IMU) - Esenzione per l'abitazione principale - "Nuova IMU" - Nucleo familiare con componenti che abbiano stabilito dimora abituale e residenza anagrafica in immobili diversi situati nello stesso comune - Applicabilita' della detta esenzione ad un solo immobile - Illegittimita' costituzionale consequenziale. Tributi - Imposta municipale propria (IMU) - Esenzione per l'abitazione principale - Nucleo familiare con componenti che abbiano stabilito dimora abituale e residenza anagrafica in immobili diversi situati nello stesso comune - Applicabilita' dell'esenzione ad un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo - Illegittimita' costituzionale consequenziale. - Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1, comma 707, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 13, comma 2, quarto e quinto periodo; legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 741, lettera b), primo e secondo periodo, quest'ultimo anche come modificato dall'art. 5-decies, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215. - Costituzione, artt. 1, 3, 4, 29, 31, 35, 47 e 53.(GU n.42 del 19-10-2022 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente:Silvana SCIARRA;
Giudici :Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco MODUGNO, Giulio
PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI,
Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria
SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 2,
quarto e quinto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento
dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22
dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1, comma 707,
lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Legge di stabilita' 2014)», promossi complessivamente
dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli con ordinanza del
22 novembre 2021 e dalla Corte costituzionale con ordinanza del 12
aprile 2022, iscritte, rispettivamente, ai numeri 3 e 50 del registro
ordinanze 2022 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, numeri 4 e 19, prima serie speciale, dell'anno 2022.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 12 settembre 2022 il Giudice
relatore Luca Antonini;
deliberato nella camera di consiglio del 12 settembre 2022.
Ritenuto in fatto
1.- Con ordinanza del 22 novembre 2021, iscritta al n. 3 del
registro ordinanze 2022, la Commissione tributaria provinciale di
Napoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 29, 31, 35,
47 e 53 della Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale
dell'art. 13, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni,
nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1,
comma 707, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Legge di stabilita' 2014)», nella parte in cui non
prevede l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) per
l'abitazione adibita a dimora principale del nucleo familiare, nel
caso in cui uno dei suoi componenti sia residente anagraficamente e
dimori in un immobile ubicato in altro comune.
1.1.- Il rimettente riferisce che le questioni sono sorte nel
corso di un giudizio d'impugnativa avverso avvisi di accertamento con
i quali il Comune di Napoli contestava a M. M. il mancato pagamento
dell'IMU (anni dal 2015 al 2018) in relazione alla sua abitazione
principale in Napoli.
Piu' precisamente, la CTP espone che: a) il contribuente,
«assumendo di possedere i requisiti di legge e provandoli
documentalmente», avrebbe rivendicato il diritto all'esenzione sul
presupposto che l'immobile costituisse residenza anagrafica e dimora
abituale dell'intero nucleo familiare; b) il Comune di Napoli avrebbe
negato tale diritto perche' il nucleo familiare non risiederebbe
«interamente» nel medesimo immobile, atteso che il coniuge
risulterebbe aver trasferito la propria residenza nel Comune di
Scanno.
1.2.- Ad avviso del giudice a quo, alla spettanza
dell'agevolazione, come pure alla praticabilita' di
un'interpretazione costituzionalmente orientata, osterebbe la
«presenza di un "diritto vivente" espresso dall'organo
istituzionalmente titolare della funzione nomofilattica» (sono citate
Corte di cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 19 febbraio
2020, n. 4166; sezione quinta civile, ordinanza 17 giugno 2021, n.
17408), che, con «un univoco indirizzo interpretativo», riterrebbe
preclusivo del beneficio «il solo fatto che un componente della
famiglia risieda in altro Comune»; cio', peraltro, nonostante la
diversa interpretazione sostenuta dal Ministero dell'economia e delle
finanze (circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012) secondo cui, in caso
di residenza e dimora di un componente il nucleo familiare in un
comune diverso, l'agevolazione sarebbe dovuta, poiche' «il limite
quantitativo», stabilito dalla norma censurata, sarebbe espressamente
riferito ai soli immobili nel medesimo comune.
1.3.- In punto di rilevanza, il rimettente afferma che
dall'accoglimento della prospettata questione di legittimita'
costituzionale dipenderebbe l'esito della controversia della quale e'
investito.
1.4.- Quanto alla non manifesta infondatezza, la CTP ritiene che
l'art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito e
successivamente modificato, cosi' come interpretato dalla Corte di
cassazione, si porrebbe in contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto
determinerebbe un'irragionevole, ingiustificata, contraddittoria e
incoerente disparita' di trattamento «fondata su un neutro dato
geografico [...] a parita' di situazione sostanziale» tra il
possessore componente di un nucleo familiare residente e dimorante in
due diversi immobili dello stesso comune e quello il cui nucleo
familiare, invece, risieda e dimori in distinti immobili ubicati in
comuni diversi.
La norma censurata, inoltre, lederebbe: la «parita' dei diritti
dei lavoratori costretti a lavorare fuori dalla sede familiare»
(artt. 1, 3, 4 e 35 Cost.); il «diritto alla parita' dei contribuenti
coniugati rispetto a partner di fatto» (artt. 3, 29 e 31 Cost.); i
principi di capacita' contributiva e progressivita' dell'imposizione
(art. 53 Cost.); la famiglia quale societa' naturale (art. 29 Cost.);
l'«aspettativa rispetto alle provvidenze per la formazione della
famiglia e [l']adempimento dei compiti relativi» (art. 31 Cost.);
infine, la tutela del risparmio (art. 47 Cost.).
1.5.- Con atto depositato il 15 febbraio 2022, e' intervenuto in
giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le
questioni siano dichiarate inammissibili o comunque non fondate.
1.6.- In data 15 febbraio 2022, in applicazione dell'art. 6 delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, e'
stata depositata un'opinione scritta a cura dell'associazione Camera
degli avvocati tributaristi del Veneto, ammessa con decreto del
Presidente del 17 febbraio 2022.
2.- Nel corso del giudizio, questa Corte, con ordinanza n. 94 del
12 aprile 2022, iscritta al n. 50 del registro ordinanze 2022, ha
sollevato innanzi a se' questioni di legittimita' costituzionale del
quarto periodo dell'art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, come
convertito e successivamente modificato, in riferimento agli artt. 3,
31 e 53, primo comma, Cost., nella parte in cui, ai fini del
riconoscimento della relativa agevolazione, definisce quale
abitazione principale quella in cui si realizza la contestuale
sussistenza del duplice requisito della residenza anagrafica e della
dimora abituale non solo del possessore, ma anche del suo nucleo
familiare.
Segnatamente, nella suddetta ordinanza questa Corte anzitutto ha
precisato - dopo aver dichiarato non fondate le relative eccezioni di
inammissibilita' sollevate dalla difesa statale - che il petitum
della CTP e' circoscritto a un intervento additivo sul quinto periodo
del citato art. 13, comma 2, al fine di attingere al riconoscimento,
attualmente precluso dal diritto vivente, dell'esenzione IMU per
l'abitazione principale del nucleo familiare situata in un
determinato comune, anche quando la residenza anagrafica di uno dei
suoi componenti sia stata stabilita in un immobile ubicato in altro
comune.
Quindi, questa Corte ha rilevato che, tuttavia, «le questioni
sollevate dal giudice a quo in relazione a tale specifica norma sono
strettamente connesse alla piu' ampia e pregiudiziale questione
derivante dalla regola generale stabilita dal quarto periodo del
medesimo art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, che, ai fini del
riconoscimento della suddetta agevolazione, definisce quale
abitazione principale quella in cui si realizza la contestuale
sussistenza del duplice requisito della residenza anagrafica e della
dimora abituale non solo del possessore ma anche del suo nucleo
familiare».
Infatti, in forza di tale disciplina «la possibilita' di accesso
all'agevolazione per ciascun possessore dell'immobile adibito ad
abitazione principale viene meno al verificarsi della mera
costituzione del nucleo familiare, nonostante effettive esigenze
possano condurre i suoi componenti a stabilire residenze e dimore
abituali differenti».
Pertanto, sarebbe tale previsione a determinare un trattamento
diverso del nucleo familiare rispetto non solo alle persone singole
ma anche alle coppie di mero fatto, poiche', sino a che il rapporto
non si stabilizzi nel matrimonio o nell'unione civile, la struttura
della norma consentirebbe a ciascuno dei partner di accedere
all'esenzione IMU per la rispettiva abitazione principale.
Da qui la conclusione che «la risoluzione della questione avente
ad oggetto la regola generale stabilita dal quarto periodo del
medesimo art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, nella parte in
cui stabilisce il descritto nesso tra il riconoscimento della
agevolazione IMU per l'abitazione principale e la residenza
anagrafica e la dimora abituale del nucleo familiare, si configura
come logicamente pregiudiziale e strumentale per definire le
questioni sollevate dal giudice a quo (ex multis, ordinanza n. 18 del
2021)».
2.1.- Quanto alla non manifesta infondatezza, l'ordinanza
iscritta al n. 50 del reg. ord. 2022 ha ravvisato la sussistenza di
un contrasto della indicata regola generale con gli artt. 3, 31 e 53,
primo comma, Cost.
In particolare, quanto al primo dei suddetti parametri, nella
fattispecie in esame questa Corte ha dubitato «dell'esistenza di un
ragionevole motivo di differenziazione tra la situazione dei
possessori degli immobili in quanto tali e quella dei possessori
degli stessi in riferimento al nucleo familiare, quando, come spesso
accade nell'attuale contesto sociale, effettive esigenze comportino
la fissazione di differenti residenze anagrafiche e dimore abituali
da parte dei relativi componenti del nucleo familiare».
Quanto, poi, al principio di capacita' contributiva di cui
all'art. 53, primo comma, Cost., si e' parimenti dubitato «della
maggiore capacita' contributiva, peraltro in relazione a un'imposta
di tipo reale quale l'IMU, del nucleo familiare rispetto alle persone
singole»; cio' anche richiamando la sentenza n. 179 del 1976, con la
quale questa Corte ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale
delle disposizioni dell'imposta complementare e dell'imposta sui
redditi sul cumulo dei redditi dei coniugi.
Infine, quanto all'art. 31 Cost., si e' osservato che la
disciplina in oggetto non agevolerebbe «con misure economiche e altre
provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti
relativi», ma anzi comporterebbe per i nuclei familiari un
trattamento deteriore rispetto a quello delle persone singole e dei
conviventi di mero fatto.
2.2.- Di conseguenza, questa Corte ha disposto la sospensione del
giudizio sollevato dalla CTP con l'ordinanza iscritta al n. 3 del
reg. ord. 2022.
2.3.- Nel giudizio introdotto dall'ordinanza iscritta al n. 50
del reg. ord. n. 2022, in data 3 maggio 2022 la Confederazione
italiana della proprieta' edilizia (Confedilizia) ha depositato, in
qualita' di amicus curiae, un'opinione scritta - ammessa con decreto
del Presidente del 16 giugno 2022 - argomentando a sostegno
dell'accoglimento delle questioni di legittimita' costituzionale.
In particolare, ad avviso dell'associazione, nella disciplina
dell'IMU il sintagma «nucleo familiare» mancherebbe di un preciso
significato, cosi' da costituire un elemento di irragionevolezza
nell'ordinamento tributario. Sarebbero, pertanto, del tutto
replicabili le motivazioni poste a fondamento della gia' citata
sentenza n. 179 del 1976 che - seppure in tema di imposizione diretta
- ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale di quelle norme che,
in violazione degli artt. 3, 31 e 53 Cost., irragionevolmente avevano
riservato ai «coniugi conviventi un trattamento fiscale piu' oneroso
rispetto a quello previsto per conviventi non uniti in matrimonio».
Inoltre, secondo la Confedilizia, lungi dall'introdurre
ragionevolmente un «nuovo soggetto passivo» - quale cambiamento
sistemico sulla scorta delle esperienze straniere - il riferimento al
nucleo familiare sarebbe stato introdotto in funzione di «mere
esigenze contabili», tralasciando del tutto la considerazione
dell'evidente evoluzione sociale e delle esigenze di mobilita' nel
mondo del lavoro, cio' che renderebbe sterile qualsiasi tentativo di
giustificare la disposizione censurata con finalita' antielusive
(anche in ragione del potere di vigilanza e controllo demandato ai
comuni impositori).
Considerato in diritto
1.- Con ordinanza del 22 novembre 2021, iscritta al n. 3 del
registro ordinanze 2022, la Commissione tributaria provinciale di
Napoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 29, 31, 35,
47 e 53 Cost., questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 13,
comma 2, quinto periodo, del d.l. n. 201 del 2011, convertito nella
legge n. 214 del 2011, come modificato dall'art. 1, comma 707,
lettera b), della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui non
prevede l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) per
l'abitazione adibita a dimora principale del nucleo familiare, nel
caso in cui uno dei suoi componenti sia residente anagraficamente e
dimori in un immobile ubicato in altro comune.
Ad avviso del giudice rimettente, la norma censurata, cosi' come
interpretata dalla Corte di cassazione, violerebbe l'art. 3 Cost., in
quanto determinerebbe un'irragionevole, ingiustificata,
contraddittoria e incoerente disparita' di trattamento «fondata su un
neutro dato geografico [...] a parita' di situazione sostanziale» tra
il possessore componente di un nucleo familiare residente e dimorante
in due diversi immobili dello stesso comune e quello il cui nucleo
familiare, invece, risieda e dimori in distinti immobili ubicati in
comuni diversi.
Essa inoltre lederebbe: la «parita' dei diritti dei lavoratori
costretti a lavorare fuori dalla sede familiare» (artt. 1, 3, 4 e 35
Cost.); il «diritto alla parita' dei contribuenti coniugati rispetto
a partner di fatto» (artt. 3, 29 e 31 Cost.); i principi di capacita'
contributiva e progressivita' dell'imposizione (art. 53 Cost.); la
famiglia quale societa' naturale (art. 29 Cost.); l'«aspettativa
rispetto alla provvidenze per la formazione della famiglia e
[l']adempimento dei compiti relativi» (art. 31 Cost.); infine, la
tutela del risparmio (art. 47 Cost.).
2.- Nel corso del citato giudizio, questa Corte, con ordinanza n.
94 del 12 aprile 2022, iscritta al n. 50 del registro ordinanze 2022,
ha sollevato innanzi a se' le questioni di legittimita'
costituzionale del quarto periodo dell'art. 13, comma 2, del d.l. n.
201 del 2011, come convertito e successivamente modificato, in
riferimento agli artt. 3, 31 e 53, primo comma, Cost., nella parte in
cui, ai fini del riconoscimento della relativa agevolazione,
definisce quale abitazione principale quella in cui si realizza la
contestuale sussistenza del duplice requisito della residenza
anagrafica e della dimora abituale non solo del possessore, ma anche
del suo nucleo familiare. Cio' nel presupposto che le questioni
sollevate dalla CTP di Napoli sono «strettamente connesse alla piu'
ampia e pregiudiziale questione derivante dalla regola generale»
stabilita appunto dal censurato quarto periodo.
Segnatamente, la norma censurata, facendo venire meno la
possibilita' di accesso all'agevolazione per ciascun possessore
dell'immobile adibito ad abitazione principale «al verificarsi della
mera costituzione del nucleo familiare, nonostante effettive esigenze
possano condurre i suoi componenti a stabilire residenze e dimore
abituali differenti», irragionevolmente ne discriminerebbe il
trattamento rispetto non solo alle persone singole, ma anche alle
coppie di mero fatto.
La disciplina contrasterebbe poi con il principio di capacita'
contributiva di cui all'art. 53, primo comma, Cost., posto che non
sarebbe riscontrabile una «maggiore capacita' contributiva, peraltro
in relazione a un'imposta di tipo reale quale l'IMU, del nucleo
familiare rispetto alle persone singole».
Il citato art. 13, comma 2, quarto periodo, lederebbe, infine,
l'art. 31 Cost., in quanto non agevolerebbe «con misure economiche e
altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei
compiti relativi», ma anzi comporterebbe per i nuclei familiari un
trattamento deteriore rispetto a quello delle persone singole e dei
conviventi di mero fatto.
3.- Preliminarmente, i giudizi promossi dalla CTP di Napoli con
ordinanza iscritta al n. 3 del reg. ord. 2022 e da questa Corte con
ordinanza iscritta al n. 50 del reg. ord. 2022 possono essere riuniti
e decisi con unica sentenza, poiche' hanno ad oggetto questioni fra
loro connesse, anche in considerazione dello stretto rapporto tra le
previsioni coinvolte, riguardanti, rispettivamente, i periodi quinto
e quarto del medesimo art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011,
come convertito e successivamente modificato.
3.1.- Il carattere pregiudiziale delle questioni di legittimita'
costituzionale sollevate da questa Corte rispetto alla decisione di
quelle sollevate dalla CTP di Napoli ne impone la previa trattazione.
4.- Le questioni sollevate da questa Corte con ordinanza iscritta
al n. 50 del reg. ord. 2022 sono fondate.
Nel nostro ordinamento costituzionale non possono trovare
cittadinanza misure fiscali strutturate in modo da penalizzare coloro
che, cosi' formalizzando il proprio rapporto, decidono di unirsi in
matrimonio o di costituire una unione civile.
Tale e' invece proprio l'effetto prodotto dal censurato quarto
periodo dell'art. 13, comma 2, perche', in conseguenza del
riferimento al nucleo familiare ivi contenuto, sino a che non avviene
la costituzione di tale nucleo, la norma consente a ciascun
possessore di immobile che vi risieda anagraficamente e dimori
abitualmente, di fruire pacificamente dell'esenzione IMU
sull'abitazione principale, anche se unito in una convivenza di
fatto: i partner in tal caso avranno diritto a una doppia esenzione,
perche' ciascuno di questi potra' considerare il rispettivo immobile
come abitazione familiare.
La scelta di accettare che il proprio rapporto affettivo sia
regolato dalla disciplina legale del matrimonio o dell'unione civile
determina, invece, l'effetto di precludere la possibilita' di
mantenere la doppia esenzione anche quando effettive esigenze, come
possono essere in particolare quelle lavorative, impongano la scelta
di residenze anagrafiche e dimore abituali differenti.
Soprattutto, poi, nel diritto vivente, il suddetto riferimento al
nucleo familiare e' interpretato nel senso di precludere addirittura
ogni esenzione ai coniugi che abbiano stabilito la residenza
anagrafica in due abitazioni site in comuni diversi; secondo questa
interpretazione, in tal caso, infatti, nessuno dei loro immobili
potra' essere considerato abitazione principale e beneficiare
dell'esenzione.
Per comprendere come si sia giunti a tale esito, criticato in
dottrina, e' opportuno ricostruire l'evoluzione del quadro normativo
che ha caratterizzato il beneficio in questione (che, nelle varie
fasi della sua esistenza giuridica, ha assunto anche il carattere di
semplice agevolazione, oltre quello, piu' recente, di completa
esenzione dall'IMU).
5.- Il riferimento al nucleo familiare non era presente
nell'originaria disciplina dell'IMU (istituita dall'art. 8 del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante «Disposizioni in
materia di federalismo Fiscale Municipale»), che subordinava il
riconoscimento dell'esenzione per l'abitazione principale alla
sussistenza del solo requisito della residenza anagrafica e della
dimora abituale del possessore dell'immobile: a questi veniva
riconosciuto il diritto all'esenzione in termini oggettivi, del tutto
a prescindere dal suo status soggettivo di coniugato. Cio' che
rilevava, ai fini della identificazione della abitazione principale,
era, infatti, che egli si trovasse a risiedere e dimorare
abitualmente in un determinato immobile.
Il riferimento al nucleo familiare nemmeno figurava nella
successiva formulazione, con la quale «e' stata disposta
l'anticipazione dell'introduzione dell'IMU al 2012» (sentenza n. 262
del 2020), ovvero l'art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, come
convertito, dove l'agevolazione - consistente non piu' in
un'esenzione, ma in una riduzione dell'aliquota - era riconosciuta,
anche in questo caso, per l'immobile nel quale «il possessore dimora
abitualmente e risiede anagraficamente».
Pertanto, sino a quel momento, se due persone unite in matrimonio
avevano residenze e dimore abituali differenti, a ciascuna spettava
l'agevolazione per l'abitazione principale.
5.1.- Solo con l'art. 4, comma 5, lettera a), del decreto-legge 2
marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni
tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di
accertamento), convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile
2012, n. 44, che e' intervenuto su diversi aspetti della disciplina
dell'IMU, e' stata modificata la definizione di abitazione
principale, introducendo, in particolare, il riferimento al nucleo
familiare ai fini di individuare l'immobile destinatario
dell'agevolazione.
Segnatamente, il comma 2 dell'art. 13 del d.l. n. 201 del 2011,
come convertito, e' stato cosi' modificato e integrato: «[p]er
abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile
nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, nel quale
il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e
risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo
familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza
anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le
agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze
in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile».
Tale disciplina e' stata poi confermata dalla legge n. 147 del
2013 che ha reintrodotto la completa esenzione dell'abitazione
principale dal 1° gennaio 2014 per tutte le categorie catastali
abitative, tranne quelle cosiddette di lusso (A/1, A/8 e A/9), ed e'
stata quindi ribadita nel comma 741, lettera b), dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio
2020-2022) all'interno della disciplina della cosiddetta "nuova IMU",
divenuta sostanzialmente comprensiva anche del tributo sui servizi
indivisibili (TASI).
5.2.- La nuova formulazione introdotta con il d.l. n. 16 del
2012, come convertito, e' stata interpretata in senso vieppiu'
restrittivo dalla giurisprudenza di legittimita', applicando il
criterio «di stretta interpretazione delle norme agevolative (tra le
molte, in tema di ICI, piu' di recente, cfr. Cass. sez. 5, 11 ottobre
2017, n. 23833; Cass. sez. 6-5, ord. 3 febbraio 2017, n. 3011),
condiviso anche dalla Corte costituzionale (cfr. Corte Cost. 20
novembre 2017, n. 242)» (Corte di cassazione, sezione sesta civile,
ordinanza 24 settembre 2020, n. 20130).
La Corte di cassazione, infatti, in una prima fase, disattendendo
una diversa interpretazione inizialmente proposta dal Ministero
dell'economia e delle finanze con la circolare n. 3/DF del 2012
(diretta a riconoscere, nel silenzio della norma, il beneficio per
ciascuno degli immobili, ubicati in comuni diversi, adibiti a
residenza e dimora), ha ritenuto che l'agevolazione spettasse per un
solo immobile per nucleo familiare, non solo nel caso di immobili
siti nel medesimo comune, come del resto espressamente recita il
suddetto comma 2 dell'art. 13, ma anche in caso di immobili situati
in comuni diversi (situazione non espressamente regolata dalla
disposizione in oggetto); cio' a meno che non fosse fornita la prova
della rottura dell'unita' familiare. Infatti solo «la frattura» del
rapporto di convivenza comporta «una disgregazione del nucleo
familiare e, conseguentemente, l'abitazione principale non potra'
essere piu' identificata con la casa coniugale (vedi da ultimo:
Cass., Sez. 5, n. 15439/2019)» (Corte di cassazione, ordinanza n.
17408 del 2021).
La giurisprudenza di legittimita' ha poi compiuto un ulteriore
passaggio ed e' giunta a negare ogni agevolazione ai coniugi che
risiedono in comuni diversi, facendo leva sulla necessita' della
coabitazione abituale dell'intero nucleo familiare nel luogo di
residenza anagrafica della casa coniugale (Corte di cassazione,
sezione sesta civile, ordinanze 19 febbraio 2020, n. 4170 e n. 4166
del 2020, poi confermate dall'ordinanza n. 17408 del 2021). Dunque,
«nel caso in cui due coniugi non separati legalmente abbiano la
propria abitazione in due differenti immobili, il nucleo familiare
(inteso come unita' distinta ed autonoma rispetto ai suoi singoli
componenti) resta unico, ed unica, pertanto, potra' essere anche
l'abitazione principale ad esso riferibile, con la conseguenza che il
contribuente, il quale dimori in un immobile di cui sia proprietario
(o titolare di altro diritto reale), non avra' alcun diritto
all'agevolazione se tale immobile non costituisca anche dimora
abituale dei suoi familiari, non realizzandosi in quel luogo il
presupposto della "abitazione principale" del suo nucleo familiare»
(Corte di cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 17 gennaio
2022, n. 1199).
In altri termini, si e' ritenuto che per fruire del beneficio in
riferimento a una determinata unita' immobiliare sia necessario che
«tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi
dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente» (Corte
di cassazione, ordinanza n. 4166 del 2020; ribadita in ordinanze n.
17408 del 2021 e n. 4170 del 2020): l'esenzione e' stata quindi
subordinata alla contestuale residenza e dimora unitaria del
contribuente e del suo nucleo familiare.
Il diritto vivente e' pertanto giunto alla conclusione, prima
anticipata, di negarne ogni riconoscimento nel caso contrario, «in
cui i componenti del nucleo familiare hanno stabilito la residenza in
due distinti Comuni perche' quello che consente di usufruire del
beneficio fiscale e' la sussistenza del doppio requisito della
comunanza della residenza e della dimora abituale di tutto il nucleo
familiare nell'immobile per il quale si chiede l'agevolazione» (Corte
di cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 25 novembre 2021, n.
36676).
5.3.- E' in reazione a tale approdo della giurisprudenza di
legittimita', giunto quindi a negare ogni esenzione sull'abitazione
principale se un componente del nucleo familiare risiede in un comune
diverso da quello del possessore dell'immobile, che il legislatore e'
intervenuto con l'art. 5-decies, comma 1, del decreto-legge 21
ottobre 2021, n. 146 (Misure urgenti in materia economica e fiscale,
a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con
modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215. La relazione
illustrativa all'emendamento governativo che ha introdotto tale
disposizione espressamente precisa, infatti, l'intenzione di superare
gli ultimi orientamenti della Corte di cassazione (sono citate le
ordinanze della Corte di cassazione n. 4170 e n. 4166 del 2020).
L'art. 1, comma 741, lettera b), della legge n. 160 del 2019 e'
stato pertanto integrato prevedendo che: «[n]el caso in cui i
componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale
e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio
comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione
principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo
familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti
del nucleo familiare».
6.- La ricostruzione dell'evoluzione normativa mette in evidenza,
in sintesi, come si sia realizzato, nella struttura della misura
fiscale in oggetto, il passaggio dalla considerazione di una
situazione meramente oggettiva (la residenza e la dimora abituale del
possessore dell'immobile, prescindendo dalla circostanza che si
trattasse di soggetti singoli, coabitanti, coniugati o uniti
civilmente) al rilievo dato a un elemento soggettivo (la relazione
del possessore dell'immobile con il proprio nucleo familiare).
La descrizione dello sviluppo giurisprudenziale ha poi
evidenziato come l'introduzione di questo elemento soggettivo si sia
risolta, infine, nell'esito di una radicale penalizzazione dei
possessori di immobili che hanno costituito un nucleo familiare, i
quali, se residenti in comuni diversi, si sono visti escludere dal
regime agevolativo entrambi gli immobili che invece sarebbero stati
candidati a fruirne con la originaria formulazione prevista nel
d.lgs. n. 23 del 2011.
A tale esito il diritto vivente sembra essere pervenuto per un
duplice motivo.
Da un lato l'assenza, nella disciplina dell'IMU, di una specifica
definizione di «nucleo familiare», a fronte di diversi riferimenti
presenti - a vario titolo e oltre quelli civilistici -
nell'ordinamento. Si pensi, ad esempio, a quello stabilito ai fini
dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)
dall'art. 3 del d.P.C.m. 5 dicembre 2013, n. 159, recante
«Regolamento concernente la revisione delle modalita' di
determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE)», oppure a quello, stabilito
pero' esclusivamente con riguardo all'imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRPEF) dall'art. 5, comma 5, del d.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi). Dall'altro la dichiarata esigenza di interpretare
restrittivamente le agevolazioni tributarie; esigenza che peraltro
non appare contestabile in riferimento a un'agevolazione del tipo di
quella in esame (si veda al riguardo il punto successivo).
Cio' che, nell'insieme, conferma come l'effettiva origine dei
problemi applicativi determinati dagli approdi del diritto vivente si
ponga, in realta', a monte, ovvero nel censurato quarto periodo del
comma 2, dell'art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, che
ha introdotto nella fattispecie generale dell'agevolazione il
riferimento al nucleo familiare, piuttosto che nel quinto periodo del
medesimo comma censurato dalla CTP di Napoli, che ne disciplina,
invece, solo una specifica ipotesi.
E' per tale motivo che questa Corte ha ritenuto, dato il
«rapporto di presupposizione» tra le questioni (ordinanza n. 94 del
2022), di sollevare dinanzi a se stessa quella sulla disciplina,
appunto, a monte.
7.- Cio' precisato, e' fondata la questione sollevata con
riferimento all'art. 3 Cost.
Va, in primo luogo, chiarito che l'agevolazione in oggetto non
rientra tra quelle strutturali, essendo senza dubbio inquadrabile tra
quelle in senso proprio (sentenza n. 120 del 2020). Inoltre, se da un
lato, essa si puo' ritenere rivolta a perseguire la finalita' di
favorire «l'accesso del risparmio popolare alla proprieta'
dell'abitazione» (art. 47, secondo comma, Cost.), dall'altro esenta
le abitazioni principali dei residenti dalla piu' importante imposta
municipale (l'IMU), determinando un effetto poco lineare rispetto ai
principi che giustificano l'autonomia fiscale locale: se gran parte
dei residenti e' esentata dall'imposta, questa finira' per risultare
a carico di chi non vota nel comune che stabilisce l'imposta.
In difetto di una chiara causa costituzionale l'esenzione in
oggetto e' pertanto riconducibile a una scelta rimessa alla
discrezionalita' del legislatore; cio' che evoca per costante
giurisprudenza un sindacato particolarmente rigoroso sulla
sussistenza di una eadem ratio (sentenza n. 120 del 2020).
8.- Nella questione che questa Corte si e' autorimessa, tuttavia,
viene direttamente in rilievo il contrasto della norma censurata con
i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 31 e 53 Cost. e solo
indirettamente il tema dell'estensione di un'agevolazione a soggetti
esclusi.
In altri termini, nonostante una eadem ratio sia comunque
identificabile nelle varie situazioni in comparazione - perche' se la
logica dell'esenzione dall'IMU e' quella di riferire il beneficio
fiscale all'abitazione in cui il possessore dell'immobile ha
stabilito la residenza e la dimora abituale, dovrebbe risultare
irrilevante, al realizzarsi di quella duplice condizione, il suo
essere coniugato, separato o divorziato, componente di una unione
civile, convivente o singolo -, la questione non e' direttamente
rivolta a estendere l'esenzione, quanto piuttosto a rimuovere degli
elementi di contrasto con i suddetti principi costituzionali quando
tali status in sostanza vengono, attraverso il riferimento al nucleo
familiare, invece assunti per negare il diritto al beneficio.
9.- In un contesto come quello attuale, infatti, caratterizzato
dall'aumento della mobilita' nel mercato del lavoro, dallo sviluppo
dei sistemi di trasporto e tecnologici, dall'evoluzione dei costumi,
e' sempre meno rara l'ipotesi che persone unite in matrimonio o
unione civile concordino di vivere in luoghi diversi,
ricongiungendosi periodicamente, ad esempio nel fine settimana,
rimanendo nell'ambito di una comunione materiale e spirituale.
In tal caso, ai fini del riconoscimento dell'esenzione
dell'abitazione principale, non ritenere sufficiente la residenza e -
si noti bene - la dimora abituale in un determinato immobile (cioe'
un dato facilmente accertabile, come si precisera' di seguito,
attraverso i dovuti controlli) determina una evidente discriminazione
rispetto a chi, in quanto singolo o convivente di fatto, si vede
riconosciuto il suddetto beneficio al semplice sussistere del doppio
contestuale requisito della residenza e della dimora abituale
nell'immobile di cui sia possessore.
Non vi e' ragionevole motivo per discriminare tali situazioni:
non puo', infatti, essere evocato l'obbligo di coabitazione stabilito
per i coniugi dall'art. 143 del codice civile, dal momento che una
determinazione consensuale o una giusta causa non impediscono loro,
indiscussa l'affectio coniugalis, di stabilire residenze disgiunte
(ex plurimis, Corte di cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 28
gennaio 2021, n. 1785). Ne' a tale possibilita' si oppongono le norme
sulla "residenza familiare" dei coniugi (art. 144 cod. civ.) o
"comune" degli uniti civilmente (art. 1, comma 12, della legge 20
maggio 2016, n. 76, recante «Regolamentazione delle unioni civili tra
persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze»).
Inoltre, il secondo comma dell'art. 45 cod. civ., contemplando
l'ipotesi di residenze disgiunte, conferma la possibilita' per i
genitori di avere una propria residenza personale.
Nella norma censurata, invece, attraverso il riferimento al
nucleo familiare, tale ipotesi finisce per determinare il venir meno
del beneficio, deteriorando cosi', in senso discriminatorio, la
logica che consente al singolo o ai conviventi di fatto di godere pro
capite delle esenzioni per i rispettivi immobili dove si realizza il
requisito della dimora e della residenza abituale.
D'altra parte, a difesa della struttura della norma censurata
nemmeno puo' essere invocata una giustificazione in termini
antielusivi, motivata sul rischio che le cosiddette seconde case
vengano iscritte come abitazioni principali.
In disparte che tale rischio esiste anche per i conviventi di
fatto, va precisato che i comuni dispongono di efficaci strumenti per
controllare la veridicita' delle dichiarazioni, tra cui, in base a
quanto previsto dall'art. 2, comma 10, lettera c), punto 2, del
d.lgs. n. 23 del 2011, anche l'accesso ai dati relativi alla
somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas
relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio; elementi dai
quali si puo' riscontrare l'esistenza o meno di una dimora abituale.
In conclusione, la norma censurata, disciplinando situazioni
omogenee «in modo ingiustificatamente diverso» (ex plurimis, sentenza
n. 165 del 2020), si dimostra quindi in contrasto con il principio di
eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. nella parte in cui introduce il
riferimento al nucleo familiare nel definire l'abitazione principale.
10.- Altresi' fondata e' la censura riferita all'art. 31 Cost.
Va premesso che, come hanno rilevato numerosi studi dottrinali,
il sistema fiscale italiano si dimostra avaro nel sostegno alle
famiglie. E cio' nonostante la generosita' con cui la Costituzione
italiana ne riconosce il valore, come leva in grado di accompagnare
lo sviluppo sociale, economico e civile, dedicando ben tre
disposizioni a tutela della famiglia, con un'attenzione che raramente
si ritrova in altri ordinamenti.
In tale contesto l'art. 31 Cost., statuisce: «[l]a Repubblica
agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della
famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare
riguardo alle famiglie numerose».
In questo modo tale norma suggerisce ma non impone trattamenti,
anche fiscali, a favore della famiglia; li giustifica, quindi, ove
introdotti dal legislatore; senz'altro si oppone, in ogni caso, a
quelli che si risolvono in una penalizzazione della famiglia.
Di qui la violazione anche dell'art. 31 Cost. da parte della
norma censurata in quanto ricollega l'abitazione principale alla
contestuale residenza anagrafica e dimora abituale del possessore e
del nucleo familiare, secondo una logica che, come si e' visto, ha
condotto il diritto vivente a riconoscere il diritto all'esenzione
IMU (o alla doppia esenzione) solo in caso di «frattura del rapporto
di convivenza tra i coniugi» e conseguente «disgregazione del nucleo
familiare».
11.- Fondata, infine, e' anche la censura relativa all'art. 53
Cost.
Avendo come presupposto il possesso, la proprieta' o la
titolarita' di altro diritto reale in relazione a beni immobili,
l'IMU riveste la natura di imposta reale e non ricade nell'ambito
delle imposte di tipo personale, quali quelle sul reddito.
Appare pertanto con cio' coerente il fatto che nella sua
articolazione normativa rilevino elementi come la natura, la
destinazione o lo stato dell'immobile, ma non le relazioni del
soggetto con il nucleo familiare e, dunque, lo status personale del
contribuente.
Cio' salvo, in via di eccezione, una ragionevole giustificazione,
che nel caso pero' non sussiste: qualora, infatti, l'organizzazione
della convivenza imponga ai coniugi o ai componenti di una unione
civile l'effettiva dimora abituale e residenza anagrafica in due
immobili distinti, viene ovviamente meno la maggiore economia di
scala che la residenza comune potrebbe determinare, ovvero la
convivenza in un unico immobile, fattispecie che per tabulas nel caso
in considerazione non si verifica.
Sotto tale profilo, le ragioni che spingono ad accogliere la
censura formulata in relazione all'art. 53 Cost. rafforzano
l'illegittimita' costituzionale in riferimento anche all'art. 3
Cost.; infatti «ogni diversificazione del regime tributario, per aree
economiche o per tipologia di contribuenti, deve essere supportata da
adeguate giustificazioni, in assenza delle quali la differenziazione
degenera in arbitraria discriminazione» (sentenza n. 10 del 2015).
12.- Conclusivamente deve dichiararsi l'illegittimita'
costituzionale del quarto periodo del comma 2 dell'art. 13 del d.l.
n. 201 del 2011, come convertito e successivamente modificato dalla
legge n. 147 del 2013, nella parte in cui stabilisce: «[p]er
abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile
nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, nel quale
il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e
risiedono anagraficamente», anziche' disporre: «[p]er abitazione
principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto
edilizio urbano come unica unita' immobiliare, nel quale il
possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente».
13.- L'illegittimita' costituzionale del censurato quarto periodo
del comma 2 dell'art. 13, nei termini descritti, determina, in via
consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n.
87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte
costituzionale), quella di ulteriori norme.
13.1.- Innanzitutto comporta l'illegittimita' costituzionale
consequenziale del quinto periodo del medesimo comma 2 dell'art. 13
del d.l. n. 201 del 2011, come convertito e successivamente
modificato, che stabilisce: «[n]el caso in cui i componenti del
nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza
anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le
agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze
in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile».
Tale disposizione, infatti, risulta incompatibile con la ratio
della decisione di questa Corte sul quarto periodo del medesimo comma
2, poiche' lascerebbe in essere le descritte violazioni
costituzionali all'interno dello stesso comune, dove, in caso di
residenze e dimore abituali disgiunte, una coppia di fatto godrebbe
di un doppio beneficio, che risulterebbe invece precluso, senza
apprezzabile motivo, a quella unita in matrimonio o unione civile.
E' ben vero che la necessita' di residenza disgiunta all'interno
del medesimo comune rappresenta una ipotesi del tutto eccezionale (e
che come tale dovra' essere oggetto di accurati e specifici controlli
da parte delle amministrazioni comunali), ma, da un lato, date sia le
grandi dimensioni di alcuni comuni italiani, sia la complessita'
delle situazioni della vita, essa non puo' essere esclusa a priori;
dall'altro, mantenere in vita la norma determinerebbe un accesso al
beneficio del tutto casuale, in ipotesi favorendo i nuclei familiari
che magari per poche decine di metri hanno stabilito una residenza al
di fuori del confine comunale e discriminando quelli che invece
l'hanno stabilita all'interno dello stesso.
13.2.- L'illegittimita' costituzionale in via consequenziale va
dichiarata anche con riguardo alla lettera b) del comma 741,
dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, dove, in relazione alla
cosiddetta "nuova IMU", e' stato identicamente ribadito che «per
abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile
nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, nel quale
il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano
abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i
componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale
e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio
comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le
relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per
un solo immobile».
Con riferimento al primo periodo di tale disposizione la
dichiarazione di illegittimita' costituzionale in via consequenziale
va dichiarata nella parte in cui stabilisce: «[p]er abitazione
principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto
edilizio urbano come unica unita' immobiliare, nel quale il
possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano
abitualmente e risiedono anagraficamente», anziche' disporre: «[p]er
abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile
nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, nel quale
il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente».
Con riferimento al secondo periodo essa investe, invece, l'intera
disposizione.
13.3.- Deve, infine, essere dichiarata l'illegittimita'
costituzionale in via consequenziale anche dell'ultima formulazione
del medesimo comma 741, lettera b), secondo periodo, all'esito delle
modifiche apportate con l'art. 5-decies, comma 1, del d.l. n. 146 del
2021, come convertito, che dispone: «per abitazione principale si
intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio
urbano come unica unita' immobiliare, nel quale il possessore e i
componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono
anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare
abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in
immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi,
le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative
pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo
immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare».
Rispetto a tale disciplina risultano replicabili le motivazioni,
sopra esposte, che hanno condotto all'accoglimento delle questioni
che questa Corte si e' autorimessa.
Infatti, consentendo alla scelta dei contribuenti
l'individuazione dell'unico immobile da esentare, la novella
disancora, ancora una volta, la spettanza del beneficio
dall'effettivita' del luogo di dimora abituale, negando cosi' una
doppia esenzione per ciascuno degli immobili nei quali i coniugi o i
componenti di una unione civile abbiano avuto l'esigenza, in forza
delle necessita' della vita, di stabilirla, assieme, ovviamente, alla
residenza anagrafica.
14.- Da ultimo questa Corte, ritiene opportuno chiarire che le
dichiarazioni di illegittimita' costituzionale ora pronunciate
valgono a rimuovere i vulnera agli artt. 3, 31 e 53 Cost. imputabili
all'attuale disciplina dell'esenzione IMU con riguardo alle
abitazioni principali, ma non determinano, in alcun modo, una
situazione in cui le cosiddette "seconde case" delle coppie unite in
matrimonio o in unione civile ne possano usufruire. Ove queste
abbiano la stessa dimora abituale (e quindi principale) l'esenzione
spetta una sola volta.
Da questo punto di vista il venir meno di automatismi, ritenuti
incompatibili con i suddetti parametri, responsabilizza i comuni e le
altre autorita' preposte ad effettuare adeguati controlli al
riguardo; controlli che, come si e' visto, la legislazione vigente
consente in termini senz'altro efficaci.
15.- L'accoglimento delle questioni riferite al quarto periodo
dell'art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito e
successivamente modificato, e la dichiarazione di illegittimita'
costituzionale in via consequenziale del successivo quinto periodo
del medesimo comma, determinano l'inammissibilita' per sopravvenuta
carenza di oggetto delle questioni sollevate con l'ordinanza iscritta
al r.o. n. 3 del 2022 dalla CTP di Napoli (ex multis, ordinanze n.
102 del 2022, n. 206 e n. 93 del 2021, n. 125 e n. 105 del 2020, n.
71 del 2017).
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 13, comma
2, quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento
dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22
dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1, comma 707,
lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Legge di stabilita' 2014)», nella parte in cui
stabilisce: «[p]er abitazione principale si intende l'immobile,
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita'
immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziche'
disporre: «[p]er abitazione principale si intende l'immobile,
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita'
immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede
anagraficamente»;
2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della
legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul
funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 13, comma 2, quinto periodo, del d.l. n. 201
del 2011, come convertito, e successivamente modificato dall'art. 1,
comma 707, lettera b), della legge n. 147 del 2013;
3) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della
legge n. 87 del 1953, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1,
comma 741, lettera b), primo periodo, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), nella parte
in cui stabilisce: «per abitazione principale si intende l'immobile,
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita'
immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo
familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente»,
anziche' disporre: «per abitazione principale si intende l'immobile,
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita'
immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede
anagraficamente»;
4) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della
legge n. 87 del 1953, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1,
comma 741, lettera b), secondo periodo, della legge n. 160 del 2019;
5) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della
legge n. 87 del 1953, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1,
comma 741, lettera b), secondo periodo, della legge n. 160 del 2019,
come successivamente modificato dall'art. 5-decies, comma 1, del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (Misure urgenti in materia
economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze
indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 17
dicembre 2021, n. 215;
6) dichiara l'inammissibilita' delle questioni di legittimita'
costituzionale dell'art. 13, comma 2, quinto periodo, del d.l. n. 201
del 2011, come convertito e successivamente modificato dall'art. 1,
comma 707, lettera b), della legge n. 147 del 2013, sollevate, in
riferimento agli artt. 1, 3, 4, 29, 31, 35, 47 e 53 della
Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli con
l'ordinanza in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 settembre 2022.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Luca ANTONINI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 13 ottobre 2022.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA