AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Lecarnidipina Accord» (22A05933) 
(GU n.248 del 22-10-2022)

 
         Estratto determina n. 729/2022 del 10 ottobre 2022 
 
    Medicinale: LERCANIDIPINA ACCORD. 
    Titolare A.I.C.: Accord Healthcare S.L.U. 
    Confezioni: 
      «10 mg compresse rivestite con film» 28  compresse  in  blister
PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 049817036 (in base 10); 
      «20 mg compresse rivestite con film» 28  compresse  in  blister
PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 049817099 (in base 10); 
      «10 mg compresse rivestite con film» 10  compresse  in  blister
PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 049817012 (in base 10); 
      «10 mg compresse rivestite con film» 14  compresse  in  blister
PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 049817024 (in base 10); 
      «10 mg compresse rivestite con film» 30  compresse  in  blister
PVC/PVDC-AL  - A.I.C. n. 049817048 (in base 10); 
      «10 mg compresse rivestite con film» 50  compresse  in  blister
PVC/PVDC-AL  - A.I.C. n. 049817051 (in base 10); 
      «10 mg compresse rivestite con film» 90  compresse  in  blister
PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 049817063 (in base 10); 
      «10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse  in  blister
PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 049817075 (in base 10); 
      «20 mg compresse rivestite con film» 10  compresse  in  blister
PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 049817087 (in base 10); 
      «20 mg compresse rivestite con film» 30  compresse  in  blister
PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 049817101 (in base 10); 
      «20 mg compresse rivestite con film» 50  compresse  in  blister
PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 049817113 (in base 10); 
      «20 mg compresse rivestite con film» 90  compresse  in  blister
PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 049817125 (in base 10); 
      «20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse  in  blister
PVC/PVDC-AL - AIC n. 049817137 (in base 10). 
    Composizione: 
      principio attivo: lercanidipina cloridrato. 
    Produttore responsabile del rilascio dei lotti: 
      Accord Healthcare B.V. - Winthontlaan 200, Utrecht  -  Paola  -
3526KV - Paesi Bassi; 
      Accord Healthcare Polska Sp. z  o.o  -  ul.  Lutomierska  50  -
Pabianice - 95-200, Polonia; 
      Laboratori Fundacio' Dau, C/C 12-14 Pol. Ind. Zona  -  Franca -
Barcelona - 08040 - Spagna. 
    Indicazioni terapeutiche: 
      «Lercanidipina  Accord»  e'  indicato  negli  adulti   per   il
trattamento dell'ipertensione essenziale lieve-moderata. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezioni: 
      «10 mg compresse rivestite con film» 28  compresse  in  blister
PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 049817036 (in base 10); 
      classe di rimborsabilita': A; 
      prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 3,44; 
      prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6,45; 
      «20 mg compresse rivestite con film» 28  compresse  in  blister
PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 049817099 (in base 10); 
      classe di rimborsabilita': A; 
      prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 5,57; 
      prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 10,45. 
    Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente  che  in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato
di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente
determina ha efficacia, ai  sensi  dell'art.  11,  comma  1-bis,  del
decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno
successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di
protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
    Sino alla scadenza del termine di cui  al  precedente  comma,  il
medicinale  «Lercanidipina  Accord»  (lercanidipina  cloridrato)   e'
classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5,  del  decreto-legge  13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non
ancora valutati ai fini della rimborsabilita', della  classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, denominata classe C(nn). 
    Le confezioni di cui all'art. 1 risultano  collocate,  in  virtu'
dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,
nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci  non  ancora  valutati  ai
fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, denominata classe C(nn). 
    Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto
dell'istanza di  rimborsabilita',  ivi  comprese  quelle  attualmente
coperte  da  brevetto,  alle  condizioni  indicate   nella   presente
determina. 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
«Lercanidipina Accord» (lercanidipina  cloridrato)  e'  la  seguente:
medicinale soggetto a prescrizione medica ripetibile (RR). 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni dei medicinali devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
presente determina. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla presente determina. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico/biosimilare  e'
esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti  di  proprieta'
industriale relativi al medicinale di  riferimento  e  delle  vigenti
disposizioni normative in materia brevettuale. 
    Il titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico/biosimilare  e',
altresi',  responsabile  del  pieno  rispetto  di   quanto   disposto
dall'art. 14, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.  219/2006,  che
impone di non includere negli stampati  quelle  parti  del  riassunto
delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento  che
si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti  da  brevetto
al momento dell'immissione in commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento  per
l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater,  par.  7)
della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web  dell'Agenzia
europea  dei  medicinali,  preveda  la  presentazione  dei   rapporti
periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale.  In
tal caso, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio
deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza
per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD. 
    Decorrenza di efficacia della determina:  dal  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.