AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Budesonide Doc». (22A05938) 
(GU n.249 del 24-10-2022)

 
         Estratto determina n. 740/2022 del 10 ottobre 2022 
 
    Medicinale: BUDESONIDE DOC. 
    Titolare A.I.C.: Doc Generici S.r.l. 
    Confezioni: 
      «3 mg capsule rigide  a  rilascio  modificato»  50  capsule  in
flacone HDPE - A.I.C. n. 050057037 (in base 10); 
      «3 mg capsule rigide  a  rilascio  modificato»  20  capsule  in
flacone in HDPE - A.I.C. n. 050057013; 
      «3 mg capsule rigide  a  rilascio  modificato»  45  capsule  in
flacone HDPE - A.I.C. n. 050057025; 
      «3 mg capsule rigide a  rilascio  modificato»  100  capsule  in
flacone HDPE - A.I.C. n. 050057049; 
    Composizione 
      principio attivo 
        Budesonide 
  Officine di produzione 
    Rilascio lotti 
      La boratorios Liconsa S.A. 
      Avenida Miralcampo 7 
      19200 Azuqueca de Henares 
      Guadalajara - Spagna 
    Indicazioni terapeutiche 
      Morbo di Crohn di grado da lieve a  moderato  dell'ileo  e  del
colon ascendente. Colite microscopica attiva. 
    Trattamento del mantenimento  della  colite  microscopica  grave,
recidivante. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Il medicinale «Budesonide Doc» e' classificato come segue ai fini
della rimborsabilita': 
    Confezione: 
      «3 mg capsule rigide  a  rilascio  modificato»  50  capsule  in
flacone HDPE - A.I.C. n. 050057037 (in base 10); 
      classe di rimborsabilita': A; 
      prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 22,14; 
      prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 41,53. 
    Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente  che  in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato
di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente
determina ha efficacia, ai  sensi  dell'art.  11,  comma  1-bis,  del
decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno
successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di
protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
    Sino alla scadenza del termine di cui  al  precedente  comma,  il
medicinale «Budesonide Doc» (budesonide) e'  classificato,  ai  sensi
dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,
nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci  non  ancora  valutati  ai
fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, denominata classe C(nn). 
    Le confezioni di cui all'art. 1 risultano  collocate,  in  virtu'
dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,
nell'apposita Sezione, dedicata ai farmaci  non  ancora  valutati  ai
fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, denominata classe C(nn). 
    Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto
dell'istanza di  rimborsabilita',  ivi  comprese  quelle  attualmente
coperte  da  brevetto,  alle  condizioni  indicate   nella   presente
determina. 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
«Budesonide Doc» (budesonide) e' la seguente: medicinale  soggetto  a
prescrizione medica (RR). 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
presente determina 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla presente determina. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico/biosimilare  e'
esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti  di  proprieta'
industriale relativi al medicinale di  riferimento  e  delle  vigenti
disposizioni normative in materia brevettuale. 
    Il titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico/biosimilare  e',
altresi',  responsabile  del  pieno  rispetto  di   quanto   disposto
dall'art. 14, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.  219/2006,  che
impone di non includere negli stampati  quelle  parti  del  riassunto
delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento  che
si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti  da  brevetto
al momento dell'immissione in commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento  per
l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater,  par.  7)
della  direttiva  n.  2010/84/CE  e  pubblicato   sul   portale   web
dell'Agenzia europea dei medicinali,  preveda  la  presentazione  dei
rapporti  periodici  di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per  questo
medicinale.   In   tal   caso,   il   titolare    dell'autorizzazione
all'immissione in commercio deve presentare i rapporti  periodici  di
aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale  in  accordo  con
l'elenco EURDD. 
    Decorrenza di efficacia della determina: il presente estratto  ha
effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.