COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 2 agosto 2022 

Programmazione della  politica  di  coesione  2021-2027.  Accordo  di
partenariato per la programmazione dei fondi europei Fesr, Fse  Plus,
Jtf  e  Feampa  2021-2027.  Presa  d'atto.  (Delibera  n.   36/2022).
(22A05974) 
(GU n.249 del 24-10-2022)

 
                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
                      E LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
 
  Visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio  del  17
dicembre 2020 che stabilisce il Quadro finanziario pluriennale  (QFP)
per il periodo 2021-2027; 
  Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del  14  dicembre
2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa,
a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 24 giugno  2021,  che  istituisce  il  Fondo  per  una
transizione giusta (Just Transition Fund - JTF); 
  Visto il regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce e disciplina  il  Fondo
sociale europeo Plus (FSE Plus) e che abroga il regolamento  (UE)  n.
1296/2013; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di  sviluppo
regionale (FESR) e al Fondo di coesione; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 24 giugno 2021,  recante  disposizioni  specifiche  per
l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg)  sostenuto
dal  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale  e  dagli  strumenti  di
finanziamento esterno; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 24 giugno 2021, (di seguito Regolamento di disposizioni
comuni - RDC) recante le disposizioni  comuni  applicabili  al  Fondo
europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale  europeo  Plus
(FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo  per  una  transizione  giusta
(JTF), al  Fondo  europeo  per  gli  affari  marittimi,  la  pesca  e
l'acquacoltura (FEAMPA) e le regole finanziarie  applicabili  a  tali
Fondi nonche' al Fondo asilo, migrazione  e  integrazione,  al  Fondo
sicurezza interna e allo strumento di  sostegno  finanziario  per  la
gestione delle frontiere e la politica dei visti e,  in  particolare,
gli articoli 10 e successivi che prevedono l'adozione, da parte degli
Stati membri, di  un  Accordo  di  partenariato  quale  strumento  di
orientamento strategico per la programmazione  dei  fondi  FESR,  del
FSE+, del Fondo di coesione, del JTF e  del  FEAMPA,  stabilendone  i
relativi contenuti e le modalita'  di  approvazione  da  parte  della
Commissione europea, nonche' l'allegato II recante il modello per  la
redazione dell'Accordo di partenariato; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo europeo  per  gli
affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) e  che  modifica
il regolamento (UE) 2017/1004; 
  Viste le conclusioni del Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020  e
dell'11 dicembre 2021 in merito al Piano europeo per la ripresa (Next
Generation EU - NGEU) e al Quadro finanziario pluriennale 2021-2027; 
  Vista  la  comunicazione  2019/640  della  Commissione  europea  al
Parlamento, al Consiglio, al Comitato economico e sociale  europeo  e
al Comitato delle regioni sul «Green deal europeo»  (COM  (2019)  640
final dell'11 dicembre 2019) e  la  comunicazione  della  Commissione
europea  riguardante  il  Piano   di   investimenti   per   un'Europa
sostenibile e il Green  deal  europeo  (COM(2020)  21  final  del  14
gennaio 2020); 
  Visto  il  Pilastro  europeo   dei   diritti   sociali   proclamato
congiuntamente  dal  Parlamento  europeo,  dal  Consiglio   e   dalla
Commissione il 17 novembre 2017 e la comunicazione della  Commissione
europea del  4  marzo  2021  recante  il  relativo  piano  di  azione
(COM/2021/102 final); 
  Visto il  Piano  nazionale  integrato  per  l'energia  e  il  clima
(PNIEC), adottato in via  definitiva  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare e dal Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  nel
dicembre 2019; 
  Vista la raccomandazione del Consiglio europeo del 9  luglio  2019,
sul Programma nazionale di riforma 2019 dell'Italia, che  formula  un
parere sul Programma di stabilita' dell'Italia 2019 (2019/C 301/12) e
il  connesso  documento  di  lavoro  dei  servizi  della  Commissione
«Relazione per paese relativa all'Italia 2019» (SWD (2019) 1011 final
del  27  febbraio  2019),  in  particolare,  l'allegato   D   recante
«Orientamenti in materia di investimenti finanziati dalla politica di
coesione 2021-2027 per l'Italia»; 
  Vista la raccomandazione del Consiglio europeo del 20 luglio  2020,
sul Programma nazionale di riforma 2020 dell'Italia, che  formula  un
parere sul Programma di stabilita' dell'Italia (2020/C 282/12)  e  il
connesso documento di lavoro dei servizi della Commissione «Relazione
per paese relativa all'Italia 2020» (SWD  (2020)  511  final  del  26
febbraio 2020), in particolare, l'allegato D recante «Orientamenti in
materia  di  investimenti  del  Fondo  per  una  transizione   giusta
2021-2027 per l'Italia»; 
  Vista la raccomandazione del Consiglio europeo del 18  giugno  2021
che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilita'  2021
dell'Italia (2021/C 304/12); 
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle
politiche  riguardanti  l'appartenenza  dell'Italia  alle   Comunita'
europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli  atti  normativi
comunitari» che, agli articoli 2 e 3,  specifica  le  competenze  del
Comitato interministeriale  per  la  programmazione  economica  (oggi
CIPESS)  in  tema  di  coordinamento  delle  politiche   comunitarie,
demandando, tra l'altro,  al  Comitato,  salve  le  attribuzioni  del
Consiglio dei ministri, l'elaborazione degli  indirizzi  generali  da
adottare  per  l'azione  italiana  in  sede   comunitaria,   per   il
coordinamento  delle  iniziative  delle   amministrazioni   ad   essa
interessate, e l'adozione  di  direttive  generali  per  il  proficuo
utilizzo  dei  flussi  finanziari,  sia  comunitari,  sia  nazionali,
nonche' gli articoli 5  e  seguenti  che  istituiscono  il  Fondo  di
rotazione per l'attuazione delle politiche  comunitarie  (di  seguito
Fondo  di  rotazione)  e  disciplinano  le  relative   erogazioni   e
l'informazione finanziaria; 
  Visto, in particolare, l'art. 7, commi 26 e 27,  del  decreto-legge
31 maggio  2010,  n.  78,  recante  «Misure  urgenti  in  materia  di
stabilizzazione   finanziaria   e   di   competitivita'    economica»
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri le  funzioni
di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto  legislativo  30
luglio  1999,  n.  300,  recante  «Riforma  dell'organizzazione   del
Governo, a norma dell'art. 11 della legge  15  marzo  1997,  n.  59»,
fatta  eccezione  per  le  funzioni  di  programmazione  economica  e
finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e coesione; 
  Vista la legge 7 aprile 2011, n. 39, recante «Modifiche alla  legge
31 dicembre 2009,  n.  196  in  materia  di  contabilita'  e  finanza
pubblica, in  conseguenza  alle  nuove  regole  adottate  dall'Unione
europea in materia di coordinamento delle politiche economiche  degli
Stati membri»; 
  Visto  il  decreto-legge  31   agosto   2013,   n.   101,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche  amministrazioni»  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e, in particolare,
l'art. 10, come modificato dal decreto-legge 12 luglio 2018,  n.  86,
recante  «Disposizioni  urgenti  in   materia   di   riordino   delle
attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo,  delle  politiche  agricole   alimentari   e   forestali   e
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  nonche'  in
materia di famiglia e  disabilita'»  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, che attribuisce, tra l'altro,  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri il compito di adottare gli atti
di indirizzo e di programmazione relativi  all'impiego  dei  fondi  a
finalita' strutturale dell'Unione europea; 
  Vista la legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare, l'art. 1: 
    comma 51, che stabilisce che «Alla copertura degli oneri relativi
alla  quota  di  cofinanziamento  nazionale  pubblica  relativa  agli
interventi  cofinanziati  dall'Unione  europea  per  il  periodo   di
programmazione  2021-2027,  a  valere   sulle   risorse   dei   fondi
strutturali, del Fondo per una transizione giusta  (JTF),  del  Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del  Fondo  europeo
per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMPA), concorre  il  Fondo
di rotazione di cui all'articolo 5 della legge  16  aprile  1987,  n.
183. A seguito dell'approvazione del Quadro  finanziario  pluriennale
per  il  periodo  di  programmazione   2021-2027   e   dei   relativi
regolamenti, il  Comitato  interministeriale  per  la  programmazione
economica (CIPE), con apposita deliberazione, definisce  i  tassi  di
cofinanziamento nazionale massimi applicabili e l'onere a carico  del
Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile  1987,
n. 183, per i  programmi  cofinanziati  dall'Unione  europea  per  il
periodo di programmazione 2021-2027»; 
    comma 52, che stabilisce che «Per gli interventi di cui al  comma
51, attribuiti  alla  titolarita'  delle  regioni  e  delle  Province
autonome di Trento e  di  Bolzano,  il  Fondo  di  rotazione  di  cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987,  n.  183,  concorre  nella
misura massima del 70 per cento degli importi relativi alla quota  di
cofinanziamento nazionale pubblica previsti nei piani finanziari  dei
singoli programmi. La restante quota del 30 per cento  fa  carico  ai
bilanci delle regioni e delle  predette  province  autonome,  nonche'
degli  eventuali  altri  organismi  pubblici  partecipanti   a   tali
programmi»; 
    comma 53, che stabilisce che «Per gli interventi di cui al  comma
51 attribuiti alla titolarita' delle amministrazioni  centrali  dello
Stato,  alla  copertura  degli   oneri   relativi   alla   quota   di
cofinanziamento nazionale pubblica si provvede integralmente  con  le
disponibilita' del Fondo di rotazione di  cui  all'articolo  5  della
legge 16 aprile 1987, n.  183.  Gli  oneri  relativi  alla  quota  di
cofinanziamento nazionale pubblica dei  programmi  dell'obiettivo  di
cooperazione territoriale europea di cui la  Repubblica  italiana  e'
partner  ufficiale,  dei  programmi  dello  strumento  di   vicinato,
sviluppo e cooperazione internazionale e dei programmi di  assistenza
alla pre-adesione con autorita' di gestione italiana  sono  a  carico
del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della  citata  legge  n.
183 del 1987»; 
    comma 54, che stabilisce tra l'altro che «Il Fondo  di  rotazione
di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n.  183,  concorre,
nei limiti delle proprie disponibilita', al finanziamento degli oneri
relativi  all'attuazione  di   eventuali   interventi   complementari
rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali  dell'Unione
europea per il  periodo  di  programmazione  2021-2027.  Al  fine  di
massimizzare le risorse destinabili agli interventi complementari  di
cui al presente comma, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano possono  concorrere  al  finanziamento  degli  stessi  con
risorse a carico dei propri bilanci. ...»; 
    comma 55, che stabilisce che «Il  monitoraggio  degli  interventi
cofinanziati dall'Unione europea per  il  periodo  di  programmazione
2021-2027, a valere sui fondi strutturali, sul JTF,  sul  FEASR,  sul
FEAMP e sugli  altri  strumenti  finanziari  previsti,  ivi  compresi
quelli attinenti alla cooperazione territoriale  europea,  del  Fondo
per lo  sviluppo  e  la  coesione  nell'ambito  della  programmazione
2021-2027, nonche'  degli  interventi  complementari  finanziati  dal
Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile  1987,
n. 183, e' assicurato dal Ministero dell'economia e delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. A  tal  fine,  le
amministrazioni centrali, le regioni e le Province autonome di Trento
e di Bolzano assicurano, per gli interventi di rispettiva competenza,
la  rilevazione  dei  dati  di  attuazione  finanziaria,   fisica   e
procedurale a livello di singolo progetto nonche' delle procedure  di
attivazione degli interventi, secondo le specifiche tecniche definite
d'intesa tra il Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato
del Ministero dell'economia e  delle  finanze  e  le  amministrazioni
centrali dello Stato responsabili del  coordinamento  per  i  singoli
fondi»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio  2021,
con il quale, tra l'altro,  l'onorevole  Maria  Rosaria  Carfagna  e'
stata nominata Ministro senza portafoglio; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  13
febbraio 2021, con il quale al Ministro senza portafoglio,  onorevole
Maria Rosaria Carfagna, e' stato conferito l'incarico per il Sud e la
coesione territoriale; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo
2021, concernente la delega di funzioni al Ministro per il sud  e  la
coesione territoriale, onorevole Maria Rosaria Carfagna, tra le quali
le funzioni di cui all'art. 7, comma 26, del decreto-legge 31  maggio
2010, n. 78, recante «Misure urgenti in  materia  di  stabilizzazione
finanziaria  e   di   competitivita'   economica»   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122,  e  le  funzioni
attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri di  cui  all'art.
10 del citato decreto-legge n. 101 del 2013; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio  2021,
con  il  quale  l'onorevole   Bruno   Tabacci   e'   stato   nominato
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto l'art. 1, comma 3, del  citato  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 15 marzo 2021 in cui si prevede che,  ai  fini
dell'esercizio delle funzioni delegate, il Ministro per il sud  e  la
coesione territoriale si avvalga del Dipartimento per le politiche di
coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'art.
24-bis del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
ottobre  2012  e  successive  modifiche  ed   integrazioni,   recante
l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio
dei ministri; 
  Tenuto conto del  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (di
seguito PNRR) trasmesso alla Commissione europea il 30 aprile 2021; 
  Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea  C(2021)
5003 final  del  5  luglio  2021  che  stabilisce,  tra  l'altro,  la
ripartizione complessiva e annuale per  Stato  membro  delle  risorse
globali  per  il  FESR  e   FSE   Plus   nell'ambito   dell'obiettivo
«Investimenti per l'occupazione e la crescita» (IOC) e dell'obiettivo
«Cooperazione territoriale europea»  (CTE),  nonche'  l'articolazione
delle  risorse   IOC   per   categoria   di   regioni,   secondo   la
classificazione prevista  all'art.  108  del  citato  Regolamento  di
disposizioni comuni - RDC; 
  Visto l'allegato V al regolamento  (UE)  2021/1139  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021  che  istituisce  il  Fondo
europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura  (FEAMPA)
in cui sono indicate le risorse globali del FEAMPA per  Stato  membro
per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027; 
  Tenuto conto che l'importo complessivo delle risorse  UE  assegnate
all'Italia a valere i sui Fondi FESR, FSE Plus, JTF e FEAMPA e'  pari
a 42.698 milioni di euro per il periodo 2021-2027,  cui  si  aggiunge
l'ammontare delle risorse UE  assegnate  all'Italia  per  l'obiettivo
«Cooperazione territoriale europea» che e'  pari  a  948  milioni  di
euro; 
  Considerato che l'Accordo di partenariato, conformemente al  codice
di condotta europeo in materia di  partenariato,  e'  stato  definito
all'esito del percorso di dialogo con il partenariato  istituzionale,
economico-sociale e con gli organismi delle societa'  civile  avviato
nel marzo 2019 con la presentazione del documento «La  programmazione
della politica di coesione 2022-2027 - Documento preparatorio per  il
confronto partenariale», che ha tenuto conto degli indirizzi definiti
dalla Commissione nell'ambito del semestre europeo (allegato  D  alle
citate Relazioni paese 2019 e 2020); 
  Considerato che il citato  Accordo  di  partenariato  individua  un
approccio  integrato  allo   sviluppo   territoriale   da   sostenere
attraverso l'impiego efficace ed efficiente dei fondi FESR, FSE Plus,
JTF  e  FEAMPA,  tenendo  presenti  le   pertinenti   raccomandazioni
specifiche per paese sopra richiamate, il piano  nazionale  integrato
per l'energia e il clima  e  i  principi  del  pilastro  europeo  dei
diritti sociali; 
  Considerato l'esito favorevole delle interlocuzioni intercorse  con
le regioni e province autonome sul riparto, all'interno  di  ciascuna
categoria  di  regione  (meno  sviluppate,  in  transizione  e   piu'
sviluppate), per ciascun territorio regionale (NUTS2)  delle  risorse
complessive UE per l'obiettivo «Investimenti per l'occupazione  e  la
crescita»  (IOC)  a  valere  sui  Fondi  FESR  e  FSE  Plus,  con  la
conseguente determinazione delle  risorse  complessive  da  allocare,
rispettivamente,  a  favore  dei  Programmi  regionali  (PR)  e   dei
Programmi nazionali (PN); 
  Vista l'intesa sancita  in  sede  di  conferenza  unificata  il  16
dicembre 2021, ai sensi della legge 5 giugno 2003,  n.  131,  recante
«Disposizioni per  l'adeguamento  dell'ordinamento  della  Repubblica
alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3», art.  8,  comma  6,
sulla proposta di Accordo di partenariato; 
  Vista la delibera del CIPESS 22 dicembre 2021, n. 78, con la  quale
e' stata approvata la proposta di Accordo di  partenariato  (AP)  per
l'Italia di cui al citato Regolamento di disposizioni  comuni  -  RDC
concernente la programmazione dei Fondi FESR, FSE Plus, JTF e  FEAMPA
per il periodo di programmazione 2021-2027 e con la quale il Ministro
per il  sud  e  la  coesione  territoriale  e'  stato  autorizzato  a
trasmettere  alla  Commissione  europea  il  citato   documento   con
eventuali  necessarie  integrazioni  tecniche  per   l'avvio   e   la
conduzione del negoziato formale; 
  Vista la notifica alla Commissione europea in data 17 gennaio  2022
della proposta di Accordo di partenariato (AP) per l'Italia di cui al
citato Regolamento di disposizioni comuni - RDC; 
  Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea  del  15
luglio  2022  [C(2022)  4787  final]   che   approva   l'Accordo   di
partenariato con la Repubblica italiana per il periodo dal 1º gennaio
2021 al 31 dicembre 2027, presentato in  versione  definitiva  il  10
giugno 2022; 
  Vista la proposta n. 1410-P del 19 luglio 2022,  con  la  quale  il
Capo di Gabinetto del Ministro per il sud e la coesione  territoriale
ha trasmesso, per la  presa  d'atto  da  parte  di  questo  comitato,
l'Accordo di partenariato con l'Italia adottato  in  data  15  luglio
2022 dalla Commissione europea a conclusione del  relativo  negoziato
formale con la  citata  decisione  di  esecuzione  della  Commissione
europea [C(2022) 4787 final]; 
  Tenuto conto che la versione finale dell'Accordo  di  partenariato,
da ultimo trasmessa alla Commissione europea dal Dipartimento per  le
politiche di coesione in data  10  giugno  2022,  tiene  conto  delle
osservazioni della Commissione alla proposta pervenute a  inizio  del
mese di marzo 2022 e degli esiti del confronto in merito,  proseguito
con continuita' nei mesi successivi; 
  Tenuto conto che, rispetto alla proposta di Accordo di partenariato
notificata il 17 gennaio 2022, oltre  a  chiarimenti  e  precisazioni
testuali,  sono   intervenute   lievi   modifiche   all'articolazione
finanziaria di due programmi  nazionali  FESR  per  le  regioni  meno
sviluppate  (PN  ricerca,  innovazione  e   competitivita'   per   la
transizione verde e digitale e PN sicurezza  per  la  legalita'),  al
tasso di  cofinanziamento  dei  programmi  regionali  Marche  per  le
regioni in transizione e sono state rafforzate le modalita' e le sedi
necessarie a garantire il necessario coordinamento tra gli interventi
collegati all'Accordo di partenariato e il  PNRR  per  rafforzare  le
sinergie e le complementarieta' nel  raggiungimento  degli  obiettivi
comuni di coesione, soprattutto nel Mezzogiorno - cui e' destinato il
40 per cento delle risorse del PNRR; 
  Vista  la  delibera  CIPE  28  novembre  2018,   n.   82,   recante
«Regolamento  interno   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica», cosi' come modificata dalla delibera  CIPE
15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento  interno  del  Comitato
interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo  sviluppo
sostenibile (CIPESS)»; 
  Vista la nota predisposta congiuntamente dal  Dipartimento  per  la
programmazione e il  coordinamento  della  politica  economica  della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e
delle finanze posta a base della odierna seduta del Comitato; 
  Sulla proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale; 
 
                            Prende atto: 
 
  1. Ai sensi del punto 1 della delibera CIPESS 22 dicembre 2021,  n.
78, richiamata in premessa, dell'Accordo  di  partenariato  (AP)  per
l'Italia di cui al regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento  europeo
e del Consiglio del 24  giugno  2021  di  Disposizioni  comuni  (RDC)
concernente la programmazione dei Fondi FESR, FSE Plus, JTF e  FEAMPA
per il periodo di programmazione 2021-2027 nel testo  adottato  dalla
Commissione europea in data 15 luglio 2022; 
  2. Che l'importo complessivo delle risorse UE assegnate  all'Italia
a valere i sui Fondi FESR, FSE Plus, JTF e FEAMPA e'  pari  a  42.698
milioni di euro per il periodo 2021-2027, cui si aggiunge l'ammontare
delle risorse UE assegnate all'Italia per  l'obiettivo  «Cooperazione
territoriale  europea»  che  e'  pari  a  948  milioni  di  euro.  La
ripartizione delle risorse per categoria di regioni, considerando  il
totale delle risorse UE al netto di quelle del  FEAMPA  e  di  quelle
della  cooperazione  territoriale  europea  che  restano  a  gestione
nazionale e non vengono assegnate per categoria  di  regioni,  e'  la
seguente: 
 
=====================================================================
|Categorie di regioni|   Risorse UE 21-27   | Percentuale del totale|
+====================+======================+=======================+
|  Meno sviluppate   | 31.118 (compreso JTF)|          73,8         |
+--------------------+----------------------+-----------------------+
|   In transizione   |         1.528        |          3,6          |
+--------------------+----------------------+-----------------------+
|  Piu' sviluppate   |         9.534        |          22,6         |
+--------------------+----------------------+-----------------------+
|       Totale       |        42.180        |         100,0         |
+--------------------+----------------------+-----------------------+
 
  3.  La  programmazione  complessiva   contenuta   nell'Accordo   di
partenariato 2021-2027, considerando sia  il  contributo  UE  sia  il
contributo   di   cofinanziamento   nazionale,   e'   pari   a   euro
74.067.329.380,00 tra FESR, FSE+ e JTF,  ai  quali  si  sommano  euro
987.290.803,00  relativi  al  FEAMPA,   per   un   totale   di   euro
75.054.620.183,00   a   prezzi    correnti,    composti    da    euro
42.697.750.649,00 di  contributo  UE  ed  euro  32.356.869.534,00  di
contributo nazionale. 
  4.  La  ripartizione  delle  risorse  assegnate  per  i   programmi
nazionali 2021-2027 e' la seguente: 
    

=====================================================================
|      Le risorse assegnate per i programmi nazionali 21-27         |
|                (in milioni di euro correnti)                      |
+====================+=============+===================+============+
|                    |             |      Area di      |            |
|Programmi nazionali |    Fondi    |   applicazione    | Totale (*) |
+--------------------+-------------+-------------------+------------+
|                    |             |Intero territorio  |            |
|Scuola e competenze |FESR e FSE+  |nazionale          |     3.781,0|
+--------------------+-------------+-------------------+------------+
|Ricerca, innovazione|             |                   |            |
|e competitivita' per|             |                   |            |
|la transizione verde|             |Regioni meno       |            |
|e digitale          |FESR         |sviluppate         |     5.636,0|
+--------------------+-------------+-------------------+------------+
|Sicurezza per la    |             |Regioni meno       |            |
|legalita'           |FESR         |sviluppate         |       235,3|
+--------------------+-------------+-------------------+------------+
|Equita' nella       |             |Regioni meno       |            |
|salute              |FESR e FSE+  |sviluppate         |       625,0|
+--------------------+-------------+-------------------+------------+
|Inclusione e lotta  |             |Intero territorio  |            |
|alla poverta'       |FESR e FSE+  |nazionale          |     4.079,9|
+--------------------+-------------+-------------------+------------+
|Giovani, donne e    |             |Intero territorio  |            |
|lavoro              |FSE+         |nazionale          |     5.088,7|
+--------------------+-------------+-------------------+------------+
|                    |             |Citta'             |            |
|                    |             |metropolitane e    |            |
|Metro plus e citta' |             |citta' medie del   |            |
|medie del Sud       |FESR e FSE+  |Sud                |     3.002,5|
+--------------------+-------------+-------------------+------------+
|                    |             |Regioni meno       |            |
|Cultura             |FESR         |sviluppate         |       648,3|
+--------------------+-------------+-------------------+------------+
|Capacita' per la    |             |Intero territorio  |            |
|coesione            |FESR e FSE+  |nazionale          |     1.267,4|
+--------------------+-------------+-------------------+------------+
|Just Transition     |             |Taranto e Sulcis   |            |
|Fund                |JTF          |Iglesiente         |     1.211,3|
+--------------------+-------------+-------------------+------------+
|Totale                                                |    25.575,4|
+------------------------------------------------------+------------+
|(*) Comprende sia il contributo UE che quello nazionale.           |
|A questi si aggiunge il FEAMPA, con una dotazione complessiva di   |
|987 milioni di euro.                                               |
+-------------------------------------------------------------------+
    
   5.  La  ripartizione  delle  risorse  assegnate  per  i  programmi
regionali 2021-2027 e' la seguente: 
    

====================================================================+
|      Le risorse assegnate per i programmi regionali 21-27         |
|          FESR e FSE Plus (in milioni di euro correnti)            |
+===========================+============+===============+==========+
|Regioni piu' sviluppate,   |        |Regioni in         |          |
|di cui:                    |18.900,5|transizione, di cui|   2.782,8|
+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|Emilia-Romagna             | 2.048,4|Abruzzo            |   1.087,6|
+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|Friuli-Venezia Giulia      |   738,6|Marche             |     881,8|
+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|Lazio                      | 3.419,8|Umbria             |     813,4|
+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|                           |        |Regioni meno       |          |
|Liguria                    | 1.087,5|sviluppate, di cui |  26.808,6|
+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|Lombardia                  | 3.507,4|Basilicata         |     983,0|
+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|P.A. di Bolzano            |   396,6|Calabria           |   3.173,1|
+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|P.A. di Trento             |   340,7|Campania           |   6.973,1|
+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|Piemonte                   | 2.812,4|Molise             |     402,5|
+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|Toscana                    | 2.312,5|Puglia             |   5.577,3|
+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|Valle d'Aosta              |   174,0|Sardegna           |   2.325,1|
+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|Veneto                     | 2.062,6|Sicilia            |   7.374,5|
+---------------------------+--------+-------------------+----------+
|Totale risorse alle regioni|               48.491,9                |
+---------------------------+---------------------------------------+

    
  6. L' Accordo di partenariato dell'Italia  prevede,  a  titolo  dei
Fondi FESR, FSE Plus  e  JTF,  10  programmi  nazionali  e  trentotto
programmi regionali, di cui 4 plurifondo FESR/FSE  Plus  (Basilicata,
Calabria,  Molise  e  Puglia),  tutti  notificati  alla   Commissione
europea. 
  7. Il valore definitivo dei tassi di  cofinanziamento  nazionale  a
favore dei  programmi  europei  2021-2027,  a  carico  del  Fondo  di
rotazione di cui alla citata legge n. 183  del  1987  e  dei  bilanci
delle  regioni  e  delle  provincie  autonome,  sara'  stabilito   in
occasione dell'adozione dei singoli programmi nazionali e  regionali.
Il valore dei tassi  di  cofinanziamento  nazionale  dovra'  comunque
rispettare i  limiti  fissati  dalla  citata  delibera  del  Comitato
interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo  sviluppo
sostenibile n. 78 del 2021 in coerenza con l'art. 1, commi dal 51  al
54, della citata legge n. 178 del 2020. 
    Roma, 2 agosto 2022 
 
                                                Il Presidente: Draghi 
 
Il segretario: Tabacci 

Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, n. 1491