AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Modifica  dell'autorizzazione   all'immissione   in   commercio   del
medicinale per uso umano, a base di estradiolo emiidrato,  «Climara».
(22A05988) 
(GU n.250 del 25-10-2022)

 
 
 
       Estratto determina AAM/PPA 792/2022 del 12 ottobre 2022 
 
    Autorizzazione all'immissione in commercio di  nuove  confezioni,
descrizione  del  medicinale  e  attribuzione   numeri   A.I.C.:   e'
autorizzata, in aggiunta alle confezioni precedentemente autorizzate,
l'immissione in commercio del medicinale CLIMARA  anche  nelle  forme
farmaceutiche, dosaggi e confezioni di seguito indicate: 
      «50  mcg  cerotti  transdermici»  4  cerotti  transdermici   in
bopet/al/pet - A.I.C. n. 030183077 (base 10) 0WT3P5 (base 32); 
      «50  mcg  cerotti  transdermici»  12  cerotti  transdermici  in
bopet/al/pet - A.I.C. n. 030183089 (base 10) 0WT3PK (base 32); 
      «100  mcg  cerotti  transdermici»  4  cerotti  transdermici  in
bopet/al/pet - A.I.C. n. 030183091 (base 10) 0WT3PM (base 32); 
      «100 mcg  cerotti  transdermici»  12  cerotti  transdermici  in
bopet/al/pet - A.I.C. n. 030183103 (base 10) 0WT3PZ (base 32). 
    Principio attivo: estradiolo emiidrato 7.8 mg. 
    Forma farmaceutica: cerotti transdermici. 
    Titolare A.I.C.:  Bayer  S.p.a.,  con  sede  legale  e  domicilio
fiscale in viale Certosa, 130 - 20156 Milano  (MI),  Italia,  (codice
fiscale 05849130157). 
    Procedura europea: IE/H/0843/001-002/IB/056. 
    Codice pratica: C1B/2021/404. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 e' adottata la seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': C(nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 e' adottata la seguente
classificazione ai fini della fornitura: 
      RR  -  medicinale  soggetto  a  prescrizione  medica,  per   le
confezioni da 4 cerotti; 
      RNR - medicinale soggetto a prescrizione  medica  da  rinnovare
volta, per volta per le confezioni da 12 cerotti. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa
amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento
alla presente determina. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
    Decorrenza di efficacia della determina: la presente determina ha
effetto dal giorno successivo a quello della sua  pubblicazione,  per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e  sara'
notificata alla societa' titolare dell'autorizzazione  all'immissione
in commercio del medicinale.