COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 2 agosto 2022 

Fondo sviluppo e  coesione  2021-2027.  Assegnazione  di  risorse  al
Ministero dello sviluppo economico per contratti  di  sviluppo  nelle
Zone economiche speciali (ZES), ai sensi dell'articolo 37,  comma  2,
del decreto-legge 30 aprile  2022,  n.  36.  (Delibera  n.  34/2022).
(22A06034) 
(GU n.251 del 26-10-2022)

 
                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
                      E LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  recante  «Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica», convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122 e,  in  particolare,  l'art.  7,  commi  26  e  27,  che
attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o  al  Ministro
delegato, le funzioni in materia di  politiche  di  coesione  di  cui
all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo  30  luglio
1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo,
a norma dell'art. 11 della legge n.  59  del  1997,  ivi  inclusa  la
gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate  di  cui  all'art.  61
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge
finanziaria 2003)» e successive modificazioni; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  maggio  2011,  n.  88,  recante
«Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi  speciali
per la rimozione di squilibri economici e sociali a norma della legge
5 maggio 2009, n. 42» e, in particolare, l'art. 4, il  quale  dispone
che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate sia denominato  Fondo
per lo sviluppo e la coesione, di seguito FSC, e  sia  finalizzato  a
dare unita' programmatica e finanziaria all'insieme degli  interventi
aggiuntivi  a  finanziamento  nazionale   rivolti   al   riequilibrio
economico e sociale tra le diverse aree del Paese; 
  Visto  il  decreto-legge  31   agosto   2013,   n.   101,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   e,   in
particolare, l'art. 10, che  istituisce  l'Agenzia  per  la  coesione
territoriale,  la  sottopone  alla  vigilanza  del   Presidente   del
Consiglio dei ministri  o  del  Ministro  delegato  e  ripartisce  le
funzioni relative alla politica di coesione  tra  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  15
dicembre 2014, che istituisce il Dipartimento  per  le  politiche  di
coesione tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei
ministri, in attuazione del citato art. 10 del decreto-legge  n.  101
del 2013; 
  Visto  il  decreto-legge  25   giugno   2008,   n.   112,   recante
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dalla  legge
6 agosto 2008, n. 133 e, in particolare,  l'art.  43,  relativo  alla
semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di
sviluppo d'impresa; 
  Visto il citato art. 43 del decreto-legge  n.  112  del  2008,  che
affida all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d'impresa S.p.a.  -  Invitalia  le  funzioni  relative  alla
gestione  dell'intervento,  ivi   comprese   quelle   relative   alla
ricezione, alla valutazione  ed  all'approvazione  della  domanda  di
agevolazione, alla stipula  del  relativo  contratto  di  ammissione,
all'erogazione, al controllo ed al monitoraggio dell'agevolazione; 
  Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante «Disposizioni
urgenti   per   il   rilancio   dell'economia»,    convertito,    con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98  e,  in  particolare,
l'art. 3, relativo al rifinanziamento  dei  contratti  pubblici,  che
prevede  che  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  con  proprio
decreto, provvede a ridefinire  le  modalita'  e  i  criteri  per  la
concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di
cui all'art. 43 del citato decreto-legge n. 112 del  2008,  anche  al
fine  di  accelerare  le   procedure   per   la   concessione   delle
agevolazioni, di  favorire  la  rapida  realizzazione  dei  programmi
d'investimento e di prevedere  specifiche  priorita'  in  favore  dei
programmi che ricadono nei territori oggetto  di  accordi,  stipulati
dal  Ministero  dello  sviluppo  economico,  per  lo  sviluppo  e  la
riconversione di aree interessate dalla crisi di  specifici  comparti
produttivi o di rilevanti complessi aziendali; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14  febbraio
2014 e successive modificazioni, concernente l'attuazione del  citato
art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 69  del  2013,  in  materia  di
riforma della disciplina relativa ai contratti di sviluppo; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con
il mercato interno in applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE); 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  9  dicembre
2014, concernente l'adeguamento alle nuove norme in materia di  aiuti
di Stato previste dal regolamento (UE) n.  651/2014  dello  strumento
dei contratti di sviluppo e successive modificazioni  e  integrazioni
e,  in  particolare,  l'art.  9,  comma  2,  il  quale  prevede   che
l'istruttoria delle domande di agevolazioni relative ai contratti  di
sviluppo presentate  all'Agenzia  nazionale  per  l'attrazione  degli
investimenti e lo sviluppo di impresa -  Invitalia,  in  qualita'  di
soggetto  gestore,  venga   espletata,   nel   rispetto   dell'ordine
cronologico di presentazione delle  istanze,  previa  verifica  della
disponibilita' di risorse finanziarie; 
  Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante «Disposizioni
urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno»,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 e,  in  particolare,
l'art. 4, comma 4, che stabilisce che «Le proposte di istituzione  di
ZES possono essere presentate dalle  regioni  meno  sviluppate  e  in
transizione,  cosi'  come  individuate   dalla   normativa   europea,
ammissibili alle deroghe previste  dall'art.  107  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea» e l'art. 5, comma 2,  relativo  al
credito  di  imposta  per  gli  investimenti  effettuati  nelle  Zone
economiche speciali (ZES); 
  Tenuto conto che, a fronte  di  tale  previsione  normativa,  nelle
regioni meridionali risulta istituita  almeno  una  ZES,  mentre,  al
momento, non risultano formalizzate proposte da parte  delle  Regioni
Marche e Umbria, classificate  «in  transizione»  a  partire  dal  1°
gennaio 2022; 
  Visto, altresi', il decreto-legge 31 maggio 2021,  n.  77,  recante
«Governance del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime
misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di
accelerazione  e  snellimento  delle  procedure»,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e, in  particolare,
l'art. 57, che, modificando il citato art. 4 del decreto-legge n.  91
del 2017, interviene su alcune procedure riguardanti il funzionamento
e la governance delle ZES; 
  Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n.  36,  recante  «Ulteriori
misure urgenti per l'attuazione del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza», convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  giugno
2022, n. 79 e, in particolare, l'art. 37, comma 2,  che,  modificando
il citato art. 5, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2017,  prevede
lo stanziamento di 250 milioni di euro, a valere sul Fondo sviluppo e
coesione (FSC), programmazione 2021-2027, di cui 50  milioni  per  il
2022 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024,  al  fine  di
rafforzare la struttura produttiva delle ZES  mediante  lo  strumento
agevolativo dei contratti di sviluppo; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito,
con modificazioni, dalla legge  11  settembre  2020,  n.  120  e,  in
particolare, l'art. 41, comma 1, che ha modificato l'art.  11,  commi
2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della legge 16 gennaio 2003, n.
3, in materia di Codice unico di progetto degli investimenti pubblici
(CUP), stabilendo al comma 2-bis che «gli atti  amministrativi  anche
di  natura  regolamentare  adottati  dalle  amministrazioni  di   cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,
che dispongono il finanziamento pubblico o  autorizzano  l'esecuzione
di progetti di investimento  pubblico,  sono  nulli  in  assenza  dei
corrispondenti codici di cui al comma 1  che  costituiscono  elemento
essenziale dell'atto stesso»; 
  Vista la delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63, recante «Attuazione
dell'art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della legge
16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art.  41,  comma  1,  del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023», e, in particolare, l'art.  1,
comma 177, il quale  dispone  una  prima  assegnazione  di  dotazione
aggiuntiva  a  favore  del  FSC  per  il  periodo  di  programmazione
2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro e l'art.  1,  comma
178,  concernente  il  vincolo  di  destinazione   territoriale   del
complesso delle risorse FSC, secondo la  chiave  di  riparto  80  per
cento nelle aree del Mezzogiorno  e  20  per  cento  nelle  aree  del
Centro-Nord, con la seguente articolazione annuale: 4.000 milioni  di
euro per l'anno 2021, 5.000 milioni di euro annui dal 2022 al 2029  e
6.000 milioni di euro per l'anno 2030; 
  Visto, altresi', l'art. 1, comma 178, della citata legge n. 178 del
2020, cosi' come modificato dal decreto-legge  6  novembre  2021,  n.
152,  recante  «Disposizioni  urgenti  per  l'attuazione  del   Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la  prevenzione  delle
infiltrazioni mafiose», convertito, con modificazioni, dalla legge 29
dicembre 2021, n. 233, il quale prevede le seguenti disposizioni: 
    lettera a), che la dotazione finanziaria del  FSC  sia  impiegata
per  obiettivi  strategici  relativi  ad  aree   tematiche   per   la
convergenza e la coesione economica, sociale  e  territoriale,  sulla
base delle missioni previste nel «Piano Sud 2030» nonche' in coerenza
con gli obiettivi e  le  strategie  definiti  per  la  programmazione
2021-2027 dei fondi strutturali e di investimento europei, e  con  le
politiche settoriali, di investimento e di riforma previste nel Piano
nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR), secondo principi  di
complementarita' e addizionalita' delle risorse; 
    lettera  b),  che  il  Ministro  per  il  sud   e   la   coesione
territoriale, in collaborazione con le  amministrazioni  interessate,
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,  individui  le
aree tematiche e gli obiettivi strategici  per  ciascuna  area  e  li
comunichi alle competenti commissioni parlamentari, e che il Comitato
interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo  sviluppo
sostenibile, con propria deliberazione, su proposta del Ministro  per
il sud e la coesione territoriale, ripartisca  tra  le  diverse  aree
tematiche la dotazione finanziaria del  FSC  iscritta  nel  bilancio,
nonche' provveda ad eventuali  variazioni  della  ripartizione  della
citata dotazione, su proposta della Cabina di regia; 
    lettera c), che gli interventi del FSC  2021-2027  siano  attuati
nell'ambito  di  «Piani  di  sviluppo  e  coesione»  attribuiti  alla
titolarita' delle amministrazioni centrali, regionali,  delle  citta'
metropolitane e di altre amministrazioni  pubbliche  individuate  con
deliberazione del Comitato interministeriale  per  la  programmazione
economica e lo sviluppo sostenibile su proposta del Ministro  per  il
sud e la coesione territoriale; 
    lettera d), che  «nelle  more  della  definizione  dei  piani  di
sviluppo e coesione per il periodo di  programmazione  2021-2027,  il
Ministro per il  sud  e  la  coesione  territoriale  puo'  sottoporre
all'approvazione del CIPE l'assegnazione di risorse del Fondo per  lo
sviluppo  e  la  coesione  per  la  realizzazione  di  interventi  di
immediato avvio dei lavori o il completamento di interventi in corso,
cosi' come risultanti dai sistemi informativi del Dipartimento  della
Ragioneria generale  dello  Stato,  fermi  restando  i  requisiti  di
addizionalita' e di ammissibilita' della spesa  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2021, nel limite degli  stanziamenti  iscritti  in  bilancio.
Tali interventi confluiscono nei Piani di  sviluppo  e  coesione,  in
coerenza con le aree tematiche cui afferiscono»; 
    lettera f), che il Ministro per il sud e la coesione territoriale
coordini l'attuazione dei piani di sviluppo e coesione  di  cui  alle
lettere c) e d) e individui i casi  nei  quali,  per  gli  interventi
infrastrutturali  di  notevole  complessita'  o  per  interventi   di
sviluppo integrati relativi a  particolari  ambiti  territoriali,  si
debba procedere alla sottoscrizione del  Contratto  istituzionale  di
sviluppo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, commi 1,  2  e
3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e all'art. 9-bis del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 
  Visto il decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  recante  «Misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa
e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  1°  luglio  2021,  n.  101  e,  in
particolare, l'art.  2,  comma  1,  il  quale  dispone,  al  fine  di
accelerare la capacita' di utilizzo delle risorse e di  realizzazione
degli investimenti del PNRR, l'incremento della  dotazione  del  FSC,
periodo di programmazione 2021-2027, di cui al citato art.  1,  comma
177, della legge n. 178 del 2020 di un importo complessivo di  15.500
milioni di euro  secondo  le  annualita'  di  seguito  indicate:  850
milioni di euro per l'anno 2022, 1.000 milioni  di  euro  per  l'anno
2023, 1.250 milioni di euro per l'anno 2024, 2.850  milioni  di  euro
per l'anno 2025, 3.600 milioni di euro per l'anno 2026, 2.280 milioni
di euro per l'anno 2027, 2.200 milioni di euro per l'anno  2028,  600
milioni di euro per l'anno 2029, 500 milioni di euro per l'anno  2030
e 370 milioni di euro per l'anno 2031; 
  Vista la legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale  per  il  triennio  2022-2024»   che   ha   disposto   il
rifinanziamento del FSC, periodo di programmazione 2021-2027, per  un
importo complessivo di 23.500 milioni di euro, in  ragione  di  3.000
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2028 e  di  2.500
milioni di euro per l'anno 2029»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio  2021,
con il quale, tra l'altro,  l'onorevole  Maria  Rosaria  Carfagna  e'
stata nominata Ministro senza portafoglio; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  13
febbraio 2021, con il quale al Ministro senza portafoglio,  onorevole
Maria Rosaria Carfagna, e' stato conferito l'incarico per il sud e la
coesione territoriale; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo
2021, concernente la delega di funzioni al Ministro per il sud  e  la
coesione territoriale, onorevole Maria Rosaria Carfagna; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio  2021,
con  il  quale  l'onorevole   Bruno   Tabacci   e'   stato   nominato
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo
2021, con il  quale  l'onorevole  Bruno  Tabacci  e'  stato  nominato
Segretario  del  Comitato  interministeriale  per  la  programmazione
economica  e  lo  sviluppo  sostenibile  (CIPESS)  e  gli  e'   stata
assegnata,  tra  le  altre,  la  delega  ad  esercitare  le  funzioni
spettanti al Presidente del Consiglio  dei  ministri  in  materia  di
coordinamento  della  politica  economica  e   programmazione   degli
investimenti pubblici di interesse nazionale; 
  Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per il  sud  e  la
coesione  territoriale  prot.  n.  1398  -  P  del  18  luglio  2022,
unitamente  alla  nota   informativa   predisposta   dal   competente
Dipartimento per  le  politiche  di  coesione  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, con la quale viene  proposta  in  favore  del
Ministero dello sviluppo economico l'assegnazione delle  risorse  per
un importo complessivo di 250  milioni  di  euro,  nell'ambito  delle
disponibilita' FSC 2021-2027, al  fine  di  rafforzare  la  struttura
produttiva delle Zone economiche speciali (ZES), istituite alla  data
di  adozione  della  presente   delibera,   mediante   lo   strumento
agevolativo dei contratti di sviluppo, con specifica destinazione  al
finanziamento addizionale delle iniziative imprenditoriali nelle ZES,
secondo il seguente profilo temporale: 
    50 milioni di euro per l'anno 2022; 
    100 milioni di euro per l'anno 2023; 
    100 milioni di euro per l'anno 2024. 
  Considerato,  inoltre,  che  il  finanziamento  dei  contratti   di
sviluppo rientra tra gli obiettivi  strategici  della  Programmazione
FSC  2021-2027  relativamente  all'area  tematica  «Competitivita'  e
imprese»,  che  comprende  «Interventi  a  sostegno   di   strutture,
investimenti e servizi per la competitivita' delle imprese in tutti i
settori, ivi inclusi i settori dell'agricoltura, del turismo e  delle
imprese culturali e creative»; 
  Considerato che, in considerazione della tipologia  di  interventi,
il CUP potra' essere generato, per ciascuna istanza presentata,  solo
all'esito   della   positiva   conclusione    dell'iter    valutativo
contestualmente  alla  concessione  delle  agevolazioni  e   che   il
Ministero dello sviluppo economico,  in  conformita'  alla  procedura
prevista nella delibera del CIPESS n. 7 del 14 aprile 2022,  relativa
al «Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 - Anticipazioni al  Ministero
dello sviluppo economico per i contratti di sviluppo»,  e'  impegnato
alla comunicazione del c.d. codice «PRATT» associato  alla  procedura
di attivazione conseguente l'assegnazione di risorse FSC 2021-2027 ai
contratti di sviluppo; 
  Tenuto conto che in  data  26  luglio  2022  la  Cabina  di  regia,
istituita con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  25
febbraio 2016 per lo svolgimento delle funzioni di programmazione del
FSC 2021-2027 previste dalla citata legge n. 178 del  2020,  all'art.
1, comma 178, lettera d), si e' espressa favorevolmente; 
  Vista  la  delibera  CIPE  28  novembre  2018,   n.   82,   recante
«Regolamento  interno   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica», cosi' come modificata dalla delibera  CIPE
15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento  interno  del  Comitato
interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo  sviluppo
sostenibile (CIPESS)»; 
  Vista la nota predisposta congiuntamente dal  Dipartimento  per  la
programmazione e il  coordinamento  della  politica  economica  della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e
delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato; 
  Sulla proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale; 
 
                              Delibera: 
 
1. Assegnazione di risorse FSC 2021-2027 al Ministero dello  sviluppo
economico per contratti di sviluppo nelle ZES. 
 
  1.1. Per le  finalita'  indicate  in  premessa  e  in  applicazione
dell'art. 5, comma 2, del decreto-legge n. 91 del  2017,  cosi'  come
modificato dall'art. 37, comma 2, del citato decreto-legge 30  aprile
2022, n. 36, e' disposta l'assegnazione dell'importo  complessivo  di
250 milioni euro in favore del Ministero  dello  sviluppo  economico,
nell'ambito delle disponibilita' FSC 2021-2027, per il  rafforzamento
della struttura produttiva  delle  Zone  economiche  speciali  (ZES),
istituite alla data di adozione della presente delibera, mediante  lo
strumento  agevolativo  del  contratto  di  sviluppo,  con  specifica
destinazione   al   finanziamento   addizionale   delle    iniziative
imprenditoriali nelle ZES nel rispetto del  vincolo  di  destinazione
territoriale. 
  1.2. L'assegnazione e' disposta a valere sulle  disponibilita'  FSC
2021-2027, secondo il seguente profilo temporale: 
 
    =============================================================
    |    Anno   |    2022   |   2023    |  2024   |   Totale    |
    +===========+===========+===========+=========+=============+
    |  Mln euro |     50    |   100     |   100   |     250     |
    +-----------+-----------+-----------+---------+-------------+
 
  Le risorse oggetto della presente  assegnazione  confluiranno,  una
volta  adottato,  nel  Piano  sviluppo  e  coesione,   programmazione
2021-2027, del Ministero dello sviluppo economico e saranno  soggette
alla relativa disciplina. 
  1.3. Dell'assegnazione disposta dalla presente  delibera  si  tiene
conto nel calcolo complessivo del rispetto del criterio normativo  di
riparto percentuale dell'80 per cento al Mezzogiorno  e  del  20  per
cento al Centro-Nord in relazione alla dotazione complessiva del  FSC
2021-2027. 
 
2. Attuazione e monitoraggio degli interventi. 
 
  2.1.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  d'intesa  con  il
Dipartimento per  le  politiche  di  coesione  della  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri,  definira'  con  apposite   direttive   che
garantiscano il  rispetto  dei  criteri  di  complementarieta'  e  di
addizionalita'  delle  risorse  assegnate  in  coerenza  con   quanto
stabilito dall'art. 1, comma 178, lettera a), della legge 30 dicembre
2020, n. 178 e dall'art. 137, comma 2, del decreto-legge  n.  36  del
2022, e che individuano le aree tematiche e gli  indirizzi  operativi
per la gestione degli interventi, nonche' le modalita' di vigilanza e
di monitoraggio sull'attuazione degli  interventi  finanziati  e  sui
risultati conseguiti. 
  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  per   il   tramite   del
Dipartimento per  le  politiche  di  coesione  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri rendera' al CIPESS una apposita  comunicazione
in ordine all'avvenuta adozione  delle  richiamate  direttive  e  una
informativa annuale sullo stato di attuazione della misura. 
  2.2. Il Ministero dello sviluppo  economico,  in  conformita'  alla
procedura prevista nella delibera del CIPESS n. 7 del 14 aprile 2022,
relativa al «Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 -  Anticipazioni  al
Ministero dello sviluppo economico per i contratti di  sviluppo»,  e'
impegnato alla comunicazione del c.d. codice «PRATT»  associato  alla
procedura di attivazione conseguente l'assegnazione  di  risorse  FSC
2021-2027 ai contratti di sviluppo e  che,  in  considerazione  della
tipologia di interventi, il CUP potra' essere generato, per  ciascuna
istanza  presentata,  solo  all'esito  della   positiva   conclusione
dell'iter   valutativo   contestualmente   alla   concessione   delle
agevolazioni. 
 
3. Norme finali. 
 
  3.1. Nelle more della definizione dei Piani di sviluppo e  coesione
2021-2027  e  della  relativa  disciplina,  alle  risorse   2021-2027
assegnate si applicano le regole della programmazione FSC 2014-2020. 
 
    Roma, 2 agosto 2022 
 
                                                Il Presidente: Draghi 
Il segretario: Tabacci 

Registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, n. 1508