DECRETO LEGISLATIVO 3 ottobre 2022, n. 158
Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di composizione delle commissioni per l'abilitazione all'esercizio della professione forense nella circoscrizione di Bolzano. (22G00167)(GU n.252 del 27-10-2022)
Vigente al: 11-11-2022
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, e successive modificazioni, recante «Approvazione del testo
unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per
il Trentino-Alto Adige»;
Visto il regio decreto-legge 27 novembre 1933 n. 1578 recante
«Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore»;
Vista la legge 31 dicembre 2012 n. 247 recante «Nuova disciplina
dell'ordinamento della professione forense» e, in particolare
l'articolo 47;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.
574 recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale per la
regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e
nei procedimenti giudiziari» e, in particolare, l'articolo 36-bis;
Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione,
prevista dall'articolo 107, secondo comma, del citato decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 settembre 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie di concerto con i
Ministri della giustizia, dell'universita' e della ricerca,
dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche all'articolo 36-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574
1. All'articolo 36-bis, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: «dal regio decreto-legge 27
novembre 1933, n. 1578» sono sostituite dalle seguenti: «dalla
disciplina legislativa statale vigente»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito della
commissione esaminatrice, il componente docente puo' essere nominato,
come membro titolare o supplente, anche tra i docenti di materie
giuridiche italiane presso universita' austriache che abbiano
concluso un accordo con un'universita' italiana ai sensi dell'accordo
tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sulla
collaborazione interuniversitaria, firmato a Vienna il 20 agosto
1982, al quale e' stata data esecuzione con il decreto del Presidente
della Repubblica 5 febbraio 1983, n. 98.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 3 ottobre 2022
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri
Gelmini, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie
Cartabia, Ministro della giustizia
Messa, Ministro dell'universita' e
della ricerca
Franco, Ministro dell'economia e
delle finanze
Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Cartabia