MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 12 settembre 2022 

Modifica del decreto 20 maggio 2020 - Fondo grano duro. (22A06094) 
(GU n.253 del 28-10-2022)

 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il regolamento (UE) n.  316/2019  della  Commissione  del  21
febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013  relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
agricolo; 
  Visto il  decreto  legislativo  4  giugno  1997,  n.  143,  recante
«Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative  in  materia
di  agricoltura  e  pesca  e  riorganizzazione   dell'amministrazione
centrale»; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 concernente  la
soppressione dell'Azienda di Stato per  gli  interventi  nel  mercato
agricolo (AIMA) e l'istituzione dell'Agenzia  per  le  erogazioni  in
agricoltura - AGEA, a norma dell'art. 11 della legge 15  marzo  1997,
n. 59; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre  1999,
n. 503, relativo a «Regolamento recante norme per l'istituzione della
Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle  aziende
agricole,  in  attuazione  dell'art.  14,  comma   3,   del   decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173»; 
  Visto il decreto  legislativo  15  giugno  2000,  n.  188,  recante
modifiche ed integrazioni del decreto legislativo n. 165/1999; 
  Visto il decreto  legislativo  18  maggio  2001,  n.  228,  recante
«Orientamento  e  modernizzazione  del  settore  agricolo,  a   norma
dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»; 
  Visto il decreto  legislativo  27  maggio  2005,  n.  102,  recante
«Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art.  1,  comma
2, lettera e),  della  legge  7  marzo  2003,  n.  38»  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»  e,   in
particolare,  l'art.  52  relativo   all'istituzione   del   registro
nazionale degli aiuti di Stato; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017,  n.  115  -
regolamento recante la disciplina per il funzionamento  del  registro
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 21  maggio  2018,  n.  74  cosi'  come
modificato e integrato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116
recante  «Riorganizzazione  dell'Agenzia   per   le   erogazioni   in
agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema  dei  controlli  nel
settore agroalimentare, in attuazione dell'art.  15  della  legge  28
luglio 2016, n. 154»; 
  Visto l'art. 23-bis del  decreto-legge  24  giugno  2016,  n.  113,
recante «Misure finanziarie urgenti per gli enti  territoriali  e  il
territorio» convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016,
n. 160; 
  Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232,  recante  il  bilancio  di
previsione dello Stato per l'anno 2017 e bilancio pluriennale per  il
triennio  2017-2019  che  alla  tabella  12  -  Riepilogo,   allegato
«Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni delle  dotazioni
previste a legislazione vigente», voce  «DL  n.  113  del  2016  art.
23/bis c. 1 - misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali ed
il territorio», rifinanzia l'autorizzazione di spesa di cui  all'art.
23-bis,  comma  1,  del  decreto-legge  24  giugno  2016,   n.   113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, per
l'importo di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018; 
  Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234,  recante  il  bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale  per  il   triennio   2022-2024   che   nell'ambito   dei
«Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni delle  dotazioni
previste a legislazione vigente» relativi allo  stato  di  previsione
del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,
rifinanzia l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 23-bis, comma 1,
del  decreto-legge  24  giugno  2016,   n.   113,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, per l'importo di 10
milioni di euro per l'anno 2022; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 2
novembre 2016 che definisce i criteri e le modalita' di  ripartizione
delle risorse del Fondo di cui all'art. 23-bis del  decreto-legge  24
giugno 2016, n. 113, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2016, n. 160, per le annualita' 2016 e 2017; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze
16  novembre  2017  che  definisce  i  criteri  e  le  modalita'   di
ripartizione delle risorse del  Fondo  di  cui  all'art.  23-bis  del
decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, per le annualita' 2018 e 2019; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze
20 maggio 2020 che definisce i criteri e le modalita' di ripartizione
delle risorse del Fondo di cui all'art. 23-bis del  decreto-legge  24
giugno 2016, n. 113, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2016, n. 160, per le annualita' 2020, 2021 e 2022; 
  Considerato che ai sensi dell'art. 9 del citato decreto  20  maggio
2020 i criteri e le modalita' di ripartizione delle risorse stanziate
ed  eccedenti  le  domande  presentate  dai  soggetti  beneficiari  e
ammissibili ai sensi dell'art. 23-bis  del  decreto-legge  24  giugno
2016, n. 113, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2016, n. 160, sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche
agricole  alimentari  e  forestali,  di  concerto  con  il   Ministro
dell'economia e delle finanze, adottato  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Considerata    la    necessita'    strategica     di     rafforzare
l'autoapprovvigionamento di grano duro e a tale scopo di concedere un
aiuto diretto a favorire il rafforzamento della  filiera  grano-pasta
nazionale, attraverso la sottoscrizione di contratti tra  i  soggetti
della filiera cerealicola con l'obiettivo di  assicurare  sbocchi  di
mercato e di migliorare la qualita' dei prodotti con l'uso di sementi
certificate e l'adozione di buone pratiche agricole; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano
nella seduta del 27 luglio 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'art. 3 del  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze 20 maggio 2020 (Fondo grano  duro)  e'  sostituito  dal
seguente:  «Le  risorse  del  Fondo  di  cui  all'art.   23-bis   del
decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  7  agosto  2016,  n.  160,  da  assegnare  nel   quadro
dell'applicazione del presente decreto, ammontano  a  10  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a 24 milioni  di  euro  per
l'anno 2022, a 14 milioni di euro per l'anno 2023, a  12  milioni  di
euro per l'anno 2024 e a 10 milioni a decorrere dal 2025». 
  2. All'art. 4 del medesimo decreto di cui al comma 1, il comma 3 e'
sostituito  dal  seguente:   «L'aiuto   e'   concesso   al   soggetto
beneficiario nel limite dell'importo massimo previsto per  aiuti  "de
minimis" nel settore agricolo.». 
  Il  presente  decreto  e'  sottoposto  ai  controlli  degli  organi
competenti ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. 
    Roma, 12 settembre 2022 
 
                           Il Ministro delle politiche agricole       
                                 alimentari e forestali               
                                       Patuanelli                     
 
   Il Ministro dell'economia                                          
       e delle finanze                                                
           Franco                                                     

Registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 2022 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico, del  Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali e del turismo, n. 1081