MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 5 settembre 2022 

Revoca dell'abilitazione  della  «Scuola  superiore  di  psicoterapia
bionomica  -  Formist»  ad  istituire  e  ad  attivare  un  corso  di
specializzazione in psicoterapia. (22A06153) 
(GU n.255 del 31-10-2022)

 
                       IL SEGRETARIO GENERALE 
 
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art.
3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
tal fine riconosciuti; 
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15  maggio  1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato
adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli
istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127  del
1997 e, in particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che  prevede  che  il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario; 
  Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000  e  del
16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la  valutazione
del sistema universitario ha individuato gli standard minimi  di  cui
devono disporre gli istituti richiedenti in  relazione  al  personale
docente, nonche' alle strutture ed attrezzature; 
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; 
  Visto il decreto in data 10 dicembre 2019, con il  quale  e'  stata
costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento; 
  Visto il regolamento concernente la struttura ed  il  funzionamento
dell'Agenzia nazionale di valutazione  del  sistema  universitario  e
della ricerca (ANVUR), adottato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi  dell'art.  2,  comma
140, del decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Visto il decreto in data 25 maggio  2001  con  il  quale  e'  stato
approvato  l'avvenuto  adeguamento  dell'ordinamento  dei  corsi   di
specializzazione alle disposizioni  del  titolo  II  del  decreto  n.
509/1998; 
  Visto  il  decreto  in  data  9  ottobre   2001   di   abilitazione
all'istituto «Scuola superiore di psicoterapia bionomica  -  Formist»
ad  istituire  e  ad  attivare  nella  sede  di  Cagliari  corsi   di
specializzazione in psicoterapia, ai sensi del  regolamento  adottato
con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509; 
  Visto  il  decreto  in  data  26  luglio  2004  di   autorizzazione
all'istituto «Scuola superiore di psicoterapia bionomica -  Formist»,
a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia nella  sede
di Cagliari, ai sensi del regolamento adottato  con  decreto  dell'11
dicembre 1998, n. 509; 
  Visto  il  decreto  in  data  2  agosto  2007   di   autorizzazione
all'Istituto «Scuola superiore di psicoterapia bionomica - Formist» a
trasferire il corso di specializzazione in  psicoterapia  della  sede
principale di Cagliari, ai sensi del regolamento adottato con decreto
dell'11 dicembre 1998, n. 509; 
  Visto il decreto in data 20 dicembre 2018  di  autorizzazione  alla
«Scuola superiore di psicoterapia bionomica - Formist»  a  trasferire
il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di
Cagliari; 
  Vista la nota prot. 513 del  12  gennaio  2022,  con  la  quale  il
Ministero ha comunicato l'avvio del procedimento di  cui  all'art.  7
della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il mancato riscontro da parte del predetto Istituto; 
  Vista l'art. 4, comma 4 del precitato decreto n. 509/1998,  secondo
cui la revoca e', comunque, disposta in caso  di  interruzione  o  di
cessazione dell'attivita' formativa; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Per le motivazioni espresse in premessa, e' revocata  alla  «Scuola
superiore di psicoterapia  bionomica  -  Formist»  l'abilitazione  ad
istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia,
adottata con decreto in data 9 ottobre 2001. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 5 settembre 2022 
 
                                       Il segretario generale: Melina