PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 13 ottobre 2022 

Ordinanza  di  protezione  civile   finalizzata   a   consentire   il
progressivo rientro in  ordinario  delle  misure  di  contrasto  alla
pandemia da COVID-19 regolate con ordinanze di protezione  civile  in
ambito organizzativo, operativo e logistico durante la vigenza  dello
stato di emergenza. Prosecuzione  fino  al  31  dicembre  2022  delle
attivita' di cui all'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile  n.  892  del  16  maggio  2022.
Regione Basilicata. (Ordinanza n. 934). (22A06340) 
(GU n.260 del 7-11-2022)

 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare gli articoli 25, 26 e 27; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,
la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con cui  il
medesimo stato di emergenza e' stato prorogato  fino  al  15  ottobre
2020, la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre  2020  con
cui il medesimo stato di emergenza e' stato  ulteriormente  prorogato
fino al 31 gennaio 2021, la delibera del Consiglio dei  ministri  del
13 gennaio 2021 che ha previsto la proroga dello stato  di  emergenza
fino al 30  aprile  2021,  nonche'  la  delibera  del  Consiglio  dei
ministri del 21 aprile 2021 che ha previsto l'ulteriore proroga dello
stato di emergenza fino al 31 luglio 2021; 
  Visto il decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita'  sociali  ed  economiche»,  che
all'art. 1 ha previsto l'ulteriore proroga dello stato  di  emergenza
fino al 31 dicembre 2021; 
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n.  221  recante
«Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il
contenimento della diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19»,  che  ha
previsto l'ulteriore proroga dello stato  di  emergenza  fino  al  31
marzo 2022; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020, recante:  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili»; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12  febbraio  2020,  n.
635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del  22
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640  del  27  febbraio
2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29  febbraio  2020,  n.
643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645 e n. 646 dell'
8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo  2020,  n.
651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19  marzo
2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656  del
26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1°  aprile  2020,
n. 660 del 5 aprile 2020, nn. 663 e 664 del 18 aprile 2020 e nn. 665,
666 e 667 del 22 aprile 2020, n. 669 del 24 aprile 2020, n.  672  del
12 maggio 2020, n. 673 del 15 maggio 2020, n. 680 del 11 giugno 2020,
n. 684 del 24 luglio 2020, n. 689 del 30 luglio 2020, n. 690  del  31
luglio 2020, n. 691 del 4 agosto 2020, n. 692 dell'11 agosto 2020, n.
693 del 17 agosto 2020, n. 698 del 18 agosto  2020,  n.  702  del  15
settembre 2020, n. 705 del 2 ottobre 2020, n. 706 del 7 ottobre 2020,
n. 707 del 13 ottobre 2020, n. 708 del 22 ottobre 2020, n. 709 del 24
ottobre 2020, n. 712 del 15 novembre 2020, n.  714  del  20  novembre
2020, n. 715 del 25 novembre 2020, n. 716 del 26  novembre  2020,  n.
717 del 26 novembre 2020, n. 718 del 2 dicembre 2020, n. 723  del  10
dicembre 2020, n. 726 del 17 dicembre 2020, n. 728  del  29  dicembre
2020, n. 733 del 31 dicembre 2020, n. 735 del 29 gennaio 2021, n. 736
del 30 gennaio 2021 e n. 737 del 2 febbraio 2021, 738 del 9  febbraio
2021, n. 739 dell'11 febbraio 2021, n. 740 del 12 febbraio  2021,  n.
741 del 16 febbraio 2021, n. 742 del 16 febbraio 2021, n. 751 del  17
marzo 2021, n. 752 del 19 marzo 2021, n. 764 del 2  aprile  2021,  n.
772 del 30 aprile 2021, n. 774 e n. 775 del 13 maggio  2021,  n.  776
del 14 maggio 2021, n. 777 del 17 maggio 2021, n. 778 del  18  maggio
2021, n. 784 del 12 luglio 2021 e n. 786 del 31 luglio 2021,  n.  805
del 5 novembre 2021, n. 806 dell'8 novembre 2021, 808 del 12 novembre
2021, 816 del 17 dicembre 2021, 817 del 31 dicembre 2021, n. 849  del
21 gennaio 2022, n. 869 dell' 1 marzo 2022, n. 879 del 25 marzo 2022,
n. 884 del 31 marzo 2022, n. 887 del 15 aprile 2022, n.  888  del  16
aprile 2022, n. 890 del 26 aprile 2022, nn. 892 e 893 del  16  maggio
2022, n. 900 del 27 giugno 2022, n. 905 del 18 luglio  2022,  n.  914
del 16 agosto 2022 e n. 918 del 12 settembre 2022; 
  Visto il decreto-legge  24  marzo  2022,  n.  24,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, ed  in  particolare
l'art.  1  con  cui  e'  disposto  che   allo   scopo   di   adeguare
all'evoluzione dello stato della pandemia da COVID-19  le  misure  di
contrasto in ambito organizzativo, operativo e logistico emanate  con
ordinanze di protezione civile durante  la  vigenza  dello  stato  di
emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del
31  gennaio  2020,  da  ultimo  prorogato  fino  al  31  marzo  2022,
preservando, fino  al  31  dicembre  2022,  la  necessaria  capacita'
operativa e di pronta reazione delle strutture  durante  la  fase  di
progressivo rientro nell'ordinario, possono  essere  adottate  una  o
piu' ordinanze ai sensi di quanto previsto dall'art. 26  del  decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; 
  Considerato, inoltre, che il sopra citato decreto-legge n.  24  del
2022, prevede che possono essere  adottate  ordinanze  di  protezione
civile, su richiesta motivata  delle  amministrazioni  competenti,  e
possono  contenere  misure  derogatorie  negli   ambiti   suindicati,
individuate  nel  rispetto  dei  principi  generali  dell'ordinamento
giuridico e delle norme dell'Unione europea, con  efficacia  limitata
fino al 31 dicembre 2022; 
  Ritenuto, tra l'altro, necessario dover continuare a  garantire  il
supporto al Sistema sanitario mediante  l'unita'  socio-sanitaria  di
cui  all'art.  1  dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile n. 665 del 2020 come prorogata dall'art.  1,  comma
2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della  protezione  civile
n. 892 del 16 maggio 2022; 
  Ritenuto altresi' necessario garantire la prosecuzione del supporto
alla Regione Basilicata di operatori con specifiche  professionalita'
per la  prosecuzione  delle  attivita'  di  contact  tracing  di  cui
all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della  protezione
civile n. 709 del 2020; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 892 del 16 maggio 2022 recante  «Ordinanza  di  protezione  civile
finalizzata a consentire il progressivo rientro  in  ordinario  delle
misure di contrasto alla pandemia da  Covid-19  di  competenza  delle
regioni e Province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e  degli  enti
locali  regolate  con  ordinanze  di  protezione  civile  in   ambito
organizzativo, operativo e logistico durante la vigenza  dello  stato
di emergenza», in particolare l'art. 1, comma 3, laddove  si  prevede
che, al fine di proseguire ulteriormente una o piu'  delle  attivita'
di cui  al  comma  2,  ciascun  soggetto  responsabile  e'  tenuto  a
trasmettere al Dipartimento della protezione civile: 
    (a) la quantificazione degli  oneri  finanziari  complessivi,  da
intendersi quale tetto massimo di spesa, relativi  alle  misure  gia'
autorizzate con precedenti ordinanze di protezione civile e poste  in
essere fino al 31 marzo 2022; 
    (b) la pianificazione delle attivita'  che  si  rende  necessario
prorogare a partire  dal  1°  giugno  2022,  rimodulate  in  modo  da
assicurarne  il  graduale  rientro  in  ordinario,  secondo  apposito
cronoprogramma che ne indichi la  progressiva  riduzione  e  completa
conclusione entro il termine del 31 dicembre 2022; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 918 del 12 settembre  2022  ed  in  particolare,  l'art.  1  e  la
correlata tabella A, che ha previsto per tutte le regioni e  province
autonome, ivi inclusa la Regione Basilicata,  l'aggiornamento,  sulla
base  dei  fabbisogni  effettivi,  del   tetto   di   spesa   massimo
rimborsabile per le attivita' di contrasto alla pandemia svolte  fino
al 31 marzo 2022 ai sensi dell'art. 1, comma  3,  dell'ordinanza  del
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 892  del  16  maggio
2022; 
  Considerato altresi' che nell'art. 2 e nella  correlata  tabella  B
della sopra indicata OCDPC n. 918/2022 con cui e' stata  disciplinata
la prosecuzione,  in  progressiva  riduzione  ai  fini  del  graduale
rientro in ordinario fino al termine ultimo  del  31  dicembre  2022,
delle misure di cui all'art. 1, comma 2, dell'OCDPC n. 892/2022,  non
e' stata inclusa la Regione Basilicata in quanto i  dati  preliminari
forniti dalla predetta Regione in fase di adozione del  provvedimento
non soddisfacevano integralmente i requisiti di riduzione  concordati
in sede tecnico-politica, propedeutici alla relativa  chiusura  delle
attivita'; 
  Dato atto che con nota del  24  agosto  2022  con  cui  la  Regione
Basilicata nel rappresentare di aver ridotto le voci di spesa di  cui
alle lettere a), b), e c) dell'art. 1, comma  2,  dell'ordinanza  del
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 892  del  16  maggio
2022 ha comunicato,  con  riferimento  alla  lettera  e)  di  cui  al
richiamato art. 1, la necessita' di proseguire le attivita'  previste
dall'ordinanza n. 709/2022  senza  operare  ulteriori  riduzioni,  in
quanto gli attuali utilizzi, gia' oggetto  di  precedente  riduzione,
costituiscono livello minimo per il mantenimento dei servizi  di  cui
al citato art. 1, comma 2, lettera e), dell'ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile n. 892 del 16 maggio 2022, fermo
restando il termine di cessazione del 31 dicembre 2022; 
  Ravvisata, pertanto,  la  necessita'  di  autorizzare  il  soggetto
responsabile della  Regione  Basilicata,  a  proseguire  fino  al  31
dicembre 2022, nelle attivita' di  cui  all'art.  1,  comma  2  della
citata ordinanza n. 892 del 2022; 
  Acquisita l'intesa della Regione Basilicata; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Proroga, in progressiva riduzione ai fini  del  graduale  rientro  in
  ordinario, delle misure di cui all'art. 1, comma 2,  dell'ordinanza
  del Capo del Dipartimento della protezione civile  n.  892  del  16
  maggio 2022 per la Regione Basilicata 
 
  1. Per le ragioni di cui in premessa,  al  fine  di  consentire  la
necessaria  pianificazione   delle   esigenze   di   prosecuzione   e
adeguamento all'evoluzione dello stato  della  pandemia  da  COVID-19
delle misure di contrasto regolate con ordinanze di protezione civile
in ambito organizzativo, operativo e  logistico  durante  la  vigenza
dello  stato  di  emergenza,  preservando  la  necessaria   capacita'
operativa  e  di  pronta  reazione  delle  strutture  nella  fase  di
progressivo rientro nell'ordinario, il  soggetto  responsabile  della
Regione  Basilicata,  nominato  ai  sensi  dell'art.  1,   comma   1,
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
892  del  16  maggio  2022  e'  autorizzato  alla  prosecuzione,   in
progressiva riduzione fino al termine ultimo per la  conclusione  del
31 dicembre 2022, delle attivita' di cui all'art. 1,  comma  2  della
citata ordinanza n. 892 del 2022 in essere alla data  del  31  maggio
2022, nei limiti dei fabbisogni, da intendersi quali tetti massimi di
spesa,  indicati  nella  tabella  in  allegato,  parte  integrante  e
sostanziale del presente provvedimento. 
  2. Il predetto soggetto responsabile provvede alle attivita' di cui
al comma 1 entro il limite massimo  di  euro  506.791,00,  articolati
come specificato nella tabella in allegato. Ai relativi oneri  si  fa
fronte a valere sulle  risorse  gia'  stanziate  per  l'emergenza  in
rassegna e senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 13 ottobre 2022 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio 

                             __________ 
 
Avvertenza: 
    Gli allegati tecnici alla presente  ordinanza  sono  consultabili
sul sito  istituzionale  del  Dipartimento  della  protezione  civile
(sezione  normativa  di  protezione   civile)   al   seguente   link:
https://www.protezionecivile.gov.it/it/dipartimento/amministrazione-t
rasparente/provvedimenti normativi