AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Modifica  dell'autorizzazione   all'immissione   in   commercio   del
medicinale per  uso  umano,  a  base  di  tetrabenazina,  «Xenazina».
(22A06318) 
(GU n.263 del 10-11-2022)

 
     Estratto determina AAM/PPA n. 827/2022 del 26 ottobre 2022 
 
    Si autorizzano le seguenti variazioni: 
      una variazione tipo II  C.I.4),  modifica  degli  stampati  per
adeguamento al CCDS versione 0.26/Rev:05, adeguamento al QRD template
versione  10.1  del  06/2019  e  modifiche  editoriali,   conseguente
modifica dei paragrafi 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7,  4.8,
4.9,  5.1,  5.2,  6.2,  6.3.  6.6,  9,   10   del   riassunto   delle
caratteristiche del prodotto, delle sezioni 1, 2,  3,  4,  5,  6  del
foglio illustrativo e delle sezioni 1, 2, 8, 10, 16, 17  e  18  delle
etichette; 
      una variazione tipo IB  C.I.z),  modifica  degli  stampati  per
allineare  i  paragrafi  4.4,  4.8  e   4.9   del   riassunto   delle
caratteristiche del prodotto e  le  sezioni  2,  3  e  4  del  foglio
illustrativo alla raccomandazione del PRAC  EMA/PRAC/295676/2021  per
implementazione  dello  PSUSA/00002911/202010,   per   i   medicinali
contenenti tetrabenazina 
relativamente al medicinale XENAZINA. 
    Confezione: A.I.C. n. 036688012 - «25 mg compresse» 112 compresse
divisibili. 
    Codice pratica: VN2/2018/371-N1B/2021/1038. 
    Titolare A.I.C.: Pharmaswiss Ceska  Republika  S.R.O.,  con  sede
legale in Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praga 7, Repubblica Ceca. 
    Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla  determina,
di cui al presente estratto. 
 
                              Stampati 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata  in  vigore
della determina di  cui  al  presente  estratto  al  riassunto  delle
caratteristiche del prodotto; entro e non  oltre  i  sei  mesi  dalla
medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Smaltimento scorte 
 
    Sia i lotti  gia'  prodotti  alla  data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  presente  estratto
che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente  paragrafo  del
presente  estratto,  che  non  riportino  le  modifiche  autorizzate,
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza  del
medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine  di  trenta
giorni dalla data di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a
consegnare  il  foglio  illustrativo  aggiornato  agli  utenti,   che
scelgono la modalita' di ritiro in formato  cartaceo  o  analogico  o
mediante l'utilizzo  di  metodi  digitali  alternativi.  Il  titolare
A.I.C.  rende  accessibile  al  farmacista  il  foglio   illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.