COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 2 agosto 2022 

Variazione soggetto  aggiudicatore  opere  compensative  relative  al
Parco archeologico di Sibari e riqualifica e rotatoria tratto S.S. n.
106,  rientranti   nella   prescrizione   n.   7,   della   parte   1
«Prescrizioni», punto 1.1  «Prescrizioni  di  carattere  ambientale»,
della delibera n. 103 del 28 settembre  2007,  relativa  al  progetto
S.S. n. 106 Jonica - Lavori di costruzione 3° megalotto  dall'innesto
con la S.S. n. 534 (km 365+150) a Roseto Capo Spulico  (km  400+000).
(CUP F92C05000080011). (Delibera n. 28/2022). (22A06337) 
(GU n.263 del 10-11-2022)

 
                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
                      E LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
 
  Vista la legge 27 febbraio 1967, n.  48,  recante  «Attribuzioni  e
ordinamento  del  Ministero  del  bilancio  e  della   programmazione
economica  e  istituzione  del   Comitato   dei   Ministri   per   la
programmazione economica» e, in particolare, l'art.  16,  concernente
l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la
programmazione economica, di  seguito  CIPE,  nonche'  le  successive
disposizioni legislative  relative  alla  composizione  dello  stesso
Comitato; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e successive modificazioni; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi», e successive modificazioni; 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure  in  materia
di investimenti, delega al Governo per il  riordino  degli  incentivi
all'occupazione e della normativa  che  disciplina  l'INAIL,  nonche'
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», che  all'art.
1, comma 5, ha  istituito  presso  questo  Comitato  il  «Sistema  di
monitoraggio degli investimenti pubblici», di  seguito  MIP,  con  il
compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle
politiche  di   sviluppo   e   la   cui   attivita'   e'   funzionale
all'alimentazione di una banca  dati  tenuta  nell'ambito  di  questo
stesso Comitato; 
  Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121,  con  la  quale  questo
Comitato, ai sensi dell'art. 1 della legge 21 dicembre 2001,  n.  443
(c.d. «legge obiettivo»), ha approvato il 1°  Programma  delle  opere
strategiche e che include, nell'allegato 1, nell'ambito dei  Corridoi
trasversali  e  dorsale  appenninica  -  tra  i  sistemi  stradali  e
autostradali - il «Corridoio jonico Taranto-Sibari-Reggio  Calabria»,
per il quale indica  un  costo  di  3.098,741  milioni  di  euro,  e,
nell'allegato 2, tra le opere che interessano la Regione Calabria, il
«Corridoio jonico: tratta calabrese Taranto-Sibari-Reggio Calabria»; 
  Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di  progetto,
di seguito CUP, e in particolare: 
    1.  la  delibera  CIPE   27   dicembre   2002,   n.   143,   come
successivamente integrata e modificata dalla successiva  delibera  29
settembre 2004, n. 24, con la quale questo Comitato  ha  definito  il
sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il  CUP  stesso
deve  essere  riportato  su  tutti  i  documenti   amministrativi   e
contabili,  cartacei  ed  informatici,   relativi   a   progetti   di
investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati  dei
vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti; 
    2.  la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni
ordinamentali  in  materia   di   pubblica   amministrazione»,   come
modificata dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,  il  quale,
all'art. 11, ha disposto che ogni progetto di  investimento  pubblico
deve essere dotato di un CUP e,  in  particolare,  ha  previsto,  tra
l'altro,  l'istituto  della  nullita'  degli   «atti   amministrativi
adottati da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1,  comma  2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  che  dispongono  il
finanziamento pubblico o  autorizzano  l'esecuzione  di  progetti  di
investimento pubblico» in  assenza  dei  corrispondenti  codici,  che
costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso; 
    3. la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano  straordinario
contro le mafie, nonche' delega al Governo in  materia  di  normativa
antimafia» e successive modificazioni, che all'art.  6  definisce  le
sanzioni applicabili in caso di mancata  apposizione  del  CUP  sugli
strumenti di pagamento; 
  Considerato che l'intervento e' ricompreso  nella  Intesa  generale
quadro tra Governo e Regione  Calabria,  sottoscritta  il  16  maggio
2002; 
  Vista la delibera CIPE 25 luglio 2003, n. 63, con la  quale  questo
Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale
riguardo  alle  attivita'  di  supporto  che   il   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, e' chiamato a svolgere ai fini  della
vigilanza sull'esecuzione  degli  interventi  inclusi  nel  Programma
delle infrastrutture strategiche; 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  recante  il
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e  successive
modificazioni; 
  Considerato che l'intervento e'  stato  incluso  nel  Contratto  di
programma stipulato nel 2007 tra  Ministero  delle  infrastrutture  e
ANAS S.p.a., sul quale questo Comitato si e' espresso con delibera n.
64   del   2007,   e   include   nell'allegato   A3   «elenco   opere
infrastrutturali   di   nuova   realizzazione   legge   obiettivo   -
appaltabilita' 2007-2011»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  15  marzo  2011,  n.  35,  recante
«Attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza
delle infrastrutture stradali» e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo
sviluppo della rete trans-europea dei trasporti,  di  seguito  TEN-T,
che abroga la decisione n. 661/2010/UE del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 7 luglio 2010; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,  recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,  nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,  a  norma
degli articoli 1  e  2  della  legge  13  agosto  2010,  n.  136»,  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 29  dicembre  2011,  n.  229,  recante
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  procedure  di  monitoraggio
sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di   verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti», e successive modificazioni; 
  Viste le disposizioni in tema di controllo dei flussi finanziari  e
visti, in particolare: 
    1. l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.  90,  recante
«Misure   urgenti   per   la   semplificazione   e   la   trasparenza
amministrativa  e  per   l'efficienza   degli   uffici   giudiziari»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,
che regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi  alle
infrastrutture strategiche e agli insediamenti produttivi di cui agli
articoli 161, comma 6-bis, e 176, comma 3,  lettera  e),  del  citato
decreto legislativo n. 163 del 2006, disposizione richiamata all'art.
203, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  recante
«Codice dei contratti pubblici» e successive modificazioni; 
    2. la delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 15,  che  -
ai sensi del comma 3 del richiamato art. 36 del decreto-legge  n.  90
del 2014  -  aggiorna  le  modalita'  di  esercizio  del  sistema  di
monitoraggio finanziario di cui alla delibera di  questo  Comitato  5
maggio 2011, n. 45; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
9 giugno 2015, n. 194, e successive modificazioni, con  il  quale  e'
stata soppressa  la  Struttura  tecnica  di  missione  istituita  con
decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e  successive
modificazioni, e i compiti di cui agli articoli 3 e  4  del  medesimo
decreto sono stati trasferiti alle competenti Direzioni generali  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alle quali  e'  stata
demandata  la  responsabilita'  di  assicurare  la  coerenza  tra   i
contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione  a
supporto; 
  Vista la delibera CIPE 6 agosto 2015, n. 62, con  la  quale  questo
Comitato  ha  approvato  lo  schema  di   Protocollo   di   legalita'
licenziato,  nella  seduta  del  13  aprile  2015,  dal  Comitato  di
coordinamento per l'Alta sorveglianza delle grandi opere, di  seguito
CCASGO, istituito con decreto 14 marzo  2003,  emanato  dal  Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  della  giustizia  e  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Visto il citato decreto legislativo n.  50  del  2016  e  visti  in
particolare: 
    1. l'art. 200, comma 3, il quale prevede che, in  sede  di  prima
individuazione delle infrastrutture e degli  insediamenti  prioritari
per lo sviluppo del Paese, il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti effettua una ricognizione  di  tutti  gli  interventi  gia'
compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque
denominati, vigenti alla data  di  entrata  in  vigore  del  medesimo
decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone
l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale
di pianificazione, di seguito DPP, di cui al decreto  legislativo  29
dicembre 2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti; 
    2.  l'art.  201,  comma   9,   il   quale   prevede   che,   fino
all'approvazione del primo DPP,  valgono  come  programmazione  degli
investimenti in materia di infrastrutture e trasporti  gli  strumenti
di pianificazione e programmazione e i  piani,  comunque  denominati,
gia' approvati secondo le procedure vigenti alla data di  entrata  in
vigore dello stesso decreto  legislativo  o  in  relazione  ai  quali
sussiste un impegno  assunto  con  i  competenti  organi  dell'Unione
europea; 
    3. l'art. 203 che, istituendo il Comitato  di  coordinamento  per
l'Alta  sorveglianza  delle  infrastrutture  e   degli   insediamenti
prioritari, di seguito CCASIIP, ha assorbito  ed  ampliato  tutte  le
competenze del previgente CCASGO; 
    4. l'art. 214, comma 2, lettere d) e f),  in  base  al  quale  il
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  provvede,   tra
l'altro,  alle  attivita'  di  supporto  a  questo  Comitato  per  la
vigilanza sulle  attivita'  di  affidamento  da  parte  dei  soggetti
aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture e
degli insediamenti prioritari  per  lo  sviluppo  del  Paese  e  cura
l'istruttoria sui progetti di fattibilita'  e  definitivi,  anche  ai
fini della loro sottoposizione alla deliberazione di questo  Comitato
in caso di infrastrutture e insediamenti prioritari per  lo  sviluppo
del  Paese,  proponendo  a  questo  stesso  Comitato   le   eventuali
prescrizioni per l'approvazione del progetto; 
    5. l'art. 214, comma 11, il quale prevede che in  sede  di  prima
applicazione restano comunque validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati e sono fatti  salvi  gli  effetti  prodotti  ed  i  rapporti
giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto  legislativo  n.
163 del 2006; 
    6. l'art. 216, commi 1, 1-bis  e  27,  che,  fatto  salvo  quanto
previsto  nel  medesimo  decreto  legislativo   n.   50   del   2016,
stabiliscono rispettivamente che: 
      6.1 lo stesso si applica alle procedure e ai  contratti  per  i
quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di  scelta  del
contraente siano  pubblicati  successivamente  alla  data  della  sua
entrata in vigore; 
      6.2  per  gli  interventi  ricompresi  tra  le   infrastrutture
strategiche  gia'  inseriti   negli   strumenti   di   programmazione
approvati, e per i quali  la  procedura  di  valutazione  di  impatto
ambientale sia gia' stata avviata alla data di entrata in vigore  del
suddetto decreto legislativo,  i  relativi  progetti  sono  approvati
secondo la disciplina previgente; 
      6.3 le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle
grandi opere avviate alla data di  entrata  in  vigore  del  suddetto
decreto legislativo n.  50  del  2016,  secondo  la  disciplina  gia'
prevista dagli articoli 182,  183,  184  e  185  di  cui  al  decreto
legislativo n. 163  del  2006,  sono  concluse  in  conformita'  alle
disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca  del
predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per
le varianti; 
  Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle  sopracitate
disposizioni, e in particolare di quanto previsto all'art. 214, comma
11, e all'art. 216, comma 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016,
risulta ammissibile all'esame di  questo  Comitato  e  ad  essa  sono
applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163
del 2006; 
  Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019,  n.  111,  recante  «Misure
urgenti per il  rispetto  degli  obblighi  previsti  dalla  direttiva
2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e  proroga  del  termine  di  cui
all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.
141, il quale all'art. 1-bis ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per
«rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in  vista  del
perseguimento degli obiettivi  in  materia  di  sviluppo  sostenibile
indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea  generale
dell'Organizzazione delle nazioni unite il 25 settembre 2015», questo
Comitato assuma «la denominazione di Comitato  interministeriale  per
la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)» e che
«a decorrere  dalla  medesima  data...  in  ogni  altra  disposizione
vigente, qualunque richiamo  al  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione  economica  deve  intendersi  riferito   al   Comitato
interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo  sviluppo
sostenibile (CIPESS)»; 
  Visto il regolamento (UE) 2020/852 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di  un  quadro
che favorisce gli investimenti sostenibili  e  recante  modifica  del
regolamento (UE) 2019/2088, che ha introdotto nel  sistema  normativo
europeo la tassonomia delle attivita' economiche eco-compatibili, una
classificazione  delle  attivita'  che  possono  essere   considerate
sostenibili  in  base  all'allineamento  agli  obiettivi   ambientali
dell'Unione europea e al rispetto di  alcune  clausole  di  carattere
sociale; 
  Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante  «Disposizioni
urgenti in materia di riordino  delle  attribuzioni  dei  Ministeri»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n.  55,  e
in particolare: 
    1. l'art. 2, il quale ha previsto che il Ministero  dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare sia  ridenominato  Ministero
della transizione ecologica, di seguito MITE; 
    2. l'art.  4,  comma  1,  il  quale  ha  previsto  l'introduzione
dell'art. 57-bis al decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  e
successive modificazioni, stabilendo  che  «E'  istituito  presso  la
Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato  interministeriale
per la transizione ecologica (CITE), con il compito di assicurare  il
coordinamento delle politiche nazionali per la transizione  ecologica
e la  relativa  programmazione,  ferme  restando  le  competenze  del
Comitato interministeriale  per  la  programmazione  economica  e  lo
sviluppo sostenibile»; 
    3. l'art.  5,  il  quale  ha  previsto  che  il  Ministero  delle
infrastrutture e  dei  trasporti  sia  ridenominato  Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di seguito MIMS; 
    4. l'art. 6, il quale ha previsto che il Ministero per i  beni  e
le attivita' culturali e per il turismo  sia  ridenominato  Ministero
della cultura, di seguito MIC; 
  Vista la delibera 28 settembre 2007, n. 103, con  la  quale  questo
Comitato: 
    1. ha approvato il progetto preliminare della «S.S. n. 106 Jonica
- Lavori di costruzione 3° Megalotto dall'innesto con la S.S. n.  534
(km 365+150) a Roseto Capo Spulico (km 400+000)»; 
    2. ha riportato in Allegato alla delibera CIPE n.  103  del  2007
sopra citata la Parte 1 - «Prescrizioni» ed in particolare  al  punto
1.1  «Prescrizioni  di   carattere   ambientale»   ha   indicato   la
prescrizione n. 7, sottopunto 2), di seguito riportata: 
      «presentare  alle  Autorita'  competenti  a  tutelare  le  zone
archeologiche un progetto che: 
        1) riconfiguri e attrezzi il tratto della S.S. n. 106  Jonica
attuale che coincide con l'area archeologia di Sibari privilegiandone
l'uso a servizio dell'area stessa una volta che l'opera  in  progetto
sia in esercizio; 
        2) preveda, in occasione dei  lavori  di  cui  al  precedente
punto 1), studi, sondaggi e scavi - da  svolgere  in  convezione  con
istituzione  universitaria  italiana  o  straniera   -   in   un'area
significativa a valorizzare l'area stessa e i  reperti  eventualmente
risultanti da detti scavi; 
        3) realizzare le opere e i lavori di cui ai  punti  1)  e  2)
conformemente agli atti e alle prescrizioni impartite dalle Autorita'
competenti; 
        4) destinare alle attivita' di cui ai punti 2 e 3 un  importo
non inferiore al 2 % del valore dell'opera come determinato  ai  fini
del calcolo del contributo per la procedura di VIA»; 
      3. ha preso atto che ANAS  S.p.a.,  di  seguito  ANAS,  avrebbe
rivestito  il  ruolo  di   soggetto   aggiudicatore   dell'intervento
complessivo; 
  Vista la delibera CIPE 10 agosto 2016, n. 41, con la  quale  questo
Comitato ha approvato il progetto definitivo del 1° lotto funzionale,
dal km 0,000 al km 18,863 e rinvio a nuova istruttoria del  2°  lotto
funzionale; 
  Vista la delibera CIPE 22 febbraio 2018, n. 3, con la quale  questo
Comitato ha approvato il progetto definitivo del 2° lotto funzionale,
dal km 18,863 a fine intervento; 
  Vista la delibera CIPE 27 luglio 2021, n. 44, con la  quale  questo
Comitato ha espresso parere favorevole sull'aggiornamento per  l'anno
2020 del «Contratto di programma 2016-2020» tra MIMS e  ANAS  S.p.a.,
aggiornamento che include nel completamento di itinerari i «Lavori di
costruzione del 3° megalotto della S.S. n. 106  Jonica,  dall'innesto
con la S.S. n. 534 (KM 365+150) a Roseto Capo Spulico (km 400+000)»; 
  Vista la nota 15 luglio 2022, n. 18716, con  la  quale  il  MIC  ha
chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima  seduta  utile
di  questo  Comitato  della  proposta  di  variazione  del   soggetto
aggiudicatore dell'intervento denominato «Lavori di  costruzione  del
3° Megalotto della S.S. n. 106 Jonica, all'innesto con la S.S. n. 534
(km 365+150) a Roseto Capo Spulico (km  400+000).  Delibera  CIPE  n.
103/2007 -  Istanza  di  sostituzione  soggetto  aggiudicatore  opere
compensative», trasmettendo la relativa documentazione istruttoria  e
richiedendo la sostituzione del soggetto  aggiudicatore  delle  opere
compensative; 
  Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal MIC  ed  in
particolare che: 
    1. con il decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  n.
169 del 2 dicembre 2019, art. 33, comma 3, il Parco  archeologico  di
Sibari e' stato individuato come ufficio di livello dirigenziale  non
generale di rilevante  interesse  culturale  e  dotato  di  autonomia
speciale; 
    2. con il  decreto  del  Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali  e  del  turismo  del  28  gennaio  2020,  n.  21   recante
«Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale  del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il  turismo»,  e'
stato istituito il Parco archeologico di Sibari; 
    3. l'attuale soggetto aggiudicatore degli interventi archeologici
previsti dalla prescrizione n. 7, della Parte 1 -  «Prescrizioni»  ed
in particolare al punto 1.1 «Prescrizioni  di  carattere  ambientale»
della delibera CIPE n. 103 del 28 settembre 2007,  nell'ambito  della
realizzazione  del  piu'  ampio  progetto  stradale   dell'intervento
complessivo dei lavori di costruzione del 3° Megalotto della S.S.  n.
106 Jonica, dall'innesto con la S.S. 534 (km. 365+150) a Roseto  Capo
Spulico (Km. 400+000) e' ANAS; 
    4. nel quadro economico approvato per l'esecuzione dei lavori  di
costruzione del 3° Megalotto della S.S. n. 106 Jonica -  dall'innesto
con la S.S. n. 534 (km. 365+150) a Roseto Capo Spulico (Km.  400+000)
- ANAS ha previsto, fra le somme a disposizione, un importo  di  euro
18.693.250,81 (IVA compresa), pari al 2% del valore  dell'opera  come
determinato ai fini del contributo per la procedura VIA, a  copertura
dei costi per l'attuazione della citata prescrizione n. 7 della Parte
1 - «Prescrizioni» ed in particolare al punto  1.1  «Prescrizioni  di
carattere ambientale» dell'allegato alla delibera CIPE n. 103 del  28
settembre 2007; 
    5. ANAS, al fine di ottemperare  alla  prescrizione  n.  7  della
Parte 1 - «Prescrizioni» ed in particolare al punto 1.1 «Prescrizioni
di carattere ambientale» dell'allegato alla delibera CIPE n. 103  del
2007, ha affidato al Contraente Generale il servizio di progettazione
dei relativi interventi di seguito sinteticamente riportati: 
      5.1  riqualificazione  Parco   archeologico   e   comunicazione
integrata; 
      5.2 scavi archeologici; 
      5.3 opere civili (pensilina per  mosaici,  sottovia,  drenaggi,
parcheggio area archeologica); 
      5.4 tinteggiatura pareti esterne museo; 
      5.5  riqualificazione  tratto  S.S.  n.  106  e   realizzazione
rotatoria; 
    6.  ANAS   inoltre   precisa   che   l'importo   complessivo   di
18.693.250,81 euro (IVA compresa) risulta cosi' suddiviso: 
      6.1 esecuzione  dell'intervento  di  «riqualifica  e  rotatoria
tratto S.S. n. 106», pari a 1.645.536,70 euro; 
      6.2 esecuzione dei restanti interventi ed attivita', cosiddetti
«Interventi Parco archeologico Sibari», pari a 17.047.314,13 euro; 
    7. l'area oggetto di  intervento  rientra  nelle  competenze  del
Parco archeologico di Sibari  che,  presa  visione  degli  interventi
previsti nel progetto,  ha  ritenuto  gli  stessi  non  perfettamente
aderenti alle attuali esigenze alla luce  di  altri  interventi  gia'
realizzati o, comunque, programmati; 
    8. si rende necessaria una  revisione  progettuale,  al  fine  di
integrare le opere compensative con le attivita'  ed  i  lavori  gia'
eseguiti o programmati dal Parco archeologico di Sibari; 
    9. con note del 3 febbraio 2022, n. 67212 e del 7 febbraio  2022,
n. 72630  l'ANAS  ha  espresso  la  condivisione  alla  modifica  del
soggetto attuatore per gli interventi di cui alla prescrizione  n.  7
della Parte 1 - Prescrizioni, 1.1 della delibera CIPE n. 103  del  28
settembre 2007, limitatamente all'importo di 17.047.314,13 euro  (IVA
compresa), escludendo l'intervento di «riqualifica e rotatoria tratto
S.S.  n.  106»  del  valore  di  1.645.536,70  euro  (IVA   compresa)
considerate le caratteristiche di alta specializzazione dei lavori da
eseguirsi. Le risorse pari a 17.047.314,13 euro (IVA  compresa)  sono
previste tra le somme a disposizione della stazione  appaltante  alla
voce b15a del quadro economico approvato con delibera  del  Consiglio
di amministrazione ANAS n. 52 del 18 luglio 2019; 
    10. il Parco archeologico di Sibari, con nota prot.  313  del  17
febbraio 2022, gia' condivisa con ANAS,  ha  richiesto  una  modifica
nell'individuazione del soggetto attuatore degli  interventi  di  cui
alla  prescrizione  n.  7  della  Parte   1   -   Prescrizioni,   1.1
dell'Allegato alla delibera CIPE n. 103 del 2007; 
    11. con nota 8 aprile 2022,  n.  227446  l'ANAS  ha  ribadito  la
condivisione  alla  modifica  del  soggetto  attuatore,   comunicando
inoltre che e' stata avviata la Verifica di  Attuazione  Fase  I,  ai
sensi dell'art. 185, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 163  del
2006 ed evidenziando come  «il  perfezionamento  della  procedura  di
cambio di Soggetto Attuatore necessiti anche del  coinvolgimento  del
Ministero della transizione ecologica e della competente  Commissione
Tecnica di Verifica»; 
    12. con nota n. 26074  del  12  luglio  2022  il  MIC,  Direzione
generale archeologia belle arti e paesaggio, ha  richiamato  le  note
del 3 febbraio 2022, n. 67212, del 7 febbraio 2022, n. 72630 e dell'8
aprile 2022, n. 227446 dell'ANAS, evidenziando gli accordi  raggiunti
tra  la  stessa  ANAS  ed  il  Parco  archeologico  di  Sibari  e  la
condivisione del Ministero della transizione ecologica; 
    13. e' stata ravvisata l'opportunita' che i lavori, gli  scavi  e
le indagini  da  eseguire  nell'ambito  dei  previsti  interventi  di
mitigazione  e  compensazione,  ad   esclusione   della   riqualifica
rotatoria del tratto S.S. n.  106  per  le  caratteristiche  di  alta
specializzazione degli stessi, siano  realizzati  dal  neo  istituito
Parco archeologico di Sibari a  seguito  di  un  aggiornamento  della
progettazione, in qualita' di soggetto attuatore, con  il  contributo
fisso ed invariabile erogato da ANAS; 
    14. il CUP attribuito all'intervento e' F92C05000080011; 
  Vista la nota 27 luglio 2022 del MIC - Parco archeologico di Sibari
con la quale si chiede la disponibilita'  di  ANAS  a  trasferire  al
Parco stesso «l'intero importo del finanziamento in oggetto,  pari  a
18.693.250,81 euro, riservandosi la possibilita' di stipulare per  la
progettazione  e  l'esecuzione  dei   lavori,   successiva   apposita
Convenzione  con  ANAS  S.p.a.,  in  ragione  del  contenuto  tecnico
altamente specialistico dell'intervento in oggetto»; 
  Vista la  nota  28  luglio  2022,  n.  532269  con  la  quale  ANAS
«condivisa  l'opportunita'  che   anche   la   progettazione   e   la
realizzazione degli interventi di riconfigurazione della S.S. n.  106
Jonica attuale che coincide con l'area archeologica di Sibari al fine
di privilegiarne l'uso a servizio  dell'area  stessa  sia  sviluppata
contestualmente ed in coerenza con  tutti  gli  altri  interventi  di
valorizzazione dell'area archeologica di cui al citato finanziamento,
nel confermare il proprio  nulla  osta  alla  modifica  del  Soggetto
aggiudicatore,  esprime,  parimenti,  il  proprio  nulla  osta   alla
assegnazione al Parco di tutte le risorse destinate dal CIPE per  gli
interventi  di  cui  alla  prescrizione  n.  7  della  Parte   1ª   -
Prescrizioni, 1.1.  della  delibera  CIPE  103/2007,  correlata  alla
realizzazione dei lavori di costruzione del 3° Megalotto  della  S.S.
n. 106 Jonica (dall'innesto con la S.S. n. 534 (km. 365+150) a Roseto
Capo Spulico (Km. 400+000) compresa l'esecuzione  dell'intervento  di
«riqualifica  e  rotatoria  tratto  S.S.  n.   106»   per   l'importo
complessivo di 18.693.250,81 euro, compreso di IVA, pari  al  2%  del
valore dell'opera, come determinato ai fini  del  contributo  per  la
procedura VIA, secondo quanto previsto dalla suddetta  delibera  CIPE
n. 103/2007»; 
  Vista la nota 28 luglio 2022, n. 7623 del  MIMS  con  la  quale  la
competente direzione generale, «per quanto di competenza  non  rileva
profili ostativi alla modifica del soggetto  aggiudicatore,  da  ANAS
S.p.a. al suindicato ente Parco» esplicitando che tale modifica,  ove
confermata,   comportera'   l'assegnazione   a   favore   del   Parco
archeologico di Sibari delle risorse allo  scopo  destinate,  pari  a
complessivi  18.693.250,81  euro,  ivi   comprese   quelle   relative
all'esecuzione dell'intervento di  «riqualifica  e  rotatoria  tratto
S.S. n. 106»; 
  Vista la nota 28 luglio 2022,  n.  25169  del  MIC  -  Segretariato
generale che evidenzia la opportunita' della  sottoscrizione  di  una
Convenzione tra il Parco archeologico  di  Sibari,  il  MIMS  e  ANAS
S.p.a.,  per  la  disciplina  dei  rapporti,   con   riferimento   al
trasferimento dei fondi e alla realizzazione degli interventi; 
  Considerate le modifiche alla proposta originaria del MIC, a  valle
delle  quattro  sopra   citate   note,   rispettivamente   di   Parco
archeologico di Sibari, ANAS, MIMS  e  MIC,  dalle  quali  emerge  la
comune volonta' di procedere ad una apposita Convenzione fra tutte  e
quattro le parti per la «disciplina dei rapporti, con riferimento  al
trasferimento dei  fondi  e  alla  realizzazione  degli  interventi»,
escludendo  responsabilita'  di  ANAS  sui  tempi  di   realizzazione
dell'intervento «riqualifica e rotatoria tratto  S.S.  n.  106»  fino
alla definizione di tale Convenzione; 
  Considerato che la S.S. n. 106 appartiene  alla  rete  stradale  di
interesse nazionale, in gestione ANAS,  nonche'  alla  rete  stradale
TEN-T di cui al  regolamento  (UE)  n.  1315/2013  per  la  quale  si
applicano le disposizioni di cui al decreto  legislativo  n.  35  del
2011  e  successive  modifiche,  in  relazione  agli  aspetti   della
sicurezza stradale, in fase di progettazione  e  realizzazione  degli
interventi; 
  Considerato,  come  affermato  dalla  Corte  dei  conti -   Sezione
centrale del controllo di legittimita' sugli atti del Governo e delle
Amministrazioni dello Stato nella  delibera  n.  SCCLEG/37/2014/PREV,
adottata nell'adunanza del 18 dicembre 2014, che: 
    1.  «fare  oggetto  di  delibera...  (di  questo   Comitato)   le
variazioni    del    soggetto    aggiudicatore     ha     corrisposto
all'interpretazione... data al quadro  ordinamentale»  relativo  alle
infrastrutture  strategiche,  «interpretazione  (secondo  la  Sezione
centrale) da ritenersi corretta, in  quanto  coerente  con  l'attuale
assetto delle competenze istituzionali»; 
    2. «la funzione di programmazione delle opere strategiche... puo'
essere svolta esclusivamente dal CIPE»; 
    3. «non e' consentito, da parte di soggetti terzi rispetto a tale
Comitato,   l'esercizio   delle   funzioni   programmatorie   e    di
finanziamento  delle  opere  pubbliche,  avendo  queste   ultime   il
carattere della "irrinunciabilita'"»; 
    4.   «l'individuazione   del   soggetto   aggiudicatore   rientra
pienamente  nella  attivita'  programmatoria,  non   potendo   essere
qualificata quale atto gestionale»  e  «lo  stesso  dicasi  per  ogni
variazione dello stesso, cui segue il subentro di un diverso soggetto
aggiudicatore  nella  titolarita'  dei  rapporti  attivi  e   passivi
relativi all'intervento, inclusa... l'assegnazione di contributi»; 
  Considerata la Comunicazione della Commissione europea in  data  11
dicembre 2019  al  Parlamento  europeo,  al  Consiglio,  al  Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni con la  quale
viene illustrato un green deal per l'Unione europea,  consistente  in
una nuova strategia di crescita mirata a trasformare l'Unione europea
in una societa' giusta e prospera,  dotata  di  un'economia  moderna,
efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, che nel 2050
non generera' emissioni nette di gas a effetto  serra  e  in  cui  la
crescita economica sara' dissociata dall'uso delle risorse; 
  Tenuto conto della  direttiva  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 7 dicembre 2021, con la quale sono state fornite  «Linee  di
indirizzo  sull'azione  del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica  e  lo  sviluppo  sostenibile  (CIPESS)  per
l'anno 2022», che indicano che i progetti ed i piani di  investimenti
pubblici posti all'esame ed approvazione di questo Comitato  dovranno
essere orientati alla sostenibilita' e rispondere ad alcuni parametri
misurabili durante il percorso  di  programmazione,  progettazione  e
autorizzazione, sulla base di una  delibera  del  CIPESS  da  emanare
entro il 2022; 
  Tenuto conto  dell'esame  della  proposta  svolta  ai  sensi  della
delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante  «Regolamento  interno
del Comitato  interministeriale  per  la  programmazione  economica»,
cosi' come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre  2020,  n.  79,
recante «Regolamento interno del Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»; 
  Vista la nota n. 4317 del 2 agosto 2022 predisposta  congiuntamente
dal Dipartimento per  la  programmazione  e  il  coordinamento  della
politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e  dal
Ministero dell'economia e delle finanze, contenente le valutazioni  e
le prescrizioni da riportare nella presente delibera; 
  Su proposta del Ministro della cultura; 
  Considerato il dibattito svolto in seduta; 
 
                              Delibera: 
 
  Le presenti disposizioni sono adottate ai sensi e per  gli  effetti
del combinato disposto degli articoli 214, comma 11, e 216, commi  1,
1-bis e 27, del decreto legislativo n. 50 del  2016,  e  del  decreto
legislativo n. 163 del  2006,  e  successive  modificazioni,  da  cui
deriva la sostanziale applicabilita' di tale  previgente  disciplina,
di cui al decreto legislativo in ultimo citato, a tutte le procedure,
anche autorizzative, avviate prima del 19 aprile 2016. 
  1. Il nuovo soggetto aggiudicatore degli  interventi  di  cui  alla
prescrizione  n.  7,  della  Parte  1  -  «Prescrizioni»,  punto  1.1
«Prescrizioni di carattere ambientale» della delibera CIPE n. 103 del
28  settembre  2007,   previsti   nell'ambito   della   realizzazione
dell'opera denominata «S.S. n. 106 Jonica - lavori di costruzione  3°
Megalotto dall'innesto con la S.S. n. 534 (km 365+150) a Roseto  Capo
Spulico (km 400+000)»,  e'  individuato  nel  Parco  archeologico  di
Sibari. 
  2.  Il  Parco  archeologico  di  Sibari  subentra  ad  ANAS  S.p.a.
(precedente soggetto aggiudicatore anche degli interventi di cui alla
prescrizione  n.  7,  della  Parte  1  -  «Prescrizioni»,  punto  1.1
«Prescrizioni di carattere ambientale» della delibera CIPE n. 103 del
28 settembre 2007), nella titolarita' dei rapporti attivi  e  passivi
relativi all'intervento  di  cui  al  precedente  punto  1,  e  nella
disponibilita' di 18.693.250,81 euro, da destinare all'intervento  di
«riqualifica  e  rotatoria  tratto  S.S.  n.  106»  nelle   immediate
vicinanze del Parco archeologico di Sibari ed ai restanti «Interventi
Parco archeologico Sibari». 
  3.  L'importo  di  18.693.250,81  euro  e'  il  limite   di   spesa
complessivo  per  l'esecuzione  dell'intervento  di  «riqualifica   e
realizzazione  rotatoria  tratto  S.S.  n.  106»,  ad  oggi  pari   a
1.645.536,70 euro  e  dei  restanti  «Interventi  Parco  archeologico
Sibari», attualmente pari a 17.047.314,13 euro. 
  4. Il Ministero dell'infrastrutture e della  mobilita'  sostenibili
ed il Ministero della cultura, insieme ad ANAS  S.p.a.  ed  al  Parco
archeologico  di  Sibari,  dovranno   sottoscrivere   una   specifica
Convenzione, da trasmettere per informativa al  CIPESS,  al  fine  di
disciplinare i seguenti aspetti: 
    4.1.   la   realizzazione    dell'intervento    «riqualifica    e
realizzazione rotatoria S.S. n. 106», prevedendo che, nell'ambito del
medesimo importo complessivo di  18.693.250,81  euro,  siano  coperti
anche  gli  incrementi  di  costo  rispetto  all'attuale   stima   di
1.645.536,70 euro, dovuti all'aumento dei costi delle materie prime e
dei prodotti energetici ed all'aggiornamento dei  prezzi  unitari  ai
piu' recenti prezzari ANAS,  avendo  cura  di  prevedere  nel  quadro
economico inserito in allegato alla Convenzione  anche  una  adeguata
somma per imprevisti; 
    4.2.  la  realizzazione  degli  «Interventi  Parco   archeologico
Sibari»,  da  realizzarsi  con  le  somme  residue  disponibili   dal
suindicato   importo   di   18.693.250,81   euro,   a   valle   della
determinazione   del   costo   aggiornato   per   la    realizzazione
dell'intervento «riqualifica e realizzazione rotatoria S.S. n. 106»; 
    4.3.  le  modalita'  di  trasferimento  delle  risorse,  pari   a
18.693.250,81 euro, al Parco archeologico di Sibari, prevedendo  che,
fino alla  sottoscrizione  della  Convenzione,  l'ente  medesimo  non
potra' impegnare piu' di 15.000.000 euro per la  realizzazione  degli
«Interventi  Parco  archeologico  Sibari»,  dovendo   assicurare   la
sussistenza delle risorse necessarie per  la  completa  realizzazione
dell'intervento «riqualifica e realizzazione rotatoria S.S. n. 106»; 
    4.4. la eventuale somma  residua  a  conclusione  dei  lavori  di
«riqualifica e realizzazione rotatoria S.S.  n.  106»  potra'  essere
impegnata  ed  utilizzata  per  gli  «Interventi  Parco  archeologico
Sibari». 
  5. Ogni incremento di costo per la realizzazione  degli  interventi
denominati «riqualifica  e  realizzazione  rotatoria  S.S.  n.  106»,
rispetto all'attuale  stima  di  1.645.536,70  euro,  dovra'  trovare
copertura nel limite di spesa di 18.693.250,81 euro; 
  6. Ogni ulteriore incremento di costo  per  gli  «Interventi  Parco
archeologico Sibari»,  sara'  a  carico  del  Parco  archeologico  di
Sibari. 
  7. Il Ministero della cultura provvedera' ad assicurare, per  conto
di  questo  Comitato,  la  conservazione   dei   documenti   relativi
all'intervento in esame. 
  8. Il soggetto aggiudicatore dell'opera assicura il monitoraggio ai
sensi del citato decreto legislativo n. 229 del 2011,  aggiornando  e
garantendo  l'omogeneita'  dei   dati   presenti   nei   sistemi   di
monitoraggio e nella banca dati delle Amministrazioni pubbliche. 
  9. Ai sensi della delibera di  questo  Comitato  n.  24  del  2004,
richiamata in premessa,  il  CUP  proprio  dell'intervento  in  esame
dovra' essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e
contabile riguardante l'intervento stesso. 
    Roma, 2 agosto 2022 
 
                                                Il Presidente: Draghi 
Il Segretario: Tabacci 

Registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, n. 1545