MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 2 novembre 2022 

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela della  IGP  Agnello
di Sardegna a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53 della legge
24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'articolo 14,  comma  15,
della legge 21  dicembre  1999,  n.  526,  per  la  IGP  «Agnello  di
Sardegna». (22A06402) 
(GU n.263 del 10-11-2022)

 
                     IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento  (CE)  n.  1151/2012  del  Consiglio,  del  21
novembre 2012, relativo ai regimi di qualita' dei  prodotti  agricoli
ed alimentari; 
  Viste le premesse sulle quali e' fondato  il  predetto  regolamento
ed, in particolare, quelle relative  alle  esigenze  dei  consumatori
che, chiedendo qualita'  e  prodotti  tradizionali,  determinano  una
domanda  di  prodotti  agricoli  o  alimentari  con   caratteristiche
specifiche  riconoscibili,  in  particolare  modo   quelle   connesse
all'origine geografica; 
  Considerato  che  tali  esigenze  possono  essere  soddisfatte  dai
consorzi  di  tutela  che,  in   quanto   costituiti   dai   soggetti
direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno  un'esperienza
specifica ed una conoscenza approfondita  delle  caratteristiche  del
prodotto; 
  Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128,  recante  «Disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee. Legge comunitaria 1995-1997»; 
  Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del  1998,
come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999,
n. 526 che individua  le  funzioni  per  l'esercizio  delle  quali  i
consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere,
mediante provvedimento di riconoscimento,  l'incarico  corrispondente
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive
modificazioni ed integrazioni, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale -  n.  97  del  27  aprile
2000,  recante  «Disposizioni  generali  relative  ai  requisiti   di
rappresentativita' dei consorzi  di  tutela  delle  denominazioni  di
origine protette  (DOP)  e  delle  indicazioni  geografiche  protette
(IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole  alimentari  e
forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n.
526 del 1999; 
  Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive
modificazioni ed integrazioni, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale -  n.  97  del  27  aprile
2000, recante «Individuazione dei  criteri  di  rappresentanza  negli
organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di  origine
protette (DOP)  e  delle  indicazioni  geografiche  protette  (IGP)»,
emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n.  526  del
1999; 
  Visto il decreto  12  settembre  2000,  n.  410,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.  9
del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma
16, della  legge  n.  526/1999,  e'  stato  adottato  il  regolamento
concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle  attivita'  dei
consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero; 
  Visto il decreto del 12 ottobre  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del  21
novembre 2000, con il quale, conformemente alle previsioni  dell'art.
14, comma 15, lettera d), sono state impartite le  direttive  per  la
collaborazione dei consorzi di tutela  delle  DOP  e  delle  IGP  con
l'Ispettorato centrale repressione frodi,  ora  Ispettorato  centrale
della  tutela  della  qualita'  e  repressione  frodi  dei   prodotti
agroalimentari (ICQRF), nell'attivita' di vigilanza; 
  Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n.  297,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «Disposizioni  sanzionatorie  in
applicazione  del  regolamento  (CEE)  n.  2081/92,   relativo   alla
protezione delle indicazioni geografiche  e  delle  denominazioni  di
origine dei prodotti agricoli e alimentari»; 
  Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010,  n.  7422,  recante
disposizioni  generali  in  materia  di  verifica   delle   attivita'
istituzionali attribuite ai consorzi di tutela; 
  Visto il decreto dipartimentale del 6  novembre  2012,  recante  la
procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei  consorzi
di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526  ed  al  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto il regolamento (CE) n. 138 della Commissione, del 24  gennaio
2001 e successive modificazioni  ed  integrazioni,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 23 del 25 gennaio 2001,  con
il quale e'  stata  registrata  la  indicazione  geografica  protetta
«Agnello di Sardegna»; 
  Visto il decreto ministeriale del  21  settembre  2012,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 233 del 5 ottobre 2012, successivamente rinnovato, con il quale e'
stato attribuito per un triennio al Consorzio per la tutela della IGP
Agnello di Sardegna il riconoscimento  e  l'incarico  a  svolgere  le
funzioni di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128,  come
modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre  1999,  n.
526, per la IGP «Agnello di Sardegna»; 
  Visto l'art. 7 del decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413  e
successive modificazioni ed integrazioni citato, recante disposizioni
generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei consorzi  di
tutela delle DOP e delle  IGP  che  individua  la  modalita'  per  la
verifica della sussistenza del  requisito  della  rappresentativita',
effettuata con  cadenza  triennale,  dal  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali; 
  Considerato che la condizione richiesta  dall'art.  5  del  decreto
ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive  modificazioni  ed
integrazioni    sopra    citato,    relativa    ai    requisiti    di
rappresentativita' dei consorzi di tutela, e' soddisfatta  in  quanto
il Ministero ha verificato che  la  partecipazione,  nella  compagine
sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «allevatori»  nella
filiera «carni fresche»  individuata  all'art.  4,  lettera  e),  del
medesimo  decreto,  rappresenta  almeno  i   2/3   della   produzione
controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo  di
riferimento.  Tale  verifica  e'  stata  eseguita  sulla  base  della
attestazione   rilasciata   dall'organismo    di    controllo    IFCQ
Certificazioni S.r.l., con nota protocollo n.  8149  del  25  ottobre
2022 (protocollo MIPAAF n. 551237 del 27 ottobre 2022), autorizzato a
svolgere le  attivita'  di  controllo  sulla  indicazione  geografica
protetta «Agnello di Sardegna»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche», ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma  dell'incarico
al Consorzio per la tutela della IGP Agnello di Sardegna  a  svolgere
le funzioni indicate all'art. 53 della citata legge n. 128 del  1998,
come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999,
n. 526, per la IGP «Agnello di Sardegna»; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. E' confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto
ministeriale del 21 settembre 2012, al Consorzio per la tutela  della
IGP Agnello di Sardegna  con  sede  legale  in  Macomer  (NU)  -  via
Giovanni Maria Angioj n. 13, a svolgere le funzioni  di  cui all'art.
53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art.  14,
comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la  IGP  «Agnello
di Sardegna». 
  2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle  prescrizioni
indicate nel  decreto  ministeriale  del  21  settembre  2012  e  nel
presente decreto, puo' essere sospeso con  provvedimento  motivato  e
revocato nel caso di perdita  dei  requisiti  previsti  dall'art.  53
della legge 24 aprile 1998, n.  128  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni e dei requisiti previsti  dai  decreti  ministeriali  12
aprile 2000, n. 61413  e  n.  61414  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla  sua
pubblicazione. 
    Roma, 2 novembre 2022 
 
                                                Il dirigente: Cafiero