MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Classificazione di alcuni prodotti esplosivi (22A06359) 
(GU n.264 del 11-11-2022)

 
    Con decreto  ministeriale  n.  557/PAS/E/008374/XVJ/CE/C  dell'11
ottobre 2022, gli  esplosivi  denominati  «SMP224»  e  «SMP226»  sono
classificati nella I categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6
maggio 1940, n. 635 ed iscritti nell'allegato «A» al  medesimo  regio
decreto, ai sensi dell'art. 19, comma  3,  lettera  a),  del  decreto
ministeriale 19 settembre 2002, n. 272, con  numero  ONU  0161  1.3C,
assegnato dall'istituto  «VTSU»  (Repubblica  Slovacca)  in  data  16
settembre 2021. 
    Per i citati esplosivi il sig. Stefano  Fiocchi,  titolare  delle
licenze ex articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto  della
«Fiocchi Munizioni S.p.a.» con sede in Lecco, via Santa Barbara n. 4,
ha prodotto l'attestato di esame UE del tipo n.  1019-140/V/2022  del
27 aprile 2022, rilasciato  dall'organismo  notificato  «VVUU,  a.s.»
(Repubblica Ceca). 
    Dalla documentazione presentata  risulta  che  gli  esplosivi  in
argomento sono prodotti dalla  «St.  Marks  Powder  Inc.»  presso  il
proprio stabilimento sito in  7121  Coastal  Highway,  Crawfordwille,
Florida (U.S.A.). 
    Tali prodotti  sono  sottoposti  agli  obblighi  del  sistema  di
identificazione e di tracciabilita' degli  esplosivi  previsti  dagli
artt. 4 e 16 del decreto legislativo 19 maggio 2016, n.  81  ed  alle
disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008  del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio  del  16  dicembre  2008,  relativo   alla
classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e
delle miscele. 
    Sugli imballaggi degli stessi  deve  essere  apposta  l'etichetta
riportante anche i seguenti dati: denominazione del prodotto,  numero
ONU e codice di classificazione, numero dell'attestato  di  esame  UE
del tipo, categoria dell'esplosivo secondo il  T.U.L.P.S.,  nome  del
fabbricante, elementi identificativi dell'importatore titolare  delle
licenze di polizia ed indicazione di eventuali pericoli nel  maneggio
e trasporto,  nonche'  gli  estremi  del  presente  provvedimento  di
classificazione. 
    Avverso  tale  provvedimento  e',  dunque,   esperibile   ricorso
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale  ai  sensi  del
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa,  ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199,  nel  termine,
rispettivamente, di sessanta e centoventi  giorni  dalla  data  della
notificazione o comunicazione o dalla data in  cui  l'interessato  ne
abbia avuto piena cognizione.