AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Modifica  dell'autorizzazione   all'immissione   in   commercio   del
medicinale per  uso  umano,  a  base  di  desvenlafaxina,  «Faxilex».
(22A06366) 
(GU n.265 del 12-11-2022)

 
     Estratto determina AAM/PPA n. 842/2022 del 2 novembre 2022 
 
    E' autorizzata, con variazione tipo IA, B.II.e.5a)1, l'immissione
in commercio del medicinale FAXILEX anche nelle forme  farmaceutiche,
dosaggi e confezioni di seguito indicate. 
    Confezioni: 
      «50 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister
AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 049821198 (base 10) 1HJFJG (base 32); 
      «50 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister
AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 049821200 (base 10) 1HJFJJ (base 32); 
      «100 mg  compresse  a  rilascio  prolungato»  30  compresse  in
blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 049821212 (base  10)  1HJFJW  (base
32); 
      «100 mg  compresse  a  rilascio  prolungato»  30  compresse  in
blister AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 049821224  (base10)  1HJFK8  (base
32). 
    Forma farmaceutica: compressa a rilascio prolungato. 
    Principio attivo: desvenlafaxina. 
    Si  autorizzano  le   seguenti   variazioni,   relativamente   al
medicinale «Faxilex», in tutte le forme e confezioni autorizzate: 
      tipo IA, B.II.b.2 - modifiche  a  livello  di  importatore,  di
modalita' di rilascio dei lotti e di prove di  controllo  qualitativo
del prodotto finite; c) sostituzione o  aggiunta  di  un  fabbricante
responsabile dell'importazione e/o del rilascio dei lotti; 1. Esclusi
il controllo dei lotti/le prove: 
        aggiunta del seguente sito di rilascio lotti: 
          Neuraxpharm    Arzneimittel    GmbH,    con     sede     in
Elisabeth-Selbert- Straße 23, 40764 Langenfeld, Germania; 
      tipo IA, B.II.b.1 - sostituzione  o  aggiunta  di  un  sito  di
fabbricazione per una parte o per la totalita'  del  procedimento  di
fabbricazione  del  prodotto  finite;  a)  Sito  di   confezionamento
secondario: 
        aggiunta del seguente sito di confezionamento secondario: 
          Neuraxpharm Arzneimittel GmbH, con sede  in  Bahnhofstrasse
41, 40764 Langenfeld, Germania. 
    Titolare  A.I.C.:  Neuraxpharm  Italy  S.p.a.,   codice   fiscale
02062550443, con sede  legale  e  domicilio  fiscale  in  via  Piceno
Aprutina, 47, 63100, Ascoli Piceno, Italia. 
    Procedura europea: AT/H/1190/001-002/IA/002/G. 
    Codice pratica: C1A/2022/1541. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per le nuove  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai  fini  della  rimborsabilita':  C(nn)  (classe  di
medicinali non negoziata). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per le nuove  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della fornitura: RR  (medicinali  soggetti  a
prescrizione medica ripetibile). 
 
                              Stampati 
 
    Le  nuove  confezioni  del  medicinale  devono  essere  poste  in
commercio con gli stampati, cosi' come precedentemente autorizzati da
questa  amministrazione,  con  le  sole  modifiche   necessarie   per
l'adeguamento alla presente determina. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219  e  successive
modificazioni ed integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse
negli stampati quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del
prodotto  del  medicinale  di  riferimento  che  si   riferiscono   a
indicazioni o  a  dosaggi  ancora  coperti  da  brevetto  al  momento
dell'immissione in commercio del medicinale generico. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.