AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Modifica  dell'autorizzazione   all'immissione   in   commercio   del
medicinale per  uso  umano,  a  base  di  emtricitabina  /  tenofovir
disoproxil fumarato, «Emtricitabina e Tenofovir Disoproxil Macleods».
(22A06367) 
(GU n.266 del 14-11-2022)

 
     Estratto determina AAM/PPA n. 843/2022 del 2 novembre 2022 
 
    E'  autorizzata  l'immissione   in   commercio   del   medicinale
EMTRICITABINA E  TENOFOVIR  DISOPROXIL  MACLEODS  anche  nelle  forme
farmaceutiche, dosaggi e confezioni di seguito indicate: 
    Confezioni: 
      «200 mg/245 mg compresse rivestite con film»  35  compresse  in
blister - OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 046466088 (base 10) 1DB118  (base
32); 
      «200 mg/245 mg compresse rivestite con film»  84  compresse  in
blister - OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 046466090 (base 10) 1DB11B  (base
32); 
    Forma farmaceutica: compresse rivestite con film; 
    Principio attivo: Emtricitabina tenofovir disoproxil 
    Titolare A.I.C.: Macleods Pharma Espana S.L.U., con sede legale e
domicilio fiscale in  Avenida  Diagonal  n.  409,  1a  Planta,  08008
Barcellona, Spagna. 
    Procedura europea: PT/H/2362/001/IA/016/G 
    Codice pratica: C1A/2022/145 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': 
      C(nn) (classe di medicinali non negoziata). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della fornitura: 
      RNRL (medicinali soggetti a prescrizione medica non  ripetibile
limitativa,  da  vendersi  dietro  presentazione  di  ricetta  medica
utilizzabile una sola volta su prescrizione di centri  ospedalieri  o
di specialista infettivologo). 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa
amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento
alla presente determina. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  Titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219  e  successive
modificazioni ed integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse
negli stampati quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del
prodotto  del  medicinale  di  riferimento  che  si   riferiscono   a
indicazioni o  a  dosaggi  ancora  coperti  da  brevetto  al  momento
dell'immissione in commercio del medicinale generico. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.