N. 132 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 giugno 2022

Ordinanza del 27 giugno 2022 del Giudice di Pace  di  La  Spezia  nel
procedimento civile promosso da  L.  d.M.  contro  Prefettura  di  La
Spezia. 
 
Circolazione stradale - Reato di guida sotto l'influenza  dell'alcool
  - Estinzione del reato a seguito di esito positivo della messa alla
  prova - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione  della
  patente di guida - Mancata previsione che il prefetto  disponga  la
  riduzione alla meta' del periodo di sospensione  della  patente  di
  guida. 
- Decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della
  strada), art. 224, comma 3. 
(GU n.46 del 16-11-2022 )
 
                   IL GIUDICE DI PACE DELLA SPEZIA 
 
    Nella causa rubricata al n.  764/2022  R.G.  promossa  da  L.d.M.
contro la Prefettura  della  Spezia  avente  ad  oggetto  opposizione
avverso il provvedimento del Prefetto  di.  in  tema  di  sospensione
della patente  di  guida  e  di  ogni  altra  patente  in  seguito  a
violazione dell'art. 186 comma 2 lettera b) - 2 bis e art. 186  comma
1 lett. a) Codice della Strada D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.; 
        letti gli atti del procedimento; 
        verificata la ritualita' delle notifiche; 
        preso atto della regolare costituzione  e  sentite  le  parti
all'udienza tenutasi il 23 giugno 2022; 
    a  scioglimento  della  riserva  formulata  nel  corso  di'  tale
udienza, ha pronunciato la  seguente  ordinanza  di  rimessione  alla
Corte Costituzionale. 
 
                              In fatto 
 
    Al L.d.M. veniva  contestata  dai  C.C.  Norm.  ,  a  seguito  di
sinistro stradale, la violazione degli articoli 186 comma  2  lettera
b) - 2 bis e 186 comma  1  lett.  a)  Codice  della  Strada.  In  via
cautelare il Prefetto della Spezia emetteva ordinanza di  sospensione
della patente di guida per . 
    Il G.i.p. del Tribunale della Spezia, a seguito di opposizione  a
decreto penale, accoglieva l'istanza di sospensione del  procedimento
ai sensi dell'art. 168-bis del codice penale  e,  visto  il  positivo
svolgimento della messa alla  prova  presso  cooperativa  di  ragazzi
disabili autistici, in data 26.01.2022 emetteva sentenza n. 24/22  di
non luogo a procedere per l'estinzione del reato  divenuta  esecutiva
l'11.03.2022 disponendo la trasmissione degli atti al Prefetto di per
quanto di competenza, ai sensi dell'art. 224 del Codice della Strada. 
    A seguito della trasmissione degli atti da parte  del  Tribunale,
il Prefetto in data emetteva ordinanza di sospensione  della  patente
di guida per ulteriori giorni. dalla data  di  notifica  avvenuta  in
pari data. , dopo aver detratto i sei  mesi  gia'  scontati  in  fase
cautelare dal minimo edittale fissato in un anno ai  sensi  dell'art.
186 comma 2 lettera b)  e  comma  2  bis  e  in  sei  mesi  ai  sensi
dell'aumento di cui all'art. 186bis comma 1 lett. a) del Codice della
Strada. 
    L.d.M. proponeva opposizione all'ordinanza del Prefetto con unico
motivo, assumendo l'illegittimita' costituzionale dell'art. 224 comma
3 del. Codice della Strada in  rapporto  alla  disciplina  approntata
dall'art.186 co. 9-bis, per contrasto  con  gli  artt.  3  e.27  co.3
Costituzione, nonche' l'art.117 comma 1 Cost. in relazione agli artt.
8-11-29 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, art.  47-49  co.3
della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione  Europea,  il  tutto
anche in relazione alla limitazione di diritti fondamentali come  gli
artt. 4-16-34 Cost.,  contestualmente  chiedendo  la  sospensiva  del
provvedimento impugnato. 
    Produceva  a  sostegno  ordinanza  di   rimessione   alla   Corte
Costituzionale del  Giudice  di  Pace  di  Forli'  in  caso  analogo,
n.146 ordinanza (Atto di promovimento) 13 maggio 2021 in (GU la Serie
Speciale - Corte Costituzionale del 6-10-2021). 
    La Prefettura della Spezia si costituiva ritualmente in  giudizio
nei termini depositando propria memoria. 
    All'udienza del 23 giugno 2022 il Giudice di Pace si riservava. 
    Questo  Giudicante  e'  ben  a  conoscenza  della  questione   di
costituzionalita' sollevata da altro Giudice e,  per  quanto  consta,
non ancora  decisa  e,  tuttavia,  pur  condividendo  le  motivazioni
richiamate dalla citata  ordinanza  di  remissione,  in  ossequio  al
principio di corretta e compiuta motivazione, melius in  re  perpensa
ritiene non solo di  dover  far  proprie  le  predette  ma  di  dover
approfondire i profili violativi di norme costituzionali e UE dedotte
dal ricorrente. 
 
                             In diritto 
 
    Il caso concreto sottoposto all'attenzione del  Giudicante  pone,
infatti, una questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  224
comma 3 del decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285  e  s.m.i.
(Nuovo Codice della Strada) non solo per contrasto con l'art. 3 Cost.
ma anche con gli artt. 27 co.  3  Costituzione,  nonche'  I'art.  117
comma  1  Cost.  in  relazione  agli  artt.   8-11-29   Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani, art.47-49 co.3 della Carta dei  diritti
fondamentali dell'Unione Europea, il tutto anche  in  relazione  alla
limitazione di diritti fondamentali come gli artt. 4-16-34 Cost. 
    Si pone effettivamente una questione di disparita' di trattamento
tra l'imputato per il reato di guida in stato di ebbrezza  che  abbia
ottenuto la sospensione del processo con messa alla prova  (ai  sensi
dell'art.168-bis  codice  penale,  secondo  la   procedura   di   cui
all'art.464-bis codice di procedura penale) e l'imputato del medesimo
reato che, dopo la condanna, sia stato ammesso al lavoro di  pubblica
utilita' (ai sensi dell'art. 186 comma 9-bis Codice della Strada). 
    In entrambi i casi il giudice, valutato  l'esito  positivo  della
prova e del lavoro di pubblica utilita',  dichiara  l'estinzione  del
reato, ma soltanto in caso di esito positivo del lavoro  di  pubblica
utilita' l'art.186 comma 9-bis del Codice  della  Strada  prevede  la
riduzione alla meta' della sospensione della patente di guida  (e  la
revoca della  confisca  del  veicolo),  mentre  alcun  corrispondente
beneficio e' previsto per l'imputato che abbia  svolto  positivamente
la messa alla prova. 
    In altre parole, l'esito positivo  della  messa  alla  prova  non
produce  alcun  effetto  premiale  nei   confronti   della   sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. 
    E' pur  vero  che  il  legislatore  e'  libero  di  scegliere  un
differente regime sanzionatorio per  le  due  fattispecie,  ma  detto
regime deve comunque essere sottoposto e soggiacere ad una vaglio  di
coerenza  complessiva  del  sistema   processuale   e   sanzionatorio
collegato alle violazioni stradali. Nello specifico va  tenuto  conto
dell'equo contemperamento e bilanciamento dei contrapposti  interessi
tra tutela della sicurezza e stradale e salute dei cittadini  che  la
utilizzano  e  tutela  dei   principi   di   proporzionalita'   delle
pene/sanzioni e della  loro  funzione  non  solo  punitiva  ma  anche
special-preventiva  e  rieducativa,  a  maggior  ragione  laddove   e
allorquando  lo   stesso   legislatore   abbia   previsto   strumenti
processuali di' c.d. diversion penale che addirittura estinguono ogni
effetto penale come nel caso della messa alla prova appunto. 
    Su quest'ultimo  punto  pare  opportuno  richiamare,  seppur  per
stralci, i  lavori  preparatori  alla  approvazione  della  legge  n.
67/2014 introduttiva della messa alla  prova  in  quanto  illuminanti
proprio sul tema del bilanciamento di costituzionalita' tra disvalore
del fatto reato contestato e finalita'  rieducativa  dello  strumento
processuale. 
    Si legge nell'intervento della  deputata  Morani  (1)  :  "Signor
Presidente, onorevoli colleghi, approda oggi in Aula, dopo un lungo e
approfondito lavoro in Commissione giustizia, il provvedimento  sulle
pene detentive non carcerarie, sulle disposizioni in materia di messa
alla prova e di sospensione  del  procedimento  nei  confronti  degli
irreperibili. In questi mesi, attraverso le audizioni, abbiamo  avuto
modo di ascoltare autorevoli commenti e consigli da parte di rinomati
giuristi, docenti universitari, avvocati, magistrati e professionisti
che hanno reso questo  provvedimento  equilibrato  e  rispondente  ai
problemi di cui il sistema giudiziario e carcerario italiano soffrono
da tempo [...] L'estensione dell'istituto della messa  alla  prova  -
per ora previsto solo nel processo minorile - agli adulti permettera'
la sospensione del processo per reati di media e piccola gravita',  a
fronte di un periodo di lavoro  gratuito  socialmente  utile  teso  a
riparare si' la societa', ma soprattutto la  vittima  che  ha  subito
l'offesa. L'istituto offre agli imputati per reati di minore  allarme
sociale un percorso di  reinserimento  alternativo,  e  al  contempo,
insieme alla sospensione del processo per gli  imputati  irreperibili
anch'essa  contenuta  nella  presente  delega,  svolge  un'importante
funzione deflattiva dei procedimenti  penali.  Infatti,  in  caso  di
esito positivo della messa alla  prova,  il  reato  si  estingue  con
sentenza pronunciata dal giudice. La  sospensione  del  processo  con
messa alla prova dell'imputato non puo' essere concessa piu'  di  due
volte ne' piu' di una volta  se  si  tratta  di  reato  della  stessa
indole. Inoltre, si prevede che non possa essere concessa a una serie
di categorie di soggetti pericolosi: i delinquenti e i contravventori
abituali o per professione, delinquenti per  tendenza  e  gli  stessi
soggetti  per  cui  non  sono  applicabili   nuove   pene   detentive
domiciliari. [...] Pertanto, anche volendosi porre  in  un'ottica  di
esclusiva  funzione  retributiva  della  pena  che  comunque  non  ci
appartiene,  e  della  sua  certezza,  con  la  «messa  alla   prova»
l'imputato mette in atto  un  percorso  con  il  lavoro  di  pubblica
utilita', visibile, e di riparazione nei confronti sia della  vittima
del reato che della societa' tutta. [...J essendo oltremodo  convinti
che la pena debba  essere  finalizzata  alla  rieducazione  del  reo,
Inoltre, la funzione e la ragion d'essere della  pena  vanno  desunte
anche da un'esigenza pratica: l'esigenza della prevenzione." 
    Forse  ancor  prima  del  principio  di  non   discriminatorieta'
invocato con la citata ordinanza del Giudice di Pace  di  Forli',  le
doglianze   del   ricorrente   appaiono   condivisibili   e   trovano
addentellato  costituzionale  nella  violazione   dei   principi   di
proporzionalita'  e  rieducazione  della  pena  (qui  solo  sanzione,
estinguendosi  il  reato),  secondo  una  lettura  costituzionalmente
orientata del sistema stesso processual-sanzionatorio che ha previsto
proprio per reati di  minore  allarme  sociale  l'ipotesi  deflattiva
della messa alla prova. 
    Nella  fattispecie  in  esame  si  ravvisa  la  rilevanza  di  un
controllo di  costituzionalita'  sul  rapporto  fra  disvalore  della
condotta  ed   entita'   della   sanzione   -   solo   amministrativa
(afflittivo/punitiva) a fronte dell'estinzione del reato  -  rispetto
al principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. ma, forse,  ancor
prima al principio della finalita'  rieducativa  della  pena  di  cui
all'art. 27 co. 3 Cost., in rapporto alla evidente disparita' con  le
riduzioni sanzionatorie (pari alla meta') previste per la fattispecie
di lavoro di pubblica utilita'. 
    Anche  sotto  il  profilo  della  normativa  UE,  richiamata  dal
ricorrente, si rileva in effetti che la Corte di Strasburgo ha esteso
attraverso i cosiddetti criteri Engel  alle  sanzioni  amministrative
che presentino un  carattere  punitivo  o  quanto  meno  afflittilivo
l'intero insieme delle garanzie che le Carte dei diritti ed in primis
la CEDU stabiliscono per la materia penale. 
    Il provvedimento amministrativo impugnato stabilisce di fatto una
reale compressione di diritti fondamentali di liberta' di  movimento,
ma  non  solo,  andando  a  ledere  o  comunque  creando  un   vulnus
sproporzionato al diritto al lavoro e allo studio. 
    Il controllo costituzionale qui richiesto riguarda un  ambito  di
rilevanza generale, anche solo sotto il  profilo  statistico  se  non
addirittura come fenomeno sociale, in  cui  si'  esige  una  rigorosa
ponderazione sulla proporzionalita' della "pena/sanzione" rispetto al
disvalore del fatto illecito commesso e all'esito processuale  voluto
espressamente dal legislatore (esito positivo del percorso  di  messa
alla prova) in modo tale che il  sistema  sanzionatorio  adempia  nel
contempo alla funzione di difesa e sicurezza sociale ed a  quella  di
tutela delle posizioni individuali e  del  principio  di  recupero  e
riabilitativo cui, peraltro, la messa a prova e' diretta cercando di'
tenere il reo fuori dai circuito penale in senso stretto. 
    Pare  rilevante  e  non  manifestamente  infondata,  dunque,   la
questione  circa  la  proporzione  tra  qualita'  e  quantita'  della
sanzione da una parte e offesa dall'altra e le  condotte  riparatorie
(risarcimento del danno, colloquio e programma con i SS ed esecuzione
dei lavori). 
    Oltre a queste considerazioni non puo' non evidenziarsi  altresi'
la  chiara  disparita'  di  trattamento  guardando  alla   antologica
affinita' fra i' due istituti della messa alla prova e del lavoro  di
pubblica utilita'. 
    In entrambi i  casi  e'  prevista  la  prestazione  di  attivita'
lavorativa non remunerata in favore della collettivita'  ed  anzi  la
messa alla prova presenta indubbiamente caratteristiche piu' rigorose
per non dire  «afflittive»,  prevedendo  il  risarcimento  del  danno
cagionato e l'affidamento al servizio sociale per lo  svolgimento  di
apposito programma. 
    Appare  pertanto  irragionevole,  nell'ottica   complessiva   del
sistema  sanzionatorio  del  Codice  della  Strada  e  delle   scelte
processuali di diversion, che nonostante lo svolgimento in entrambi i
casi del lavoro di pubblica utilita', l'imputato che  abbia  concluso
positivamente la messa alla prova non possa  usufruire  della  stessa
premialita'  prevista  dall'art.  186  comma  9-bis,  ottenendo   dal
Prefetto il dimezzamento del periodo di sospensione della patente  di
guida. 
    Motivando la valutazione circa la sussistenza dei presupposti per
ritenere rilevante e non manifestamente infondata  la  questione,  si
deve altresi' tenere conto della evidente disparita'  allorche',  per
espressa scelta deflattiva e riabilitativa del legislatore, ne!  caso
di messa alla prova viene a mancare del tutto  l'accertamento  stesso
della responsabilita' penale, mentre nel lavoro di pubblica  utilita'
si tratta di conversione della pena inflitta dal giudice. 
    Pare,  dunque,  rilevante  e  non  manifestamente  infondata   la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 224  comma  3  del
Codice della Strada, non solo per come sollevata dal giudice di' Pace
di Forti per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, ma anche  per
contrasto con gli artt.27 co.3 Costituzione, nonche' l'art. 117 comma
1 Cost. in relazione agli artt. 8-11-29 Dichiarazione Universale  dei
Diritti Umani, art.47-49 co.3 della Carta  dei  diritti  fondamentali
dell'Unione Europea, il tutto anche in relazione alla limitazione  di
diritti fondamentali come gli artt.4-16-34 Cost e per  contrasto  con
il principio di ragionevolezza, nella parte in cui non  prevede  che,
in caso di estinzione del reato di  guida  in  stato  di  ebbrezza  a
seguito di esito positivo della messa alla prova, che il Prefetto non
possa procedere  al  dimezzamento  della  sanzione  accessoria  della
sospensione della patente di guida, ove sussistano le  condizioni  di
legge per la sua applicazione. 
    Detto contrasto appare ancora piu' evidente in ordine alla  grave
afflittivita'  della  sanzione/pena  allorche'  la   sospensione   si
ritenesse  applicabile   indiscriminatamente   ad   "ogni   patente",
impedendo  in  astratto  secondo  una  inammissibile  interpretazione
analogica estensiva ogni altra tipologia di utilizzo di  mezzi  anche
non stradali,  limitando  in  modo  sproporzionato  i  diritti  e  le
liberta' fondamentali dell'individuo a fronte di un  fatto  giudicato
dallo stesso legislatore di minore gravita' e allarme sociale. 
    La questione posta presenta,  pertanto,  evidente  rilevanza  nel
presente giudizio di impugnazione dell'ordinanza prefettizia, che non
puo' essere definito senza  preliminarmente  risolvere  la  questione
della conformita' alla Costituzione dell'art. 224 comma 3 del  Codice
della Strada, in rapporto alla disciplina  approntata  dall'art.  186
comma  9-bis  del  medesimo  Codice,  per  un  caso   sostanzialmente
identico. 
    Sussistono, altresi', le  ragioni  per  accogliere  la  richiesta
dell'immediata  sospensiva  del  provvedimento  prefettizio  per   la
ragioni  e  le  documentazioni  indicate  in  ricorso  e   in   forza
dell'accoglimento della questione di legittimita' costituzionale. 

(1) https://www.camera.iti/leg17/410?idSeduta=0039&tipo=stenografico#
    sed0039.stenografico.tit00060.sub00010 
 
                                P.Q.M. 
 
    Visto l'art.23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 224 comma 3  del  Codice  della
Strada per contrasto con gli artt. 3 e 27 co.3 Costituzione,  nonche'
con  l'art.  117  comma  1  Cost.  in  relazione  agli   artt.8-11-29
Dichiarazione Universale dei  Diritti  Umani,  art.47-49  co.3  della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, il tutto anche in
relazione  alla  limitazione  di  diritti   fondamentali   come   gli
artt.4-16-34 Cost., oltre che per il contrasto con  il  principio  di
ragionevolezza (in relazione all'art. 186,  comma  9-bis  del  codice
della strada), nella parte in cui  non  prevede  che  allorquando  si
proceda per il reato di guida  in  stato  di  ebbrezza,  in  caso  di
estinzione del reato per esito positivo della messa  alla  prova,  il
Prefetto riduca alla meta' il periodo di sospensione della patente di
guida a fronte  del  positivo  svolgimento  dei  lavori  di  pubblica
utilita', cosi' come previsto dall'art. 186 comma  9-bis  del  Codice
della  Strada,  anziche'   applicare   la   sanzione   amministrativa
accessoria per l'intero; 
    Concede  l'immediata  sospensione  dell'efficacia  esecutiva  del
provvedimento prefettizio  impugnato,  disponendo  per  l'effetto  la
restituzione  della  patente  di  guida  al  ricorrente,  sino   alla
decisione della Corte Costituzionale mandando alla Cancelleria; 
    Sospende, per l'effetto, il processo in corso sino alla decisione
della Corte Costituzionale; 
    Dispone la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale  per
la soluzione della questione di legittimita' costituzionale sollevata
ed ogni  adempimento  di  legge  ivi  compresa  la  pubblicazione  in
Gazzetta Ufficiale. 
    Si comunichi alle parti. 
      La Spezia, 24 giugno 2022 
 
                      Il Giudice di pace: Campi