N. 132 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 giugno 2022
Ordinanza del 27 giugno 2022 del Giudice di Pace di La Spezia nel procedimento civile promosso da L. d.M. contro Prefettura di La Spezia. Circolazione stradale - Reato di guida sotto l'influenza dell'alcool - Estinzione del reato a seguito di esito positivo della messa alla prova - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida - Mancata previsione che il prefetto disponga la riduzione alla meta' del periodo di sospensione della patente di guida. - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), art. 224, comma 3.(GU n.46 del 16-11-2022 )
IL GIUDICE DI PACE DELLA SPEZIA Nella causa rubricata al n. 764/2022 R.G. promossa da L.d.M. contro la Prefettura della Spezia avente ad oggetto opposizione avverso il provvedimento del Prefetto di. in tema di sospensione della patente di guida e di ogni altra patente in seguito a violazione dell'art. 186 comma 2 lettera b) - 2 bis e art. 186 comma 1 lett. a) Codice della Strada D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.; letti gli atti del procedimento; verificata la ritualita' delle notifiche; preso atto della regolare costituzione e sentite le parti all'udienza tenutasi il 23 giugno 2022; a scioglimento della riserva formulata nel corso di' tale udienza, ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale. In fatto Al L.d.M. veniva contestata dai C.C. Norm. , a seguito di sinistro stradale, la violazione degli articoli 186 comma 2 lettera b) - 2 bis e 186 comma 1 lett. a) Codice della Strada. In via cautelare il Prefetto della Spezia emetteva ordinanza di sospensione della patente di guida per . Il G.i.p. del Tribunale della Spezia, a seguito di opposizione a decreto penale, accoglieva l'istanza di sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 168-bis del codice penale e, visto il positivo svolgimento della messa alla prova presso cooperativa di ragazzi disabili autistici, in data 26.01.2022 emetteva sentenza n. 24/22 di non luogo a procedere per l'estinzione del reato divenuta esecutiva l'11.03.2022 disponendo la trasmissione degli atti al Prefetto di per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 224 del Codice della Strada. A seguito della trasmissione degli atti da parte del Tribunale, il Prefetto in data emetteva ordinanza di sospensione della patente di guida per ulteriori giorni. dalla data di notifica avvenuta in pari data. , dopo aver detratto i sei mesi gia' scontati in fase cautelare dal minimo edittale fissato in un anno ai sensi dell'art. 186 comma 2 lettera b) e comma 2 bis e in sei mesi ai sensi dell'aumento di cui all'art. 186bis comma 1 lett. a) del Codice della Strada. L.d.M. proponeva opposizione all'ordinanza del Prefetto con unico motivo, assumendo l'illegittimita' costituzionale dell'art. 224 comma 3 del. Codice della Strada in rapporto alla disciplina approntata dall'art.186 co. 9-bis, per contrasto con gli artt. 3 e.27 co.3 Costituzione, nonche' l'art.117 comma 1 Cost. in relazione agli artt. 8-11-29 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, art. 47-49 co.3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, il tutto anche in relazione alla limitazione di diritti fondamentali come gli artt. 4-16-34 Cost., contestualmente chiedendo la sospensiva del provvedimento impugnato. Produceva a sostegno ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale del Giudice di Pace di Forli' in caso analogo, n.146 ordinanza (Atto di promovimento) 13 maggio 2021 in (GU la Serie Speciale - Corte Costituzionale del 6-10-2021). La Prefettura della Spezia si costituiva ritualmente in giudizio nei termini depositando propria memoria. All'udienza del 23 giugno 2022 il Giudice di Pace si riservava. Questo Giudicante e' ben a conoscenza della questione di costituzionalita' sollevata da altro Giudice e, per quanto consta, non ancora decisa e, tuttavia, pur condividendo le motivazioni richiamate dalla citata ordinanza di remissione, in ossequio al principio di corretta e compiuta motivazione, melius in re perpensa ritiene non solo di dover far proprie le predette ma di dover approfondire i profili violativi di norme costituzionali e UE dedotte dal ricorrente. In diritto Il caso concreto sottoposto all'attenzione del Giudicante pone, infatti, una questione di legittimita' costituzionale dell'art. 224 comma 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) non solo per contrasto con l'art. 3 Cost. ma anche con gli artt. 27 co. 3 Costituzione, nonche' I'art. 117 comma 1 Cost. in relazione agli artt. 8-11-29 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, art.47-49 co.3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, il tutto anche in relazione alla limitazione di diritti fondamentali come gli artt. 4-16-34 Cost. Si pone effettivamente una questione di disparita' di trattamento tra l'imputato per il reato di guida in stato di ebbrezza che abbia ottenuto la sospensione del processo con messa alla prova (ai sensi dell'art.168-bis codice penale, secondo la procedura di cui all'art.464-bis codice di procedura penale) e l'imputato del medesimo reato che, dopo la condanna, sia stato ammesso al lavoro di pubblica utilita' (ai sensi dell'art. 186 comma 9-bis Codice della Strada). In entrambi i casi il giudice, valutato l'esito positivo della prova e del lavoro di pubblica utilita', dichiara l'estinzione del reato, ma soltanto in caso di esito positivo del lavoro di pubblica utilita' l'art.186 comma 9-bis del Codice della Strada prevede la riduzione alla meta' della sospensione della patente di guida (e la revoca della confisca del veicolo), mentre alcun corrispondente beneficio e' previsto per l'imputato che abbia svolto positivamente la messa alla prova. In altre parole, l'esito positivo della messa alla prova non produce alcun effetto premiale nei confronti della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. E' pur vero che il legislatore e' libero di scegliere un differente regime sanzionatorio per le due fattispecie, ma detto regime deve comunque essere sottoposto e soggiacere ad una vaglio di coerenza complessiva del sistema processuale e sanzionatorio collegato alle violazioni stradali. Nello specifico va tenuto conto dell'equo contemperamento e bilanciamento dei contrapposti interessi tra tutela della sicurezza e stradale e salute dei cittadini che la utilizzano e tutela dei principi di proporzionalita' delle pene/sanzioni e della loro funzione non solo punitiva ma anche special-preventiva e rieducativa, a maggior ragione laddove e allorquando lo stesso legislatore abbia previsto strumenti processuali di' c.d. diversion penale che addirittura estinguono ogni effetto penale come nel caso della messa alla prova appunto. Su quest'ultimo punto pare opportuno richiamare, seppur per stralci, i lavori preparatori alla approvazione della legge n. 67/2014 introduttiva della messa alla prova in quanto illuminanti proprio sul tema del bilanciamento di costituzionalita' tra disvalore del fatto reato contestato e finalita' rieducativa dello strumento processuale. Si legge nell'intervento della deputata Morani (1) : "Signor Presidente, onorevoli colleghi, approda oggi in Aula, dopo un lungo e approfondito lavoro in Commissione giustizia, il provvedimento sulle pene detentive non carcerarie, sulle disposizioni in materia di messa alla prova e di sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili. In questi mesi, attraverso le audizioni, abbiamo avuto modo di ascoltare autorevoli commenti e consigli da parte di rinomati giuristi, docenti universitari, avvocati, magistrati e professionisti che hanno reso questo provvedimento equilibrato e rispondente ai problemi di cui il sistema giudiziario e carcerario italiano soffrono da tempo [...] L'estensione dell'istituto della messa alla prova - per ora previsto solo nel processo minorile - agli adulti permettera' la sospensione del processo per reati di media e piccola gravita', a fronte di un periodo di lavoro gratuito socialmente utile teso a riparare si' la societa', ma soprattutto la vittima che ha subito l'offesa. L'istituto offre agli imputati per reati di minore allarme sociale un percorso di reinserimento alternativo, e al contempo, insieme alla sospensione del processo per gli imputati irreperibili anch'essa contenuta nella presente delega, svolge un'importante funzione deflattiva dei procedimenti penali. Infatti, in caso di esito positivo della messa alla prova, il reato si estingue con sentenza pronunciata dal giudice. La sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato non puo' essere concessa piu' di due volte ne' piu' di una volta se si tratta di reato della stessa indole. Inoltre, si prevede che non possa essere concessa a una serie di categorie di soggetti pericolosi: i delinquenti e i contravventori abituali o per professione, delinquenti per tendenza e gli stessi soggetti per cui non sono applicabili nuove pene detentive domiciliari. [...] Pertanto, anche volendosi porre in un'ottica di esclusiva funzione retributiva della pena che comunque non ci appartiene, e della sua certezza, con la «messa alla prova» l'imputato mette in atto un percorso con il lavoro di pubblica utilita', visibile, e di riparazione nei confronti sia della vittima del reato che della societa' tutta. [...J essendo oltremodo convinti che la pena debba essere finalizzata alla rieducazione del reo, Inoltre, la funzione e la ragion d'essere della pena vanno desunte anche da un'esigenza pratica: l'esigenza della prevenzione." Forse ancor prima del principio di non discriminatorieta' invocato con la citata ordinanza del Giudice di Pace di Forli', le doglianze del ricorrente appaiono condivisibili e trovano addentellato costituzionale nella violazione dei principi di proporzionalita' e rieducazione della pena (qui solo sanzione, estinguendosi il reato), secondo una lettura costituzionalmente orientata del sistema stesso processual-sanzionatorio che ha previsto proprio per reati di minore allarme sociale l'ipotesi deflattiva della messa alla prova. Nella fattispecie in esame si ravvisa la rilevanza di un controllo di costituzionalita' sul rapporto fra disvalore della condotta ed entita' della sanzione - solo amministrativa (afflittivo/punitiva) a fronte dell'estinzione del reato - rispetto al principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. ma, forse, ancor prima al principio della finalita' rieducativa della pena di cui all'art. 27 co. 3 Cost., in rapporto alla evidente disparita' con le riduzioni sanzionatorie (pari alla meta') previste per la fattispecie di lavoro di pubblica utilita'. Anche sotto il profilo della normativa UE, richiamata dal ricorrente, si rileva in effetti che la Corte di Strasburgo ha esteso attraverso i cosiddetti criteri Engel alle sanzioni amministrative che presentino un carattere punitivo o quanto meno afflittilivo l'intero insieme delle garanzie che le Carte dei diritti ed in primis la CEDU stabiliscono per la materia penale. Il provvedimento amministrativo impugnato stabilisce di fatto una reale compressione di diritti fondamentali di liberta' di movimento, ma non solo, andando a ledere o comunque creando un vulnus sproporzionato al diritto al lavoro e allo studio. Il controllo costituzionale qui richiesto riguarda un ambito di rilevanza generale, anche solo sotto il profilo statistico se non addirittura come fenomeno sociale, in cui si' esige una rigorosa ponderazione sulla proporzionalita' della "pena/sanzione" rispetto al disvalore del fatto illecito commesso e all'esito processuale voluto espressamente dal legislatore (esito positivo del percorso di messa alla prova) in modo tale che il sistema sanzionatorio adempia nel contempo alla funzione di difesa e sicurezza sociale ed a quella di tutela delle posizioni individuali e del principio di recupero e riabilitativo cui, peraltro, la messa a prova e' diretta cercando di' tenere il reo fuori dai circuito penale in senso stretto. Pare rilevante e non manifestamente infondata, dunque, la questione circa la proporzione tra qualita' e quantita' della sanzione da una parte e offesa dall'altra e le condotte riparatorie (risarcimento del danno, colloquio e programma con i SS ed esecuzione dei lavori). Oltre a queste considerazioni non puo' non evidenziarsi altresi' la chiara disparita' di trattamento guardando alla antologica affinita' fra i' due istituti della messa alla prova e del lavoro di pubblica utilita'. In entrambi i casi e' prevista la prestazione di attivita' lavorativa non remunerata in favore della collettivita' ed anzi la messa alla prova presenta indubbiamente caratteristiche piu' rigorose per non dire «afflittive», prevedendo il risarcimento del danno cagionato e l'affidamento al servizio sociale per lo svolgimento di apposito programma. Appare pertanto irragionevole, nell'ottica complessiva del sistema sanzionatorio del Codice della Strada e delle scelte processuali di diversion, che nonostante lo svolgimento in entrambi i casi del lavoro di pubblica utilita', l'imputato che abbia concluso positivamente la messa alla prova non possa usufruire della stessa premialita' prevista dall'art. 186 comma 9-bis, ottenendo dal Prefetto il dimezzamento del periodo di sospensione della patente di guida. Motivando la valutazione circa la sussistenza dei presupposti per ritenere rilevante e non manifestamente infondata la questione, si deve altresi' tenere conto della evidente disparita' allorche', per espressa scelta deflattiva e riabilitativa del legislatore, ne! caso di messa alla prova viene a mancare del tutto l'accertamento stesso della responsabilita' penale, mentre nel lavoro di pubblica utilita' si tratta di conversione della pena inflitta dal giudice. Pare, dunque, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 224 comma 3 del Codice della Strada, non solo per come sollevata dal giudice di' Pace di Forti per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, ma anche per contrasto con gli artt.27 co.3 Costituzione, nonche' l'art. 117 comma 1 Cost. in relazione agli artt. 8-11-29 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, art.47-49 co.3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, il tutto anche in relazione alla limitazione di diritti fondamentali come gli artt.4-16-34 Cost e per contrasto con il principio di ragionevolezza, nella parte in cui non prevede che, in caso di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza a seguito di esito positivo della messa alla prova, che il Prefetto non possa procedere al dimezzamento della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, ove sussistano le condizioni di legge per la sua applicazione. Detto contrasto appare ancora piu' evidente in ordine alla grave afflittivita' della sanzione/pena allorche' la sospensione si ritenesse applicabile indiscriminatamente ad "ogni patente", impedendo in astratto secondo una inammissibile interpretazione analogica estensiva ogni altra tipologia di utilizzo di mezzi anche non stradali, limitando in modo sproporzionato i diritti e le liberta' fondamentali dell'individuo a fronte di un fatto giudicato dallo stesso legislatore di minore gravita' e allarme sociale. La questione posta presenta, pertanto, evidente rilevanza nel presente giudizio di impugnazione dell'ordinanza prefettizia, che non puo' essere definito senza preliminarmente risolvere la questione della conformita' alla Costituzione dell'art. 224 comma 3 del Codice della Strada, in rapporto alla disciplina approntata dall'art. 186 comma 9-bis del medesimo Codice, per un caso sostanzialmente identico. Sussistono, altresi', le ragioni per accogliere la richiesta dell'immediata sospensiva del provvedimento prefettizio per la ragioni e le documentazioni indicate in ricorso e in forza dell'accoglimento della questione di legittimita' costituzionale. (1) https://www.camera.iti/leg17/410?idSeduta=0039&tipo=stenografico# sed0039.stenografico.tit00060.sub00010
P.Q.M. Visto l'art.23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 224 comma 3 del Codice della Strada per contrasto con gli artt. 3 e 27 co.3 Costituzione, nonche' con l'art. 117 comma 1 Cost. in relazione agli artt.8-11-29 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, art.47-49 co.3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, il tutto anche in relazione alla limitazione di diritti fondamentali come gli artt.4-16-34 Cost., oltre che per il contrasto con il principio di ragionevolezza (in relazione all'art. 186, comma 9-bis del codice della strada), nella parte in cui non prevede che allorquando si proceda per il reato di guida in stato di ebbrezza, in caso di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, il Prefetto riduca alla meta' il periodo di sospensione della patente di guida a fronte del positivo svolgimento dei lavori di pubblica utilita', cosi' come previsto dall'art. 186 comma 9-bis del Codice della Strada, anziche' applicare la sanzione amministrativa accessoria per l'intero; Concede l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento prefettizio impugnato, disponendo per l'effetto la restituzione della patente di guida al ricorrente, sino alla decisione della Corte Costituzionale mandando alla Cancelleria; Sospende, per l'effetto, il processo in corso sino alla decisione della Corte Costituzionale; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per la soluzione della questione di legittimita' costituzionale sollevata ed ogni adempimento di legge ivi compresa la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Si comunichi alle parti. La Spezia, 24 giugno 2022 Il Giudice di pace: Campi