AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Zirtec». (22A06508) 
(GU n.269 del 17-11-2022)

 
         Estratto determina n. 793/2022 del 7 novembre 2022 
 
    Medicinale:  e'  autorizzata   l'importazione   parallela   dalla
Repubblica Ceca  del  medicinale  ZYRTEC  10 mg potahovane'  tablety,
90 tablety  (9X10),  codice  di  autorizzazione   n.   24/024/92-S/C,
intestato alla societa' UCB s.r.o., Jankovcova 1518/2, 170  00  Praha
7, Czechia e prodotto da UCB Nordic  A/S,  Edvard  Thomsens  Vej  14,
DK-2300 Kodaň S, Denmark; Aesica Pharmaceuticals S.r.l., via  Praglia
15, I-10044 Pianezza (TO), Italy; Phoenix Pharma Polska Sp.  z  o.o.,
ul.  Rajdowa  9,  Konotopa,   05-850   Ozarow   Mazowiecki,   Poland;
ExtractumPharma Co. Ltd., 6413 Kunfeherto', IV. körzet  6.,  Hungary;
UCB Pharma GmbH, Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim, Germany;  UCB
Pharma B.V., Hoge Mosten 2  A1,  4822  NH,  Breda,  Netherlands;  UCB
Pharma  AS,  Haakon  VIIs  gate  6,  NO-0161  Oslo,  Norway,  con  le
specificazioni di seguito indicate, valide  ed  efficaci  al  momento
dell'entrata  in  vigore  della  presente  determina   nelle   forme,
confezioni ed alle condizioni di seguito specificate. 
    In seguito alla ratifica dell'accordo sul recesso del Regno Unito
di Gran Bretagna e Irlanda  del  Nord  dall'Unione  europea  e  dalla
Comunita' europea dell'energia atomica  (2019/C  384  I/01),  dal  1°
gennaio  2021  non  si  applicano  piu'  al  Regno  Unito  le   norme
comunitarie  nel  settore  dei  medicinali  per  uso  umano   e,   in
particolare, il regolamento (CE) n. 726/2004, la direttiva 2001/83/CE
e  la  direttiva  2001/82/CE.  Pertanto,  nonostante  siano  presenti
officine responsabili del rilascio dei lotti site nel Regno  Unito  -
posto che l'AIP e'  concessa  per  medicinali  provenienti  da  paesi
UE/EEA - i lotti rilasciati dall'officina UCB Pharma  Ltd,  208  Bath
Road, Slough, Berkshire, SL1 3WE, Great Britain, entro il 31 dicembre
2020, e gia' idonei ad essere immessi sul mercato  europeo,  potranno
essere mantenuti in commercio fino a scadenza in etichetta. 
    Importatore: 
      New Pharmashop S.r.l. - Cis Di Nola Isola 1, Torre 1, int.  120
- 80035 Nola (Na). 
    Confezione: 
      «Zirtec» «10 mg compresse rivestite con film»  20  compresse  -
A.I.C. n. 043824046 (base 10) 19TDXG (base 32). 
    Forma farmaceutica: 
      compressa rivestita con film. 
    Composizione: 
      principio attivo: cetirizina dicloridrato; 
      eccipienti: 
        cellulosa  microcristallina,  lattosio   monoidrato,   silice
colloidale    anidra,    magnesio    stearato,    opadry     Y-1-7000
(idrossipropilmetilcellulosa  (E464),  titanio  diossido   (E   171),
macrogol 400. 
    Officine di confezionamento secondario: 
      Pharma Partners S.r.l. - via E. Strobino, 55/57 -  59100  Prato
(PO); 
      De Salute S.r.l. - via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR); 
      S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa, 7 -  26824  Cavenago  d'Adda
(LO). 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: 
      «Zirtec»«10 mg compresse rivestite con  film»  20  compresse  -
A.I.C. n. 043824046 (base 10) 19TDXG (base 32); 
      classe di rimborsabilita': A; 
      prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 5,51; 
      prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 9,10; 
      nota AIFA: 89. 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
«Zirtec» «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse A.I.C.  n.
043824046 (base 10) 19TDXG  (base  32)  e'  la  seguente:  medicinale
soggetto a prescrizione medica (RR). 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale importato, devono  essere  poste  in
commercio con etichette e fogli illustrativi  conformi  al  testo  in
italiano allegato, in quanto il medicinale mantiene la  denominazione
del Paese di provenienza e con le sole modifiche di cui alla presente
determina. 
    Il   foglio   illustrativo   dovra'   riportare   il   produttore
responsabile del rilascio relativo allo  specifico  lotto  importato,
come indicato nel foglio illustrativo originale. 
    L'imballaggio  esterno  deve  indicare  in  modo   inequivocabile
l'officina  presso   la   quale   il   titolare   di   autorizzazione
all'importazione  parallela   (AIP)   effettua   il   confezionamento
secondario. Sono fatti salvi i diritti di  proprieta'  industriale  e
commerciale   del   titolare   del    marchio    e    del    titolare
dell'autorizzazione all'immissione in  commercio,  inclusi  eventuali
marchi grafici presenti  negli  stampati,  come  simboli  o  emblemi,
l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le  forme  previste  dalla
legge, rimane esclusiva responsabilita' dell'importatore parallelo. 
    La  societa'  titolare  dell'AIP  e'  tenuta  a  comunicare  ogni
eventuale variazione  tecnica  e/o  amministrativa,  successiva  alla
presente autorizzazione, che intervenga sia sul medicinale  importato
che  sul  medicinale  registrato  in  Italia  e  ad   assicurare   la
disponibilita' di un campione di ciascun lotto del prodotto importato
per l'intera durata di validita' del  lotto.  L'omessa  comunicazione
puo' comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione. 
    Ogni  variazione  tecnica  e/o  amministrativa  successiva   alla
presente autorizzazione che intervenga sia sul  medicinale  importato
che sul medicinale  registrato  in  Italia  puo'  comportare,  previa
valutazione  da  parte  dell'ufficio  competente,  la  modifica,   la
sospensione o la revoca dell'autorizzazione medesima. 
    I quantitativi di prodotto finito importati potranno essere posti
sul mercato, previo riconfezionamento o rietichettatura, dopo  trenta
giorni dalla comunicazione  della  prima  commercializzazione,  fatta
salva ogni diversa determina dell'Agenzia italiana  del  farmaco.  In
ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3,  del  decreto  legislativo  24
aprile 2006, n. 219 e successive  modificazioni  ed  integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intenda avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve  darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
    La presente autorizzazione viene rilasciata nominativamente  alla
societa' titolare  dell'AIP  e  non  puo'  essere  trasferita,  anche
parzialmente, a qualsiasi titolo. 
 
Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di  sospette  reazioni
                               avverse 
 
    Il  titolare  dell'AIP  e'  tenuto  a  comunicare   al   titolare
dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da
cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e  le
eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui e'  venuto
a conoscenza, cosi'  da  consentire  allo  stesso  di  assolvere  gli
obblighi di farmacovigilanza. 
    Decorrenza di efficacia della determina:  dal  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.