AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Strumel». (22A06511) 
(GU n.269 del 17-11-2022)

 
         Estratto determina n. 798/2022 del 7 novembre 2022 
 
    Medicinale: STRUMEL. 
    Titolare A.I.C.: Genetic S.p.a. 
    Confezioni: 
      «0,5  mg/ml  sospensione  per  nebulizzatore»  20   contenitori
monodose in LDPE da 2 ml - A.I.C. n. 048329027 (in base 10); 
      «0,25  mg/ml  sospensione  per  nebulizzatore»  20  contenitori
monodose in LDPE da 2 ml - A.I.C. n. 048329015 (in base 10). 
    Composizione : 
      principio attivo: budesonide. 
    Officine di produzione: 
      rilascio dei lotti: 
        Genetic S.p.a. - Contrada Canfora - 84084 Fisciano (SA). 
    Indicazioni terapeutiche: 
      «Strumel»  sospensione  per  nebulizzatore  e'   indicato   nel
trattamento dell'asma bronchiale incluso nei pazienti che non sono in
grado di impiegare correttamente inalatori spray o a polvere secca. 
      «Strumel» sospensione per nebulizzatore e' anche  indicato  nel
trattamento della laringite subglottica molto grave (pseudocroup)  in
cui e' indicato il ricovero ospedaliero. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezioni: 
      «0,5  mg/ml  sospensione  per  nebulizzatore»  20   contenitori
monodose in LDPE da 2 ml - A.I.C. n. 048329027 (in base 10); 
      classe di rimborsabilita': A; 
      prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 11,92; 
      prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 22,35; 
      «0,25  mg/ml  sospensione  per  nebulizzatore»  20  contenitori
monodose in LDPE da 2 ml - A.I.C. n. 048329015 (in base 10); 
      classe di rimborsabilita': A; 
      prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 7,76; 
      prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 14,55. 
    Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente  che  in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato
di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente
determina ha efficacia, ai  sensi  dell'art.  11,  comma  1-bis,  del
decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno
successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di
protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
    Sino alla scadenza del termine di cui  al  precedente  comma,  il
medicinale «Strumel» (budesonide) e' classificato, ai sensi dell'art.
12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita
sezione, dedicata ai  farmaci  non  ancora  valutati  ai  fini  della
rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c)
della legge 24 dicembre 1993,  n.  537  e  successive  modificazioni,
denominata classe C(nn). 
    Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto
dell'istanza di  rimborsabilita',  ivi  comprese  quelle  attualmente
coperte  da  brevetto,  alle  condizioni  indicate   nella   presente
determina. 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
«Strumel»  (budesonide)  e'  la  seguente:  medicinale   soggetto   a
prescrizione medica ripetibile (RR). 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni dei medicinali devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
presente determina. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla presente determina. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico/biosimilare  e'
esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti  di  proprieta'
industriale relativi al medicinale di  riferimento  e  delle  vigenti
disposizioni normative in materia brevettuale. 
    Il titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico/biosimilare  e',
altresi',  responsabile  del  pieno  rispetto  di   quanto   disposto
dall'art. 14, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.  219/2006,  che
impone di non includere negli stampati  quelle  parti  del  riassunto
delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento  che
si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti  da  brevetto
al momento dell'immissione in commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per
questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui
all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e  pubblicato
sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza di efficacia della determina:  dal  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.