MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 16 giugno 2022 

Attuazione dell'articolo 6 della  legge  8  novembre  2021,  n.  163.
Disciplina transitoria della classe  LM-42  -  Medicina  veterinaria.
(Decreto n. 569/2022). (22A04976) 
(GU n.274 del 23-11-2022)

 
                    IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' 
                           E DELLA RICERCA 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020,  n.  12,  e  in  particolare
l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e  il  Ministero
dell'universita' e della ricerca, con  conseguente  soppressione  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,   come
modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare
gli articoli  2,  comma  1,  n.  12),  51-bis,  51-ter  e  51-quater,
concernenti l'istituzione  del  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti  spettanti
allo  Stato  in  materia  di  istruzione  universitaria,  di  ricerca
scientifica, tecnologica e artistica e di alta  formazione  artistica
musicale  e  coreutica»,  nonche'  la   determinazione   delle   aree
funzionali e l'ordinamento del Ministero e gli articoli 2,  comma  1,
n. 14), 47-bis, 47-ter e  47-quater,  concernenti  l'istituzione  del
Ministero della salute, al quale sono attribuite «funzioni  spettanti
allo Stato in materia di tutela della salute umana, di  coordinamento
del  Sistema  sanitario  nazionale,  di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia e delle  finanze  per  tutti  i  profili  di  carattere
finanziario, di sanita'  veterinaria,  di  tutela  della  salute  nei
luoghi di lavoro, di igiene e sicurezza degli alimenti»,  nonche'  la
determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero; 
  Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio  1997,  n.  127  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto  il  regio  decreto  31  agosto  1933,   n.   1592,   recante
«Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione  superiore»
e, in particolare, gli articoli 172 e seguenti; 
  Visto  il  regio  decreto  4  giugno   1938,   n.   1269,   recante
«Approvazione del regolamento sugli studenti,  i  titoli  accademici,
gli esami di Stato e  l'assistenza  scolastica  nelle  Universita'  e
negli Istituti superiori» e, in particolare, gli articoli 51 e 52; 
  Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante  «Esami  di  Stato
per l'abilitazione all'esercizio delle professioni»; 
  Visto  il  decreto   ministeriale   9   settembre   1957,   recante
«Approvazione del regolamento sugli esami di  Stato  di  abilitazione
all'esercizio delle professioni»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 22 ottobre 2004,  n.  270,  «Modifiche  al  regolamento
recante  norme  concernenti  l'autonomia  didattica   degli   atenei,
approvato con decreto del Ministro dell'universita' e  della  ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509» e  in  particolare
l'art. 11, relativo ai regolamenti didattici dei corsi di studio; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 16 marzo  2007  (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della  Repubblica  italiana  9  luglio   2007,   n.   157),   recante
«Determinazione delle classi di laurea magistrale»,  il  quale  nella
tabella delle classi di laurea magistrale  prevede  la  LM-42  classe
delle lauree magistrali in medicina veterinaria; 
  Vista la legge 8 novembre 2021, n. 163,  recante  «Disposizioni  in
materia di titoli universitari abilitanti», e in  particolare  l'art.
6, comma 2; 
  Visto il decreto del direttore generale n. 112 del 4 febbraio 2022,
di  costituzione  del  tavolo  tecnico  di  lavoro  finalizzato  alla
formulazione di proposte attuative delle  disposizioni  di  cui  alla
legge 8 novembre 2021, n. 163; 
  Vista la nota del direttore generale prot. n. 3892 dell'11 febbraio
2022, con la quale, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui
alla legge 8 novembre 2021, n. 163, sono stati designati i componenti
del predetto tavolo tecnico di lavoro; 
  Ritenuto di far propria la proposta elaborata dal tavolo tecnico di
lavoro; 
  Sentito il Consiglio universitario nazionale il quale  ha  espresso
il proprio parere nell'adunanza del 24 marzo 2022; 
  Sentito il Consiglio superiore di sanita', il quale ha espresso  il
proprio parere nella seduta del 10 maggio 2022; 
  Sentita la rappresentanza nazionale dell'ordine professionale, come
previsto dall'art. 6 della predetta legge n. 163 del 2021; 
  Tenuto conto di quanto previsto  nelle  ordinanze  ministeriali  di
indizione della I e  della  II  sessione  degli  esami  di  Stato  di
abilitazione all'esercizio delle professioni  non  regolamentate  dal
decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                      Modalita' semplificate di 
                  espletamento dell'esame di Stato 
 
  1. Coloro che hanno conseguito il diploma di laurea o il diploma di
laurea specialistica - classe 47/S -  Medicina  veterinaria  in  base
all'ordinamento previgente, o che  conseguono  il  titolo  di  laurea
magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria -  classe  LM-42  in
base al previgente ordinamento didattico non abilitante ovvero coloro
che hanno conseguito o conseguono all'estero  un  titolo  di  studio,
riconosciuto idoneo ai sensi della normativa  vigente,  si  abilitano
all'esercizio della professione di  medico  veterinario  mediante  lo
svolgimento di un esame  di  Stato  da  svolgersi  con  le  modalita'
semplificate di cui al presente decreto. 
  2. L'esame di cui al comma 1  si  sostanzia  nello  svolgimento  di
un'unica  prova  orale  che  verte  sulle  materie   previste   dalle
specifiche normative di riferimento  ed  e'  in  grado  di  accertare
l'acquisizione delle competenze, nozioni e abilita'  richieste  dalle
normative   riguardanti   il   profilo   professionale   del   medico
veterinario. 
  3. Oggetto  della  prova,  e  della  relativa  valutazione,  e'  la
verifica del possesso di adeguate competenze di ragionamento  critico
nell'ambito di ciascuna delle filiere professionalizzanti in  cui  si
articola la professione di medico veterinario, quali:  clinica  degli
animali da compagnia, cavallo ed animali  esotici;  sanita'  pubblica
veterinaria e sicurezza alimentare;  produzioni  animali  e  medicina
degli animali da reddito. 
  4.  La  valutazione  della  prova   e'   espressa   in   centesimi.
L'abilitazione e' conseguita con una votazione di almeno 60/100. 
  5. La Commissione giudicatrice della prova  orale  ha  composizione
paritetica ed e'  costituita  da  sei  membri,  di  cui  tre  docenti
universitari, uno dei quali con funzione di Presidente, designati dal
Dipartimento a cui afferisce il corso ed individuati  preferibilmente
tra docenti iscritti  all'albo  degli  ordini  professionali,  e  tre
professionisti di comprovata esperienza, anche in tema di formazione,
designati   dalle    rappresentanze    territorialmente    competenti
dell'Ordine. Ciascuna delle filiere  professionalizzanti  di  cui  al
comma 3 e' rappresentata da due membri della commissione, di cui  uno
rappresentante dell'universita' e uno rappresentante della  categoria
professionale. 
  6. Le sessioni dell'esame di Stato  di  cui  al  presente  decreto,
relative agli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026,  sono  indette  con
ordinanza del Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca.  Decorsi
cinque anni dalla data dell'entrata in vigore della legge 8  novembre
2021, n. 163, il laureato puo' chiedere ad un Ateneo sede  del  corso
di laurea  magistrale  a  ciclo  unico  in  medicina  veterinaria  di
sostenere l'esame di Stato di cui al presente  decreto  nelle  sedute
previste  per  lo  svolgimento   della   prova   pratica   valutativa
disciplinata dal decreto adottato ai sensi dell'art. 3 della legge  8
novembre 2021, n. 163. 
  Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 16 giugno 2022 
 
                                         Il Ministro dell'universita' 
                                                e della ricerca       
                                                     Messa            
Il Ministro della salute 
        Speranza         

Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero della salute, reg. n. 1877