MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 16 giugno 2022 

Attuazione dell'articolo 6 della  legge  8  novembre  2021,  n.  163.
Disciplina transitoria della  classe  LM-13  -  Farmacia  e  farmacia
industriale. (Decreto n. 570/2022). (22A04977) 
(GU n.274 del 23-11-2022)

 
                    IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' 
                           E DELLA RICERCA 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020,  n.  12,  e  in  particolare
l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e  il  Ministero
dell'universita' e della ricerca, con  conseguente  soppressione  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,   come
modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare
gli articoli  2,  comma  1,  n.  12),  51-bis,  51-ter  e  51-quater,
concernenti l'istituzione  del  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti  spettanti
allo  Stato  in  materia  di  istruzione  universitaria,  di  ricerca
scientifica, tecnologica e artistica e di alta  formazione  artistica
musicale  e  coreutica»,  nonche'  la   determinazione   delle   aree
funzionali e l'ordinamento del Ministero e gli articoli 2,  comma  1,
n. 14), 47-bis, 47-ter e  47-quater,  concernenti  l'istituzione  del
Ministero della salute, al quale sono attribuite «funzioni  spettanti
allo Stato in materia di tutela della salute umana, di  coordinamento
del  Sistema  sanitario  nazionale,  di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia e delle  finanze  per  tutti  i  profili  di  carattere
finanziario, di sanita'  veterinaria,  di  tutela  della  salute  nei
luoghi di lavoro, di igiene e sicurezza degli alimenti»,  nonche'  la
determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero; 
  Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio  1997,  n.  127  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto  il  regio  decreto  31  agosto  1933,   n.   1592,   recante
«Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione  superiore»
e, in particolare, gli articoli 172 e seguenti; 
  Visto  il  regio  decreto  4  giugno   1938,   n.   1269,   recante
«Approvazione del regolamento sugli studenti,  i  titoli  accademici,
gli esami di Stato e  l'assistenza  scolastica  nelle  Universita'  e
negli Istituti superiori» e, in particolare, gli articoli 51 e 52; 
  Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante  «Esami  di  Stato
per l'abilitazione all'esercizio delle professioni»; 
  Visto  il  decreto   ministeriale   9   settembre   1957,   recante
«Approvazione del regolamento sugli esami di  Stato  di  abilitazione
all'esercizio delle professioni»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 22 ottobre 2004,  n.  270,  «Modifiche  al  regolamento
recante  norme  concernenti  l'autonomia  didattica   degli   atenei,
approvato con decreto del Ministro dell'universita' e  della  ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509» e  in  particolare
l'art. 11, relativo ai regolamenti didattici dei corsi di studio; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 16 marzo 2007 (pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  9
luglio 2007, n. 157), recante «Determinazione delle classi di  laurea
magistrale», il quale nella tabella delle classi di laurea magistrale
prevede la  LM-13  Classe  delle  lauree  magistrali  in  farmacia  e
farmacia industriale; 
  Vista la legge 8 novembre 2021, n. 163,  recante  «Disposizioni  in
materia di titoli universitari abilitanti», e in  particolare  l'art.
6, comma 2; 
  Visto il decreto del segretario generale n. 1946  del  23  novembre
2020, come modificato dal decreto del segretario generale n.  98  del
31 gennaio  2022,  di  costituzione  del  tavolo  tecnico  di  lavoro
finalizzato alla revisione della LM-13 Classe delle lauree magistrali
in farmacia e farmacia industriale; 
  Vista la nota del direttore generale prot. n. 3282 del  4  febbraio
2022 con la quale, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di  cui
alla legge 8 novembre 2021, n. 163, sono stati designati i componenti
del predetto tavolo tecnico di lavoro; 
  Ritenuto di far propria la proposta elaborata dal tavolo tecnico di
lavoro; 
  Sentito il Consiglio universitario nazionale il quale  ha  espresso
il proprio parere nell'adunanza del 24 marzo 2022; 
  Sentito il Consiglio superiore di sanita', il quale ha espresso  il
proprio parere nella seduta del 10 maggio 2022; 
  Sentita la rappresentanza nazionale dell'ordine professionale, come
previsto dall'art. 6 della predetta legge n. 163 del 2021; 
  Tenuto conto di quanto previsto  nelle  ordinanze  ministeriali  di
indizione della I e  della  II  sessione  degli  esami  di  Stato  di
abilitazione all'esercizio delle professioni  non  regolamentate  dal
decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
               Modalita' semplificate di espletamento 
                         dell'esame di Stato 
 
  1. Coloro che hanno conseguito il diploma di  laurea  o  la  laurea
specialistica - classe 14/S Farmacia e farmacia industriale  in  base
all'ordinamento previgente, o che  conseguono  il  titolo  di  laurea
magistrale a ciclo unico in Farmacia e farmacia industriale -  classe
LM-13 in base al previgente  ordinamento  didattico  non  abilitante,
ovvero coloro che hanno conseguito o conseguono all'estero un  titolo
di studio riconosciuto idoneo ai sensi  della  normativa  vigente  si
abilitano all'esercizio della professione di farmacista a seguito del
superamento di un esame di  Stato,  da  svolgersi  con  le  modalita'
semplificate di cui al presente decreto. 
  2. L'esame di cui al comma 1  si  sostanzia  nello  svolgimento  di
un'unica prova orale volta ad accertare la preparazione culturale del
candidato nonche' le nozioni, le competenze e le abilita' riguardanti
il profilo professionale del farmacista, con particolare  riferimento
ai  seguenti  ambiti:   deontologia   professionale;   conduzione   e
svolgimento           del           servizio            farmaceutico;
somministrazione/dispensazione,  conservazione  e  preparazione   dei
medicinali; prestazioni erogate nell'ambito  del  Servizio  sanitario
nazionale; informazione ed educazione  sanitaria  della  popolazione;
gestione imprenditoriale  della  farmacia  nonche'  tutti  i  servizi
previsti dalla normativa vigente. 
  3. La prova di cui  al  comma  2  e'  valutata  con  una  votazione
espressa in centesimi. L'abilitazione e' conseguita con una votazione
di almeno 60/100. 
  4. La commissione  giudicatrice  dell'esame  di  Stato  di  cui  al
presente decreto ha  composizione  paritetica  ed  e'  costituita  da
almeno quattro membri. I membri della commissione giudicatrice  sono,
per la meta', docenti universitari  designati  dall'ateneo,  uno  dei
quali ha funzione di presidente della  commissione,  e,  per  l'altra
meta',  farmacisti  designati  dall'Ordine   dei   farmacisti   della
provincia nella quale ha sede l'ateneo di  riferimento,  iscritti  da
almeno cinque anni al relativo albo professionale. 
  5. Le sessioni dell'esame di Stato  di  cui  al  presente  decreto,
relative agli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026,  sono  indette  con
ordinanza del Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca.  Decorsi
cinque anni dalla data di entrata in vigore della  legge  8  novembre
2021, n. 163, il laureato puo' chiedere a un ateneo sede del corso di
laurea magistrale in farmacia e  farmacia  industriale  di  sostenere
l'esame di Stato di cui al presente decreto nelle sedute previste per
lo svolgimento della prova  pratica  valutativa  di  cui  al  decreto
ministeriale adottato ai sensi dell'art. 3  della  legge  8  novembre
2021, n. 163. 
  Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 16 giugno 2022 
 
                                         Il Ministro dell'universita' 
                                                e della ricerca       
                                                     Messa            
Il Ministro della salute 
        Speranza         

Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero della salute, reg. n. 2078