N. 75 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 ottobre 2022

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 7 ottobre 2022 (della Regione Lombardia). 
 
Spettacolo - Regioni - Delega al  Governo  e  altre  disposizioni  in
  materia di spettacolo - Osservatori regionali  dello  spettacolo  -
  Previsione che, nell'ambito delle competenze  istituzionali  e  nei
  limiti  delle  risorse  disponibili  a  legislazione  vigente,   le
  Regioni,  in   applicazione   dei   principi   di   sussidiarieta',
  adeguatezza, prossimita' ed  efficacia,  concorrono  all'attuazione
  dei principi generali di cui all'art. 1  della  legge  n.  175  del
  2017. 
Spettacolo - Regioni - Delega al  Governo  e  altre  disposizioni  in
  materia di spettacolo - Osservatorio dello spettacolo -  Previsione
  che   la   composizione   e   le   modalita'    di    funzionamento
  dell'Osservatorio, istituito presso  il  Ministero  della  cultura,
  sono definite con uno o piu' decreti del Ministro della cultura, di
  concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  da
  adottare sentita la Conferenza Stato-Regioni. 
Spettacolo - Regioni - Delega al  Governo  e  altre  disposizioni  in
  materia di spettacolo - Osservatori regionali  dello  spettacolo  -
  Previsione che le Regioni, sulla  base  di  criteri  stabiliti  con
  accordi sanciti in sede  di  Conferenza  Stato-Regioni,  promuovono
  l'istituzione di osservatori  regionali  dello  spettacolo  per  la
  condivisione e lo scambio di dati e di informazioni sulle attivita'
  dello spettacolo dal vivo e,  anche  attraverso  tali  osservatori,
  verificano  l'efficacia  dell'intervento  pubblico  nel  territorio
  rispetto ai  risultati  conseguiti  -  Previsione  che  le  Regioni
  promuovono e sostengono, attraverso tali osservatori, anche con  la
  partecipazione delle Province, delle  Citta'  metropolitane  e  dei
  Comuni, direttamente o in concorso con lo Stato, le attivita' dello
  spettacolo dal vivo. 
Spettacolo - Regioni - Delega al  Governo  e  altre  disposizioni  in
  materia di spettacolo - Osservatori regionali  dello  spettacolo  -
  Previsione che le Regioni, sulla  base  di  criteri  stabiliti  con
  accordi sanciti in sede di Conferenza Stato-Regioni,  promuovono  e
  sostengono attraverso tali osservatori, anche con la partecipazione
  delle  Province,  delle  Citta'   metropolitane   e   dei   Comuni,
  direttamente o  in  concorso  con  lo  Stato,  le  attivita'  dello
  spettacolo dal vivo. 
- Legge  15  luglio  2022,  n.  106  (Delega  al  Governo   e   altre
  disposizioni in materia di spettacolo), artt. 5, comma 6; 7,  comma
  1, primo periodo; 7, comma 1, secondo periodo, lettere  a),  b),  e
  c); 7, comma 1, secondo periodo, lettera c). 
(GU n.47 del 23-11-2022 )
     Ricorso della Regione Lombardia (codice fiscale n. 80050050154),
in persona del Presidente della  regione  pro  tempore  avv.  Attilio
Fontana, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale del  26
settembre 2022, n. XI / 7042 (doc. 1), rappresentata e  difesa,  come
da procura speciale in calce al  presente  ricorso,  dall'avv.  prof.
Giandomenico Falcon (codice fiscale  FLCGDM45C06L736E)  del  Foro  di
Padova, con studio in Padova, via San Gregorio Barbarigo, 4, telefono
049-660231,            telefax            049-8776503,            Pec
giandomenico.falcon@ordineavvocatipadova.it  con   domicilio   eletto
presso l'avv. Andrea Manzi (codice fiscale MNZNDR64T26I804V) del Foro
di Roma, con  studio  in  Roma,  via  Alberico  II  N.  33,  telefono
06-3200355,            telefax            06-3211370,             Pec
andreamanzi@ordineavvocatiroma.org cui il nominato difensore  potra',
secondo  necessita',  delegare  il  compimento  di   specifici   atti
processuali ai sensi delle vigenti norme di rito per la dichiarazione
di illegittimita' costituzionale 
        dell'art. 5, comma 6; 
        dell'art. 7, comma 1, primo periodo; 
        dell'art. 7, comma 1, secondo periodo, lettere a), b) e c); 
        dell'art. 7, comma 1, lettera c), della legge 15 luglio 2022,
n. 106 recante «Delega al Governo e altre disposizioni in materia  di
spettacolo», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale  n.
180 del 3 agosto 2022, per violazione degli  articoli  117,  terzo  e
quarto comma, e 118, primo e secondo comma, della  Costituzione,  del
principio di leale collaborazione (art.  120,  secondo  comma,  della
Costituzione),  del  principio   del   buon   andamento   dell'azione
amministrativa  (art.  97  della  Costituzione),  del  principio   di
ragionevolezza (art. 3 della Costituzione) 
 
                                Fatto 
 
    Nella Gazzetta Ufficiale del 3 agosto  2022,  n.  180,  e'  stata
pubblicata la legge 15  luglio  2022,  n.  106,  recante  «Delega  al
Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo». 
    Come enuncia il titolo stesso della legge, essa contiene, accanto
alle  norme  di  delega  (che  non  formano  oggetto  della  presente
controversia), altre disposizioni, destinate a  trovare  applicazione
immediata e  in  parte  dirette  alle  regioni,  comprese  quelle  ad
autonomia speciale. 
    Alcune di esse risultano, ad  avviso  della  ricorrente  regione,
lesive delle  proprie  attribuzioni  costituzionali.  Si  tratta,  in
particolare, di talune disposizioni degli articoli 5,  6  e  7  della
legge. Conviene  tuttavia  premettere,  per  chiarezza  in  relazione
all'oggetto del presente giudizio, che non si  contestano  in  quanto
tali, in questa sede, ne' l'Osservatorio nazionale dello spettacolo e
i compiti ad esso attribuiti, ne' il Sistema nazionale a  rete  degli
osservatori dello spettacolo;  si  contestano,  invece,  da  un  lato
difetti di leale collaborazione nel delineare il ruolo delle regioni,
nel sistema  cosi'  istituito,  dall'altro  talune  interferenze,  ad
avviso della  ricorrente  regione  indebite,  che  la  legge  statale
prevede sulle modalita' di esercizio delle competenze  legislative  e
amministrative della regione. 
Le disposizioni oggetto del presente giudizio. 
    Gli articoli  5  e  6  della  legge  n.  106  del  2022  innovano
profondamente la natura dell'Osservatorio  dello  spettacolo,  organo
gia' istituito dall'art. 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163. Questo
era   un   organismo   meramente   interno,   istituito   nell'ambito
dell'ufficio studi e programmazione dell'allora Ministero del turismo
e dello spettacolo. 
    Il  nuovo  Osservatorio,  invece,  e'  istituito  «al   fine   di
promuovere  le  iniziative  nel  settore  dello   spettacolo»   quale
baricentro del Sistema  nazionale  a  rete  degli  osservatori  dello
spettacolo istituito dall'art. 6 del quale «fanno parte» -  ai  sensi
del primo comma - «l'Osservatorio dello spettacolo, di  cui  all'art.
5, e gli osservatori regionali dello spettacolo, di cui all'art. 7». 
    Si tratta, dunque, di un sistema integrato e condiviso tra  Stato
e regioni. 
    Esso e' ora chiamato, oltre  che  a  raccogliere  i  dati  e  gli
elementi di conoscenza di cui all'art. 5, comma 2, ad «individuare le
linee di tendenza dello spettacolo nel suo complesso  e  dei  singoli
settori nei mercati nazionali e  internazionali»,  a  promuovere  «il
coordinamento con le  attivita'  degli  osservatori  istituiti  dalle
regioni  con  finalita'  analoghe,  anche   al   fine   di   favorire
l'integrazione di studi, ricerche e iniziative scientifiche  in  tema
di promozione nel settore dello spettacolo» (art. 5,  comma  3)  e  a
provvedere «alla  realizzazione  del  Sistema  informativo  nazionale
dello spettacolo, al quale concorrono  tutti  i  sistemi  informativi
esistenti». 
    L'art.  6  della  legge  istituisce,  come  detto,  il   «sistema
nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo»,  integrato  tra
Stato e regioni: al fine  di  «assicurare  omogeneita'  ed  efficacia
all'azione conoscitiva del settore dello spettacolo  dal  vivo  e  di
supporto pubblico alle relative attivita', e'  istituito  il  Sistema
nazionale a rete  degli  osservatori  dello  spettacolo,  di  seguito
denominato «Sistema nazionale», del quale fanno parte  l'Osservatorio
dello spettacolo, di cui all'art.  5,  e  gli  osservatori  regionali
dello spettacolo, di cui all'art. 7». 
    L'art. 6, comma 3, prevede che  il  decreto  del  Ministro  della
cultura, da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, rivolto ai sensi del  comma  2  a  definire  «le
modalita' di coordinamento e  di  indirizzo  dell'Osservatorio  dello
spettacolo nell'ambito del Sistema nazionale» regoli, fra l'altro, le
modalita', gli strumenti  e  i  criteri  per  il  monitoraggio  delle
attivita' dello spettacolo, nonche' per la raccolta, la valutazione e
l'analisi dei relativi dati, anche  a  supporto  delle  attivita'  di
programmazione, monitoraggio e valutazione degli interventi» (lettera
b). 
    In questo quadro, ad  avviso  della  ricorrente  regione  e  come
meglio si dira' nella parte in diritto,  la  compartecipazione  delle
regioni mediante il meccanismo  dell'intesa  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome, come disciplinato dalla legge  n.  281  del  1997,  risulta
costituzionalmente necessaria  non  solo  per  la  definizione  delle
«modalita' di coordinamento e di  indirizzo  dell'Osservatorio  dello
spettacolo  nell'ambito  del  Sistema   nazionale»,   come   previsto
dall'art. 6, comma 2, bensi' - ed in primo luogo - per la definizione
della   «composizione   e   delle    modalita'    di    funzionamento
dell'Osservatorio nazionale». 
    Invece,  l'art.  5,  comma  6,  prevede  che  le  regioni   siano
semplicemente  sentite,  e   dunque   coinvolte   soltanto   mediante
l'espressione di un parere espresso. 
    Di qui la presente impugnazione. 
    L'art. 7 e' dedicato agli Osservatori regionali dello spettacolo. 
    Esso  si  apre,  in  realta',  con  una   enunciazione   generale
concernente  la  materia   dello   spettacolo,   secondo   la   quale
«nell'ambito  delle  competenze  istituzionali  e  nei  limiti  delle
risorse  disponibili  a  legislazione   vigente,   le   regioni,   in
applicazione dei principi di sussidiarieta', adeguatezza, prossimita'
ed efficacia, concorrono all'attuazione dei principi generali di  cui
all'art. 1 della legge 22  novembre  2017,  n.  175,  quali  principi
fondamentali ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione»
(comma 1, primo periodo). 
    La ricorrente  regione  ritiene  che  tale  formulazione  sia  in
evidente contrasto con le sue competenze costituzionali. 
    Il  secondo  periodo  riguarda  specificamente  gli   Osservatori
regionali,  disponendo  che  le  regioni,  «sulla  base  di   criteri
stabiliti con accordi sanciti in sede di Conferenza permanente per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano: 
        a) promuovono l'istituzione di  osservatori  regionali  dello
spettacolo per la condivisione e lo scambio di dati e di informazioni
sulle attivita' dello spettacolo dal vivo; 
        b) verificano, anche  attraverso  gli  osservatori  regionali
dello spettacolo, l'efficacia dell'intervento pubblico nel territorio
rispetto ai  risultati  conseguiti,  anche  attraverso  attivita'  di
monitoraggio e  valutazione,  in  collaborazione  con  l'Osservatorio
dello spettacolo; 
        c)  promuovono  e  sostengono,  attraverso  gli   osservatori
regionali  dello  spettacolo,  anche  con  la  partecipazione   delle
province, delle citta' metropolitane e dei comuni, direttamente o  in
concorso con lo Stato, le attivita' dello spettacolo dal vivo». 
    La ricorrente  regione  ritiene  che  il  vincolo  della  propria
legislazione agli accordi sanciti in sede  di  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano non sia conforme alla Costituzione. 
    Ritiene   inoltre   che   sia   costituzionalmente    illegittima
l'attribuzione a tali organismi delle funzioni di  cui  alle  lettere
a), b) e c) in particolare, che  sia  specificamente  illegittima  la
lettera c), nella parte in cui dispone che l'attivita' di  promozione
e  di  sostegno  regionale  dello  spettacolo  dal  vivo  sia  svolta
«attraverso gli osservatori regionali dello spettacolo, anche con  la
partecipazione delle  province,  delle  citta'  metropolitane  e  dei
comuni, direttamente o in concorso con lo Stato». 
    Cosi' precisato l'oggetto della presente impugnazione, la regione
ritiene   che   le   disposizioni   indicate   in   epigrafe    siano
costituzionalmente illegittime per le seguenti ragioni di 
 
                               Diritto 
 
    Le  competenze  regionali  in  materia  di   spettacolo   (e   di
organizzazione amministrativa). 
    L'intervento  normativo   censurato   riguarda   lo   spettacolo,
attivita' che la giurisprudenza di codesta Corte ha  ricondotto  alla
competenza legislativa concorrente della regione  e  segnatamente  al
titolo «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attivita' culturali» fin dalla sentenza n. 255  del
2004 e dalla successiva sentenza n. 285 del 2005. 
    Infatti,  nella  sentenza  n.  255   del   2004   codesta   Corte
costituzionale, rilevando che l'assenza delle attivita'  di  sostegno
degli spettacoli nel catalogo di materie di cui  al  nuovo  art.  117
della Costituzione non implica automaticamente che tale  settore  sia
stato affidato  alla  esclusiva  responsabilita'  delle  regioni,  ha
affermato che «la materia concernente  la  'valorizzazione  dei  beni
culturali e ambientali e promozione  e  organizzazione  di  attivita'
culturali', affidata alla legislazione concorrente di Stato e regioni
... ricomprende senza dubbio nella  sua  seconda  parte,  nell'ambito
delle piu' ampie attivita' culturali, anche  le  azioni  di  sostegno
degli spettacoli». 
    La sentenza evidenzia  che  nell'art.  117,  comma  terzo,  della
Costituzione, la  materia  della  «promozione  ed  organizzazione  di
attivita' culturali» e' attribuita  alle  regioni  «senza  esclusione
alcuna, salvi i soli limiti che possono indirettamente derivare dalle
materie di competenza esclusiva dello  Stato  ai  sensi  del  secondo
comma dell'art. 117  della  Costituzione  (come,  ad  esempio,  dalla
competenza in tema di "norme generali sull'istruzione»  o  di  tutela
dei beni culturali")». Con  la  conseguenza  che  «ora  le  attivita'
culturali di cui al terzo  comma  dell'art.  117  della  Costituzione
riguardano tutte  le  attivita'  riconducibili  alla  elaborazione  e
diffusione della cultura,  senza  che  vi  possa  essere  spazio  per
ritagliarne singole partizioni come lo spettacolo». 
    La sentenza  citata  conclude,  significativamente,  che  «questo
riparto di materie evidentemente accresce  molto  le  responsabilita'
delle  regioni,  dato  che  incide  non  solo  sugli   importanti   e
differenziati  settori  produttivi  riconducibili   alla   cosiddetta
industria culturale, ma anche su antiche  e  consolidate  istituzioni
culturali pubbliche o private operanti nel settore (come, ad  esempio
e limitandosi al solo settore dello spettacolo, gli enti lirici  o  i
teatri stabili); con la conseguenza, inoltre,  di  un  forte  impatto
sugli stessi strumenti di elaborazione  e  diffusione  della  cultura
(cui  la  Costituzione,  non  a  caso   all'interno   dei   «principi
fondamentali», dedica un significativo riferimento all'art. 9)». 
    L'evocazione  dell'art.  9  della  Costituzione,  del  resto,  e'
altamente significativa, posto che la disposizione in parola proclama
che «la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura  e  la  ricerca
scientifica e tecnica», e dunque intesta la funzione di promozione al
complesso degli enti menzionati dall'art.  114,  primo  comma,  della
Costituzione:  sicche'  l'attribuzione  alle  regioni  di  competenza
concorrente in  materia  di  «valorizzazione  dei  beni  culturali  e
ambientali e promozione e  organizzazione  di  attivita'  culturali»,
cosi'  come  la  parallela  devoluzione  della  materia  di  «ricerca
scientifica e tecnologica», altro non e' che  il  coerente  riflesso,
sul piano del riparto, del principio promanante  dall'art.  9,  primo
comma, della Costituzione 
    La sentenza n. 285 del 2004 ha  poi  confermato,  riprendendo  la
sentenza n. 255  del  2004  che  ««le  attivita'  di  sostegno  degli
spettacoli»,  tra  i  quali  evidentemente  rientrano  le   attivita'
cinematografiche,  sono  sicuramente   riconducibili   alla   materia
«promozione ed organizzazione di attivita' culturali»  affidata  alla
legislazione concorrente di Stato e regioni» e che  «[le]  «attivita'
culturali» di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione,  ...
«riguardano tutte le  attivita'  riconducibili  alla  elaborazione  e
diffusione della cultura,  senza  che  vi  possa  essere  spazio  per
ritagliarne singole partizioni come lo spettacolo» (sentenza  n.  255
del 2004)». 
    Piu' recentemente, allo stesso titolo  sono  stati  ascritti  gli
spettacoli di rievocazione storica (sentenza n. 71 del 2018). 
    Per completezza di illustrazione si deve aggiungere che le  norme
impugnate   riguardano   anche   la   materia   di    «organizzazione
amministrativa delle regioni e degli enti pubblici regionali». 
    Trattasi di «materia ...  attribuita  alla  competenza  residuale
delle regioni  (art.  117,  quarto  comma,  della  Costituzione),  da
esercitare nel rispetto dei «principi fondamentali di  organizzazione
e   funzionamento»   fissati   negli   statuti   (art.   123    della
Costituzione)», non soggetta, invece, ai principi fondamentali  della
materia, perche' «disciplina statale non e' rilevante per l'esercizio
della potesta' legislativa regionale in materia residuale,  ai  sensi
dell'art. 117, quarto comma, della Costituzione» (in  questi  termini
la sentenza n. 233 del 2006). 
    Nell'esercizio di queste competenze diverse regioni ordinarie  si
sono gia' dotate di Osservatori  regionali  dello  spettacolo,  o  di
organismi affini. 
    Si richiama l'art. 38, della  legge  regionale  Veneto  6  maggio
2019, n. 17, «Legge per la  cultura»,  che  ha  istituito  presso  la
Giunta regionale «l'Osservatorio dello spettacolo dal  vivo  che,  ai
fini dello sviluppo e evoluzione del settore, analizza  l'offerta  di
spettacolo nel territorio in tutte le sue forme»; l'art. 8, comma  1,
della legge Regione Emilia-Romagna 5 luglio 1999, n.  13,  «Norme  in
materia di spettacolo», secondo cui «la regione provvede direttamente
all'organizzazione  di  attivita':  ....  b)  di  osservatorio  sulle
realta' dello spettacolo, anche con la collaborazione di enti  locali
ed operatori dello spettacolo  al  fine  di  realizzare  rilevazioni,
analisi e ricerche, anche per valutare gli andamenti  del  settore  e
l'efficacia  dell'intervento  regionale»;  l'art.  10   della   legge
regionale Basilicata 12 dicembre 2014, n. 37, «Promozione e  sviluppo
dello spettacolo»,  che  istituisce,  «senza  oneri  per  la  finanza
regionale, l'Osservatorio regionale per  lo  spettacolo,  incardinato
nell'Ufficio competente, al fine  di  favorire  la  promozione  e  lo
sviluppo dei processi culturali regionali»;  l'art.  11  della  legge
regionale Campania 15 giugno 2007, n. 6,  recante  «Disciplina  degli
interventi regionali di promozione dello spettacolo»,  ai  sensi  del
quale  «e'  istituito  l'osservatorio  regionale  sullo   spettacolo,
presieduto dall'assessore al ramo, e di cui  fanno  parte,  oltre  al
dirigente  del  settore  competente,  tre   esperti   della   materia
designati:  a)  uno  dalle  associazioni   di   categoria;   b)   uno
dall'assessore  regionale  competente;  c)  uno   dalla   commissione
consiliare permanente competente per materia»,  Osservatorio  cui  la
medesima  legge  regionale  intitola  diverse  funzioni;   la   legge
regionale Puglia 29 aprile 2004, n. 6, «Norme organiche in materia di
spettacolo  e  norme  di  disciplina  transitoria   delle   attivita'
culturali», che all'art. 6 istituisce «l'Osservatorio regionale dello
spettacolo composto da cinque esperti di nomina regionale, di cui tre
designati rispettivamente dall'Associazione nazionale comuni italiani
(ANCI)   e   dall'Unione   delle   province    d'Italia    (UPI)    e
dall'associazione di  categoria  maggiormente  rappresentativa  delle
organizzazioni dello spettacolo» (comma 1), organismo che «rileva  ed
elabora dati ed  elementi  tecnici  utili  alla  predisposizione  del
programma regionale di cui all'art. 5, in  ordine  agli  operatori  e
alle attivita' di spettacolo sul territorio  regionale.  Fornisce,  a
richiesta degli enti di cui all'art. 3, pareri  sulle  attivita'  ivi
descritte» (comma 2). 
    La disciplina dello spettacolo dettata dalla Regione Lombardia e'
consolidata nella legge regionale 7 ottobre 2016, n.  25,  «Politiche
regionali in materia culturale - Riordino normativo», il  cui  titolo
VI e dedicato allo spettacolo  dal  vivo  e  il  cui  titolo  VII  e'
dedicato ai procedimenti e strumenti attuativi degli interventi. 
    L'allocazione  delle  funzioni  amministrative  in   materia   e'
contenuta negli articoli 3, 4 e 5,  relativi,  rispettivamente,  alle
funzioni della regione, delle province e dei comuni. 
    In particolare, l'art. 3 stabilisce che «la regione: a)  esercita
funzioni di indirizzo,  coordinamento,  programmazione,  controllo  e
monitoraggio; b) attua direttamente o con la collaborazione di  altri
soggetti pubblici e privati le iniziative  definite  dagli  strumenti
della programmazione; c) sostiene iniziative  di  cui  alla  presente
legge anche mediante  la  concessione  di  contributi;  d)  esercita,
nell'ambito del territorio  della  Citta'  metropolitana  di  Milano,
funzioni amministrative inerenti ai sistemi bibliotecari locali, alle
biblioteche di enti locali, alla promozione di  servizi  e  attivita'
culturali, allo sviluppo dei sistemi museali locali,  alle  attivita'
di censimento, inventariazione e catalogazione dei  beni  culturali».
L'ente regionale, dunque, mantiene non solo le funzioni di indirizzo,
coordinamento, programmazione (specificamente regolata nell'art. 9) e
controllo, ma anche funzioni di amministrazione quali, ad esempio, la
concessione di contributi, in un quadro di programmazione  regionale.
Anche la funzione di raccolta dei dati e' esercitata  dalla  regione.
L'art. 38, comma 2, infatti, dispone  che  «la  regione  promuove  la
pubblicazione in rete di dati, documenti e risorse digitali  relative
al proprio patrimonio culturale e alle attivita', sistemi  e  servizi
culturali    presenti    sul    proprio    territorio,    promuovendo
l'interoperabilita' e la cooperazione tra sistemi informativi diversi
e  contribuendo  alla  semplificazione   della   fruibilita'   e   al
miglioramento della qualita'  dei  contenuti  e  delle  informazioni,
anche in collaborazione con l'osservatorio culturale di cui  all'art.
44». 
    In relazione  al  ridetto  «Osservatorio  culturale»,  l'art.  44
stabilisce  che  «le  funzioni  dell'osservatorio  culturale  di  cui
all'art. 14 della legge regionale 26 febbraio 1993, n. 9  (Interventi
per attivita' di promozione educativa e culturale) gestite da Eupolis
alla data di entrata in vigore  della  presente  legge  continuano  a
essere svolte dallo stesso ente» (il richiamato art. 13  della  legge
regionale n. 9 del 1993  prevedeva  a  sua  volta  che  «al  fine  di
analizzare le tendenze della  domanda  e  dell'offerta  culturale  in
Lombardia, di elaborare statistiche e  indicatori  specifici  per  la
migliore conoscenza del settore ed  una  migliore  definizione  delle
strategie per la politica culturale, di  tenere  meglio  informati  i
pubblici amministratori,  di  predisporre  un  sistema  di  controllo
sull'efficacia   delle   attivita'   del   settore,    al    servizio
programmazione del settore  cultura  ed  informazione  e'  attribuita
anche la funzione di 'osservatorio culturale'»). 
    L'art. 11 della stessa legge regionale n. 25 del  2016,  inoltre,
prevede l'istituzione  di  tavoli  della  cultura,  «quali  organismi
consultivi in materia di beni e  attivita'  culturali,  spettacolo  e
patrimonio linguistico, a cui sono invitati  a  partecipare  soggetti
pubblici e privati che concorrono alle finalita' di cui all'art. 1 in
forma  singola,  associata  o  attraverso  le  loro  rappresentanze»,
demandando  alla  Giunta  regionale  l'ulteriore  definizione   delle
modalita' operative e della composizione di questi organismi. 
    Invece,  ad  avviso  della  ricorrente  regione  le  disposizioni
impugnate della legge n. 106 del 2022 non tengono conto del quadro di
competenze  costituzionali  sopra  delineato,  ma  al  contrario   lo
contraddicono nei modi e sotto i profili di seguito illustrati. 
I. Illegittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 1, primo periodo,
della legge n. 106 del 2022,  per  violazione  dell'art.  117,  terzo
comma, della Costituzione 
    La regione impugna in primo luogo l'art. 7,  primo  comma,  primo
periodo, della legge n. 106 del 2022, per violazione  dell'art.  117,
terzo comma, della Costituzione secondo il quale  «nell'ambito  delle
competenze istituzionali e nei limiti  delle  risorse  disponibili  a
legislazione vigente, le regioni, in  applicazione  dei  principi  di
sussidiarieta', adeguatezza,  prossimita'  ed  efficacia,  concorrono
all'attuazione dei principi generali di cui all'art. 1 della legge 22
novembre 2017, n. 175, quali principi fondamentali ai sensi dell'art.
117, terzo comma, della Costituzione». 
    Come si e' esposto in narrativa, la disposizione rappresenta  una
dichiarazione programmatica con cui il legislatore della legge n. 106
del 2022 definisce riduttivamente la posizione  costituzionale  della
regione nella materia dello spettacolo. 
    La ragione dell'illegittimita'  consiste  nel  contrasto  con  la
regola  costituzionale  di  riparto  nelle  materie   di   competenza
concorrente,  nella  quale   «spetta   alle   regioni   la   potesta'
legislativa,  salvo  che   per   la   determinazione   dei   principi
fondamentali,  riservata  alla  legislazione  dello  Stato»,  secondo
quanto recita il secondo periodo del terzo comma dell'art. 117  della
Costituzione: formulazione che, come ha osservato codesta Corte  gia'
a ridosso della entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del
2001, «rispetto a quella previgente dell'art. 117, comma  1,  esprime
l'intento di una piu' netta distinzione fra la competenza regionale a
legiferare in queste materie e la competenza statale,  limitata  alla
determinazione dei principi fondamentali della disciplina»  (sentenza
n. 282 del 2002, piu' volte  ripresa  in  seguito,  da  ultimo  nelle
sentenze n. 231 del 2017, punto 9.3.2 e n. 126 del 2017, punto 4.1.). 
    Sembra evidente, infatti, da un lato che la titolarita' regionale
della materia, salvo il solo limite dei principi  fondamentali  posti
dalla legge dello Stato, non puo' essere descritta in termini di mero
«concorso» all'attuazione di tali principi; dall'altro, che ove e nei
limiti in cui il principio di sussidiarieta'  imponesse  l'attrazione
di funzioni allo Stato,  cio'  dovrebbe  avvenire  nel  quadro  delle
regole sancite sin dalla sentenza n. 303 del 2003; ancora,  che,  per
quanto riguarda la disciplina e la distribuzione delle  funzioni  nel
territorio  della  regione,  ogni  valutazione   di   sussidiarieta',
adeguatezza,  prossimita'  ed  efficacia   compete   al   legislatore
regionale; infine, che il limite  «delle  risorse  disponibili»  puo'
riferirsi soltanto alle assegnazioni sull'apposito fondo, ma non puo'
incidere sull'autonomia di spesa della regione. 
    La norma impugnata, dunque, declassa  una  potesta'  concorrente,
caratterizzata  dal  concorso  vincolato  tra  principi   statali   e
disciplina di svolgimento  di  spettanza  regionale,  ad  una  minore
potesta' legislativa regionale, della quale  lo  Stato  gia'  in  via
ordinaria (e non solo per le  eventuali  e  derogatorie  esigenze  di
sussidiarieta') sarebbe competente non solo a dettare i principi,  ma
a  stabilire  esso  stesso  la  disciplina  della  materia,  al   cui
completamento la regione sarebbe chiamata soltanto a concorrere. 
II. Illegittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 6,  della  legge
n. 106 del 2022, per violazione degli articoli 117, terzo comma, 118,
primo e secondo comma, della Costituzione, e del principio  di  leale
collaborazione (art. 120, secondo comma, della Costituzione). 
    La regione censura anche l'art. 5, comma 6, della  legge  n.  106
del 2022, nella parte in cui prevede che i decreti del Ministro della
cultura, di concerto con il Ministro del lavoro, diretti  a  regolare
la composizione e le  modalita'  di  funzionamento  dell'Osservatorio
sono adottati «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome», anziche' «d'intesa con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome». 
    Precisamente,  la  disposizione   impugnata   prevede   che   «la
composizione e le modalita' di funzionamento  dell'Osservatorio  sono
definite con uno o  piu'  decreti  del  Ministro  della  cultura,  di
concerto con il Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente legge, sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  e
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per  materia,
che si pronunciano entro quaranta  giorni  dalla  trasmissione  degli
schemi di  decreto,  trascorsi  i  quali  i  decreti  possono  essere
adottati anche in mancanza del parere. Con i  medesimi  decreti  sono
stabilite le modalita' di raccolta e pubblicazione delle informazioni
di cui al comma 2 e di tenuta del registro di  cui  al  comma  5,  le
modalita' operative di realizzazione, gestione  e  funzionamento  del
Sistema  informativo   nazionale   dello   spettacolo,   nonche'   la
composizione e le modalita' di  funzionamento,  senza  oneri  per  la
finanza pubblica, della Commissione tecnica di cui al comma 5». 
    La regione, nel presente ricorso, non contesta la  determinazione
del legislatore statale di istituire, ben oltre il mero coordinamento
informativo,  un  sistema  a  rete  complessivamente  orientato  alla
promozione  delle  iniziative  nel  settore  dello  spettacolo,   ne'
contesta   il   ruolo    generale    di    coordinamento    assegnato
all'Osservatorio nazionale nel sistema a rete. 
    Essa ritiene, tuttavia, che la condivisione debba  operare  anche
in relazione alla struttura e composizione del baricentro del sistema
comune, nel momento in cui la relativa disciplina viene  affidata  ad
una fonte secondaria. 
    La regione ricorrente deve infatti evidenziare che nel momento in
cui lo Stato si intitola funzioni in una materia regionale  ai  sensi
dell'art. 117, terzo  comma,  eccedenti  la  competenza  statale  sul
coordinamento   informativo   dei    dati    delle    amministrazioni
territoriali, ai sensi dell'art.  117,  secondo  comma,  lettera  r),
della Costituzione, l'incisione  delle  attribuzioni  legislative  ed
amministrative  regionali  puo'  passare  soltanto   per   le   forme
costituzionalmente ammesse dopo la riforma del Titolo V  della  parte
seconda della Costituzione, vale a dire in applicazione del principio
di sussidiarieta' nella sua valenza ascendente  e  nel  rispetto  del
principio di leale collaborazione,  sancito  dall'art.  120,  secondo
comma, della Costituzione 
    Si noti  che  le  scelte  che  il  decreto  interministeriale  e'
chiamato ad operare sono di carattere politico-discrezionale,  e  non
meramente tecnico, considerato che esso dovra' regolare anche e prima
di tutto  la  composizione  dell'organo,  e  che  la  legge  non  da'
indicazione alcuna su questo punto. 
    Di qui la necessita' che il principio di leale collaborazione sia
declinato nella forma della intesa e non  in  quella  minimale  della
mera consultazione. 
III. Illegittimita' costituzionale dell'art. 7, primo comma,  secondo
periodo, lettera a), b) e c), per violazione dell'art. 117,  terzo  e
quarto comma, della Costituzione. 
    La regione impugna anche l'art. 7, primo comma, secondo periodo. 
    Tale disposizione stabilisce  che  «le  regioni,  sulla  base  di
criteri  stabiliti  con  accordi  sanciti  in  sede   di   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano: 
        a) promuovono l'istituzione di  osservatori  regionali  dello
spettacolo per la condivisione e lo scambio di dati e di informazioni
sulle attivita' dello  spettacolo  dal  vivo;  b)  verificano,  anche
attraverso gli osservatori regionali  dello  spettacolo,  l'efficacia
dell'intervento  pubblico  nel  territorio  rispetto   ai   risultati
conseguiti, anche attraverso attivita' di monitoraggio e valutazione,
in collaborazione con l'Osservatorio dello spettacolo; c)  promuovono
e sostengono, attraverso gli osservatori regionali dello  spettacolo,
anche  con   la   partecipazione   delle   province,   delle   citta'
metropolitane e dei comuni, direttamente o in concorso con lo  Stato,
le attivita' dello spettacolo dal vivo». 
    Attraverso questa prescrizione la  norma  impugnata  pretende  di
assoggettare l'esercizio della legislazione regionale in  materia  di
competenza concorrente ("promozione  e  organizzazione  di  attivita'
culturali) e residuale (organizzazione amministrativa della  regione)
a prescrizioni che non sono espressione di principi fondamentali, ne'
riconducibili a competenze statali «trasversali», bensi'  determinate
da un atto amministrativo di carattere politico,  qual  e'  l'accordo
raggiunto in Conferenza. 
    Benche' la disposizione non lo precisi espressamente, gli accordi
cui essa fa riferimento sono - sembra alla regione si debba  ritenere
- gli accordi previsti dall'art. 4 del decreto legislativo n. 281 del
1997, ai sensi del quale «Governo, Regioni  e  province  autonome  di
Trento  e  di  Bolzano,  in  attuazione  del   principio   di   leale
collaborazione e nel perseguimento  di  obiettivi  di  funzionalita',
economicita'  ed  efficacia   dell'azione   amministrativa,   possono
concludere in sede di Conferenza Stato-regioni accordi,  al  fine  di
coordinare  l'esercizio  delle  rispettive  competenze   e   svolgere
attivita' di interesse comune»,  accordi  che  «si  perfezionano  con
l'espressione dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni
e delle province autonome di Trento e di Bolzano». 
    Ora, interpretando tale disposizione,  codesta  ecc.ma  Corte  ha
stabilito che gli accordi raggiunti ai sensi dell'art. 4 del  decreto
legislativo n. 281 del 1997 non sono idonei a vincolare  la  funzione
legislativa, limitandone l'efficacia al piano  politico  e  negandone
ogni effetto di vincolo  giuridico,  come  afferma  con  nettezza  la
sentenza n. 437 del 2001. 
    In  tale  sentenza,  la  Corte  conclude  che  le  procedure   di
cooperazione o  di  concertazione  possono  rilevare  ai  fini  dello
scrutinio  di  legittimita'  di  atti  legislativi,  solo  in  quanto
l'osservanza delle stesse sia imposta direttamente  o  indirettamente
(punto  3  del  diritto):  concetto,  questo,  ripreso  anche   dalla
giurisprudenza  successiva  (sentenza  n.  237  del  2017,  punto  9;
sentenza n. 137 del 2018, punto 3.5.3), che ha altresi' ribadito  che
«un  accordo  non  puo'  condizionare  l'esercizio   della   funzione
legislativa (sentenze n. 160 del 2009 e n. 437 del  2001)»  (sentenza
n. 176 del 2016, punto 4.2.2). 
    La norma impugnata, invece,  imprime  a  tale  accordo  carattere
cogente, attribuendo a tale atto una forza che esso non ha di per se'
e che nemmeno la legge  statale  gli  puo'  conferire,  dato  che  si
verrebbe in questo modo da un lato ad alterare i normali rapporti tra
atti non legislativi e atti legislativi, dall'altro,  si  inciderebbe
anche  sui  rapporti   tra   organi   della   regione,   perche'   si
trasformerebbe  un  atto  di  assenso  del   vertice   dell'esecutivo
regionale  in  un  limite  alla  potesta'  legislativa  assegnata  al
consiglio regionale. Non a caso, lo stesso art.  117,  ottavo  comma,
della Costituzione, riserva alla legge regionale la «ratifica [del]le
intese della regione con altre  regioni  per  il  migliore  esercizio
delle proprie funzioni». 
    D'altronde, neppure sotto altro profilo vi e'  ragione  e  titolo
giustificativo per l'assoggettamento della legislazione  regionale  a
previ accordi con lo Stato. 
    L'accordo, infatti, interviene nella materia della organizzazione
amministrativa dell'ente,  materia  in  cui  la  regione  dispone  di
potesta' residuale (art.  117,  quarto  comma,  della  Costituzione),
sicche' la legge statale non ha titoli  di  intervento,  trattandosi,
peraltro, di organizzazione di funzioni  all'interno  di  un  settore
materiale anch'esso di competenza regionale qual e' lo spettacolo, di
competenza concorrente, ai sensi dell'art. 117,  terzo  comma,  della
Costituzione 
    La regione osserva inoltre  che  la  norma  non  solo  impone  di
istituire l'Osservatorio dello spettacolo in attuazione  dei  criteri
oggetto dell'accordo (lettera a), gia' cosi' riducendo il margine  di
autonomia della regione, ma pretenderebbe di attribuire a tali uffici
anche il compito di verificare l'efficacia  dell'intervento  pubblico
nel territorio rispetto ai  risultati  conseguiti,  anche  attraverso
attivita'  di  monitoraggio  e  valutazione,  in  collaborazione  con
l'Osservatorio dello spettacolo (lettera b), nonche' la  funzione  di
promuovere e sostenere, anche con la partecipazione  delle  province,
delle citta' metropolitane e dei comuni, direttamente o  in  concorso
con lo Stato, le attivita' dello spettacolo dal vivo (lettera c). 
    Tali ultime due funzioni - e in particolare  la  terza,  come  si
dira' al punto successivo - risultano incoerenti con la stessa  ratio
del sistema a rete, e non dunque la creazione  di  tale  sistema  non
giustifica la compressione delle  scelte  regionali  in  ordine  alle
modalita'  di  valutazione  dell'efficacia  dell'intervento  pubblico
rispetto ai risultati conseguiti e alla organizzazione dei canali  di
finanziamento 
    In sintesi, nella  misura  in  cui  tali  disposizioni  importino
vincoli, la regione denuncia  anzitutto  la  violazione  l'art.  117,
quarto comma, della Costituzione, perche' la norma  interferisce  con
la potesta' legislativa residuale in materia di organizzazione  degli
uffici della regione: interferenza che e' evidente ove si osservi che
regione  sarebbe   costretta   ad   adottare   specifiche   soluzioni
organizzative. 
    In secondo luogo, anche se  si  volesse  ricondurre  l'intervento
censurato  alla  competenza  concorrente   sulla   promozione   delle
attivita' culturali, esso sarebbe comunque  in  violazione  dell'art.
117,  terzo  comma,  della  Costituzione,  stante  il  carattere  non
legislativo del vincolo imposto alla regione, in lesione del precetto
costituzionale che copre da riserva di legge  la  determinazione  dei
principi fondamentali della materia. 
IV. Illegittimita' costituzionale dell'art. 7, primo  comma,  secondo
periodo, lettera c), per  violazione  degli  articoli  117,  terzo  e
quarto comma, e  118,  primo  e  secondo  comma,  della  Costituzione
violazione del principio di buon andamento (art. 97,  secondo  comma,
della Costituzione) di ragionevolezza (art.  3,  primo  comma,  della
Costituzione). 
    La regione,  infine,  impugna  l'art.  7,  primo  comma,  secondo
periodo, lettera c), della legge, per violazione della sua  autonomia
organizzativa  e   della   competenza   ad   allocare   le   funzioni
amministrative ai diversi enti territoriali, nonche' in quanto  norma
irragionevole  e  lesiva  del  principio  di  buona  andamento  della
amministrazione. 
    La disposizione vincola le  regioni  a  promuovere  e  sostenere,
«attraverso gli osservatori regionali dello spettacolo, anche con  la
partecipazione delle  province,  delle  citta'  metropolitane  e  dei
comuni, direttamente o in concorso con lo Stato, le  attivita'  dello
spettacolo dal vivo». 
    La  ricorrente  non  puo'  non  contestare  l'intromissione   del
legislatore statale nella propria organizzazione  e  nell'ordinamento
della propria azione, operata  mediante  l'attribuzione  di  funzioni
direttamente ad un proprio ufficio e la  previsione  secondo  cui  le
funzioni di sostegno allo spettacolo al vivo debbono avvenire  «anche
con la partecipazione delle province, delle  citta'  metropolitane  e
dei comuni». 
    Entrambe le norme sono, ad avviso della regione, illegittime, per
ragioni che prescindono  completamente  anche  dalla  fondatezza  dei
precedenti motivi di ricorso. La presente censura e' dunque  autonoma
dalle precedenti, ed  e'  diretta  contro  una  disposizione  che  e'
eccentrica  anche  rispetto  alla  logica  delle  altre  disposizioni
oggetto della presente impugnazione. 
    4.1. E' giurisprudenza costante di codesta Corte  che  quando  lo
Stato intesta funzioni alla regione deve assegnarle all'ente,  e  non
all'organo, pena la violazione della  autonomia  organizzativa  della
regione, garantita nell'ambito della competenza residuale (art.  117,
quarto comma, della Costituzione). 
    In questo senso si veda, tra le molte, la  sentenza  n.  293  del
2012,  in  cui  la  Corte  segnala  di  aver   «gia'   concluso   per
l'illegittimita'  di  norme  statali  che  provvedevano  a   indicare
specificamente   l'organo   regionale   titolare    della    funzione
amministrativa, trattandosi  di  «normativa  di  dettaglio  attinente
all'organizzazione interna della regione» (sentenza n. 387 del  2007;
inoltre, sentenze n. 22 del 2012 e n. 95 del  2008)  e  nel  caso  di
specie non si ravvisano ragioni che possano consentire al legislatore
statale  non  solo  di  porre  a  carico  della  regione  un  obbligo
collaborativo di raccolta dati, ma anche di selezionare  il  soggetto
regionale deputato a svolgerlo»; nello stesso senso anche la sentenza
n. 387 del 2007. La legge statale, dunque, deve rispettare le  scelte
regionali circa l'intestazione delle funzioni  ai  diversi  organi  o
uffici,  con  la  limitata  eccezione  -  confermativa  della  regola
generale - della attribuzione di  funzioni  al  Consiglio  regionale,
eventualita', questa,  non  a  caso  autorizzata  direttamente  dalla
Costituzione nell'art. 121, primo comma, della Costituzione, a  mente
del quale «il Consiglio regionale esercita  le  potesta'  legislative
attribuite alla  regione  e  le  altre  funzioni  conferitegli  dalla
Costituzione e dalle leggi», se per «leggi» si intendono qui  (anche)
le leggi statali. Nel presente  caso  la  legge  statale  assegna  le
funzioni di promozione dello  spettacolo  dal  vivo  all'Osservatorio
regionale   dello   spettacolo,   precludendo    diverse    soluzioni
organizzative, e addirittura  contraddicendo  quelle  gia'  stabilite
dalla regione. 
    La norma si dimostra poi del tutto irragionevole e, anche ai fini
dei raccordi e  del  coordinamento  che  la  legge  vuole  costruire,
considerato che la  promozione  ed  il  sostegno  sono  una  funzione
finale, interna alla regione, mentre le norme di cui agli articoli  5
e 6 sono rivolti  ad  organizzare  il  coordinamento  tra  i  sistemi
regionali e lo Stato. 
    La  lesione  di  tali  principi,  radicati  nell'art.   3   della
Costituzione, ridonda in lesione della autonomia organizzativa  della
regione, assoggettata ad un vincolo non giustificato,  e  in  lesione
della  autonomia  legislativa  ed  amministrativa  della  regione  in
materia  di  spettacolo,  riconducibile  alla  materia  promozione  e
organizzazione delle attivita' culturali, di potesta' concorrente. 
    Ancora, la regione deve denunciare anche la lesione del principio
di buon andamento della pubblica amministrazione,  sancito  dall'art.
97, secondo comma, della Costituzione, in quanto la norma e'  diretta
conferire funzione di amministrazione attive di promozione e sostegno
delle attivita' dello spettacolo dal  vivo  ad  un  ufficio  ordinato
fondamentalmente   alla   diversa   finalita'   del   tutto   diverse
dell'analisi e della raccolta di dati. E' evidente che le  competenze
e le dotazioni necessarie ad  un  ufficio  per  esercitare  le  prime
funzioni sono  ben  diverse  da  quelle  richieste  per  svolgere  le
seconde, sicche' ne risulta un organismo ibrido, organizzato in  modo
non rispettoso del criterio di buon andamento. 
    Anche tale vizio si  riflette  sia  sull'autonomia  organizzativa
della  regione  sia  sulle  competenze  in  materia  di   spettacolo,
condizionate da un previsione impedisce  la  migliore  organizzazione
della relativa funzione di promozione e sostegno. 
    4.2. Infine, anche  la  norma  che  prevede  come  necessaria  la
partecipazione   di   province,   citta'   metropolitane   e   comuni
all'esercizio  delle  funzioni  di  promozione   e   sostegno   dello
spettacolo  e',  ad  avviso  della  ricorrente   regione,   anch'essa
illegittima, in quanto predetermina una scelta di  allocazione  delle
funzioni che compete invece alla regione  in  applicazione  dell'art.
117, terzo e quarto  comma,  della  Costituzione,  e  dell'art.  118,
secondo comma, della Costituzione,  combinati  con  l'art.  10  della
legge costituzionale n. 3 del 2001, se si considera che il potere  di
allocare   le   funzioni   segue   la   competenza   a   disciplinare
legislativamente la materia. 
    Tale scelta allocativa e' stata anche esercitata dalla ricorrente
regione con la legge regionale 1° agosto 2018, n.  11,  «Disposizioni
coordinate in materia di cultura, che riordina la legislazione  della
materia».  
 
                              P. Q. M. 
 
     Per  le  ragioni  esposte,  la  Regione  Lombardia,  come  sopra
rappresentata e difesa,  chiede  che  l'ecc.ma  Corte  costituzionale
voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale degli articoli 5  e
7 della legge n. 106 del 2022, nelle parti e per i  profili  indicati
nel presente ricorso. 
    Con il ricorso sara' depositata: 
        1. delibera della Giunta  regionale  26  settembre  2022,  n.
XI/7042. 
    Padova, 3 ottobre 2022 
 
                         L'avv. prof. Falcon