N. 135 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 agosto 2022

Ordinanza del 22 agosto 2022 del Tribunale di Genova nel procedimento
civile promosso da P.P.B. contro Ordine interprovinciale dei  chimici
e dei fisici della Liguria . 
 
Salute (Tutela della) - Profilassi internazionale - Vaccinazioni anti
  SARS-CoV-2 - Previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti  le
  professioni sanitarie e gli operatori di interesse  sanitario  (nel
  caso di specie: chimico, iscritto all'Albo dell'Ordine dei  chimici
  e  dei  fisici)   -   Previsione   che   l'atto   di   accertamento
  dell'inadempimento  dell'obbligo  vaccinale  determina  l'immediata
  sospensione  dall'esercizio  delle  professioni  sanitarie  ed   e'
  annotato  nel  relativo  Albo  professionale  -  Omessa  preventiva
  valutazione rispetto alle concrete tipologie di  svolgimento  della
  professione. 
- Decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44  (Misure  urgenti  per  il
  contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di  vaccinazioni
  anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici),  convertito,
  con modificazioni, nella legge 28 maggio 2021, n. 76, art. 4,  come
  sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera b), del  decreto-legge  26
  novembre  2021,  n.  172  (Misure  urgenti  per   il   contenimento
  dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in  sicurezza  delle
  attivita' economiche e  sociali),  convertito,  con  modificazioni,
  nella legge 21 gennaio 2022, n. 3, e modificato dall'art. 8,  comma
  1, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 (Disposizioni urgenti per
  il  superamento  delle  misure   di   contrasto   alla   diffusione
  dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza  della  cessazione  dello
  stato di emergenza, e altre  disposizioni  in  materia  sanitaria),
  convertito, con modificazioni, nella legge 19 maggio 2022, n. 52. 
(GU n.47 del 23-11-2022 )
 
                         TRIBUNALE DI GENOVA 
                            Prima Sezione 
 
    n. R.G. 4380/2022 
    Il giudice,  dott.ssa  Ada  Lucca,  sciogliendo  la  riserva  che
precede, ha pronunciato la  presente  ordinanza  di  rimessione  alla
Corte costituzionale nel procedimento cautelare,  promosso  ai  sensi
dell'art. 700 del codice di procedura civile con  ricorso  depositato
dal dott. P... P... B... nei confronti  dell'Ordine  interprovinciale
dei chimici e dei fisici della Liguria. 
 
                       La vicenda processuale 
 
    Con ricorso per provvedimenti urgenti ai sensi dell'art. 700  del
codice di procedura civile, depositato in data  23  maggio  2022,  il
dott. P... P... B... chiedeva a questo  Tribunale  di  sospendere  il
provvedimento,  del  ...,  con  il  quale  il   consiglio   direttivo
dell'Ordine  aveva  accertato  il   suo   inadempimento   all'obbligo
vaccinale COVID-2019, determinandone  la  sospensione  dall'esercizio
della professione di chimico. Chiedeva  che  fosse  tutelato  il  suo
diritto all'esercizio della professione, in quanto,  non  esercitando
alcun tipo  di  attivita'  lavorativa  che  prevedesse  contatti  col
pubblico, ma dirigendo un laboratorio di  analisi  anti-inquinamento,
erroneamente l'Ordine dei chimici aveva ritenuto  a  lui  applicabile
l'obbligo vaccinale; chiedeva  -  in  subordine  -  che,  qualora  il
provvedimento avesse correttamente applicato la legge  e  cio'  fosse
stato ritenuto  necessario,  venisse  sollevata  dinanzi  alla  Corte
costituzionale  la  questione  di  legittimita'   dell'art.   4   del
decreto-legge n. 172/2021 come modificato dalla legge  n.  3  del  21
gennaio 2022, per violazione degli articoli  3,  4,  23  e  32  della
Costituzione,   nella   parte   in   cui   dispone   la   sospensione
dall'esercizio della professione, o quanto meno senza alcuna verifica
della tipologia di attivita' lavorativa concretamente esercitata. 
    Cio' premesso allegava, relativamente al  presupposto  del  fumus
boni iuris, che: 
        a seguito della riforma delle professioni  sanitarie  attuata
con la legge n. 3 del 2018, l'attivita' di chimico e  fisico  rientra
formalmente nelle categorie delle professioni sanitarie; 
        l'Ordine dei chimici ha ritenuto che tutti i propri  iscritti
siano soggetti agli obblighi vaccinali anti  COVID-19  stabiliti  col
decreto-legge n. 172/2021, senza considerare che  il  ricorrente  non
svolge nei fatti una «attivita' sanitaria», ne' frequenta o accede  a
strutture e luoghi dove venga esercitata  la  cura  delle  persone  e
neppure attivita' o funzioni accessorie e/o di supporto  ai  predetti
campi di impiego; 
        il ricorrente  aveva,  con  comunicazione  inviata  alla  ASL
competente del ..., evidenziato l'inesistenza, per questi motivi, dei
presupposti dell'obbligo vaccinale, ma tale  comunicazione  e'  stata
ignorata dal consiglio dell'Ordine; 
        il consiglio avrebbe dovuto applicare l'obbligo  soltanto  ai
casi in cui questo fosse necessario per la finalita' di  evitare  che
«una determinata attivita' o mansione, per la  peculiare  natura  del
suo oggetto (cura e assistenza) possa essere di contatto con l'utenza
o comportare, in altra forma, il rischio di diffusione del  contagio»
(nota del Ministero della sanita' del 25 ottobre 2021 di  chiarimento
alla Federazione); 
        con evidente disparita'  di  trattamento,  inoltre,  l'Ordine
aveva ritenuto che non fossero sottoposti  all'obbligo  gli  iscritti
all'Ordine che esercitano la sola  attivita'  di  docente,  dando  in
questo caso preminenza alla attivita' concretamente  svolta  rispetto
alla mera iscrizione nell'albo; 
        in subordine, nel caso questo Tribunale  ritenesse  legittima
l'interpretazione  seguita   dal   consiglio   dell'Ordine,   sarebbe
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale della norma che impone l'obbligo  vaccinale  anche  ai
chimici,  senza  alcuna  valutazione   dell'attivita'   materialmente
svolta,  in  violazione  degli  articoli  3,  4,  23   e   32   della
Costituzione. 
    Chiedeva,  pertanto,  che   fosse   sospesa   l'efficacia   della
sospensione  dall'albo,  consentendogli  di   svolgere   la   propria
attivita' professionale. 
    Quanto al periculum in mora, il ricorrente rappresentava i  gravi
ed evidenti danni che derivano dalla sospensione dall'esercizio della
professione, ora vigente fino al 31 dicembre 2022. 
    Con ordinanza emessa inaudita altera parte,  in  data  23  maggio
2022  questo  Tribunale  disponeva  la  sospensione  della   delibera
dell'Ordine interprovinciale dei chimici e dei fisici  della  Liguria
in data ... nei confronti del dott. P... P... B.... 
    Costituendosi    nel     procedimento     cautelare,     l'Ordine
interprovinciale dei chimici  e  fisici  della  Liguria  chiedeva  la
reiezione  del  ricorso  in  quanto  la  sospensione  sarebbe   stata
correttamente disposta, in diretta applicazione  della  normativa  di
cui all'art. 4 decreto-legge  n.  44/2021.  La  norma,  infatti,  non
consentirebbe alcuna valutazione della tipologia di attivita'  svolta
dli esercenti la professione di  chimico.  L'Ordine  non  contestava,
infatti, che il dott.  P...  B...  svolgesse  soltanto  attivita'  di
direttore tecnico di un laboratorio di una societa' specializzata  in
campionamenti ed analisi chimiche in campo  ambientale,  senza  alcun
coinvolgimento in  attivita'  di  cura  delle  persone.  Evidenziava,
tuttavia, la correttezza del procedimento seguito e del suo esito, in
quanto: 
        l'Ordine aveva  invitato  il  ricorrente,  con  nota  del  1°
febbraio 2022, a produrre, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge  n.
44/2021,  la   documentazione   comprovante   l'effettuazione   della
vaccinazione o  la  documentazione  relativa  alla  esenzione  medica
dall'obbligo; 
        il dott. P... B... aveva presentato un foglio di prenotazione
della somministrazione vaccinale per il giorno ...; 
        in data ..., il ricorrente aveva comunicato  di  non  essersi
potuto sottoporre al ciclo vaccinale a causa della  mancata  risposta
da parte della ... alla richiesta di tutte le informazioni necessarie
per il rilascio del c.d. consenso informato; 
        in data ..., con delibera  n.  ...,  l'Ordine  dichiarava  la
sospensione del  dott.  P...  B...  dalla  professione  sanitaria  di
chimico, in doverosa applicazione di  quanto  previsto  dalla  citata
norma; 
        in data ...,  il  dott.  P...  B...  chiedeva  all'Ordine  di
disporre la cessazione temporanea  della  sospensione  dall'esercizio
della  professione  dichiarando   di   aver   contratto   l'infezione
Sars-COv.2 in data  ...  e  di  esserne  guarito  il  ...,  allegando
conferente documentazione; 
        la sospensione della sospensione, in applicazione dell'art. 4
del decreto-legge n. 44/2021 come novellato dal decreto-legge 24  del
24 marzo 2022, veniva disposta fino al termine del ... . 
    Quanto al merito della sospensione, riteneva il resistente che la
professione  di  chimico  dovesse  essere   considerata   professione
sanitaria ai sensi dell'art. 4 della legge n. 3/2018 e che, pertanto,
la stessa rientrasse, ai  sensi  dell'art.  4  del  decreto-legge  n.
44/2021, nel novero delle professioni per le quali sussiste l'obbligo
vaccinale  quale   requisito   essenziale   per   l'esercizio   della
professione e per lo svolgimento  delle  prestazioni  lavorative  dei
soggetti obbligati. Nella odierna ed ultima  formulazione,  la  norma
avrebbe onerato  l'Ordine  professionali  di  verificare  in  maniera
automatizzata, mediante accesso alla piattaforma  nazionale  DGC,  il
possesso di  tale  requisito  in  capo  agli  iscritti  esercenti  la
professione sanitaria. In mancanza, avrebbe imposto l'adozione di  un
atto di accertamento di natura dichiarativa e non disciplinare,  tale
da   determinare   l'immediata   sospensione   dall'esercizio   delle
professioni   sanitarie,   con   annotazione   nel   relativo    albo
professionale. Nessuna discrezionalita' veniva attribuita all'Ordine. 
    Quanto al caso dei docenti, accennato  dal  ricorrente,  l'Ordine
evidenziava  che  l'attivita'  di  docenza  non  costituisce  neppure
esercizio della professione di chimico  o  fisico.  Conseguentemente,
per gli iscritti all'Ordine che non esercitano l'attivita' di chimico
(come i docenti) non ricorre il  presupposto  dell'esercizio  di  una
professione sanitaria. Come e'  stato  spiegato  dalla  difesa  della
parte resistente,  a  differenza  di  altri  albi  professionali,  e'
possibile l'iscrizione all'albo dei chimici senza  l'esercizio  della
professione di chimico: l'obbligo di vaccinazione, invece, e' imposto
soltanto a chi svolge effettivamente una professione sanitaria  ossia
svolge un'attivita' riconducibile ad una professione che, come quella
dei chimici, e' definita «sanitaria» dalla legge, e non per  il  solo
fatto di essere iscritti all'albo. 
    Riguardo alla questione di costituzionalita', invece, l'Ordine si
rimetteva al prudente apprezzamento del giudice. 
    All'udienza le parti illustravano le rispettive posizioni. 
    Il ricorrente insisteva  anche  per  l'eventuale  escussione  dei
testi e, quanto alla  cd.  sospensione  della  sospensione,  a  causa
dell'essersi il ricorrente ammalato di COVID-19, faceva presente  che
la temporanea sospensione della sospensione  (a  causa  di  immunita'
temporanea acquisita a seguito della intervenuta infezione dal virus)
sarebbe terminata ..., rendendo  comunque  attuale  il  periculum  in
mora. 
    La parte resistente in udienza dichiarava pacifica la circostanza
che il dott. P... B... svolgesse la  sua  attivita'  di  chimico  nel
laboratorio indicato e con  le  modalita'  indicate  in  ricorso.  Il
giudice, quindi, non  disponeva  l'escussione  di  persone  informate
sulle  modalita'  di  svolgimento  dell'attivita'  lavorativa  e   si
riservava sul ricorso. 
 
              Norma oggetto - Parametri costituzionali 
 
    Questo  Tribunale  ritiene  non   manifestamente   infondata   la
questione di costituzionalita'. 
    L'art. 4 del decreto-legge n. 44/2021 impone l'obbligo  vaccinale
a tutti gli  esercenti  una  professione  sanitaria.  Stabilisce  che
l'adempimento di tale obbligo costituisca requisito  per  l'esercizio
della professione e per lo svolgimento delle  prestazioni  lavorative
dei soggetti obbligati. 
    Mentre  nella  versione  originaria   dell'art.   4,   comma   6,
decreto-legge  n.   44/2021   si   prevedeva   che   la   conseguenza
dell'accertamento della violazione dell'obbligo fosse la  sospensione
dal  diritto  di  svolgere  «prestazioni  o  mansioni  che  implicano
contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi  altra  forma,  il
rischio di diffusione del contagio da Sars-Cov-2», nella disposizione
attuale si prevede: 
        «1. Fino al 31 dicembre 2022, al fine di tutelare  la  salute
pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione
delle prestazioni di cura e assistenza, in attuazione  del  piano  di
cui all'art. 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,  gli
esercenti le professioni  sanitarie  e  gli  operatori  di  interesse
sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge 1°  febbraio  2006,
n. 43, per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 sono obbligati
a sottoporsi a vaccinazione gratuita, comprensiva, a far data dal  15
dicembre  2021,  della  somministrazione  della  dose   di   richiamo
successiva  al  ciclo  vaccinale   primario,   nel   rispetto   delle
indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero  della
salute.  La  vaccinazione  costituisce   requisito   essenziale   per
l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle  prestazioni
lavorative dei soggetti obbligati. La vaccinazione  e'  somministrata
altresi' nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni e dalle
Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  in  conformita'  alle
previsioni contenute nel piano di cui al primo periodo. 
        (Omissis) 
        3. Gli Ordini degli esercenti le professioni  sanitarie,  per
il tramite delle rispettive Federazioni nazionali,  che  a  tal  fine
operano  in  qualita'  di  responsabili  del  trattamento  dei   dati
personali, avvalendosi  della  Piattaforma  nazionale  digital  green
certificate (Piattaforma nazionale-DGC)  eseguono  immediatamente  la
verifica  automatizzata  del  possesso  delle  certificazioni   verdi
COVID-19  comprovanti  lo  stato  di   avvenuta   vaccinazione   anti
SARS-CoV-2,  secondo  le  modalita'  definite  con  il  decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art.  9,  comma  10,
del  decreto-legge  22  aprile   2021,   n.   52,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17  giugno  2021,  n.  87.  Qualora  dalla
Piattaforma   nazionale-DGC   non   risulti   l'effettuazione   della
vaccinazione anti SARS-CoV-2, anche  con  riferimento  alla  dose  di
richiamo successiva al  ciclo  vaccinale  primario,  nelle  modalita'
stabilite nella circolare di cui al comma 1,  l'Ordine  professionale
territorialmente competente invita l'interessato  a  produrre,  entro
cinque  giorni  dalla  ricezione   dell'invito,   la   documentazione
comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure  l'attestazione
relativa all'omissione o al differimento della stessa  ai  sensi  del
comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione,  da
eseguirsi entro  un  termine  non  superiore  a  venti  giorni  dalla
ricezione   dell'invito,   ovvero   la   documentazione   comprovante
l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo  vaccinale  di  cui  al
comma 1,  nonche'  a  specificare  l'eventuale  datore  di  lavoro  e
l'indirizzo di posta elettronica certificata di quest'ultimo. In caso
di  presentazione  di  documentazione  attestante  la  richiesta   di
vaccinazione,   l'Ordine   invita   l'interessato    a    trasmettere
immediatamente   e   comunque   non   oltre    tre    giorni    dalla
somministrazione,   la   certificazione   attestante    l'adempimento
dell'obbligo vaccinale. 
        4. Decorsi i termini di cui  al  comma  3,  qualora  l'Ordine
professionale accerti il mancato adempimento dell'obbligo  vaccinale,
anche con riguardo alla dose di richiamo, ne da'  comunicazione  alla
Federazione  nazionale   competente,   all'interessato,   all'azienda
sanitaria  locale  competente,  limitatamente  alla  professione   di
farmacista, e, per il personale  che  abbia  un  rapporto  di  lavoro
dipendente, anche al datore di lavoro, ove noto. L'inosservanza degli
obblighi di comunicazione di cui al  primo  periodo  da  parte  degli
Ordini professionali verso le Federazioni nazionali rileva ai fini  e
per  gli  effetti  dell'art.  4  del  decreto  legislativo  del  Capo
provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233,  ratificato  dalla
legge   17   aprile   1956,   n.   561.   L'atto   di    accertamento
dell'inadempimento  dell'obbligo  vaccinale  e'  adottato  da   parte
dell'Ordine  professionale  territorialmente  competente,   all'esito
delle verifiche di cui al comma  3,  ha  natura  dichiarativa  e  non
disciplinare, determina l'immediata sospensione dall'esercizio  delle
professioni sanitarie ed e' annotato nel relativo albo professionale. 
        5. La sospensione di cui al comma 4  e'  efficace  fino  alla
comunicazione  da  parte  dell'interessato  all'Ordine  professionale
territorialmente competente e, per il personale che abbia un rapporto
di lavoro dipendente, anche al datore di  lavoro,  del  completamento
del ciclo vaccinale  primario  e,  per  i  professionisti  che  hanno
completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione  della
dose di richiamo e comunque non oltre il 31  dicembre  2022.  Per  il
periodo di sospensione non sono  dovuti  la  retribuzione  ne'  altro
compenso o emolumento,  comunque  denominato.  Il  datore  di  lavoro
verifica l'ottemperanza alla sospensione disposta ai sensi del  comma
4 e, in caso di omessa verifica, si  applicano  le  sanzioni  di  cui
all'art. 4-ter, comma 6. In caso di intervenuta  guarigione  l'Ordine
professionale     territorialmente     competente,     su     istanza
dell'interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione,
sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione e' differita in
base alle indicazioni contenute nelle circolari del  Ministero  della
salute. La sospensione  riprende  efficacia  automaticamente  qualora
l'interessato  ometta  di   inviare   all'Ordine   professionale   il
certificato di vaccinazione  entro  e  non  oltre  tre  giorni  dalla
scadenza del predetto termine di differimento. 
        6.  Per  gli  esercenti  le  professioni  sanitarie  che   si
iscrivono per la prima volta agli  albi  degli  Ordini  professionali
territoriali l'adempimento dell'obbligo  vaccinale  e'  requisito  ai
fini dell'iscrizione fino al 31 dicembre 2022. A tal fine la verifica
dell'adempimento dell'obbligo vaccinale avviene con la  presentazione
della certificazione verde COVID-19. 
        (Omissis) 
        10. Per la verifica dell'adempimento  dell'obbligo  vaccinale
da parte degli operatori di interesse sanitario di cui al comma 1, si
applicano le disposizioni di cui all'art. 4-ter, commi 2, 3 e 6». 
    La  conseguenza  e',  quindi,  che  tutti   gli   esercenti   una
professione sanitaria sono obbligati alla vaccinazione, a prescindere
dalla  tipologia  di  attivita'  esercitata:  in  caso   di   mancata
ottemperanza,   l'Ordine   che   accerti   il   mancato   adempimento
dell'obbligo    deve    adottare    un    «atto    di    accertamento
dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale». Esso, come  previsto  dal
comma  4,   «e'   adottato   da   parte   dell'Ordine   professionale
territorialmente competente, all'esito  delle  verifiche  di  cui  al
comma  3,  ha  natura  dichiarativa  e  non  disciplinare,  determina
l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie ed
e' annotato nel relativo albo professionale.» 
    La «sospensione»,  come  precisato  da  tale  norma,  costituisce
quindi un effetto  di  legge  dell'accertamento  del  l'inadempimento
dell'obbligo, opera ex  lege,  ed  equivale  all'accertamento  di  un
requisito soggettivo necessario per l'esercizio della professione. 
    In particolare, per il ricorrente, che svolge la  professione  di
chimico  in  un  laboratorio  di  analisi  antiinquinamento,   nessun
collegamento neppure remoto con l'attivita' di cura delle persone  e'
astrattamente ipotizzabile. 
    La professione di chimico e di fisico viene equiparata  a  quella
sanitaria per il solo dato formale che tali  professioni  sono  state
dichiarate «professioni  sanitarie»  dalla  legge  n.  3/2018  (legge
Lorenzin), nell'ambito del riordinamento degli ordini professionali. 
    Puo' ravvisarsi, quindi, contrasto con la  Costituzione  laddove,
senza alcuna ragione specifica ed esclusivamente a seguito di  questa
nominalistica nomenclatura, alle professioni «sanitarie» come  quella
dei chimici  e  dei  fisici  si  dovesse  -  a  differenza  di  altre
professioni  -  applicare  l'obbligo  vaccinale  e,  soprattutto,  la
conseguente sospensione dall'albo. 
    Cio' pare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione e viola il
diritto allo svolgimento della propria attivita' professionale  (art.
4 della  Costituzione),  che  costituisce  anche  esplicazione  della
propria personalita' (art. 2 della Costituzione);  attesa  la  natura
dell'obbligo imposto, e' anche ravvisabile contrasto con  il  diritto
all'autodeterminazione   in   ambito   sanitario   (art.   32   della
Costituzione): il  contrasto  con  l'art.  3  della  Costituzione  e'
particolarmente   evidente   laddove   si   consideri   che   mentre,
normalmente, al mancato adempimento  dell'obbligo  vaccinale  per  le
persone ultracinquantenni il legislatore fa conseguire  una  sanzione
amministrativa di modica entita', per queste professioni  (chimici  e
fisici) nominalmente «sanitarie», ma prive di alcuna funzione di cura
di persone ammalate e fragili, la  conseguenza  viene  ad  essere  la
radicale preclusione di qualunque tipo di attivita' professionale  e,
quindi, lavorativa, senza alcuna ragione. 
 
                              Rilevanza 
 
    La questione e' rilevante nella  decisione  cautelare  di  questo
giudice in quanto: 
        1) Sussiste la giurisdizione ordinaria. 
        2) La sospensione del ricorrente non e'  derivata  da  errori
dell'ordine professionale, ma  da  una  corretta  applicazione  della
norma. 
1) Giurisdizione ordinaria 
    Nessuna  contestazione  e'  stata  sollevata   in   merito   alla
sussistenza della giurisdizione da parte dell'Ordine  resistente.  Si
tratta, tuttavia, di questione che deve comunque essere esaminata  di
ufficio,  perche'  sulla  medesima  si  sono  registrate  e   tuttora
intervengono pronunce contrastanti. Recenti ed  autorevoli  decisioni
hanno  ritenuto  che  la  sospensione  di  cui  si  tratta   comporti
l'esercizio di  poteri  autoritativi  e,  quindi,  la  ricorrenza  di
interessi legittimi. In realta', si tratta di pronunce  per  lo  piu'
anteriori alla modifica della disposizione intervenuta a  fine  2021,
con la quale il legislatore ha chiarito in modo evidente che l'Ordine
professionale non ha alcuna  discrezionalita':  lo  stesso  non  deve
verificare,  neppure  con  discrezionalita'  di  tipo   tecnico,   se
l'attivita' svolta o l'attivita' da interdire  comporti  il  contatto
con persone fragili. La mancanza di vaccinazione anti-COVID-19 viene,
in sostanza,  equiparata  alla  mancanza  della  laurea  o  di  altro
requisito di accesso alla professione:  se  l'Ordine  ne  accerta  la
mancanza e se nella tempistica di legge il professionista non vi pone
rimedio adempiendo all'obbligo, l'Ordine deve emettere un mero  «atto
di accertamento» e da questo atto deriva  la  sospensione  dall'albo.
Nessuna possibilita' di valutazione rimane, ne' circa l'esistenza dei
presupposti, ne' circa le conseguenze dell'intervenuta verifica  che,
pertanto, equivale ad un accertamento della mancanza dei requisiti di
accesso alla professione o di svolgimento della stessa. 
    Alcune pronunce, evidenziando il fatto  che  la  normativa  cosi'
introdotta corrisponde ad interessi pubblici particolarmente  sentiti
perche' correlati all'emergenza  sanitaria,  hanno  ritenuto  che  le
ragioni  pubblicistiche  comportassero  la  sussistenza  di  un  mero
interesse legittimo in capo all'iscritto all'Ordine. 
    Ritiene  questo  giudice  che  la  natura   pubblicistica   della
normativa in materia di requisiti di accesso alla professione non sia
mai stata messa in dubbio dalla giurisprudenza della  SC,  ma  che  -
come meglio si vedra' infra - questo  non  abbia  mai  comportato  la
negazione di un vero e proprio diritto soggettivo in capo al soggetto
che intende svolgere una professione. Sono, infatti, numerosi i  casi
in cui una normativa di natura  pubblicistica  (volta  a  regolare  i
rapporti tra Stato e cittadino) conferisce un vero e proprio  diritto
soggettivo: si pensi alla materia elettorale, alle garanzie in ambito
processual-penalistico  o  in  ambito  tributario.  Nel  caso   della
normativa  emergenziale  e'  evidente  che   il   legislatore   abbia
perseguito interessi di tipo pubblicistico, ma le scelte dello stesso
legislatore  si  pongono  evidentemente  sul  piano  politico  e  non
conferiscono per il loro perseguimento  alcun  potere  alla  Pubblica
amministrazione. 
    Cio' che,  infatti,  dovrebbe  essere  dirimente  e'  se  ad  una
pubblica amministrazione venga conferito un  potere  vero  e  proprio
oppure no: se la pubblica amministrazione si limita ad  accertare  la
mancanza di un requisito  (ad  esempio,  la  laurea  richiesta  o  il
superamento di un esame di stato) non esercita alcuna potesta'.  Alla
stessa stregua e' oggi considerato,  nei  casi  in  esame,  l'obbligo
vaccinale. 
    Ancora, altre pronunce hanno dato  rilevanza  alla  tipologia  di
doglianze sollevate, ravvisando la giurisdizione del G.A.  quando  il
ricorrente lamentasse  le  modalita'  attraverso  le  quali  l'ordine
professionale fosse arrivato all'atto di «sospensione». In realta', a
ben leggere queste pronunce, e' abbastanza evidente che si tratta  di
riedizioni della superata teoria della prospettazione: e', invece, un
dato assodato che il riparto  di  giurisdizione  non  possa  fondarsi
sulla tipologia di doglianze sollevate o, in altre parole, su come e'
impostato il ricorso. Un riferimento al  nostro  caso  puo'  aiutare:
anche nel ricorso qui in esame il ricorrente si lamenta del fatto che
l'Ordine avrebbe dovuto esercitare una certa  discrezionalita',  come
avrebbe  fatto  consentendo  lo  svolgimento  della  professione   di
insegnante. Questa doglianza, tuttavia, non fa sorgere un inesistente
potere  discrezionale  in  capo  all'Ordine,  ne'  puo'  fondare   la
giurisdizione  del   G.A.,   perche'   altrimenti   il   riparto   di
giurisdizione dipenderebbe da come sia impostato il  ricorso.  Quello
che conta e' la posizione soggettiva in capo al privato  che  affermi
di avere i requisiti  soggettivi  per  continuare  ad  esercitare  la
propria attivita' professionale: e' come se ad  un  soggetto  venisse
contestato dall'Ordine  di  non  essersi  laureato,  o  di  non  aver
superato l'esame  di  abilitazione  o  di  non  avere  gli  eventuali
requisiti morali richiesti per l'iscrizione ad un  ordine.  Viene  in
gioco l'interesse  pubblico  al  fatto  che  determinate  professioni
vengano svolte soltanto da persone in possesso di alcuni requisiti: a
fronte di questo innegabile interesse pubblico sta -  tuttavia  -  il
diritto  soggettivo  del  singolo  allo  svolgimento  della   propria
attivita'  professionale,  per  cui  la  legge  demanda  agli  ordini
professionali   l'accertamento   dei   requisiti    secondo    binari
prestabiliti. 
    Ritiene questo giudice che questi principi  si  debbano  evincere
dagli  orientamenti  consolidati  in  materia,  cui   si   deve   far
riferimento: 
        sezioni unite, ordinanza n.  6821  del  15  marzo  2017  (Rv.
643281 - 01): 
          «La controversia relativa alla richiesta di  iscrizione  ad
albi  professionali  va  devoluta  alla  giurisdizione  del   giudice
ordinario,   attenendo   a   posizioni    di    diritto    soggettivo
dell'interessato,  quale  esplicazione  della   liberta'   assicurata
dall'art. 4 della  Costituzione  ad  ogni  cittadino  di  scelta  del
lavoro, senza che possa configurarsi alcuna discrezionalita', in capo
all'Ordine, nella valutazione circa la corrispondenza della richiesta
di  iscrizione  all'interesse  pubblico,  dovendo  quello   limitarsi
all'accertamento del possesso, da parte dell'istante,  dei  requisiti
previsti dalla legge, nella cui ricorrenza l'iscrizione va  disposta.
(Fattispecie relativa a ricorso,  erroneamente  proposto  innanzi  al
G.A., avverso  l'annullamento,  disposto  d'ufficio,  dell'iscrizione
all'albo degli psicologi di un soggetto  dotato  della  qualifica  di
"psycotherapist")». 
        sezioni unite, sentenza n. 213 del 09 aprile 1999 (Rv. 525075
- 01): 
          «Ne' potrebbe essere altrimenti, perche' lo svolgimento  di
una qualunque attivita' professionale e' espressione  della  generale
situazione di liberta' assicurata dall'ordinamento italiano  ad  ogni
cittadino (art. 4 della Costituzione),  in  ordine  alla  scelta  del
lavoro.  Puo'  accadere  che  in  un  dato  momento  storico,   certe
attivita', prima liberamente esercitabili, sembrino bisognose di  una
regolamentazione nell'interesse generale e vengano percio' consentite
soltanto a chi dimostri di essere capace e degne di  esercitarle.  Ma
qualunque diritto,  appunto  perche'  tale  e  non  puro  arbitrio  o
irrilevante possibilita' di agire,  richiede  di  essere  ancorato  a
determinati  presupposti   e   circoscritto   entro   certi   limita;
l'importante e' che ove ricorrano i presupposti e siano  osservati  i
limiti esso possa pienamente  esercitarsi  (Cassazione  n.  2994  del
1991, cit. in motivazione)». 
        sezioni unite, sentenza n. 22886 del 07  dicembre  2004  (Rv.
578278 - 01): 
          «In tema di ordinamento della  professione  di  ragioniere,
l'art. 28 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  27  ottobre
1953, n. 1068, nel devolvere espressamente al Tribunale ordinario  la
cognizione  dei  reclami  contro  le  deliberazioni   del   consiglio
nazionale in materia di  iscrizione  nell'albo  e  di  cancellazione,
comprende tra le deliberazioni finali impugnabili dinanzi al  giudice
ordinario quelle aventi ad oggetto il trasferimento dell'iscritto  da
un albo ad un altro, atteso che il trasferimento investe  entrambi  i
profili dell'iscrizione (presso un collegio o presso uno  diverso)  e
della cancellazione (dall'albo originario), ed altresi'  in  coerenza
con la natura delle situazioni giuridiche  soggettive  implicate  dai
provvedimenti in questione e con i principi generali che governano il
riparto di giurisdizione, venendo in  rilievo  posizioni  di  diritto
soggettivo perfetto, sottratte a  discrezionalita'  amministrativa  e
costituzionalmente protette». 
        sezione 3, sentenza n. 14760 del 27 giugno 2006 (Rv. 590866 -
01): 
          «Secondo un interpretazione costituzionalmente orientata al
rispetto dei principi di  cui  all'art.  24  della  Costituzione,  la
tutela giurisdizionale delle ragioni di colui che, iscritto  all'albo
degli psicologi, abbia chiesto, a norma dell'art. 35 della  legge  n.
56  del  1989,  l'autorizzazione  all'esercizio   dell'attivita'   di
psicoterapeuta  -   autorizzazione   subordinata   all'esistenza   di
requisiti legislativamente predeterminati, in  riferimento  ai  quali
l'ordine professionale non ha alcun potere discrezionale -, spetta al
giudice  ordinario,  istituzionalmente  competente   per   tutte   le
controversie su diritti soggettivi, il quale e' chiamato a provvedere
con pienezza di poteri e quindi anche con una pronuncia di condanna a
concedere l'autorizzazione. La valutazione in ordine alla sussistenza
del  carattere  «professionale»  dell'attivita'  di  cui  si   tratta
costituisce un accertamento di merito, incensurabile  in  Cassazione,
ove immune da vizi logici. (Nella specie, la S.C.  ha  confermato  la
sentenza di accoglimento  dell'istanza  dell'interessato,  che  aveva
escluso l'applicabilita'  di  una  delibera  restrittiva  dell'Ordine
successiva alla data in cui era stata presentata la domanda  e  aveva
ritenuto congrua l'attivita'  professionale  psicoterapeutica  svolta
per sei anni presso una Usl)». 
        sezioni unite, sentenza n. 5502 del 18 marzo 2004 (Rv. 571289
- 01): 
          «In tema di ordini professionali, nel caso di  rigetto,  da
parte della commissione esaminatrice,  della  domanda  di  ammissione
alla  sessione  speciale  dell'esame  di   Stato   per   titoli   per
l'iscrizione all'albo degli psicologi, prevista  dall'art.  33  della
legge 18 febbraio  1989,  n.  56,  la  tutela  giurisdizionale  delle
ragioni del soggetto non ammesso spetta al giudice ordinario, essendo
l'indicata  tutela  attinente  a  posizioni  di  diritto   soggettivo
dell'interessato, non essendo configurabile  alcuna  discrezionalita'
dell'amministrazione in ordine all'accertamento dei requisiti e delle
condizioni di ammissione al descritto concorso (Fattispecie  relativa
a conflitto negativo  di  giurisdizione  tra  Tribunale  ordinario  e
Tribunale amministrativo regionale)». 
        sezioni unite, sentenza n. 14 del 23 gennaio 2001 (Rv. 543407
- 01): 
          «Le controversie promosse  contro  la  Cassa  nazionale  di
previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali
per  conseguire  l'iscrizione  o  la  cancellazione   dagli   elenchi
appartengono alla giurisdizione del  giudice  ordinario,  poiche'  la
pretesa fatta valere  in  giudizio,  ricollegandosi  ad  un  rapporto
assicurativo integralmente regolato dalla  legge  anche  riguardo  ai
presupposti per la sua costituzione e la sua estinzione, senza  alcun
margine di discrezionalita'  per  l'ente  assicuratore,  si  basa  su
posizioni di diritto soggettivo inerenti al trattamento previdenziale
e non suscettibili di  affievolirsi  per  effetto  dei  provvedimenti
emessi dall'ente, i quali sono sindacabili dal predetto  giudice  sia
pure con i limiti stabiliti dagli articoli 4 e 5 della legge n.  2248
del 1865 all. E.». 
    Nello stesso senso,  si  sono  pronunciati  recentemente  per  la
giurisdizione ordinaria relativamente alla  specifica  materia  della
sospensione derivante dal mancato adempimento dell'obbligo vaccinale: 
        Tribunale amministrativo regionale del Lazio,  Roma,  sezione
II, sentenza n. 4247 dell'11 aprile 2022 (ud. 6 aprile 2022)  in  cui
si legge: 
          «Alcun  potere  autoritativo  idoneo   a   disporre   della
situazione giuridica  del  privato  incidendola  unilateralmente  e',
quindi, riconoscibile in capo  all'amministrazione  di  appartenenza,
non  potendo  essa  ne'  obbligare  il  personale  a  sottoporsi   al
trattamento sanitario di cui si discorre (gia'  obbligato  ex  lege),
ne' adottare specifici provvedimenti di esonero o differimento,  ne',
tanto  meno,  incidere  sulle  conseguenze  a   valle   del   mancato
assolvimento (anch'esse  strettamente  predeterminate  dalla  legge),
avendo il legislatore assegnato ad essa il solo compito di verificare
che vi sia  un  certificato  del  medico  di  base  che  riconosca  i
presupposti per il differimento o l'esonero dal "vaccino". 
          Con riferimento all'"obbligo vaccinale", il legislatore ha,
dunque, conformato negativamente la sfera giuridica  del  dipendente,
ponendo a carico dello stesso una situazione passiva senza attribuire
alcun potere conformativo al datore di lavoro, che non puo', infatti,
modificare o, comunque, incidere sulla titolarita' di tale obbligo. 
          L'atto  di  accertamento  dell'inadempimento  non  integra,
dunque, un provvedimento o un atto costituente esercizio  di  potere,
invero, risolvendosi nella mera verifica dell'effettiva situazione di
fatto e diritto sottostante al fine di escludere l'effetto sospensivo
ovvero,   in   alternativa,   il   differimento   o   l'insussistenza
dell'"obbligo vaccinale". 
          La sospensione dal servizio cosi' come  della  retribuzione
e', dunque, prevista direttamente  dalla  legge  e  non  e',  dunque,
intermediata  da  alcun  provvedimento  irrogativo,  come  confermato
dall'aver il legislatore stabilito in via  automatica  la  cessazione
della  misura  cautelare  nel  caso  di  ottemperanza   dell'"obbligo
vaccinale", senza la necessita' dell'adozione di un contrarius  actus
anche solo in termini di revoca. 
          Ne', d'altronde, si tratta di una sanzione  bensi'  di  una
conseguenza (descritta dal legislatore come necessaria) legata ad una
assunta inidoneita' del personale allo svolgimento della  prestazione
lavorativa. Per tutte considerazioni fin qui svolte, la contestazione
dell'atto  in  epigrafe  non  si  risolve  nell'impugnativa   di   un
provvedimento amministrativo costituente esercizio di potere ma di un
atto di mero accertamento che  involge,  dunque,  questioni  che,  in
assenza di poteri autoritativi ed in stretta attuazione  del  dettato
normativo primario, afferiscono  a  diritti  soggettivi  non  attinti
dall'esercizio  di  potesta'  d'imperio  (in  tal  senso,   tribunale
amministrativo regionale Veneto, sezione III, sentenza n. 1548/2021 e
n. 290/2022).». 
        T.R.G.A. Trentino-Alto Adige, Trento, sezione  unica,  n.  64
del 21 marzo 2022: 
          «Posto  che  la   previsione   della   sospensione,   quale
conseguenza  dell'inadempimento   dell'obbligo   vaccinale   previsto
dall'art. 4 del decreto-legge n.  44  del  2021  per  la  prevenzione
dell'infezione  da  SARS-CoV-2,  non   e'   stata   strutturata   dal
legislatore in termini di sanzione, ma esclusivamente in  termini  di
inidoneita'  temporanea  alla   prestazione   lavorativa,   categoria
tipicamente riconducibile alle fattispecie tanto del  lavoro  privato
che del pubblico impiego, la controversia  relativa  all'impugnazione
del provvedimento sospensione emesso per l'inosservanza del  suddetto
obbligo vaccinale attiene ad un diritto soggettivo e, come  tale,  e'
devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario». 
        Tribunale  amministrativo  regionale  della  Valle   d'Aosta,
Aosta, sezione unica, n. 72 del 20 dicembre 2021: 
          «Il sanitario che rifiuta di sottoporsi  alla  vaccinazione
deve essere adibito a mansioni anche inferiori che non comportino  il
contatto con il pubblico  o  altrimenti  il  pericolo  di  diffusione
dell'infezione SARS-CoV-2. Ove cio' non sia possibile lo stesso  deve
essere sospeso dal lavoro senza retribuzione. Tale  previsione  opera
evidentemente nei  confronti  dei  sanitari  dipendenti  del  settore
pubblico e privato. Per essi il giudice del provvedimento,  sia  esso
di  trasferimento  comportante  o  meno  demansionamento  ovvero   di
sospensione, e' il  giudice  ordinario,  sussistendo  il  difetto  di
giurisdizione del giudice amministrativo». 
        Tribunale  amministrativo  regionale  del  Veneto,   Venezia,
sezione III, sentenza n. 139 del 20  gennaio  2022  (ud.  12  gennaio
2022): 
          «In questo senso, quindi, pur avendo l'obbligo vaccinale la
sua genesi in una  finalita'  spiccatamente  di  interesse  pubblico,
l'intera disciplina approntata dal legislatore con l'art. 4 in esame,
si  rivolge  al  lato  strettamente   "privatistico   -   lavorativo"
dell'idoneita' dell'operatore sanitario, in  quanto  lavoratore,  sia
esso  autonomo  o  subordinato,  di  svolgere   l'attivita'   S.   La
vaccinazione, cioe',  viene  ad  essere  declinata,  dai  commi  2  e
seguenti, quale requisito imprescindibile  per  svolgere  l'attivita'
professionale,   che   deve   sussistere   inizialmente,   ai    fini
dell'iscrizione  nell'albo  e  deve  permanere  nel  tempo  pena   la
sospensione della professione, conseguenza quest'ultima ex lege,  non
intermediata    dall'esercizio    di    un    potere     autoritativo
dell'amministrazione  S.  In   questo   modo,   il   legislatore   ha
sostanzialmente introdotto una fattispecie ex lege di inidoneita' del
"lavoratore  della  sanita'"  incidendo,  quindi,  a  monte  e  senza
l'intermediazione  dell'esercizio  di  potere  da  parte  di   alcuna
pubblica amminsitrazione, sullo "statuto  lavorativo"  del  sanitario
conformando alla  tutela  dell'interesse  pubblico  il  diritto  allo
svolgimento dell'attivita' lavorativa. Non  solo,  ma  e'  lo  stesso
legislatore che, conformata  negativamente  la  sfera  giuridica  del
sanitario con l'obbligo vaccinale, operando un  bilanciamento  tra  i
contrapposti interessi, ha previsto al comma 2  gli  unici  casi  nei
quali e' possibile differire o omettere il  vaccino  senza  incorrere
nell'inadempimento all'obbligo (Omissis). 
          Risulta evidente, quindi,  l'intento  del  legislatore  nel
disciplinare un'ipotesi di sospensione  obbligatoria  preventivamente
determinata  ex  lege:  "sottrarre"  il   potere   discrezionale   di
sospensione al datore  di  lavoro  e  agli  ordini  professionali  di
riferimento, senza, al contempo attribuire ad alcun  altro  soggetto,
ne' pubblico, ne' privato, tale potere, in  modo  da  rendere  certa,
effettiva e uguale per tutti, l'impossibilita' per il  sanitario  non
vaccinato  di  svolgere  l'attivita',  essendo  inidoneo,  sia   pure
temporaneamente,   allo   svolgimento   dell'attivita'    lavorativa.
(Omissis)  Come  emerge  chiaramente  dal   dettato   normativo,   il
legislatore ha conformato "a monte" (con l'obbligo  vaccinale)  e  "a
valle"   (con   la   sospensione),    la    sfera    giuridica    del
sanitario-lavoratore/professionista,  al  contempo  incidendo   sulla
sfera decisionale tanto dei datori di  lavoro  (parzialmente)  quanto
degli  ordini  professionali:  per  altro  verso,  per  garantire  il
necessario  raccordo  tra   gli   "ordinari"   "strumenti"   previsti
dall'ordinamento  per  la   verifica   delle   idoneita'   lavorative
nell'ambito del lavoro subordinato privato  e  nel  pubblico  impiego
(attraverso i c.d. medici del lavoro) e lo svolgimento del c.d. piano
vaccinale, ha inteso, attribuire all'amministrazione S. (l'Azienda S.
locale di residenza dei sanitari) il doppio compito, materiale, da un
lato, di attuazione dell'obbligo  vaccinale,  e,  dall'altro,  quello
esclusivamente ricognitivo dell'inadempimento  all'obbligo  medesimo,
e,   quindi,   dell'inidoneita'   allo   svolgimento   dell'attivita'
lavorativa.  (Omissis)  Alle  Aziende  sanitarie,  quindi,   non   e'
riconosciuto  alcun  potere  autoritativo,  sia  esso   vincolato   o
discrezionale, idoneo  a  disporre  della  situazione  giuridica  del
privato incidendola unilateralmente. Parimenti, l'Azienda S. non puo'
nemmeno incidere sulle conseguenze a  valle,  in  parte  strettamente
predeterminate dalla legge (la  sospensione)  senza  che  vi  sia  un
puntuale atto impositivo, in parte demandate, significativamente,  ad
altro soggetto (il datore di lavoro). 
    Anche il ruolo degli Ordini e' meramente ausiliario e informativo
(Omissis). La sospensione non e' disposta dagli  ordini,  cosi'  come
non e'  disposta  dall'amministrazione  S.,  ma  e'  una  conseguenza
dell'inadempimento meramente "fotografato" da  quest'ultima  mediante
l'atto di accertamento, che gli Ordini si limitano  a  comunicare  al
professionista, cioe' e' un mero obbligo  informativo,  previa  presa
d'atto e senza alcuna valutazione di merito, riportando l'annotazione
relativa all'albo. L'atto dell'amministrazione  S.,  quindi,  non  ha
alcun effetto dispositivo: l'impiego nel testo dell'art. 4 del  verbo
"determina", associato all'accertamento, non va inteso nel senso  che
la sospensione sia un effetto dell'atto medesimo, ma  nel  senso  che
essa e' la conseguenza dell'inadempimento e, quindi, dell'inidoneita'
temporanea all'esercizio della prestazione - che preesiste, ma  viene
- certificata dall'atto di accertamento, cosi'  come  il  medico  del
lavoro certifica l'inidoneita'  allo  svolgimento  della  prestazione
lavorativa da parte del singolo lavoratore. Ne consegue, che rispetto
all'atto di accertamento dell'Azienda S. la situazione giuridica  del
sanitario non e' qualificabile in termini di interesse legittimo,  ma
di diritto soggettivo». 
        Tribunale amministrativo regionale della Liguria, sezione  I,
n. 983, n. 984, n. 985, n. 986, n. 987 e n. 991 del 2021: 
          «Al  riguardo,  va  premesso   che   tutte   le   possibili
contestazioni sollevabili dal sanitario in relazione all'applicazione
della suddetta norma, anche quando  concernono  il  profilo  piu'  "a
monte" dell'asserita incostituzionalita' dell'obbligo  vaccinale  per
la ritenuta lesione di uno o piu' diritti costituzionalmente tutelati
- in particolare il diritto alla salute - coinvolgono una fattispecie
che, come  detto,  concerne  precipuamente  il  profilo  relativo  al
diritto allo  svolgimento  della  prestazione  lavorativa  in  quanto
finalizzata a garantire che  il  lavoratore  sanitario  soddisfi  una
determinata  condizione  di  idoneita'  lavorativa.  In  ogni   caso,
elemento comune a tutte  le  ipotesi  di  contestazione  che  possono
discendere dall'attuazione della disposizione in esame, e'  il  fatto
che, come detto, rispetto alle situazioni giuridiche che il sanitario
assume o puo' assumere essere  lese,  all'Azienda  sanitaria  non  e'
stato  attribuito  alcun  potere  pubblico  autoritativo  o  comunque
dispositivo delle situazioni giuridiche medesime, di  modo  da  poter
giustificare  la  giurisdizione  del   giudice   amministrativo.   Ne
consegue,  che  rispetto  all'atto   di   accertamento   dell'Azienda
sanitaria la situazione giuridica del sanitario non e'  qualificabile
in termini di interesse legittimo, ma di diritto soggettivo.» 
        Tribunale amministrativo regionale  della  Toscana,  sede  di
Firenze, 12 luglio 2022, nonche' nn. 200 e 201 del 17 febbraio 2022 e
nn. 294 e 296 del 7 marzo 2021: 
          «L'Ordine professionale, nel rapporto de quo, si pone su un
piano paritetico essendo lo stesso integralmente  disciplinato  dalla
legge. Nella fattispecie l'Ordine ha il solo compito di verificare la
sussistenza dei requisiti indicati dalla legge per l'esercizio  della
professione sanitaria in relazione all'obbligo vaccinale che  incombe
sugli  operatori  ad  essa  adibiti;  ogni  valutazione  di  pubblico
interesse  in  proposito  e'  gia'  stata  compiuta  dal  legislatore
subordinando  detta  professione  (in  aggiunta  ai  requisiti   gia'
esistenti) all'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19. 
          Ne  segue  che  nella  controversia  viene  in  rilievo  la
(asserita) lesione di un diritto soggettivo, sulla quale non puo' che
affermarsi la giurisdizione ordinaria». 
    Queste considerazioni valgono con riferimento alla disciplina  di
cui all'art. 4  del  decreto-legge  n.  44/2021  sia  nella  versione
originaria, sia nella versione conseguente alle modifiche  introdotte
dal decreto-legge n. 172/2021, che ha  semplificato  il  procedimento
affidando agli Ordini degli esercenti  le  professioni  sanitarie  le
competenze  relative  all'accertamento  dell'osservanza  dell'obbligo
vaccinale  e,  in  caso  negativo,  alla  sospensione  dall'esercizio
dell'attivita' professionale (competenze che in precedenza  erano  in
parte attribuite alle aziende sanitarie locali). 
    In particolare, anche con riferimento al nuovo testo dell'art.  4
citato vale l'affermazione che dalla lettura della  norma  si  evince
«l'insussistenza  di  qualsiasi  potere  autoritativo  in  capo  alle
amministrazioni coinvolte nel procedimento». 
    La norma in  questione  aggiunge  «un  requisito  essenziale  per
l'esercizio   della   professione   sanitaria,   la   cui    mancanza
ineluttabilmente comporta la sospensione dal suo  svolgimento...  non
crea alcun potere amministrativo  in  capo  alle  amministrazioni  le
quali,  a  norma  delle  disposizioni  soprariferite,   devono   solo
«accertare»  l'adempimento  o  il  mancato  adempimento,   da   parte
dell'operatore sanitario, all'obbligo di vaccinazione. Si  tratta  di
un'attivita' meramente accertativa e adempitiva di obblighi di  legge
da cui esula ogni potere discrezionale ed ogni potesta' autoritativa,
al cui esito venga incisa la posizione  giuridica  del  destinatario.
Quest'ultima viene piuttosto  direttamente  incisa  dalla  legge,  la
quale regola  direttamente  il  rapporto  giuridico  determinando  le
conseguenze   che   derivano   dal   verificarsi   dall'inadempimento
all'obbligo vaccinale.  Dalla  fattispecie  e'  quindi  assente  ogni
potesta' pubblicistica delle amministrazioni  le  quali,  si  ripete,
sono  chiamate  unicamente  ad  accertare   l'avvenuta   vaccinazione
dell'operatore sanitario ovvero l'inadempimento al relativo obbligo. 
    Lo schema regolante il rapporto e' quindi quello della norma  che
pone  un  (nuovo)  presupposto  per  l'esercizio  della   professione
sanitaria,   incidendo    direttamente    il    diritto    soggettivo
dell'operatore ad espletare le relative mansioni. La norma disciplina
direttamente  il  fatto  producendo  da  se'  i  conseguenti  effetti
giuridici  senza  l'intermediazione  di  un  potere   amministrativo,
secondo lo schema «norma-fatto-effetto». 
    Il criterio generale di riparto della  giurisdizione  e'  fondato
sulla natura della  situazione  giuridica  dedotta  in  giudizio.  Il
giudice amministrativo puo' essere adito solo  laddove  la  posizione
giuridica  azionata  sia  qualificabile  nei  termini  dell'interesse
legittimo salvi i  casi,  specificamente  previsti  dalla  legge,  di
giurisdizione esclusiva amministrativa nei quali  la  fattispecie  in
esame non rientra, poiche' non si controverte in tema di  concessioni
di pubblici servizi, ne' di  provvedimenti  adottati  dalla  pubblica
amministrazione  o  dal  gestore  di  un  pubblico  servizio  in   un
procedimento  amministrativo  poiche'  gli   atti   impugnati   hanno
carattere meramente accertativo  e  non  conformano  il  rapporto  di
diritto  pubblico  in  cui  i  ricorrenti  sono  coinvolti,  ne'   di
affidamento di un pubblico servizio (art. 133, comma 1,  lettera  c],
codice di procedura amministrativa). 
    L'interesse legittimo sussiste (solo) a fronte dell'esercizio  di
un «potere amministrativo» da parte di un ente pubblico  (o  soggetto
equiparato) e si caratterizza per il fatto che non garantisce al  suo
titolare il raggiungimento del bene della vita ad esso  connesso,  ma
solo la legalita' dell'azione amministrativa, sulla quale incombe  il
compito di realizzare un determinato assetto di interessi che  potra'
comprendere il bene della vita suddetto, ma potra'  anche  escluderlo
in  ragione  dell'esistenza  di  interessi  pubblici  prevalenti,   o
comunque bilanciarlo con questi ultimi. 
    La giurisdizione di  legittimita'  (ma  anche  quella  esclusiva)
presuppongono che l'agire dell'amministrazione sia caratterizzato  da
un collegamento con un potere pubblico dalla stessa esercitato. Tanto
e'  stato  affermato  dalla  giurisprudenza   costituzionale   (Corte
costituzionale 6 luglio 2004, n. 204, 11 maggio 2006, n.  191)  e  il
principio e' stato recepito in sede  legislativa  poiche'  l'art.  7,
comma  1,  del  codice  di  procedura  amministrativa  indica,  quale
criterio di corretta individuazione delle controversie  che  ricadono
nella giurisdizione generale amministrativa, l'esercizio o il mancato
esercizio di un potere amministrativo  che  si  manifesta  attraverso
provvedimenti,   atti   o   omissioni.   Ogni   qual   volta   invece
l'ordinamento, pur approntando una disciplina orientata  alla  tutela
di uno o  piu'  interessi  pubblici,  non  attribuisce  concretamente
all'amministrazione un potere volto a conformare la  sfera  giuridica
del  privato,  non  puo'  configurarsi  nemmeno  correlativamente  la
giurisdizione del giudice amministrativo»  (Tribunale  amministrativo
regionale del Veneto III, 20 dicembre 2021, n. 1548). 
2.   L'Ordine   professionale   non   pare   aver   commesso   errori
nell'applicazione della normativa vigente. 
    La norma, infatti, come gia' ampiamente  evidenziato  sopra,  non
conferisce all'Ordine alcun potere discrezionale. Una volta accertato
che un soggetto esercente la professione  «sanitaria»  di  chimico  o
fisico  non  ha   rispettato   l'obbligo   vaccinale,   percorso   il
procedimento   indicato,   l'Ordine   e'    tenuto    a    dichiarare
l'inadempimento e questo composta che quel  soggetto  e'  sospeso  ex
lege dall'albo. 
    Il ricorrente ha evidenziato  che  in  altre  occasioni  l'Ordine
avrebbe  esentato  dall'obbligo  alcuni  soggetti,  come  i   docenti
iscritti nell'albo dei chimici e dei fisici.  In  realta',  in  primo
luogo e' evidente che,  se  l'Ordine  non  ha  poteri  discrezionali,
sarebbe illegittimo il provvedimento di esonero. In ogni  caso,  come
ha chiarito la difesa dell'Ordine, la norma impone l'obbligo a  tutti
quelli che esercitino la professione. A differenza  di  altri  ordini
professionali, all'albo dei chimici  possono  essere  anche  iscritte
persone che non esercitino la professione di chimico  ma  l'attivita'
di insegnamento: tali debbono, secondo l'Ordine, essere considerati i
professori  universitari  e  gli  altri  docenti  che,  pur  iscritti
all'albo, non  svolgono  -  quindi  -  professione  di  chimico.  Non
svolgendo  tale  professione,  non   rientrano   nella   disposizione
normativa che si applica agli «esercenti una professione sanitaria». 
    Neppure questo precedente, quindi,  puo'  portare  a  conclusioni
diverse da quelle che la lettera  della  norma,  nella  sua  versione
novellata,  ora  impone:  la  norma  non  lascia  alcun   ambito   di
apprezzamento in fatto circa la tipologia di  attivita'  in  concreto
svolta dal chimico  o  fisico.  Il  testo  precedente  alla  novella,
invece, al comma 6, prevedeva che l'atto di accertamento  comportasse
la sospensione dal diritto «di svolgere prestazioni  o  mansioni  che
implicano contatti interpersonali o comportano,  in  qualsiasi  altra
forma, il rischio di diffusione del contagio da  Sars-Cov-2»:  poteva
quindi residuare uno spazio interpretativo all'Ordine  professionale,
spazio che oggi e' precluso con ogni evidenza. 
    Tale automatismo e' enfatizzato dalla norma che ha  espressamente
previsto che non si tratta di sanzione disciplinare e  che  l'effetto
e' automatico, come e' stato ampiamente visto nella disamina relativa
al riparto di giurisdizione in materia. 
    Questo comporta che l'ordine professionale non pare  aver  errato
nell'applicazione della norma,  ma  la  sua  applicazione  porterebbe
necessariamente alla sospensione ex lege per  mancanza  di  requisiti
(ora) imposti per l'esercizio della professione. 
    La questione di costituzionalita' costituisce quindi un passaggio
necessario della decisione cautelare. 
 
                     Non manifesta infondatezza 
 
    Per le  professioni  di  medico  o  di  operatore  sanitario,  il
legislatore  ha  ritenuto  di   imporre   l'obbligo   vaccinale,   in
considerazione della relazione di cura a favore di persone ammalate e
quindi, normalmente, in condizione di fragilita'. 
    Non rileva nel presente procedimento la questione se tale obbligo
sia giustificato ai sensi dell'art. 32 della Costituzione, ossia se i
vaccini di cui si tratta  siano  davvero  in  grado  di  impedire  il
contagio  o  se  i  medesimi  comportino   rischi   per   la   salute
inconciliabili  con  i  limiti  che  l'art.  32  stesso   impone   ai
trattamenti sanitari imposti. Questo stesso  giudice,  con  ordinanza
del 20  dicembre  2021  ha  dichiarato  manifestamente  infondata  la
questione di costituzionalita' fondata su tali  doglianze,  ritenendo
che -  in  fatto  -  i  ricorrenti  non  avessero  provato  le  gravi
affermazioni circa l'inutilita' o dannosita' dei vaccini COVID-19. 
    La questioni qui proposta e' radicalmente diversa. 
    Il ricorrente non discute dell'efficacia dei vaccini,  ne'  della
loro utilita' dal punto di vista epidemiologico. Discute della scelta
del legislatore di sacrificare il suo diritto allo svolgimento  della
professione per imporre la vaccinazione anche agli iscritti nell'albo
dei chimici e dei fisici: si  tratterebbe  di  un'operazione  fondata
soltanto  su  una  nomenclatura  («professioni  sanitarie»)  che   e'
soltanto  evocativa  di  un  rapporto  di  cura,  senza  che  a  cio'
corrisponda necessariamente alcuna sostanza. 
    La questione non pare manifestamente infondata. 
    Lo scopo della  normativa,  infatti,  e'  quello  -  strettamente
connesso alla pandemia COVID-19 - di  garantire  che  lo  svolgimento
delle cure mediche non sia occasione per la diffusione  del  contagio
del virus in danno di persone fragili come gli ammalati. 
    Si tratta di finalita' espressamente indicata dal legislatore che
all'art. 4, comma 4, richiama espressamente il «fine di  tutelare  la
salute  pubblica  e  mantenere  adeguate  condizioni   di   sicurezza
nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza». 
    Rileva  quindi  la  questione  se  sia  ragionevole  oppure   sia
contrario al principio di eguaglianza imporre un obbligo vaccinale  a
tutti gli esercenti  le  professioni  sanitarie  «latamente  intese»,
ossia a tutti  quelli  che,  secondo  la  legge  Lorenzin  oggi  sono
qualificati come esercenti professioni sanitarie, e non soltanto agli
operatori sanitari (o al piu', come prevede la legge,  a  quelli  che
svolgano la loro attivita' in luoghi di cura). 
    I soggetti che svolgono professioni «sanitarie» solo nominalmente
tali, come i fisici, i chimici che qui rilevano, non sono  «operatori
sanitari» perche' non svolgono relazioni di cura con i pazienti,  ne'
sono diversi da altri professionisti che  sono  esenti  dall'obbligo,
come  gli  avvocati,  i  notai,  gli   operatori   commerciali,   gli
insegnanti, etc. Ne' questo obbligo e' limitato ai casi in cui questi
professionisti operino in luoghi di cura. 
    Sembra che l'unica motivazione di un  obbligo  cosi'  esteso  sia
stata  piuttosto  la  possibilita'   di   utilizzare   lo   strumento
dell'iscrizione all'albo/sospensione dallo stesso e l'attivita' degli
ordini professionali come strumento per perseguire una  finalita'  di
prevenzione  sanitaria,  senza  alcun  collegamento,  tuttavia,   con
concrete esigenze di tutela delle persone fragili o altri motivi  che
possano giustificare l'imposizione. Soltanto tali esigenze potrebbero
indurre ad un trattamento sanitario  imposto  con  conseguenze  cosi'
severe come la sospensione dall'esercizio professionale. 
    La violazione dell'art.  3  della  Carta  costituzionale  appare,
inoltre, correlata con la violazione dell'art. 32 della Costituzione,
perche' a tali esercenti delle professioni  sanitarie  che  non  sono
operatori sanitari ne' operano nei luoghi di cura  viene  imposto  un
trattamento sanitario contro la loro  volonta',  al  di  fuori  delle
condizioni indicate dalla Corte costituzionale. 
    Pare anche emergere la violazione dell'art. 4 della  Costituzione
e dell'art. 2 Costituzione in quanto tali soggetti  vengono  limitati
nel proprio  diritto  al  lavoro  (e  dello  sviluppo  della  propria
personalita'): non solo per l'aspetto di diritto  personale  a  poter
contribuire con la  propria  attivita'  professionale  allo  sviluppo
della societa', ma anche per gli aspetti piu' concreti ed  economici,
essendo queste persone,  nel  caso  che  per  qualsiasi  ragione  non
intendano vaccinarsi, private della possibilita' di trarre reddito  e
mantenere se' stessi e la propria famiglia con la  propria  attivita'
professionale. 
    Si  tratta  di  conseguenze  che,  seppur  dichiarate  come   non
«sanzionatorie», sono di sicura afflittivita': basti pensare che  nel
nostro ordinamento la sospensione da un'attivita' professionale  puo'
essere disposta dal giudice penale nei soli casi  dell'art.  289  del
codice di procedura civile e  con  piu'  definiti  limiti  temporali,
mentre la situazione dei soggetti sospesi rischia  di  perdurare,  di
proroga in proroga, senza limite temporale. 
    Altri caratteri di eccessiva afflittivita'  si  possono  rilevare
nel  fatto  che  la  perdita   dei   requisiti   soggettivi   avviene
automaticamente e che la  sospensione  debba  essere  disposta  dalla
pubblica amministrazione senza alcuna discrezionalita' e senza alcuna
valutazione della situazione personale del soggetto. La durata  della
«sospensione» ossia il  periodo  in  cui  il  soggetto  non  e'  piu'
abilitato alla professione e' molto lungo, poiche' dura da oltre  sei
mesi/un anno ed e' suscettibile di mere proroghe legali.  Sicuramente
una situazione assai piu' afflittiva ed incerta rispetto a quella  in
cui si  trova  una  persona  sottoposta  a  procedimento  penale  con
l'applicazione misure interdittive. 
    Evidente e' la disparita' di trattamento rispetto ai  soggetti  -
ad esempio per gli  ultra  cinquantenni  non  iscritti  all'albo  dei
chimici  e  dei  fisici  -  che   vedono   sanzionare   il   medesimo
comportamento con la sola comminazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria di minima entita'. 
    Appare quindi non manifestamente infondata a questo Tribunale  la
questione di legittimita' costituzionale della norma in esame. 
    Essa potrebbe portare alla dichiarazione  di  incostituzionalita'
dell'obbligo  vaccinale  tout  court  per  gli   esercenti   di   una
professione  sanitaria  non  comportante  una  relazione  di  cura/lo
svolgimento di attivita' in luoghi  di  cura  o,  comunque,  per  gli
esercenti la professione di chimico e fisico,  per  cui  deve  essere
sottoposta al giudice delle leggi. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Visti gli articoli 134 della Costituzione, 23  e  seguenti  della
legge n. 87/1953. 
    Conferma il decreto  23  maggio  2022  fino  alla  decisione  del
ricorso. 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 4 del decreto-legge n.  44/2021
e successive modifiche  (decreto-legge  26  novembre  2021,  n.  172,
decreto-legge 24 marzo 2022,  n.  24),  nella  parte  in  cui  impone
l'obbligo vaccinale - pena la sospensione dall'albo - indistintamente
a  tutti  gli  esercenti  le  professioni  sanitarie  diversi   dagli
operatori sanitari, ed in particolare  agli  iscritti  nell'albo  dei
chimici e dei fisici, o comunque  lo  impone  senza  alcuna  verifica
rispetto alle concrete tipologie di svolgimento della professione con
riferimento agli articoli 2, 3, 4, 32 della Costituzione. 
    Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
    Sospende il procedimento cautelare sino  all'esito  del  giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale. 
    Manda  la  cancelleria  per  la  notificazione   della   presente
ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri,  nonche'  per  la
comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati  e  del  Senato
della Repubblica. 
        Genova, 19 agosto 2022 
 
                          Il giudice: Lucca