N. 137 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 luglio 2022

Ordinanza del 18 luglio 2022 del Tribunale  amministrativo  regionale
per il Veneto sul ricorso proposto  dal  Comune  di  Rivoli  Veronese
contro Regione Veneto, Provincia di Verona e Ambito  territoriale  di
caccia - ATC n. 1 Verona Ovest del Garda. 
 
Caccia - Fauna - Norme della Regione Veneto -  Prevista  approvazione
  del Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027)  -  Esclusione
  del  territorio  del  Comune  di  Rivoli  Veronese  dai   territori
  sottoposti al regime giuridico proprio delle Zone Faunistiche delle
  Alpi. 
- Legge  della  Regione  Veneto  28  gennaio  2022,   n.   2   (Piano
  faunistico-venatorio regionale (2022-2027) e modifiche  alla  legge
  regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme  per  la  protezione  della
  fauna e per il prelievo venatorio"), art. 1 e allegati B e C  della
  medesima legge. 
(GU n.47 del 23-11-2022 )
 
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
                            PER IL VENETO 
 
 
                            Sezione prima 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro  generale  500  del  2022,  integrato  da  motivi  aggiunti,
proposto da Comune di Rivoli Veronese, in  persona  del  sindaco  pro
tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Renzo Fausto  Scappini
e Valentina Scappini, con domicilio digitale come da pec da  registri
di giustizia e domicilio eletto presso  il  loro  studio  in  Verona,
vicolo Ghiaia n. 7; contro la Regione  del  Veneto,  in  persona  del
Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giacomo
Quarneti, Luisa Londei e Francesco Zanlucchi, con domicilio  digitale
come da pec da registri di giustizia e  domicilio  eletto  presso  la
sede dell'Avvocatura  regionale  in  Venezia,  Fondamenta  S.  Lucia,
Cannaregio 23; Provincia di Verona, non costituitasi in giudizio; nei
confronti Ambito territoriale di caccia - ATC n. 1 Verona  Ovest  del
Garda, non costituitosi in giudizio; per l'annullamento 
A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 
    dei seguenti provvedimenti tutti limitatamente alla parte in  cui
escludono il Comune di Rivoli Veronese dalla Zona  faunistica  alpina
(«ZFA»): 
        Piano  faunistico  venatorio  regionale  2022-2027  («PFVR»),
approvato con legge n. 2 del 28 gennaio 2022 del consiglio  regionale
della Regione  Veneto,  pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale  della
regione n. 16 del 1° febbraio 2022, in  particolare  e  limitatamente
alla parte in cui esclude il Comune di  Rivoli  Veronese  dalla  Zona
faunistica alpina di cui agli articoli 11 della legge n. 157 del 1992
e 23 della legge regionale n. 50 del 1993, e dei  seguenti,  relativi
allegati: 
          regolamento di attuazione (allegato A); 
          cartografia che individua la ZFA, gli  Ambiti  territoriali
di caccia ed i comprensori alpini (allegato B); 
          relazione al PFVR (allegato C con allegati C/01-C/07); 
          rapporto ambientale (allegato D); 
          valutazione di incidenza ambientale (allegato E); 
          parere   della   commissione   regionale   di   valutazione
ambientale strategica n. 152 del  1°  luglio  2021,  corredato  dalla
relazione istruttoria tecnica per la valutazione di incidenza (VINCA)
del  1°  luglio  2021  e  dalla  scheda  con  parere  relativo   alle
osservazioni presentate (allegato G); 
          deliberazione n. 1943 del 21  dicembre  2018,  con  cui  la
giunta regionale del Veneto ha adottato la proposta di PFVR, ai sensi
dell'art. 8 della legge regionale n. 50 del 1993, ai fini  dell'avvio
delle  consultazioni  previste   dalla   procedura   di   Valutazione
ambientale strategica (VAS); 
          deliberazione n. 1135 del 30 luglio 2019, con due allegati,
con la quale la giunta regionale del Veneto si e'  pronunciata  sulle
osservazioni pervenute nell'ambito della fase di consultazione con il
pubblico prevista dalla procedura di VAS ed ha approvato le modalita'
di recepimento delle osservazioni alla proposta di PFVR adottata  con
DGR n. 1943 del 2018; 
          deliberazione n.  46  del  19  gennaio  2018  della  giunta
regionale del Veneto con tre allegati, avente ad oggetto «Proposta di
nuovo PFVR - Piano faunistico-venatorio regionale (art. 8 della legge
regionale n. 50/1993). Presa d'atto del riordino normativo  nazionale
e regionale  e  contestuale  adeguamento  del  percorso  procedurale,
ridefinizione delle linee guida, degli obiettivi generali e  adozione
del  programma  operativo.  Parziale  riformulazione  della  DGR   n.
1716/2017 e approvazione degli obiettivi  prioritari  del  PFVR,  del
documento  preliminare  di  indirizzo  e  del   rapporto   ambientale
preliminare  relativo  alla  procedura  VAS  (Valutazione  ambientale
strategica)»; 
          deliberazione n. 1716 del  24  ottobre  2017  della  giunta
regionale del Veneto con due allegati avente ad oggetto «Proposta  di
nuovo Piano  faunistico  venatorio  regionale  (art.  8  della  legge
regionale n. 50/1993). Presa d'atto del riordino normativo  nazionale
e regionale  e  contestuale  adeguamento  del  percorso  procedurale,
ridefinizione delle linee guida e degli obiettivi generali e adozione
del programma operativo. Approvazione del  documento  preliminare  di
indirizzo  e  del  rapporto  ambientale  preliminare  relativo   alla
procedura VAS (Valutazione ambientale strategica)»; 
        nonche' dei seguenti, ulteriori provvedimenti, ancorche'  non
conosciuti e con  riserva  di  motivi  aggiunti,  sempre  nei  limiti
dell'interesse perseguito dal Comune di Rivoli Veronese e nella parte
in cui lo escludono dalla ZFA: 
          deliberazione n. 97  del  14  dicembre  2014,  con  cui  il
consiglio  provinciale  della  Provincia  di  Verona   ha   approvato
definitivamente il Piano faunistico  venatorio  provinciale  («PFVP»)
2014-2019; 
          documento  preliminare  di  indirizzo,  che   individua   i
contenuti del PFVP con riguardo anche alla ZFA; 
          deliberazione n. 75 del 24 aprile 2013, con cui  la  giunta
provinciale di Verona ha adottato il PFVP; 
          deliberazione n. 126 del 4 luglio 2013, con cui  la  giunta
provinciale  di  Verona  ha  adottato  la  valutazione  di  incidenza
ambientale sulla proposta di PFVP; 
          deliberazione n. 150 dell'8 agosto 2013, con cui la  giunta
provinciale di Verona  ha  adottato  la  proposta  di  PFVP  ai  fini
dell'attivazione  della  fase  di  consultazione   e   partecipazione
prevista dalla procedura di V.A.S.; 
          deliberazione n. 231 del  21  novembre  2013,  con  cui  la
giunta provinciale di Verona ha  approvato  le  controdeduzioni  alle
osservazioni pervenute alla proposta di PFVP; 
          pareri n. 99 del 12 dicembre 2014 e n. 148  del  29  luglio
2014 sulla proposta di PFVP espressi dalla commissione regionale VAS; 
B) per quanto riguarda i motivi aggiunti: 
    dei seguenti provvedimenti, alcuni conosciuti solo per  l'oggetto
in quanto non pubblicati  nel  Bollettino  Ufficiale  della  regione,
tutti limitatamente alla parte in cui, in applicazione ed  esecuzione
del PFVR  approvato  con  legge  regionale  Veneto  n.  2  del  2022,
escludono il  Comune  di  Rivoli  Veronese  dalla  ZFA  e  dalla  sua
programmazione,  eliminano   Comprensorio   alpino   («CA»)   n.   9,
coincidente con parte del territorio del comune,  ed  incorporano  il
Comune di Rivoli nell'ATC n. 1 Verona Ovest del Garda; 
        deliberazione della giunta regionale n. 329 del 29 marzo 2022
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione n. 49 del 15 aprile
2022; 
        deliberazione della giunta regionale n. 198 del  28  febbraio
2022 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione n. 37  del  15
marzo 2022; 
        deliberazione della giunta regionale n. 225 dell'8 marzo 2022
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione n. 38 del 18  marzo
2022; 
        decreto del Presidente della giunta regionale n.  36  del  15
aprile 2022 pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione  n.  51
del 22 aprile 2022 avente ad  oggetto  «Legge  regionale  9  dicembre
1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e  per  il
prelievo venatorio". Art. 33: tabelle perimetrali; 
        decreto   del   direttore   della   Direzione   agroambiente,
programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria n. 151 del 18
febbraio 2022 pubblicato nel Bollettino Ufficiale  della  regione  n.
55S del 29 aprile 2022 avente ad oggetto «Istituzione dei Comprensori
alpini nel territorio compreso nella Zona faunistica delle  Alpi,  in
attuazione  del  Piano  faunistico-venatorio  regionale   (2022-2027)
approvato con legge regionale 28 gennaio 2022,  n.  2.  Articolo  24,
comma 1, legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50»; 
        decreto   del   direttore   della   Direzione   agroambiente,
programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria n. 150 del 18
febbraio 2022 pubblicato nel Bollettino Ufficiale  della  regione  n.
55S del 29 aprile 2022 avente ad oggetto  «Istituzione  degli  Ambiti
territoriali di caccia in attuazione del  Piano  faunistico-venatorio
regionale (2022-2027) approvato con legge regionale 28 gennaio  2022,
n. 2 art. 21, comma 1, legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50»; 
        decreto   del   direttore   della   Direzione   agroambiente,
programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria n. 146 del 18
febbraio 2022 pubblicato nel Bollettino Ufficiale  della  regione  n.
42S del 29 marzo 2022 avente ad oggetto: «Piano  faunistico-venatorio
regionale (2022-2027) [PFVR 2022-2027], approvato con legge regionale
n. 2/2022.  Avvio  della  procedura  per  l'istituzione  di  Oasi  di
protezione (OP) e Zone di ripopolamento e cattura (ZRC), ai  sensi  e
per gli effetti dei commi da 13 a  17  compreso  dell'art.  10  della
legge n. 157/1992 e degli articoli 10, 11 e 12 della legge  regionale
n. 50/1993: 
          approvazione dello schema di avviso  di  pubblicazione  del
PFVR 2022-2027 e di domanda di opposizione all'istituzione di OP/ZRC,
adozione della scansione temporale della  procedura  ed  avvio  della
procedura di pubblicazione»; 
    nonche'  dei  provvedimenti  gia'  impugnati   con   il   ricorso
introduttivo, tutti limitatamente alla  parte  in  cui  escludono  il
Comune di Rivoli Veronese dalla Zona faunistica alpina («ZFA»): 
        e per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della
legge n. 2 del 28 gennaio 2022 del consiglio regionale della  regione
del Veneto, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione  Veneto
n. 16 del 1° febbraio 2022, degli articoli 2, 8  comma  4-bis  e  23,
comma 2 della legge regionale n. 50 del 1993 e dell'art. 1,  comma  4
della legge regionale n. 27 del 2017 per violazione degli articoli 3,
9, 24, 32, 41, 97, 103, 113 e  117,  primo  comma  e  secondo  comma,
lettera s) della Costituzione. 
    Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visto l'atto  di  costituzione  in  giudizio  della  Regione  del
Veneto; 
    Relatore nella Camera di consiglio del giorno 15 giugno  2022  il
dott.  Stefano  Mielli  e  uditi  per  le  parti  i  difensori   come
specificato nel verbale; 
    1. La Regione Veneto  con  l'art.  1  della  legge  regionale  28
gennaio 2022, ha approvato il Piano  faunistico  venatorio  regionale
2022-2027, costituito dai seguenti documenti: 
        a) regolamento di attuazione, ivi compresi  statuti  tipo  di
ambiti territoriali di caccia e Comprensori alpini (allegato A); 
        b) cartografie che individuano la conterminazione della  Zona
faunistica delle Alpi e del territorio lagunare e vallivo, gli Ambiti
territoriali di caccia e i Comprensori alpini (allegato B); 
        c)  relazione  al   Piano   faunistico-venatorio   regionale,
comprensiva  di  cartografie   identificative   degli   Istituti   di
protezione della fauna selvatica corredate da report analitico  e  da
tabella  di  sintesi  recante  la   individuazione   del   territorio
agro-silvopastorale  (TASP)  e  la  percentuale  di   territorio   di
protezione della fauna selvatica (allegato C); 
        d) rapporto ambientale (allegato D); 
        e) rapporto ambientale - valutazione di incidenza  ambientale
(allegato E); 
        f) rapporto ambientale - sintesi non tecnica (allegato F); 
        g) parere della commissione regionale valutazione  ambientale
strategica  n.  152  del  1°  luglio  2021  corredato  da   relazione
istruttoria tecnica per la valutazione di incidenza (VINCA) datata 1°
luglio 2021 e da scheda con  il  parere  relativo  alle  osservazioni
(allegato G). 
    Con l'art. 2 la medesima legge  ha  stabilito  che  il  Piano  ha
validita' quinquennale con decorrenza dal 1° febbraio 2022. 
    2. Il Comune di Rivoli Veronese, situato sulle pendici del  Monte
Baldo in Provincia di Verona, e'  ricompreso  nella  Zona  faunistica
alpina fin  dal  decreto  ministeriale  15  aprile  1940,  emesso  in
attuazione  del  regio  decreto  5  giugno  1939,  n.  1016  (recante
«Approvazione del testo unico delle norme  per  la  protezione  della
selvaggina e per l'esercizio della caccia»). 
    Tale disciplina  determina  una  serie  di  limitazioni  al  fine
appunto di tutelare la tipica fauna alpina. 
    Il Piano faunistico approvato con la sopra citata legge regionale
n. 2 del 2022, nella cartografia (allegato B della legge) ha  escluso
il Comune di Rivoli Veronese dalla Zona faunistica alpina. 
    Conseguentemente il territorio del comune  e'  stato  incorporato
nell'Ambito territoriale di caccia n. 1 di  Verona  Ovest  del  Garda
(ATC 1). 
    Il paragrafo 8.1 della relazione  di  accompagnamento  del  Piano
faunistico (allegato C della legge) nel motivare la  scelta,  afferma
che e' stata  accolta  la  proposta  della  Provincia  di  Verona  di
modifica della Zona faunistica alpina rispetto  al  precedente  Piano
faunistico venatorio in quanto «l'individuazione del limite della ZFA
si  basa  cosi'  ancora  su  criteri   legati   essenzialmente   alla
storicita', venendo  tuttavia  corretto  in  alcuni  casi  di  palese
incongruenza; in particolare,  le  modifiche  al  confine  della  ZFA
rispetto al PFVR 2007-2012 interessano le seguenti zone: 
        innalzamento altimetrico del confine della ZFA: 
          (...); 
          Comune di Rivoli Veronese (ex  Comprensorio  alpino  n.  9,
posto ad una quota altimetrica massima di 580  m  s.l.m.,  minima  di
circa 90 m s.l.m., con caratteristiche territoriali incompatibili con
la definizione di ZFA)»; 
          (...); 
          «i territori che, in ragione di tale variazione,  non  piu'
inclusi nella ZFA vengono contestualmente attribuiti,  in  regime  di
gestione programmata della caccia, all'ATC VR01». 
    3. Il  Comune  di  Rivoli  Veronese  deduce  di  subire  numerosi
pregiudizi  a  causa  di  tali  previsioni   di   legge   di   natura
provvedimentale immediatamente incidenti sul proprio territorio. 
    Sul punto premette che in base alla  disciplina  previgente,  nel
Comprensorio alpino n. 9, coincidente con il territorio  del  comune,
l'indice di densita' venatoria (IDV) era di un cacciatore ogni 40 ha,
ed in termini assoluti potevano pertanto cacciare 21 cacciatori. 
    In base alla nuova disciplina,  per  la  quale  e'  prevista  una
densita' di un cacciatore ogni 28  ettari,  essendo  sufficiente  per
poter cacciare  essere  residenti  nella  provincia  di  riferimento,
potranno cacciare piu' di milleduecentottantatre' cacciatori iscritti
all'Ambito territoriale di caccia n. 1. 
    Il  comune  sottolinea  che  tale  lievitazione  dei  legittimati
all'attivita' venatoria comportera' inevitabilmente gravi conseguenze
sull'ambiente  e  sulla  fauna  tipicamente  alpina  che  popola   il
territorio comunale, in ragione del grandissimo aumento del numero di
cacciatori. 
    Deduce inoltre che l'elisione del carattere montano  del  proprio
territorio effettuata  dal  Piano  faunistico,  possa  costituire  la
premessa,  sul  piano  amministrativo,  per  escluderlo   dall'Unione
montana del Monte Baldo, di cui fa parte e che e' un ente  locale  ai
sensi degli articoli 27 e 32 del decreto legislativo 18 agosto  2000,
n.  267,  con  gravi  ripercussioni  negative  sul  piano   economico
finanziario, in quanto l'Unione montana, ai sensi dell'art. 23, commi
1 e 2, dello statuto, e' destinataria  dei  trasferimenti  dei  Fondi
nazionali vincolati e di quelli regionali relativi alle funzioni gia'
esercitate dalle Comunita' montane. 
    Il comune evidenzia  altresi'  gli  effetti  pregiudizievoli  sul
piano economico-turistico, in quanto il territorio  e'  rinomato  tra
gli appassionati di  arrampicata  sportiva  ed  alpinistica,  che  lo
frequentano numerosi nel periodo di settembre-ottobre. Le cautele  da
osservare a causa dell'improvviso aumento del  numero  di  cacciatori
(da ventuno a circa milleduecentottantatre') proprio  nella  stagione
di maggior afflusso di questa tipologia di  turisti  -  si  rileva  -
costituiscono un sicuro disincentivo a frequentare questo territorio. 
    Infine viene rappresentato il rischio della perdita dei  benefici
fiscali di cui godono attualmente le aziende agricole  con  sede  nel
territorio  del  comune.  Il  comune  infatti  e'  classificato  come
ricadente tra le aree svantaggiate di montagna in base all'allegato B
della deliberazione della giunta regionale n. 509 del 30 aprile 2019,
e sul piano amministrativo  l'espulsione  dal  perimetro  della  Zona
faunistica  alpina  potrebbe   prefigurare   l'esclusione   da   tale
classificazione. 
    Il comune evidenzia da ultimo che nel corso  della  procedura  di
formazione  del  Piano  faunistico  sono   state   presentate   delle
osservazioni  con  cui   e'   stata   manifestata   la   contrarieta'
all'esclusione del territorio comunale dalla Zona faunistica  alpina,
per il rilievo che sono presenti le tipiche flora e fauna alpine,  ma
che  esse  sono  state  tuttavia   respinte   senza   una   specifica
motivazione, con generico riferimento alla proposta  della  provincia
ritenuta coerente con le disposizioni della legislazione regionale. 
    4. Con il ricorso introduttivo il comune impugna direttamente  il
Piano faunistico approvato con la legge  regionale  n.  2  del  2022,
unitamente agli atti amministrativi che negli  anni  hanno  preceduto
tale approvazione, deducendone in via principale l'illegittimita' per
incompetenza, in quanto non spetta alla regione disporre la  modifica
in peius del perimetro  della  Zona  faunistica  alpina,  ed  in  via
subordinata   per   contrasto   con   diverse   disposizioni    della
Costituzione. 
    Per sostenere  l'ammissibilita'  di  una  tale  impugnazione,  il
comune ricorrente afferma che la legge  regionale,  indipendentemente
dal  nomen  iuris,  deve  dal  punto  di  vista  sostanziale   essere
qualificata come provvedimento amministrativo del consiglio regionale
pienamente sindacabile dal giudice amministrativo. 
    4.1. Con motivi aggiunti il comune  impugna  atti  amministrativi
applicativi  del  Piano  faunistico  venatorio.  Si  tratta  di  atti
strumentali, preparatori o prodromici alla possibilita' di consentire
fin dalla prossima stagione venatoria l'esercizio  della  caccia  nel
proprio territorio, senza il rispetto delle speciali forme di  tutela
previste per le Zone faunistiche alpine. 
    Sono oggetto di impugnazione: 
        la DGR n. 329 del 29  marzo  2022,  con  cui  la  regione  ha
prorogato il termine temporale  per  la  restituzione  del  tesserino
venatorio regionale per la stagione venatoria 2021/2022; 
        la DGR n.  198  del  28  febbraio  2022,  con  cui  e'  stata
approvata l'autorizzazione «all'affidamento del servizio di  raccolta
dati, analisi e redazione dei documenti e delle connesse esigenze per
l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza ambientale
del Piano faunistico venatorio regionale  2022-2027  e  del  relativo
calendario venatorio»; 
        la DGR n. 225 dell'8 marzo 2022, di approvazione del «modello
di tesserino venatorio a carattere provvisorio per l'esercizio  della
caccia di  selezione  al  di  fuori  del  territorio  regionale  agli
ungulati; art. 12, comma 12  e  art.  18,  comma  2  della  legge  n.
157/1992; art. 14, comma 4 e art. 16, comma 4 della  legge  regionale
n. 50/1993»; 
        il decreto del Presidente della giunta regionale n. 36 del 15
aprile 2022, che  ha  ad  oggetto  la  nuova  regolamentazione  delle
tabelle perimetrali anche per la Zona faunistico venatoria; 
        il  decreto  del  direttore  della  Direzione   agroambiente,
programmazione e gestione ittica e faunistico venatoria n. 151 del 18
febbraio 2022, che ha ad oggetto l'istituzione dei Comprensori alpini
conseguente al nuovo Piano faunistico; 
        il  decreto  del  direttore  della  Direzione   agroambiente,
programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria n. 150 del 18
febbraio  2022,  che  ha  ad  oggetto  l'istituzione   degli   Ambiti
territoriali di caccia conseguente al nuovo Piano faunistico; 
        il  decreto  del  direttore  della  Direzione   agroambiente,
programmazione e gestione ittica e faunistico venatoria n. 146 del 18
febbraio  2022,  che  ha  ad  oggetto  l'avvio  della  procedura  per
l'istituzione di Oasi di protezione (OP) e Zone  di  ripopolamento  e
cattura (ZRC), una delle quali di nuova  istituzione  nel  Comune  di
Rivoli Veronese per mitigare gli effetti dell'esclusione  dalla  Zona
faunistica alpina. 
    Sia nel  ricorso  introduttivo  che  nei  motivi  aggiunti  viene
chiesto di sollevare la questione  di  illegittimita'  costituzionale
della legge di approvazione  del  Piano  faunistico  venatorio  sotto
molteplici aspetti sulla scorta di articolate argomentazioni. 
    5. Si e' costituita in giudizio la Regione del  Veneto  eccependo
l'inammissibilita' del ricorso per difetto  di  legittimazione  e  di
interesse, e la manifesta  infondatezza  della  questione  sollevata,
concludendo per il rigetto del ricorso. 
    6. Alla Camera di consiglio  del  15  giugno  2022,  fissata  per
l'esame della domanda cautelare, il Collegio con ordinanza n. 615 del
20 giugno 2022, ha ritenuto che: 
        il   giudizio   cautelare   non   potesse   essere   definito
indipendentemente dalla risoluzione della questione  di  legittimita'
costituzionale; 
        la questione di  legittimita'  costituzionale  sollevata  con
l'ordinanza all'esame integrasse i presupposti di  fumus  boni  iuris
(sulla  possibilita'  di  sollevare  la  questione  di   legittimita'
costituzionale nella fase cautelare vi e' giurisprudenza consolidata,
v.,  ad  es.,  Corte  costituzionale   n.   444   del   1990;   Corte
costituzionale n. 183 del 1997; Corte costituzionale n. 4  del  2000;
Corte costituzionale ordinanza n. 25 del 2006;  Corte  costituzionale
n. 83 del 2013; Corte costituzionale n. 274 del  2014;  Consiglio  di
Stato, Ad. Pl., ordinanza 20 dicembre 1999, n. 2); 
        l'interesse del comune a non subire  pregiudizi  all'ambiente
nel  proprio   territorio,   declinabile   anche   nell'esigenza   di
salvaguardare il patrimonio faunistico tipico delle zone  alpine  dal
prelievo venatorio, fosse prevalente su quello,  di  cui  la  regione
resistente e' portatrice, di consentire l'esercizio venatorio  in  un
territorio che fin dal 1940 e' assoggettato ai limiti e alle forme di
tutela  proprie  delle  Zone  faunistiche  alpine,  con   conseguente
configurabilita' del  requisito  del  periculum  in  mora  (circa  le
esigenze cautelari in subiecta  materia,  volte  ad  evitare  effetti
irreversibili  di  prelievo  a   carico   della   fauna,   patrimonio
indisponibile dello Stato, cfr. ex pluribus Consiglio di Stato,  Sez.
III,  decreto  cautelare  29  ottobre  2020,  n.  6289;  id.  decreto
cautelare 26 ottobre 2020, n. 6256; id. decreto cautelare 24  gennaio
2020, n. 340). 
    In base a tali considerazioni, e' stata sospesa  l'efficacia  dei
provvedimenti amministrativi impugnati  con  i  motivi  aggiunti  nei
limiti  di  interesse  dell'ente  territoriale  ricorrente   in   via
meramente interinale, disponendosi che - nelle more  della  pronuncia
sulla  domanda  cautelare  a  cui  si  provvedera'  a  seguito  della
definizione   della   questione   pregiudiziale    di    legittimita'
costituzionale - vengano mantenute,  nel  territorio  del  Comune  di
Rivoli Veronese, le forme  di  tutela  dall'esercizio  dell'attivita'
venatoria previste per le Zone faunistiche alpine. 
    7. Il Collegio ritiene rilevante e non  manifestamente  infondata
sotto diversi e concorrenti  aspetti  la  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 1 della legge regionale  n.  2  del  2022  e
degli allegati B) e C) della  medesima  legge,  nella  parte  in  cui
approvano con legge il  Piano  faunistico  venatorio  del  Veneto  ed
escludono il territorio del Comune  di  Rivoli  Veronese  dalla  Zona
faunistica delle Alpi per violazione degli articoli 3,  24,  25,  97,
100, 111, 113 e 117, primo comma della Costituzione - quest'ultimo in
relazione agli articoli 6 e 13 della Convenzione per la  salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (CEDU), firmata a
Roma il 4 novembre 1950, ratificata e  resa  esecutiva  con  legge  4
agosto 1955, n. 848 - nonche'  per  violazione  degli  articoli  117,
secondo comma, lettera s), e 123 della Costituzione. 
    8. Con riguardo  alla  rilevanza  della  questione,  il  Collegio
ritiene di dover evidenziare che  i  provvedimenti  impugnati  con  i
motivi aggiunti, il cui carattere lesivo e' indubbio  quantomeno  con
riguardo ai decreti direttoriali 18 febbraio 2022, n. 150  e  n.  151
che fanno piena e diretta  applicazione  della  previsione  di  legge
contestata, sono radicati nella legge regionale  la  cui  conformita'
alla Costituzione viene messa in dubbio: sicche' la rilevanza investe
il cuore della questione portata all'attenzione di questo Tribunale. 
    8.1. E' da precisare che il Collegio non ritiene condivisibile la
tesi  del  ricorrente,  avanzata  con  il  ricorso   introduttivo   e
sviluppata  nei  motivi  aggiunti,  volta  a  qualificare  la   legge
regionale n. 2 del 2022 da un punto di vista sostanziale come un atto
amministrativo sindacabile dal giudice amministrativo in ragione  del
suo contenuto provvedimentale, anziche' come  un  atto  normativo  di
rango primario. 
    Vero e' che in passato tale lettura «sostanzialistica» fu seguita
da Consiglio di Stato, Ad. Plen. 20 marzo 1952, n.  6,  che  ebbe  ad
interpretare  le  «leggi-provvedimento»  (nella  specie,  i  «decreti
delegati d'esproprio» previsti dalla riforma  fondiaria)  come  «atti
oggettivamente e soggettivamente amministrativi». Ma  e'  anche  vero
che la tesi fu subito contraddetta dalle Sezioni Unite della Corte di
cassazione (v., in particolare, sentenze 15 gennaio 1953,  n.  107  e
108, in sede di sindacato di costituzionalita'  esercitato  ai  sensi
della VII disposizione transitoria e  finale  della  Costituzione)  e
successivamente dalla Corte costituzionale (v.  sentenza  n.  60  del
1957) che, sempre con riguardo ai decreti legislativi  di  attuazione
della riforma fondiaria, ebbe a rilevare che le  leggi  provvedimento
sono sindacabili solo nell'ambito del giudizio  di  costituzionalita'
in quanto la Costituzione definisce la legge statale e regionale, non
gia' in ragione del suo contenuto strutturale o materiale, bensi'  in
dipendenza  dei  suoi  caratteri  formali,  che  si  inverano  e  nel
procedimento di formazione e  nell'organo  competente  a  provvedere.
Nello  stesso  tempo,  per  evidenti  ragioni  di   pienezza   e   di
effettivita' della tutela, la giurisprudenza  ha  sempre  ammesso  la
impugnabilita'  in  via   incidentale   delle   leggi   provvedimento
attraverso l'interpositio della impugnazione degli  atti  applicativi
di tali leggi. 
    Di qui, l'ammissibilita' dei motivi aggiunti, con  i  quali  sono
impugnati  provvedimenti  amministrativi  applicativi   della   legge
regionale n. 2 del 2022, la cui lesivita' e' gia'  stata  evidenziata
in quanto atti deputati proprio a consentire l'esercizio della caccia
nel territorio del Comune di Rivoli Veronese, senza il rispetto delle
speciali forme di tutela previste per le Zone faunistiche alpine. 
    Infatti e' proprio attraverso l'impugnazione di tali atti, aventi
sicura natura amministrativa, che e' possibile  sindacare  in  questa
sede sotto il profilo della sua costituzionalita' la legge  regionale
n. 2 del 2022, in quanto  fonte  e  presupposto  degli  stessi  (cfr.
Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 ottobre 2008, n. 4933, punto 11). 
    9. La legittimazione al presente ricorso e' radicata nell'art. 3,
comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, ai sensi del  quale
il comune «rappresenta la propria comunita', ne cura gli interessi  e
ne promuove lo sviluppo». 
    Come precisato al paragrafo 3 della presente ordinanza, il Comune
di Rivoli Veronese ha illustrato i pregiudizi che subisce  l'ambiente
del proprio territorio a causa dell'esclusione dalla Zona  faunistica
delle  Alpi,  e  l'ambiente  costituisce  un  valore  che  nella  sua
estensione  e'  certamente   declinabile   anche   nell'esigenza   di
salvaguardare il  patrimonio  faunistico  tipico  delle  zone  alpine
presente nel territorio da un intenso prelievo venatorio. 
    L'esponenziale aumento della pressione del prelievo venatorio che
deriverebbe dall'attuazione delle  previsioni  del  Piano  faunistico
venatorio con il passaggio da ventuno ad oltre  milleduecentottantuno
cacciatori, e' tale da produrre effetti irreversibili a carico  della
fauna presente  sul  territorio,  stravolgendone  definitivamente  le
caratteristiche. 
    Ed invero la legittimazione del comune sotto  questo  profilo  e'
oggi rinforzata alla luce  della  legge  costituzionale  11  febbraio
2022, n. 1, che ha modificato l'art. 9 della Costituzione. 
    Infatti secondo quanto previsto  ora  dal  terzo  comma  di  tale
articolo la Repubblica - che ai  sensi  dell'art.  114,  primo  comma
della Costituzione, e' costituita «dai comuni, dalle province,  dalle
citta' metropolitane, dalle regioni e dallo Stato»  -  deve  tutelare
«l'ambiente, la biodiversita' e gli ecosistemi, anche  nell'interesse
delle future generazioni», e tale previsione, radicando  anche  nella
competenza dei comuni l'obbligo di  curare  valori  ambientali  nella
misura in cui sono presenti nel proprio territorio, accentua ancor di
piu', rispetto al passato, la  legittimazione  degli  enti  locali  a
reagire in  giudizio  avverso  i  provvedimenti  pregiudizievoli  per
l'ambiente, la biodiversita' e gli ecosistemi. 
    Le considerazioni svolte  in  punto  di  legittimazione  rilevano
anche sotto il profilo  dell'interesse  proprio  per  il  pregiudizio
arrecato ai valori ambientali che  caratterizzano  il  territorio  de
quo. Va poi aggiunto che l'esclusione dalla  Zona  faunistica  alpina
determina altresi' sia una  lesione  dell'immagine  del  comune,  sia
lesioni sul piano economico alla comunita' di cui il comune  e'  ente
esponenziale, in quanto da cio' conseguira' che il territorio, vocato
all'arrampicata in natura, venga abbandonato da questo specifico tipo
di turismo che per la sua entita' costituisce  un'importante  risorsa
per la comunita' locale. 
    10. Il Collegio dubita sotto diversi profili  della  legittimita'
costituzionale  della  legge  regionale  n.  2  del  2022,  la  quale
costituisce una legge  -  provvedimento  di  approvazione  del  Piano
faunistico   venatorio   allegato   alla   stessa,   e   come    tale
autoapplicativa,  in  quanto   dotata   di   capacita'   direttamente
conformativa. 
    E' vero che la giurisprudenza della Corte costituzionale  ammette
che la legge ordinaria possa non solo prevedere, ma anche provvedere.
Ma cio' non puo' avvenire senza il rispetto di una serie di limiti da
accertare    attraverso    uno    «scrutinio    stretto,    ovverosia
particolarmente severo,  poiche'  in  norme  siffatte  e'  insito  il
pericolo di un arbitrio,  connesso  alla  potenziale  deviazione,  in
danno di determinati soggetti, dal comune trattamento riservato dalla
legge a tutti i consociati (ex plurimis, sentenze n. 1872 del 2017  e
n. 64 del 2014)» (cosi' Corte costituzionale 27 luglio 2020, n.  168,
n. 15, parte in diritto). Non solo: la necessita'  di  uno  scrutinio
stretto nasce anche e soprattutto dal fatto che sotto piu' profili la
tutela giurisdizionale viene ad essere dequotata e nello stesso tempo
si  incide  sulla  naturale  e  fisiologica  elasticita'  dell'azione
amministrativa (v. ancora Corte costituzionale n. 116  del  2020  che
richiama, tra l'altro, le sentenze n. 20 del 2012 e n. 258 del 2019). 
    11. I dubbi di costituzionalita' nascono anzitutto dal fatto  che
nell'ordinamento nazionale e regionale il Piano faunistico  venatorio
ha tutte le caratteristiche per poter essere inquadrato tra gli  atti
naturaliter amministrativi. Sul punto vi  e'  ormai  una  consolidata
lettura da parte  della  stessa  Corte  costituzionale  la  quale  ha
rilevato la incostituzionalita' per violazione dell'art. 117, secondo
comma, lettera s), dell'approvazione dei calendari venatori con legge
anziche' con provvedimento  amministrativo,  perche'  un  vincolo  di
riserva di amministrazione e' rinvenibile nell'art. 18 della legge n.
157 del 1992, la quale contempla una serie  di  valutazioni  tecniche
inserite in un procedimento amministrativo, al termine del  quale  la
regione e'  tenuta  a  provvedere  nella  forma  tipica  con  cui  si
concludono i procedimenti amministrativi. Ma identiche considerazioni
debbono essere svolte rispetto al Piano faunistico venatorio. 
    L'art. 10 della legge n. 157 del 1992 stabilisce infatti che tale
piano costituisce un atto generale, disciplinandone minuziosamente  i
contenuti, e stabilendo al comma 10 che le regioni debbano attuare la
pianificazione  mediante  il  coordinamento  dei  piani   provinciali
secondo i  criteri  dettati  dall'Istituto  nazionale  per  la  fauna
selvatica,  vincolandone  esplicitamente  i   contenuti   a   criteri
tecnico-scientifici.  Del  resto  la  Corte  costituzionale  ha  gia'
affermato in modo espresso con la sentenza n. 174 del 2017 che per il
Piano faunistico venatorio il legislatore  statale  ha  previsto  una
riserva di approvazione mediante atto amministrativo. In quel caso la
Regione Veneto, con l'art. 66, commi 1 e 2, della legge regionale  27
giugno 2016, n. 18, era intervenuta ad attrarre a livello legislativo
un ambito di disciplina in materia di addestramento e allenamento dei
cani da caccia, che l'art. 10, comma 8, lettera e),  della  legge  n.
157 del 1992, riserva al Piano faunistico venatorio. 
    Piu' precisamente il giudice delle leggi ha affermato che: 
        «la materia della caccia, secondo la costante  giurisprudenza
di questa Corte, rientra nella potesta' legislativa  residuale  delle
regioni, tenute nondimeno a rispettare i criteri fissati dalla  legge
n. 157 del 1992, a salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema. Tale
legge stabilisce il punto di equilibrio tra  "il  primario  obiettivo
dell'adeguata salvaguardia del  patrimonio  faunistico  nazionale"  e
"l'interesse [...] all'esercizio dell'attivita' venatoria"  (sentenza
n. 4 del 2000); conseguentemente,  i  livelli  di  tutela  da  questa
fissati non sono derogabili in peius dalla legislazione regionale (da
ultimo, sentenze n. 139 e n. 74 del 2017)»; 
        «questa Corte, nello scrutinare norme di leggi regionali  che
prevedevano   l'arco   temporale   durante    il    quale    svolgere
l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia, ha  costantemente
affermato che gli articoli 10 e  18  della  legge  n.  157  del  1992
rimettono  la  definizione  di   tale   arco   temporale   al   Piano
faunistico-venatorio.  Tali  norme  statali  assicurano,  cosi',   le
"garanzie  procedimentali  per  un  giusto  equilibrio  tra  i   vari
interessi in gioco, da soddisfare anche attraverso l'acquisizione  di
pareri tecnici", con conseguente divieto per la regione di  ricorrere
ad una legge provvedimento (sentenza n. 139 del  2017;  nello  stesso
senso, sentenza n. 193 del 2013)»  (in  questo  senso  parte  7.1  in
diritto). 
    11.1. Per di piu' con  specifico  riguardo  al  Piano  faunistico
venatorio, una riserva di amministrazione  e'  rinvenibile  non  solo
nella legislazione statale, ma anche nell'ordinamento regionale, dato
che lo statuto regionale all'art. 33, comma  3,  lettera  b),  n.  2,
prevede che il consiglio regionale approvi il «programma regionale di
sviluppo e piani di settore». E appunto il Piano faunistico venatorio
e'  un  piano  di  settore,  e  lo  stesso   legislatore   regionale,
nell'attuare lo statuto, con la legge generale sulla  programmazione,
cioe' la legge 29 novembre 2001, n. 35,  all'art.  10,  comma  4,  ha
previsto che solamente il Piano regionale di sviluppo  sia  approvato
con legge, mentre all'art. 14, comma 1,  ha  stabilito  espressamente
che «i Piani di settore sono adottati dalla giunta regionale,  tenuto
conto dell'attivita' di concertazione,  ed  approvati  dal  consiglio
regionale con deliberazione amministrativa pubblicata nel  Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto». 
    Pertanto, anche per lo statuto della regione,  come  interpretato
dal legislatore regionale, il Piano faunistico  venatorio  in  quanto
piano di settore, avrebbe dovuto essere approvato  con  deliberazione
amministrativa. 
    11.2. Coerente con  tale  conclusione  e'  l'iter  seguito  nella
formazione del Piano, che ha compreso la sottoposizione del  medesimo
alla  valutazione  ambientale  strategica  con  delle  distinte  fasi
procedimentali della pubblicazione (la proposta di Piano risale  alla
deliberazione di giunta regionale n. 46 del 19 gennaio  2018),  della
presentazione delle osservazioni e della formulazione delle  relative
controdeduzioni,  disciplinata  dalla  deliberazione   della   giunta
regionale n. 791 del 31 marzo 2009, i cui snodi procedimentali svolti
sono  descritti  nella  relazione  al   Piano   faunistico   di   cui
all'allegato C della legge regionale n. 2 del  2022,  e  che  avrebbe
dovuto naturaliter concludersi con  l'adozione  di  un  provvedimento
amministrativo. 
    12. Alla luce di tutto  cio'  l'incostituzionalita'  della  legge
regionale n. 2 del 2022 emerge sotto piu' profili. 
    Anzitutto per  contrasto  con  il  principio  fondamentale  della
materia che prevede l'approvazione  del  Piano  faunistico  con  atto
amministrativo, tanto piu' considerato che si  versa  in  materia  di
ambiente riservata alla competenza esclusiva della legge dello Stato.
Come affermato piu' volte dalla Corte costituzionale, la caccia e  la
tutela delle specie protette rientrano all'ambito materiale dell'art.
117, secondo comma, lettera s) (cfr., Corte costituzionale n. 313 del
2000; n. 233 del 2010; n. 191 del 2011). 
    In tal maniera si determina infatti la violazione dell'art.  117,
secondo comma, lettera s), perche' la regione ha violato  il  vincolo
di carattere procedimentale imposto dal legislatore  statale  in  una
materia  di  competenza  esclusiva,  concernente  la  fissazione  dei
livelli minimi di tutela ambientale, e che prevede l'obbligo  per  le
regioni  di  approvare  il  Piano  faunistico  venatorio   con   atto
amministrativo  (con  riguardo  al  Piano  faunistico  della  Regione
Veneto,  cfr.  la  sentenza  n.  174  del  2017;  rispetto  al  Piano
faunistico della Regione Liguria, cfr. la sentenza n. 139  del  2017;
rispetto al Piano faunistico della Regione Lazio, cfr. la sentenza n.
10 del 2019; con riguardo alle  analoghe  fattispecie  dei  calendari
venatori, cfr. le sentenze numeri: 20, 105, 116 e 310 del 2012; n. 90
e 193 del 2013; n. 258 del 2019; n. 178 del 2020). 
    Cio' si traduce anche in  irragionevolezza  in  quanto  la  legge
provvedimento   investe   una   materia   tipicamente    di    natura
amministrativa. In  una  situazione  del  genere,  in  cui  il  Piano
faunistico  venatorio  e'  nel  sistema  ordinamentale  costantemente
normativizzato come atto amministrativo,  la  distonia  di  cui  alla
legge regionale n. 2 del 2022 si pone in  contrasto  con  il  tertium
comparationis rappresentato da tale  costante  plesso  normativo  sia
statale sia regionale. Per di piu', risulta violato l'art. 123  della
Costituzione, perche' l'art. 1 della legge regionale n. 2  del  2022,
nell'approvare con legge il Piano faunistico,  ha  violato  la  norma
interposta dell'art. 33, comma 3, lettera b), n.  2,  dello  statuto,
che  prevede  che  il  consiglio  regionale  approvi  il   «programma
regionale di sviluppo e piani di settore»,  come  interpretata  dallo
stesso legislatore regionale il quale, con la  legge  generale  sulla
programmazione n. 35 del 2001, all'art. 10, comma 4, ha previsto  che
solamente il Piano regionale di sviluppo venga approvato  con  legge,
mentre all'art. 14, comma 1, ha stabilito che  i  piani  di  settore,
come il Piano faunistico venatorio,  debbano  essere  necessariamente
approvati con deliberazione amministrativa. 
    Ne' si ravvisano ragioni idonee  a  suffragare  la  scelta  della
natura amministrativa che di per se', per quanto gia'  detto,  riduce
la  pienezza  e  la  effettivita'  della  tutela,  ragioni  tali   da
giustificare la sostituzione  con  la  legge  provvedimento,  in  una
materia affidata alla  legge  dello  Stato  e  dallo  stesso  statuto
regionale alla disciplina a livello amministrativo. Difatti la scelta
del ricorso alla legge anziche' al provvedimento non  risulta  essere
accompagnata da alcuna motivazione (sul punto nulla  viene  precisato
nella relazione di accompagnamento al progetto di  legge  n.  77  del
2021, divenuto la legge regionale n. 2 del 2022, ne' nella  relazione
al Piano faunistico di cui all'allegato C della legge). 
    Indicazioni dalle quali desumere le  ragioni  giustificatrici  di
tale scelta non si  evincono  neppure  in  relazione  allo  specifico
contenuto del Piano faunistico venatorio - che come sopra  visto,  e'
considerato dalla  normativa  nazionale  e  regionale  come  un  atto
naturaliter    amministrativo    -    e    nemmeno    dalle    difese
dell'amministrazione. 
    12.1. Ne consegue che, a giudizio  del  Collegio,  l'approvazione
del Piano faunistico venatorio con legge anziche'  con  deliberazione
amministrativa, viola l'art. 3, per la rilevata irragionevolezza, gli
art. 24 (secondo cui «tutti possono agire in giudizio per  la  tutela
dei propri diritti ed interessi legittimi»), l'art. 25  (secondo  cui
«nessuno puo' essere distolto dal giudice naturale precostituito  per
legge»), l'art. 97 (perche' la legificazione dell'atto amministrativo
impedisce il necessario rispetto dei principi di imparzialita' e buon
andamento   dell'azione    amministrativa    impedendo    l'esercizio
dell'autotutela amministrativa), l'art. 100 (in quanto  il  Consiglio
di Stato e' organo di tutela della  giustizia  nell'amministrazione),
l'art. 103 (in quanto il Consiglio di Stato e  gli  altri  organi  di
giustizia  amministrativa  hanno  giurisdizione  per  la  tutela  nei
confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e,
in particolari  materie  indicate  dalla  legge,  anche  dei  diritti
soggettivi), l'art. 111, comma  1  della  Costituzione,  (perche'  un
processo che per assicurare la pienezza di tutela deve di  necessita'
passare attraverso una fase di sospensione  del  processo  stesso  in
virtu'  dell'incidente  di   costituzionalita'   non   risponde   per
definizione al criterio del giusto processo), l'art. 113 (secondo cui
contro gli atti della pubblica amministrazione e' sempre  ammessa  la
tutela  giurisdizionale  dei  diritti  e  degli  interessi  legittimi
dinanzi agli organi di  giurisdizione  ordinaria  o  amministrativa),
l'art. 117, primo comma, quest'ultimo in relazione all'art.  6  della
Convenzione  per  la  salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo  e  delle
liberta' fondamentali (secondo cui ogni persona ha diritto a  che  la
sua causa sia esaminata da un Tribunale costituito per legge, da  cui
la giurisprudenza della  Corte  EDU  ha  ricavato  il  principio  del
giudice naturale precostituto per legge: cfr. Jorgic v. Germany,  no.
74613/01 § 64; Lavents v. Latvia, no.  58442/00,  §114,  28  novembre
2002; Buscarini v. San Marino (dec.), no. 31657/96,  4  maggio  2000;
Richert v. Poland, no. 54809/07, § 43, 25 ottobre 2011), l'art.  117,
secondo comma, lettera s), perche' versandosi in  materia  ambientale
dovevano essere osservati i criteri e i dettami stabiliti dalla legge
dello  Stato  quantomeno  in  ordine  alla  forma  da  impiegare  per
l'approvazione del Piano faunistico venatorio. 
    13.  La  legge  regionale  n.  2  del  2022,  e'   da   ritenersi
incostituzionale non solo per l'impiego  della  legge  in  luogo  del
provvedimento, ma anche sotto  il  profilo  contenutistico  quale  si
ricava   dagli   allegati   B   (cartografie   che   individuano   la
conterminazione della Zona faunistica delle  Alpi  e  del  territorio
lagunare e vallivo, gli Ambiti territoriali di caccia e i Comprensori
alpini) e  C  (relazione  al  Piano  faunistico-venatorio  regionale,
comprensiva  di  cartografie   identificative   degli   Istituti   di
protezione della fauna selvatica corredate da report analitico  e  da
tabella  di  sintesi  recante  la   individuazione   del   territorio
agro-silvo-pastorale e la percentuale  di  territorio  di  protezione
della fauna selvatica) del Piano faunistico approvato con legge. 
    Come sopra specificato la regione ha modificato i  confini  della
Zona faunistica  alpina  facendo  ricorso  ad  un  criterio  di  tipo
altimetrico dei territori del tutto estraneo alla normativa statale. 
    Nel paragrafo 8.1 della relazione di  accompagnamento  del  Piano
faunistico (allegato C della  legge),  nel  motivare  la  scelta,  si
afferma che e' stata accolta la proposta della Provincia di Verona di
modifica della Zona faunistica alpina rispetto  al  precedente  Piano
faunistico venatorio in quanto «l'individuazione del limite della ZFA
si  basa  cosi'  ancora  su  criteri   legati   essenzialmente   alla
storicita', venendo  tuttavia  corretto  in  alcuni  casi  di  palese
incongruenza; in particolare,  le  modifiche  al  confine  della  ZFA
rispetto al PFVR 2007-2012 interessano le seguenti zone: 
        innalzamento altimetrico del confine della ZFA: 
        (...); 
        Comune di Rivoli Veronese (ex Comprensorio alpino n. 9, posto
ad una quota altimetrica massima di 580 m s.l.m., minima di circa  90
m s.l.m.,  con  caratteristiche  territoriali  incompatibili  con  la
definizione di ZFA)» cosi' disponendo: «i territori che,  in  ragione
di  tale   variazione,   non   piu'   inclusi   nella   ZFA   vengono
contestualmente attribuiti, in regime di gestione  programmata  della
caccia, all'ATC VR01». 
    La  normativa  statale,  come  accennato,  non   contiene   alcun
riferimento a criteri di tipo altimetrico. 
    L'individuazione della Zona faunistica delle Alpi e' preordinata,
fin dal regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 (approvazione del  testo
unico  delle  norme  per  la  protezione  della  selvaggina   e   per
l'esercizio della caccia)  ad  un  regime  di  caccia  restrittivo  e
controllato al fine di tutelare la tipica fauna alpina  (cfr.  l'art.
67). Il Collegio ritiene che la previsione  di  criteri  uniformi  di
individuazione della Zona faunistica alpina in funzione della  tutela
della fauna alpina, attenga ai livelli minimi ambientali  che  devono
essere tutelati sull'intero territorio nazionale ai  sensi  dell'art.
117, secondo comma, lettera s) della Costituzione, e che pertanto sia
da ricondurre alla potesta' legislative esclusiva statale. 
    Ai sensi dell'art. 11 della  legge  n.  157  del  1992,  la  Zona
faunistica delle  Alpi  deve  essere  individuata  in  ragione  della
«consistente presenza della tipica  flora  e  fauna  alpina»  e  alle
regioni e' demandato il compito di emanare norme particolari al  fine
di proteggere la  caratteristica  fauna  e  disciplinare  l'attivita'
venatoria, tenendo presenti le consuetudini e le tradizioni locali. 
    Il comma 4 del citato art.  11  della  legge  n.  157  del  1992,
prevede che le regioni nei cui territori sono compresi quelli alpini,
d'intesa con le regioni a statuto speciale e con le Province autonome
di Trento e di Bolzano, determinino i confini della  Zona  faunistica
delle Alpi con l'apposizione di tabelle esenti da tasse. 
    Il Collegio ritiene che  tale  attivita'  di  determinazione  dei
confini demandata alla  regione,  non  comporti  l'attribuzione  alla
stessa   di   una   competenza,   connotata    da    discrezionalita'
amministrativa, in ordine alla scelta  se  ricomprendere  o  meno  un
territorio nella Zona faunistica alpina. 
    Infatti  in  base  alla   legge   statale   sono   solamente   le
caratteristiche oggettive del territorio - ovvero la presenza o  meno
della  tipica  fauna  e  flora  alpina  -  a   determinare   la   sua
ricomprensione nella Zona faunistica alpina, mentre alla  regione  e'
demandato il compito di svolgere un'attivita'  di  tipo  ricognitivo,
connotata tutt'al piu' di aspetti  di  discrezionalita'  tecnica,  di
individuazione in concreto dei confini. 
    In questo senso  la  norma  statale  e'  interpretata  anche  dal
legislatore regionale il quale all'art. 23 della legge  regionale  n.
50  del  1993,  demanda  espressamente   il   relativo   compito   di
individuazione dei confini all'organo esecutivo (la giunta regionale)
e alla struttura competente in materia faunistico venatoria. 
    14. La giurisprudenza della Corte  costituzionale  conforta  tali
conclusioni. 
    La sentenza n. 145 del 1975,  ha  dichiarato  l'infondatezza  del
conflitto di attribuzioni sollevato dalla Regione  Veneto  contro  il
decreto 20 aprile 1974 del Ministro per l'agricoltura  e  le  foreste
contenente «nuova delimitazione dei  confini  della  Zona  faunistica
delle Alpi in Provincia di Treviso» affermando che  doveva  ritenersi
escluso che, ai sensi della legge 16 maggio 1970, n. 281 e  dell'art.
1, lettera o) del decreto del Presidente della Repubblica 15  gennaio
1972, n. 11, possa ritenersi trasferita alle regioni la delimitazione
dei confini della Zona faunistica alpina e che in  particolare  possa
ritenersi trasferita alla regione la  delimitazione  di  confini  nel
proprio territorio. 
    La sentenza n.  165  del  2009,  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale dell'art.  2,  comma  1,  della  legge  della  Regione
Friuli-Venezia Giulia 6 marzo 2008, n. 6, che aveva sottoposto  tutto
il territorio regionale al regime  giuridico  della  Zona  faunistica
delle Alpi, in quanto in tal modo la regione ha violato «gli standard
minimi ed uniformi di tutela di  cui  all'art.  117,  secondo  comma,
lettera  s)  della  Costituzione  e,  in  particolare,  ponendosi  in
contrasto con quanto previsto dal combinato disposto  degli  articoli
10  e  11  della  legge  n.  157  del  1992,  in  ragione  del  quale
l'individuazione del territorio delle Alpi quale  zona  faunistica  a
se' stante  presuppone  la  presenza  di  peculiari  caratteristiche»
costituite dalla consistente presenza  della  tipica  flora  e  fauna
alpina. 
    Pertanto la Regione Veneto, nel modificare i confini  della  Zona
faunistica alpina facendo esclusivamente riferimento ad  un  criterio
di tipo altimetrico anziche', come previsto dalla normativa  statale,
ad un criterio riferito solo alla consistente presenza o  meno  della
tipica flora e fauna alpina, ha violato l'art.  117,  secondo  comma,
lettera s) della Costituzione, perche' ha inciso su  profili  proprio
della tutela dell'ambiente  e  dell'ecosistema,  invadendo  cosi'  un
ambito di competenza esclusiva statale in materia di  livelli  minimi
di tutela ambientale. 
    15. Non solo, l'esclusione del territorio del  Comune  di  Rivoli
Veronese dalla  Zona  faunistica  delle  Alpi  si  pone  altresi'  in
contrasto con gli articoli 3 e  117  della  Costituzione,  in  quanto
manifestamente irragionevole e contraddittoria rispetto  agli  stessi
atti endoprocedimentali di formazione del Piano ed alla  carenza  dei
presupposti di fatto legittimanti il potere esercitato, dato  che  la
consistente presenza della tipica flora e fauna alpina nel territorio
del Comune di Rivoli Veronese risulta attestata sia dalla Carta delle
vocazioni faunistiche, sia dagli studi di carattere tecnico  allegati
in giudizio. 
    La relazione al Piano faunistico di cui  all'allegato  C),  della
legge regionale n. 2 del 2022, afferma che la Carta  delle  vocazioni
faunistiche ha costituito il punto di riferimento  per  la  redazione
della proposta del Piano. La Carta,  nel  trattare  le  specie  della
coturnice, del  camoscio  alpino  e  del  capriolo,  ne  conferma  la
presenza consistente  anche  nel  territorio  del  Comune  di  Rivoli
Veronese (cfr. la figura di pag. 278 della Carta di cui  al  doc.  27
allegato al ricorso). 
    Nello stesso senso depone la relazione di  carattere  scientifico
svolta dal dott. Nicola Giarola, tecnico  incaricato  dal  presidente
del Comprensorio alpino di caccia in  vista  della  proposizione  del
ricorso (cfr. doc. 20 allegato al ricorso), nella  quale  si  ricorda
che rispetto al camoscio il rapporto Ispra n. 117  del  2009  afferma
che «gli ultimi censimenti (2008) hanno rilevato la presenza  sul  M.
Baldo di cinquecentosessantanove  capi  (dati  forniti  dal  Servizio
caccia e pesca della Provincia di Verona). La  consistenza  effettiva
della popolazione, pero', e' con ogni  probabilita'  piu'  elevata  e
dovrebbe  attestarsi  tra  i  seicento  e  i   settecento   esemplari
(DEMARTIN,  2008).  La  specie  e'  ben  distribuita  in   tutto   il
comprensorio baldense» e che le operazioni di  censimento  svolte  da
cacciatori volontari hanno stimato una presenza piu' che  raddoppiata
rispetto al rapporto Ispra. 
    Da tali elementi emerge che la scelta di escludere il  territorio
del Comune di Rivoli Veronese dalla Zona  faunistica  alpina  risulta
contraddittoria e  irragionevole  e  comunque  in  contrasto  con  il
fondamentale principio di ragionevolezza quale si ricava dall'art.  3
della Costituzione che impone comunque  una  valutazione  adeguata  e
completa dei fatti soggetti a normazione. 
    16. In conclusione, alla luce delle precedenti considerazioni, il
Collegio  ritiene  rilevanti  e  non  manifestamente   infondate   le
questioni di legittimita'  costituzionale  dell'art.  1  della  legge
regionale n. 2 del 2022 che approva con  legge  il  Piano  faunistico
venatorio del Veneto, e degli allegati B) e C) della medesima  legge,
questi ultimi nella parte in cui escludono il territorio  del  Comune
di Rivoli Veronese dalla Zona faunistica delle Alpi,  per  violazione
degli articoli 3, 24, 25, 97, 100, 111, 113  e  117,  primo  comma  -
quest'ultimo in relazione agli articoli 6 e 13 della Convenzione  per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle  liberta'  fondamentali
(CEDU), firmata  a  Roma  il  4  novembre  1950,  ratificata  e  resa
esecutiva con legge 4 agosto 1955, n.  848  -  nonche'  117,  secondo
comma, lettera s) e 123 della Costituzione. 
    Si deve pertanto disporre la sospensione del presente giudizio  e
la rimessione della questione all'esame della  Corte  costituzionale,
ai sensi dell'art. 23, della legge 11  marzo  1953,  n.  87,  per  la
decisione sulle prospettate questioni di costituzionalita'. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Il Tribunale amministrativo  regionale  per  il  Veneto  (Sezione
prima) solleva questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  1
della legge regionale del Veneto n. 2 del 2022 che approva con  legge
il Piano faunistico venatorio del Veneto, e degli allegati  B)  e  C)
della medesima legge, questi ultimi nella parte in cui  escludono  il
territorio del Comune di Rivoli Veronese dalla Zona faunistica  delle
Alpi, per violazione degli articoli 3, 24, 25, 97, 100,  111,  113  e
117, primo  comma  -  quest'ultimo  in  relazione  all'art.  6  della
Convenzione  per  la  salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo  e  delle
liberta' fondamentali (CEDU), firmata a  Roma  il  4  novembre  1950,
ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 - nonche'
117, secondo comma, lettera s)  e  123  della  Costituzione,  secondo
quanto precisato in motivazione. 
    Sospende il giudizio in corso e dispone, a cura della  Segreteria
della Sezione, che gli atti dello stesso siano trasmessi  alla  Corte
costituzionale per la risoluzione della prospettata questione, e  che
la presente ordinanza sia notificata  alle  parti  ed  al  Presidente
della giunta regionale, e  comunicata  al  Presidente  del  consiglio
regionale del Veneto. 
    Cosi' deciso in Venezia nella camera di consiglio del  giorno  15
giugno 2022 con l'intervento dei magistrati: 
        Maddalena Filippi, presidente; 
        Stefano Mielli, Consigliere, estensore; 
        Nicola Bardino, primo referendario; 
 
                       Il Presidente: Filippi 
 
 
                                                  L'estensore: Mielli