COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 2 agosto 2022 

Strategia nazionale per lo sviluppo delle  aree  interne  del  Paese.
Riparto finanziario. Indirizzi operativi. Attuazione dell'art. 58 del
decreto-legge  n.  77/2021,  convertito  dalla  legge  n.   108/2021.
(Delibera n. 41/2022). (22A06740) 
(GU n.278 del 28-11-2022)

 
                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
                      E LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1311/2013 del Consiglio europeo del  2
dicembre 2013 concernente il quadro finanziario  pluriennale  per  il
periodo 2014-2020; 
  Visto il  regolamento  (UE)  n.  1303/2013  del  Parlamento  e  del
Consiglio europeo del 17 dicembre 2013, recante  disposizioni  comuni
per la programmazione 2014-2020 e i regolamenti (UE) n. 1301/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013  concernenti
l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»
e n. 1304/2013  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  17
dicembre 2013, relativo al Fondo sociale  europeo  e  che  abroga  il
regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE,  Euratom)  n.  1046/2018  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole
finanziarie  applicabili  al  bilancio  generale   dell'Unione,   che
modifica, tra gli altri, i regolamenti (UE) n. 1301,  n.  1303  e  n.
1304 del 2013; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 23 aprile 2020 che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n.
1301/2013, (UE) n. 1303/2013 per quanto  riguarda  misure  specifiche
volte a fornire  flessibilita'  eccezionale  nell'impiego  dei  fondi
strutturali e di investimento europei  in  risposta  all'epidemia  di
COVID-19; 
  Visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio  del  17
dicembre 2020 che stabilisce il Quadro finanziario pluriennale  (QFP)
per il periodo 2021-2027; 
  Visto il  regolamento  (UE)  n.  2020/2094  del  Consiglio  del  14
dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la
ripresa,  a  sostegno  alla  ripresa  dell'economia  dopo  la   crisi
COVID-19; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  24  giugno  2021,   (nel   seguito   Regolamento   di
disposizioni comuni - RDC) recante le disposizioni comuni applicabili
al Fondo europeo di  sviluppo  regionale  (FESR),  al  Fondo  sociale
europeo  Plus  (FSE+),  al  Fondo  di  coesione,  al  Fondo  per  una
transizione giusta (JTF), al Fondo europeo per gli affari  marittimi,
la  pesca  e  l'acquacoltura  (FEAMPA)  e   le   regole   finanziarie
applicabili a  tali  Fondi  nonche'  al  Fondo  Asilo,  migrazione  e
integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno
finanziario per la gestione delle frontiere e la politica  dei  visti
e, in  particolare,  gli  articoli  10  e  successivi  che  prevedono
l'adozione,  da  parte  degli  Stati  membri,  di   un   Accordo   di
partenariato  quale  strumento  di  orientamento  strategico  per  la
programmazione dei fondi FESR, del FSE+, del Fondo di  coesione,  del
JTF e del FEAMPA, stabilendone i relativi contenuti e le modalita' di
approvazione da parte della Commissione europea,  nonche'  l'allegato
II recante il modello per la redazione dell'Accordo di partenariato; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2021/1058 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di  sviluppo
regionale (FESR) e al Fondo di coesione; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2021/1057 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce e disciplina  il  Fondo
sociale europeo Plus (FSE Plus) e che abroga il regolamento  (UE)  n.
1296/2013; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2021/1056 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 giugno  2021,  che  istituisce  il  Fondo  per  una
transizione giusta (Just Transition Fund - JTF); 
  Visto il regolamento (UE) n. 2021/1139 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo europeo  per  gli
affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) e  che  modifica
il regolamento (UE) n. 2017/1004; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2021/1059 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 24 giugno 2021,  recante  disposizioni  specifiche  per
l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg)  sostenuto
dal  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale  e  dagli  strumenti  di
finanziamento esterno; 
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle
politiche  riguardanti  l'appartenenza  dell'Italia  alle   Comunita'
europee e adeguamento dell'ordinamento interno  agli  atti  normativi
comunitari», e, in particolare, gli articoli 2 e 3,  che  specificano
le competenze del Comitato interministeriale  per  la  programmazione
economica  (ora  Comitato  interministeriale  per  la  programmazione
economica e lo sviluppo sostenibile) in tema di  coordinamento  delle
politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al  Comitato  stesso,
nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli
indirizzi  generali  da  adottare  per  l'azione  italiana  in   sede
comunitaria   per   il   coordinamento   delle    iniziative    delle
amministrazioni a essa interessate e l'adozione di direttive generali
per  il  proficuo  utilizzo  dei  flussi  finanziari,  comunitari   e
nazionali; 
  Visti, inoltre, gli articoli 5 e seguenti della citata legge n. 183
del 1987, che istituiscono, nell'ambito del Ministero  del  tesoro  -
Ragioneria generale dello Stato, di  seguito  MEF/RGS,  il  Fondo  di
rotazione e ne disciplinano le relative erogazioni  e  l'informazione
finanziaria; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  recante  «Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica», convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, e, in  particolare,  l'art.  7,  commi  26  e  27,  che
attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o  al  Ministro
delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di  cui  al
decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300,  art.  24,  comma  1,
lettera  c),  ivi  inclusa  la  gestione  del  Fondo  per   le   aree
sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree di cui all'art.  61
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni; 
  Visto  il  decreto-legge  31   agosto   2013,   n.   101,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   e,   in
particolare, l'art. 10, che  istituisce  l'Agenzia  per  la  coesione
territoriale (di  seguito  ACT),  la  sottopone  alla  vigilanza  del
Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del  Ministro  delegato  e
ripartisce le funzioni relative alla  politica  di  coesione  tra  la
Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  15
dicembre  2014  che  istituisce,  tra  le  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del citato  art.
10 del  decreto-legge  n.  101  del  2013,  il  Dipartimento  per  le
politiche di coesione (di seguito DPCoe); 
  Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2014)», e, in particolare, l'art. 1, commi da 13 a  17,
il quale destina l'importo complessivo di 90 milioni di euro  per  la
realizzazione  degli  interventi  finalizzati  all'attuazione   della
Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese  (di
seguito SNAI) ponendolo a carico delle disponibilita'  del  Fondo  di
rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, secondo i criteri  e  le
modalita' attuative previste dall'Accordo di partenariato; 
  Considerato che l'art. 1, comma 15, della citata legge n.  147  del
2013   individua,   quale   strumento   attuativo   di   cooperazione
interistituzionale, l'Accordo di programma quadro (di  seguito  APQ),
di cui all'art. 2, comma 203, lettera  c)  della  legge  23  dicembre
1996,  n.  662,  recante  «Misure  di  razionalizzazione  di  finanza
pubblica»; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 245, della citata  legge  n.
147 del 2013, come modificato dal comma 670, dell'art. 1, della legge
n. 190 del 2014, il quale  ha  previsto  che  il  monitoraggio  degli
interventi  complementari  previsti   nell'ambito   dell'Accordo   di
partenariato finanziati dal citato Fondo di rotazione sia  assicurato
dal Ministero dell'economia e  delle  finanze  -  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato (di seguito MEF/RGS),  attraverso  le
specifiche  funzionalita'  del  proprio  sistema  informativo,   come
successivamente specificate dalla circolare  MEF/RGS  del  30  aprile
2015, n. 18; 
  Considerato che la  legge  23  dicembre  2014,  n.  190  (legge  di
stabilita' per il 2015), recante disposizioni per la  formazione  del
bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato   ha   destinato   al
rafforzamento della Strategia nazionale per lo  sviluppo  delle  aree
interne del Paese ulteriori  90  milioni  di  euro  per  il  triennio
2015-2017; 
  Vista la legge 27 dicembre 2019, n.  160  «Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il
triennio 2020-2022» e, in particolare, l'art. 1,  comma  314  che  al
fine di rafforzare ed ampliare la strategia nazionale per lo sviluppo
delle aree interne del Paese,  ha  incrementato  l'autorizzazione  di
spesa di cui all'art. 1, comma 13, della legge 27 dicembre  2013,  n.
147, come modificata dall'art. 1, commi 895 e  896,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, di complessivi 200 milioni di euro (60 milioni
di euro per l'anno 2021 e di 70 milioni di euro  per  ciascuno  degli
anni 2022 e 2023), a carico delle dotazioni del Fondo di rotazione di
cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183; 
  Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 «Misure  urgenti  per
il  sostegno   e   il   rilancio   dell'economia»,   convertito   con
modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,  in  particolare
l'art.  28  che  ha  incrementato  l'autorizzazione   di   spesa   di
complessivi 110 milioni di euro di cui: 10 milioni di euro per l'anno
2020, a carico delle dotazioni del citato Fondo di rotazione ex  lege
n. 183 del 1987; 100 milioni di euro per l'anno 2021, a carico  delle
dotazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020,  di  cui
all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
  Vista la delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 8, recante
la presa d'atto - ai sensi  di  quanto  previsto  al  punto  2  della
propria delibera 18 aprile 2014, n. 18 - dell'Accordo di partenariato
Italia 2014-2020, adottato con decisione esecutiva in data 29 ottobre
2014 dalla Commissione europea e  relativo  alla  programmazione  dei
Fondi SIE per il periodo 2014-2020; 
  Considerato che, in coerenza  con  la  citata  delibera  di  questo
Comitato 28 gennaio 2015, n. 8, il  Comitato  tecnico  aree  interne,
coordinato dal  Dipartimento  per  le  politiche  di  coesione  della
Presidenza del Consiglio dei ministri, e' competente sui processi  di
selezione delle aree, sulla base di istruttoria tecnica condotta  dal
Dipartimento  per  le  politiche  di  coesione,  in  dialogo  con  la
regione/provincia autonoma interessata; 
  Viste le delibere di questo Comitato 28 gennaio 2015,  n.  9  e  10
agosto 2016, n. 43, con le quali sono stati rispettivamente approvati
gli indirizzi operativi e  disposto  il  riparto  finanziario  di  90
milioni di euro stanziati dalla legge n. 147  del  2013,  nonche'  il
riparto finanziario di 90 milioni euro stanziati dalla legge  n.  190
del 2014, per il rafforzamento della SNAI; 
  Viste le delibere di questo Comitato 7 agosto  2017,  n.  80  e  25
ottobre 2018, n. 52, con cui e' stato disposto il riparto finanziario
di ulteriori quote, rispettivamente di 10 milioni e 91,18 milioni  di
euro, per il rafforzamento della SNAI e sono  state  adottate  alcune
semplificazioni del metodo «Aree interne»; 
  Vista la delibera di questo Comitato 21 novembre 2019, n.  72,  con
la quale sono stati modificati i termini di  scadenza  fissati  dalle
precedenti delibere per la sottoscrizione degli Accordi di  programma
quadro finalizzati  all'attuazione  della  SNAI,  fissando  la  nuova
scadenza al 31 dicembre 2020; 
  Considerato che con l'Accordo di partenariato 2014-2020, la SNAI e'
stata adottata  in  forma  sperimentale  per  contrastare  la  caduta
demografica e rilanciare lo sviluppo e  i  servizi  nelle  aree  piu'
lontane dei principali centri urbani, attraverso i fondi europei e  i
fondi statali attribuiti con le citate «leggi di Stabilita' e che nel
medesimo accordo, e' prevista la redazione dei  Strategie  d'area  da
parte di coalizioni locali appositamente  selezionate,  in  cui  sono
declinati  obiettivi  e  progetti  di  tutte  le  fonti   finanziarie
disponibili; 
  Considerato che nel ciclo di programmazione 2014-2020  e'  previsto
lo strumento dell'Accordo di programma quadro (APQ), quale  strumento
per inquadrare l'attuazione delle Strategie  d'area  e  per  assumere
impegni puntuali, sottoscritto  dalla  regione,  dagli  enti  locali,
dall'Amministrazione  centrale  di  coordinamento   e   dalle   altre
amministrazioni competenti per materia, con la previsione  della  sua
estensione a tutte le fonti finanziarie coinvolte; 
  Tenuto  conto  che  lo  strumento  dell'APQ  ha   rilevato   alcune
criticita' applicative e che per  accelerare  la  fase  di  passaggio
dalla strategia all'attuazione, l'art. 58 del citato decreto-legge n.
77 del 2021, recante «Governance del Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza  e  prime  misure   di   rafforzamento   delle   strutture
amministrative e di accelerazione  e  snellimento  delle  procedure»,
convertito, con modificazioni,  dalla  legge  n.  108  del  2021,  ha
previsto l'adozione di procedure di  cooperazione  interistituzionale
semplificate; 
  Considerato  che   l'Accordo   di   partenariato   del   ciclo   di
programmazione 2021-2027, adottato con Decisione di esecuzione  della
Commissione C(2022) 4787 del 15  luglio  2022,  di  cui  nell'odierna
seduta il Comitato ha approvato la delibera di presa d'atto, conferma
l'approccio  SNAI  all'interno  delle  piu'   complessive   strategie
territoriali collegate prevalentemente  all'Obiettivo  strategico  di
policy 5  «Un'Europa  piu'  vicina  ai  cittadini»  e  dotate  di  un
inquadramento regolamentare a livello europeo di cui agli articoli 28
e  29  del  citato  regolamento  (UE)  n.  2021/1060  e  prevede   la
definizione     di     Strategie      territoriali      in      forte
cooperazione/progettazione con le Autorita' di gestione dei programmi
europei che le finanziano; 
  Considerato che il citato Accordo di partenariato 2021-2027 prevede
che   le   Strategie   territoriali   individuino   anche   l'elenco,
aggiornabile e completabile nel tempo, delle operazioni da finanziare
e seguano, sul piano attuativo, una logica comune  di  contenuti  con
finalita' di semplificazione nell'interesse delle  coalizioni  locali
beneficiarie; 
  Vista la delibera di questo Comitato 14 aprile 2022, n. 8,  con  la
quale e' stata disposta, nell'ambito della Strategia nazionale per le
aree interne, l'assegnazione di una quota delle risorse non impegnate
di cui all'art. 1, comma 314, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a
valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge 16  aprile  1987,  n.
183, pari a complessivi 60 milioni di euro, in favore  di  interventi
finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli incendi boschivi ai
sensi dell'art. 4, comma 2, decreto-legge 8 settembre 2021,  n.  120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito,
con modificazioni, dalla legge  11  settembre  2020,  n.  120  e,  in
particolare, l'art. 41, comma 1, che ha modificato l'art.  11,  commi
2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della legge 16 gennaio 2003, n.
3, in materia di Codice unico di progetto degli investimenti pubblici
(CUP), stabilendo al comma 2-bis che «gli atti  amministrativi  anche
di  natura  regolamentare  adottati  dalle  amministrazioni  di   cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,
che dispongono il finanziamento pubblico o  autorizzano  l'esecuzione
di progetti di investimento  pubblico,  sono  nulli  in  assenza  dei
corrispondenti codici di cui al comma 1  che  costituiscono  elemento
essenziale dell'atto stesso»; 
  Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77  recante  «Governance
del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di
rafforzamento delle strutture amministrative  e  di  accelerazione  e
snellimento delle procedure», convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108, e, in particolare l'art.  58  rubricato
«Accelerazione della Strategia nazionale per le  aree  interne»  che,
modificando l'art. 1, comma 15, della citata legge n. 147  del  2013,
dispone che: «l'attuazione degli interventi individuati ai sensi  del
comma 14 e' perseguita  attraverso  la  cooperazione  tra  i  livelli
istituzionali interessati, con il coordinamento del Ministro  per  il
sud e la coesione territoriale che si avvale, senza nuovi o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, dell'Agenzia per  la  coesione
territoriale, nelle forme e con le modalita'  definite  con  apposita
delibera  del  Comitato  interministeriale  per   la   programmazione
economica e lo sviluppo sostenibile. Nelle more  dell'adozione  della
delibera, e comunque non oltre il termine del 31  dicembre  2021,  la
cooperazione e' perseguita attraverso la sottoscrizione degli accordi
di programma quadro di cui all'art. 2, comma 203, lettera  c),  della
legge 23 dicembre  1996,  n.  662,  in  quanto  applicabile,  con  il
coordinamento del Ministro per il sud e la coesione territoriale, che
si avvale dell'Agenzia per la coesione territoriale»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  12  febbraio
2021 con il quale, tra l'altro, l'onorevole Maria Rosaria Carfagna e'
stata nominata Ministro senza portafoglio; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  13
febbraio 2021 con il quale al Ministro senza  portafoglio,  onorevole
Maria Rosaria Carfagna, e' stato conferito l'incarico per il sud e la
coesione territoriale; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo
2021 concernente la delega di funzioni al Ministro senza  portafoglio
per il sud  e  la  coesione  territoriale,  onorevole  Maria  Rosaria
Carfagna; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio  2021,
con  il  quale  l'onorevole   Bruno   Tabacci   e'   stato   nominato
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo
2021, con il  quale  l'onorevole  Bruno  Tabacci  e'  stato  nominato
Segretario  del  Comitato  interministeriale  per  la  programmazione
economica  e  lo  sviluppo  sostenibile  (CIPESS),  e  gli  e'  stata
assegnata,  tra  le  altre,  la  delega  ad  esercitare  le  funzioni
spettanti al Presidente del Consiglio  dei  ministri  in  materia  di
coordinamento  della  politica  economica  e   programmazione   degli
investimenti pubblici di interesse nazionale; 
  Vista la nota del Capo di Gabinetto 1452-P del 22 luglio 2022  che,
recependo le  modifiche  richieste  nella  riunione  tecnica  con  le
regioni del 20 luglio 2022, sostituisce la nota del Capo di Gabinetto
del Ministro per il sud e la coesione territoriale, prot.  n.  1364-P
del 14 luglio 2022 e l'allegata proposta di delibera  del  competente
Dipartimento  per  le  politiche  di  coesione  pervenuta  a   questo
comitato, e che, in attuazione dell'art. 58 del citato  decreto-legge
n. 77 del 2021, propone nuove forme e modalita' di  attuazione  degli
interventi attraverso la cooperazione  tra  i  livelli  istituzionali
interessati; 
  Tenuto  conto  che  nella  detta  nota   e',   altresi',   proposta
l'assegnazione delle risorse  nazionali  ancora  disponibili  per  il
rafforzamento ed ampliamento della SNAI, oggetto di approvazione  del
Comitato tecnico Aree interne nelle sedute del 9 febbraio  e  del  22
giugno 2022, cosi' ripartite: 
    una quota di 172 milioni di euro (ex art.  1,  comma  314,  della
legge n. 160 del 2019 e art. 28 del decreto-legge n. 104  del  2020),
per il finanziamento delle nuove Aree interne 2021-2027  (in  ragione
di singole quote di  4  milioni  di  euro  per  il  finanziamento  di
ciascuna strategia d'area); 
    una quota di 21,6 milioni di euro ex art.  1,  comma  314,  della
legge n. 160 del 2019, in favore delle settentadue Aree  interne  del
ciclo 2014-2020 (per il rafforzamento delle strategie  esistenti,  in
ragione di un  importo  di  300  mila  euro  per  ciascuna;  su  tale
proposta, la Conferenza Stato-regioni si e' gia' espressa con  parere
favorevole nella seduta dell'11 maggio 2022); 
    un  importo  di  5  milioni  di  euro  ex  art.  28  del   citato
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,  per  attivita'  di  assistenza
tecnica e rafforzamento della  capacita'  amministrativa  degli  enti
locali coinvolti. 
  Visto che la Conferenza Stato-regioni nella seduta  del  27  luglio
2022  si  e'  espressa  favorevolmente  sulla  proposta  deliberativa
trasmessa con nota del Capo di Gabinetto del Ministro per il sud e la
coesione territoriale, prot. n. 1452-P  del  22  luglio  2022,  e  ha
raccomandato  al  Governo  di  integrare  la  provvista   finanziaria
necessaria  alla  copertura  integrativa  degli  oneri  relativi   al
finanziamento delle terze aree presentate o istruite dalle regioni  e
dalle province autonome, chiedendo,  a  tal  fine,  di  istituire  un
apposito tavolo tecnico; 
  Vista  la  delibera  CIPE  28  novembre  2018,   n.   82,   recante
«Regolamento  interno   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica», cosi' come modificata dalla delibera  CIPE
15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento  interno  del  Comitato
interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo  sviluppo
sostenibile (CIPESS)»; 
  Vista la nota predisposta congiuntamente dal  Dipartimento  per  la
programmazione e il  coordinamento  della  politica  economica  della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e
delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato; 
  Sulla proposta del competente Ministro per il  sud  e  la  coesione
territoriale; 
 
                              Delibera: 
 
1. Riparto finanziario. 
  Le risorse residue stanziate dall'art. 1, comma 314, della legge 27
dicembre 2019, n. 160 e dall'art.  28  del  decreto-legge  14  agosto
2020, n. 104, pari rispettivamente a 88,6 milioni di  euro  e  a  110
milioni di euro, sono ripartite come  segue,  secondo  annualita'  di
legge: 
    a. 21,6 milioni di euro, ex art. 1, comma 314 della legge 160 del
2019 (annualita' 2021) in favore delle settantadue  aree  selezionate
nel ciclo 2014-2020, per un importo di 300  mila  euro  per  ciascuna
area; 
    b. 172 milioni di euro, di cui 67 milioni  di  euro  ex  art.  1,
comma 314 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e 105 milioni di  euro
ex art. 28 del decreto-legge 14 agosto 2020,  n.  104  in  favore  di
quarantatre' nuove Aree interne, per un importo di 4 milioni di  euro
per ciascuna area; 
    c. 5 milioni di euro, ex art.  28  del  decreto-legge  14  agosto
2020, n. 104, per attivita' di  Assistenza  tecnica  e  rafforzamento
amministrativo. 
 
2. Governance. 
  2.1 Con specifico riferimento alle risorse di cui al punto 1.a,  in
ragione del loro carattere integrativo rispetto ai finanziamenti gia'
finalizzati per le settantadue aree interne del ciclo 2014-2020, esse
saranno utilizzate ad integrazione degli Accordi di programma  quadro
gia' sottoscritti per tali aree, sotto il coordinamento  dell'Agenzia
per la coesione territoriale, in  coerenza  con  i  risultati  attesi
nelle  Strategie  di  riferimento,  per  il  finanziamento  di  nuovi
interventi e/o per il rafforzamento di interventi gia'  presenti  nei
medesimi APQ. 
  2.2 Con specifico riferimento alle risorse di  cui  al  punto  1.b,
sono proposti i seguenti indirizzi operativi: 
    2.2.1 Processo di selezione delle nuove aree interne: 
      in coerenza con  la  citata  delibera  di  questo  Comitato  28
gennaio 2015, n. 9, il Comitato tecnico aree interne, coordinato  dal
Dipartimento per  le  politiche  di  coesione  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, e' competente sui processi di selezione delle
aree  interne,  sulla  base  di  istruttoria  tecnica  condotta   dal
Dipartimento  per  le  politiche  di  coesione,  in  dialogo  con  la
regione/provincia autonoma  interessata  a  cui  spetta  di  avanzare
motivata candidatura di nuove aree, la  definizione  delle  Strategie
d'area e la verifica del rispetto dei  cronoprogrammi  di  attuazione
dei progetti collegati alle strategie. 
  Il termine per la conclusione del processo di selezione delle nuove
aree interne e' fissato entro trenta giorni dalla pubblicazione della
presente delibera del CIPESS. 
  L'ammontare delle risorse a disposizione consente di finanziare  n.
2  aree  per  ciascuna  regione/provincia  autonoma,  fermo  restando
l'obbligo di finanziamento da  parte  di  ciascuna  regione/provincia
autonoma delle Strategie d'area che ricevono il contributo nazionale,
anche con i fondi europei o  regionali  di  importo  almeno  pari  al
contributo   nazionale.   In   via   eccezionale,   a    titolo    di
cofinanziamento, possono essere utilizzate anche altre  tipologie  di
risorse a titolarita' della regione/provincia autonoma. 
  Nel caso in cui le regioni e le province autonome non si  avvalgano
interamente  di  tale  opportunita'  di   utilizzo   del   contributo
nazionale, unitamente alla quota rimanente, le risorse  residue  sono
messe a disposizione per il finanziamento di  una  terza  area  nelle
regioni/province autonome che ne abbiano proposto  la  candidatura  e
secondo un ordine di priorita' basato sul maggior numero di  abitanti
nei comuni  classificati  come  «interni»  (Intermedi,  periferici  e
ultra-periferici) nella nuova Mappatura delle aree interne valida per
il ciclo 2021-2027 presentata al CIPESS nella seduta del 15  febbraio
2022. 
    2.2.2 Strategie d'area: 
      ogni area interna selezionata e beneficiaria,  come  tale,  del
contributo nazionale di 4 milioni di euro, e' tenuta ad elaborare una
Strategia d'area che dia evidenza delle scelte  strategiche  e  delle
direttrici di intervento sia sulle risorse europee (o regionali)  che
sulle risorse nazionali. 
  In particolare, a valere  sulle  risorse  nazionali,  la  Strategia
d'area deve essere corredata dell'elenco e  della  descrizione  delle
operazioni da finanziare su tali risorse, complete di  cronoprogrammi
e soggetti attuatori. 
  Una quota  pari  fino  al  5  per  cento  delle  risorse  nazionali
destinate a  ciascuna  strategia  d'area  puo'  essere  dedicata  per
l'assistenza   tecnica   e   il   rafforzamento    della    capacita'
amministrativa. 
  La Strategia d'area nel suo complesso costituisce il riferimento di
un «Progetto integrato area interna» ed e' monitorata, anche ai  fini
del Sistema nazionale di monitoraggio -  SNM,  in  modo  tale  che  i
singoli progetti possano essere sempre essere ricondotti al  progetto
integrato di cui sono parte. 
  Il coordinamento delle attivita' di  elaborazione  delle  Strategie
d'area e' affidato alle regioni e province autonome che  agiscono  in
condivisione con  i  comuni  capofila.  Le  Strategie  condivise  tra
regioni e comuni capofila sono sottoposte nella loro  unitarieta'  al
CTAI che ne prende atto  e  approva,  in  modo  specifico,  la  parte
finanziaria a valere sulle risorse nazionali. 
  Ai fini di supportare la predisposizione della strategia  da  parte
di ciascuna area, saranno rese disponibili  apposite  linee  guida  a
cura delle amministrazioni centrali di settore competenti in  materia
di  servizi  essenziali  (istruzione,  salute   e   mobilita'),   che
costituiranno un aggiornamento delle linee guida gia' predisposte per
la programmazione 2014-2020.  Inoltre,  sara'  costituito  un  gruppo
tecnico operativo composto da rappresentanti del Dipartimento per  le
politiche  di  coesione  (DPCoe),  dell'Agenzia   per   la   coesione
territoriale (ACT) e delle medesime  amministrazioni  di  settore,  a
fini di accompagnamento centrale e istruttoria,  in  accordo  con  la
regione/provincia autonoma di riferimento. 
  Il termine per la presentazione delle Strategie d'area  e'  fissato
entro sei mesi dalla diffusione delle linee guida di cui al  presente
capoverso. 
    2.2.3 Strumenti attuativi di cooperazione interistituzionale: 
      a valle dell'approvazione della Strategia d'area da  parte  del
CTAI e ai fini dell'attivazione delle  risorse  la  regione/provincia
autonoma  sottoscrive  apposito  Accordo   (accordo   di   programma,
convenzione, o altro atto equivalente) con l'area/coalizione  locale,
in cui sono  declinati  gli  interventi,  completi  di  CUP,  e  sono
stabilite le rispettive responsabilita',  ai  fini  della  successiva
attivazione e monitoraggio degli interventi medesimi. 
    2.2.4 Organismi di governance: 
      sotto   il   coordinamento   dell'Agenzia   per   la   coesione
territoriale (ACT), la  responsabilita'  di  gestione  dei  «Progetti
integrati Aree interne», anche  per  la  componente  finanziaria  con
risorse nazionali, e' in capo alle amministrazioni regionali. 
  Presso  ciascuna  regione  o  provincia  autonoma  e'  prevista  la
formazione  di  una  sede  stabile  di  coordinamento   e   supporto,
attraverso l'identificazione di un'Autorita' responsabile per le aree
interne, che presidi sia  la  fase  di  definizione  delle  Strategie
territoriali, sia la fase attuativa  ivi  inclusa  l'approvazione  di
eventuali rimodulazioni  degli  interventi  a  valere  sulle  risorse
nazionali che non incidono sugli obiettivi strategici delle Strategie
d'area, e che possa essere un punto di  riferimento  stabile  per  le
coalizioni locali e per le amministrazioni centrali interessate dalla
SNAI. 
  In particolare, la regione  o  provincia  autonoma,  attraverso  la
citata Autorita'  responsabile  per  le  aree  interne,  coordina  le
attivita' a livello locale, recepisce le istanze e le proposte  dalle
amministrazioni capofila delle diverse aree, si occupa  dei  rapporti
con le amministrazioni centrali per quanto riguarda il  trasferimento
delle risorse e il monitoraggio, assume  ogni  iniziativa  utile  per
l'avanzamento dell'attuazione. 
  La citata Autorita' cura,  inoltre,  l'elaborazione,  per  ciascuna
regione/provincia autonoma, di una relazione  annuale  sul  progresso
dell'attuazione e sui risultati  conseguiti  di  tutte  le  Strategie
d'aree attive con riferimento all'anno precedente, da trasmettere  al
CTAI entro il 30 giugno di ciascun anno. 
  Accanto  all'Autorita'  regionale  responsabile,  e'  operativo  un
Comitato di governance unico  per  le  Aree  interne  del  territorio
regionale  o  della  provincia  autonoma,  presieduto   da   ciascuna
regione/provincia autonoma, con  la  partecipazione  di  ACT,  DPCoe,
amministrazioni  di  settore  per  i  servizi  essenziali   rilevanti
(istruzione, salute, mobilita') e gli  altri  soggetti  istituzionali
interessati, di livello centrale e locale. 
  Tale Comitato e' sede di confronto e  di  comunicazione  interna  a
livello regionale, o  della  provincia  autonoma,  per  questioni  di
interesse delle Aree interne del  territorio  ed  e'  competente  per
eventuali attivita'  di  approfondimento  istruttorio  richieste  dal
CTAI. 
  Il nuovo Comitato di governance  regionale  non  comporta  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica  e  la  partecipazione
allo stesso e' a titolo gratuito e gli eventuali  oneri  di  missione
restano a  carico  delle  amministrazioni  partecipanti  al  Comitato
stesso. 
  Il CTAI rimane la sede nazionale di riferimento per la SNAI nel suo
complesso, segue, si confronta e promuove iniziative  sull'attuazione
di tutte le Strategie  d'area  attive  e  provvede  ad  approvare  le
eventuali modifiche  degli  obiettivi  strategici  e  le  conseguenti
variazioni sostanziali dell'elenco  delle  operazioni  da  finanziare
sulle risorse nazionali. 
  Gli APQ sottoscritti per le settantadue aree interne nel precedente
periodo  di  programmazione  2014-2020   confluiscono   nelle   nuove
modalita' di governance, per quanto compatibili. 
 
3. Assistenza tecnica e capacitazione amministrativa. 
  Nell'ambito delle risorse di cui al punto 1.c, e'  attribuita  alla
titolarita' dell'Agenzia per la coesione territoriale una quota di  5
milioni di euro, al fine di: 
    supportare le  regioni  e  i  comuni  capofila  nelle  rispettive
attivita' di competenza, per: il completamento dell'attuazione  delle
Strategie  relative  al  periodo  2014-2020;  la  predisposizione   e
definizione delle Strategie d'area relative al 2021-2027; il supporto
alle  attivita'  di   coordinamento   e   gestione   in   capo   alle
regioni/province autonome; 
    nonche' garantire al Dipartimento per le politiche di coesione il
supporto tecnico per le attivita' di competenza. 
 
4. Modalita' di trasferimento delle risorse. 
  4.1 Il  trasferimento  delle  risorse  e'  disposto  dal  Ministero
dell'economia e delle  finanze,  sulla  base  delle  disposizioni  di
pagamento  informatizzate  inoltrate  dalle   regioni   sul   sistema
informativo  della  Ragioneria   generale   dello   Stato/Ispettorato
generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea  (IGRUE),  in
favore dei soggetti attuatori degli interventi finanziati, ovvero  in
favore delle regioni/province autonome, secondo le modalita'  di  cui
alla legge n. 183 del 1987. 
  4.2 Il Ministero dell'economia e delle finanze - RGS-IGRUE provvede
all'erogazione delle risorse a carico del Fondo di rotazione  di  cui
alla legge n. 183 del 1987: 
    a titolo di  anticipazione,  sulla  base  di  apposita  richiesta
inoltrata dalla regione/provincia autonoma, nei imiti di cui all'art.
9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 568 del 1988; 
    a  titolo  di  pagamento  intermedio,  sulla  base  di   apposite
richieste di rimborso inoltrate dalla regione titolare; 
    a titolo di saldo, su base di apposita richiesta, pari a circa il
10% della dotazione finanziaria complessiva a  carico  del  Fondo  di
rotazione,  attestante  l'avvenuto   completamento   dell'intervento,
corredata da apposita  relazione  di  chiusura  da  comunicare  anche
all'Agenzia per  la  coesione  territoriale  e  alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione. 
  4.3 Le  richieste  di  rimborso,  formulate  dalle  amministrazioni
regionali,  o  dalle  province  autonome,  sono  accompagnate   dalle
seguenti specifiche attestazioni,  rese  tenendo  conto  anche  della
documentazione di pagamento trasmessa alla regione/provincia autonoma
titolare: 
    che le spese dovute  nell'ambito  dell'intervento  sono  conformi
alla normativa di riferimento, sono corrette, ammissibili e  coerenti
con gli obiettivi stabiliti dalla legge; 
    che tutti gli atti che hanno determinato le spese sono  corredati
della relativa documentazione giustificativa; 
    che sono stati svolti i controlli di regolarita' amministrativa e
contabile previsti dalla vigente normativa; 
    per le richieste di  saldo  finale,  che  l'intervento  e'  stato
regolarmente completato. 
  4.4 L'Agenzia per la coesione territoriale comunica  al  MEF-IGRUE,
per  ciascuna  area  progetto,   le   risorse   da   assegnare   alla
regione/provincia autonoma titolare a seguito dell'approvazione della
Strategia  d'area.  Per  la  gestione   delle   risorse   riguardanti
l'assistenza tecnica centrale e' istituito  apposito  intervento  sul
sistema informativo  RGS-IGRUE  a  titolarita'  dell'Agenzia  per  la
coesione territoriale. 
  4.5 Le amministrazioni regionali e le province autonome, per  tutti
gli interventi, ivi compresi quelli di assistenza tecnica, assicurano
il monitoraggio tramite la Banca dati unitaria IGRUE e l'adozione  di
sistemi di gestione e controllo efficaci  e  idonei  a  garantire  il
corretto utilizzo delle risorse finanziarie  attribuite,  secondo  la
vigente  normativa.  Le  predette  amministrazioni  possono,  ove  lo
ritengano opportuno, ricorrere a sistemi di gestione e controllo gia'
utilizzati per i programmi comunitari e/o per  gli  interventi  della
programmazione complementare finanziati con risorse nazionali. 
  4.6 La documentazione  relativa  all'attuazione  degli  interventi,
alle spese sostenute  ed  ai  controlli  svolti  e'  custodita  dalle
amministrazioni  beneficiarie  e   dall'Agenzia   per   la   coesione
territoriale messa a disposizione per eventuali controlli  successivi
da parte degli organismi  competenti.  Il  Si.Ge.Co.  e'  redatto  in
coerenza con le norme di semplificazione  contenute  nel  regolamento
(UE) n. 2021/160, articoli 83-84. 
  4.7  Le  amministrazioni  regionali  e  delle  province   autonome,
altresi',  la  messa  in  opera  di  ogni  iniziativa  finalizzata  a
prevenire,  sanzionare  e  rimuovere  eventuali  casi  di   abusi   e
irregolarita' nell'attuazione degli interventi e nell'utilizzo  delle
relative risorse finanziarie. In tutti i casi accertati di  decadenza
dal  beneficio  finanziario  concesso,  le   stesse   amministrazioni
promuovono le  azioni  di  loro  competenza  per  il  recupero  e  la
restituzione al Fondo di rotazione di cui alla citata  legge  n.  183
del  1987  delle   corrispondenti   somme   erogate   a   titolo   di
anticipazione,   pagamento   intermedio   o   saldo,    eventualmente
rivalendosi sui soggetti attuatori. 
  4.8 Le  medesime  modalita'  di  trasferimento  si  applicano  alle
risorse del Fondo sviluppo e coesione che concorrono al finanziamento
della SNAI, di cui al citato art. 28 del  decreto-legge  n.  104  del
2020. A tal fine, in via preventiva, il Dipartimento per le politiche
della coesione effettua una richiesta di  assegnazione  al  Ministero
dell'economia e  delle  finanze,  indicando  le  regioni  o  province
autonome aventi diritto a richiedere i pagamenti secondo le  predette
modalita'. 
 
5. Monitoraggio. 
  5.1 Le amministrazioni regionali  assicurano  il  monitoraggio  dei
progetti delle strategie tramite  l'appropriata  alimentazione  della
Banca dati unitaria  del  Sistema  nazionale  di  monitoraggio  delle
politiche di coesione (SNM) presso il Ministero dell'economia e delle
finanze-IGRUE. 
  5.2 In linea con quanto disposto dall'art. 1, comma 17, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, l'Agenzia  per  la  coesione  territoriale,
d'intesa con il Dipartimento  per  le  politiche  di  coesione  della
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  riferisce   al   Comitato
interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo  sviluppo
sostenibile sui risultati raggiunti,  sulla  base  di  una  relazione
annuale del Comitato tecnico aree interne da presentare entro  il  30
settembre di ciascun anno. 
 
    Roma, 2 agosto 2022 
 
                                                Il Presidente: Draghi 
Il segretario: Tabacci 

Registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, n. 1669