Modifiche al Regolamento relative ad adeguamenti conseguenti alla riduzione del numero dei deputati. (22A06964)(GU n.282 del 2-12-2022)
All'articolo 13, al comma 2, secondo periodo, la parola: «dieci» e' sostituita dalla seguente: «sette». All'articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la parola: «venti» e' sostituita dalla seguente: «quattordici»; b) al comma 2, le parole: «meno di venti iscritti» sono sostituite dalle seguenti: «un numero di iscritti inferiore a quello previsto al comma 1»; c) al comma 5, primo periodo, la parola: «dieci» e' sostituita dalla seguente: «sette» e all'ultimo periodo la parola: «tre» e' sostituita dalla seguente: «due». All'articolo 16, al comma 3-ter, terzo periodo, la parola: «venti» e' sostituita dalla seguente: «quattordici». All'articolo 17, al comma 1, primo periodo, la parola: «trenta» e' sostituita dalla seguente: «venti». All'articolo 17-bis, al comma 1, primo periodo, la parola: «venti» e' sostituita dalla seguente: «quattordici». All'articolo 18 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, primo periodo, la parola: «ventuno» e' sostituita dalla seguente: «quindici»; b) il comma 2-bis e' abrogato. All'articolo 18-ter, al comma 6, la parola: «venti» e' sostituita dalla seguente: «quattordici». All'articolo 27, al comma 2, secondo periodo, la parola: «trenta» e' sostituita dalla seguente: «venti». All'articolo 40, al comma 1, secondo periodo, la parola: «dieci» e' sostituita dalla seguente: «sette». All'articolo 46, al comma 4, la parola: «venti» e' sostituita dalla seguente: «quattordici» e la parola: «quattro» e' sostituita dalla seguente: «tre». All'articolo 51, al comma 2, primo periodo, la parola: «venti» e' sostituita dalla seguente: «quattordici» e la parola: «quattro» e' sostituita dalla seguente: «tre»; al secondo periodo la parola: «trenta» e' sostituita dalla seguente: «venti». All'articolo 63, al comma 3, la parola: «dieci» e' sostituita dalla seguente: «sette». All'articolo 69, al comma 1, la parola: «dieci» e' sostituita dalla seguente: «sette». All'articolo 72, al comma 1, il secondo periodo e' soppresso. All'articolo 79, al comma 6, primo periodo, la parola: «quattro» e' sostituita dalla seguente: «tre». All'articolo 83 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, primo periodo, la parola: «venti» e' sostituita dalla seguente: «quattordici»; b) il comma 4 e' abrogato. All'articolo 86 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, secondo periodo, la parola: «Trenta» e' sostituita dalla seguente: «Venti»; b) al comma 8, secondo periodo, la parola: «venti» e' sostituita dalla seguente: «quattordici». All'articolo 92, al comma 3, secondo periodo, la parola: «dieci» e' sostituita dalla seguente: «sette». All'articolo 96-bis sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, il secondo periodo e' soppresso; b) al comma 3, primo periodo, la parola: «venti» e' sostituita dalla seguente: «quattordici». All'articolo 110, al comma 1, la parola: «dieci» e' sostituita dalla seguente: «sette». All'articolo 111, il comma 2 e' abrogato. All'articolo 114 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la parola: «venti» e' sostituita dalla seguente: «quattordici»; b) al comma 2, la parola: «venti» e' sostituita dalla seguente: «quattordici». All'articolo 138-bis, al comma 1, primo periodo, la parola: «trenta» e' sostituita dalla seguente: «venti». Dopo l'articolo 153-quater e' aggiunto il seguente: «Art. 153-quinquies 1. Le modifiche al Regolamento approvate dalla Camera il 30 novembre 2022 entrano in vigore il 1° gennaio 2023, ad eccezione delle modifiche agli articoli 13, comma 2, 14, commi 1, 2 e 5, 17, comma 1, e 18, comma 1, che entrano in vigore a decorrere dalla XX legislatura». Roma, 30 novembre 2022 Il Presidente: Fontana