MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 29 settembre 2022, n. 192 

Regolamento concernente l'attuazione  dell'articolo  11-quaterdecies,
comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005,  recante
riordino delle disposizioni in materia di attivita' di  installazione
degli impianti all'interno degli edifici. (22G00200) 
(GU n.290 del 13-12-2022)
 
 Vigente al: 28-12-2022  
 

 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione
della direttiva (UE)  n.  2018/1972  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018 e che istituisce il  Codice  europeo
delle comunicazioni  elettroniche  (rifusione),  e,  in  particolare,
l'articolo 4; 
  Visti gli articoli 14 e 16 della legge  5  marzo  1990,  n.  46,  e
successive modificazioni, in materia di  norme  per  sicurezza  degli
impianti; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
392, recante regolamento concernente la disciplina  del  procedimento
di  riconoscimento  delle  imprese  ai  fini   della   installazione,
ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle  norme
di sicurezza; 
  Visto l'articolo 4 della legge 5 gennaio 1996, n. 25, in materia di
differimento di termini  previsti  da  disposizioni  legislative  nel
settore delle attivita' produttive ed altre disposizioni  urgenti  in
materia, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre  1999,
n. 558, recante norme per  la  semplificazione  della  disciplina  in
materia di registro delle imprese, nonche' per la semplificazione dei
procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attivita' e  per  la
domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al  registro
delle imprese per particolari categorie di  attivita'  soggette  alla
verifica di determinati requisiti tecnici; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.
162, recante regolamento concernente  norme  per  l'attuazione  della
direttiva n.  95/16/CE  sugli  ascensori  e  di  semplificazione  dei
procedimenti per la  concessione  del  nulla  osta  per  ascensori  e
montacarichi,  nonche'  della  relativa  licenza  di   esercizio,   e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.
380,  recante  il  Testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamenti in materia edilizia (Testo A),  e,  in  particolare,  gli
articoli 24 e 135-bis; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  22  gennaio
2008,   n.   37,   recante   regolamento   concernente   l'attuazione
dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a),  della  legge  2
dicembre 2005, n. 248, recante riordino delle disposizioni in materia
di  attivita'  di  installazione  degli  impianti  all'interno  degli
edifici, e, in particolare, l'articolo 1; 
  Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, di attuazione
della direttiva n. 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del  15  maggio  2014,  recante  misure  volte  a  ridurre  i   costi
dell'installazione di  reti  di  comunicazione  elettronica  ad  alta
velocita'; 
  Considerato che l'articolo 4 del  decreto  legislativo  8  novembre
2021, n. 207, prevede al comma 2 che entro tre  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore del suddetto decreto legislativo il Ministro  dello
sviluppo economico provvede ad adeguare il proprio decreto 22 gennaio
2008, n. 37, ai fini  della  definizione  delle  modalita'  attuative
degli obblighi  di  infrastrutturazione  digitale  all'interno  degli
edifici, con impianti di comunicazione ad  alta  velocita'  in  fibra
ottica a banda ultra larga di cui all'articolo  135-bis  del  decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; 
  Considerato  che   l'adempimento   dei   prescritti   obblighi   di
equipaggiamento digitale degli edifici  e'  attestato  dall'etichetta
necessaria  di  «edificio  predisposto  alla  banda   ultra   larga»,
rilasciata  da  un  tecnico  abilitato  per  gli  impianti   di   cui
all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del  Ministro  dello
sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto  previsto
dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3, su  istanza  del
soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o  di
altro soggetto interessato e che tale attestazione e'  necessaria  ai
fini della  segnalazione  certificata  di  cui  all'articolo  24  del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; 
  Considerato che il Comune, entro  novanta  giorni  dalla  ricezione
della segnalazione certificata di cui al all'articolo 24 del  decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,  e'  tenuto  a
comunicare i dati relativi agli edifici infrastrutturali  al  Sistema
informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI); 
  Acquisito il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva  per
gli atti normativi, reso nell'adunanza di Sezione del 30 agosto 2022; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
effettuata con nota n. 0018706 del 12 settembre 2022; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al  decreto  del  Ministero  dello  sviluppo  economico  22
                         gennaio 2008, n. 37 
 
  1. Al decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  22  gennaio
2008, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 2, la lettera  b)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
      «b)  impianti  radiotelevisivi,  le   antenne,   gli   impianti
elettronici deputati alla gestione e distribuzione  dei  segnali  tv,
telefono e dati, anche relativi agli impianti di  sicurezza  compresi
gli impianti in fibra ottica, nonche' le infrastrutture necessarie ad
ospitare tali impianti;»; 
    b) all'articolo 2, comma 1, lettera a), dopo  le  parole  «presso
l'utente» sono aggiunte le seguenti: 
      «ovvero il punto terminale di rete come definito  dall'articolo
2, comma 1, lettera oo), del decreto legislativo 8 novembre 2021,  n.
207»; 
    c) all'articolo 2, comma 1, la lettera  f)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
      «f) impianti  radiotelevisivi  ed  elettronici:  le  componenti
impiantistiche necessarie alla trasmissione  ed  alla  ricezione  dei
segnali  tv,  telefono  e  dati,  anche  relativi  agli  impianti  di
sicurezza,  ad  installazione  fissa,  comprese   le   infrastrutture
destinate ad ospitare tali impianti;»; 
    d) dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente: 
      «Art. 5-bis  (Adempimenti  del  tecnico  abilitato).  -  1.  Il
responsabile tecnico dell'impresa, abilitato per gli impianti di  cui
all'articolo 1, comma 2, lettera b), e' responsabile dell'inserimento
nel  progetto  edilizio  dell'edificio   di   tutte   le   parti   di
infrastruttura fisica  multiservizio  passiva  e  degli  accessi  che
richiedono di essere realizzati per gli interventi previsti ai  sensi
dall'articolo 135-bis del decreto del Presidente della  Repubblica  6
giugno 2001, n. 380. 
      2. Al termine dei  lavori,  su  istanza  del  soggetto  che  ha
richiesto il rilascio del permesso di costruire o di  altro  soggetto
interessato, il responsabile tecnico dell'impresa di cui al  comma  1
rilascia una dichiarazione di conformita' dell'impianto ai  sensi  di
quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e  3,
corredata degli allegati ove sono descritte le caratteristiche  degli
accessi e della infrastruttura fisica multiservizi passiva. 
      3. Tale dichiarazione e' necessaria ai fini della presentazione
allo sportello unico dell'edilizia della segnalazione certificata  di
cui all'articolo 24 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  6
giugno 2001, n. 380». 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 29 settembre 2022 
 
                                               Il Ministro: Giorgetti 
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia 

Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2022 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico,  del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali e del turismo, reg. n. 1141