N. 83 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 24 ottobre 2022
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 24 ottobre 2022 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Bilancio e contabilita' pubblica - Armonizzazione dei bilanci pubblici - Norme della Regione Abruzzo - Rendiconto generale per l'esercizio 2019 - Prevista quantificazione delle quote di disavanzo. Bilancio e contabilita' pubblica - Armonizzazione dei bilanci pubblici - Norme della Regione Abruzzo - Previsto rendiconto generale per l'esercizio 2019 e documenti allegati. - Legge della Regione Abruzzo 3 agosto 2022, n. 19 (Rendiconto generale per l'esercizio 2019), intero testo [e, in particolare, art. 18, comma 3, e Relazione sulla gestione (A/1) e allegati collegati].(GU n.50 del 14-12-2022 )
Ricorso ai sensi dell'art. 127 della Costituzione per il Presidente del Consiglio dei ministri (c.f. 80188230587), in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentato e difeso in virtu' di legge dall'Avvocatura generale dello Stato (fax: 06/96514000; indirizzo pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, contro la Regione Abruzzo (c.f. 80003170661), in persona del Presidente pro tempore della giunta regionale, con sede a L'Aquila, in via Leonardo Da Vinci n. 6, e con domicilio digitale presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: contenzioso@pec.regione.abruzzo.it - per la declaratoria della illegittimita' costituzionale della legge regionale n. 19 del 3 agosto 2022 recante: «Rendiconto generale per l'esercizio 2019», pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 120 - Speciale - del 24 agosto 2022, giusta deliberazione del Consiglio dei ministri assunta nella seduta del giorno 19 ottobre 2022. Premesse di fatto Nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 120 - Speciale - del 24 agosto 2022 e' pubblicata la legge regionale n. 19 del 3 agosto 2022, intitolata «Rendiconto generale per l'esercizio 2019». Tale legge e' stata preceduta dalla legge regionale n. 18 del 2022, recante l'approvazione del rendiconto generale per l'esercizio 2018, gia' oggetto di impugnazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso n. 79 del 2022. Difatti, anche le disposizioni della legge de qua - al pari di quelle gia' oggetto di impugnazione - si pongono in contrasto: a) con l'art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione, in quanto eccedono dalle competenze legislative delle regioni e invadono quelle riservate in via esclusiva allo Stato in materia di «armonizzazione dei bilanci pubblici»; nonche', b) con l'art. 136, comma 1 della Costituzione, nella parte in cui violano il giudicato costituzionale di cui alla sentenza n. 235 del 2021. Pertanto, la suddetta legge viene impugnata con il presente ricorso ex art. 127 della Costituzione affinche' ne sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale e ne sia pronunciato il conseguente annullamento per i seguenti Motivi di diritto Al fine di illustrare le censure di costituzionalita' sopra indicate, giova premettere che codesta ecc.ma Corte, con la sentenza n. 235 del 2021, ha dichiarato costituzionalmente illegittime le disposizioni contenute nei bilanci di previsione della Regione Abruzzo per gli anni 2018-2020 e 2019-2021, relative alle quote di disavanzo riferite agli anni 2014 e 2015, da imputare ai singoli esercizi finanziari in applicazione dei commi 779, 780 e 782, dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017. In particolare, codesta ecc.ma Corte ha dichiarato l'incostituzionalita' sia dell'art. 8, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 7 del 2018, recante il «Bilancio di previsione finanziario 2018-2020», sia dell'art. 8, comma 1, lettere a) e c), della legge regionale n. 2 del 2019, recante il «Bilancio di previsione finanziario 2019-2021». Difatti, in relazione alle suddette disposizioni, codesta ecc.ma Corte ha ritenuto «costituzionalmente illegittima l'iscrizione, in parte spesa dei bilanci preventivi relativi agli esercizi 2018 e 2019, di disavanzi convenzionalmente predeterminati e gravemente sottostimati», in quanto non veniva previsto «alcuno stanziamento per il recupero del deficit rinveniente dagli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017, risultanti dai rendiconti degli anni 2014-2017 gia' approvati e parificati dalla Corte dei conti». Siffatto modus operandi pregiudicava il corretto calcolo del risultato di amministrazione, giacche' - attraverso di esso - veniva «a essere sostituita una mera espressione matematica alla corretta determinazione degli effetti delle dinamiche attive e passive di bilancio relative ai suddetti rendiconti e a quelli degli esercizi successivi», comportando «il travolgimento dell'intera programmazione e della correlata rendicontazione»; elementi necessari «per custodire dinamicamente l'equilibrio in tutte le fasi del ciclo di bilancio». Ed invero, come rilevato nella suddetta sentenza, i disavanzi emergenti dai rendiconti dei singoli esercizi devono essere ripianati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 42, comma 12 del decreto legislativo n. 118 del 2011, laddove prescrive che l'eventuale disavanzo di amministrazione «e' applicato al primo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio in corso di gestione. La mancata variazione di bilancio che, in corso di gestione, applica il disavanzo al bilancio e' equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione puo' anche essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio». Pertanto, l'estensione temporale del ripiano del disavanzo, in deroga alla regola di cui all'art. 42, comma 12 del decreto legislativo n. 118 del 2011, non puo' ritenersi compatibile con una gestione di bilancio equilibrata, laddove determini - come nella specie - «una lesione a tempo indeterminato dei precetti finanziari della Costituzione» e disincentivi «il buon andamento dei servizi», nonche' «le buone pratiche di quelle amministrazioni che si ispirano a una oculata e proficua spendita delle risorse della collettivita'». In considerazione della declaratoria di incostituzionalita' delle suddette disposizioni regionali, la Corte dei conti - ed in particolare la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo - con la deliberazione n. 76/2022/PARI, ha dichiarato - inter alia - la non parificazione dei rendiconti generali della Regione Abruzzo per gli esercizi finanziari 2018 e 2019, atteso che «l'espunzione delle predette disposizioni regionali, con la conseguente sottostima delle quote di disavanzo imputate agli esercizi in esame, ha irrimediabilmente compromesso il principale saldo di bilancio, ovvero il risultato di amministrazione a fine esercizio, nella parte in cui quest'ultimo non registra il corretto disavanzo che, viceversa, avrebbe dovuto essere recuperato»; di qui, l'impossibilita' di procedere alla parificazione di «entrambi i rendiconti in esame, essendone minata in radice la capacita' di fornire una corretta rappresentazione complessiva delle relative gestioni e della sostenibilita' dei relativi equilibri». Dunque, e' acclarato che il rendiconto generale della Regione Abruzzo per l'esercizio finanziario 2019: da un lato, si pone in contrasto con l'art. 42, comma 12 del decreto legislativo n. 118 del 2011; e dall'altro, non reca il riallineamento contabile imposto dalle statuizioni rese da codesta ecc.ma Corte nella menzionata sentenza n. 235 del 2021. Di conseguenza, la legge oggetto di censura e segnatamente l'art. 1 che ne ha disposto l'approvazione, anche con riguardo ai documenti allegati, si pone in palese contrasto: 1) per il tramite della suddetta norma interposta, con l'art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione, che riserva alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato la materia relativa alla «armonizzazione dei bilanci pubblici»; nonche', 2) per il tramite della menzionata sentenza n. 235 del 2021, con l'art. 136, comma 1 della Costituzione, dal quale si evince il principio della necessaria osservanza del giudicato costituzionale. In secondo luogo, la legge oggetto di impugnazione si pone in contrasto con l'art. 3 del decreto legislativo n. 118 del 2011, nella parte in cui impone anche alle regioni di conformare la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1, nonche' - inter alia - ai principi contabili applicati della programmazione (allegato n. 4/1), che costituiscono - per espressa disposizione normativa - parte integrante del suddetto decreto legislativo. Ed invero, con riferimento alla relazione sulla gestione (allegato 1) (1) ed in particolare alle tabelle di cui al punto 13.10.3 dell'allegato 4/1 del decreto legislativo n. 118/2011 previste per descrivere la composizione del risultato di amministrazione e indicare - per ciascuna componente del disavanzo - le modalita' del ripiano definite in attuazione delle rispettive discipline, si evidenzia che: a) nella prima tabella («Verifica ripiano delle componenti del disavanzo al 31/12/2019») (2) , il totale della seconda colonna («Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019») e' di importo pari ad euro 449.116.493,13 (3) . Tale importo, in conformita' a quanto previsto dal principio contabile 9.11.7 dell'allegato 4/1 del decreto legislativo n. 118 del 2011, deve coincidere con il risultato di amministrazione individuato alla lettera E) del prospetto dimostrativo. Ma cio' nella specie non si verifica, dato che quest'ultimo risulta essere di euro 449.013.740,32 e quindi piu' basso rispetto al valore riportato nella prima tabella (4) ; b) inoltre, nella seconda tabella («Anno 2019 - Verifica delle componenti del disavanzo al 31/12/ 2019») le colonne sono prive dei totali. (5) Ancora, nel quadro generale riassuntivo (allegato 7), in corrispondenza della voce di entrata «Utilizzo avanzo di amministrazione» pari ad euro 251.123.596,55 l'utilizzo del Fondo anticipazione liquidita' (F.A.L.) e' nullo (6) , laddove, nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione (allegato 12), il F.A.L. risulta di importo pari ad euro 162.969.695,96 (7) . Infine, con riguardo all'art. 18, si osserva che: 1) con riferimento ai dati della tabella relativa allo stato patrimoniale («attivo»), di cui al comma 1, l'importo per l'esercizio finanziario 2019 relativo al «Totale immobilizzazioni materiali» non coincide con quello riportato nello stato patrimoniale allegato al rendiconto regionale (allegato 11) (8) ; 2) con riferimento ai dati della tabella di cui al comma 3, relativa al conto economico, il totale «componenti negativi della gestione (B)» e il totale «oneri straordinari» non coincidono con i dati riportati nel conto economico allegato al rendiconto regionale (allegato 9) (9) . Di conseguenza, il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2019, con i relativi documenti allegati, non e' stato redatto secondo la corretta applicazione dei principi contabili richiamati dall'art. 3 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e, segnatamente, in conformita' ai principi generali di veridicita', attendibilita', correttezza e comprensibilita' di cui all'allegato 1, nonche' ai menzionati principi contabili applicati della programmazione di cui all'allegato n. 4/1. Per questa ragione, la legge oggetto di censura si pone - anche per il tramite delle norme interposte appena richiamate - in palese contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione, che riserva alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato la materia relativa alla «armonizzazione dei bilanci pubblici». (1) La relazione sulla gestione (allegato 11) inizia a pag. 22 del documento pubblicato al seguente indirizzo web: http://bura.regione.abruzzo.it/2022/Speciale_120_24_08.pdf - le tabelle di cui al punto 13.10.3 dell'allegato 4/1 del decreto legislativo n. 118 del 2011 si trovano a pag. 33. (2) Cfr. pag. 33 del doc. cit. nella nota 1 - prima tabella. (3) Cfr. pagina 33 del doc. cit. nella nota 1 - prima tabella - «Totale» della terza colonna (rigo 12). (4) Cfr. pag. 313 del doc. cit. nella nota 1 - prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione - totale parte disponibile (E=A-B-C-D). (5) Cfr. pag. 33 del doc. cit. nella nota 1 - seconda tabella - rigo 12. (6) Cfr. pag. 302 del doc. cit. nella nota 1 - quadro generale riassuntivo - secondo rigo. (7) Cfr. pag. 313 del doc. cit. nella nota 1 - prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione - terzo rigo della parte accantonata. (8) Cfr. pag. 309 del doc. cit. nella nota 1. (9) Cfr. pag. 307 del doc. cit. nella nota 1.
P.T.M. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa riunione con il ricorso n. 79 del 2022, avente ad oggetto la legge regionale n. 18 del 2022, chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittima, e conseguentemente annullare, per i motivi sopra indicati ed illustrati, la legge regionale n. 19 del 3 agosto 2022, recante l'approvazione rendiconto generale della Regione Abruzzo per l'esercizio finanziario 2019, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 120 - Speciale - del 24 agosto 2022. Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 1. l'attestazione relativa alla approvazione, da parte del Consiglio dei ministri nella riunione del giorno 19 ottobre 2022, della determinazione di impugnare la legge della Regione Abruzzo 3 agosto 2022, n. 19; 2. la copia della legge regionale impugnata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 120 - Speciale - del 24 agosto 2022. Con riserva di illustrare e sviluppare in prosieguo i motivi di ricorso anche alla luce delle difese avversarie. Roma, li' 20 ottobre 2022 Gli Avvocati dello Stato: Feola - Palatiello Il vice Avvocato generale: Del Gaizo