N. 83 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 24 ottobre 2022

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 24 ottobre 2022  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Bilancio  e  contabilita'  pubblica  -  Armonizzazione  dei   bilanci
  pubblici - Norme della Regione Abruzzo -  Rendiconto  generale  per
  l'esercizio  2019  -  Prevista  quantificazione  delle   quote   di
  disavanzo. 
Bilancio  e  contabilita'  pubblica  -  Armonizzazione  dei   bilanci
  pubblici -  Norme  della  Regione  Abruzzo  -  Previsto  rendiconto
  generale per l'esercizio 2019 e documenti allegati. 
- Legge della Regione  Abruzzo  3  agosto  2022,  n.  19  (Rendiconto
  generale per l'esercizio 2019), intero testo  [e,  in  particolare,
  art. 18, comma 3, e  Relazione  sulla  gestione  (A/1)  e  allegati
  collegati]. 
(GU n.50 del 14-12-2022 )
     Ricorso  ai  sensi  dell'art.  127  della  Costituzione  per  il
Presidente del Consiglio dei ministri (c.f. 80188230587), in  persona
del Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentato e  difeso  in
virtu'  di  legge  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato   (fax:
06/96514000;  indirizzo   pec:   ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it),
presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, alla  via  dei
Portoghesi n. 12, contro la Regione Abruzzo  (c.f.  80003170661),  in
persona del Presidente pro tempore della giunta regionale, con sede a
L'Aquila, in via Leonardo Da Vinci n. 6,  e  con  domicilio  digitale
presso  il  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata:
contenzioso@pec.regione.abruzzo.it  -  per  la   declaratoria   della
illegittimita' costituzionale della  legge  regionale  n.  19  del  3
agosto 2022 recante:  «Rendiconto  generale  per  l'esercizio  2019»,
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo  n.  120  -
Speciale - del 24 agosto 2022, giusta deliberazione del Consiglio dei
ministri assunta nella seduta del giorno 19 ottobre 2022. 
 
                          Premesse di fatto 
 
    Nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 120 -  Speciale
- del 24 agosto 2022 e' pubblicata la legge regionale  n.  19  del  3
agosto 2022, intitolata «Rendiconto generale per l'esercizio 2019». 
    Tale legge e' stata preceduta dalla legge  regionale  n.  18  del
2022, recante l'approvazione del rendiconto generale per  l'esercizio
2018, gia' oggetto  di  impugnazione  da  parte  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri con ricorso n. 79 del 2022. 
    Difatti, anche le disposizioni della legge de qua -  al  pari  di
quelle gia' oggetto di impugnazione - si pongono in contrasto: 
        a) con l'art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione, in
quanto eccedono dalle competenze legislative delle regioni e invadono
quelle  riservate  in  via  esclusiva  allo  Stato  in   materia   di
«armonizzazione dei bilanci pubblici»; nonche', 
        b) con l'art. 136, comma 1 della Costituzione, nella parte in
cui violano il giudicato costituzionale di cui alla sentenza  n.  235
del 2021. 
    Pertanto, la suddetta  legge  viene  impugnata  con  il  presente
ricorso ex art. 127 della Costituzione affinche'  ne  sia  dichiarata
l'illegittimita' costituzionale e ne sia pronunciato  il  conseguente
annullamento per i seguenti 
 
                          Motivi di diritto 
 
    Al fine di  illustrare  le  censure  di  costituzionalita'  sopra
indicate, giova premettere che codesta ecc.ma Corte, con la  sentenza
n. 235 del 2021,  ha  dichiarato  costituzionalmente  illegittime  le
disposizioni  contenute  nei  bilanci  di  previsione  della  Regione
Abruzzo per gli anni 2018-2020 e 2019-2021, relative  alle  quote  di
disavanzo riferite agli anni 2014 e  2015,  da  imputare  ai  singoli
esercizi finanziari  in  applicazione  dei  commi  779,  780  e  782,
dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017. 
    In   particolare,   codesta   ecc.ma    Corte    ha    dichiarato
l'incostituzionalita' sia dell'art. 8,  comma  1,  lettera  a)  della
legge regionale n. 7 del 2018, recante  il  «Bilancio  di  previsione
finanziario 2018-2020», sia dell'art. 8, comma 1, lettere  a)  e  c),
della legge  regionale  n.  2  del  2019,  recante  il  «Bilancio  di
previsione finanziario 2019-2021». 
    Difatti, in relazione alle suddette disposizioni, codesta  ecc.ma
Corte ha ritenuto «costituzionalmente  illegittima  l'iscrizione,  in
parte spesa dei bilanci preventivi  relativi  agli  esercizi  2018  e
2019, di  disavanzi  convenzionalmente  predeterminati  e  gravemente
sottostimati», in quanto non veniva previsto «alcuno stanziamento per
il recupero del deficit rinveniente dagli esercizi  finanziari  2015,
2016 e 2017, risultanti dai  rendiconti  degli  anni  2014-2017  gia'
approvati e parificati dalla Corte dei conti». 
    Siffatto modus operandi  pregiudicava  il  corretto  calcolo  del
risultato di amministrazione, giacche' - attraverso di esso -  veniva
«a essere sostituita una mera espressione  matematica  alla  corretta
determinazione degli effetti delle  dinamiche  attive  e  passive  di
bilancio relative ai suddetti rendiconti e a  quelli  degli  esercizi
successivi», comportando «il travolgimento dell'intera programmazione
e della correlata rendicontazione»; elementi necessari «per custodire
dinamicamente l'equilibrio in tutte le fasi del ciclo di bilancio». 
    Ed invero, come rilevato nella  suddetta  sentenza,  i  disavanzi
emergenti dai rendiconti dei singoli esercizi devono essere ripianati
nel rispetto di quanto previsto dall'art. 42, comma  12  del  decreto
legislativo n.  118  del  2011,  laddove  prescrive  che  l'eventuale
disavanzo di amministrazione «e' applicato  al  primo  esercizio  del
bilancio di  previsione  dell'esercizio  in  corso  di  gestione.  La
mancata variazione di bilancio che, in corso di gestione, applica  il
disavanzo al bilancio e' equiparata a tutti gli effetti alla  mancata
approvazione  del   rendiconto   di   gestione.   Il   disavanzo   di
amministrazione  puo'   anche   essere   ripianato   negli   esercizi
considerati nel bilancio di previsione, in ogni  caso  non  oltre  la
durata della legislatura regionale, contestualmente  all'adozione  di
una delibera consiliare avente ad oggetto il  piano  di  rientro  dal
disavanzo nel quale siano individuati  i  provvedimenti  necessari  a
ripristinare il pareggio». 
    Pertanto, l'estensione temporale del ripiano  del  disavanzo,  in
deroga  alla  regola  di  cui  all'art.  42,  comma  12  del  decreto
legislativo n. 118 del 2011, non puo' ritenersi compatibile  con  una
gestione di bilancio equilibrata,  laddove  determini  -  come  nella
specie - «una lesione a tempo indeterminato dei  precetti  finanziari
della Costituzione» e disincentivi «il buon andamento  dei  servizi»,
nonche' «le buone pratiche di quelle amministrazioni che si  ispirano
a una oculata e proficua spendita delle risorse della collettivita'». 
    In considerazione della declaratoria di incostituzionalita' delle
suddette  disposizioni  regionali,  la  Corte  dei  conti  -  ed   in
particolare la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo - con  la
deliberazione n. 76/2022/PARI, ha dichiarato - inter alia  -  la  non
parificazione dei rendiconti generali della Regione Abruzzo  per  gli
esercizi finanziari 2018  e  2019,  atteso  che  «l'espunzione  delle
predette disposizioni regionali, con la conseguente sottostima  delle
quote  di   disavanzo   imputate   agli   esercizi   in   esame,   ha
irrimediabilmente compromesso il principale saldo di bilancio, ovvero
il risultato di amministrazione a fine esercizio, nella parte in  cui
quest'ultimo non  registra  il  corretto  disavanzo  che,  viceversa,
avrebbe  dovuto  essere  recuperato»;  di  qui,  l'impossibilita'  di
procedere alla parificazione di  «entrambi  i  rendiconti  in  esame,
essendone minata in radice  la  capacita'  di  fornire  una  corretta
rappresentazione  complessiva  delle  relative   gestioni   e   della
sostenibilita' dei relativi equilibri». 
    Dunque, e' acclarato che il  rendiconto  generale  della  Regione
Abruzzo per l'esercizio finanziario 2019: da  un  lato,  si  pone  in
contrasto con l'art. 42, comma 12 del decreto legislativo n. 118  del
2011; e dall'altro, non  reca  il  riallineamento  contabile  imposto
dalle statuizioni rese  da  codesta  ecc.ma  Corte  nella  menzionata
sentenza n. 235 del 2021. 
    Di conseguenza, la legge oggetto di censura e segnatamente l'art.
1 che ne ha disposto l'approvazione, anche con riguardo ai  documenti
allegati, si pone in palese contrasto: 
        1) per il tramite della suddetta norma interposta, con l'art.
117, comma  2,  lettera  e)  della  Costituzione,  che  riserva  alla
potesta' legislativa esclusiva dello Stato la materia  relativa  alla
«armonizzazione dei bilanci pubblici»; nonche', 
        2) per il tramite della menzionata sentenza n. 235 del  2021,
con l'art. 136, comma 1 della Costituzione, dal quale  si  evince  il
principio della necessaria osservanza del giudicato costituzionale. 
    In secondo luogo, la legge oggetto di  impugnazione  si  pone  in
contrasto con l'art. 3 del decreto legislativo n. 118 del 2011, nella
parte in cui impone anche  alle  regioni  di  conformare  la  propria
gestione ai principi contabili generali  contenuti  nell'allegato  1,
nonche'  -  inter  alia  -  ai  principi  contabili  applicati  della
programmazione (allegato n. 4/1), che costituiscono  -  per  espressa
disposizione  normativa  -  parte  integrante  del  suddetto  decreto
legislativo. 
    Ed  invero,  con  riferimento  alla  relazione   sulla   gestione
(allegato 1) (1) ed in particolare  alle  tabelle  di  cui  al  punto
13.10.3  dell'allegato  4/1  del  decreto  legislativo  n.   118/2011
previste  per   descrivere   la   composizione   del   risultato   di
amministrazione e indicare - per ciascuna componente del disavanzo  -
le modalita' del ripiano  definite  in  attuazione  delle  rispettive
discipline, si evidenzia che: 
        a) nella prima tabella («Verifica  ripiano  delle  componenti
del disavanzo al 31/12/2019») (2) , il totale della  seconda  colonna
(«Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019») e' di importo pari  ad
euro 449.116.493,13 (3) .  Tale  importo,  in  conformita'  a  quanto
previsto dal principio contabile 9.11.7 dell'allegato 4/1 del decreto
legislativo n. 118 del 2011, deve  coincidere  con  il  risultato  di
amministrazione   individuato   alla   lettera   E)   del   prospetto
dimostrativo.  Ma  cio'  nella  specie  non  si  verifica,  dato  che
quest'ultimo risulta essere di  euro  449.013.740,32  e  quindi  piu'
basso rispetto al valore riportato nella prima tabella (4) ; 
        b) inoltre, nella seconda  tabella  («Anno  2019  -  Verifica
delle componenti del disavanzo al 31/12/ 2019») le colonne sono prive
dei totali. (5) 
    Ancora,  nel  quadro  generale  riassuntivo  (allegato   7),   in
corrispondenza  della   voce   di   entrata   «Utilizzo   avanzo   di
amministrazione» pari ad euro  251.123.596,55  l'utilizzo  del  Fondo
anticipazione  liquidita'  (F.A.L.)  e'  nullo  (6)  ,  laddove,  nel
prospetto dimostrativo del  risultato  di  amministrazione  (allegato
12), il F.A.L. risulta di importo pari ad euro 162.969.695,96 (7) . 
    Infine, con riguardo all'art. 18, si osserva che: 
        1) con riferimento ai dati della tabella relativa allo  stato
patrimoniale («attivo»), di cui al comma 1, l'importo per l'esercizio
finanziario 2019 relativo al «Totale immobilizzazioni materiali»  non
coincide con quello riportato nello stato  patrimoniale  allegato  al
rendiconto regionale (allegato 11) (8) ; 
        2) con riferimento ai dati della tabella di cui al  comma  3,
relativa al conto economico, il  totale  «componenti  negativi  della
gestione (B)» e il totale «oneri straordinari» non coincidono  con  i
dati riportati nel conto economico allegato al  rendiconto  regionale
(allegato 9) (9) . 
    Di  conseguenza,   il   rendiconto   generale   per   l'esercizio
finanziario 2019, con i relativi documenti  allegati,  non  e'  stato
redatto secondo  la  corretta  applicazione  dei  principi  contabili
richiamati dall'art. 3 del decreto legislativo n.  118  del  2011  e,
segnatamente, in conformita' ai  principi  generali  di  veridicita',
attendibilita', correttezza e comprensibilita' di cui all'allegato 1,
nonche'   ai   menzionati   principi   contabili   applicati    della
programmazione di cui all'allegato n. 4/1. 
    Per questa ragione, la legge oggetto di censura si pone  -  anche
per il tramite delle norme interposte appena richiamate -  in  palese
contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione, che
riserva alla potesta' legislativa esclusiva dello  Stato  la  materia
relativa alla «armonizzazione dei bilanci pubblici». 

(1) La relazione sulla gestione (allegato 11) inizia a  pag.  22  del
    documento    pubblicato    al     seguente     indirizzo     web:
    http://bura.regione.abruzzo.it/2022/Speciale_120_24_08.pdf  -  le
    tabelle di cui al punto 13.10.3  dell'allegato  4/1  del  decreto
    legislativo n. 118 del 2011 si trovano a pag. 33. 

(2) Cfr. pag. 33 del doc. cit. nella nota 1 - prima tabella. 

(3) Cfr. pagina 33 del doc. cit. nella  nota  1  -  prima  tabella  -
    «Totale» della terza colonna (rigo 12). 

(4) Cfr. pag. 313 del doc. cit. nella nota 1 - prospetto dimostrativo
    del risultato  di  amministrazione  -  totale  parte  disponibile
    (E=A-B-C-D). 

(5) Cfr. pag. 33 del doc. cit. nella nota 1 - seconda tabella -  rigo
    12. 

(6) Cfr. pag. 302 del doc.  cit.  nella  nota  1  -  quadro  generale
    riassuntivo - secondo rigo. 

(7) Cfr. pag. 313 del doc. cit. nella nota 1 - prospetto dimostrativo
    del  risultato  di  amministrazione  -  terzo  rigo  della  parte
    accantonata. 

(8) Cfr. pag. 309 del doc. cit. nella nota 1. 

(9) Cfr. pag. 307 del doc. cit. nella nota 1. 
 
                                P.T.M. 
 
    Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa riunione con  il
ricorso n. 79 del 2022, avente ad oggetto la legge  regionale  n.  18
del 2022, chiede  che  codesta  ecc.ma  Corte  costituzionale  voglia
dichiarare   costituzionalmente   illegittima,   e   conseguentemente
annullare, per i  motivi  sopra  indicati  ed  illustrati,  la  legge
regionale n. 19 del 3 agosto 2022, recante l'approvazione  rendiconto
generale della Regione  Abruzzo  per  l'esercizio  finanziario  2019,
pubblicata nel Bollettino Ufficiale  della  Regione  Abruzzo  n.  120
- Speciale - del 24 agosto 2022. 
    Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 
        1. l'attestazione relativa alla approvazione,  da  parte  del
Consiglio dei ministri nella riunione del  giorno  19  ottobre  2022,
della determinazione di impugnare la legge della  Regione  Abruzzo  3
agosto 2022, n. 19; 
        2. la copia della legge regionale  impugnata  pubblicata  nel
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 120 - Speciale - del 24
agosto 2022. 
    Con riserva di illustrare e sviluppare in prosieguo i  motivi  di
ricorso anche alla luce delle difese avversarie. 
        Roma, li' 20 ottobre 2022 
 
            Gli Avvocati dello Stato: Feola - Palatiello 
 
                                 Il vice Avvocato generale: Del Gaizo