N. 146 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 luglio 2021

Ordinanza del 16 luglio 2021 della Commissione tributaria provinciale
di Torino sul ricorso proposto da  C&G  Ambiente  srl  contro  Citta'
Metropolitana di Torino. 
 
Tributi - Rifiuti -  Norme  della  Regione  Piemonte  -  Impianti  di
  incenerimento e discarica di rifiuti urbani e di  rifiuti  speciali
  non pericolosi e pericolosi, fatta  esclusione  per  i  rifiuti  da
  costruzione,  demolizione  e  scavi,  compresi  quelli   contenenti
  amianto, conferiti in discariche per rifiuti inerti e  per  rifiuti
  non pericolosi  -  Previsione  che  i  gestori  corrispondono  alla
  Provincia sede dell'impianto un contributo annuo di 0,25 euro  ogni
  100 chilogrammi di rifiuti sottoposti, nell'anno,  alle  operazioni
  di smaltimento. 
- Legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme  per  la
  gestione dei rifiuti), art. 16, comma 6. 
(GU n.50 del 14-12-2022 )
 
            COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TORINO 
                           Quinta Sezione 
 
    All'esito della  riserva  dell'udienza  del  4  marzo   2021   la
commissione ha emesso la seguente ordinanza n. 863/05/2021; 
    Nel procedimento iscritto al NRG 1739 del 2019; 
    Tra C&G Ambiente di  s.r.l.  e  Citta'  Metropolitana  di  Torino
avente ad oggetti l'impugnazione dell'avviso n._1  del  10  settembre
2019 con la quale la Citta' Metropolitana ha accertato, nei confronti
della ricorrente, un contributo ai sensi dell'art. 16, comma 6  della
legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 sui  rifiuti  conferiti  nella
discarica gestita da  C&G  Ambiente  s.r.l.  ubicata  nel  Comune  di
Caravino, per il periodo dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2017. 
    La ricorrente ha in via preliminare richiesto che la  Commissione
rimettesse le parti dinanzi alla Corte Costituzionale dubitando della
legittimita' costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 23,  41,
117 e 119 Cost., dell'art. 16, comma  6  della  legge  della  Regione
Piemonte  n.  24/2002  che  prevedeva:  «I  gestori  di  impianti  di
incenerimento e discarica di rifiuti urbani e di rifiuti speciali non
pericolosi  e  pericolosi,  fatta  esclusione  per   i   rifiuti   da
costruzione, demolizione e scavi, compresi quelli contenenti amianto,
conferiti  in  discariche  per  rifiuti  inerti  e  per  rifiuti  non
pericolosi corrispondono, fin  dal  momento  dell'entrata  in  vigore
della presente legge, alla provincia sede dell'impianto un contributo
annuo di 0,25  euro  ogni  100  chilogrammi  di  rifiuti  sottoposti,
nell'anno, alle succitate operazioni». 
 
                          Elementi di fatto 
 
    La C&G Ambiente di s.r.l. gestisce, in  forza  di  autorizzazione
amministrativa rilasciata dalla Provincia di Torino una discarica  di
rifiuti inerti  nel  Comune  di  Caravino  (TO),  ed  in  particolare
ritirava - ai fini del successivo smaltimento - rifiuti inerti. 
    In forza del disposto dell'art. 16, comma 6,  della  legge  della
Regione Piemonte n. 24/2002, sopra citata, la Citta' Metropolitana di
Torino  ha  emesso  l'accertamento   impugnato   dinanzi   a   questa
commissione.  La  C&G,  pur  ritenendo   di   non   essere   soggetta
all'applicazione del  contributo,  ha  richiesto  alla  Provincia  di
Torino di esprimersi in proposito. 
    La Provincia di Torino ha trasmesso alla C&G il parere  regionale
del 16 ottobre 2012, con il quale la Regione Piemonte ha ritenuto  di
condividere la tesi  provinciale  secondo  cui  il  contributo  fosse
dovuto anche dai gestori di discariche di rifiuti  inerti  -  con  la
sola esclusione dei quantitativi riferibili ai rifiuti da costruzione
demolizione e scavo  -  e,  conseguentemente,  anche  dalla  societa'
ricorrente. 
    La C&G ha a sua volta inviato alla Provincia di Torino,  in  data
24  ottobre  2012,  proprie   osservazioni_a   seguito   del   parere
dell'Ufficio Tributi della Regione Piemonte la Provincia di Torino ha
emesso prima l'ordinanza-ingiunzione dell'11 giugno 2013 con  cui  ha
richiesto alla C&G il pagamento del contributo  per  gli  ultimi  due
trimestri dell'anno 2012 e poi l'ordinanza ingiunzione del 29 ottobre
2013 relativa alle somme dovute a titolo di contributo  per  i  primi
due trimestri del 2013; 
    Ne e'  sorto  un  contenzioso  instaurato  dinanzi  al  Tribunale
ordinario di Torino che ritenendo il  contributo  previsto  dall'art.
16, comma 6, qualificabile come tributo, la C&G ha  quindi  eccepito,
il difetto di giurisdizione del  giudice  ordinario  in  ordine  alla
controversia, sussistendo - alla luce dell'orientamento assunto dalla
Corte costituzionale - la giurisdizione delle commissioni tributarie.
Il Tribunale di Torino ha  dichiarato  difetto  di  giurisdizione  in
favore della Commissione Tributaria. 
    La C&G ha riassunto la causa dinanzi alla Commissione  Tributaria
provinciale di Torino che ha  accolto  il  ricorso  ravvisando  nella
gestione di rifiuti inerti e dunque di minor impatto  ambientale  una
situazione  che  rende  esente  dal  tributo  l'odierna   ricorrente.
Sull'appello della resistente la Commissione Regionale  ha  riformato
la sentenza affermando che invece:_l'art. 16, comma  6,  deve  essere
interpretato non con riferimento alla discarica o al rifiuto ma  alla
provenienza del  rifiuto  che  innocuo  puo'  essere  contaminato  se
residuo di lavorazione inquinante. pertanto, in ambito cosi  delicato
il riferimento cui  rapportarsi  e'  il  codice  CER  introdotto  con
Decisione comunitaria  della  Commissione  n.  20001532/CE  Direttiva
Ministero ambiente 9 aprile  2002  che  specifica  sulla  base  della
derivazione l'assoggettabilita' al contributo. 
    Nelle more e' stato emesso l'avviso di  accertamento  per  l'anno
d'imposta 2014, fondato  sui  medesimi  presupposti  dei  precedenti,
oggetto dell'odierna impugnazione. 
 
                      Rilevanza della questione 
 
    L'art. 16, comma 6 della legge della Regione Piemonte n.  24/2002
e' stato abrogato ad opera dell'art. 17 della legge reg. Piemonte  n.
7 del 2018,  ma  resta  applicabile  ratione  temporis  nel  giudizio
dinanzi alla commissione, avente ad oggetto l'obbligo  di  pagare  il
contributo regionale in relazione ad anni di imposta antecedenti alla
sua abrogazione (2014). 
    Ove dovesse ritenersi  legittima  costituzionalmente,  la  norma,
ancorche'  abrogata,  renderebbe   fondata   la   pretesa   contenuta
nell'accertamento della Citta' Metropolitana.  La  discarica  gestita
dalla ricorrente dovrebbe invero ritenersi sottoposta  al  contributo
previsto  dalla  norma  con  la  sola  esenzione   dei   rifiuti   da
costruzione, demolizione e scavi, che gia' sono stati  esclusi  dalla
resistente  in  sede  di  accertamento  come  risulta  dalla  tabella
riepilogativa dei  rifiuti  conferiti,  allegata  all'accertamento  e
prodotta in giudizio, nella quale sono indicati tipo di  rifiuto,  il
quantitativo e il codice CER assoggettato a contribuzione. 
    Questa commissione reputa invero conforme  al  dettato  normativo
l'interpretazione dell'art. 16, comma 6,  della  legge  24  del  2002
della Regione Piemonte fornita dalla Commissione tributaria regionale
del Piemonte secondo  la  quale  «l'art.  16,  comma  6  deve  essere
interpretato non con riferimento alla discarica o al rifiuto ma  alla
provenienza del  rifiuto  che  innocuo  puo'  essere  contaminato  se
residuo di lavorazione inquinante, pertanto, in ambito cosi' delicato
il riferimento cui  rapportarsi  e'  il  codice  CER  introdotto  con
decisione Comunitaria  della  Commissione  n.  2000/532/CE  direttiva
Ministero ambiente 9 aprile  2002  che  specifica  sulla  base  della
derivazione l'assoggettabilita' al contributo». 
    L'interpretazione corretta della norma che determinerebbe  dunque
il  rigetto  dell'impugnazione  rende  rilevante  la   questione   di
costituzionalita' nel presente processo il  cui  accoglimento  invece
comporterebbe l'esito opposto del giudizio. 
 
                    La non manifesta infondatezza 
 
    La questione di costituzionalita' dell'art.  16,  comma  6  della
legge della Regione Piemonte  n.  24/2002  non  e'  ad  avviso  della
commissione  manifestamente  infondata  quanto  meno   in   relazione
all'art. 117 Cost. 
    Sul punto va osservato che la Corte costituzionale ha gia'  avuto
modo di dichiarare l'incostituzionalita' dell'art 16, comma  4  della
legge della Regione Piemonte n. 24/2002  il  quale  prevedeva  che  I
soggetti che gestiscono impianti di pre-trattamento e di  trattamento
di scarti animali tali quali ad alto rischio e a rischio specifico di
encefalopatia spongiforme bovina BSE  corrispondono  ai  comuni  sede
degli impianti un contributo minimo  annuo  di  0,25  euro  ogni  100
chilogrammi  di  materiale  trattato  nell'anno.   I   soggetti   che
gestiscono impianti di riutilizzo di scarti animali trattati ad  alto
rischio e a rischio specifico BSE corrispondono ai comuni sede  degli
impianti un contributo minimo annuo di 0,15 euro ogni 100 chilogrammi
di materiale riutilizzato nell'anno. 
    La norma dichiarata incostituzionale  e'  speculare  quanto  alla
tipologia di «contributo» istituito rispetto a  quella  che  oggi  si
sottopone la vaglio del Giudice delle Leggi. L'art. 16, comma 6 della
legge della Regione Piemonte n. 24/2002 recita: I gestori di impianti
di incenerimento e discarica di rifiuti urbani e di rifiuti  speciali
non pericolosi e  pericolosi,  fitta  esclusione  per  i  rifiuti  da
costruzione, demolizione e scavi, compresi quelli contenenti amianto,
conferiti  in  discariche  per  rifiuti  inerti  e  per  rifiuti  non
pericolosi corrispondono, fin  dal  momento  dell'entrata  in  vigore
della presente legge, alla provincia sede dell'impianto un contributo
annuo di 0,25  euro  ogni  100  chilogrammi  di  rifiuti  sottoposti,
nell'anno, alle succitate operazioni. 
    L'identita' di tipologia di «contributo» consente invero  di  far
proprie le considerazioni  della  Corte  costituzionale  che  l'hanno
portata a dichiarare l'incostituzionalita'  dell'art  4  della  legge
regionale del Piemonte n. 24  del  2002  e  di  ritenere  che  quello
previsto dall'art 16, comma 6 della legge 24 del 2002  della  Regione
Piemonte non sia altro che un tributo in quanto: 
    L'obbligo  del  pagamento  del  contributo  trova  la  sua  fonte
esclusiva nella legge regionale e non in un  rapporto  sinallagmatico
tra le parti. 
    La prestazione imposta non costituisce remunerazione dell'uso  in
generale  di  beni  collettivi  provinciali,  come  il  territorio  e
l'ambiente, potendo la Provincia disporre solo dei singoli  beni  che
fanno  parte  del  suo   demanio   o   patrimonio   (sentenza   Corte
costituzionale n. 141 del 2009), ne' e' conciata alla  fruizione  dei
servizi necessari per la gestione o  la  funzionalita'  dell'impianto
forniti  dalla  Provincia.  Tantomeno,  si  pone  come  corrispettivo
dell'atto amministrativo di localizzazione del  sito,  in  quanto,  a
tacer d'altro, tale  atto  costituisce  l'esito  di  un  procedimento
amministrativo   autonomo,   in   nessun   modo   condizionato   alla
corresponsione del contributo in questione. 
    Sotto il profilo del necessario collegamento  del  prelievo  alla
pubblica  spesa  a  un  presupposto  economicamente   rilevante,   la
disposizione censurata, anche  nella  ricostruzione  offertane  dalla
Regione, sarebbe destinata a finanziare i «costi  supplementari,  non
solo patrimoniali, derivanti al territorio  per  ragioni  ascrivibili
all'insediamento dell'impianto in quel determinato luogo», dunque, in
ultima analisi, alla finalita' di dotare l'ente  pubblico  dei  mezzi
finanziari necessari ad assolvere le funzioni di cura concreta  degli
interessi generali. Questa connotazione funzionale, e il fatto che il
prelievo  si  colleghi  all'attivita'  economica  di  gestione  degli
impianti, consentono di ritenere il  «contributo»  uno  strumento  di
riparto, ai sensi dell'art. 53 Cost., del carico della spesa pubblica
in ragione della capacita' economica manifestata dai soggetti gestori
degli impianti (sentenza n. 280 del 2011). 
    In  definitiva,  la  prestazione  «contributiva»  in  esame   non
costituisce altro che un tributo, avente: a) quali soggetti  passivi,
I gestori di impianti di incenerimento e discarica di rifiuti  urbani
e di rifiuti speciali non pericolosi e  pericolosi  fatta  esclusione
per i rifiuti da costruzione, demolizione e  scavi,  compresi  quelli
contenenti amianto, conferiti in discariche per rifiuti inerti e  per
rifiuti non pericolosi; b) quali soggetti attivi, la  provincia  sede
degli impianti; c) quale  presupposto  economicamente  rilevante,  la
gestione di detti impianti; d) quale  base  imponibile,  una  entita'
monetaria commisurata a ogni 100 chilogrammi di  rifiuti  sottoposti,
nell'anno, alle succitate operazioni. 
    Secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, la
disciplina dei rifiuti e' riconducibile alla «tutela dell'ambiente  e
dell'ecosistema», di competenza esclusiva statale ai sensi  dell'art.
117, secondo comma, lettera s),  Cost.,  anche  se  interferisce  con
altri interessi e competenze, di modo che deve  intendersi  riservato
allo  Stato  il  potere  di  fissare  livelli  di   tutela   uniforme
sull'intero territorio nazionale, ferma restando la competenza  delle
Regioni alla cura di interessi funzionalmente  collegati  con  quelli
propriamente ambientali (tra le molte, sentenze n. 67  del  2014,  n.
285 del 2013, n. 54 del 2012 e n. 244 del 2011, n. 225 del  2009,  n.
164 del 2009 e n. 437 del 2008). Tale disciplina inoltre, «in  quanto
rientrante principalmente nella tutela dell'ambiente, e dunque in una
materia che, per la molteplicita' dei settori di  intervento,  assume
una  struttura  complessa,  riveste  un  carattere  di   pervasivita'
rispetto anche alle attribuzioni  regionali»  (sentenza  n.  249  del
2009). Con la conseguenza che, avendo  anche  riguardo  alle  diverse
fasi e attivita' di gestione del ciclo  dei  rifiuti  stessi  e  agli
ambiti  materiali   ad   esse   connessi,   la   disciplina   statale
«costituisce, anche  in  attuazione  degli  obblighi  comunitari,  un
livello  di  tutela  uniforme  e  si  impone  sull'intero  territorio
nazionale, come un  limite  alla  disciplina  che  le  Regioni  e  le
Province autonome dettano in altre materie di  loro  competenza,  per
evitare che esse deroghino al livello di tutela ambientale  stabilito
dallo Stato, ovvero lo peggiorino» (sentenze n. 314 del 2009,  n.  62
del 2008 e n. 378 del 2007). 
    Il quadro estremamente composito degli interessi sottostanti alla
fattispecie normativa in esame determina una inevitabile interferenza
tra titoli di competenza  formalmente  ripartiti  tra  Stato  (tutela
dell'ambiente) e Regioni (potesta'  impositiva  di  tributi  propri),
ovvero concorrenti (tutela della  salute,  Governo  del  territorio).
Tale interferenza deve trovare composizione attraverso l'adozione del
principio di prevalenza, cui la Corte costituzionale  ha  fatto  piu'
volte ricorso,  quando  appaia  evidente  l'appartenenza  del  nucleo
essenziale di un complesso normativo ad una materia piuttosto che  ad
altre (sentenze n. 50 del 2005 e n.  370  del  2003),  ovvero  quando
l'azione unitaria dello Stato risulti giustificata  dalla  necessita'
di garantire livelli adeguati e non riducibili di  tutela  ambientale
su tutto il territorio nazionale (sentenza n. 67 del 2014). 
    Nell'ipotesi all'esame. in cui la Regione ha istituito un tributo
gravante sul presupposto dello svolgimento  di  attivita'  rientrante
nella gestione dei rifiuti,  la  riserva  di  legge  statale  di  cui
all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., deve essere applicata
nell'accezione  che  consenta  di  preservare   il   bene   giuridico
«ambiente» dai possibili  effetti  distorsivi  derivanti  da  vincoli
imposti in modo differenziato in  ciascuna  Regione.  E',  in  questo
caso, una disciplina unitaria rimessa in via esclusiva allo Stato  e'
all'evidenza diretta allo scopo di prefigtuare un  quadro  regolativo
uniforme degli incentivi  e  disincentivi  inevitabilmente  collegati
alla imposizione fiscale, tenuto conto dell'influenza dispiegata  dal
tributo (i cosiddetti «effetti allocativi») sulle  scelte  economiche
di investimento e finanziamento delle imprese  operanti  nel  settore
dei rifiuti e della loro attitudine a  ripercuotersi,  per  l'oggetto
stesso dell'attivita' esercitata da  tali  imprese,  sugli  equilibri
ambientali. 
    Sulla scorta delle  considerazioni  che  precedono  la  questione
sollevata  da  parte  ricorrente  deve  ritenersi  rilevante  e   non
manifestarnente infondata in relazione all'art. 117, comma 2, lettera
s), Cost. che prevede la potesta' legislativa esclusiva  dello  Stato
per quel che concerne  la  tutela  dell'ambiente  e  gli  atti  vanno
rimessi alla Corte costituzionale  con  conseguente  sospensione  del
processo dinanzi a questa Commissione. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Sciogliendo la riserva del 4 marzo 2021; 
    Letto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87. 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  16,  comma  6  della   legge
regionale del Piemonte n. 24 del  2002  in  relazione  all'art.  117,
comma 2, lettera s) della Costituzione. 
    Sospende  il  presente   procedimento   ed   ordina   l'immediata
trasmissione,  previa  acquisizione  della   prova   delle   avvenute
notificazioni e comunicazioni, degli atti alla  Corte  costituzionale
in Roma. 
    Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza,  sia
comunicata alle parti e quindi notificata al Presidente del Consiglio
dei ministri e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e
della Camera dei deputati. 
        Cosi' in Torino il 16 luglio 2021 
 
                        Il Presidente: Villa 
 
                                        Il giudice referente: Villani 
 
                               ------ 
 
    Il Presidente, 
    dispone che il provvedimento sia notificato al  Presidente  della
Giunta   Regionale   del   Piemonte   e   comunicate al    Presidente
del Consiglio Regionale del Piemonte. 
    Si comunichi alle parti. 
        Torino 7 settembre 2021 
 
                        Il Presidente: Villa