N. 147 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 ottobre 2022

Ordinanza  del  21  ottobre  2022  del  Tribunale  di  Avellino   nel
procedimento penale a carico di P.A.. 
 
Processo penale  -  Citazione  del  responsabile  civile  -  Facolta'
  dell'imputato di citare in  giudizio  l'assicuratore  nei  casi  di
  responsabilita' civile derivante  dallo  svolgimento  di  attivita'
  sanitaria per la quale e' previsto, a  carico  del  professionista,
  dalla legge n. 24 del  2017,  l'obbligo  di  assicurazione  per  la
  responsabilita' civile - Mancata previsione. 
- Codice di procedura penale, art. 83. 
(GU n.50 del 14-12-2022 )
 
                   TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO 
                  Seconda sezione penale ordinanza 
 
    Il Tribunale di Avellino, seconda sezione penale, in persona  del
Giudice  monocratico  dott.  Lorenzo  Corona,  sciolta   la   riserva
formulata all'udienza del 20 luglio 2022, ha pronunciato la  presente
ordinanza nel processo penale n. 921/2022 di R.G. Dib. nei  confronti
di: 
        ..., nato ad ... il ... ed ivi residente alla via ..., difeso
di fiducia dall'avv. Alberico Villani del Foro di Avellino; 
        imputato in ordine al reato p. e p. dall'art.  590-sexies  in
relazione all'art. 590 del codice penale, perche' in servizio  presso
la ..., quale medico ginecologo  che  assisteva  la  partoriente  ...
dalle ore ... del ... fino  al  parto,  ossia  alla  nascita  di  ...
avvenuta  alle  ore  ...  del  ...,  per  colpa  generica  dovuta  ad
imprudenza, negligenza ed imperizia, nonche' specifica,  perche'  non
osservava le linee guida in materia (della RCOG -  Royal  College  of
Obstetricians  &   Gynaecologists   2017)   e   le   buone   pratiche
clinicoassistenziali durante il travaglio di parto (iniziato alle ore
... circa del ...), dopo che il tracciato cardiotocografico manteneva
i  caratteri  di  categoria  2  (cioe'  non  predittivo  di  anomalie
dell'equilibrio acido-base), fino alle ore ... del giorno ...,  dalle
ore ... fino alle ore ..., quando le decelerazioni  tardive  ripetute
associate a variabilita' ridotta per un periodo  superiore  a  trenta
minuti - configuravano gli aspetti cardiotografici che -  secondo  le
linee guida internazionali - caratterizzano il tracciato di categoria
3 o patologico, a partire dalle ore ... circa,  con  una  dilatazione
ancora incompleta della bocca uterina di 6 cm. (tale da escludere  un
parto imminente), omettendo  di  anticipare  il  parto,  rispetto  al
momento in cui fu praticato quello operativo con  ventosa  ostetrica,
sottoponendo il nascituro viceversa ad una condizione  di  squilibrio
acido-base e di sofferenza fetale  ipossica,  attuando,  difatti,  il
parto operativo con ventosa dopo piu' di cinquanta minuti  (alle  ore
...)  dall'insorgenza  dei  segni  cardiotocografici  che  apparivano
indicativi di tracciato patologico, cagionava  al  neonato  ...:  una
«iperecogenicita'  bilaterale»  (desumibile   dal   dato   ecografico
transfrontanellare eseguita qualche ora dopo la nascita),  «segni  di
sofferenza cerebrale ipossica diffusa»  -  rilevato  dalla  risonanza
magnetica effettuata tre giorni dopo la  nascita  -  che  evidenziava
anche «un ampio focolaio parenchimale in regione  temporo-occipito  -
parietale  sinistra  con  congestione  venosa  nel   seno   sagittale
superiore»  compatibile  come  evento   secondario   ad   un   evento
tromboembolico monolaterale del feto verificatosi ante o intrapartum.
A seguito della nascita,  il  neonato  fu  sottoposto  a  trattamento
sanitario della degenza di ... giorni presso l'ospedale ... e dimesso
con diagnosi  di  «encefalopatia  ipossico  ischemica  e  convulsioni
neonatali, strabismo convergente bilateralmente,  ipotonia  assiale»,
che necessitava  di  praticare  terapia  neuromotoria  e  follow  up,
essendo stato cagionato (a causa della condotta omissiva) al  ...  un
ritardo complessivo delle acquisizioni neuromotorie la cui natura  ed
entita', sono ancora in  fase  di  definizione,  tenuto  conto  della
giovane eta' dello stesso, ancora in una fase evolutiva. 
    Fatto commesso in ..., il .... 
    Parti civili: 
        ... nato a ... il ...  e  residente  in  ...  alla  via  ...,
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Falci del Foro di Salerno e
... 
        ... nata a ... il ...  e  residente  in  ...  alla  via  ...,
rappresentata  e  difesa  dall'avv.  Sergio  Perongini  del  Foro  di
Salerno. 
 
                      Svolgimento del processo 
 
    Con decreto della Procura in sede del 19 gennaio  2022  il  dott.
... e' stato citato a giudizio all'udienza del  1°  giugno  2022  per
rispondere del reato di cui all'art. 590-sexies del codice penale, in
relazione all'art. 590  del  codice  penale,  per  non  avere,  nella
qualita' di ginecologo che assisteva la partoriente  ...,  anticipato
il parto, nonostante gia' fossero presenti da 50 circa  minuti  segni
di sofferenza del feto, che avrebbero  imposto  un'anticipazione  del
parto. 
    Dichiarata alla prima udienza l'assenza  dell'imputato,  si  sono
costituite come parti civili i coniugi ... e ..., sia in proprio  che
quali genitori esercenti la responsabilita'  genitoriale  sul  figlio
minore ..., e gli stessi hanno  chiesto,  da  un  lato,  la  condanna
dell'imputato al risarcimento dei  danni  patiti  dal  minore  e  dai
genitori a causa della ritardata esecuzione delle operazioni di parto
cesareo  che  ha  provocato  al  piccolo  ...  danni   cerebrali   e,
dall'altra, la citazione in giudizio ai sensi dell'art. 83 del codice
di procedura penale, quale responsabile civile, della  Casa  di  cura
... S.p.a., presso la quale il dott. ... lavorava,  come  dipendente,
all'epoca dei fatti. 
    Rinviato il processo all'udienza del 29 giugno 2022  al  fine  di
consentire al Tribunale di  pronunciarsi  sulla  chiamata  del  terzo
responsabile civile, a tale udienza  il  difensore  dell'imputato  ha
chiesto di essere  autorizzato  a  citare  in  giudizio  la  societa'
assicurativa ... con sede in ...,  con  la  quale  il  dott.  ...  ha
stipulato apposita polizza assicurativa per la responsabilita' civile
verso terzi derivante dall'esercizio della  professione  medica;  nel
caso in cui il Tribunale ritenga non  accoglibile  detta  istanza  ai
sensi  della  normativa  vigente,  il  difensore   dell'imputato   ha
sollevato  in  subordine  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 83 del codice di procedura  penale,  per  violazione  degli
articoli 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui,  in  caso  di
costituzione  di  parte   civile,   non   prevede   in   materia   di
responsabilita' medica la facolta'  per  l'imputato  di  chiedere  la
citazione nel processo penale della  propria  compagnia  assicurativa
quale terzo responsabile civile. 
    Il  processo  e'  stato  a  quel  punto  ulteriormente   rinviato
all'udienza del 20 luglio 2022 al fine di consentire alle altre parti
di interloquire su tale  richiesta  dell'imputato  e,  all'esito,  il
Tribunale si e' riservato. 
    Orbene, va rilevato che l'art. 83 del codice di procedura  penale
prevede  la  citazione  del  responsabile   civile   per   il   fatto
dell'imputato soltanto a richiesta  della  parte  civile  ovvero  del
Pubblico Ministero nel caso di cui all'art. 77, comma 4 del codice di
procedure penale; al contrario, la suddetta disposizione non  prevede
che la citazione del  responsabile  civile  per  fatto  dell'imputato
possa essere disposta a richiesta dell'imputato medesimo. 
    La norma e' dunque chiara  nell'attribuire  soltanto  alla  parte
civile ed al Pubblico Ministero  tale  potere  processuale  e,  cosi'
facendo, esclude in maniera implicita, ma univoca, che  la  citazione
del responsabile civile possa avvenire ad istanza dell'imputato. 
    Alla luce del chiaro tenore letterale della norma, la stessa  non
appare suscettibile di interpretazione estensiva; a conferma di cio',
al di fuori dei casi  specifici  in  cui  l'art.  83  del  codice  di
procedura penale e' stato dichiarato  costituzionalmente  illegittimo
dalla Corte costituzione, non si rilevano in giurisprudenza  casi  di
autorizzazione  alla  citazione  del  responsabile  civile  da  parte
dell'imputato. 
    Non e' inoltre possibile applicare in via analogica il  principio
generale  espresso  dalla  Corte  costituzionale  nella  sentenza  n.
112/1998 ostandovi il principio per cui «gli effetti  delle  pronunce
dichiarative dell'illegittimita'  costituzionale  (...)  non  possono
essere estesi, sulla base  degli  argomenti  esposti  in  motivazione
dalla Corte costituzionale, a previsioni diverse da  quelle  indicate
nel dispositivo di tali pronunce»; cio' tanto piu'  in  una  materia,
come quella di specie, in cui viene  richiesto  «particolare  rigore»
nel valutare l'ingresso nel processo penale di parti  non  necessarie
(cfr. Corte costituzionale n. 34/2018). 
    Chiarito  che  sulla  base  della  normativa  vigente   l'istanza
proposta dall'imputato  andrebbe  rigettata  e  che  non  e'  inoltre
possibile giungere ad un'interpretazione costituzionalmente orientata
di tale normativa nel senso di  estendere,  rispetto  a  quelli  gia'
previsti, i casi di citazione nel processo  penale  del  responsabile
civile  da  parte  dell'imputato,  la   questione   di   legittimita'
costituzionale sollevata dalla difesa dell'imputato e'  rilevante  in
quanto,   al   fine   di   pronunciarsi    sull'istanza    presentata
dall'imputato,   lo   scrivente   giudicante   deve   fare   comunque
applicazione della disposizione contenuta nell'art. 83 del codice  di
procedura penale  la  quale,  come  innanzi  detto,  allo  stato  non
consente all'imputato di citare il  responsabile  civile,  salvo  che
nelle  ipotesi  tassative  in  cui  la  norma  e'  stata   dichiarata
costituzionalmente illegittima; in caso di accertata  responsabilita'
penale del dott. ..., la mancata partecipazione della  sua  compagnia
assicurativa al processo non consentirebbe  pertanto,  all'esito  del
processo,  di  estendere  alla  compagnia  assicurativa  la  condanna
dell'imputato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili. 
    L'eventuale condanna del solo imputato al risarcimento del  danno
cagionato  alle  parti   civili   determinerebbe   inoltre   indubbie
conseguenze economiche negative a carico  dell'imputato,  ancor  piu'
evidenti  in  caso   di   provvisionale   immediatamente   esecutiva.
Nonostante  il  professionista  abbia  stipulato   apposita   polizza
assicurativa volta a coprite i rischi  derivanti  da  responsabilita'
civile verso terzi e nonostante il costo economico del ristoro cui le
parti civili hanno diritto debba essere sopportato in ultima  istanza
dalla  compagnia  assicurativa,  l'imputato,  per  non   esporsi   ad
un'esecuzione forzata, sarebbe costretto a pagare  immediatamente  la
provvisionale e ad attendere i tempi di un autonomo  giudizio  civile
per vedersi rimborsare dalla propria compagnia le  somme  anticipate.
Ove non abbia l'immediata disponibilita' di liquidita' sufficienti  a
pagare la provvisionale, il professionista subirebbe  invece  le  ben
immaginabili conseguenze negative  di  un'esecuzione  forzata  a  suo
carico sia in termini patrimoniali che di immagine. 
    Al contrario la citazione ad istanza dell'imputato in sede penale
della propria compagnia assicurativa, quale terzo responsabile civile
per fatto dell'imputato, avrebbe l'indubbio vantaggio  di  consentite
al giudicante, in caso di accertata responsabilita' dell'imputato, di
condannare in  solido  l'imputato  e  la  compagnia  assicurativa  al
risarcimento dei danni in favore della parte civile. 
    La questione di legittimita' costituzionale sollevata non  appare
inoltre manifestamente infondata. 
    La disposizione contenuta nell'art. 83 del  codice  di  procedura
penale   e'   stata    dalla    Corte    costituzionale    dichiarata
costituzionalmente illegittima una prima volta con  sentenza  n.  112
del  1998  nella  parte  in  cui  non  prevede  che,  nel   caso   di
responsabilita'  civile  derivante  dall'assicurazione   obbligatoria
prevista dalla legge 24 dicembre 1969, n. 990,  l'assicuratore  possa
essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato. 
    Con la suddetta pronuncia la  Corte  costituzionale  ha  posto  a
fondamento  della  dichiarazione  di  illegittimita'   costituzionale
dell'art.  83  del  codice  di  procedura  penale,  da  un  lato,  la
previsione  contenuta  nell'art.  18  della  legge  n.  990/1969   di
un'apposita  azione  diretta  del  danneggiato  nei  confronti  della
compagnia assicurativa dell'autovettura alla  guida  della  quale  e'
stato cagionato il  danno  e,  dall'altro,  la  previsione  contenuta
nell'art. 23 della suddetta legge  di  un'ipotesi  di  litisconsorzio
necessario tra compagnia assicurativa e responsabile civile  in  caso
di  domanda  di  risarcimento  danni  proposta  dal  danneggiato  nei
confronti della compagnia assicurativa. 
    Da ultimo la Corte costituzionale con sentenza n. 159  depositata
il  24  giugno  2022,  ha  nuovamente   dichiarato   l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 83 del codice  di  procedura  penale,  nella
parte in cui non prevede che,  nel  caso  di  responsabilita'  civile
obbligatoria in materia di caccia  prevista  dall'art.  12,  comma  8
della legge n.  157/1992,  l'assicuratore  possa  essere  citato  nel
processo penale a richiesta dell'imputato. 
    Con  tale  ultima  pronuncia  la  Corte  costituzionale   ha   in
particolare richiamato i principi gia' espressi con  la  sentenza  n.
112  del  1998  e,  nel  dichiarare  l'illegittimita'  costituzionale
dell'art.  83  del  codice  di  procedura  penale,   ha   valorizzato
soprattutto la previsione contenuta  nell'art.  12,  comma  10  della
legge  n.  157/1992  di  un'azione  diretta  che  consente  al  terzo
danneggiato  in  conseguenza  di   attivita'   venatoria   di   agire
direttamente nei confronti della compagnia assicurativa per  ottenere
la condanna di quest'ultima al  risarcimento  dei  danni  patiti  per
effetto dell'attivita' venatoria. 
    Al contrario, in altri settori in cui pure sono previste  ipotesi
di assicurazione obbligatoria a carico degli  esercenti  la  relativa
attivita', la Corte costituzionale ha invece rigettato  le  questioni
di illegittimita' costituzionale dell'art. 83 del codice di procedura
penale sollevate, valorizzando la  mancata  previsione  di  un'azione
diretta  del  terzo  danneggiato  nei   confronti   della   compagnia
assicurativa che assicura l'agente  che  ha  provocato  il  danno  al
terzo. 
    Cio' e' avvenuto in particolare con sentenza n. 34/2018,  con  la
quale  la  Corte  costituzionale  ha  rigettato   la   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art.  83  del  codice  di  procedura
penale nella parte in cui non prevede che la  compagnia  assicurativa
possa essere citata nel processo penale a richiesta  del  notaio  che
abbia assunto la veste  di  imputato  in  conseguenza  della  propria
attivita' professionale dalla quale siano derivati danni a terzi  che
si siano costituiti parte civile, cio' nonostante per  tale  tipo  di
attivita' professionale sia  previsto  a  carico  del  professionista
l'obbligo legale di copertura assicurativa per  il  risarcimento  dei
danni arrecati a terzi per effetto del decreto legislativo  4  maggio
2006,  n.  182,  analogamente  a  quanto  previsto  in   materia   di
circolazione stradale. 
    In tale ultima pronuncia la Corte ha rilevato in particolare che,
sebbene gli articoli 19 e 20 della legge 16  febbraio  1913,  n.  89,
come sostituiti dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 4 maggio
2006, n. 182, prevedano a carico del notaio  obbligo  di  stipula  di
apposita polizza assicurativa per  la  responsabilita'  civile  verso
terzi derivante dalla propria attivita', tale  normativa  di  settore
non prevede un'azione diretta del  terzo  danneggiato  nei  confronti
della compagnia assicurativa  del  notaio,  a  differenza  di  quanto
previsto  in  caso  di  assicurazione  obbligatoria  in  materia   di
circolazione stradale. 
    In ultima analisi, nonostante per tutti e tre i tipi di attivita'
(circolazione stradale, caccia e  attivita'  professionale  notarile)
sia previsto dalla normativa di settore a  carico  del  soggetto  che
svolge  le  relative  attivita'  un  apposito  obbligo  giuridico  di
assicurazione per la responsabilita'  civile  verso  terzi,  il  dato
dirimente che in  materia  di  responsabilita'  civile  derivante  da
circolazione  stradale  e  in  materia  di   responsabilita'   civile
derivante dallo svolgimento dell'attivita' venatoria  ha  portato  la
Corte costituzionale  a  dichiarare  l'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 83 del codice di procedura penale, nella parte in  cui  non
prevede che l'assicuratore possa essere citato nel processo penale  a
richiesta  dell'imputato,  e  che,  al  contrario,  in   materia   di
responsabilita' civile  derivante  dallo  svolgimento  dell'attivita'
notarile ha portato la Corte costituzionale a rigettare la  questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 83 del codice  di  procedura
penale e' stata la previsione normativa nei  primi  due  casi  e  non
anche nel terzo caso di un'azione diretta del terzo  danneggiato  nei
confronti della compagnia assicurativa. 
    E difatti e' proprio la previsione di un'azione diretta in favore
del terzo danneggiato nei confronti della compagnia assicurativa  che
fa si' che quest'ultima, a seguito della sua chiamata nel processo  a
richiesta dell'imputato, assume dal punto di vista processuale (oltre
che sostanziale) la veste giuridica di soggetto  responsabile  civile
per fatto dell'imputato ex art. 185 del codice penale  il  quale,  in
caso di condanna penale dell'imputato, viene condannato a pagare,  in
solido all'imputato, i danni arrecati alle parti civili. 
    Tanto chiarito, nel caso  di  specie  non  appare  manifestamente
infondata  la  sollevata  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 83 del codice di procedura penale nella parte in  cui  tale
disposizione non prevede che - nei  casi  di  responsabilita'  civile
derivante dallo svolgimento di attivita' sanitaria per  la  quale  e'
prevista a carico del professionista dalla legge n. 24/2017 l'obbligo
di assicurazione per la responsabilita' civile - l'assicuratore possa
essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato. 
    Il caso oggetto nel presente processo e' del tutto sovrapponibile
al caso esaminato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 112  del
1998  in  materia   di   responsabilita'   civile   derivante   dalla
circolazione stradale. 
    Cosi' come in caso  di  responsabilita'  civile  derivante  dalla
circolazione stradale, anche in  materia  di  responsabilita'  civile
derivante dall'esercizio delle professioni sanitarie l'art. 12  della
legge  n.  24/2017  prevede  sia  l'azione   diretta   del   soggetto
danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione che presta la
copertura assicurativa per la responsabilita'  civile  dell'esercente
la  professione  sanitaria,  sia  il  litisconsorzio  necessario  tra
compagnia assicurativa ed  esercente  la  professione  sanitaria  nel
giudizio  promosso  dal  soggetto  danneggiato  nei  confronti  della
compagnia. 
    Tenuto conto  di  quella  che  e'  la  disciplina  sostanziale  e
processuale della  responsabilita'  civile  derivante  dall'esercizio
delle professioni sanitarie contenuta  nella  legge  n.  24/2017,  la
questione sollevata non appare  dunque  manifestamente  infondata  in
primo luogo in relazione all'art.  3,  comma  1  della  Costituzione:
sulla base della normativa attualmente vigente  sussiste  un'evidente
ed  ingiustificata  disparita'   di   trattamento   della   posizione
dell'imputato  esercente  attivita'   medico-sanitaria   assoggettato
all'azione di risarcimento del danno  nel  processo  penale  rispetto
alla posizione del medesimo professionista nei  cui  confronti  venga
esercitata la stessa azione risarcitoria in  sede  civile,  nel  qual
caso e' riconosciuto  al  professionista  convenuto  in  giudizio  il
diritto di chiamare in garanzia il proprio assicuratore ex art.  1917
del codice civile con azione di manleva. 
    In presenza di una  polizza  assicurativa  tra  professionista  e
compagnia assicurativa avente ad oggetto  la  responsabilita'  civile
del primo derivanti dall'attivita' medico-sanitaria e' difatti  fuori
discussione l'esistenza di un rapporto di garanzia tra assicurato  ed
assicuratore che  consentirebbe  al  professionista  citato  in  sede
civile dal terzo  danneggiato  di  chiamare  in  causa  la  compagnia
assicurativa. 
    In presenza di tale tipo di  polizza  assicurativa,  e'  indubbia
inoltre l'esistenza di un rapporto  di  garanzia  tra  professionista
assicurato ed assicuratore. 
    Non vi e' inoltre dubbio alcuno che, in  caso  di  citazione  nel
processo penale della compagnia assicuratrice  da  parte  del  medico
imputato, la compagnia verrebbe ad assumere sia dal  punto  di  vista
sostanziale che processuale  la  posizione  tipica  del  responsabile
civile per fatto dell'imputato cosi' come tratteggiata dall'art.  185
del codice penale, stante l'esistenza  di  un  rapporto  obbligatorio
diretto tra danneggiato e compagnia assicurativa che consente di  non
snaturare ed ampliare a dismisura l'oggetto  del  processo  penale  -
caratterizzato a differenza del processo civile da  un  principio  di
tipicita' delle azioni  civili  giustiziabili  in  seno  al  giudizio
penale -  con  il  pericolo  di  compromissione  delle  esigenze  cli
celerita' e di semplificazione delle forme  processuali  proprie  del
processo penale. 
    La questione di legittimita' costituzionale sollevata non  appare
manifestamente  infondata  anche  in  relazione  all'art.  24   della
Costituzione, sotto il profilo del diritto di difesa  inviolabile  in
ogni stato e grado del procedimento. 
    A fronte della normativa cli settore innanzi richiamata  prevista
in  materia  di  responsabilita'  medica,  la  normativa  processuale
prevista dall'art. 83 del codice  di  procedura  penale  finisce  per
comprimere in maniera  irragionevole  quelle  che  sono  le  facolta'
processuali dell'imputato, con lesione  del  diritto  di  difesa:  in
ultima analisi l'imputato nel processo penale nei  cui  confronti  e'
proposta  domanda  risarcitoria  da  parte  del  danneggiato  e'   in
particolare privato del diritto di difendersi in  quella  sede  nelle
medesime forme e con le stesse garanzie che la normativa  civilistica
stabilisce per il convenuto per la stessa azione in sede civile.  
 
                               P. Q. M. 
 
    Visti gli articoli 23 e ss. legge n. 87/1953,  solleva  questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 83 del codice  di  procedura
penale  nella  parte  in  cui  non   prevede   che,   nel   caso   di
responsabilita'  civile  derivante  dall'assicurazione   obbligatoria
prevista dalla legge n. 24/2017, l'assicuratore possa  essere  citato
nel processo penale a richiesta dell'imputato. 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale. Sospende il processo. 
    Manda  alla  Cancelleria  per  la  notifica  al  Presidente   del
Consiglio dei ministri e per la  comunicazione  ai  Presidenti  della
Camera e del Senato della Repubblica. 
      Avellino, 19 ottobre 2022 
 
                         Il giudice: Corona