N. 245 SENTENZA 18 ottobre - 9 dicembre 2022

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Protezione civile - Meccanismi ordinari di finanziamento del servizio
  -  Novella  introdotta  per  mezzo  di  decreto-legge  a  contenuto
  plurimo,  avente  ad  oggetto  norme  di  carattere  tributario   -
  Violazione di principi  in  materia  di  decretazione  d'urgenza  -
  Illegittimita' costituzionale. 
- Decreto-legge  29  dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
  modificazioni, nella legge 26 febbraio 2011, n. 10, art.  2,  comma
  2-quater, nella parte in cui introduce i periodi  secondo  e  terzo
  del comma 5-quinquies dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992,  n.
  225. 
- Costituzione, art. 77, secondo comma. 
(GU n.50 del 14-12-2022 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Silvana SCIARRA; 
Giudici :Daria de PRETIS,  Nicolo'  ZANON,  Franco  MODUGNO,  Augusto
  Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,  Giovanni  AMOROSO,  Francesco
  VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo  BUSCEMA,  Emanuela
  NAVARRETTA, Maria Rosaria  SAN  GIORGIO,  Filippo  PATRONI  GRIFFI,
  Marco D'ALBERTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  2,  comma
2-quater, del decreto-legge 29 dicembre  2010,  n.  225  (Proroga  di
termini previsti da disposizioni legislative e di interventi  urgenti
in materia tributaria e di sostegno alle imprese  e  alle  famiglie),
convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2011,  n.  10,
nella parte in cui introduce, in particolare,  i  periodi  secondo  e
terzo del comma 5-quinquies dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992,
n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione  civile),
promosso dalla  Corte  di  cassazione,  sezione  quinta  civile,  nel
procedimento vertente tra l'Agenzia delle dogane e  Kuwait  Petroleum
Italia spa, con ordinanza del 4 febbraio 2021, iscritta al n. 60  del
registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 2021. 
    Visti l'atto di costituzione  di  Kuwait  Petroleum  Italia  spa,
nonche'  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nell'udienza  pubblica  del  18  ottobre  2022  il  Giudice
relatore Luca Antonini; 
    uditi l'avvocato Livia Salvini per Kuwait Petroleum Italia spa  e
l'avvocato  dello  Stato  Gianna  Galluzzo  per  il  Presidente   del
Consiglio dei ministri; 
    deliberato nella camera di consiglio del 18 ottobre 2022. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 4 febbraio 2021,  iscritta  al  n.  60  del
registro ordinanze 2021,  la  Corte  di  cassazione,  sezione  quinta
civile, ha sollevato, in  riferimento  all'art.  77,  secondo  comma,
della  Costituzione,   questione   di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre  2010,  n.
225 (Proroga di termini previsti da  disposizioni  legislative  e  di
interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e
alle  famiglie),  convertito,  con  modificazioni,  nella  legge   26
febbraio 2011, n. 10, nella parte in cui introduce, in particolare, i
periodi secondo e terzo del comma 5-quinquies dell'art. 5 della legge
24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del  Servizio  nazionale  della
protezione civile). 
    Tali periodi prevedono che «[q]ualora sia utilizzato il fondo [di
riserva per le spese impreviste del  bilancio  dello  Stato]  di  cui
all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  il  fondo  e'
corrispondentemente e obbligatoriamente reintegrato  in  pari  misura
con  le  maggiori  entrate   derivanti   dall'aumento   dell'aliquota
dell'accisa sulla benzina  e  sulla  benzina  senza  piombo,  nonche'
dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come  carburante  di  cui
all'allegato  I  del  testo  unico  delle  disposizioni   legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al  decreto  legislativo  26
ottobre  1995,  n.  504,  e  successive  modificazioni.   La   misura
dell'aumento, comunque non superiore a cinque centesimi al litro,  e'
stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle  dogane
in  misura  tale  da  determinare  maggiori  entrate   corrispondenti
all'importo prelevato dal fondo di riserva». 
    1.1.-  La  Corte  di  cassazione  rimettente  riferisce  che   la
questione trae origine dalla  presentazione  da  parte  della  Kuwait
Petroleum Italia spa  (in  seguito:  Kuwait  spa)  di  un'istanza  di
rimborso avente ad oggetto il «differenziale di aliquota» dell'accisa
sui carburanti per autotrazione versato per il 28 giugno 2011, giorno
di entrata in vigore della determinazione  direttoriale  dell'Agenzia
delle dogane prot. 77579, adottata in pari data, che, in applicazione
dei censurati periodi secondo e terzo del comma 5-quinquies dell'art.
5 della legge n. 225 del 1992, ne aveva  appunto  disposto  l'aumento
per il periodo dal 28 al 30 giugno 2011. 
    Precisa il giudice a quo che la societa' si doleva  di  non  aver
potuto  esercitare  il  proprio  diritto  di  rivalsa  sui   soggetti
cessionari poiche' la pubblicazione  del  provvedimento  direttoriale
sul sito dell'agenzia fiscale sarebbe avvenuta  solo  nel  pomeriggio
del giorno di entrata in vigore, ancorche' con decorrenza  fin  dalle
ore 00.00 del giorno medesimo, e «il prezzo di cessione dei  prodotti
secondo gli  accordi  contrattuali,  appunto  al  netto  dell'aumento
temporaneo dell'aliquota dell'accisa», sarebbe stato  gia'  stabilito
il giorno precedente. 
    1.2.- Riferisce altresi' il rimettente  che:  a)  la  Kuwait  spa
aveva  proposto   ricorso   dinanzi   alla   Commissione   tributaria
provinciale  di  Napoli  avverso  il  diniego  espresso  di  rimborso
eccependo, in via preliminare,  l'illegittimita'  costituzionale  del
secondo e terzo periodo dell'art. 5, comma 5-quinquies,  della  legge
n. 225 del 1992, come introdotti in sede di conversione del  d.l.  n.
225 del 2010, unitamente alla deduzione di  altri  vizi;  b)  l'adita
CTP, ritenuta manifestamente infondata la  prospettata  questione  di
legittimita'  costituzionale,  aveva  rigettato  il  ricorso;  c)  la
Commissione   tributaria   regionale   della   Campania,    investita
dell'appello, aveva accolto le richieste della Kuwait spa,  ritenendo
illegittimo il diniego di rimborso per contrasto sia con il principio
di irretroattivita' di cui all'art. 3 della legge 27 luglio 2000,  n.
212  (Disposizioni  in   materia   di   statuto   dei   diritti   del
contribuente), sia con il principio dell'affidamento e di buona  fede
di cui all'art. 10 della medesima legge; d)  l'Agenzia  delle  dogane
aveva impugnato la decisione con ricorso per cassazione,  affidandosi
a tre motivi. 
    1.2.1.- Cio' esposto, la Corte rimettente precisa  che  all'esame
di  questi  ultimi  deve,  d'ufficio,  premettere  il  vaglio   della
questione di legittimita'  costituzionale  «proposta  dalla  societa'
contribuente fin dal ricorso introduttivo della presente lite». 
    1.3.- Quanto alla rilevanza, il giudice a quo ritiene sufficiente
constatare che  l'istanza  di  rimborso  oggetto  della  controversia
riguarda   l'aumento   temporaneo   dell'aliquota   dell'accisa   sui
carburanti per autotrazione disposto dal direttore dell'Agenzia delle
dogane «proprio ed esclusivamente» sulla base delle norme  censurate,
essendo peraltro «incontestato in fatto» che la societa' contribuente
non ha esercitato la rivalsa (facoltativa) nei confronti  dei  propri
clienti cessionari ed essendo «irrilevante in diritto» che cio' fosse
o meno avvenuto, «trattandosi di un rapporto meramente privatistico»,
quindi «non incidente su quello fiscale esclusivamente  intercorrente
tra l'Ente impositore e la Kuwait  stessa»  (e'  citata  la  sentenza
della Corte di cassazione, sezione quinta civile, 7 novembre 2019, n.
28675). 
    E  infatti,  a  seguito  della  dichiarazione  di  illegittimita'
costituzionale   della   disciplina   censurata,   il   provvedimento
direttoriale, che nella stessa affonda le proprie radici, smarrirebbe
la propria «base normativa»,  dando  cosi'  «sicuro  fondamento  alla
pretesa creditoria restitutoria azionata dalla societa' contribuente,
sicche' non e' dubbia la rilevanza della questione». 
    1.4.- Quanto alla  non  manifesta  infondatezza,  ad  avviso  del
rimettente  non  si  potrebbe  prescindere  dalla  gia'   intervenuta
dichiarazione  d'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  2,  comma
2-quater, del d.l. n. 225 del 2010, come convertito, nella  parte  in
cui ha aggiunto  i  commi  5-quater  e  5-quinquies,  primo  periodo,
nell'art. 5 della legge n. 225 del 1992, pronunciata da questa  Corte
con sentenza n. 22 del 2012,  in  riferimento  all'art.  77,  secondo
comma, Cost., essendo «palese  l'estraneita'  delle  norme  impugnate
rispetto all'oggetto e alle finalita'  del  decreto-legge  cosiddetto
"milleproroghe" [...]». 
    Si sarebbe, infatti, in presenza della stessa tecnica  normativa,
costituita dall'introduzione nel decreto-legge (caratterizzato da  un
contenuto omogeneo), ad opera della legge di  conversione,  di  nuove
disposizioni - secondo il rimettente - del tutto «spurie». 
    Dunque, le motivazioni del richiamato precedente di questa  Corte
avrebbero un'evidente «portata  generale»  nella  configurazione  dei
limiti di legittimita' costituzionale  dell'ampliamento  dell'oggetto
normativo di un decreto-legge da parte della legge di conversione. 
    Da qui, il giudice a quo conclude che, anche con  riferimento  ai
periodi secondo e terzo del comma 5-quinquies dell'art. 5 della legge
n.  225  del  1992,  si  rinverrebbero  le   stesse   caratteristiche
«genetiche» e quindi «ontologiche» delle disposizioni gia' dichiarate
costituzionalmente  illegittime.  Le  norme  censurate,  infatti,  ne
condividerebbero la «genesi» e la «ratio», ponendo gli  stessi  dubbi
di costituzionalita'. 
    Anzi, proprio la natura «complementare» del  potere  affidato  al
direttore  dell'Agenzia  delle  dogane,  di   aumento   dell'aliquota
dell'accisa, rispetto  all'analogo  potere  conferito  al  Presidente
della regione dal precedente comma 5-quater  renderebbe  evidente  la
«"comunanza" a  dette  disposizioni  del  "vizio  procedimentale"  in
violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost., quale  realizzato  con
la  loro  introduzione  nella  legge  di  conversione  in   aggiunta,
innovativa ed eterogenea, del testo originario del d.l. 225/2010». 
    Cio' confermerebbe che, come rilevato dalla sentenza  n.  22  del
2012, tali disposizioni nulla avevano a che fare  con  lo  scopo  del
decreto-legge ovverosia con la proroga dei termini legali in scadenza
di tipo tributario e per il sostegno delle imprese e delle famiglie. 
    2.- La Kuwait spa ha depositato atto di costituzione in giudizio,
chiedendo l'accoglimento della questione. 
    A sostegno della non manifesta infondatezza, dopo aver ripercorso
i passaggi fondamentali della citata sentenza  n.  22  del  2012,  la
parte richiama  le  numerose  pronunce  di  questa  Corte  che  hanno
confermato il medesimo indirizzo interpretativo. 
    La Kuwait spa precisa poi che la natura «latamente  "tributaria"»
della disciplina censurata non potrebbe consentire di  ravvisare  una
omogeneita' di fondo con il contenuto  del  decreto-legge.  Cio'  sia
perche' l'aumento temporaneo  delle  accise  sarebbe  «funzionale  al
finanziamento degli interventi di Protezione civile nelle  situazioni
di dichiarata emergenza nazionale», sia perche' il potere affidato al
direttore dell'Agenzia delle dogane non sarebbe riferibile «ex ante a
situazioni particolari e contingenti (per le quali sono state pensate
le  disposizioni  del  decreto  mille-proroghe)»,  ma   deve   essere
esercitato «pro-futuro e in via permanente per una  serie  indefinita
di situazioni di emergenza nazionale». 
    3.- Nel giudizio e' intervenuto il Presidente del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. 
    La  difesa  statale   premette   che   l'eventuale   accoglimento
resterebbe  circoscritto  al  periodo  di  vigenza  della  disciplina
censurata. Cio' in  quanto  il  giudizio  verte  sull'art.  2,  comma
2-quater, del d.l. n. 225 del 2010, come convertito, nella  parte  in
cui ha introdotto i periodi secondo e  terzo  del  comma  5-quinquies
dell'art. 5 della legge n. 225 del 1992, e quest'ultima disposizione,
all'esito della citata sentenza n. 22 del  2012,  e'  stata  dapprima
interamente sostituita dall'art. 1, comma 1, lettera c), numero  10),
del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 (Disposizioni urgenti per  il
riordino della protezione  civile),  convertito,  con  modificazioni,
nella legge 12 luglio 2012,  n.  100,  e  successivamente  nuovamente
modificata fino alla definitiva abrogazione disposta con  l'art.  48,
comma 1, lettera m), del decreto legislativo 2  gennaio  2018,  n.  1
(Codice della protezione civile). 
    Nel merito, l'Avvocatura generale rileva che le motivazioni della
citata  pronuncia  d'illegittimita'  costituzionale   non   sarebbero
«meccanicamente» applicabili al secondo e al terzo periodo  dell'art.
5, comma 5-quinquies, della legge n. 225 del 1992. 
    In particolare, le disposizioni oggetto  di  scrutinio  avrebbero
«chiaramente natura  tributaria,  poiche'  regol[erebbero]  l'aumento
temporaneo dell'accisa sul gasolio, in funzione dell'integrazione del
fondo di riserva di cui all'art. 28 l. 196/2009» e proprio la  natura
tributaria di tali disposizioni  le  renderebbe  pienamente  omogenee
«sia all'oggetto del D.L.  225/2010,  (recante  "Proroga  di  termini
previsti da disposizioni  legislative  e  di  interventi  urgenti  in
materia tributaria ..."), sia alle sue finalita'  e  alla  sua  ratio
complessiva, risultanti dalla motivazione  contenuta  nell'epigrafe»,
secondo quanto emergerebbe  anche  dal  preambolo  del  provvedimento
legislativo. 
    A cio' l'interveniente aggiunge che le norme  censurate,  proprio
in forza del loro carattere tributario, risulterebbero  coerenti  con
la finalita' e con la ratio complessiva del decreto-legge in  quanto,
in  sede  di  conversione,  sarebbero  state  inserite  al  fine   di
provvedere, «anche in via integrativa, alla  immediata  copertura  di
oneri conseguenti all'applicazione delle misure urgenti varate». 
    4.- In data  26  settembre  2022  la  Kuwait  spa  ha  depositato
memoria, con cui replica  alle  deduzioni  dell'Avvocatura  generale,
insistendo per l'accoglimento della questione. 
    La parte contesta che «la natura  latamente  "tributaria"»  della
normativa  censurata  consenta   di   affermarne   l'omogeneita'   al
decreto-legge. 
    Infatti l'aumento delle accise sarebbe stato  previsto  a  regime
come metodo di finanziamento degli interventi  di  protezione  civile
nelle situazioni di  dichiarata  emergenza  nazionale  e  solo  entro
questo  ambito,  a  differenza  di  quelli  considerati   nel   testo
originario del decreto-legge, il direttore dell'Agenzia delle  dogane
avrebbe esercitato il potere di incrementare  l'aliquota  dell'accisa
sui carburanti per autotrazione. 
    5.- All'udienza le parti hanno insistito per l'accoglimento delle
conclusioni rassegnate nei rispettivi atti. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con ordinanza del 4 febbraio 2021,  iscritta  al  n.  60  del
registro ordinanze 2021,  la  Corte  di  cassazione,  sezione  quinta
civile, ha sollevato, in  riferimento  all'art.  77,  secondo  comma,
Cost., questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  2,  comma
2-quater, del d.l. n. 225 del 2010, inserito in sede di  conversione,
nella parte in cui introduce, in particolare,  i  periodi  secondo  e
terzo del comma 5-quinquies dell'art. 5 della legge n. 225 del 1992. 
    Tali periodi prevedono che «[q]ualora sia utilizzato il fondo [di
riserva per le spese impreviste del  bilancio  dello  Stato]  di  cui
all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  il  fondo  e'
corrispondentemente e obbligatoriamente reintegrato  in  pari  misura
con  le  maggiori  entrate   derivanti   dall'aumento   dell'aliquota
dell'accisa sulla benzina  e  sulla  benzina  senza  piombo,  nonche'
dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come  carburante  di  cui
all'allegato  I  del  testo  unico  delle  disposizioni   legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al  decreto  legislativo  26
ottobre  1995,  n.  504,  e  successive  modificazioni.   La   misura
dell'aumento, comunque non superiore a cinque centesimi al litro,  e'
stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle  dogane
in  misura  tale  da  determinare  maggiori  entrate   corrispondenti
all'importo prelevato dal fondo di riserva». 
    1.2.- La Corte di cassazione rimettente precisa che all'esame dei
motivi del ricorso deve  premettere  il  vaglio  della  questione  di
legittimita' costituzionale della disciplina censurata, posto che, in
caso di accoglimento, il provvedimento direttoriale,  presupposto  di
quello inizialmente impugnato e che nella predetta disciplina affonda
le proprie radici, smarrirebbe la  propria  «base  normativa»,  dando
cosi'  «sicuro  fondamento  alla  pretesa   creditoria   restitutoria
azionata dalla  societa'  contribuente,  sicche'  non  e'  dubbia  la
rilevanza della questione». 
    1.3.- Quanto  alla  non  manifesta  infondatezza,  il  rimettente
ritiene  che  non  si  possa  prescindere  dalla   gia'   intervenuta
dichiarazione  d'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  2,  comma
2-quater, del d.l. n. 225 del 2010, nella parte in cui ha aggiunto  i
commi 5-quater e 5-quinquies, primo periodo, nell'art. 5 della  legge
n. 225 del 1992, pronunciata da questa Corte con sentenza n.  22  del
2012, in riferimento  all'art.  77,  secondo  comma,  Cost.,  essendo
«palese l'estraneita' delle norme impugnate  rispetto  all'oggetto  e
alle finalita' del decreto-legge cosiddetto "milleproroghe" [...]». 
    Secondo  il  rimettente,  le  motivazioni  di   tale   precedente
avrebbero una evidente «portata generale»  nella  configurazione  dei
limiti di legittimita' costituzionale  dell'ampliamento  dell'oggetto
normativo di un decreto-legge da parte della legge di conversione. 
    Pertanto, esse sarebbero «un riferimento univoco ed  ineludibile»
anche  nel  caso  in  esame,  rispetto   al   quale,   peraltro,   si
rinverrebbero  le  stesse  caratteristiche   «genetiche»   e   quindi
«ontologiche» delle disposizioni gia'  dichiarate  costituzionalmente
illegittime. 
    In altri termini, la disciplina censurata, inserita  in  sede  di
conversione in legge, violerebbe l'art. 77, secondo comma, Cost.,  in
quanto del tutto estranea «rispetto all'oggetto e alle finalita'  del
decreto-legge cosiddetto "milleproroghe" [...]»,  che  riguardava  la
«proroga  di  termini  previsti  da  disposizioni  legislative  e  di
interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese o
alle famiglie». E infatti,  la  legge  di  conversione,  intervenendo
sull'art. 5 della legge  n.  225  del  1992,  relativo  a  «stato  di
emergenza e potere di ordinanza» nell'ambito della regolamentazione a
regime del servizio della protezione civile, avrebbe  «spezza[to]  il
legame  essenziale  tra  decretazione  di   urgenza   e   potere   di
conversione». 
    In particolare, proprio  la  natura  «complementare»  del  potere
affidato  al  Direttore  dell'Agenzia  delle   dogane,   di   aumento
dell'aliquota dell'accisa, rispetto all'analogo potere  conferito  al
Presidente della regione dal comma 5-quater del  richiamato  art.  5,
renderebbe evidente la «"comunanza" a dette disposizioni  del  "vizio
procedimentale" in violazione dell'art.  77,  secondo  comma,  Cost.,
quale realizzato con la loro introduzione nella legge di  conversione
in aggiunta, innovativa ed eterogenea, del testo originario del  d.l.
225/2010». 
    2.- La questione e' fondata. 
    Per  costante  giurisprudenza  di  questa  Corte,  la  legge   di
conversione  deve  avere  un  contenuto   omogeneo   a   quello   del
decreto-legge, poiche' l'art. 77, secondo comma, Cost. stabilisce  un
nesso di interrelazione  funzionale  tra  il  decreto-legge,  che  e'
adottato dal Governo in casi straordinari di necessita' e urgenza,  e
la legge di conversione, che e' caratterizzata da un procedimento  di
approvazione peculiare rispetto a quello ordinario  (sentenza  n.  22
del 2012). 
    Poiche' la legge di conversione riveste i caratteri di una  fonte
«funzionalizzata  e  specializzata»  o  «a  competenza  tipica»   (ex
plurimis, sentenza n. 32 del 2014),  il  decreto-legge  e'  quindi  a
emendabilita' limitata, essendone consentita la modifica, in sede  di
conversione,   soltanto    attraverso    disposizioni    che    siano
ricollegabili, dal punto di vista materiale o da  quello  finalistico
(ex  plurimis,  sentenza  n.  8  del  2022),   a   quelle   in   esso
originariamente contemplate. 
    La legge di conversione, in altre  parole,  non  puo'  aprirsi  a
qualsiasi contenuto ulteriore, «essenzialmente  per  evitare  che  il
relativo iter procedimentale semplificato, previsto  dai  regolamenti
parlamentari, possa essere sfruttato per scopi estranei a quelli  che
giustificano il decreto-legge, a detrimento delle ordinarie dinamiche
di confronto parlamentare» (sentenza n. 226 del 2019). 
    2.1.- Tale conclusione e' stata confermata anche in riferimento a
provvedimenti   governativi   ab   origine   a   contenuto   plurimo,
precisandosi che ogni ulteriore disposizione introdotta  in  sede  di
conversione  deve  essere  collegata  a  uno   dei   contenuti   gia'
disciplinati dal decreto-legge, ovvero alla sua ratio  dominante  (ex
plurimis, sentenza n. 32 del 2014). 
    2.2.- La giurisprudenza di questa Corte ha altresi' precisato che
la violazione dell'art. 77, secondo comma,  Cost.  si  verifica  solo
quando  le  disposizioni  aggiunte  in  sede  di  conversione   siano
totalmente  «estranee»  o  addirittura  «intruse»,  cioe'   tali   da
interrompere ogni correlazione tra il decreto-legge  e  la  legge  di
conversione (sentenza n. 251 del 2014), rimarcando che solo la palese
estraneita'  delle  norme  impugnate  rispetto  all'oggetto  e   alle
finalita' del decreto-legge (sentenza n.  22  del  2012),  oppure  la
«evidente o manifesta mancanza di ogni nesso di interrelazione tra le
disposizioni  incorporate  nella  legge  di  conversione   e   quelle
dell'originario decreto-legge» (sentenza n. 154  del  2015),  possono
inficiare di per  se'  la  legittimita'  costituzionale  della  norma
introdotta con la legge di conversione (sentenze n. 247 e n. 226  del
2019). 
    2.3.- Nei termini appena ricordati questa Corte, a partire  dalla
sentenza n. 22 del 2012 - che ha riguardato norme contigue  a  quelle
qui  censurate  -,  ha  quindi  affermato  il  divieto,  in  sede  di
conversione, di alterare  «l'omogeneita'  di  fondo  della  normativa
urgente, quale risulta dal  testo  originario»  e  ha  precisato  che
«resta ovviamente salva la possibilita' che la materia regolata dagli
emendamenti estranei al decreto-legge formi oggetto  di  un  separato
disegno di  legge,  da  discutersi  secondo  le  ordinarie  modalita'
previste dall'art. 72 Cost.» (sentenza n. 32 del 2014). 
    L'esigenza   di   preservare   l'ordinaria   funzionalita'    del
procedimento legislativo di cui all'art. 72, primo comma, Cost. - che
permette una partecipazione parlamentare ben piu' efficace di  quella
consentita  dall'iter,  peculiare  e  contratto,   della   legge   di
conversione - si pone, del resto, in  tendenziale  coerenza,  ma  per
diversi profili, con  la  giurisprudenza  di  questa  Corte  sull'uso
improprio e strumentale del decreto-legge, gia' indirizzata a evitare
deviazioni dal sistema costituzionale  delle  fonti  normative  e  in
fondo dalla stessa centralita', in questo  riconosciuta,  alla  legge
ordinaria (ex plurimis, sentenze n. 171 del 2007 e n.  29  del  1995,
nonche' sentenze n. 8 del 2022 e n. 128 del 2008). 
    3.- Da quanto  detto  deriva  che  questa  Corte  e'  chiamata  a
verificare se il contenuto delle disposizioni  censurate,  introdotte
in fase di conversione, sia o meno funzionalmente correlato  al  d.l.
n. 225 del 2010. 
    3.1.- A tal fine va osservato che  quest'ultimo,  nel  suo  testo
originario, si componeva di quattro articoli: l'art. 1, relativo alle
«Proroghe non onerose di termini in  scadenza»,  l'art.  2,  relativo
alle «Proroghe onerose di termini», l'art. 3, relativo alla copertura
finanziaria degli oneri derivanti dal predetto art. 2,  e  l'art.  4,
relativo all'entrata in vigore. 
    Si    trattava,     in     sostanza,     di     un     cosiddetto
"decreto-milleproroghe", ovvero di  una  tipologia  di  decreto-legge
connotato dalla «ratio unitaria  di  intervenire  con  urgenza  sulla
scadenza di termini il cui  decorso  sarebbe  dannoso  per  interessi
ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento,  o  di  incidere  su
situazioni esistenti - pur attinenti ad oggetti e materie  diversi  -
che richiedono interventi regolatori di natura  temporale»  (sentenza
n. 22 del 2012). 
    In tale provvedimento le norme censurate sono state inserite  per
il tramite del comma 2-quater,  aggiunto,  in  sede  di  conversione,
all'art. 2 del d.l. n. 225 del 2010. Si e' cosi' introdotto il  comma
5-quinquies, che include i periodi  secondo  e  terzo  oggetto  delle
odierne censure e si colloca a monte di altre  disposizioni  inserite
anch'esse  per  regolamentare  "a  regime"  diversi   aspetti   della
disciplina relativa al servizio della protezione civile. 
    Tale   comma   2-quater   e'    stato    inizialmente    previsto
nell'emendamento, presentato nella seduta di giovedi' 27 gennaio 2011
delle Commissioni 1ª e 5ª riunite del Senato della  Repubblica  (A.S.
n. 2518 - XVI Legislatura),  ed  e'  poi  confluito,  nella  versione
definitiva, nel  maxiemendamento  1.900  presentato  dal  Governo  il
giorno seguente, sul quale lo stesso Governo ha posto la questione di
fiducia nella seduta del Senato di martedi' 15 febbraio 2011. 
    3.2.- Da questo punto di vista, la genesi delle  norme  censurate
si presenta del  tutto  analoga  a  quella  delle  disposizioni  gia'
dichiarate costituzionalmente illegittime, per violazione degli artt.
23, 77, secondo comma, 119, primo,  quarto  e  quinto  comma,  e  123
Cost., con la sentenza n. 22 del 2012. 
    La comunanza attiene anche ai contenuti, dal momento che le norme
oggetto dell'odierna censura sono andate a  modificare,  come  quelle
considerate nella sentenza n. 22 del 2012, l'art. 5  della  legge  n.
225 del 1992 con riferimento ai meccanismi ordinari di  finanziamento
del Servizio nazionale della protezione civile. 
    3.3.- Tali elementi di comunanza, invero, non  varrebbero  a  far
ritenere, di per se', che le conclusioni allora raggiunte nel  citato
precedente  possano  «meccanicamente»  -  come  osserva  l'Avvocatura
generale dello Stato - essere trasposte alle norme ora censurate. 
    Secondo la difesa  statale  queste,  avendo  «chiaramente  natura
tributaria»,  potrebbero  trovare  un  punto  di   correlazione   con
l'originario contenuto del decreto  a  motivo  del  riferimento  alla
materia tributaria enunciato, in aggiunta al riferimento alla proroga
dei termini, nell'epigrafe e nel preambolo del d.l. n. 225 del 2010. 
    L'epigrafe,  infatti,  reca  «Proroga  di  termini  previsti   da
disposizioni  legislative  e  di  interventi   urgenti   in   materia
tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie» e il preambolo
fa  riferimento  alla  «straordinaria  necessita'   ed   urgenza   di
provvedere  alla  proroga  di  termini   previsti   da   disposizioni
legislative e di adottare misure in materia tributaria e di  sostegno
alle imprese e alle famiglie». 
    Le norme censurate, quindi, proprio in forza del  loro  carattere
tributario - ad avviso dell'interveniente -  risulterebbero  coerenti
con la finalita' e con la  ratio  complessiva  del  decreto-legge  in
quanto, in sede di conversione, sarebbero state inserite al  fine  di
provvedere, «anche in via integrativa, alla  immediata  copertura  di
oneri conseguenti all'applicazione delle misure urgenti varate». 
    3.4.- Tuttavia, l'assunto dell'Avvocatura  generale  dello  Stato
non puo' essere condiviso. 
    In realta', le norme censurate, nel piu' ampio  contesto  in  cui
sono inserite, stabiliscono che, qualora per il  finanziamento  delle
spese conseguenti alla dichiarazione dello  stato  di  emergenza  per
eventi calamitosi non sia sufficiente il ricorso al  fondo  nazionale
della protezione civile e si renda necessario l'utilizzo del fondo di
riserva per spese impreviste, quest'ultimo deve essere immediatamente
reintegrato  per  la  parte  corrispondente   all'utilizzo   mediante
l'incremento dell'accisa sui carburanti deliberato dall'Agenzia delle
dogane. 
    Si  tratta,  nell'insieme,  di   un   meccanismo   di   carattere
ordinamentale che attiene all'operativita', a  regime,  del  servizio
della  protezione  civile,  cioe'  a  un  oggetto  nemmeno  latamente
considerato, ab origine, dal  decreto-legge  essenzialmente  relativo
alla proroga di termini, come dimostrato dalle rubriche  dei  singoli
articoli che lo componevano. Le coperture necessarie  per  gli  oneri
derivanti dagli interventi in essi originariamente contemplati erano,
inoltre,  gia'  tutte  specificamente  previste   nell'art.   3   del
decreto-legge (senza quindi necessita' delle coperture «anche in  via
integrativa» sostenute dalla difesa erariale). 
    Ne' il punto di correlazione puo' essere ricavato agganciando  il
generico   riferimento   alla    «materia    tributaria»    contenuto
nell'epigrafe e nel preambolo del decreto-legge  al  profilo  fiscale
della  disciplina  introdotta,  in  quanto  questo  e'  meramente   e
strettamente ancillare alla disciplina sostanziale cui si  riferisce,
del tutto estranea, come si e' detto, al contenuto e  alle  finalita'
del decreto-legge originario. 
    A ragionare altrimenti, si giungerebbe, infatti, al paradosso che
la semplice evocazione della materia tributaria nell'epigrafe e/o nel
preambolo  potrebbe,  proprio  in  un   ambito   anche   storicamente
caratterizzato dal rilievo dei parlamenti (evocato dal principio  "no
taxation  without  representation"),  diventare  lo   strumento   per
vanificare   i   limiti    costituzionali    all'emendabilita'    del
decreto-legge  in  sede  di  conversione;  cio'  a  detrimento  delle
ordinarie dinamiche del confronto parlamentare, cosi' prefigurando un
procedimento  legislativo  alternativo  a  quello  ordinario,   anche
mediante il ricorso al maxiemendamento e alla questione di fiducia. 
    3.5.- Del resto,  la  giurisprudenza  di  questa  Corte  ha  gia'
precisato, piu' in generale, che  la  "materia  finanziaria"  risulta
concettualmente  "anodina"  «-  dal  momento  che   ogni   intervento
normativo puo', in se', generare profili che interagiscono anche  con
aspetti di natura "finanziaria" -», per cui «il riferimento ad  essa,
come identita' di ratio, risulta in concreto non pertinente a  fronte
di una disposizione i cui effetti finanziari sono indiretti  rispetto
all'oggetto principale che essa disciplina, giacche' - ove cosi'  non
fosse - le possibilita' di  "innesto"  in  sede  di  conversione  dei
decreti-legge di norme "intruse" rispetto al contenuto ed alla  ratio
complessiva del provvedimento di urgenza risulterebbero,  nei  fatti,
privat[e]   di   criteri   e   quindi   anche   di    scrutinabilita'
costituzionale» (sentenza n. 247 del 2019). 
    Peraltro, in  ogni  caso  in  cui  discipline  anche  tributarie,
estranee  alla  ratio  unitaria  del  decreto-legge,  «presentassero,
secondo  il  giudizio  politico  del  Governo,  profili  autonomi  di
necessita' e urgenza, le stesse ben potrebbero  essere  contenute  in
atti normativi urgenti del  potere  esecutivo  distinti  e  separati»
(sentenza n. 22 del 2012). 
    3.6.-   Deve   quindi    essere    dichiarata    l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 2, comma 2-quater, del d.l. n. 225 del 2010,
convertito, con modificazioni, nella legge  n.  10  del  2011,  nella
parte  in  cui  introduce  i  periodi  secondo  e  terzo  del   comma
5-quinquies dell'art. 5 della legge n. 225 del 1992. 
    4.- Va  infine  precisato  che  -  come  correttamente  osservato
dall'Avvocatura generale dello Stato - la pronuncia  di  accoglimento
spiega i suoi  effetti  limitatamente  al  secondo  e  terzo  periodo
dell'art. 5, comma 5-quinquies, della legge n.  225  del  1992,  come
introdotti dall'art. 2, comma 2-quater, del d.l.  n.  225  del  2010,
come convertito, nel lasso di tempo della loro vigenza, ovverosia dal
27 febbraio 2011 al 16 maggio 2012, stante che, successivamente  alla
sentenza n. 22 del 2012 di questa Corte, la disciplina  censurata  e'
stata sostituita, con decorrenza 17 maggio 2012, dall'art.  1,  comma
1, lettera c), numero 10), del d.l. n. 59 del 2012, come  convertito,
venendo poi nuovamente modificata, fino all'abrogazione disposta  con
l'art. 48, comma 1, lettera m), del d.lgs. n. 1 del 2018. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  2,   comma
2-quater, del decreto-legge 29 dicembre  2010,  n.  225  (Proroga  di
termini previsti da disposizioni legislative e di interventi  urgenti
in materia tributaria e di sostegno alle imprese  e  alle  famiglie),
convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2011,  n.  10,
nella parte in cui introduce i periodi  secondo  e  terzo  del  comma
5-quinquies  dell'art.  5  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225
(Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile). 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 2022. 
 
                                F.to: 
                     Silvana SCIARRA, Presidente 
                      Luca ANTONINI, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 9 dicembre 2022. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA