N. 246 SENTENZA 9 novembre - 9 dicembre 2022

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Circolazione stradale - Codice della strada  -  Circolazione  abusiva
  con  veicolo  sottoposto  a  sequestro  -  Sanzione  amministrativa
  accessoria della revoca della patente di guida a carico del custode
  del mezzo  -  Applicazione  automatica,  anziche'  discrezionale  -
  Violazione  del  principio  di  proporzionalita'   della   sanzione
  all'illecito commesso - Illegittimita' costituzionale in parte qua. 
- Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285),
  art.  213,  comma  8,  come   modificato   dall'art.   23-bis   del
  decreto-legge 4 ottobre  2018,  n.  113,  introdotto,  in  sede  di
  conversione, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132. 
- Costituzione, art. 3. 
(GU n.50 del 14-12-2022 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Silvana SCIARRA; 
Giudici :Daria de PRETIS,  Nicolo'  ZANON,  Franco  MODUGNO,  Augusto
  Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,  Giovanni  AMOROSO,  Francesco
  VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo  BUSCEMA,  Emanuela
  NAVARRETTA, Maria Rosaria  SAN  GIORGIO,  Filippo  PATRONI  GRIFFI,
  Marco D'ALBERTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art.  213,  comma
8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), promossi dal Giudice di pace di Sondrio con ordinanza del 22
ottobre 2021 e dal Tribunale ordinario  di  Padova,  seconda  sezione
civile, con ordinanza dell'11 marzo 2022, iscritte,  rispettivamente,
al n. 221 del registro  ordinanze  2021  e  al  n.  56  del  registro
ordinanze 2022 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
numeri 4 e 21, prima serie speciale, dell'anno 2022. 
    Visti gli atti di intervento del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del 9 novembre  2022  il  Giudice
relatore Giovanni Amoroso; 
    deliberato nella camera di consiglio del 9 novembre 2022. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 22 ottobre  2021  (reg.  ord.  n.  221  del
2021), il Giudice di pace di Sondrio  ha  sollevato,  in  riferimento
all'art.   3   della   Costituzione,   questione   di    legittimita'
costituzionale dell'art. 213, comma 8,  del  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285 (Nuovo  codice  della  strada),  come  modificato
dall'art.  23-bis  del  decreto-legge  4   ottobre   2018,   n.   113
(Disposizioni urgenti  in  materia  di  protezione  internazionale  e
immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita'
del Ministero dell'interno  e  l'organizzazione  e  il  funzionamento
dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e  la  destinazione  dei
beni  sequestrati  e  confiscati  alla   criminalita'   organizzata),
introdotto, in sede di conversione, dalla legge 1° dicembre 2018,  n.
132,  «nella  parte  in  cui  prevede  la   sanzione   amministrativa
accessoria della revoca della patente». 
    1.1.- Il rimettente premette di dover decidere sulla impugnazione
proposta dal ricorrente  avverso  l'ordinanza  del  prefetto  che  ha
disposto la revoca della patente di guida, in aggiunta alla  sanzione
amministrativa, per aver violato la disposizione di cui all'art. 213,
comma 8, cod. strada. 
    Il giudice a quo  riferisce  che,  ai  sensi  della  disposizione
censurata, il ricorrente e' stato sanzionato per aver  circolato  con
un'autovettura gia' oggetto di  sequestro  a  causa  della  pregressa
violazione dell'art. 193, comma 2, cod. strada, consistita  nell'aver
condotto il medesimo mezzo sprovvisto di copertura assicurativa. 
    Pertanto, in punto di rilevanza, il  rimettente  sottolinea  come
sia evidente il collegamento giuridico tra  la  norma  sospettata  di
illegittimita'   costituzionale   e   l'atto   impugnato   (ordinanza
prefettizia di revoca della patente), ne'  sarebbe  possibile  alcuna
interpretazione adeguatrice della prima. 
    1.2.- Il  rimettente,  poi,  evidenzia  che  la  norma  censurata
stabilisce  «una  prima  sanzione  pecuniaria,  formalmente  definita
amministrativa "principale", ed una seconda, la revoca della patente,
appunto, sempre ritenuta amministrativa, ma di carattere accessorio». 
    A tal  riguardo  il  giudice  a  quo  deduce  la  violazione  del
principio di proporzionalita' e ragionevolezza per essere la sanzione
accessoria  notevolmente  afflittiva  essendo  di  gravita',  se  non
superiore, almeno pari alla sanzione principale, quella pecuniaria. 
    Sussisterebbe,   quindi,    una    marcata    sproporzione    tra
l'inosservanza  dell'obbligo  di  custodia  del  veicolo  oggetto  di
sequestro e la sanzione formalmente definita  accessoria,  la  revoca
della patente appunto, che determina una limitazione  della  liberta'
personale  eccessiva  rispetto  alla  carica  di  offensivita'  della
condotta contra legem. Da cio', secondo il rimettente,  conseguirebbe
anche che colui il quale viola l'obbligo di custodia  non  possa  che
percepire  di  subire  una  sanzione  (quella  accessoria)  ingiusta,
perche' svincolata  dalla  gravita'  della  propria  condotta  e  dal
disvalore da  essa  espresso  e  irrogata  in  modo  automatico  come
conseguenza afflittiva ulteriore rispetto alla sanzione principale. 
    Il giudice a quo osserva, poi, come il testo dell'art.  213  cod.
strada, vigente prima della modifica introdotta dall'art. 23-bis  del
d.l. n. 113 del 2018, come convertito, prevedeva, al comma 4, per  la
medesima infrazione, accanto  alla  sanzione  principale  pecuniaria,
quella amministrativa accessoria della sospensione della  patente  di
guida da uno a tre mesi; sanzione da ritenersi complementare rispetto
alla pena pecuniaria principale, posto che si limitava a  comprimere,
per un periodo comunque limitato, la liberta' di locomozione. 
    A tal riguardo, il rimettente sottolinea come la  sospensione  in
luogo della revoca aveva una minore afflittivita' tale  da  temperare
il rigore del complessivo trattamento sanzionatorio. 
    La violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalita',
ad avviso del  rimettente,  emergerebbe  con  maggiore  evidenza  dal
confronto con altre norme del codice della strada, che  prevedono  la
medesima sanzione accessoria a fronte di  condotte  decisamente  piu'
gravi. 
    A tal proposito,  il  rimettente  osserva  che  la  revoca  della
patente e' disposta nei confronti di colui che si mette alla guida di
un veicolo sotto  l'effetto  di  alcol  o  stupefacenti  (artt.  186,
186-bis e 187  cod.  strada)  o  di  chi  sia  privo,  con  carattere
permanente, dei requisiti psichici e  fisici  abilitanti  alla  guida
(art. 130 cod. strada). Si tratta di  condotte  che  giustificano  la
revoca della patente in ogni caso, in ragione anche del pericolo  per
l'incolumita'  dei  cittadini  nella  circolazione  stradale  e   per
l'ordine pubblico. 
    Invece, il trattamento sanzionatorio previsto dalla  disposizione
censurata appare sproporzionato rispetto alla condotta di chi  abbia,
seppur abusivamente, circolato con veicolo sequestrato,  violando  un
obbligo, quello di  custodia  del  veicolo,  che  non  e'  diretto  a
tutelare l'incolumita' dei cittadini o l'ordine pubblico  e  che  non
puo' di  conseguenza  giustificare  una  limitazione  della  liberta'
personale del trasgressore, qual e' quella che consegue  alla  revoca
della patente. 
    Anche se il compito  di  fissare  la  misura  della  sanzione  e'
attribuito  alla  discrezionalita'  del  legislatore,  e'   parimenti
incontestato che tale discrezionalita' non possa essere assoluta,  ma
debba misurarsi con il principio di proporzionalita' della pena. 
    2.- Con atto depositato il 15 febbraio 2022,  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale dello Stato, e' intervenuto nel presente giudizio, chiedendo
che la questione sia dichiarata inammissibile per difetto di adeguata
motivazione in punto di non manifesta infondatezza, o, in ogni  caso,
non fondata. 
    La  difesa  statale  osserva  che  l'aver  condotto  un   veicolo
sottoposto alla misura cautelare del sequestro, prevista in tutte  le
ipotesi di  violazione  delle  norme  del  codice  della  strada  che
comportano    l'irrogazione    della    sanzione    della    confisca
amministrativa,   costituisce   un'ulteriore   infrazione   tale   da
giustificare la comminatoria delle sanzioni previste  dall'art.  213,
comma 8, cod. strada. 
    In  particolare,  evidenzia  che  tali  sanzioni   scattano   nei
confronti di chi - gia' resosi responsabile di una condotta illecita,
che presenti rischi per la sicurezza della circolazione  stradale  e,
dunque, per l'incolumita' dei cittadini e  per  l'ordine  pubblico  -
avendo assunto la custodia del veicolo sequestrato, abbia violato gli
obblighi discendenti da detta assunzione.  Non  e'  irragionevole  la
scelta del legislatore di  comminare  la  sanzione  accessoria  della
revoca della patente di guida anche per  un  illecito  amministrativo
che non puo' essere qualificato, di per se', come un abuso del titolo
di guida. 
    3.- Con ordinanza dell'11 marzo 2022 (reg. ord. n. 56 del  2022),
il  Tribunale  ordinario  di  Padova,  seconda  sezione  civile,   ha
sollevato, in riferimento all'art.  3  Cost.,  analoga  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 213, comma 8, cod. strada, come
modificato  dall'art.  23-bis  del  d.l.  n.  113  del   2018,   come
convertito, nella parte in cui  prevede  la  sanzione  amministrativa
accessoria della revoca della patente a  carico  del  custode  di  un
mezzo  sequestrato  che  circoli  abusivamente  con  il  medesimo  o,
comunque, consenta che altri vi circolino abusivamente. 
    3.1.- In punto di fatto il  rimettente,  dopo  aver  puntualmente
riferito in ordine alle vicende del giudizio a quo, premette di dover
decidere sull'appello avverso la sentenza  del  Giudice  di  pace  di
Padova che ha rigettato l'opposizione promossa,  ai  sensi  dell'art.
204-bis cod. strada, nei confronti del verbale di accertamento  della
violazione dell'art. 213, comma 8, cod. strada, da  cui  consegue  la
sanzione accessoria della revoca della patente di guida. 
    In particolare, sotto il  profilo  della  rilevanza,  il  giudice
rimettente afferma che l'appello  andrebbe  rigettato  in  quanto  il
veicolo posto in circolazione dall'appellante, custode dello  stesso,
risultava ancora sotto sequestro al momento della contestazione della
violazione  di  cui  alla  disposizione  censurata,  che  prevede  la
sanzione  pecuniaria  principale  con   conseguente   necessita'   di
applicare anche quella  accessoria  della  revoca  della  patente  di
guida. 
    3.2.-  Inoltre,  il  giudice  a  quo,   accogliendo   l'eccezione
sollevata dall'appellante, afferma che la previsione della automatica
revoca della patente di guida comporta, di  per  se',  una  sensibile
compressione  delle  concrete  modalita'  di  estrinsecazione   della
liberta' di movimento, senza presentare  alcuna  immediata  attinenza
con la violazione dell'obbligo  di  custodia.  Tale  violazione,  non
essendo collegata alla conduzione del veicolo  che  cagioni  pericolo
alla  circolazione  stradale,  e'  sanzionata  in  modo   del   tutto
sproporzionato rispetto  al  rischio  in  concreto  ingenerato  dalla
condotta sanzionata. 
    Questa conclusione, nell'opinione del rimettente, sarebbe  ancora
piu' evidente ove si consideri che la sanzione risulta applicabile in
via automatica e senza alcuna possibilita' di  modulazione  da  parte
dell'autorita' amministrativa o del  giudice;  di  qui  lo  stridente
contrasto con l'art. 3 Cost., sotto il profilo della  violazione  del
principio di proporzionalita'. 
    Sarebbe, dunque, evidente la sproporzione della sanzione rispetto
alla trasgressione  posta  in  essere  dal  custode  del  veicolo  in
sequestro, in quanto sebbene si tratti, formalmente, di una  sanzione
amministrativa   accessoria,   essa   presenterebbe   connotati    di
afflittivita' tali da superare il  disvalore  della  condotta  contra
legem. 
    La disposizione censurata, quindi, si porrebbe in  contrasto  con
l'art.  3  Cost.,  nella  parte  in  cui  prevede  che  debba  essere
necessariamente irrogata la sanzione amministrativa accessoria  della
revoca, senza che sia prevista la possibilita' di modulare in maniera
congrua  e  attinente   alla   singola   fattispecie,   eventualmente
applicando, in luogo della revoca, anche la  mera  sospensione  della
patente. 
    4.- Con atto depositato il 14  giugno  2022,  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale dello Stato, e' intervenuto  anche  in  questo  giudizio  di
legittimita' costituzionale, chiedendo a questa Corte  di  dichiarare
la questione non fondata con argomentazioni analoghe  a  quelle  gia'
ricordate sopra al punto 2. 
    La violazione  degli  obblighi,  gravanti  sul  soggetto  che  ha
assunto l'onere della custodia di un bene  sequestrato,  vanifica  le
ragioni di tutela di interessi primari sottesi alla custodia stessa e
cio' giustifica la sanzione accessoria della revoca della patente  di
guida. 
    La scelta di prevedere la revoca della patente e'  preordinata  a
garantire l'efficacia della misura cautelare del sequestro,  prevista
in tutte le ipotesi in cui e' comminata  la  sanzione  amministrativa
della confisca. 
    Si tratterebbe quindi di una scelta  riservata  alle  valutazioni
discrezionali del legislatore. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con l'ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord.  n.  221  del
2021), il Giudice di pace di Sondrio  ha  sollevato,  in  riferimento
all'art. 3 Cost., questione di legittimita' costituzionale  dell'art.
213, comma 8, cod. strada, come modificato dall'art. 23-bis del  d.l.
n. 113 del 2018, come convertito, «nella  parte  in  cui  prevede  la
sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente». 
    Secondo il rimettente la disposizione censurata  si  porrebbe  in
contrasto con l'art. 3 Cost., sotto il profilo della  violazione  dei
principi di proporzionalita' e di ragionevolezza. 
    In proposito, si osserva  che  la  sanzione  della  revoca  della
patente,  sebbene  qualificata  come  accessoria,  risulta  di   tale
afflittivita'  da  essere  superiore  o,  comunque,  pari  a   quella
principale pecuniaria. 
    Sussisterebbe,   poi,   una   sproporzione   tra   l'inosservanza
dell'obbligo di custodia  del  veicolo  oggetto  di  sequestro  e  la
sanzione della revoca della patente, in quanto da essa  consegue  una
limitazione  della  liberta'  individuale,  eccessiva  rispetto  alla
carica di offensivita' della condotta sanzionata. 
    2.- E' intervenuto in giudizio il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per le
medesime ragioni per cui con l'ordinanza n. 159 del 2021 questa Corte
ha dichiarato la manifesta inammissibilita' di una analoga questione. 
    Nel merito, la questione sarebbe comunque non fondata. 
    3.- Con l'altra ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord.  n.  56
del 2022), il Tribunale ordinario di Padova, seconda sezione  civile,
ha parimenti sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 213, comma 8,  cod.  strada,
come modificato dall'art. 23-bis del  d.l.  n.  113  del  2018,  come
convertito, nella parte in cui  prevede  la  sanzione  amministrativa
accessoria della revoca della patente a  carico  del  custode  di  un
mezzo  sequestrato  che  circoli  abusivamente  con  il  medesimo  o,
comunque, consenta che altri vi circolino abusivamente. 
    Anche  secondo  il  Tribunale  di  Padova  la   norma   censurata
violerebbe  l'art.  3  Cost.,   in   riferimento   ai   principi   di
proporzionalita', di ragionevolezza e di uguaglianza. 
    In particolare - osserva il  rimettente  -  il  provvedimento  di
revoca  della  patente  di  guida,   che   comporta   una   sensibile
compressione della liberta' di movimento, e' conseguenza  della  mera
violazione dell'obbligo di custodia, non risultando affatto collegato
ad una  conduzione  del  veicolo  tale  da  cagionare  pericolo  alla
circolazione stradale. 
    Inoltre, la sanzione e' applicabile in  via  automatica  e  senza
alcuna  possibilita'  di  modulazione  in  relazione   alla   singola
fattispecie, da  parte  dell'autorita'  amministrativa,  non  essendo
prevista la possibilita' della  mera  sospensione  della  patente  in
luogo della sua revoca. 
    Tale scelta legislativa di politica sanzionatoria determina anche
una  disparita'  di  trattamento  rispetto  a  situazioni  dotate  di
maggiore offensivita' e disvalore. 
    4.- Anche in questo giudizio e'  intervenuto  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che la questione sia  dichiarata  non
fondata. 
    5.- In via preliminare, deve disporsi la  riunione  dei  predetti
giudizi perche'  le  ordinanze  di  rimessione  sollevano  la  stessa
questione e si fondano su argomentazioni sostanzialmente comuni. 
    6.- Le questioni sono ammissibili. 
    In  primo  luogo,  entrambi  i  rimettenti  hanno   adeguatamente
motivato in ordine alla necessita' di fare applicazione  della  norma
censurata nei giudizi a quibus (ex  plurimis,  sentenze  n.  211  del
2022, n. 182 e n. 55 del 2021). 
    In ciascuna ordinanza, poi, l'impossibilita' di procedere ad  una
interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione -  la
quale  testualmente  stabilisce  che  «[s]i   applica   la   sanzione
amministrativa  accessoria  della  revoca   della   patente»   -   e'
correttamente evidenziata, a cio' ostando il suo dato  letterale  (ex
plurimis, sentenze n. 174 del 2022 e n. 151 del 2020). 
    Anche  la  non  manifesta   infondatezza   delle   questioni   e'
puntualmente e diffusamente motivata da entrambi i rimettenti. 
    Deve, pertanto, disattendersi l'eccezione di inammissibilita' per
l'inadeguata motivazione in  punto  di  non  manifesta  infondatezza,
formulata dalla difesa dello Stato  in  relazione  all'ordinanza  del
Giudice di pace del Tribunale di Sondrio, non rinvenendosi le  lacune
motivazionali rilevate da questa  Corte  nell'ordinanza  n.  159  del
2021. 
    7.-  Prima  di  passare  all'esame  delle  censure  e'  opportuno
ripercorrere, per gradi linee, l'evoluzione normativa  dell'art.  213
cod. strada, che contempla la violazione di natura amministrativa  in
esame, il cui trattamento  sanzionatorio  accessorio  e'  oggetto  di
censura da parte dei rimettenti. 
    7.1.- Alla data di entrata in  vigore  del  «Nuovo  codice  della
strada», recato dal d.lgs. n. 285 del 1992, l'art. 213  cod.  strada,
prevedeva, al comma 4, il reato di «[c]hiunque, durante il periodo in
cui il veicolo e' sottoposto al sequestro, circola  abusivamente  con
il veicolo stesso» stabilendo la pena dell'arresto da uno a otto mesi
e  l'ammenda  da  lire  duecentomila   a   lire   ottocentomila.   La
disposizione   prevedeva   altresi':   «Si   applica   la    sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente  da  uno  a
tre mesi». 
    Successivamente, l'art. 19 del decreto  legislativo  30  dicembre
1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema
sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25  giugno  1999,
n. 205) ha depenalizzato tale condotta,  trasformandola  in  illecito
amministrativo, punito «con la sanzione amministrativa del  pagamento
di una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni»; ha lasciato,
invece, inalterata la norma quanto  all'applicazione  della  sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente  da  uno  a
tre mesi. 
    Nel  prosieguo,  alcuni  decreti  ministeriali  hanno  provveduto
all'adeguamento delle sanzioni amministrative pecuniarie  applicabili
alla condotta in esame. 
    E' intervenuto, poi, il decreto-legge  30  giugno  2005,  n.  115
(Disposizioni urgenti per  assicurare  la  funzionalita'  di  settori
della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella
legge 17 agosto  2005,  n.  168,  che  ha  modificato  la  disciplina
dell'affidamento della custodia dei mezzi e della eventuale confisca,
ma non ha apportato alcuna variazione al comma 4 dell'art.  213  cod.
strada, il quale ha continuato a sanzionare sul piano  amministrativo
la circolazione abusiva del mezzo sottoposto a sequestro. 
    7.2.-  Peraltro,  in  passato,  secondo  la  (non   univoca,   ma
prevalente) giurisprudenza di legittimita', la  condotta  consistente
nella circolazione abusiva di un mezzo  sottoposto  a  sequestro  era
generalmente inquadrata  nelle  fattispecie  incriminatrici  previste
rispettivamente  dall'art.  334  del  codice  penale  (Sottrazione  o
danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel  corso  di
un procedimento penale o dall'Autorita' amministrativa)  e  dall'art.
335 cod. pen (Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia  di
cose sottoposte a sequestro disposto nel  corso  di  un  procedimento
penale o dall'autorita' amministrativa). 
    Successivamente,  in  sede  di  composizione  del  contrasto   di
giurisprudenza, le sezioni unite penali  della  Corte  di  cassazione
(sentenza 28 ottobre 2010-21 gennaio  2011,  n.  1963)  hanno  invece
affermato che la condotta di chi circola abusivamente con il  veicolo
sottoposto a sequestro amministrativo, ai sensi  dell'art.  213  cod.
strada, «integra esclusivamente  l'illecito  amministrativo  previsto
dal quarto comma dello stesso articolo e  non  anche  il  delitto  di
sottrazione di cose sottoposte a sequestro di cui all'art.  334  cod.
pen.,  atteso  che  la  norma  sanzionatoria  amministrativa  risulta
speciale rispetto a quella penale, con la conseguenza che il concorso
tra le stesse deve essere ritenuto solo apparente». 
    Tale  arresto  ha,  poi,  trovato  continuita'  nella  successiva
giurisprudenza di legittimita' (ex  plurimis,  Corte  di  cassazione,
sezione sesta penale,  sentenza  24  settembre-13  ottobre  2014,  n.
42752). 
    7.3.- E' solo con il decreto sicurezza del 2018 (d.l. n. 113  del
2018,  come  convertito)  che  il  trattamento  sanzionatorio   della
violazione del codice della strada subisce un forte inasprimento. 
    Infatti, l'art. 23-bis di tale  decreto  ha  sostituito  l'intero
art. 213 cod. strada, facendo confluire nel  comma  8  la  violazione
amministrativa  prima  sanzionata  al  comma  4  e  apportandovi,  al
contempo, sostanziali modifiche. 
    Per  effetto  di  tale  intervento  legislativo,  infatti,  della
violazione di cui al comma 8 dell'art. 213 cod. strada  risponde  non
piu' «chiunque», ma solo «il soggetto che ha assunto la custodia», il
quale, durante il periodo in cui il veicolo e' sottoposto alla misura
cautelare, «circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che
altri vi circolino abusivamente». 
    Inoltre,  ed  e'  cio'  che  in  questa  sede  piu'  rileva,   in
sostituzione della sanzione accessoria della sospensione  del  titolo
abilitativo  alla  guida  da  uno  a  tre  mesi,  il  legislatore  ha
contemplato quella, parimenti accessoria, della revoca della patente. 
    Infine,  a  integrazione  del   trattamento   sanzionatorio,   il
legislatore ha, altresi', previsto che «l'organo di  polizia  dispone
l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso  uno  dei
soggetti di cui all'articolo 214-bis, prevedendosi  altresi'  che  il
veicolo e' trasferito in proprieta' al soggetto a cui e'  consegnato,
senza oneri per l'erario». 
    Come risulta dai lavori parlamentari  concernenti  l'art.  23-bis
del d.l. n. 113 del 2018, come convertito,  la  riformulazione  della
intera disposizione di cui all'art. 213 cod. strada sulla  disciplina
del sequestro amministrativo dei veicoli, trova la  sua  ratio  nella
necessita' di «ridurre le ingenti spese sostenute dallo Stato per  la
giacenza dei veicoli nelle depositerie e di  generare  nuove  entrate
derivanti dalla alienazione dei veicoli». 
    Il dibattito si e', infatti, focalizzato sulla  verifica  che  la
nuova disposizione (art. 23-bis  del  d.l.  n.  113  del  2018,  come
convertito) «non produce nuovi oneri ma  ulteriori  entrate,  sebbene
eventuali  e  non  facilmente  quantificabili»,   evidenziandosi   in
particolare che la procedura di cui al nuovo art. 215-bis cod. strada
concerne il censimento dei veicoli giacenti presso le depositerie. 
    Quanto al trattamento sanzionatorio, nella relazione tecnica,  si
e' evidenziato soltanto che la norma in questione -  che  prevede  la
sostituzione (alle lettere a e b) degli artt. 213 e 214 cod. strada -
opera «una minima rimodulazione delle attuali sanzioni», fatta  salva
quella prevista al  comma  8  del  nuovo  art.  214,  che  e'  invece
aggravata rispetto  a  quella  vigente.  Nessun  riferimento  vi  e',
invece,  alla  sanzione  accessoria  della   revoca   della   patente
introdotta in sostituzione della sospensione della stessa. 
    7.4.- In relazione alla violazione in esame, non piu' configurata
come fattispecie di  rilievo  penale,  deve  quindi  registrarsi,  da
ultimo, un complessivo  inasprimento  del  trattamento  sanzionatorio
articolato nell'irrogazione della sanzione pecuniaria  del  pagamento
di  una  somma  da  euro  1.984  ad  euro  7.937,   nell'applicazione
automatica della  sanzione  amministrativa  accessoria  della  revoca
della patente, nell'immediata rimozione del veicolo  da  parte  degli
organi  di  polizia  e,  dopo  che   sia   divenuto   definitivo   il
provvedimento di confisca emesso dal prefetto,  nell'alienazione  del
veicolo al custode acquirente. 
    8.-  Cio'  premesso,  le  sollevate  questioni  di   legittimita'
costituzionale sono fondate. 
    9.-   Le   censure   dei   giudici   rimettenti   richiamano   la
giurisprudenza di questa Corte in tema di sanzioni amministrative,  e
in particolare di revoca della patente di guida, e  convergono  nella
richiesta di una pronuncia  di  illegittimita'  costituzionale  della
disposizione  censurata  che  elimini  l'automatismo  della  sanzione
accessoria. 
    9.1.- In generale va ribadito  che  il  principio  di  necessaria
proporzionalita'  della  sanzione  alla   condotta   illecita   trova
applicazione   anche   al   trattamento   sanzionatorio   di   natura
amministrativa. 
    Questa Corte, nelle sentenze  n.  112  e  n.  212  del  2019,  in
relazione  a  sanzioni  amministrative  diverse  dalla  revoca  della
patente,  oggi  in  esame,  ha  affermato   che   il   principio   di
proporzionalita' rispetto alla gravita'  dell'illecito  deve  trovare
applicazione  con  riferimento  «alla  generalita'   delle   sanzioni
amministrative». 
    In particolare, la prima delle pronunce  appena  indicate  -  nel
dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art.  187-sexies  del
decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.  58  (Testo  unico  delle
disposizioni in materia  di  intermediazione  finanziaria,  ai  sensi
degli articoli 8 e 21 della legge 6  febbraio  1996,  n.  52),  nella
parte  in  cui  prevedeva,  in  caso   di   abuso   di   informazioni
privilegiate, la confisca obbligatoria, diretta  o  per  equivalente,
del prodotto dell'illecito e dei beni utilizzati per  commetterlo,  e
non invece del solo profitto -  ha  affermato  che  il  principio  di
proporzionalita' delle sanzioni amministrative «non trae  la  propria
base normativa dal combinato disposto  degli  artt.  3  e  27  Cost.,
bensi'  dall'art.  3  Cost.  in  combinato  disposto  con  le   norme
costituzionali che tutelano i diritti di volta in volta incisi  dalla
sanzione», cosi' concludendo che «[n]on erra,  pertanto,  il  giudice
rimettente nell'identificare nel combinato disposto degli artt.  3  e
42 Cost. il fondamento domestico del principio di proporzionalita' di
una sanzione che, come la confisca di  cui  e'  discorso,  incide  in
senso   limitativo   sul   diritto    di    proprieta'    dell'autore
dell'illecito». 
    Anche nella  sentenza  n.  115  del  2019,  in  riferimento  alla
sanzione   amministrativa   pecuniaria   prevista   per    l'illecito
amministrativo di cui all'art. 98, comma 9, del  decreto  legislativo
1° agosto 2003, n. 259  (Codice  delle  comunicazioni  elettroniche),
questa Corte ha sottolineato che «possono essere infatti estesi  alla
materia   delle   sanzioni   amministrative   gli    approdi    della
giurisprudenza costituzionale in tema di ampiezza e di  limiti  degli
interventi di questa Corte sulla misura delle sanzioni penali fissata
dal legislatore». 
    9.2.- In particolare, poi, questa Corte,  piu'  volte,  anche  di
recente, e' stata chiamata a scrutinare disposizioni legislative  che
prevedevano la revoca, in via automatica, del titolo abilitativo alla
guida, sia quale sanzione accessoria disposta dal giudice penale  con
la sentenza di condanna, sia quale sanzione amministrativa  applicata
dal prefetto, in relazione a fattispecie di rilievo,  in  senso  lato
penale, dichiarandone la illegittimita' costituzionale per  contrasto
con l'art. 3 Cost. 
    Con le sentenze  n.  99  e  n.  24  del  2020  -  concernenti  la
legittimita' costituzionale dell'art. 120, comma 2, cod.  strada,  in
riferimento  alla  violazione  dell'art.  3   Cost.,   in   relazione
all'automatica applicazione da  parte  del  prefetto  della  sanzione
della  revoca  della  patente  nei  confronti,  rispettivamente,   di
soggetti sottoposti a misure di sicurezza e a misure di prevenzione -
questa Corte ha ritenuto l'automatismo del provvedimento  prefettizio
contrario   a   principi   di   eguaglianza,    proporzionalita'    e
ragionevolezza,  «attesa  la  varieta'  (per  contenuto,   durata   e
prescrizioni)  delle  misure  di  sicurezza   irrogabili,   oltreche'
contraddittorio rispetto al  potere  riconosciuto  al  magistrato  di
sorveglianza, il quale, nel disporre la misura di  sicurezza,  "puo'"
consentire al soggetto che  vi  e'  sottoposto  di  continuare  -  in
presenza di determinate condizioni - a  fare  uso  della  patente  di
guida» (sentenza n. 99 del 2020); ed analogamente,  questa  Corte  ha
affermato la violazione dei sopra richiamati principi in  riferimento
ai  destinatari  delle  misure   di   prevenzione,   in   quanto   il
provvedimento  di  revoca  automatica  e'  stato  ritenuto  idoneo  a
«innescare un corto circuito all'interno dell'ordinamento,  nel  caso
in cui l'utilizzo della patente sia funzionale alla  "ricerca  di  un
lavoro"  che  al  destinatario  della  misura  di   prevenzione   sia
prescritta dal Tribunale» (ancora sentenza n. 99 del 2020). 
    Con riferimento ad una  fattispecie  di  automatica  applicazione
della sanzione  amministrativa  della  revoca  della  patente,  quale
sanzione accessoria alla condanna in sede penale, questa  Corte,  con
la   sentenza   n.   88   del   2019,   ha,   parimenti,   dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 222, comma 2,  cod.  strada
nella parte in cui prevedeva «la sanzione amministrativa della revoca
della patente, estesa  indistintamente  a  tutte  le  ipotesi  -  sia
aggravate dalle circostanze "privilegiate" sia  non  aggravate  -  di
omicidio  stradale  e  di  lesioni   personali   stradali   gravi   o
gravissime». A fronte della gravita' delle condotte poste  in  essere
in violazione delle norme della circolazione stradale e, quindi,  del
disvalore  «articolato  secondo  una  precisa   graduazione»,   nella
sentenza indicata si e' affermato che la disposizione censurata  dava
luogo  ad  «un   indifferenziato   automatismo   sanzionatorio,   che
costituisce  possibile  indice  di  disparita'   di   trattamento   e
irragionevolezza intrinseca». 
    Con la sentenza n. 22 del 2018, avente ad oggetto la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 120, commi 1 e 2, cod.  strada,
in relazione all'automatismo della revoca  della  patente  di  guida,
conseguente alla condanna  per  reati  in  materia  di  stupefacenti,
questa Corte ha dichiarato la questione fondata  per  violazione  dei
principi  di  eguaglianza,  proporzionalita'  e  ragionevolezza.   In
particolare, ha affermato che «[l]a  disposizione  denunciata  -  sul
presupposto di una indifferenziata valutazione di  sopravvenienza  di
una condizione ostativa al mantenimento del  titolo  di  abilitazione
alla guida - ricollega,  infatti,  in  via  automatica,  il  medesimo
effetto, la revoca di quel titolo, ad una  varieta'  di  fattispecie,
non sussumibili in termini di omogeneita', atteso  che  la  condanna,
cui la norma fa riferimento, puo' riguardare reati di diversa, se non
addirittura di lieve, entita'. Reati che, per di piu', possono  (come
nella specie) essere assai risalenti nel tempo, rispetto alla data di
definizione del giudizio. Il che dovrebbe escluderne  l'attitudine  a
fondare, nei  confronti  del  condannato,  dopo  un  tale  intervallo
temporale, un giudizio, di assenza dei requisiti  soggettivi  per  il
mantenimento del titolo di abilitazione alla guida, riferito, in  via
automatica, all'attualita'». 
    10.-  In  tale  contesto  normativo  (punti  da  7  a   7.4.)   e
giurisprudenziale  (punti  9.1.  e  9.2.)   si   colloca   anche   la
disposizione censurata che,  a  carico  del  custode  di  un  veicolo
sottoposto a sequestro, il quale abusivamente circoli con il medesimo
o, comunque, consenta ad altri di circolare,  prevede,  tra  l'altro,
l'applicazione automatica della revoca della patente  di  guida  come
sanzione accessoria di quella principale pecuniaria. 
    10.1.- Orbene, per un verso, la circostanza  che  il  legislatore
abbia   ricompreso,   nel   complessivo   trattamento   sanzionatorio
dell'illecito amministrativo in esame, anche una sanzione accessoria,
oltre quella principale, risponde ad una  non  irragionevole  scelta,
riconducibile a valutazioni di politica sanzionatoria che sfuggono al
sindacato di legittimita'  costituzionale  di  questa  Corte.  Ne'  i
giudici rimettenti dubitano della legittimita' in se' di una sanzione
accessoria che si affianca, aggiungendosi, a quella principale. 
    Del resto e' indubitabile la funzione di forte deterrenza che  ha
la sanzione della revoca della patente di guida,  prevista  da  varie
disposizioni del codice della strada  per  contrastare  comportamenti
pericolosi al fine  di  garantire  la  sicurezza  della  circolazione
stradale, come nel caso di guida sotto l'influenza dell'alcool (artt.
186 e 186-bis cod. strada) o in stato di alterazione psico-fisica per
uso di sostanze stupefacenti (art. 187 cod. strada). 
    10.2.- Per altro verso, pero', e' censurabile, nella  fattispecie
in esame, la scelta del legislatore di applicare, sempre e  comunque,
tale  sanzione  accessoria,  stante   che   la   previsione   di   un
indifferenziato  automatismo  della  revoca  della  patente,  che  si
aggiunge  alla  sanzione  pecuniaria  principale  quale  che  sia  la
gravita'  del  fatto,  da'  luogo  ad  un  trattamento  sanzionatorio
uniforme per qualsivoglia condotta di messa  in  circolazione  di  un
veicolo assoggettato al vincolo del  sequestro,  in  ragione  di  una
precedente violazione dello stesso codice. 
    In vero, fin  dall'originaria  formulazione  dell'art.  213  cod.
strada (risalente all'anno 1992), alla sanzione pecuniaria principale
se ne e' sempre accompagnata una amministrativa accessoria,  che  per
lungo tempo e' consistita nella sospensione della patente di guida di
chi poneva in essere tale  condotta;  misura  questa  che  aveva  una
intrinseca flessibilita' quanto alla durata, perche' compresa tra  un
minimo di un mese e un massimo di tre mesi, sicche' ben poteva essere
graduata in relazione alle circostanze del caso  e  alla  maggiore  o
minore gravita' della condotta. 
    Questo assetto - come gia' rilevato - e' radicalmente mutato  con
il decreto sicurezza del 2018 (d.l. n. 113 del 2018, come convertito)
lungo una duplice, ma non convergente, direttrice. 
    Da una parte si e' abbassato il livello di contrasto di  siffatti
comportamenti abusivi, nel senso che si e' ridotta l'area  di  quelli
assoggettati a sanzione, limitandoli alle condotte  poste  in  essere
solo da chi ha assunto la custodia del veicolo in sequestro,  pur  se
in ipotesi non autore della  trasgressione  che  ha  giustificato  il
sequestro del veicolo; mentre, in precedenza, la circolazione con  il
veicolo in sequestro era sanzionata per chiunque  l'avesse  posta  in
essere. Peraltro, fuori dalle fattispecie previse  dal  codice  della
strada, le condotte abusive  su  cose  sottoposte  a  sequestro  sono
sanzionate (penalmente) per chiunque le  pone  in  essere  e,  se  la
condotta e' riferibile, in particolare, al proprietario custode, cio'
costituisce un'aggravante (art. 334 cod. pen.). 
    Dall'altra  parte,  si  e'  inasprita  la   sanzione   accessoria
sostituendo, alla sospensione della patente di guida, la  sua  revoca
in ogni caso; sanzione notevolmente piu' gravosa della prima  perche'
chi la subisce e' a lungo inabilitato alla guida  potendo  richiedere
nuovamente la patente solo dopo due anni (art. 219, comma 3-bis, cod.
strada). A  cio'  si  e'  aggiunto  che  del  veicolo  in  sequestro,
illegittimamente posto in  circolazione,  sono  disposti  l'immediata
rimozione e  il  trasporto  presso  uno  dei  soggetti  di  cui  alle
depositerie convenzionate previste dall'art. 214-bis cod. strada  per
essere ad esso successivamente trasferito in proprieta'  senza  oneri
per l'erario. 
    Risulta, allora, che l'effettivita' della  custodia  del  veicolo
costituisce il bene giuridico protetto, la cui violazione  (per  aver
circolato  abusivamente  con  il  veicolo  in  sequestro)  e'  punita
severamente (con sanzione pecuniaria principale, revoca della patente
di  guida  e  alienazione  del  veicolo),  mentre  rimane  in   ombra
l'esigenza di sicurezza della circolazione stradale,  tanto  che  non
rileva  ne'  quale  sia  stata  la  (piu'  o  meno  grave)  pregressa
trasgressione che  ha  dato  luogo  al  sequestro,  ne'  chi  l'abbia
commessa, non essendoci necessariamente coincidenza tra  trasgressore
e custode (atteso che l'art. 213, comma 2, cod. strada prescrive  che
possono essere nominati custodi, alternativamente,  il  proprietario,
il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido),  ne'
l'idoneita', o no, del veicolo  alla  circolazione,  anche  sotto  il
profilo della sua copertura assicurativa. 
    Quindi, le circostanze specifiche della  violazione  dell'obbligo
di custodia, da parte del custode, che ne  connotano  la  maggiore  o
minore gravita', possono, in concreto, essere le piu' varie; riguardo
ad esse la previsione rigida e automatica della revoca della  patente
di guida in ogni caso si appalesa  carente  sotto  il  profilo  della
necessaria proporzionalita' della sanzione all'illecito commesso. 
    A fronte della compromissione  dell'effettivita'  della  custodia
del   veicolo   in   sequestro,   puo'   rivelarsi,   in    concreto,
sproporzionata,  tenuto  conto  delle  circostanze   del   caso,   la
prolungata preclusione all'abilitazione alla guida, conseguente  alla
revoca della patente, la quale puo' gravemente compromettere esigenze
lavorative, personali e di relazioni sociali, potendo anche  incidere
sull'esercizio di diritti fondamentali. 
    11.- Si ha quindi che, sul  presupposto  di  una  indifferenziata
valutazione  della  condotta  di  circolazione  abusiva  del  veicolo
sottoposto a sequestro, la norma  censurata  vi  ricollega,  in  modo
uniforme e automatico, non graduabile secondo la gravita' del  fatto,
il medesimo effetto, ossia la sanzione accessoria  della  revoca  del
titolo di guida, pur in presenza di una  possibile  eterogeneita'  di
ragioni, sottese alla condotta integrante l'illecito  amministrativo,
senza che  cio'  possa  essere  valutato  dall'organo  preposto  alla
applicazione della sanzione accessoria medesima. 
    Il denunciato automatismo preclude al prefetto, e al  giudice  in
sede di impugnazione, di valutare la necessita'  della  revoca  della
patente, sia in  riferimento  alle  circostanze  del  caso  concreto,
impedendo di considerare la gravita' della violazione dei  doveri  di
custodia nel caso specifico, sia con riguardo alle ripercussioni  che
la revoca della patente ha su aspetti essenziali  della  vita,  nella
sua quotidianita', e del lavoro. 
    Cio' costituisce violazione dell'art. 3 Cost.  sotto  il  profilo
del   difetto   di   necessaria   proporzionalita'   della   sanzione
amministrativa. 
    La reductio ad legitimitatem, come  soluzione  costituzionalmente
adeguata, non puo' che  essere  individuata  -  come  nei  precedenti
citati (sentenze n.  22  del  2018,  n.  24  e  n.  99  del  2020)  -
nell'eliminazione dell'automatismo, si' che la revoca  della  patente
"puo'", e non gia'  necessariamente  "deve",  essere  applicata  come
sanzione accessoria in aggiunta a quella principale. 
    E' rimesso alla  discrezionalita'  del  legislatore  affinare  la
flessibilita'  di  questa  sanzione  accessoria,  in  ipotesi   anche
modulando maggiormente la durata nel tempo dell'inabilita' alla guida
secondo  la  gravita'  del  fatto;  durata  che  attualmente  ha  una
modulazione temporale assai limitata (due e tre  anni  nelle  ipotesi
rispettivamente previste dai commi 3-bis e 3-ter dell'art.  219  cod.
strada). 
    12.- In conclusione, la sanzione accessoria  della  revoca  della
patente del custode  che  abbia  posto  in  circolazione  il  veicolo
sequestrato, a lui affidato, non puo' essere  automatica  conseguenza
accessoria   della   sanzione   principale,    dovendo    consentirsi
all'autorita' amministrativa  preposta  di  valutare  le  complessive
circostanze del caso concreto, affinche' tale  sanzione  non  risulti
essere sproporzionata rispetto al fatto di cui all'art. 213, comma 8,
cod. strada. 
    Per i profili di contrasto  con  l'art.  3  Cost.  va,  pertanto,
dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art.  213,  comma  8,
cod. strada, nella parte in cui dispone che  «Si  applica»,  anziche'
«Puo' essere applicata», la sanzione accessoria  della  revoca  della
patente. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 213, comma  8,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285  (Nuovo  codice  della
strada), come modificato dall'art. 23-bis del decreto-legge 4 ottobre
2018,  n.  113  (Disposizioni  urgenti  in  materia   di   protezione
internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per
la funzionalita' del Ministero dell'interno e l'organizzazione  e  il
funzionamento  dell'Agenzia  nazionale  per  l'amministrazione  e  la
destinazione dei beni  sequestrati  e  confiscati  alla  criminalita'
organizzata), introdotto, in sede  di  conversione,  dalla  legge  1°
dicembre 2018, n. 132, nella parte in cui dispone che  «Si  applica»,
anziche' «Puo' essere applicata», la sanzione accessoria della revoca
della patente. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 novembre 2022. 
 
                                F.to: 
                     Silvana SCIARRA, Presidente 
                     Giovanni AMOROSO, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 9 dicembre 2022. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA