N. 247 SENTENZA 17 ottobre - 9 dicembre 2022
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Prove - Perquisizioni ed ispezioni illegittime, personali e domiciliari, operate dalla polizia giudiziaria - Sanzione dell'inutilizzabilita' di tutti i risultati probatori - Omessa previsione, in base all'interpretazione del diritto vivente - Denunciata disparita' di trattamento e irragionevolezza, violazione dei diritti inviolabili della persona, della liberta' personale, dell'effettivita' delle garanzie costituzionali e del diritto al rispetto del domicilio privato, di difesa e a un giusto processo, anche in relazione a fonti convenzionali - Inammissibilita' delle questioni. Processo penale - Prove - Perquisizioni operate dalla polizia giudiziaria - Decreto di convalida del pubblico ministero - Obbligo di motivazione - Omessa previsione - Denunciata violazione dei diritti inviolabili della persona, della liberta' personale, del diritto al rispetto del domicilio privato nonche' dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali - Non fondatezza delle questioni. Processo penale - Prove - Perquisizioni operate dalla polizia giudiziaria - Decreto di convalida del pubblico ministero - Difetto di motivazione - Sanzione della nullita' assoluta - Omessa previsione - Denunciata violazione dei diritti inviolabili della persona, della liberta' personale, del diritto al rispetto del domicilio privato nonche' dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali - Non fondatezza delle questioni. Processo penale - Prove - Perquisizioni operate dalla polizia giudiziaria - Decreto di convalida del pubblico ministero - Mancata adozione nei termini di legge - Sanzione dell'inutilizzabilita', anche in via derivata, di tutti i risultati probatori - Omessa previsione - Denunciata violazione dei diritti inviolabili della persona, della liberta' personale e del diritto al rispetto del domicilio privato - Inammissibilita' delle questioni. - Codice di procedura penale, artt. 125, comma 3, 191 e 352. - Costituzione, artt. 2, 3, 13, 14, 24, 97, secondo comma, 111, sesto comma, e 117, primo comma; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, artt. 6 e 8.(GU n.50 del 14-12-2022 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente:Silvana SCIARRA;
Giudici :Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco MODUGNO, Augusto
Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco
VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela
NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,
Marco D'ALBERTI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 125, comma
3, 191 e 352 del codice di procedura penale promossi dal Tribunale
ordinario di Lecce, in composizione monocratica, con tre ordinanze
del 19 ottobre 2021, iscritte, rispettivamente, ai numeri 16, 17 e 18
del registro ordinanze 2022 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 2022.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 5 ottobre 2022 il Giudice
relatore Franco Modugno;
deliberato nella camera di consiglio del 17 ottobre 2022.
Ritenuto in fatto
1.- Con tre ordinanze, di tenore in larga parte analogo, emesse
nell'ambito di distinti giudizi il 19 ottobre 2021 e iscritte ai
numeri 16, 17 e 18 del registro ordinanze 2022, il Tribunale
ordinario di Lecce, in composizione monocratica, ha sollevato
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 191 del codice di
procedura penale, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 14, 24, 97,
terzo (recte: secondo) comma, 111 e 117, primo comma, della
Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 8 della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nella parte in cui -
secondo l'interpretazione predominante nella giurisprudenza di
legittimita', assunta quale diritto vivente - non prevede
l'inutilizzabilita' degli esiti probatori delle perquisizioni e delle
ispezioni, domiciliari e personali, compiute dalla polizia
giudiziaria fuori dei casi previsti dalla legge, compresi, fra tali
esiti, anche il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti
al reato e la possibilita' di deporre sui predetti atti e sui loro
risultati. Nelle ordinanze iscritte ai numeri 17 e 18 r. o. del 2022,
il giudice a quo lamenta, altresi', che l'inutilizzabilita' non
colpisca anche gli esiti probatori delle perquisizioni e delle
ispezioni operate dalla polizia giudiziaria, fuori del caso di
flagranza di reato, in forza di segnalazioni anonime o confidenziali
e su tali basi autorizzate o convalidate dal pubblico ministero,
ovvero - secondo la sola ordinanza iscritta al n. 18 r. o. del 2022 -
convalidate dal pubblico ministero senza indicare gli elementi
utilizzabili che le legittimavano, o - secondo la sola ordinanza
iscritta al n. 17 r. o. del 2022 - non convalidate dal pubblico
ministero per qualsiasi ragione.
Le ordinanze iscritte ai numeri 16 e 18 r. o. del 2022 sollevano,
inoltre, questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento
agli artt. 2, 13, 14 e 111, sesto comma, Cost., dell'art. 352 cod.
proc. pen., nella parte in cui non prevede che il decreto di
convalida della perquisizione debba essere motivato; nonche'
dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non
prevede che la nullita' del decreto di convalida della perquisizione
sia assoluta e rientri tra quelle considerate dall'art. 179, comma 2,
cod. proc. pen.
Con l'ordinanza iscritta al n. 17 r. o. del 2022 vengono, invece,
sollevate questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento
agli artt. 2, 13 e 14 Cost., del solo art. 352 cod. proc. pen., nella
parte in cui non prevede che, nel caso in cui il pubblico ministero
non convalidi la perquisizione nei termini di legge, tutti i
risultati probatori della stessa divengano inutilizzabili, «anche in
termini di "inutilizzabilita' derivata"».
1.1.- Il giudice a quo premette di essere investito di processi
per furto in abitazione (ordinanza iscritta al n. 16 r. o. del 2022)
e per reati in materia di stupefacenti (ordinanze iscritte ai numeri
r. o. 17 e 18 del 2022), nei quali la prova principale o esclusiva
dei fatti e' costituita dal sequestro del corpo del reato e di cose
pertinenti al reato rinvenuti presso l'abitazione degli imputati a
seguito di perquisizioni eseguite dalla polizia giudiziaria:
perquisizioni che il rimettente reputa abusive, in quanto operate
fuori dei casi indicati dalla legge.
In base agli artt. 13 e 14 Cost., le ispezioni e le perquisizioni
personali e domiciliari possono essere, infatti, disposte solo con
«atto motivato dell'autorita' giudiziaria e nei soli casi e modi
previsti dalla legge». A tale principio puo' derogarsi unicamente
«[i]n casi eccezionali di necessita' ed urgenza, indicati
tassativamente dalla legge», nei quali l'autorita' di pubblica
sicurezza puo' adottare «provvedimenti provvisori» soggetti a
convalida da parte dell'autorita' giudiziaria (da intendere, secondo
il rimettente, come convalida motivata), in difetto della quale essi
«si intendono revocati e restano privi di ogni effetto».
Nella specie, le perquisizioni erano state eseguite in assenza di
una situazione di flagranza di reato apprezzabile ex ante - richiesta
in via generale dall'art. 352 cod. proc. pen. come condizione
legittimante l'intervento eccezionale delle forze di polizia - sulla
base di una segnalazione della persona offesa (ordinanza iscritta al
n. 16 r. o. del 2022), ovvero di notizie fornite da fonti
confidenziali, delle quali la legge processuale prevede in via
generale l'inutilizzabilita', in quanto non verificabili (ordinanze
iscritte ai numeri 17 e 18 r. o. del 2022).
Era mancato, altresi', un valido provvedimento, antecedente o
successivo, dell'autorita' giudiziaria. In un caso (ordinanza
iscritta al n. 16 r. o. del 2022), infatti, la perquisizione era
stata autorizzata oralmente dal pubblico ministero, fuori dei casi in
cui la legge consente l'autorizzazione in forma orale, e
successivamente convalidata, ma con motivazione incongrua, idonea a
giustificare, semmai, solamente il sequestro. In un altro caso
(ordinanza iscritta al n. 17 r. o. del 2022), la perquisizione era
stata autorizzata dal pubblico ministero solo oralmente, ai sensi
dell'art. 103 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza), senza peraltro che ne constassero le ragioni. In
un altro caso ancora (ordinanza iscritta al n. 18 r. o. del 2022), la
perquisizione era stata convalidata successivamente, ma con
motivazione che si limitava ad affermare apoditticamente la
sussistenza dei presupposti per la perquisizione e il sequestro.
1.2.- Secondo il rimettente, gli esiti probatori della
perquisizione eseguita dalla polizia giudiziaria fuori dei casi
indicati dalla legge, o in difetto di una convalida che abbia
riscontrato l'effettiva ricorrenza di tali casi, dovrebbero restare
inutilizzabili. Rispetto alla perquisizione, infatti, la perdita di
efficacia prevista dagli artt. 13 e 14 Cost. non potrebbe attenere ad
altro che ai risultati di natura probatoria, posto che gli effetti
limitativi della liberta' personale e domiciliare, insiti nella
perquisizione stessa, si esauriscono con il compimento dell'atto.
Tale esito interpretativo risulterebbe, tuttavia, contrastato da
un consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimita',
originato dalla sentenza delle sezioni unite penali della Corte di
cassazione 27 marzo-6 maggio 1996, n. 5021. Le Sezioni unite hanno
ritenuto, infatti, valido il sequestro conseguente a una
perquisizione eseguita fuori dai casi e dai modi previsti dalla
legge, allorche' abbia ad oggetto il corpo del reato o cose
pertinenti al reato, posto che, in tal caso, il sequestro costituisce
un atto dovuto ai sensi dell'art. 253, comma 1, cod. proc. pen., che
non potrebbe essere omesso dalla polizia giudiziaria solo a causa
dell'abuso compiuto. Correlativamente, gli agenti di polizia
giudiziaria potrebbero anche testimoniare sugli esiti della
perquisizione.
1.3.- Il giudice a quo ricorda di aver gia' sollevato piu' volte
questioni di legittimita' costituzionale del diritto vivente
formatosi attorno all'art. 191 cod. proc. pen., denunciandone il
contrasto con una pluralita' di parametri costituzionali.
Le questioni erano state, tuttavia, «respinte» da questa Corte
dapprima con la sentenza n. 219 del 2019 e poi con la sentenza n. 252
del 2020, sul rilievo che il loro accoglimento avrebbe richiesto una
pronuncia «fortemente "manipolativa"», dato che l'ordinamento
italiano non recepisce la figura dell'«inutilizzabilita' derivata»,
espressiva della cosiddetta «teoria dei frutti dell'albero
avvelenato».
1.4.- Con le odierne ordinanze di rimessione, emesse nell'ambito
di tre dei giudizi che avevano dato luogo alle ordinanze su cui
questa Corte si e' pronunciata con la sentenza n. 252 del 2020, il
Tribunale salentino ritiene, tuttavia, di dover tornare a prospettare
i dubbi di legittimita' costituzionale, con il supporto di ulteriori
argomenti.
Ad avviso del giudice a quo, l'art. 191 cod. proc. pen., nella
lettura offertane dal diritto vivente, si porrebbe in contrasto con
gli artt. 13 e 14 Cost. proprio perche' non accoglie la «teoria dei
frutti dell'albero avvelenato»: teoria che, oltre a risultare
implicitamente recepita dalle norme costituzionali evocate, non
sarebbe affatto estranea al sistema processuale vigente, conoscendo
almeno una esplicita applicazione nell'art. 103 cod. proc. pen., in
tema di garanzie di liberta' del difensore.
Tale disposizione, dopo aver previsto una serie di prescrizioni
da osservare per l'esecuzione di ispezioni e perquisizioni negli
uffici dei difensori, stabilisce espressamente, al comma 7, che i
«risultati» degli atti eseguiti in violazione di tali prescrizioni
«non possono essere utilizzati»: il che dimostrerebbe come
l'inutilizzabilita' "derivata" non sia un istituto ignoto al nostro
ordinamento giuridico e come essa possa bene fungere, quindi, da
«modello» ai fini dell'invocata declaratoria di illegittimita'
costituzionale dell'art. 191 cod. proc. pen.
1.5.- La disciplina recata dall'art. 103 cod. proc. pen. viene
evocata dal rimettente anche quale tertium comparationis, a sostegno
della censura di violazione dell'art. 3 Cost. per irragionevole
disparita' di trattamento.
Il citato art. 103 cod. proc. pen. mira, infatti, a garantire la
liberta' e la riservatezza del rapporto tra difensore e imputato, in
quanto condizioni necessarie per l'effettivita' del diritto di
difesa. Risulterebbe, peraltro, irrazionale che il sistema
processuale assicuri a un diritto - quale quello di difesa - che, se
pure di assoluta importanza, ha natura strumentale e servente
rispetto alla tutela della liberta' personale e domiciliare, una
tutela piu' intensa ed efficace di quella apprestata rispetto ad atti
illegali direttamente lesivi di quei diritti fondamentali.
1.6.- Il rilevato profilo di contrasto con l'art. 3 Cost. si
aggiungerebbe a quelli gia' denunciati con le precedenti ordinanze di
rimessione, e che il rimettente ripropone.
Il diritto vivente censurato prefigurerebbe, per gli atti
considerati, una disciplina meno favorevole anche di quella stabilita
dall'art. 271 cod. proc. pen., che prevede l'inutilizzabilita' dei
risultati delle intercettazioni illegittime, benche' queste ultime
incidano su un diritto costituzionale (la segretezza della
corrispondenza) di minor rilievo rispetto alla liberta' personale e
domiciliare.
Esso verrebbe a creare, altresi', un sistema che, «in maniera del
tutto paradossale», considera «inefficaci ab origine le leggi
incostituzionali», ma «efficacissimi», anche sotto il profilo
probatorio, gli atti di polizia giudiziaria compiuti in danno dei
diritti inviolabili dei cittadini, rendendo in tal modo prevalente su
questi ultimi l'azione illegale degli organi statali finalizzata alla
repressione dei reati, con conseguente violazione anche dell'art. 97,
secondo comma, Cost.
1.7.- Risulterebbe violato pure l'art. 2 Cost., che impone alla
Repubblica non solo di riconoscere, ma anche di garantire i diritti
inviolabili della persona, postulando, con cio', l'effettivita' delle
garanzie.
Non presterebbe, infatti, adeguata protezione una disciplina che
consenta a una attivita' compiuta in violazione di tali diritti di
produrre effetti giuridici favorevoli all'autore della violazione e
in danno di chi l'ha subita.
1.8.- Apparirebbero compromessi, ancora, il diritto a un giusto
processo (artt. 111 e 117 Cost., in relazione all'art. 6 CEDU) e il
diritto di difesa (art. 24 Cost.).
Il vulnus risulterebbe particolarmente evidente ove si ammetta
l'utilizzabilita' degli esiti probatori di perquisizioni effettuate
sulla base di elementi non suscettibili di verifica, per non esserne
indicata la fonte, quali notizie confidenziali o denunce anonime. In
questo modo, l'imputato verrebbe, infatti, privato della possibilita'
di valersi degli elementi difensivi derivanti dalla conoscenza del
soggetto che ha fornito le notizie, che potrebbe essergli noto, ad
esempio, come persona mossa da astio nei suoi confronti o in grado,
comunque sia, di accedere nella sua abitazione per lasciarvi gli
oggetti compromettenti.
1.9.- Alla luce della costante giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo, il principio di effettivita' e' proprio,
peraltro, anche della garanzia prevista dall'art. 8 CEDU, che vieta
le indebite interferenze nella vita privata e nel domicilio, con
conseguente ulteriore violazione dell'art. 117 Cost.
Al riguardo, il rimettente richiama, oltre alla sentenza 27
settembre 2018, Brazzi contro Italia, gia' evocata in alcune delle
precedenti ordinanze di rimessione, anche la piu' recente sentenza 16
febbraio 2021, Budak contro Turchia, che, nel caso di una
perquisizione eseguita dalla polizia giudiziaria senza la presenza di
due testimoni, prescritta nella specie dal codice di procedura penale
turco, ha ritenuto la procedura illegale e violato l'art. 8 CEDU, non
solo perche' la perquisizione non era stata eseguita nelle forme e
nei casi previsti dalla legge nazionale, ma anche perche' i giudici
nazionali avevano ignorato, non dando loro adeguata risposta, le
doglianze dell'imputato, che aveva ricordato come, tanto la
Costituzione, quanto il codice di procedura penale turco, vietassero
di utilizzare le prove raccolte nel corso di perquisizioni illegali.
1.10.- Prendendo spunto da quest'ultima pronuncia, nelle
ordinanze iscritte ai numeri 16 e 18 r. o. del 2022 il rimettente si
interroga sulle conseguenze della convalida della perquisizione con
provvedimento «inadeguato», perche' privo - come nei casi oggetto dei
giudizi a quibus - di congrua motivazione circa gli elementi
legittimanti l'iniziativa della polizia giudiziaria.
Rileva il giudice a quo che, sebbene l'art. 13 Cost. riconnetta
la perdita di efficacia degli atti di polizia giudiziaria alla
mancata convalida da parte dell'autorita' giudiziaria entro un
determinato termine, la reale causa dell'inefficacia risiederebbe
nella circostanza che l'atto e' stato compiuto dalle forze di polizia
fuori dei casi in cui la legge lo consente, dato che e' per tale
ragione che la convalida difettera'. La convalida non svolgerebbe,
quindi, una funzione «sanante» a discrezione dell'autorita'
giudiziaria, ma postulerebbe una concreta verifica in ordine alla
ricorrenza dei presupposti per l'attivita' compiuta dalla polizia
giudiziaria di propria iniziativa.
La ratio della norma costituzionale sarebbe di conseguenza
frustrata se, ad evitare la perdita di efficacia dell'atto illegale,
fosse sufficiente un provvedimento di convalida del tutto immotivato
in ordine alla situazione legittimante la perquisizione. Di tale
avviso si sarebbe mostrata anche questa Corte con la sentenza n. 252
del 2020, nell'accogliere la questione di legittimita' costituzionale
- sollevata dallo stesso Tribunale rimettente - dell'art. 103 del
d.P.R. n. 309 del 1990, censurato nella parte in cui consentiva al
pubblico ministero di autorizzare verbalmente le perquisizioni
finalizzate alla prevenzione e alla repressione del traffico illecito
di stupefacenti, senza dover documentare successivamente le ragioni
fondanti il provvedimento.
Per altro verso, poi, sebbene le nullita' dei provvedimenti del
giudice per difetto di motivazione siano generalmente rilevabili solo
su eccezione di parte, nell'ipotesi in esame una nullita' solo
relativa non garantirebbe adeguatamente i diritti fondamentali
incisi. Le nullita' relative debbono essere, infatti, eccepite entro
tempi e con cadenze tali da richiedere alla parte una «notevole
diligenza» e che si giustificherebbero solo con la natura «minore» di
tali nullita', perche' riguardanti violazioni di scarsa importanza.
Ritenere che non possa essere rilevata d'ufficio la nullita', per
difetto di motivazione del provvedimento con cui l'autorita'
giudiziaria «sani» un atto compiuto in violazione di un diritto
fondamentale del cittadino, introdurrebbe, d'altro canto, un
trattamento illogicamente deteriore rispetto a quello previsto per
l'omessa citazione dell'imputato, che determina una nullita'
assoluta, pur incidendo sull'esercizio di un diritto, quale quello di
difesa, del quale si e' gia' sottolineata la natura «servente»
rispetto alla tutela dei diritti fondamentali.
Le esposte considerazioni inducono quindi il giudice a quo a
dubitare, in riferimento agli artt. 2, 13, 14, 111, sesto comma,
Cost., della legittimita' costituzionale dell'art. 352 cod. proc.
pen., nella parte in cui non prevede che il decreto di convalida
della perquisizione debba essere motivato; nonche' dell'art. 125,
comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che la
nullita' del decreto di convalida della perquisizione sia assoluta e
rientri tra quelle considerate dall'art. 179, comma 2, cod. proc.
pen.
Con riguardo alle questioni aventi ad oggetto l'art. 352 cod.
proc. pen., il rimettente rileva che la necessita' della motivazione
del decreto di convalida e' stata ritenuta da questa Corte con la
citata sentenza n. 252 del 2020, ma solo nella parte motiva della
pronuncia e non nel dispositivo: il che potrebbe «dar luogo in futuro
ad incertezze applicative».
1.11.- L'ordinanza iscritta al n. 17 r. o. del 2022 si pone
analoghi interrogativi con riguardo all'ipotesi in cui - come nel
giudizio a quo - la convalida della perquisizione manchi, in
particolare per il difetto dei relativi presupposti.
Il rimettente perviene anche qui alla conclusione che ammettere
che la polizia giudiziaria possa procedere a perquisizione fuori dei
casi previsti dalla legge, sulla base di elementi vaghi e percio' non
verificabili dall'autorita' giudiziaria, con conseguente mancata
convalida dell'atto, senza pero' che ne sortiscano effetti sui
risultati della perquisizione, comporterebbe l'aggiramento delle
cautele che la Costituzione ha previsto a garanzia dell'effettivita'
del controllo sull'operato delle forze di polizia.
Su tali premesse, il giudice a quo dubita della legittimita'
costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 13 e 14 Cost., dell'art.
352 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, nel caso in
cui il pubblico ministero non convalidi la perquisizione nei termini
di legge, tutti i risultati probatori della stessa divengano
inutilizzabili, «anche in termini di "inutilizzabilita' derivata"».
2.- E' intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, il quale ha chiesto che le questioni siano dichiarate
inammissibili.
2.1.- Con riguardo alle questioni sollevate dall'ordinanza
iscritta al n. 16 r. o. del 2022, la difesa dell'interveniente rileva
preliminarmente che l'ordinanza di rimessione omette di riportare il
capo d'imputazione e di indicare la norma penale che si assume
violata dagli imputati, il che gia' di per se' costituirebbe causa di
inammissibilita'.
2.2.- L'Avvocatura dello Stato osserva, poi, come il nucleo
centrale delle questioni aventi ad oggetto l'art. 191 cod. proc.
pen., sollevate da tutte le ordinanze, riproduca, nei tratti
essenziali, quello delle questioni gia' sollevate dal medesimo
Tribunale di Lecce nell'ambito degli stessi procedimenti con
ordinanze del 5 luglio 2018, del 1° ottobre 2018 e del 13 dicembre
2018. Su tali questioni, prospettate anche con ulteriori ordinanze di
contenuto in larga parte analogo, emesse sempre dal medesimo giudice,
questa Corte si e' pronunciata con la sentenza n. 252 del 2020,
dichiarandone la manifesta inammissibilita', perche' volte a
conseguire una pronuncia «fortemente "manipolativa"» in materia
rimessa alla discrezionalita' del legislatore: cio' sulla falsariga
di quanto gia' affermato nella precedente sentenza n. 219 del 2019,
resa a seguito di altre due ordinanze dello stesso Tribunale
salentino risalenti al 2017.
Contrariamente a quanto sostenuto dal rimettente, le odierne
questioni non presenterebbero alcun carattere di novita' rispetto a
quelle gia' scrutinate.
Non potrebbe, in particolare, considerarsi argomento nuovo il
riferimento alla disciplina delle perquisizioni da eseguire negli
uffici dei difensori, di cui all'art. 103 cod. proc. pen. Infatti,
gia' nelle ordinanze di rimessione del 2017 il giudice a quo aveva
dedotto che il diritto vivente formatosi a proposito dell'art. 191
cod. proc. pen. avrebbe determinato una ingiustificata disparita' di
trattamento rispetto all'ipotesi considerata dall'art. 271 cod. proc.
pen., che prevede l'inutilizzabilita' delle intercettazioni eseguite
dalla polizia giudiziaria in assenza di decreto motivato
dell'autorita' giudiziaria. Ma, se - come si legge nelle odierne
ordinanze di rimessione - l'art. 271 cod. proc. pen. ha «la medesima
ratio dell'art. 191 c.p.p. e [...] dell'art. 103 c.p.p.», non sarebbe
sostenibile che tale ultima disposizione non fosse gia' stata illo
tempore dedotta quale tertium comparationis.
Tale assorbente rilievo renderebbe superflua ogni ulteriore
considerazione riguardo al fatto che, nel caso previsto dal citato
art. 103 cod. proc. pen., l'eventuale illegittimita' della
perquisizione risulterebbe prima facie di maggiore portata lesiva dei
diritti fondamentali, stante la sua incidenza negativa, tanto sulla
liberta' personale e domiciliare, quanto sull'altrettanto inviolabile
diritto di difesa: diritto che il rimettente degrada a mero «diritto
strumentale», ma che rappresenta, in realta', secondo la costante
giurisprudenza di questa Corte, un «principio supremo»
dell'ordinamento costituzionale italiano.
2.3.- Quanto, poi, alle questioni aventi ad oggetto l'art. 352
cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il decreto di
convalida della perquisizione debba essere motivato, le stesse -
secondo l'Avvocatura dello Stato - non sarebbero rilevanti, in quanto
dalle ordinanze di rimessione risulta che nei casi di specie la
convalida della perquisizione e' stata motivata, sia pure in modo
reputato «incongruo» dal giudice rimettente.
La citata sentenza n. 252 del 2020 ha fornito, in ogni caso,
un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma
censurata, affermando che, pur nel silenzio dell'art. 352, comma 4,
cod. proc. pen., la perquisizione eseguita di propria iniziativa
dalla polizia giudiziaria deve, secondo l'opinione prevalente, essere
convalidata dal pubblico ministero con decreto motivato, proprio per
un'esigenza di rispetto degli artt. 13 e 14 Cost.
2.4.- Con riguardo, infine, alle questioni concernenti l'art.
125, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che la
nullita' del decreto di convalida della perquisizione sia assoluta,
l'Avvocatura dello Stato rileva che la nullita' e' un vizio soggetto,
come l'inutilizzabilita', ai paradigmi della tassativita' e della
legalita'. Solo la legge puo' dunque stabilire, con norme di stretta
interpretazione, stante la loro natura eccezionale, quali siano le
ipotesi di nullita', in funzione di scelte di «politica processuale»
affidate al legislatore, nei limiti della ragionevolezza.
3.- Nel giudizio introdotto dall'ordinanza iscritta al n. 16 r.
o. del 2022, l'Unione delle camere penali italiane (UCPI) ha
depositato un'opinione scritta quale amicus curiae, ammessa con
decreto presidenziale dell'8 luglio 2022, di segno adesivo alle
censure del giudice a quo, ma con la prospettazione di un esito
diverso da quello auspicato da quest'ultimo.
Premesso che il richiamo all'art. 103, comma 7, cod. proc. pen.
in chiave di tertium comparationis conferirebbe alle questioni
caratteri di novita', tali da escludere che si tratti di mera
riproposizione di quesiti gia' risolti da questa Corte, l'UCPI assume
che sarebbe possibile decidere nel merito le questioni stesse senza
effettuare interventi manipolativi sull'art. 191 cod. proc. pen. che
spettano solo al legislatore, ma semplicemente riconoscendo - in
particolare alla luce della giurisprudenza della Corte EDU, rilevante
ai fini del rispetto dell'art. 117, primo comma, Cost. - l'esistenza
di un comando costituzionale minimo: quello, cioe', di consentire al
giudice di rimuovere la prova acquisita a seguito della violazione di
un diritto costituzionale o convenzionale, quando cio' risulti
necessario per una tutela effettiva del diritto leso, fermo restando,
sopra da tale soglia, il potere del legislatore di compiere le scelte
ritenute piu' opportune nel modulare l'inutilizzabilita' indiretta.
Considerato in diritto
1.- Con tre ordinanze di tenore per larga parte analogo, il
Tribunale ordinario di Lecce, in composizione monocratica, dubita
della legittimita' costituzionale di tre distinte disposizioni del
codice di procedura penale.
1.1.- Il giudice a quo censura, in primo luogo, l'art. 191 cod.
proc. pen., nella parte in cui - secondo l'interpretazione
predominante nella giurisprudenza di legittimita', assunta quale
diritto vivente - non prevede l'inutilizzabilita' degli esiti
probatori delle perquisizioni e delle ispezioni, domiciliari e
personali, compiute dalla polizia giudiziaria fuori dei casi previsti
dalla legge, compresi, fra tali esiti, il sequestro del corpo del
reato o delle cose pertinenti al reato e la possibilita' di deporre
sui predetti atti e sui loro risultati. Nelle ordinanze iscritte ai
numeri 17 e 18 del registro ordinanze 2022, il rimettente lamenta,
altresi', che l'inutilizzabilita' non colpisca anche gli esiti
probatori delle perquisizioni e delle ispezioni operate dalla polizia
giudiziaria, fuori del caso di flagranza di reato, in forza di
segnalazioni anonime o confidenziali e su tali basi autorizzate o
convalidate dal pubblico ministero, ovvero - secondo la sola
ordinanza iscritta al n. 18 r. o. del 2022 - convalidate dal pubblico
ministero senza indicare gli elementi utilizzabili che le
legittimavano, o - secondo la sola ordinanza iscritta al n. 17 r. o.
del 2022 - non convalidate dal pubblico ministero per qualsiasi
ragione.
Ad avviso del giudice a quo, la norma censurata violerebbe
anzitutto gli artt. 13 e 14 Cost., in forza dei quali l'autorita' di
pubblica sicurezza puo' procedere a ispezioni e a perquisizioni,
personali e domiciliari, solo in casi eccezionali di necessita' e
urgenza indicati tassativamente dalla legge, mediante atti soggetti a
convalida da parte dell'autorita' giudiziaria (da intendere come
convalida motivata), in mancanza della quale essi «restano privi di
ogni efficacia»: perdita di efficacia che implicherebbe
necessariamente l'inutilizzabilita' dei loro risultati sul piano
probatorio, anche perche' solo in questo modo si tutelerebbero
efficacemente i diritti fondamentali alla liberta' personale e
domiciliare, disincentivando la loro violazione ad opera della
polizia giudiziaria per finalita' di ricerca della prova.
Risulterebbe, altresi', violato l'art. 3 Cost., sotto un triplice
profilo.
In primo luogo, per l'ingiustificata disparita' di trattamento
delle ipotesi in questione, rispetto alla fattispecie disciplinata
dall'art. 103, comma 7, cod. proc. pen., che prevede
l'inutilizzabilita' dei «risultati» delle ispezioni e delle
perquisizioni eseguite negli uffici dei difensori in violazione delle
disposizioni dei commi precedenti dello stesso articolo: disposizioni
poste a tutela dell'effettivita' del diritto di difesa, che ha una
funzione solo strumentale e «servente» rispetto ai diritti
fondamentali alla liberta' personale e domiciliare, direttamente lesi
dalle ispezioni e dalle perquisizioni illegittime.
In secondo luogo, per l'ingiustificata disparita' di trattamento
rispetto all'ipotesi regolata dall'art. 271 cod. proc. pen., che
prevede l'inutilizzabilita' dei risultati delle intercettazioni
illegittime, benche' queste ultime incidano su un diritto
costituzionale - la segretezza della corrispondenza e di ogni altra
forma di comunicazione - di minor rilievo rispetto alla liberta'
personale e domiciliare.
In terzo luogo e da ultimo, per contrasto con il principio di
ragionevolezza, venendosi a teorizzare un sistema che considera
«inefficaci ab origine le leggi incostituzionali», ma
«efficacissimi», anche sotto il profilo probatorio, gli atti di
polizia giudiziaria compiuti in violazione dei diritti costituzionali
del cittadino.
Sarebbe vulnerato anche l'art. 2 Cost., non risultando
predisposte effettive garanzie contro le illecite compromissioni dei
diritti inviolabili dell'uomo, potendo le forze di polizia contare
sulla potenziale «fruttuosita' processuale» di qualsiasi atto di
perquisizione vadano a compiere, legale o illegale che sia; cosi'
come apparirebbero violati gli artt. 3 e 97, terzo (recte: secondo)
comma, Cost., venendo resa prevalente l'azione illegale degli organi
statali, finalizzata alla repressione dei reati, rispetto ai diritti
inviolabili dei consociati.
Il rimettente deduce, ancora, la violazione del diritto a un
giusto processo, garantito dagli artt. 111 e 117 Cost., in relazione
all'art. 6 CEDU, il quale esige che l'imputato possa verificare la
genuinita' degli elementi di prova addotti contro di lui:
possibilita' inficiata dal diritto vivente formatosi sull'art. 191
cod. proc. pen., particolarmente quando la polizia giudiziaria abbia
posto, a base della perquisizione o dell'ispezione, elementi non
verificabili, quali le notizie apprese tramite fonti confidenziali o
denunce anonime.
Di qui anche la compromissione del diritto di difesa (art. 24
Cost.).
Viene prospettata, infine, la violazione dell'art. 117 Cost., in
relazione all'art. 8 CEDU, giacche' verrebbero a mancare efficaci
disincentivi agli abusi delle forze di polizia che implichino
indebite interferenze nella vita privata della persona o nel suo
domicilio.
1.2.- Le ordinanze iscritte ai numeri 16 e 18 r. o. del 2022
censurano, in secondo luogo, l'art. 352 cod. proc. pen., nella parte
in cui non prevede che il decreto di convalida della perquisizione
eseguita d'iniziativa dalla polizia giudiziaria debba essere
motivato, deducendo la violazione degli artt. 2, 13, 14 e 111, sesto
comma, Cost. Essa deriverebbe dal fatto che nel disegno
costituzionale la convalida esige un controllo effettivo
dell'autorita' giudiziaria sulla sussistenza dei presupposti
legittimanti la perquisizione, onde la ratio della garanzia
costituzionale rimarrebbe frustrata se ad evitare la perdita di
efficacia dell'atto illegale bastasse un provvedimento privo di
motivazione.
1.3.- Le medesime ordinanze dubitano ulteriormente, in
riferimento agli stessi parametri, della legittimita' costituzionale
dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non
prevede che la nullita' (per difetto di motivazione) del decreto di
convalida della perquisizione sia assoluta e rientri tra quelle
considerate dall'art. 179, comma 2, cod. proc. pen.
Secondo il rimettente, una nullita' solo relativa, rilevabile
esclusivamente su eccezione di parte nel rispetto di «tempi e
cadenze» tali da richiedere all'interessato una «notevole diligenza»,
non garantirebbe adeguatamente i diritti fondamentali incisi.
1.4.- L'ordinanza iscritta al n. 17 del r. o. 2022 censura invece
l'art. 352 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che, nel
caso in cui il pubblico ministero non convalidi la perquisizione nei
termini di legge, tutti i risultati probatori della stessa divengano
inutilizzabili, «anche in termini di "inutilizzabilita' derivata"».
A parere del giudice a quo, la norma censurata si porrebbe in
contrasto con gli artt. 2, 13 e 14 Cost., giacche' ammettere che la
polizia giudiziaria possa procedere a perquisizione fuori dei casi
previsti dalla legge, sulla base di elementi vaghi e percio' non
verificabili dall'autorita' giudiziaria, con conseguente mancata
convalida dell'atto, senza pero' che ne sortiscano effetti sui
risultati della perquisizione, comporterebbe l'aggiramento delle
cautele che la Costituzione ha previsto a garanzia dell'effettivita'
del controllo sull'operato delle forze di polizia.
2.- Le ordinanze sollevano questioni in larga misura analoghe,
sicche' i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con
unica decisione.
3.- In via preliminare, occorre rilevare che il Tribunale di
Lecce aveva gia' sollevato similari questioni di legittimita'
costituzionale dell'art. 191 cod. proc. pen. con nove precedenti
ordinanze di rimessione.
Le questioni sono state dichiarate da questa Corte inammissibili
(sentenza n. 219 del 2019) e indi manifestamente inammissibili
(sentenza n. 252 del 2020). Una ulteriore declaratoria di manifesta
inammissibilita' e' sopravvenuta alla proposizione degli odierni
incidenti (ordinanza n. 116 del 2022).
Nelle decisioni ora richiamate, questa Corte ha rilevato che le
questioni miravano a trasferire nella disciplina
dell'inutilizzabilita' delle prove un regime di invalidita'
"derivata" che il sistema prevede, in via generale, solo in rapporto
alla figura, ben distinta, della nullita' (art. 185, comma 1, cod.
proc. pen.): richiedendo, con cio', una pronuncia «fortemente
"manipolativa"» in una materia rimessa alla discrezionalita' del
legislatore (quale quella processuale) e con caratteristiche di
eccezionalita' (quale quella dei divieti probatori e delle clausole
di inutilizzabilita' processuale).
In tre dei giudizi nei quali erano state emesse le ordinanze di
rimessione su cui si e' pronunciata la sentenza n. 252 del 2020, il
giudice a quo e' tornato a censurare, in parte qua, con le ordinanze
oggi in esame, il citato art. 191 cod. proc. pen., assieme ad altre
disposizioni. Si tratta, dunque, in tutti e tre i casi, di questioni
riproposte nello stesso grado di giudizio, dopo una pronuncia di
questa Corte: il che genera un problema preliminare di ammissibilita'
delle questioni stesse alla luce del disposto dell'art. 137, ultimo
comma, Cost.
3.1.- Il giudice a quo adduce, come elemento nuovo, il richiamo
alla disciplina delle «[g]aranzie di liberta' del difensore»
racchiusa nell'art. 103 cod. proc. pen., ove in particolare si
prevede l'inutilizzabilita' dei risultati delle ispezioni e delle
perquisizioni eseguite negli uffici dei difensori in violazione delle
speciali cautele stabilite dalla disposizione richiamata (comma 7).
L'argomento viene speso dal rimettente in una duplice
prospettiva.
Da un lato, per dimostrare che la figura dell'inutilizzabilita'
"derivata" e' gia' prevista dall'ordinamento e che, pertanto -
contrariamente a quanto ritenuto da questa Corte -, ben potrebbe
essere estesa, tramite declaratoria di illegittimita' costituzionale,
alla generalita' delle ispezioni e perquisizioni di polizia
giudiziaria illegittime.
Da un altro lato, l'art. 103 cod. proc. pen. e' richiamato come
argomento a sostegno di una censura aggiuntiva rispetto a quelle
precedentemente formulate - censure che il rimettente ripropone, per
il resto, pressoche' integralmente -: vale a dire la violazione
dell'art. 3 Cost., per irragionevole disparita' di trattamento
rispetto alla fattispecie disciplinata dalla citata disposizione del
codice di rito.
Il giudice a quo evoca, inoltre, un parametro non richiamato
dalle precedenti ordinanze emesse negli stessi giudizi (il diritto al
giusto processo, sancito dagli artt. 111 e 117 Cost., in relazione
all'art. 6 CEDU).
Coinvolge, infine, nello scrutinio altre due disposizioni,
facendole oggetto di distinte censure (gli artt. 125, comma 3, e 352
cod. proc. pen.).
3.2.- Cio' posto, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato
in modo costante due principi.
Il giudice a quo non puo' riproporre, nel medesimo grado di
giudizio, una questione gia' dichiarata non fondata, in quanto una
simile iniziativa si porrebbe in contrasto con il disposto
dell'ultimo comma dell'art. 137 Cost., secondo cui contro le
decisioni della Corte costituzionale non e' ammessa alcuna
impugnazione. Il rimettente puo' rivolgersi novamente alla Corte,
dopo la declaratoria di non fondatezza, solo ove proponga una
questione diversa dalla precedente in rapporto agli elementi che la
identificano: ossia «norme censurate, profili di incostituzionalita'
dedotti e argomentazioni svolte a sostegno della ritenuta
incostituzionalita'» (sentenza n. 66 del 2019, che richiama le
sentenze n. 113 del 2011 e n. 225 del 1994; ordinanza n. 183 del
2014).
Di contro, il giudice a quo e' abilitato a sollevare una seconda
volta la medesima questione nello stesso giudizio quando questa Corte
abbia emesso una pronuncia a carattere non decisorio, fondata su
motivi rimovibili dal rimettente, dato che, in tal caso, la
riproposizione non collide con la ricordata previsione dell'art. 137,
ultimo comma, Cost. Cio', alla ovvia condizione che il giudice a quo
abbia rimosso il vizio che aveva impedito l'esame di merito della
questione (ex plurimis, sentenze n. 115 del 2019, n. 252 del 2012 e
n. 189 del 2001; ordinanze n. 371 del 2004 e n. 399 del 2002).
3.3.- Questo secondo principio non puo' trovare applicazione nel
caso oggi in esame, per l'assorbente ragione che la pronuncia sulle
precedenti questioni sollevate dal Tribunale salentino negli stessi
giudizi, ancorche' di inammissibilita', ha carattere
incontestabilmente decisorio. Essa si basa, infatti, sulla
riscontrata impraticabilita' dell'intervento "manipolativo" richiesto
dal giudice a quo, in quanto introdurre figure di inutilizzabilita'
"derivata" e stabilirne i casi e' compito rimesso alla
discrezionalita' del legislatore.
Ne deriva che, analogamente a quanto avviene a fronte di una
dichiarazione di non fondatezza, le odierne questioni possono essere
considerate proponibili solo nella misura in cui si connotino come
nuove nelle loro componenti (norma censurata, profili di
incostituzionalita' dedotti, argomentazioni a sostegno della ritenuta
illegittimita' costituzionale).
A tale condizione rispondono senz'altro le questioni aventi ad
oggetto gli artt. 125, comma 3, e 352 cod. proc. pen.: le norme
censurate sono diverse e ad esse sono mosse distinte censure.
Nell'ambito delle questioni relative all'art. 191 cod. proc. pen., il
requisito e' soddisfatto dalla questione sollevata in riferimento al
parametro del giusto processo (non evocato dalle precedenti
ordinanze), nonche' da quella proposta in riferimento al principio di
eguaglianza, sotto il profilo della irragionevole disparita' di
trattamento rispetto all'ipotesi disciplinata dall'art. 103 cod.
proc. pen. (il parametro era gia' stato invocato, ma sotto altri
profili). A questo riguardo, non puo' essere recepita l'eccezione
dell'Avvocatura generale dello Stato, che nega carattere di novita'
al riferimento alla citata disposizione del codice di rito, sul
rilievo che essa risponde alla medesima logica di altra disposizione
gia' richiamata dal rimettente nelle precedenti occasioni (l'art. 271
cod. proc. pen.). Tale valutazione si colloca, infatti, in una fase
successiva a quella di verifica della proponibilita' della questione.
Tutte le altre questioni concernenti l'art. 191 cod. proc. pen.
risultano, per converso, identiche alle precedenti sotto ogni
aspetto: la norma censurata e' la stessa; i parametri sono i
medesimi; le argomentazioni a sostegno della ritenuta illegittimita'
costituzionale ripetono - per larghi tratti anche testualmente -
quelle svolte nelle precedenti ordinanze emesse negli stessi giudizi.
Per quanto attiene, in particolare, alla censura di violazione
dell'art. 117 Cost. in relazione all'art. 8 CEDU, non basta a rendere
nuova la questione il richiamo a talune pronunce della Corte europea
dei diritti dell'uomo non citate da dette ordinanze (in specie, la
sentenza 27 settembre 2018, Brazzi contro Italia, e la sentenza 16
febbraio 2021, Budak contro Turchia), le quali, per la parte
pertinente a tale parametro, non enunciano principi innovativi della
giurisprudenza della Corte di Strasburgo, cui il rimettente aveva
gia' fatto riferimento in precedenza.
A connotare come nuovo il complesso di questioni in parola non
puo' valere neppure il mero richiamo alla disciplina delle ispezioni
e delle perquisizioni negli uffici dei difensori. Rispetto alle
questioni dianzi indicate, infatti, tale riferimento rappresenta, non
gia' un'argomentazione a sostegno della ritenuta illegittimita'
costituzionale, ma una critica al ragionamento svolto da questa Corte
per dichiarare inammissibili le questioni precedenti: in pratica, si
"rimprovera" alla Corte di non aver tenuto conto, nel pervenire a
tale conclusione, della presenza nel sistema di una previsione
espressa di inutilizzabilita' "derivata", quale quella contemplata
dal citato art. 103 cod. proc. pen.
Le questioni in discorso debbono considerarsi, di conseguenza,
inammissibili "ante portas", in quanto la loro riproposizione si
traduce in una non consentita impugnazione della sentenza n. 252 del
2020.
4.- Quanto alle questioni non precluse, l'Avvocatura dello Stato
ha eccepito l'inammissibilita' di quelle sollevate dall'ordinanza
iscritta al n. 16 r. o. del 2022 per insufficiente descrizione della
fattispecie concreta, avendo il rimettente omesso di riportare il
capo di imputazione e di indicare la norma penale che si assume
violata dagli imputati.
L'eccezione non e' fondata.
Di la' dalle omissioni denunciate dall'Avvocatura, dall'ordinanza
di rimessione emerge in modo inequivoco che, nel caso di specie, si
procede per furto in abitazione e che la prova cardine a carico degli
imputati e' costituita dalla refurtiva rinvenuta nell'abitazione di
questi ultimi a seguito di una perquisizione operata dalla polizia
giudiziaria, che il rimettente assume illegittima. Tanto basta a
consentire la verifica della rilevanza delle questioni da parte di
questa Corte.
5.- Le questioni relative all'art. 191 cod. proc. pen. non
precluse sono, peraltro, inammissibili per la medesima ragione
sostanziale gia' posta in evidenza da questa Corte nelle proprie
precedenti pronunce.
5.1.- Quanto all'asserita violazione dell'art. 3 Cost. per
irragionevole disparita' di trattamento rispetto alla fattispecie
regolata dall'art. 103 cod. proc. pen., vale osservare che il giudice
a quo aveva gia' in precedenza richiamato un'altra previsione
espressa di inutilizzabilita' "derivata" - quella contemplata
dall'art. 271 cod. proc. pen., in tema di inutilizzabilita' dei
risultati delle intercettazioni eseguite fuori dei casi consentiti
dalla legge o senza l'osservanza delle disposizioni previste dagli
artt. 267 e 268, commi 1 e 3, cod. proc. pen. - formulando in
relazione ad essa analoga censura di lesione del principio di
eguaglianza (censura replicata, peraltro, anche oggi).
Nella sentenza n. 219 del 2019, questa Corte aveva, a propria
volta, preso in esame una ulteriore ipotesi: quella delineata dal
comma 2-bis dello stesso art. 191 cod. proc. pen., secondo cui le
dichiarazioni e le informazioni ottenute mediante il delitto di
tortura «non sono comunque utilizzabili» (salvo che contro le persone
accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la
responsabilita' penale).
Cio' non ha impedito, tuttavia, di concludere nel senso
dell'inammissibilita' delle questioni. Questa Corte ha, infatti,
rilevato come, «proprio in ragione delle peculiarita' "funzionali"
che caratterizzano il sistema delle inutilizzabilita' e dei connessi
divieti probatori, in ragione dei valori che mirano a preservare,
esista una gamma "differenziata" di regole di esclusione, alle quali
corrisponde un altrettanto differenziato livello di lesione dei beni
che quelle regole intendono tutelare: il tutto, come e' ovvio, in
funzione di scelte di "politica processuale" che soltanto il
legislatore e' abilitato, nei limiti della ragionevolezza, ad
esercitare» (sentenza n. 219 del 2019).
L'osservazione e' riferibile anche alla fattispecie disciplinata
dall'art. 103 cod. proc. pen., rispetto alla quale, peraltro, e' di
immediata evidenza la ragione che ha indotto il legislatore a dettare
regole piu' severe quanto all'inutilizzabilita' dei risultati
probatori ottenuti contra legem, connettendosi al fatto che le
ispezioni e le perquisizioni eseguite presso gli uffici dei difensori
incidono non soltanto sull'inviolabilita' del domicilio, ma anche
sull'inviolabilita' del diritto di difesa: diritto che - come nota
anche l'Avvocatura dello Stato - di la' dalla natura "servente" che
il rimettente gli attribuisce, si erge a «principio supremo»
dell'ordinamento costituzionale (sentenze n. 18 del 2022, n. 238 del
2014 e n. 232 del 1989).
5.2.- Riguardo, poi, all'asserita lesione del diritto al giusto
processo (artt. 111 e 117 Cost., in relazione all'art. 6 CEDU), il
parametro e' nuovo, bensi', rispetto a quelli evocati dal rimettente
nelle precedenti ordinanze emesse nell'ambito degli stessi giudizi
principali. Ma il giudice a quo lo aveva gia' richiamato - sia pure
in relazione al solo referente costituzionale interno (art. 111
Cost.) - in un'altra ordinanza successiva a queste (l'ordinanza
iscritta al n. 37 r. o. del 2021): e cio' non e' valso ad evitare che
fosse ribadita la declaratoria di inammissibilita' (ordinanza
iscritta al n. 116 r. o. del 2022).
Appare, in specie, riproponibile, anche nell'odierno frangente,
il rilievo formulato nell'occasione, secondo cui la censura in
questione si presenta come meramente rafforzativa della denuncia,
gia' operata nelle altre precedenti ordinanze, della violazione degli
artt. 3 e 24 Cost. connessa alla «ridotta verificabilita'» degli
elementi sulla cui base la polizia giudiziaria ha proceduto alla
perquisizione, che si assume derivare dal diritto vivente censurato.
Va aggiunto che, a questo proposito, non puo' essere esaminata la
tesi che si ricava dall'opinione scritta depositata, in veste di
amicus curiae, dall'UCPI, secondo la quale, alla luce dei principi
affermati dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, l'art. 191
cod. proc. pen. dovrebbe essere ritenuto costituzionalmente
illegittimo nella parte in cui non consente al giudice di
estromettere dal processo le prove acquisite a seguito della
violazione di un diritto costituzionale o convenzionale, quando cio'
risulti necessario per una tutela effettiva del diritto leso. In
questo modo, l'UCPI prospetta una questione sostanzialmente diversa
da quella sollevata dal giudice a quo (che segna i confini del thema
decidendum), intesa a introdurre un inedito vizio di
"inutilizzabilita' derivata discrezionale": cio', a prescindere da
ogni rilievo circa l'effettiva possibilita' di ritenere imposto dalla
giurisprudenza della Corte EDU un simile intervento e la genericita'
del criterio sulla cui base il giudice dovrebbe decidere
sull'utilizzabilita' della prova.
6.- Inammissibili, per la medesima ragione, sono anche le
questioni, sollevate dalla sola ordinanza iscritta al n. 17 r. o. del
2022, dell'art. 352 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede
che, ove il pubblico ministero non convalidi la perquisizione nei
termini di legge, tutti i risultati probatori della stessa divengano
inutilizzabili.
Posto che - come lo stesso rimettente sottolinea - la mancata
convalida dipende, di norma, dal fatto che la perquisizione e' stata
eseguita fuori dei casi previsti dalla legge, il giudice a quo viene
a chiedere di nuovo, per altra via, quello che questa Corte ha gia'
riscontrato di non poter fare: ossia introdurre una figura di
inutilizzabilita' "derivata".
7.- Per quel che concerne le questioni - sollevate dalle
ordinanze iscritte ai numeri 16 e 18 r. o. del 2022 - del medesimo
art. 352 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il
decreto del pubblico ministero che convalida la perquisizione debba
essere motivato, l'Avvocatura dello Stato ne ha eccepito in via
preliminare l'inammissibilita' per difetto di rilevanza, giacche',
nei casi di specie, per quanto risulta dalle ordinanze di rimessione,
la convalida era stata motivata, sia pure in modo reputato dal
rimettente incongruo, in quanto idoneo a giustificare, al piu',
soltanto il sequestro (ordinanza iscritta al n. 16 r. o. del 2022),
ovvero apoditticamente affermativo della sussistenza dei presupposti
della perquisizione (ordinanza iscritta al n. 18 r. o. del 2022).
L'eccezione non e' fondata, tenuto conto del controllo esterno
che questa Corte e' chiamata ad effettuare sulla plausibilita' della
motivazione addotta dal giudice a quo in ordine al requisito della
rilevanza (ex multis: sentenze n. 197 e n. 150 del 2022);
plausibilita' che risulta tanto piu' confortata dal consolidato
indirizzo della giurisprudenza di legittimita' che considera mancante
anche la motivazione solo "apparente", in quanto basata su
affermazioni di genere o meramente apodittiche, prive di efficacia
dimostrativa (tra le molte, Corte di cassazione, sezione seconda
penale, 13-22 novembre 2018, n. 52617; sezione terza penale, 7
luglio-2 settembre 2016, n. 36388).
Nel merito, le questioni non sono fondate, nei sensi di seguito
indicati.
Nella sentenza n. 252 del 2020, questa Corte - nell'accogliere
una distinta questione di legittimita' costituzionale sollevata dal
medesimo giudice rimettente, avente ad oggetto l'art. 103 del d.P.R.
n. 309 del 1990 - ha gia' rilevato che, secondo l'opinione
prevalente, malgrado il silenzio dell'art. 352, comma 4, cod. proc.
pen. sul punto, la convalida della perquisizione deve essere
motivata, sia per un'esigenza di rispetto degli artt. 13 e 14 Cost.,
sia per ragioni di coerenza sistematica.
In virtu' del combinato disposto degli artt. 13, secondo comma, e
14, secondo comma, Cost., infatti, le perquisizioni domiciliari
possono essere disposte solo «per atto motivato» dell'autorita'
giudiziaria: laddove la motivazione dell'atto e' funzionale alla
tutela della persona che subisce la perquisizione, la quale deve
essere posta in grado di conoscere le ragioni - cosi' da poterle,
all'occorrenza, anche contestare - per le quali e' stata disposta una
limitazione del suo diritto alla liberta' domiciliare.
Benche' il riferimento all'«atto motivato» compaia solo nel
secondo comma dell'art. 13 Cost., a proposito delle perquisizioni
disposte ab origine dall'autorita' giudiziaria, e non nel successivo
terzo comma, a proposito della convalida dei «provvedimenti
provvisori» adottati dall'autorita' di pubblica sicurezza nei casi
eccezionali di necessita' e urgenza, tassativamente indicati dalla
legge, l'esigenza della motivazione anche della convalida «deve
ritenersi implicita nel dettato costituzionale, rimanendo altrimenti
frustrata la ratio della garanzia apprestata dall'art. 13 Cost. Non
avrebbe senso, in effetti, che la norma costituzionale richieda
l'"atto motivato" quando l'autorita' giudiziaria, titolare ordinaria
del potere, operi di sua iniziativa, e non pure nell'ipotesi - piu'
delicata - in cui sia chiamata a verificare se la polizia giudiziaria
abbia agito nell'ambito dei casi eccezionali di necessita' e urgenza
nei quali la legge le consente di intervenire» (sentenza n. 252 del
2020).
Una esegesi letterale dell'art. 352, comma 4, cod. proc. pen., il
quale non richiede esplicitamente la motivazione del decreto di
convalida, determinerebbe, d'altro canto, «una ingiustificabile
differenza di disciplina rispetto alla analoga ipotesi della
convalida del sequestro, per la quale invece la motivazione e'
richiesta (art. 355, comma 2, cod. proc. pen.)» (sentenza n. 252 del
2020).
La norma censurata si presta, pertanto, a una interpretazione
diversa da quella posta a base dei dubbi di legittimita' prospettati
e conforme a Costituzione.
Per completezza, va aggiunto che la motivazione del decreto di
convalida della perquisizione risulta ora espressamente imposta dal
nuovo testo dell'art. 352, comma 4, secondo periodo, cod. proc. pen.,
come sostituito dall'art. 17, comma 1, lettera d), numero 1), del
decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge
27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza
del processo penale, nonche' in materia di giustizia riparativa e
disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari),
non ancora entrato in vigore a seguito del differimento disposto
dall'art. 6 del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 (Misure urgenti
in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei
confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la
giustizia, nonche' in materia di entrata in vigore del decreto
legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti
SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali).
8.- Non fondate sono, infine, anche le questioni - sollevate
dalle medesime ordinanze iscritte ai numeri 16 e 18 r. o. del 2022 -
dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non
prevede che la nullita' del decreto di convalida della perquisizione
(si sottintende, per difetto di motivazione) sia di natura assoluta.
Il rimettente muove dal corretto rilievo che, secondo la
giurisprudenza di legittimita' largamente prevalente, la nullita' per
difetto di motivazione dei provvedimenti del giudice (comprese le
sentenze), prevista dalla norma denunciata, ha carattere relativo (ex
plurimis, Corte di cassazione, sezione sesta penale, 12 settembre
2018-4 febbraio 2019, n. 5457; sezione quinta penale, 8 febbraio
2005-25 marzo 2005, n. 11961).
A parere del giudice a quo, tuttavia, quando si discuta della
convalida della perquisizione, una nullita' di tipo relativo non
tutelerebbe adeguatamente i diritti fondamentali incisi: cio' in
quanto il vizio non potrebbe essere rilevato ex officio, ma solo su
eccezione di parte, da proporre entro termini rigorosi, tali da
richiedere al soggetto leso una «notevole diligenza».
Va, peraltro, osservato che, nella specie, si verte in tema di
disciplina degli istituti processuali, materia nella quale il
legislatore gode di ampia discrezionalita', nei limiti della non
manifesta irragionevolezza o arbitrarieta' delle soluzioni adottate
(ex plurimis, sentenze n. 230 e n. 74 del 2022, n. 213 del 2021, n.
252, n. 95 e n. 79 del 2020; ordinanza n. 116 del 2022): il che vale
anche quanto alla scelta del tipo di nullita' con cui sanzionare una
determinata violazione processuale.
Cio' posto, che la previsione di una nullita' relativa non tuteli
adeguatamente i diritti incisi dalla perquisizione illegittima
sarebbe sostenibile solo qualora si dimostrasse che i termini per la
proposizione delle eccezioni di nullita', previsti in via generale
dall'art. 181 cod. proc. pen., rendono impossibile o eccessivamente
difficoltoso l'esercizio del diritto di difesa: conclusione alla
quale neppure il rimettente perviene, limitandosi a parlare della
necessita' di una «notevole diligenza» da parte dell'interessato. La
realta' e' che, intervenendo di regola la perquisizione nella fase
delle indagini preliminari, la parte interessata e' posta in grado di
eccepire l'eventuale nullita' della convalida, potendolo fare fino
alla chiusura della discussione nell'udienza preliminare o, se questa
manchi, nella fase degli atti introduttivi del dibattimento, entro il
termine previsto dall'art. 491, comma 1, cod. proc. pen. (art. 181,
comma 2, cod. proc. pen.).
Si aggiunga che, accogliendo le questioni, si perverrebbe
all'incongruo risultato di attribuire all'obbligo di motivazione del
decreto di convalida della perquisizione uno "statuto rafforzato"
persino rispetto all'obbligo di motivazione delle sentenze.
Privo di pregio appare, altresi', l'assunto del rimettente,
secondo cui escludere la nullita' assoluta nel caso considerato
significherebbe riservare a quest'ultimo un trattamento illogicamente
deteriore rispetto a quello previsto per l'omessa citazione
dell'imputato (inclusa tra le ipotesi di nullita' assoluta dall'art.
179, comma 1, cod. proc. pen.). E' evidente, infatti, che,
diversamente dalla previsione di termini per la proposizione delle
eccezioni di nullita', l'omessa citazione priva alla radice
l'imputato della possibilita' di difendersi davanti al giudice.
9.- In conclusione, tutte le questioni relative all'art. 191 cod.
proc. pen., nonche' quelle aventi ad oggetto l'art. 352 cod. proc.
pen. sollevate dall'ordinanza iscritta al n. 17 r. o. del 2022
debbono essere dichiarate inammissibili per le varie ragioni in
precedenza indicate; mentre debbono essere dichiarate non fondate,
nei sensi di cui in motivazione, le questioni relative all'art. 352
cod. proc. pen. sollevate dalle ordinanze iscritte ai numeri 16 e 18
r. o. del 2022, e non fondate quelle concernenti l'art. 125, comma 3,
cod. proc. pen. sollevate dalle medesime ordinanze.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimita'
costituzionale dell'art. 191 del codice di procedura penale,
sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 14, 24, 97, secondo
comma, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in
relazione agli artt. 6 e 8 della Convenzione europea dei diritti
dell'uomo, dal Tribunale ordinario di Lecce, in composizione
monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe;
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimita'
costituzionale dell'art. 352 cod. proc. pen., sollevate, in
riferimento agli artt. 2, 13 e 14 Cost., dal Tribunale ordinario di
Lecce, in composizione monocratica, con l'ordinanza iscritta al
numero 17 del registro ordinanze 2022;
3) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 352 cod. proc.
pen., sollevate, in riferimento agli artt. 2, 13, 14 e 111, sesto
comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Lecce, in composizione
monocratica, con le ordinanze iscritte ai numeri 16 e 18 del registro
ordinanze 2022;
4) dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzione
dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., sollevate, in riferimento
agli artt. 2, 13, 14 e 111, sesto comma, Cost., dal Tribunale
ordinario di Lecce, in composizione monocratica, con le ordinanze
iscritte ai numeri 16 e 18 del registro ordinanze 2022.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 ottobre 2022.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Franco MODUGNO, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 9 dicembre 2022.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA