N. 249 SENTENZA 9 novembre - 13 dicembre 2022

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Edilizia e urbanistica  -  Pianificazione  -  Norme  della  Provincia
  autonoma di Trento - Convenzioni di lottizzazione stipulate fino al
  31 dicembre 2012 - Proroga triennale - Asserito mancato adeguamento
  alla normativa statale - Denunciata  violazione  del  principio  di
  uguaglianza - Inammissibilita' della questione. 
- Legge della Provincia autonoma di Trento  4  agosto  2015,  n.  15,
  artt. 54, comma 1, e 121, comma 17. 
- Costituzione, art. 3; statuto speciale per il Trentino-Alto  Adige,
  artt. 4 e 5. 
(GU n.50 del 14-12-2022 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Silvana SCIARRA; 
Giudici :Daria de PRETIS,  Nicolo'  ZANON,  Franco  MODUGNO,  Augusto
  Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,  Giovanni  AMOROSO,  Francesco
  VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo  BUSCEMA,  Emanuela
  NAVARRETTA, Maria Rosaria  SAN  GIORGIO,  Filippo  PATRONI  GRIFFI,
  Marco D'ALBERTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 54, comma
1, e 121, comma 17, della legge della Provincia autonoma di Trento  4
agosto 2015, n. 15 (Legge provinciale per il governo del territorio),
promosso dal Tribunale  regionale  di  giustizia  amministrativa  del
Trentino-Alto  Adige/Südtirol,  sede  di  Trento,  nel   procedimento
vertente tra Fallimento Edilarcense srl e il Comune di Arco e  altri,
con ordinanza del 2 luglio 2020, iscritta  al  n.  220  del  registro
ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 3, prima serie speciale, dell'anno 2022. 
    Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Trento; 
    udito nell'udienza  pubblica  dell'8  novembre  2022  il  Giudice
relatore Filippo Patroni Griffi; 
    udito l'avvocato Francesco Saverio  Bertolini  per  la  Provincia
autonoma di Trento; 
    deliberato nella camera di consiglio del 9 novembre 2022. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.-  Il  Tribunale  regionale  di  giustizia  amministrativa  del
Trentino-Alto  Adige/Südtirol,  sede  di  Trento,   con   l'ordinanza
indicata  in  epigrafe  ha  sollevato   questione   di   legittimita'
costituzionale degli artt. 54, comma 1, e 121, comma 17, della  legge
della Provincia autonoma di  Trento  4  agosto  2015,  n.  15  (Legge
provinciale per il governo del territorio),  «per  contrasto  con  il
principio di uguaglianza e parita' di trattamento di cui  all'art.  3
Cost., espressamente richiamato dagli articoli 4 e  5  dello  Statuto
della Regione Trentino-Alto Adige  come  limite  all'esercizio  della
potesta' normativa primaria della Provincia autonoma di Trento  nella
materia dell'urbanistica». Le disposizioni censurate non prevedono la
proroga  triennale  dei  termini  di  validita'  ed  efficacia  delle
convenzioni di lottizzazione stipulate fino al 31  dicembre  2012,  a
differenza di quanto disposto per il resto del  territorio  nazionale
dall'art. 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.  69
(Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con
modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98. 
    1.1.- Il giudice a quo riferisce di essere  chiamato  a  decidere
sull'impugnazione della delibera del Consiglio comunale del Comune di
Arco 7 agosto 2019, n.  31,  con  la  quale  e'  stata  adottata  una
variante al piano regolatore generale (PRG), nella parte in cui  tale
variante e tutti gli  elaborati  allegati  danno  atto  dell'avvenuta
decadenza di un piano di lottizzazione e, modificando  la  disciplina
del vigente PRG, destinano  le  aree  di  proprieta'  della  societa'
ricorrente, sulle quali sorge un complesso  industriale  dismesso,  a
verde agricolo di interesse locale. 
    Le aree in questione, unitamente ad altre adiacenti, sono incluse
dal PRG all'interno del perimetro di un piano di lottizzazione che ha
individuato tre comparti edificatori, un  ambito  destinato  a  verde
pubblico e un ambito  destinato  alla  nuova  viabilita'  di  accesso
all'area. Nel luglio 2008, il Comune di Arco ha approvato il piano di
lottizzazione relativo  a  due  dei  tre  comparti  edificatori,  che
comprendono  una   porzione   del   citato   complesso   industriale;
nell'ottobre  2008  il  Comune  e  i  proprietari  interessati  hanno
sottoscritto la convenzione annessa al piano di lottizzazione. 
    Nel 2016, la societa' proprietaria delle aree  su  cui  sorge  il
complesso industriale (Edilarcense srl) e' stata dichiarata  fallita;
Fallimento Edilarcense srl con istanza dell'aprile 2017 ha chiesto al
Comune di Arco «la sospensione dei termini di attuazione del suddetto
piano di lottizzazione  per  motivi  di  forza  maggiore,  stante  la
pendenza della procedura fallimentare»; nel maggio 2017 il Comune  ha
rigettato l'istanza, ritenendo di non potere  disporre  della  durata
dei piani di lottizzazione, fissata per legge. Nell'agosto 2019,  con
l'impugnata variante, sul presupposto dell'intervenuta decadenza  del
piano di lottizzazione, il Comune di Arco  ha  modificato  nei  sensi
anzidetti la destinazione urbanistica dell'area  su  cui  insiste  il
complesso immobiliare. Nel settembre 2019  il  Comune  ha  pubblicato
l'avviso  di  adozione  della  variante  e  nel  successivo   ottobre
Fallimento Edilarcense srl ha presentato osservazioni «per contestare
la modifica della destinazione  dell'area  in  questione,  lamentando
l'illogicita'  della  destinazione  a  verde  agricolo   di   un'area
produttiva, dismessa e circondata da insediamenti residenziali». 
    1.2.- Il giudice  rimettente  da'  ampiamente  conto,  tanto  dei
motivi che sorreggono la richiesta  di  annullamento  della  delibera
impugnata e della subordinata richiesta  di  sollevare  questione  di
legittimita' costituzionale degli artt. 54, comma 1, e 121, comma 17,
della legge prov. Trento n.  15  del  2015,  quanto  degli  argomenti
contrari spesi dal Comune di  Arco  e  dalla  Provincia  autonoma  di
Trento, entrambi costituitisi nel giudizio amministrativo. 
    1.2.1.- Il  TRGA  riferisce,  peraltro,  che,  con  sentenza  non
definitiva del 30 giugno 2020, n. 98 di cui riporta integralmente  la
motivazione in parte qua, ha rigettato il ricorso  li'  dove  lamenta
l'illegittimita' della delibera impugnata per il  fatto  che  sarebbe
stata adottata sul  falso  presupposto  dell'avvenuta  decadenza  del
piano di lottizzazione, che  non  si  sarebbe  invece  verificata  in
ragione della proroga di cui all'art. 30, comma 3-bis, del d.l. n. 69
del 2013, come convertito. 
    In tale decisione, il giudice rimettente  ha  escluso  che  detta
disposizione  statale  sia  riconducibile,   come   prospettato   dal
ricorrente,  alla  materia  di   competenza   legislativa   esclusiva
dell'«ordinamento civile», perche' le  convenzioni  di  lottizzazione
rientrano nella materia  «urbanistica  e  piani  regolatori»  che  lo
statuto speciale attribuisce alle Province autonome di  Trento  e  di
Bolzano: convenzioni che trovano disciplina negli artt. 49 e seguenti
della legge prov. Trento n. 15 del 2015. 
    La riconducibilita' della richiamata  disposizione  statale  alla
materia   dell'urbanistica   sarebbe   dimostrata,   inoltre,   dalla
circostanza  che  il  legislatore  nazionale  «intendeva   senz'altro
ampliare l'efficacia temporale dei piani di lottizzazione e non  solo
delle convenzioni che  [...]  sono  parte  integrante  dei  piani  di
lottizzazione». D'altra parte, l'art. 49, comma 1, della legge  prov.
Trento n. 15 del 2015 stabilirebbe  che  «gli  strumenti  urbanistici
attuativi assolvono, prevalentemente, alla funzione di specificare  e
sviluppare le previsioni degli strumenti urbanistici generali», cosi'
come i successivi articoli «disciplinano prevalentemente  proprio  la
c.d. funzione urbanistica di regolazione». 
    L'ascrizione  delle  convenzioni  alla  materia  dell'urbanistica
troverebbe conferma, d'altro canto, nella circostanza che «secondo la
unanime giurisprudenza  della  Corte  costituzionale,  delle  Sezioni
unite  della  Corte  di  cassazione  e  dell'Adunanza  plenaria   del
Consiglio di Stato, tali accordi non possono essere qualificati  come
strumenti di matrice civilistica». 
    Nella medesima  sentenza  non  definitiva,  il  TRGA  ha  inoltre
affermato che la possibilita' o meno di ricondurre l'art.  30,  comma
3-bis, del d.l. n. 69 del 2013, come convertito, alle materie «tutela
della concorrenza» o «determinazione  dei  livelli  essenziali  delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono  essere
garantiti su tutto il territorio nazionale» - come altresi' sostenuto
dal ricorrente - non puo' portare ad annullare la delibera impugnata:
e cio' perche' in tali materie, in base all'art. 10  della  legge  di
revisione costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V
della parte seconda della Costituzione), il legislatore  statale  non
puo' adottare leggi direttamente applicabili nelle regioni a  statuto
speciale. 
    1.2.2.- Diverse devono essere, sostiene  il  giudice  a  quo,  le
considerazioni per quel che concerne  la  subordinata  richiesta  del
ricorrente di sollevare questione di legittimita' costituzionale. 
    A tale riguardo,  il  giudice  trentino  osserva  che  Fallimento
Edilarcense srl lamenta che la legislazione provinciale  non  si  sia
adeguata, nel termine di sei mesi fissato dall'art. 2, comma  1,  del
decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione  dello
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti  il  rapporto
tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonche'
la potesta' statale di indirizzo e  coordinamento),  alla  disciplina
posta dall'art. 30, comma 3-bis,  del  d.l.  n.  69  del  2013,  come
convertito. A parere della societa' ricorrente, infatti, tale  ultima
disposizione rientrerebbe tra le  norme  fondamentali  delle  riforme
economico-sociali della Repubblica, sicche' gli artt. 54, comma 1,  e
121, comma 17, della  legge  prov.  Trento  n.  15  del  2015  -  non
prevedendo la proroga triennale delle  convenzioni  di  lottizzazione
stipulate sino al 31  dicembre  2012,  disposta  invece  dalla  norma
statale - sarebbero  costituzionalmente  illegittimi  per  violazione
tanto degli artt. 4 e  5  dello  statuto  reg.  Trentino-Alto  Adige,
quanto dell'art. 3 Cost., perche' la predetta proroga si  applica  su
tutto il territorio nazionale ma non anche in quello regionale. 
    1.3.- Il giudice a quo,  ampiamente  richiamata  la  sentenza  di
questa Corte n. 93 del 2019 che avrebbe «illustrato» il meccanismo di
cui all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, osserva che  per  valutare
la  non  manifesta   infondatezza   della   riferita   questione   di
legittimita' costituzionale «assume rilievo decisivo  [stabilire]  se
l'adozione,  da  parte  del  legislatore  statale,  di   una   misura
emergenziale come la proroga triennale del termine di efficacia delle
convenzioni di lottizzazione stipulate sino al 31 dicembre 2012 abbia
determinato o meno, in capo al legislatore provinciale, l'obbligo  di
adeguare la propria legislazione a quella sopravvenuta statale». 
    Con riferimento a tale aspetto, il TRGA osserva che, se  e'  vero
che la «fissazione di norme in materia  di  attivita'  amministrativa
non figura tra  le  materie  espressamente  rimesse  alla  competenza
esclusiva o concorrente dello Stato», pur tuttavia a  far  propendere
per la competenza statale starebbe l'art. 117, secondo comma, lettere
l) e  m),  Cost.,  laddove  attribuisce  allo  Stato  il  compito  di
disciplinare  in   via   esclusiva   le   materie,   rispettivamente,
«giurisdizione e norme  processuali;  ordinamento  civile  e  penale;
giustizia amministrativa» e «determinazione  dei  livelli  essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali  che  devono
essere garantiti su tutto il territorio nazionale».  Cio'  troverebbe
conferma tanto nell'art. 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241  (Nuove
norme in materia di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
accesso ai documenti amministrativi) - che indica, ai commi  2-bis  e
2-ter, le disposizioni della medesima legge che attengono ai  livelli
essenziali delle prestazioni - quanto nella sentenza n. 207 del  2012
di questa Corte, la quale avrebbe  affermato  che  anche  l'attivita'
amministrativa puo' assurgere alla  qualifica  di  prestazione  della
quale lo Stato deve fissare un livello essenziale. 
    Cio' premesso, il giudice amministrativo rimettente rileva che le
cosiddette convenzioni urbanistiche rientrano «nel piu'  ampio  genus
degli  accordi  sostitutivi  di  cui  all'art.  11  della  legge   n.
241/1990», articolo quest'ultimo che e' indicato dal predetto art. 29
tra le disposizioni che  si  applicano  a  tutte  le  amministrazioni
pubbliche, ivi comprese le regioni a statuto speciale e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano. Poiche' le norme di cui all'art.  11
non si limiterebbero a fissare livelli essenziali delle  prestazioni,
ma richiederebbero «un'uniforme ed omogenea applicazione su tutto  il
territorio   nazionale,    perche'    attengono    all'efficacia    e
all'invalidita'  dell'accordo  amministrativo,  al  pari  di   quelle
inserite nel capo IV-bis della legge n. 241/1990»,  ne  conseguirebbe
che  dovrebbe  incontrare  uniforme  ed  omogenea  applicazione   sul
territorio nazionale anche la proroga triennale di cui  all'art.  30,
comma 3-bis, del d.l. n. 69 del 2013,  come  convertito,  benche'  si
tratti di «norma ad efficacia temporanea e  con  riferimento  ad  una
specifica categoria di accordi sostitutivi, quelli che attengono alla
formazione dei piani di lottizzazione».  D'altra  parte,  osserva  il
TRGA, anche la Provincia autonoma di Trento in atti avrebbe  rilevato
che tale proroga «costituisce un limite al c.d.  potere  conformativo
dell'Amministrazione». 
    1.4.-  Al  contempo,  il  giudice  rimettente   esclude   abbiano
fondamento gli argomenti della Provincia autonoma di Trento  volti  a
escludere   l'applicabilita'   nel   territorio   provinciale   della
disposizione statale e, in subordine, a prospettare  l'illegittimita'
costituzionale di quest'ultima per  contrasto  con  il  principio  di
proporzionalita'. L'art. 30, comma 3-bis, del d.l. n.  69  del  2013,
come  convertito,  infatti,  andrebbe  collocato  nell'ambito   delle
raccomandazioni rivolte all'Italia nel quadro  del  semestre  europeo
2013, incentrate sulla necessita' di  potenziare  l'efficienza  della
pubblica amministrazione e di semplificare il quadro amministrativo e
normativo, necessita' non a caso -  sostiene  il  TRGA  rimettente  -
riprese  dal  legislatore  nazionale  nelle  premesse  al  richiamato
decreto-legge. 
    Il giudice a quo conviene con le amministrazioni  resistenti  nel
giudizio principale che il citato art. 30,  comma  3-bis,  non  possa
includersi tra le «norme fondamentali delle riforme economico-sociali
della Repubblica», in quanto per essere tale dovrebbe costituire  «un
elemento coessenziale alla riforma economico-sociale,  in  quanto  la
[caratterizza] o [forma] la base  del  suo  sviluppo  normativo»  (e'
citata la sentenza n. 482 del 1995  di  questa  Corte).  Allo  stesso
tempo, si pone in evidenza che lo  stesso  Tribunale  rimettente,  in
altra  pronuncia,  ha  gia'  rilevato  la  natura  eccezionale  della
normativa statale e la  conseguente  necessita'  di  interpretare  in
senso restrittivo  il  suo  ambito  applicativo,  anche  al  fine  di
contenere  entro  quanto  strettamente  necessario  «la  compressione
dell'autonomia   costituzionalmente   garantita   ai   comuni   nella
disciplina dell'assetto del proprio territorio». 
    Secondo il giudice rimettente, peraltro, tutto cio'  non  esclude
che l'art. 30, comma 3-bis, del d.l. n. 69 del 2013, come convertito,
sia volto «a perseguire rilevanti "interessi  nazionali"»,  che  pure
condizionano la potesta' legislativa provinciale ai sensi degli artt.
4 e 5 dello  statuto  speciale,  e  che  debba  ricevere  uniforme  e
omogenea applicazione sul  territorio  nazionale  «in  ragione  della
cornice in cui si inserisce», poiche'  altrimenti  si  legittimerebbe
«un'irragionevole e  ingiustificata  disparita'  di  trattamento,  in
contrasto con il principio di uguaglianza, sancito dall'art. 3  Cost.
e richiamato dagli articoli 4 e 5 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 670/1972». Conclusioni, queste, che portano il TRGA  di
Trento a escludere che la disposizione  statale  valga  per  le  sole
regioni a statuto ordinario, come sostenuto dalla Provincia  autonoma
di Trento sulla base del fatto che  il  legislatore  statale  non  ha
«palesato tale intendimento», come invece ha fatto  al  comma  1  del
medesimo  art.  30  del  d.l.  n.  69  del  2013,  come   convertito,
l'interpretazione  costituzionalmente  orientata  della  disposizione
statale «impone di ritenere che il legislatore nazionale abbia  preso
in considerazione l'intero territorio nazionale, si' da non incorrere
in una palese violazione del  principio  d'uguaglianza».  Il  giudice
rimettente  esclude,  dunque,  che  abbiano  fondamento  i  dubbi  di
legittimita' costituzionale  prospettati,  sulla  normativa  statale,
dalla Provincia autonoma di Trento. 
    1.5.- Il giudice a  quo,  pertanto,  ritiene  non  manifestamente
infondata la seguente questione: «se gli articoli 54, comma 1, e 121,
comma 7 (recte: comma 17), della legge provinciale n. 15/2015,  nella
parte in cui non prevedono, a differenza di quanto  si  verifica  sul
resto del territorio nazionale, la proroga triennale dei  termini  di
validita' ed efficacia delle convenzioni di  lottizzazione  stipulate
fino al 31 dicembre 2012, siano costituzionalmente illegittimi -  per
contrasto con il principio di uguaglianza e parita' di trattamento di
cui all'art. 3 Cost., espressamente richiamato dagli articoli 4  e  5
dello  Statuto  della  Regione  Trentino-Alto   Adige   come   limite
all'esercizio  della  potesta'  normativa  primaria  della  Provincia
autonoma di Trento nella materia dell'urbanistica -  in  ragione  del
mancato adeguamento (ai sensi dell'art. 2, del decreto legislativo n.
266/1992) degli stessi articoli 54, comma 1, e 121, comma  7  (recte:
17), della legge provinciale n. 15/2015 a quanto  previsto  dall'art.
30, comma 3-bis, del decreto-legge n. 69/2013, convertito dalla legge
n. 98/2013, nonostante il decorso del termine di sei mesi  successivi
alla pubblicazione  della  legge  di  conversione  n.  98/2013  nella
Gazzetta Ufficiale». 
    1.6.- In punto di valutazione sulla rilevanza  della  prospettata
questione di legittimita' costituzionale, il TRGA di  Trento  osserva
che la declaratoria  di  illegittimita'  costituzionale  delle  norme
censurate «determinerebbe il venir meno del presupposto  in  base  al
quale e' stata adottata l'impugnata delibera».  Il  Comune  di  Arco,
inoltre, avrebbe correttamente escluso l'applicazione  dell'art.  54,
comma 1-bis, della legge  prov.  Trento  n.  15  del  2015,  inserito
dall'art. 22, comma  7,  lettera  a),  della  legge  della  Provincia
autonoma di Trento 23 dicembre 2019,  n.  12  (Legge  collegata  alla
manovra di bilancio provinciale 2020)  -  il  quale  prevede  che  il
Comune  possa  prorogare,  al  ricorrere   di   taluni   presupposti,
l'efficacia dei piani attuativi - in  quanto  detta  possibilita'  e'
riferita ai soli piani attuativi non ancora  scaduti,  quando  invece
nella fattispecie per cui e' causa «il  piano  attuativo  risulta  ad
oggi scaduto proprio per effetto della sua mancata ricomprensione nel
regime di proroga contemplato dall'art. 30, comma 3-bis». 
    2.- Con atto del 2 febbraio 2022, si e' costituita in giudizio la
Provincia autonoma di Trento, parte nel giudizio a quo, chiedendo che
sia dichiarata l'inammissibilita'  o,  comunque,  la  non  fondatezza
della sollevata questione di legittimita' costituzionale. 
    2.1.- In punto di ammissibilita', la difesa  provinciale  rileva,
innanzitutto e diffusamente, che  sarebbe  erronea  l'interpretazione
della disposizione statale  invocata  a  parametro,  con  conseguente
mancata dimostrazione della rilevanza. L'art. 30,  comma  3-bis,  del
d.l. n. 69 del 2013, come convertito, infatti,  non  conterrebbe  «la
previsione della proroga triennale della validita' degli strumenti di
pianificazione cui accedono le convenzioni di lottizzazione», che  il
giudice a quo ricava  invece  attraverso  un'interpretazione  in  via
estensiva del dettato normativo.  Interpretazione,  questa,  ritenuta
non condivisibile  essenzialmente  perche'  piani  e  convenzioni  di
lottizzazione avrebbero una diversa efficacia. 
    La Provincia autonoma di Trento ritiene inoltre, anche alla  luce
della ricostruzione dei fatti di causa proposta nell'atto  difensivo,
che il TRGA non avrebbe motivato sulla rilevanza, in  quanto  non  ha
chiarito perche' la  disposizione  statale  sarebbe  applicabile  nel
giudizio a quo. Il giudice  rimettente,  infatti,  non  avrebbe  dato
conto «dei termini di efficacia e di fine e inizio  lavori  stabiliti
nella  convenzione  di  lottizzazione,  ne'  della  attuazione  della
convenzione stessa», considerato che l'inattuazione nei termini della
convenzione la rende «del tutto inefficace». 
    2.2.- Nel merito, la  questione  di  legittimita'  costituzionale
sarebbe comunque  non  fondata,  innanzitutto  perche'  la  normativa
statale «non reca la  previsione  della  proroga  dell'efficacia  dei
piani di lottizzazione». 
    Richiamati gli  argomenti  gia'  offerti  a  dimostrazione  della
distinzione tra efficacia delle convenzioni e efficacia dei piani, la
difesa provinciale osserva che anche nell'ordinamento provinciale  e'
stata mantenuta ferma tale distinzione, stabilendo che le convenzioni
devono  fissare  i  termini,  non  superiori  a   dieci   anni,   per
l'esecuzione delle opere di  urbanizzazione,  mentre  i  piani  hanno
efficacia decennale: cio' tanto ai sensi degli artt. 54  e  67  della
legge della Provincia autonoma di Trento  5  settembre  1991,  n.  22
(Ordinamento urbanistico e tutela del  territorio),  tanto  ai  sensi
degli artt. 41 e 52 della legge della Provincia autonoma di Trento  4
marzo  2008,  n.  1  (Pianificazione  urbanistica   e   governo   del
territorio), quanto, infine, ai sensi dei vigenti artt. 49, 54 e  121
della legge prov. Trento n. 15 del 2015. 
    Vero e', continua la Provincia autonoma, che «tra convenzione  di
lottizzazione  e  corrispondente  piano  (di   lottizzazione   o   di
attuazione  ad  iniziativa  privata)  sussiste   una   relazione   di
accessorieta'», ma cio' non significa  che  esse  si  pongano  in  un
rapporto   sinallagmatico.   Secondo   la    giurisprudenza,    «solo
l'attuazione degli obblighi di urbanizzazione consente al lottizzante
di procedere nella realizzazione  degli  interventi  edilizi  di  suo
interesse anche oltre il termine di efficacia del  piano»  (Consiglio
di Stato, sezione sesta, sentenza 5 dicembre  2013,  n.  5807).  Tale
principio giurisprudenziale di tutela del lottizzante adempiente, che
troverebbe peraltro esplicitazione nell'art. 54, comma 2, della legge
prov. Trento n. 15 del 2015, consentirebbe dunque «di ritenere che la
proroga triennale della convenzione  di  lottizzazione  non  implichi
necessariamente la proroga del  relativo  piano,  posto  che  in  via
pretoria  l'interesse  del  lottizzante  adempiente  trova   comunque
tutela». 
    Al contempo,  ancora  la  giurisprudenza  ha  affermato  che  del
mancato rispetto degli obblighi  di  urbanizzazione  il  comune  puo'
chiamare a risponderne il  lottizzante,  pretendendone  l'adempimento
anche oltre il termine previsto dalla convenzione. Da cio' se ne deve
ricavare, a parere della Provincia autonoma di Trento, che  lo  scopo
perseguito dal legislatore statale con la proroga  delle  convenzioni
sia soltanto quello di «sottrarre  i  lottizzanti  all'esercizio,  da
parte dei comuni, delle azioni convenzionalmente  ad  essi  spettanti
per compulsare l'adempimento delle convenzioni», senza  incidere  sui
termini di efficacia dei piani rimessi invece ai comuni competenti. 
    Tutto cio' considerato, secondo  la  difesa  provinciale  non  e'
fondata  la  pretesa  del  giudice  a  quo  «dell'adeguamento   della
disciplina legislativa provinciale relativa all'efficacia  dei  piani
attuativi alla disciplina statale  di  proroga  dell'efficacia  delle
convenzioni di lottizzazione». 
    2.3.- La Provincia autonoma di Trento, ad ogni modo,  reputa  non
fondata la questione di  legittimita'  costituzionale  anche  ove  si
volesse ritenere che l'art. 30, comma 3-bis, del d.l. n. 69 del 2013,
come convertito, abbia comportato la proroga triennale dei  piani  di
lottizzazione. 
    Proprio  in  ragione  della   diversita'   degli   strumenti   di
pianificazione  urbanistica  nell'ordinamento  provinciale  trentino,
questa Corte avrebbe gia' escluso, con la sentenza n. 1164 del  1988,
che possa darsi una  disparita'  di  trattamento  ove  la  disciplina
provinciale sia diversa da quella statale. 
    2.4.- La difesa provinciale, comunque, conclude ribadendo che  la
normativa statale non ha prorogato l'efficacia dei  piani  attuativi,
ma soltanto quella delle convenzioni urbanistiche, che e' espressione
dell'autonomia negoziale dei contraenti. 
    3.- In data 18 ottobre 2022, la Provincia autonoma di  Trento  ha
depositato  memoria  con  la  quale  ha  ribadito  la  richiesta   di
dichiarare l'inammissibilita' o la non fondatezza della questione  di
legittimita' costituzionale. 
    3.1.- Sinteticamente richiamati gli argomenti proposti  nell'atto
di  costituzione,  la  difesa  provinciale,  per  quel  che  concerne
l'ambito di applicazione dell'art. 30, comma 3-bis, del  d.l.  n.  69
del 2013, come convertito, riferisce di due sentenze del Consiglio di
Stato (sezione quarta, 23 dicembre 2021, n. 8550 e n. 8549) che hanno
ritenuto operante la proroga anche  con  riferimento  ai  termini  di
validita' dei piani, «i quali  rappresentano,  sul  piano  giuridico,
l'antefatto rispetto al  quale  le  convenzioni,  gli  accordi  ed  i
contratti accedono, nell'ottica, oramai dominante nella gestione  del
governo   del   territorio,   della   programmazione   negoziata    e
dell'urbanistica  consensuale».  Quest'approdo  ermeneutico   sarebbe
stato oggi possibile in ragione  di  quanto  previsto  dall'art.  10,
comma 4-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure  urgenti
per la semplificazione e  l'innovazione  digitale),  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  11  settembre  2020,  n.  120,  nonche'
dall'art. 10-septies, comma 1, lettera b), del decreto-legge 21 marzo
2022, n. 21 (Misure urgenti per contrastare gli effetti  economici  e
umanitari della crisi ucraina), convertito, con modificazioni,  nella
legge 20 maggio 2022, n. 51: si tratta di due disposizioni che  hanno
previsto un'ulteriore proroga  triennale,  riferendola  espressamente
anche ai piani e disponendone l'applicabilita' anche a convenzioni  e
piani prorogati con l'art. 30, comma 3-bis, del d.l. n. 69 del  2013,
come convertito. Secondo la Provincia autonoma  di  Trento,  la  piu'
recente normativa statale dovrebbe qualificarsi quale interpretazione
autentica. 
    Pur tuttavia, secondo la Provincia autonoma,  il  giudice  a  quo
avrebbe dovuto dimostrare l'applicabilita' della proroga  di  cui  al
piu' volte richiamato art. 30, comma 3-bis, tanto  alla  convenzione,
quanto al piano, mentre il TRGA «non ha minimamente  dato  conto  del
termine di efficacia della convenzione urbanistica (ossia del termine
di sei anni per la realizzazione delle opere ivi previsto  oltre  che
della  facolta'  di  proroga  gia'  prevista  in  convenzione  e  non
richiesta dal ricorrente)». Se,  infatti,  il  termine  di  efficacia
della convenzione fosse gia' scaduto alla data di  instaurazione  del
contenzioso giurisdizionale - il che e' quanto ritiene  la  Provincia
autonoma di Trento, anche ove lo si ritenesse prorogato - «al  Comune
sarebbe in ogni caso preclusa la proroga convenzionale del termine di
realizzazione delle edificazioni  e  dell'urbanizzazione,  in  quanto
gia'   scaduto,   ed   il   lottizzante   si    troverebbe    esposto
all'applicazione  delle  sanzioni  per   il   ritardo   previste   in
convenzione oltre che all'esercizio, doveroso da parte del comune, di
azioni volte all'adempimento della convenzione». Ne discende  che  il
giudice rimettente avrebbe dovuto  accertare  prima  l'effetto  della
proroga sulla convenzione e solo in un  secondo  momento  quella  sul
piano. 
    3.2.-  Per  quel  che  concerne  il  merito  della  questione  di
legittimita' costituzionale, la Provincia autonoma rammenta,  per  un
verso,  di  avere  potesta'  legislativa  primaria  in   materia   di
«urbanistica e piani regolatori», ai sensi dell'art.  8,  numero  5),
dello  statuto  reg.  Trentino-Alto  Adige,  e  di   avere   potesta'
amministrativa in tale materia ai sensi  dell'art.  16  del  medesimo
statuto; per  un  altro,  che  la  materia  urbanistica  e'  altresi'
disciplinata dal d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381  (Norme  di  attuazione
dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in  materia
di urbanistica ed opere pubbliche). 
    3.2.1.- Cio' premesso, rileva che la disciplina provinciale delle
convenzioni urbanistiche e dei piani di attuazione  e'  riconducibile
alla potesta' legislativa primaria di  cui  all'art.  8,  numero  5),
dello statuto speciale,  in  quanto  nel  concludere  le  convenzioni
l'amministrazione esercita il  potere  amministrativo  di  attuazione
dello strumento urbanistico primario. 
    Non sarebbe d'ostacolo a  questa  valutazione  il  fatto  che  il
potere amministrativo sia esercitato nella  forma  consensuale  degli
accordi tra pubblica amministrazione e privato, i quali,  secondo  la
giurisprudenza  amministrativa,  non   possono   essere   considerati
strumenti di matrice civilistica, sicche'  gli  accordi  ex  art.  11
della legge n. 241 del 1990 non  ricadono  sotto  la  disciplina  del
diritto privato. 
    Tutto cio' considerato, «la durata delle convenzioni urbanistiche
e dei piani attuativi non e' riconducibile alla materia  del  diritto
civile,  bensi'  alla  materia  dell'urbanistica»,  sicche'  non   si
porrebbe  -  sostiene  la  difesa  provinciale   -   un'esigenza   di
uguaglianza  di  trattamento,  sottesa  alla   materia   «ordinamento
civile»,  tale  da   ritenere   necessaria   anche   nell'ordinamento
provinciale la proroga triennale delle convenzioni di lottizzazione. 
    3.2.2.- La Provincia autonoma di Trento  esclude,  altresi',  che
l'art. 30, comma 3-bis, del d.l. n. 69  del  2013,  come  convertito,
integri «una norma di  tutela  di  un  interesse  nazionale»  cui  il
legislatore provinciale si sarebbe dovuto adeguare. 
    A tale proposito, ulteriormente richiamata la sentenza di  questa
Corte n. 1164 del 1988 gia'  citata  nell'atto  di  costituzione,  la
difesa  provinciale  osserva  che  a  escludere  la  violazione   del
principio   d'eguaglianza   starebbe   anche   la   circostanza   che
l'applicazione  della  proroga  triennale  sul  territorio   trentino
avrebbe riguardato due sole fattispecie, una delle quali e' quella di
cui  al  giudizio  a  quo,  la  cui  convenzione  e'   «completamente
inattuata». 
    La normativa statale, inoltre, non potrebbe considerarsi  -  come
fa invece il giudice a quo -  una  misura  di  semplificazione  o  di
riduzione di oneri amministrativi,  ma  deve  invece  ritenersi  «una
misura di agevolazione economica, in quanto  sottrae  il  lottizzante
alla   responsabilita'    patrimoniale    derivante    dal    ritardo
nell'adempimento delle obbligazioni assunte». Peraltro, di  una  tale
esigenza il legislatore provinciale avrebbe tenuto  conto  tanto  con
l'art. 22, comma 7, lettera a), della legge prov. Trento  n.  12  del
2019, il quale ha inserito il comma 1-bis  all'art.  54  della  legge
prov. Trento n. 15 del 2015, quanto con l'art.  41,  comma  2,  della
legge della Provincia  autonoma  di  Trento  13  maggio  2020,  n.  3
(Ulteriori misure di sostegno per  le  famiglie,  i  lavoratori  e  i
settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e
conseguente variazione al  bilancio  di  previsione  della  Provincia
autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022), che  hanno
attribuito ai comuni la possibilita' di prorogare i termini  previsti
nella convenzione per l'adempimento delle obbligazioni assunte. 
    La difesa provinciale  conclude,  infine,  rilevando  che  questa
Corte avrebbe gia' affermato  che  un  interesse  nazionale  potrebbe
condizionare   la   potesta'   legislativa    regionale    solo    se
«insuscettibile di frazionamento o localizzazione territoriale» (sono
richiamate le sentenze n. 49 del 1987 e n. 177  del  1986)  o  quando
appaia cosi' «imperativo o stringente oppure esiga una  soddisfazione
cosi' urgente da non poter essere  adeguatamente  perseguito,  avendo
sempre presenti i valori costituzionali da garantire, dall'intervento
normativo di singole regioni (o province autonome)» (sentenza n.  177
del 1988): non corrispondendo la proroga di cui  all'art.  30,  comma
3-bis, del d.l. n. 69 del 2013,  come  convertito,  a  un  imperativo
stringente del genere, il legislatore provinciale non era obbligato a
recepirla nell'esercizio della  competenza  legislativa  primaria  in
materia di «urbanistica e piani regolatori». 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.-  Il  Tribunale  regionale  di  giustizia  amministrativa  del
Trentino-Alto Adige, sede di  Trento,  con  l'ordinanza  indicata  in
epigrafe ha sollevato questione di legittimita' costituzionale  degli
artt. 54, comma 1, e 121, comma 17, della legge prov.  Trento  n.  15
del 2015, «nella parte in cui non prevedono, a differenza  di  quanto
si verifica sul resto del territorio nazionale, la proroga  triennale
dei  termini  di  validita'  ed  efficacia   delle   convenzioni   di
lottizzazione  stipulate  fino  al  31  dicembre  2012».  Il  mancato
adeguamento dell'ordinamento provinciale, entro il termine semestrale
di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 266  del  1992,  a  quanto  stabilito
dall'art. 30, comma 3-bis, del d.l. n. 69 del 2013, come convertito -
che  ha  stabilito  detta  proroga  -  renderebbe  costituzionalmente
illegittime le disposizioni censurate «per contrasto con il principio
di uguaglianza e parita' di trattamento  di  cui  all'art.  3  Cost.,
espressamente richiamato dagli articoli 4 e  5  dello  Statuto  della
Regione Trentino-Alto Adige come limite all'esercizio della  potesta'
normativa primaria della Provincia autonoma di Trento  nella  materia
dell'urbanistica». 
    1.1.- Il  giudice  rimettente  riferisce  di  essere  chiamato  a
decidere sull'impugnazione d'una delibera del Comune di  Arco  del  7
agosto 2019 con la quale e' stata  adottata  una  variante  al  piano
regolatore generale (PRG), nella parte in cui tale variante  e  tutti
gli elaborati allegati danno atto dell'avvenuta decadenza di un piano
di lottizzazione e, modificando il vigente PRG, destinano le aree  di
proprieta' della societa' ricorrente  nel  giudizio  a  quo  a  verde
agricolo di interesse locale. 
    Secondo  il  TRGA,  la  richiesta  declaratoria  d'illegittimita'
costituzionale, estendendo anche al territorio provinciale la proroga
triennale delle convenzioni di lottizzazione disposta dal legislatore
statale, farebbe venire meno il presupposto - la decadenza del  piano
di lottizzazione, approvato il 28 luglio 2008 - in base al  quale  e'
stato adottato l'atto impugnato. 
    2.- La difesa della Provincia autonoma di Trento, costituitasi in
giudizio,  nel  ricostruire  i  fatti  di   causa   e   i   contenuti
dell'ordinanza di rimessione, riferisce che la convenzione di cui  al
giudizio principale e' stata sottoscritta in data  23  ottobre  2008,
prevedeva  l'urbanizzazione  e  l'edificazione  entro  6  anni  dalla
sottoscrizione,  contemplava  la  possibilita'  di  prorogare   detto
termine fino a dieci anni, in caso di necessita', dietro accordo  tra
le  parti  e  previa  autorizzazione  della  Giunta  comunale.  Viene
precisato, poi, che la delibera comunale impugnata nel giudizio a quo
e' stata adottata a fronte della completa inattuazione del piano. 
    Cio'  premesso,  la  Provincia  autonoma  di   Trento   eccepisce
l'inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale. Il
TRGA non avrebbe motivato sulla  rilevanza,  in  quanto  non  avrebbe
chiarito  perche'  la  proroga  delle  convenzioni  di  lottizzazione
disposta  dal  legislatore  statale,   ove   estesa   all'ordinamento
provinciale, dovrebbe trovare applicazione anche nel giudizio a  quo,
che verte sull'impugnazione di  una  delibera  di  variante  del  PRG
adottata sul presupposto della decadenza del piano di  lottizzazione.
Il giudice rimettente, infatti, non ha dato  conto  «dei  termini  di
efficacia e di fine e inizio lavori stabiliti  nella  convenzione  di
lottizzazione,  ne'  della  attuazione  della  convenzione   stessa»,
circostanze rilevanti, in quanto,  fra  l'altro,  l'inattuazione  nei
termini  della  convenzione  la  rende,  secondo  la   giurisprudenza
amministrativa, «del tutto inefficace». 
    2.1.- L'eccezione e' fondata. 
    Le convenzioni di lottizzazione, assieme ai correlati piani, sono
espressive del crescente ruolo che ha  assunto  il  soggetto  privato
nella gestione del governo del  territorio,  secondo  l'ottica  della
cosiddetta  urbanistica  consensuale.   L'adozione   dei   piani   di
lottizzazione, infatti, e' proposta dai titolari delle  aree  oggetto
di regolazione urbanistica, i quali  si  impegnano  a  realizzare  le
opere di urbanizzazione primaria e a concorrere alla realizzazione di
quelle di urbanizzazione secondaria: impegno che e' formalizzato  con
la sottoscrizione della convenzione di lottizzazione (art.  28  della
legge 17 agosto 1942, n. 1150, recante «Legge  urbanistica»).  Si  e'
dunque dinanzi a due atti diversi, per quanto connessi: il  piano  di
lottizzazione,  approvato   dal   comune,   e   la   convenzione   di
lottizzazione, che  del  primo  e'  eventuale  attuazione,  stipulata
dall'ente locale e dal proprietario delle aree. 
    Quanto ai termini di efficacia dell'uno e  delle  altre,  che  e'
quanto qui piu' rileva, l'art. 28, quinto  comma,  numero  3),  della
legge  urbanistica  del  1942  espressamente  stabilisce  che  e'  la
convenzione stessa a dover prevedere  «i  termini  non  superiori  ai
dieci anni»  entro  i  quali  devono  essere  ultimate  le  opere  di
urbanizzazione. Quanto ai piani di lottizzazione,  la  giurisprudenza
amministrativa,  in  assenza  di  espressa  indicazione  legislativa,
pacificamente applica  agli  stessi  il  termine  decennale  previsto
dall'art.  16,  quinto  comma,  della  medesima  legge  per  i  piani
particolareggiati. 
    Nell'esercizio  della  propria  potesta'  normativa  primaria  in
materia di «urbanistica e piani regolatori», la Provincia autonoma di
Trento ha similmente disciplinato i termini di efficacia. L'art.  54,
comma 1, della legge prov. Trento n. 15 del  2015  dispone,  infatti,
che «[i] piani attuativi hanno efficacia decennale, a decorrere dalla
data di efficacia della delibera che li approva»; l'art. 49, comma 6,
lettera e), numero 5), stabilisce  che  e'  la  convenzione  a  dover
individuare i termini, non superiori  a  dieci  anni  dalla  data  di
approvazione   del   piano,   per   l'esecuzione   delle   opere   di
urbanizzazione.  Tale  disciplina   provinciale,   che   il   giudice
rimettente reputa applicabile alla fattispecie del giudizio a quo  in
base a quanto disposto dall'art. 121, comma 17, della medesima  legge
provinciale, e'  peraltro  sostanzialmente  identica  a  quanto  gia'
stabilivano al riguardo, rispettivamente, gli artt. 52, comma 3, e 41
della legge prov. Trento n. 1 del 2008. 
    2.2.- A fronte della possibilita', legislativamente prevista, che
la convenzione di lottizzazione abbia termini d'efficacia diversi,  e
piu' brevi, di  quello  decennale  del  relativo  piano,  il  giudice
rimettente non da' conto, in alcun modo, dei termini  previsti  dalla
convenzione stipulata tra la societa' ricorrente e il Comune di Arco. 
    La lacunosita' nella descrizione della fattispecie dell'ordinanza
di rimessione, su questo  punto,  non  consente  a  questa  Corte  di
effettuare  il  controllo  circa   la   non   implausibilita'   della
motivazione addotta sulla rilevanza della questione. 
    Nel giudizio  a  quo,  infatti,  e'  impugnata  una  delibera  di
variante del PRG del Comune di Arco adottata nell'agosto del 2019,  a
circa undici anni dall'approvazione del piano  di  lottizzazione.  In
punto di rilevanza, il TRGA rimettente avrebbe dovuto dimostrare  che
l'accoglimento   della   sollevata    questione    di    legittimita'
costituzionale - con conseguente  previsione  anche  nell'ordinamento
provinciale, a far data dal sesto mese successivo alla  pubblicazione
in  Gazzetta  Ufficiale  della  normativa  statale,  di  una  proroga
triennale delle convenzioni di lottizzazione stipulate  entro  il  31
dicembre 2012 - avrebbe reso illegittima la delibera  innanzi  a  se'
impugnata, in quanto adottata a convenzione non scaduta.  L'ordinanza
di rimessione, invece, non offre alcuna indicazione circa  i  termini
di efficacia previsti dalla  convenzione  de  qua  e,  dunque,  sugli
effetti che l'eventuale proroga avrebbe su di essa. 
    Deve rilevarsi, peraltro, che tali  indicazioni  sarebbero  state
tanto piu' necessarie alla luce di quanto  affermato  in  atti  dalla
Provincia autonoma di Trento, la quale ha riferito che la convenzione
di cui al giudizio a quo aveva stabilito in sei anni dalla data della
sottoscrizione,  avvenuta  il  23  ottobre  2008,   i   termini   per
l'esecuzione delle opere di urbanizzazione. Se ne  deve  trarre  che,
anche ove nell'ordinamento provinciale  fosse  prevista  una  proroga
identica a quella di cui alla normativa statale, come  richiesto  dal
giudice rimettente, i termini di cui  alla  convenzione  relativa  al
caso di specie sarebbero spirati il 23 ottobre 2017, ovvero circa due
anni prima dell'adozione della delibera  impugnata;  a  tacer  d'ogni
altra considerazione, va rammentato  che  secondo  la  giurisprudenza
amministrativa «costituisce  jus  receptum  che  la  scadenza  [della
convenzione]  determini  la   riespansione   della   piena   potesta'
pianificatoria del Comune, in modo da  escludere  che  gli  originari
lottizzanti possano vantare aspettative  giuridicamente  qualificate»
(in questi termini, di recente, Consiglio di Stato, sezione  seconda,
sentenza 4 maggio 2020, n. 2843). 
    La carente descrizione della fattispecie del giudizio  principale
determina,   per   costante   giurisprudenza   di    questa    Corte,
l'inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale per
difetto di motivazione sulla rilevanza (da ultimo, sentenze  n.  196,
n. 33 e n. 28 del 2022; n. 137 e n. 114 del 2021). 
    3.- La questione di legittimita' costituzionale e'  inammissibile
anche sotto altro profilo. 
    Il  TRGA,  al  termine  dell'ordinanza  di  rimessione,   formula
espressamente i termini della questione sollevata, ritenendo  che  la
normativa provinciale censurata sia in «contrasto  con  il  principio
d'eguaglianza e parita' di  trattamento  di  cui  all'art.  3  Cost.,
espressamente richiamato dagli articoli 4 e  5  dello  Statuto  della
Regione Trentino-Alto Adige come limite all'esercizio della  potesta'
normativa primaria della Provincia autonoma di Trento  nella  materia
dell'urbanistica». Che il dubbio di legittimita'  costituzionale  del
giudice rimettente sia riferito alla  violazione  dell'art.  3  Cost.
parrebbe confermato da quelle considerazioni, piu' volte  offerte  in
motivazione, dirette a  lamentare  l'irragionevole  e  ingiustificata
disparita' di  trattamento  che  vi  sarebbe  ove  la  proroga  delle
convenzioni di lottizzazione ex art. 30, comma 3-bis, del d.l. n.  69
del  2013,  come  convertito,  non  valesse  anche   nell'ordinamento
provinciale trentino. 
    Al contempo, larga parte dell'ordinanza di rimessione sembrerebbe
lamentare non tanto una diretta violazione dell'art. 3 Cost.,  quanto
un superamento da parte del legislatore provinciale dei limiti che lo
statuto  speciale  pone  all'esercizio  della  potesta'   legislativa
primaria nella materia «urbanistica e  piani  regolatori».  Cio'  non
solo perche', nell'ambito della motivazione  offerta  dal  giudice  a
quo, e'  ricorrente  il  riferimento  a  detta  potesta'  legislativa
primaria, ma  soprattutto  perche'  viene  espressamente  esclusa  la
possibilita' di far rientrare il citato art. 30, comma 3-bis, tra  le
«norme   fondamentali   delle   riforme    economico-sociali    della
Repubblica», ma non anche quella di considerarla disposizione volta a
perseguire «interessi nazionali»: formule, queste, entrambe adoperate
dall'art. 4 dello statuto speciale nell'individuare i limiti  cui  e'
sottoposta la potesta' legislativa regionale e,  merce'  il  richiamo
adoperato nel successivo art. 5, la potesta' legislativa provinciale. 
    L'irrisolta individuazione, da parte del giudice rimettente,  del
parametro costituzionale, alla stregua  del  quale  questa  Corte  e'
chiamata  a   scrutinare   la   legittimita'   costituzionale   delle
disposizioni  censurate,  rende  la  motivazione  contraddittoria  in
ordine alla non manifesta infondatezza della questione,  che  risulta
dunque inammissibile anche sotto questo profilo (sentenze n. 136  del
2022 e n. 46 del 2018). 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara   inammissibile    la    questione    di    legittimita'
costituzionale degli artt. 54, comma 1, e 121, comma 17, della  legge
della Provincia autonoma di  Trento  4  agosto  2015,  n.  15  (Legge
provinciale per il governo del territorio), sollevata, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale regionale  di  giustizia
amministrativa del Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento,  con
l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 novembre 2022. 
 
                                F.to: 
                     Silvana SCIARRA, Presidente 
                  Filippo PATRONI GRIFFI, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 13 dicembre 2022. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA