MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 18 ottobre 2022 

Proroga dei termini per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie
nel settore del latte bovino e ovi-caprino. (22A07064) 
(GU n.293 del 16-12-2022)

 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto l'art. 4, comma 3, della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,
recante  disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee; 
  Visto  il  decreto  legislativo  29  marzo  2004,  n.  99   recante
disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale
e semplificazione amministrativa in agricoltura nonche' le successive
modifiche apportate dal decreto legislativo 27 maggio 2005,  n.  101,
recante ulteriori disposizioni per  la  modernizzazione  dei  settori
dell'agricoltura e delle foreste; 
  Visto il decreto-legge  29  marzo  2019,  n.  27,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  21  maggio   2019,   n.   44,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli  in
crisi e di sostegno alle imprese  agroalimentari  colpite  da  eventi
atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza  nello
stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto»; 
  visto, in  particolare,  l'art.  3  rubricato  «Monitoraggio  della
produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte
e prodotti lattiero-caseari  a  base  di  latte  importati  da  Paesi
dell'Unione  europea  e  da  Paesi  terzi»,  cosi'  come   modificato
dall'art. 41, comma 2-bis, del decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,  n.
8 e dall'art. 224, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 6 agosto 2021, n.  360338  «Modalita'  di  applicazione
dell'art.  151   del   regolamento   (UE)   n.   1308/2013,   recante
organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto  concerne  le
dichiarazioni obbligatorie nel  settore  del  latte  e  dei  prodotti
lattiero-caseari e dell'art. 3 del decreto-legge 29  marzo  2019,  n.
27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44,
per quanto riguarda il latte bovino»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 27 agosto 2021, n. 379378  «Modalita'  di  applicazione
dell'art. 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto concerne
le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte ovi-caprino»; 
  Vista  la  nota  del  Coordinatore  nazionale   della   Commissione
politiche agricole dott. Federico  Caner,  acquisita  agli  atti  del
Ministero con prot. n. 355281 del 16 agosto 2022, che  evidenzia  «le
segnalazioni che stanno arrivando dai primi acquirenti, nonche' dalle
rappresentanze degli  operatori  della  filiera,  che  denunciano  le
difficolta' nel sistema SIAN per  il  caricamento  conferenti  e  che
possono compromettere il rispetto degli  adempimenti  previsti  dalla
normativa in oggetto, relativi appunto alla scadenza prevista per  il
20 agosto 2022, con conseguente esposizione dei primi  acquirenti  ai
provvedimenti sanzionatori previsti dalla stessa normativa»; 
  Vista l'informativa resa alla Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e  Bolzano
con nota prot. n. 358032 del 18 agosto 2022; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 19 agosto 2022, n. 358678, che  modifica  i  menzionati
decreti del 6 agosto 2021, n. 360338 e del 27 agosto 2021, n. 379378,
che proroga al 20 settembre 2022 il termine per  gli  adempimenti  di
cui alla  richiesta  del  Coordinatore  nazionale  della  Commissione
politiche agricole del 16 agosto 2022; 
  Visto, in particolare, l'art. 6, comma 5 del decreto  del  Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali del 6 agosto 2021, n.
360338, come modificato dal menzionato decreto del 19 agosto 2022, n.
358678, ai sensi del quale «Entro il giorno 20 dei mesi  di  gennaio,
aprile,  luglio  e  ottobre,  le  aziende  che  fabbricano   prodotti
lattiero-caseari registrano nella banca dati del SIAN, i quantitativi
di ciascun prodotto fabbricato, i quantitativi  di  ciascun  prodotto
ceduto e le relative giacenze di magazzino, registrati nel  trimestre
precedente»; 
  Visti, in particolare, l'art. 6, comma 2 del decreto  del  Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali del 27  agosto  2021,
n. 379378, come modificato dal menzionato decreto del 19 agosto 2022,
n. 358678, ai sensi del quale «Entro il giorno  20  di  ogni  mese  i
primi acquirenti registrano nella banca dati  del  SIAN  gli  estremi
identificativi dei fornitori, gli  indirizzi  degli  stabilimenti  di
provenienza o delle aziende di produzione» e l'art. 6,  comma  5  del
medesimo decreto, ai sensi del quale «Entro il giorno 20 dei mesi  di
gennaio, aprile, luglio e ottobre, le aziende che fabbricano prodotti
lattiero-caseari registrano nella banca dati del SIAN, i quantitativi
di ciascun prodotto fabbricato, i quantitativi  di  ciascun  prodotto
ceduto e le relative giacenze di magazzino, registrati nel  trimestre
precedente»; 
  Vista  la  nota  del  Coordinatore  nazionale   della   Commissione
politiche agricole dott. Federico  Caner,  acquisita  agli  atti  del
Ministero con prot. n. 468165 del 26 settembre 2022, che evidenzia la
«situazione di difficolta'  di  molti  allevatori  di  rispettare  le
scadenze mensili per la dichiarazione dei primi acquirenti di  latte.
A  questo  si  aggiunge  il   mancato   funzionamento   del   sistema
informativo, gia' piu' volte segnalato, che rischia di  compromettere
il rispetto degli adempimenti normativi,  con  il  pericolo,  per  le
aziende di incorrere in sanzioni, chiedendo, inter alia, di  valutare
una «rimodulazione dei termini»; 
  Ritenuta,  pertanto,  meritevole  di  accoglimento  la  motivata  e
circostanziata istanza  avanzata  dal  Coordinatore  nazionale  della
Commissione politiche agricole, mediante una  ulteriore  proroga  del
termine  del  20  ottobre  p.v.  per  non  penalizzare   le   aziende
interessate e garantire, al  contempo,  la  regolare  attuazione  del
sistema di monitoraggio in  parola  dei  flussi  di  latte  bovino  e
ovi-caprino fra le diverse imprese coinvolte  nella  tipica  dinamica
dei processi produttivi del settore; 
  Vista la comunicazione n. 0527893 del 17 ottobre 2022 con la  quale
si rende informativa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le. regioni e le Province autonome di Trento e  Bolzano  della
necessita' ed urgenza di adottare il presente provvedimento; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Per le motivazioni rappresentate in premessa,  sono  posticipate
le seguenti scadenze: 
    a. la scadenza del 20 ottobre 2022, prevista all'art. 6, comma 5,
del decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali del 6 agosto 2021, n. 360338, e' prorogata alla data del 20
gennaio 2023; 
    b. le scadenze previste a partire dal 20 agosto 2022 fino  al  20
dicembre 2022, dall'art. 6, comma 2, del decreto del  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali  del  27  agosto  2021,  n.
379378, relative al termine degli adempimenti da  compiere  da  parte
dei  primi  acquirenti  nella  banca  dati  del  Sistema  informativo
agricolo nazionale entro il 20 di ogni mese, sono prorogate alla data
del 20 gennaio 2023; 
    c. la scadenza del 20 ottobre 2022, prevista all'art. 6, comma 5,
del decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali del 27 agosto 2021, n. 379378, e prorogata alla data del 20
gennaio 2023. 
  2. La concessione delle proroghe di cui al comma 1 non modifica gli
adempimenti  gia'  consolidati  in  entrambi  i   provvedimenti   del
Ministero citati in premessa e le scadenze gia' previste per la  data
del  20  ottobre  2022,  nonche'  peri  termini  successivi  presenti
nell'anno solare. 
  3. Le proroghe di cui al presente articolo non comportano  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 18 ottobre 2022 
 
                                              Il Ministro: Patuanelli 

Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2022 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico, del  Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali e del turismo, reg. n. 1183