MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 13 dicembre 2022 

Differimento al 31 marzo 2023 del termine per  la  deliberazione  del
bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali. (22A07145) 
(GU n.295 del 19-12-2022)

 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto  l'art.  151,  comma  1,  del   testo   unico   delle   leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31  dicembre  il  termine
per la deliberazione da parte  degli  enti  locali  del  bilancio  di
previsione, riferito ad un orizzonte temporale  almeno  triennale,  e
dispone che il termine puo' essere differito con decreto del Ministro
dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,  in  presenza
di motivate esigenze; 
  Visto  l'art.  163,  comma  3,  del  TUEL,  relativo  all'esercizio
provvisorio di bilancio; 
  Vista la  richiesta  dell'Associazione  nazionale  comuni  italiani
(A.N.C.I.)  e  dell'Unione  province  d'Italia  (U.P.I.)  in  data  8
dicembre 2022, di differimento del predetto  termine  per  tutti  gli
enti locali al 31 marzo 2023, considerati in  particolare  la  grande
indeterminatezza sul versante delle  entrate  e  i  riflessi,  ancora
incerti, di molte previsioni di carattere fiscale e contabile; 
  Ritenuto pertanto necessario e urgente differire,  per  i  suddetti
motivi, il termine della deliberazione da parte degli enti locali del
bilancio di previsione 2023/2025; 
  Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta
del 13 dicembre 2022, previa intesa con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze, acquisita nella stessa seduta; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
            Differimento del termine per la deliberazione 
       del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali 
 
  1. Il termine per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione
2023/2025 da parte degli enti locali e' differito al 31 marzo 2023. 
  2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo
18  agosto  2000,  n.  267,  e'  autorizzato  per  gli  enti   locali
l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al  comma
1. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 13 dicembre 2022 
 
                                              Il Ministro: Piantedosi