MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 dicembre 2022 

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione  delle  sostanze
stupefacenti e psicotrope, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309  e  successive  modificazioni  e
integrazioni. Inserimento nella tabella I della specifica indicazione
delle  sostanze  MDMB-5Br-INACA,   CUMIL-INACA,   CUMIL-1Cl-CHSINACA.
(22A07198) 
(GU n.300 del 24-12-2022)

 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 2, 13 e 14  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9  ottobre  1990,  n.  309,  e  successive  modificazioni,
recante: «Testo unico delle leggi  in  materia  di  disciplina  degli
stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,   di   prevenzione,   cura   e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»,  di  seguito
denominato «Testo unico»; 
  Vista la classificazione del testo  unico  relativa  alle  sostanze
stupefacenti e psicotrope, suddivise  in  cinque  tabelle  denominate
«Tabella I, II, III e IV e Tabella dei medicinali»; 
  Considerato che nelle predette Tabelle I,  II,  III  e  IV  trovano
collocazione le sostanze con  potere  tossicomanigeno  e  oggetto  di
abuso in ordine decrescente di potenziale di  abuso  e  capacita'  di
indurre dipendenza, in conformita' ai criteri per la formazione delle
tabelle di cui all'art. 14 del testo unico; 
  Visto in particolare l'articolo14, comma 1, lettera a) e lettera d)
del testo unico, concernente i criteri di formazione della Tabella I; 
  Tenuto conto della nota pervenuta in data 31 maggio 2022  da  parte
dell'Unita' di coordinamento del Sistema nazionale di allerta precoce
del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza  del  Consiglio
dei  ministri,  concernente  la  segnalazione  di   nuove   molecole:
MDMB-5Br-INACA, CUMIL-INACA, CUMIL-1Cl-CHSINACA, identificate per  la
prima volta in  Europa,  trasmesse  dall'Osservatorio  Europeo  sulle
Droghe e le Tossicodipendenze (EMCDDA) al Punto Focale  italiano  nel
mese di aprile 2022; 
  Tenuto conto che le citate sostanze sono state identificate per  la
prima volta in Europa nell'ambito di sequestri effettuati dalle forze
dell'ordine e che, in particolare,  la  sostanza  MDMB-5Br-INACA  era
contenuta in un reperto sequestrato dalla polizia svizzera in data 11
gennaio 2022,  la  sostanza  CUMIL-INACA  era  contenuta  in  reperti
sequestrati dalla polizia tedesca nel mese di novembre 2020  e  dalla
polizia  ungherese  nel  mese  di  settembre  2021  e   la   sostanza
CUMIL-1Cl-CHSINACA  era  anch'essa  presente  nello  stesso   reperto
sequestrato dalla polizia ungherese in data 30 settembre 2021; 
  Considerato   che   le   sostanze   MDMB-5Br-INACA,    CUMIL-INACA,
CUMIL-1Cl-CHSINACA risultano gia' sotto  controllo  in  Italia  quali
analoghi di struttura  derivanti  da  indazol-3-carbossamide  inclusi
nella  Tabella  I  del   testo   unico,   senza   essere   denominate
specificamente; 
  Ritenuto necessario, in relazione  ai  citati  sequestri,  inserire
nella tabella I  del  testo  unico  la  specifica  indicazione  delle
sostanze   MDMB-5Br-INACA,   CUMIL-INACA,   CUMIL-1Cl-CHSINACA,   per
favorirne la pronta individuazione da parte delle Forze dell'ordine; 
  Acquisito il parere dell'Istituto superiore di  sanita',  reso  con
nota del 31 maggio 2022, favorevole all'inserimento nella  Tabella  I
del  testo  unico  della   specifica   indicazione   delle   sostanze
MDMB-5Br-INACA, CUMIL-INACA, CUMIL-1Cl-CHSINACA; 
  Acquisito il parere del Consiglio superiore  di  sanita',  espresso
nella seduta del 13 settembre 2022, favorevole all'inserimento  nella
Tabella I del testo unico della specifica indicazione delle  sostanze
MDMB-5Br-INACA, CUMIL-INACA, CUMIL-1Cl-CHSINACA; 
  Ritenuto, pertanto,  di  dover  procedere  all'aggiornamento  della
Tabella I del  testo  unico,  a  tutela  della  salute  pubblica,  in
considerazione dei rischi connessi alla diffusione di nuove  sostanze
psicoattive sul mercato  internazionale,  riconducibile  a  sequestri
effettuati in Europa e tenuto conto della necessita' di agevolare  le
connesse attivita' da parte delle Forze dell'ordine; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Nella Tabella I del decreto del Presidente  della  Repubblica  9
ottobre 1990, n. 309,  e  successive  modificazioni,  sono  inserite,
secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze: 
    CUMIL-1Cl-CHSINACA (denominazione comune); 
    1-(1-clorocicloesil)sulfonil-N-(1-metil-1-fenil-etil)indazol-3-ca
rbossammide (denominazione chimica); 
    1-( (1-clorocicloesil)sulfonil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indazol
-3-carbossammide (altra denominazione); 
    CUMYL-1Cl-CHSINACA (altra denominazione); 
    Cumil-CloroCicloesanSulfonil-IndazolCarbossAmmide          (altra
denominazione); 
    CUMIL-INACA (denominazione comune); 
    N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indazol-3-carbossammide  (denominazione
chimica); 
    N-(1-metil-1-fenil-etil)-1H-indazol-3-carbossammide        (altra
denominazione); 
    CUMYL-INACA (altra denominazione); 
    MDMB-5Br-INACA (denominazione comune); 
    Metil 2-(5-bromo-1H-indazol-3-carbossammide)-3,3-dimetilbutanoato
(denominazione chimica); 
    Metil
2-[(5-bromo-1H-indazol-3-carbonil)ammino]-3,3-dimetilbutanoato (altra
denominazione); 
    MDMB-5-bromo-INACA (altra denominazione); 
  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  quindicesimo   giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 14 dicembre 2022 
 
                                               Il Ministro: Schillaci