N. 266 SENTENZA 10 novembre - 22 dicembre 2022

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Circolazione stradale - Codice della strada - Violazione del  divieto
  di inversione di marcia nelle autostrade - Sanzione  amministrativa
  accessoria della  revoca  della  patente  di  guida  a  carico  del
  trasgressore  -  Applicazione  a  qualsiasi  tratto   autostradale,
  compreso quello tra i caselli di  entrata  e  di  uscita  e  quello
  successivo al casello d'uscita - Denunciata violazione dei principi
  di  ragionevolezza  e  di  uguaglianza  -  Non   fondatezza   della
  questione. 
- Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285),
  art. 176, commi 1, lettera a), e 22. 
- Costituzione, artt. 3, 24 e 27, secondo comma. 
(GU n.52 del 28-12-2022 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Silvana SCIARRA; 
Giudici :Daria de PRETIS,  Nicolo'  ZANON,  Franco  MODUGNO,  Augusto
  Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,  Giovanni  AMOROSO,  Francesco
  VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo  BUSCEMA,  Emanuela
  NAVARRETTA, Maria Rosaria  SAN  GIORGIO,  Filippo  PATRONI  GRIFFI,
  Marco D'ALBERTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 176,  commi
1, lettera a), e 22, del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285
(Nuovo codice della strada), promosso dal Giudice di pace di  Firenze
nel procedimento vertente tra R. S. e la Prefettura di  Firenze,  con
ordinanza del 7  gennaio  2015,  iscritta  al  n.  207  del  registro
ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 52, prima serie speciale, dell'anno 2021. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del 9 novembre  2022  il  Giudice
relatore Francesco Vigano'; 
    deliberato nella camera di consiglio del 10 novembre 2022. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza datata 6  giugno  2014,  depositata  presso  la
cancelleria del giudice a quo  il  7  gennaio  2015,  pervenuta  alla
cancelleria di questa Corte il 15 novembre 2021  e  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre 2021, il Giudice di pace di Firenze
- sciogliendo una riserva assunta all'udienza del 1° luglio 2011 - ha
sollevato questioni di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  176,
commi 1, lettera a), e 22, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285 (Nuovo codice della strada), in riferimento agli artt.  3,  24  e
27,  secondo  comma,  della  Costituzione   «nonche'   al   principio
costituzionale   della    ragionevolezza    della    discrezionalita'
legislativa», nella parte in cui assoggetta al  medesimo  trattamento
sanzionatorio «le condotte in esso descritte, commesse  in  qualsiasi
tratto di autostrada e, quindi, sia nel tratto  autostradale  che  si
sviluppa tra i caselli autostradali sia nel  tratto  all'esterno  dei
medesimi e in  particolare  nei  piazzali  antistanti  i  caselli  di
ingresso/uscita». 
    1.1.- Il rimettente riferisce di essere  investito  del  ricorso,
tempestivamente depositato il 21  giugno  2011,  con  cui  R.  S.  ha
impugnato il provvedimento prefettizio di  revoca  della  patente  di
guida ai sensi dell'art. 176, comma 22, cod. strada. 
    All'udienza del 1° luglio 2011, il giudice a quo aveva sospeso il
provvedimento di revoca della patente e il connesso provvedimento  di
fermo  amministrativo  del  mezzo,  e  aveva  assegnato  termine   al
ricorrente  per  meglio  illustrare  l'eccezione  di   illegittimita'
costituzionale dell'art. 176, commi 1, lettera a), e 22, cod. strada,
dallo stesso formulata in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 27 Cost. 
    A seguito del deposito, il 27 ottobre 2011, di note  illustrative
da parte del ricorrente, con l'ordinanza in epigrafe  il  Giudice  di
pace di Firenze ha sollevato le anzidette questioni  di  legittimita'
costituzionale. 
    1.2.- In punto di rilevanza, il rimettente espone che  R.  S.  e'
stato sorpreso dalla polizia stradale mentre effettuava un'inversione
di marcia nel piazzale antistante un casello autostradale  che  aveva
appena attraversato in  uscita,  con  l'intenzione  di  rientrare  in
autostrada nella direzione opposta. 
    Ritiene il giudice a quo che tale condotta rientri nell'ambito di
applicazione dell'art. 176, comma 1, lettera a), cod. strada poiche',
con giurisprudenza costante,  la  Corte  di  cassazione  afferma  che
«l'intero tracciato di strada  svolgentesi  tra  i  due  segnali  "di
inizio e  fine  autostrada"  [...]  e'  da  considerarsi  carreggiata
autostradale» (sono  citate,  tra  le  altre,  Corte  di  cassazione,
sezione seconda civile, sentenza 25 maggio 2006, n. 16573, e  sezione
prima civile, sentenza 10 gennaio 2001, n. 9059); e nel caso in esame
non sarebbe dubbio che la condotta sia stata posta  in  essere  prima
dei cartelli di inizio e fine autostrada. Per tale condotta,  osserva
il rimettente, il comma 19 dello stesso art. 176 cod. strada  commina
la sanzione amministrativa da euro 1.886 a euro 7.546 (oggi  da  euro
2.046  a  euro  8.186),  mentre  il  comma  22  prevede  la  sanzione
accessoria  della  revoca  della  patente  di  guida  e   del   fermo
amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. 
    1.3.- La previsione della revoca obbligatoria  della  patente  si
porrebbe,  tuttavia,  in  palese  contrasto  con  il   principio   di
uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., sotto un duplice profilo. 
    In primo  luogo,  la  disposizione  censurata  punirebbe  con  la
medesima gravosa sanzione amministrativa della revoca  della  patente
«condotte che possono assumere eccezionale gravita', in quanto atte a
creare gravissimo pericolo alla circolazione,  il  piu'  delle  volte
destinate a provocare  incidenti  anche  mortali»  -  come  nel  caso
dell'inversione di marcia effettuata attraversando i varchi esistenti
sull'autostrada - e «condotte che, pur vietate, non possono in  alcun
modo connotarsi per analoghi caratteri di  pericolosita'»,  come  per
l'appunto un'inversione di marcia nel piazzale antistante il  casello
autostradale,  dove  le  modalita'  di  circolazione   sono   affatto
differenti, anche in relazione alla presenza di limiti  di  velocita'
sensibilmente inferiori. Inoltre,  l'impossibilita'  di  graduare  la
sanzione della revoca della patente - come era invece possibile prima
della modifica della disposizione  censurata  operata  dall'art.  30,
comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in  materia
di  sicurezza  stradale),  quando  era  prevista  la  sanzione  della
sospensione della patente da 6 a 24 mesi - impedirebbe al giudice  di
adeguare la sanzione accessoria a condotte cosi' diverse tra loro. 
    In secondo luogo, il principio di uguaglianza sarebbe violato  in
quanto la disposizione censurata prevederebbe,  per  l'inversione  di
marcia effettuata nel tratto di carreggiata compreso tra  i  cartelli
di inizio e fine autostrada e i caselli  autostradali,  una  sanzione
irragionevole  e  sproporzionata  rispetto  a  quella  prevista   per
condotte di gravita'  paragonabile.  La  comparazione  e'  svolta  in
particolare, con riferimento: a) all'inversione di marcia svolta  «in
quella parte  di  carreggiata  che  precede  il  cartello  di  inizio
autostrada o segue il cartello di fine autostrada» che  «gode  di  un
trattamento molto piu'  benevolo»,  pur  non  presentando  diversita'
sostanziali dal punto di vista delle caratteristiche della  strada  e
delle modalita'  di  circolazione,  sicche'  il  diverso  trattamento
sanzionatorio sarebbe determinato  esclusivamente  dal  dato  formale
della presenza del cartello; b) all'inversione di marcia eseguita  su
strade urbane ed extraurbane secondarie, dove, ai sensi dell'art. 154
cod. strada, essa «e' in generale consentita ed  e'  sanzionata  solo
con una modesta pena pecuniaria, qualora venga realizzata in presenza
di curve, dossi o intersezioni», nonostante viga su queste strade  il
limite di velocita' di 90 km/h, ben superiore  a  quello  vigente  in
prossimita' dei caselli; c) ad altre condotte che, poste in essere al
di fuori dell'ambito autostradale, sono sanzionate  in  maniera  piu'
blanda,  ancorche'  «oggettivamente  molto  piu'  gravi»,  quali   il
sorpasso in prossimita' o in corrispondenza delle curve o dei dossi e
in ogni altro caso di scarsa visibilita' (art. 148,  comma  10,  cod.
strada), ovvero in corrispondenza di intersezioni  (art.  148,  comma
12, cod. strada) oppure il  circolare  contromano  in  corrispondenza
delle curve, dei raccordi convessi o in ogni altro caso  di  limitata
visibilita' (art. 143, comma 12, cod. strada). 
    1.4.- Il rimettente riconosce che questioni analoghe  sono  state
dichiarate non fondate da questa Corte con la  sentenza  n.  373  del
1996 e l'ordinanza n. 58 del 1999. Ritiene tuttavia il giudice a  quo
di dover sollevare nuovamente  la  questione  essendo  nel  frattempo
mutato il quadro normativo, ed essendo venuta meno - in particolare -
la graduabilita' della sanzione accessoria. Infatti, l'art. 30, comma
2, della legge n. 120 del 2010, modificando il comma 22 dell'art. 176
cod. strada, ha sostituito la sanzione accessoria  della  sospensione
della patente da 6 a 24 mesi con quella  piu'  gravosa  della  revoca
della patente. 
    1.5.- Il giudice a quo dubita, infine,  del  possibile  contrasto
della previsione della revoca obbligatoria della patente altresi' con
i principi di presunzione di non colpevolezza  di  cui  all'art.  27,
secondo comma, Cost. e con il diritto di difesa di  cui  all'art.  24
Cost. 
    Pur se dettato in materia penale, il principio di presunzione  di
non colpevolezza sarebbe infatti applicabile anche  in  relazione  al
caso in esame, dal momento che  l'interessato  subirebbe  l'ablazione
del permesso  di  guida  «per  un  lunghissimo  periodo,  con  sicura
devastazione della situazione economica e familiare  della  persona»;
pregiudizio che risulterebbe particolarmente grave per il  ricorrente
nel giudizio  a  quo,  il  quale  svolge  un'attivita'  artigiana  di
giardinaggio e rischierebbe cosi' di perdere «il proprio lavoro e  la
possibilita' di sostenere la propria famiglia». 
    Quanto al diritto di difesa, secondo il rimettente esso  dovrebbe
«estendersi  fino  all'estremo   limite   di   potere   ottenere   un
provvedimento di immediata sospensione avente durata  fino  all'esito
definitivo  del  procedimento  giudiziario».  In  altre  parole,  «la
sanzione  deve  divenire  efficace  solamente  una  volta   che   sia
accompagnata dalla mancata impugnazione e definitivita' e non gravare
al contrario  sul  cittadino  che  si  deve  muovere  celermente  per
ottenere una sospensiva che poi - all'esito  del  giudizio  di  primo
grado - potrebbe essere revocata, salvo poi il ripristino in appello,
percio' con i tempi ben lunghi che si possono immaginare». La  revoca
della patente dovrebbe, piuttosto, essere «subordinata  al  passaggio
in  giudicato  della  sentenza   o   alla   definitivita'   dell'atto
amministrativo». 
    2.- E' intervenuto in giudizio il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che le questioni  siano  dichiarate  irrilevanti  e,
comunque, manifestamente infondate. 
    2.1.- L'interveniente, anzitutto, solleva «dubbi» sull'attualita'
della rilevanza della  questione,  dal  momento  che  essa  e'  stata
sollevata dal giudice a quo con ordinanza  risalente  a  circa  sette
anni prima della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale.  Ad
avviso dell'Avvocatura generale dello Stato, «l'eccessiva  onerosita'
della sanzione della revoca della patente non puo' [...] valutarsi in
astratto,  dovendo  piuttosto  essere  considerata,  anche  sotto  il
profilo  dell'attualita'  della  rilevanza,  nel   preciso   contesto
processuale di riferimento». 
    2.2.-  Nel  merito,  l'interveniente  ricorda  che  con  svariate
pronunce questa Corte ha ritenuto  la  manifesta  infondatezza  delle
questioni di legittimita' costituzionali aventi a oggetto l'art. 176,
comma 22, cod. strada, sollevate  in  riferimento  all'art.  3  Cost.
(sono richiamate le ordinanze n. 58 e n. 266 del 1999, n.  235  e  n.
168 del 1998, n. 89, n. 190 e n. 422 del 1997). 
    Il mutamento del quadro normativo segnalato dal  rimettente,  che
ha determinato l'inasprimento e la non graduabilita'  della  sanzione
accessoria,  non  imporrebbe,  secondo  l'Avvocatura  generale  dello
Stato, una diversa considerazione delle questioni. 
    Nel prevedere la  sanzione  censurata,  infatti,  il  legislatore
avrebbe tenuto «ben presente la generale condizione di  pericolosita'
su tutto il tratto autostradale,  senza  evidentemente  compiere  una
distinzione  tra   tratti   autostradali   di   maggiore   o   minore
pericolosita': e' l'intero tratto, delimitato dai cartelli di  inizio
e fine dell'autostrada, che costituisce motivo di allarme, posto  che
si tratta di luoghi ove e'  generalmente  alta  la  velocita'».  Tale
valutazione sarebbe stata ben presente a questa  Corte  allorche'  ha
evidenziato che la condotta in esame sarebbe  «idonea  a  determinare
una situazione di gravissimo pericolo» (sentenza n.  373  del  1996),
affermando che il legislatore «ha previsto un  divieto  assoluto  che
appare correlato alla  regola  della  unidirezionalita'  obbligatoria
della circolazione, non certo irragionevolmente imposta in  qualunque
punto   dei   tratti   autostradali,   proprio   per   le    evidenti
caratteristiche di questi rispetto alle strade comuni» (ordinanza  n.
58 del 1999). 
    Quanto alla diversita' del trattamento sanzionatorio  rispetto  a
fattispecie analoghe, l'interveniente richiama ancora l'ordinanza  n.
58 del 1999, dove si e' sottolineato come non spetti a  questa  Corte
rimodulare le scelte punitive  adottate  dal  legislatore  nella  sua
sfera discrezionale, ne' stabilire la quantificazione delle sanzioni,
il lamentato trattamento punitivo non potendo essere  «comparato  con
quello non omogeneo previsto dallo stesso codice della strada per  la
violazione di altre diverse condotte». 
    2.3.- Infine, per  quanto  concerne  le  questioni  sollevate  in
riferimento agli artt. 27, secondo comma, e 24 Cost., l'interveniente
osserva   anzitutto   che   la   revoca   della   patente   e'   atto
«strumentalmente e teleologicamente teso a tutelare con  immediatezza
l'incolumita' e l'ordine pubblico»,  impedendo  la  continuazione  di
un'attivita' pericolosa per la circolazione, e che proprio la  natura
e la finalita' della misura ne escludono il contrasto con l'art.  27,
secondo comma, Cost. 
    D'altra parte, il conducente colpito dal provvedimento di  revoca
della  patente  potrebbe  comunque   attivare   i   rimedi   previsti
dall'ordinamento, la cui presenza esclude secondo l'interveniente che
possa essere ravvisata una violazione dell'art. 24 Cost. Rileverebbe,
in particolare, la previsione di  cui  all'art.  22  della  legge  24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),  nella  versione
applicabile  ratione  temporis  nel  giudizio  a  quo,  secondo   cui
«l'opposizione non sospende l'esecuzione del procedimento, salvo  che
il giudice,  concorrendo  gravi  motivi,  disponga  diversamente  con
ordinanza non impugnabile». 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Giudice  di  pace  di
Firenze  ha  sollevato  questioni  di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 176, commi 1, lettera a), e 22, cod. strada, in riferimento
agli artt. 3, 24 e 27, secondo comma,  Cost.  «nonche'  al  principio
costituzionale   della    ragionevolezza    della    discrezionalita'
legislativa», nella parte in cui assoggetta al  medesimo  trattamento
sanzionatorio «le condotte in esso descritte, commesse  in  qualsiasi
tratto di autostrada e, quindi, sia nel tratto  autostradale  che  si
sviluppa tra i caselli autostradali sia nel  tratto  all'esterno  dei
medesimi e in  particolare  nei  piazzali  antistanti  i  caselli  di
ingresso/uscita». 
    2.- E' necessario, anzitutto, delimitare il thema  decidendum  al
solo comma 22 dell'art. 176 cod. strada. 
    Il  rimettente,  infatti,  non  solleva  alcuna   censura   sulla
legittimita' costituzionale del divieto, sancito dal comma 1, lettera
a), con riferimento  alle  condotte  compiute  «[s]ulle  carreggiate,
sulle rampe e sugli svincoli delle strade di cui all'art. 175,  comma
1» (e cioe' sulle autostrade, sulle strade extraurbane  principali  e
su  altre  strade  individuate  con  decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti) di «invertire il senso  di  marcia  e
attraversare lo spartitraffico, anche all'altezza dei varchi, nonche'
percorrere la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto
a quello consentito». 
    Le   censure   si   appuntano,   invece,   esclusivamente   sulla
disposizione sanzionatoria di cui al comma 22, che prevede in caso di
violazione  del  menzionato  divieto,  in  aggiunta   alla   sanzione
amministrativa  pecuniaria  prevista  dal  comma  19,  la   «sanzione
accessoria  della  revoca  della  patente  di  guida  e   del   fermo
amministrativo del veicolo per un periodo di tre  mesi».  Nell'ambito
dello stesso  comma  22,  il  rimettente  svolge  peraltro  argomenti
unicamente contro la sanzione della revoca della  patente  di  guida,
senza porre in discussione la legittimita' costituzionale  del  fermo
amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. 
    3.-  L'Avvocatura  generale  dello  Stato  solleva  dubbi   sulla
persistente attualita' della rilevanza delle questioni sollevate,  in
relazione al lungo lasso di tempo - sette anni -  intercorso  tra  il
deposito dell'ordinanza di rimessione e la  sua  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale. 
    In proposito, non si puo' non sottolineare  l'abnorme  intervallo
temporale intercorso non solo tra la data del deposito dell'ordinanza
(datata 6 giugno  2014,  ma  depositata  presso  la  cancelleria  del
giudice a quo il  7  gennaio  2015)  e  la  sua  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale, ma ancor prima tra l'udienza in esito alla  quale
l'ordinanza e' stata pronunciata (1° luglio 2011) e la  data  in  cui
essa e' pervenuta alla  cancelleria  di  questa  Corte  (15  novembre
2021), per essere poi pubblicata, di li' a qualche  settimana,  nella
Gazzetta Ufficiale: un intervallo temporale superiore a  dieci  anni,
in evidente frizione con quanto disposto dall'art. 23, comma 2, della
legge  11  marzo  1953,  n.  87  (Norme  sulla  costituzione  e   sul
funzionamento della Corte costituzionale), secondo cui il giudice che
sospende il processo per  sollevare  una  questione  di  legittimita'
costituzionale «dispone  l'immediata  trasmissione  degli  atti  alla
Corte costituzionale». 
    Dal momento, tuttavia, che la rilevanza delle questioni sollevate
dal giudice a quo deve, per  regola  generale,  essere  valutata  con
riferimento al momento in cui esse sono state sollevate,  non  vi  e'
ragione per escludere che la decisione di questa Corte possa spiegare
effetti nel procedimento  principale,  nei  termini  prospettati  dal
rimettente. 
    Quest'ultimo muove, infatti, dal corretto presupposto ermeneutico
secondo cui il divieto di  inversione  di  marcia  nelle  autostrade,
previsto dall'art. 176, comma 1, lettera a), cod. strada,  sanzionato
ai sensi dei  commi  19  e  22  della  medesima  disposizione,  trova
applicazione, secondo la costante giurisprudenza di legittimita', non
solo nel tratto compreso tra i caselli di entrata e quelli di uscita,
ma anche in quello successivo al casello  d'uscita  e  precedente  ai
cartelli  di  fine  e  inizio   autostrada   (cosi',   in   un   caso
sovrapponibile a quello oggetto del  procedimento  a  quo,  Corte  di
cassazione, sezione sesta civile, sentenza 15 giugno 2020, n.  11441;
nello stesso senso, sezione sesta civile, sentenza 26 giugno 2017, n,
15889, e ivi citazione di vari ulteriori precedenti conformi). 
    Proprio in questo tratto di autostrada risulta che il  ricorrente
nel giudizio a quo abbia  compiuto  l'inversione  di  marcia  che  il
Prefetto ha sanzionato, tra l'altro, con la revoca della patente,  in
applicazione del comma 22 dell'art. 176 cod.  strada.  L'accoglimento
delle questioni prospettate, dunque, consentirebbe al  rimettente  di
accogliere l'opposizione contro  il  provvedimento  di  revoca  della
patente, attualmente cautelarmente sospeso in attesa della  decisione
dell'incidente di legittimita' costituzionale. 
    Ne', d'altra parte, potrebbe ritenersi che la  sanzione  irrogata
dal provvedimento prefettizio impugnato sia nel frattempo prescritta,
risultando la prescrizione interrotta ai sensi del combinato disposto
degli artt. 28, secondo comma, della legge n. 689 del  1981  e  2943,
secondo comma, del codice civile, proprio per effetto della  pendenza
del giudizio di opposizione. 
    Ne consegue il rigetto  dell'eccezione  di  inammissibilita'  per
irrilevanza, che peraltro la stessa Avvocatura generale  dello  Stato
prospetta in forma meramente dubitativa. 
    4.-  Devono  essere  dichiarate  inammissibili  per  difetto   di
motivazione sulla non  manifesta  infondatezza,  invece,  le  censure
formulate in riferimento agli artt. 27, secondo comma, e 24 Cost. 
    Quanto all'art. 27, secondo comma,  Cost.,  il  rimettente  muove
infatti dal presupposto secondo cui il principio di non  colpevolezza
sino alla condanna definitiva sarebbe applicabile anche alle sanzioni
amministrative: presupposto, tuttavia, mai affermato da questa Corte,
e a supporto del quale sarebbe  stato  necessario  un  adeguato  iter
argomentativo, del tutto assente nell'ordinanza di rimessione. 
    Quanto al  diritto  di  difesa  di  cui  all'art.  24  Cost.,  il
rimettente assume che esso sarebbe violato per il solo fatto che  chi
sia  colpito  da  una  sanzione  amministrativa  abbia   l'onere   di
impugnarla e di chiederne al  giudice  la  sospensione;  e  cio'  per
evitarne l'immediata  esecutivita',  che  -  secondo  quanto  par  di
comprendere dallo stringato passaggio che l'ordinanza  di  rimessione
dedica a questa censura - risulterebbe di per se' contraria  all'art.
24  Cost.  Ma  tale  esecutivita'  e',  in  realta',   caratteristica
ordinaria di ogni provvedimento amministrativo: salva  per  l'appunto
la possibilita' per l'interessato di impugnarlo  e  di  chiederne  al
giudice la sospensione nelle more nel  giudizio,  nell'esercizio  del
suo diritto di difesa garantitogli dall'art. 24 Cost. Anche  rispetto
alla dedotta  lesione  dell'art.  24  Cost.  sarebbe  stata,  dunque,
necessaria  un'argomentazione  piu'  distesa  da  parte  del  giudice
rimettente, tale da rendere maggiormente intelligibile il senso della
sua censura. 
    5.- La questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. non e'
fondata. 
    5.1.- Secondo la costante  giurisprudenza  di  questa  Corte,  la
discrezionalita'  legislativa  nelle  scelte  relative  all'an  e  al
quantum  delle  sanzioni  amministrative  incontra  il  limite  della
manifesta irragionevolezza (sentenza n. 62 del 2021, punto  5.3.  del
Considerato in diritto; sentenza n. 115  del  2019,  punto  3.1.  del
Considerato in diritto;  sentenza  n.  212  del  2019,  punto  3  del
Considerato in diritto). 
    Piu'  recentemente,  si  e'  aggiunto  che   il   «principio   di
proporzionalita' della sanzione rispetto alla gravita'  dell'illecito
[e']   applicabile   anche   alla    generalita'    delle    sanzioni
amministrative»  (sentenza  n.  112  del  2019,  punto   8.2.2.   del
Considerato in diritto; nello stesso senso, sentenze n. 246 del 2022,
punto 9.1. del Considerato in diritto, n. 95 del 2022, punto 4.1. del
Considerato in  diritto,  e  n.  185  del  2021,  punti  4  e  6  del
Considerato in diritto). 
    5.2.- Come rammenta lo stesso  giudice  a  quo,  la  legittimita'
costituzionale dell'art. 176, comma 22, cod.  strada  e'  stata  gia'
piu' volte scrutinata da questa Corte sotto il  profilo  dell'art.  3
Cost. 
    Con la sentenza n. 373 del 1996 sono state ritenute non  fondate,
in  particolare,  varie  questioni  di  legittimita'   costituzionale
sollevate, con  distinte  ordinanze,  sulla  disposizione  nella  sua
formulazione originale, la quale stabiliva la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente per un periodo  da  sei  a
ventiquattro mesi in caso  di  violazione  dell'art.  176,  comma  1,
lettera  a),  cod.  strada,  che  a  sua  volta  prevedeva  un  reato
contravvenzionale punito in via principale con l'arresto da due a sei
mesi e con l'ammenda da duecentomila lire  a  un  milione.  Anche  in
quell'occasione,  il  giudice  rimettente  si  doleva  dell'eccessiva
severita'  della  sanzione   amministrativa   accessoria,   allorche'
applicata a condotte che non avessero determinato in concreto  alcuna
situazione  di  pericolo;  e  cio'  anche  in  comparazione  con   il
trattamento sanzionatorio previsto per altri gravi illeciti  connessi
alla circolazione stradale, per i quali era all'epoca  stabilita  una
sospensione di durata minima inferiore. Questa  Corte  ha,  tuttavia,
ritenuto non fondate le questioni,  osservando  tra  l'altro  che  la
sospensione  della  patente,  allora  comminata  dalla   disposizione
all'esame, «sanziona una condotta considerata, a  ragione,  idonea  a
determinare una situazione di gravissimo pericolo». 
    Identiche questioni  sono  poi  state  dichiarate  manifestamente
infondate con le ordinanze n. 89, n. 190 e n. 422 del 1997, n. 168  e
n. 235 del 1998 e n. 58 del  1999.  In  particolare  in  quest'ultima
ordinanza, scaturita da un giudizio nel quale il ricorrente risultava
avere  compiuto  l'inversione  del  senso  di  marcia  nel   piazzale
antistante i caselli di ingresso dell'autostrada, si e'  sottolineato
come  la  disposizione  censurata  sanzioni  «condotte  ritenute  dal
legislatore idonee a determinare situazioni  di  gravissimo  pericolo
(cfr. la citata sentenza n. 373 del 1996), ad evitare le  quali  egli
ha previsto un divieto assoluto  che  appare  correlato  alla  regola
della unidirezionalita' obbligatoria della  circolazione,  non  certo
irragionevolmente imposta in qualunque punto dei tratti autostradali,
proprio per le  evidenti  caratteristiche  di  questi  rispetto  alle
strade comuni». 
    5.3.- Il giudice a quo ritiene,  tuttavia,  che  tali  precedenti
dovrebbero essere  riconsiderati  da  questa  Corte,  alla  luce  dei
mutamenti del quadro normativo intervenuti nel frattempo. 
    Da un lato dovrebbe tenersi conto dell'avvenuta depenalizzazione,
ad  opera  del  decreto  legislativo  30  dicembre   1999,   n.   507
(Depenalizzazione  dei   reati   minori   e   riforma   del   sistema
sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25  giugno  1999,
n. 205), del reato  contravvenzionale  originariamente  previsto  dal
combinato disposto dei commi 1, lettera a), e 19 dell'art.  176  cod.
strada, oggi sostituito da un illecito amministrativo punito con  una
sanzione pecuniaria non inferiore a 2.046 e  non  superiore  a  8.186
euro. 
    Dall'altro, occorrerebbe considerare che il comma  22  censurato,
per effetto da ultimo delle modifiche apportate dalla  legge  n.  120
del 2010, prevede oggi non piu' la sospensione della patente  per  un
periodo da sei a ventiquattro mesi, ma l'assai piu' gravosa  sanzione
accessoria della revoca della patente di guida;  sanzione  accessoria
che, per effetto dell'art. 219, comma 3-bis, cod. strada, preclude al
soggetto colpito la possibilita' di conseguire una nuova  patente  se
non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal momento  in  cui  e'
divenuto definitivo il provvedimento che ha irrogato la sanzione. 
    Alla luce di tali modifiche, occorrerebbe riconoscere, secondo il
giudice a quo, il contrasto con l'art. 3 Cost. della previsione della
revoca della patente per un periodo minimo di due anni. E cio'  sotto
plurimi, concorrenti profili. 
    Anzitutto,  tale   previsione   equiparerebbe   irragionevolmente
condotte di disvalore assai diverso, come l'inversione del  senso  di
marcia nella sede autostradale compresa tra i caselli di entrata e di
uscita - dove normalmente vige un limite di velocita' di 130 km/h - e
la medesima condotta compiuta nei piazzali antistanti  i  caselli  di
entrata e di uscita, dove il limite di velocita' e' assai inferiore. 
    In  secondo  luogo,   essa   determinerebbe   una   irragionevole
disparita' di trattamento sanzionatorio rispetto alle inversioni  del
senso  di  marcia  che  siano  compiute  al  di  fuori  delle  strade
menzionate nell'art. 175, comma 1, cod.  strada  (autostrade,  strade
extraurbane principali e altre strade  individuate  con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti),  ma  che  egualmente
creino grave pericolo per la circolazione stradale. 
    Infine,  la  previsione  censurata  imporrebbe   un   trattamento
sanzionatorio  irragionevolmente  piu'  severo  rispetto   ad   altri
illeciti ben piu'  gravi,  come  il  sorpasso  in  prossimita'  o  in
corrispondenza di curve, dossi o intersezioni, ovvero la circolazione
contromano sulla carreggiata, illeciti per i  quali  e'  prevista  la
semplice sospensione, e non gia' la revoca, della patente. 
    5.4.- Questa Corte non condivide tali argomenti. 
    5.4.1.- Non v'e' dubbio, invero, che, in seguito  alle  segnalate
modifiche apportate dalla legge n.  120  del  2010,  la  disposizione
censurata prevede oggi per le violazioni del precetto di cui all'art.
176, comma 1, lettera a), cod. strada  un  trattamento  sanzionatorio
per certi versi piu' severo rispetto a quello  scrutinato  da  questa
Corte  nelle  pronunce  poc'anzi  rammentate.  Nonostante  l'avvenuta
depenalizzazione della relativa contravvenzione ad opera  del  d.lgs.
n. 507 del 1999, infatti, l'odierna previsione  nel  comma  22  della
sanzione accessoria della revoca della patente,  che  si  aggiunge  a
quella pecuniaria prevista  nel  comma  19,  e'  assai  piu'  gravosa
rispetto  a  quella,  precedentemente  prevista,   della   sua   mera
sospensione per un periodo compreso  tra  sei  e  ventiquattro  mesi:
sanzione, quest'ultima,  destinata  a  cessare  automaticamente  allo
spirare  del  termine,  mentre  ora  l'interessato  ha   l'onere   di
ripresentare domanda per il conseguimento della  patente,  una  volta
trascorso il periodo  minimo  di  due  anni  dalla  revoca  ai  sensi
dell'art. 219, comma 3-bis, cod. strada.  Inoltre,  la  revoca  della
patente  e',  a  differenza  della  sospensione,  sanzione  oggi  non
graduabile  in  relazione  alla   concreta   gravita'   dell'illecito
(sentenza n. 246 del 2022, punto 11 del Considerato in diritto; sulla
possibilita' che l'illecito amministrativo scaturente  da  interventi
di depenalizzazione risulti sanzionato piu' severamente  rispetto  al
reato  precedente,  sentenza  n.  223  del  2018,  punto   6.2.   del
Considerato in diritto). 
    E non v'e' dubbio che una  sanzione  come  quella  in  parola  e'
suscettibile di incidere pesantemente su diritti  fondamentali  della
persona, in primis il suo diritto al lavoro, limitandone in  concreto
l'esercizio,  come  emblematicamente  mostra  il   caso   in   esame,
concernente una  persona  che  esercitava  -  quanto  meno  all'epoca
dell'ordinanza  di  rimessione   -   un'attivita'   artigianale   che
comportava  la  necessita'   di   utilizzare   l'autovettura   (sulla
particolare afflittivita' della sanzione della revoca della  patente,
sentenze n. 246 del 2022, punto 10 del Considerato in diritto,  e  n.
68 del 2021, punto 6 del Considerato in diritto) 
    5.4.2.- Tuttavia, la revoca della patente -  ancorche'  applicata
cumulativamente alle altre  sanzioni  previste  dai  commi  19  e  22
dell'art.  176  cod.  strada  -  non  puo'  ritenersi  manifestamente
sproporzionata rispetto alla gravita' dell'illecito per la  quale  e'
prevista. 
    Come gia' questa Corte ha sottolineato nelle  proprie  precedenti
pronunce sull'art. 176, comma 22, cod. strada, chi inverte  il  senso
di marcia in un'autostrada crea un gravissimo pericolo per la vita  e
l'incolumita' propria e altrui. E cio' resta vero, in linea generale,
anche  ove  la  condotta  sia  compiuta  nel  tratto   immediatamente
successivo   ai   caselli   di   uscita   dall'autostrada,   in   cui
frequentemente accade che i conducenti degli  automezzi  procedano  a
velocita' ampiamente superiore a quelle consentite -  specie  laddove
siano muniti di "telepass" e  non  debbano,  quindi,  necessariamente
arrestarsi al casello -, e non riescano per tale ragione a frenare in
tempo utile a evitare la collisione, in caso di repentine manovre  di
inversione del senso di marcia da parte di altri automobilisti. 
    A fronte di simili  rischi,  non  puo'  ritenersi  manifestamente
irragionevole la  scelta  legislativa  di  affiancare  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria una  sanzione  certo  assai  severa  ma  di
particolare  efficacia  deterrente  come  la  revoca  della  patente,
equiparando  nel  trattamento  sanzionatorio  tutte  le  condotte  di
inversione  del  senso  di  marcia  compiute   in   tutte   le   zone
autostradali, onde  dissuadere  in  modo  specialmente  energico  gli
utenti della strada dal compiere simili condotte anche in  situazioni
di apparente sicurezza. 
    Neppure puo' considerarsi  irragionevole  la  previsione  di  una
sanzione piu' severa per le inversioni del senso di  marcia  compiute
nelle autostrade e nelle strade extraurbane  principali,  rispetto  a
quella prevista per le strade urbane ed  extraurbane  secondarie.  Il
legislatore ha ritenuto che, in queste  ultime  strade,  l'inversione
del  senso  di  marcia  sia  sanzionabile  in  presenza   di   talune
circostanze  che  evidenzino  la  particolare   pericolosita'   della
condotta,  prevedendo  comunque  un  trattamento  sanzionatorio  meno
severo in caso di violazione del divieto; e cio' in  ragione  di  una
valutazione, non implausibile gia' al metro della comune  esperienza,
di generale minore pericolosita' di simili comportamenti, rispetto  a
quelli tenuti sulle autostrade o sulle strade extraurbane principali. 
    Ne', infine, puo' essere censurata sotto il profilo  dell'art.  3
Cost.  la  scelta  del  legislatore  di  apprestare  un   trattamento
sanzionatorio piu' severo per le condotte qui  all'esame  rispetto  a
quello previsto per le  condotte  individuate  dal  rimettente  quali
tertia  comparationis:  condotte  che  sono  a  ben  vedere   affatto
eterogenee, riferendosi  tutte  a  contesti  spaziali  diversi  dalle
autostrade e dalle strade principali extraurbane. 
    5.4.3.- Quanto poi alla impossibilita' di  graduare  la  sanzione
accessoria  rispetto  alla  concreta  gravita'  della  condotta,   la
giurisprudenza di questa Corte, sorta con riferimento  alle  sanzioni
penali in  senso  stretto,  ritiene  in  effetti  che,  in  linea  di
principio, «previsioni sanzionatorie rigide non appai[a]no  in  linea
con il "volto  costituzionale"  del  sistema  penale»  e  siano  anzi
"indiziate" di illegittimita'  costituzionale,  potendo  il  relativo
dubbio essere superato, caso per caso, solo «a condizione che, per la
natura dell'illecito  sanzionato  e  per  la  misura  della  sanzione
prevista,   quest'ultima   appaia   ragionevolmente   "proporzionata"
rispetto  all'intera  gamma  di  comportamenti   riconducibili   allo
specifico tipo di reato» (sentenza n. 222 del 2018,  punto  7.1.  del
Considerato in diritto, e ivi riferimenti alla  sentenza  n.  50  del
1980). 
    Come si e' piu' recentemente osservato,  questa  affermazione  si
presta «ad essere  estesa,  mutatis  mutandis,  anche  alle  sanzioni
amministrative a carattere punitivo» (sentenza n. 185 del 2021, punto
6  del  Considerato  in  diritto),  giacche'  pure  in   quest'ambito
«previsioni sanzionatorie rigide [...] che colpiscono in egual  modo,
e quindi equiparano, fatti in qualche  misura  differenti,  debb[o]no
rispondere al principio di ragionevolezza, dovendo tale  omologazione
trovare un'adeguata giustificazione» (sentenza n. 212 del 2019, punto
6.2.1. del Considerato in diritto). 
    Il che comporta l'esigenza di verificare se anche  le  infrazioni
meno gravi riconducibili al perimetro applicativo di una  fattispecie
per la quale e'  comminata  una  sanzione  amministrativa  di  natura
punitiva - quale e' la revoca della patente (sentenza n. 68 del 2021,
punto 6  del  Considerato  in  diritto)  -  «siano  connotate  da  un
disvalore tale da non rendere manifestamente [...] sproporzionata  la
sanzione amministrativa» medesima (ancora, sentenza n. 212 del  2019,
punto 6.2.1. del Considerato in diritto). 
    Sostanzialmente alla luce di tale criterio, questa  Corte  ha  ad
esempio escluso il  contrasto  con  l'art.  3  Cost.  della  sanzione
(fissa) della revoca  della  patente  per  le  ipotesi  aggravate  di
omicidio stradale o lesioni personali  gravi  o  gravissime  stradali
(giudicando invece irragionevole  tale  sanzione  in  relazione  alle
rispettive ipotesi non aggravate: sentenza n. 88  del  2019);  e  ha,
altresi', giudicato immuni da censure le sanzioni,  parimenti  fisse,
della rimozione  del  magistrato  e  della  destituzione  del  notaio
previste  in  relazione  a  gravi  figure  di  illecito  disciplinare
(rispettivamente, sentenze n. 197 del 2018 e n. 133 del 2019). 
    La gravita' delle conseguenze che, secondo la comune  esperienza,
possono derivare dall'inversione del senso di marcia in un'autostrada
o in una strada extraurbana principale, anche nel  tratto  di  strada
immediatamente successivo ai caselli d'uscita  dell'autostrada,  sono
parimenti tali da  escludere  che  la  scelta  del  legislatore,  pur
indubbiamente severa, di prevedere l'obbligatoria applicazione di una
sanzione fissa come la revoca della patente possa essere valutata  in
termini di manifesta irragionevolezza. Il che consente di distinguere
la decisione odierna da quelle di cui alle sentenze n. 22  del  2018,
n. 24 e n. 99 del 2020, che pure avevano ad oggetto ipotesi di revoca
obbligatoria della patente, in conseguenza pero' di condanne penali o
misure di prevenzione non correlate a illeciti  commessi  nell'ambito
della  circolazione  stradale,  e  corrispondenti  piuttosto  a  «una
varieta' di fattispecie, non sussumibili in termini  di  omogeneita'»
(sentenza n. 22 del 2018, punto 7  del  Considerato  in  diritto);  e
consente, altresi', di distinguere la decisione medesima da quella di
cui alla recentissima sentenza n. 246 del  2022,  che  ha  dichiarato
costituzionalmente  illegittimo  l'automatismo  della  revoca   della
patente in  conseguenza  di  condotte  di  circolazione  abusiva  del
veicolo sottoposto a sequestro, sottolineando come  tali  condotte  -
che peraltro ordinariamente  non  causano  pericolo  per  la  vita  o
l'incolumita'  di  alcuno  -  possano   sottendere   «una   possibile
eterogeneita' di  ragioni»,  e  risultare  cosi'  espressive  di  una
diversa «gravita' della violazione dei doveri di  custodia  nel  caso
specifico», della quale e' necessario che l'autorita'  amministrativa
tenga conto in sede di decisione  sulla  irrogazione  della  sanzione
accessoria in parola (punto 11 del Considerato in diritto). 
    Il che conduce  a  escludere,  anche  sotto  questo  profilo,  il
contrasto tra la disposizione censurata e l'art. 3 Cost. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 176, comma 22, del  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n.  285  (Nuovo  codice  della  strada),  sollevate,  in
riferimento agli artt. 24 e 27, secondo  comma,  della  Costituzione,
dal Giudice di pace di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe; 
    2)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 176, comma 22, cod.  strada,  sollevata,  in
riferimento all'art. 3 Cost., dal Giudice  di  pace  di  Firenze  con
l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 novembre 2022. 
 
                                F.to: 
                     Silvana SCIARRA, Presidente 
                    Francesco VIGANO', Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 22 dicembre 2022. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA