PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 16 dicembre 2022 

Ordinanza  di  protezione  civile   finalizzata   a   consentire   il
progressivo rientro in  ordinario  delle  misure  di  contrasto  alla
pandemia da COVID-19 regolate con ordinanze di protezione  civile  in
ambito organizzativo, operativo e logistico durante la vigenza  dello
stato di emergenza. Prosecuzione  fino  al  31  dicembre  2022  delle
attivita' di cui all'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile  n.  892  del  16  maggio  2022.
Regione Marche. (Ordinanza n. 953). (22A07349) 
(GU n.303 del 29-12-2022)

 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare gli articoli 25, 26 e 27; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,
la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con cui  il
medesimo stato di emergenza e' stato prorogato  fino  al  15  ottobre
2020, la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre  2020  con
cui il medesimo stato di emergenza e' stato  ulteriormente  prorogato
fino al 31 gennaio 2021, la delibera del Consiglio dei  ministri  del
13 gennaio 2021 che ha previsto la proroga dello stato  di  emergenza
fino al 30  aprile  2021,  nonche'  la  delibera  del  Consiglio  dei
ministri del 21 aprile 2021 che ha previsto l'ulteriore proroga dello
stato di emergenza fino al 31 luglio 2021; 
  Visto il decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita'  sociali  ed  economiche»,  che
all'art. 1 ha previsto l'ulteriore proroga dello stato  di  emergenza
fino al 31 dicembre 2021; 
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n.  221  recante
«Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il
contenimento della diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19»,  che  ha
previsto l'ulteriore proroga dello stato  di  emergenza  fino  al  31
marzo 2022; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020, recante:  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili»; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12  febbraio  2020,  n.
635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del  22
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640  del  27  febbraio
2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29  febbraio  2020,  n.
643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo  2020,  n.  645  e  n.  646
dell'8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020,
n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020,  n.  654  del  20
marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26  marzo  2020,  n.
658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5 aprile
2020, nn. 663 e 664 del 18 aprile 2020 e nn. 665, 666 e  667  del  22
aprile 2020, n. 669 del 24 aprile 2020, n. 672 del 12 maggio 2020, n.
673 del 15 maggio 2020, n. 680 dell'11 giugno 2020,  n.  684  del  24
luglio 2020, n. 689 del 30 luglio 2020, n. 690 del 31 luglio 2020, n.
691 del 4 agosto 2020, n. 692 dell'11 agosto  2020,  n.  693  del  17
agosto 2020, n. 698 del 18 agosto 2020, n. 702 del 15 settembre 2020,
n. 705 del 2 ottobre 2020, n. 706 del 7 ottobre 2020, n. 707  del  13
ottobre 2020, n. 708 del 22 ottobre 2020, n. 709 del 24 ottobre 2020,
n. 712 del 15 novembre 2020, n. 714 del 20 novembre 2020, n. 715  del
25 novembre 2020, n. 716 del 26 novembre 2020, n. 717 del 26 novembre
2020, n. 718 del 2 dicembre 2020, n. 723 del 10 dicembre 2020, n. 726
del 17 dicembre 2020, n. 728 del 29 dicembre  2020,  n.  733  del  31
dicembre 2020, n. 735 del 29 gennaio 2021, n. 736 del 30 gennaio 2021
e n. 737 del 2 febbraio 2021, n. 738 del  9  febbraio  2021,  n.  739
dell'11 febbraio 2021, n. 740 del 12 febbraio 2021,  n.  741  del  16
febbraio 2021, n. 742 del 16 febbraio 2021, n. 751 del 17 marzo 2021,
n. 752 del 19 marzo 2021, n. 764 del 2 aprile 2021,  n.  772  del  30
aprile 2021, n. 774 e n. 775 del 13 maggio 2021, n. 776 del 14 maggio
2021, n. 777 del 17 maggio 2021, n. 778 del 18 maggio  2021,  n.  784
del 12 luglio 2021 e n. 786 del 31 luglio 2021, n. 805 del 5 novembre
2021, n. 806 dell'8 novembre 2021, n. 808 del 12  novembre  2021,  n.
816 del 17 dicembre 2021, n. 817 del 31 dicembre 2021, n. 849 del  21
gennaio 2022, n. 869 del 1° marzo 2022, n. 879 del 25 marzo 2022,  n.
884 del 31 marzo 2022, n. 887 del 15  aprile  2022,  n.  888  del  16
aprile 2022, n. 890 del 26 aprile 2022, nn. 892 e 893 del  16  maggio
2022, n. 900 del 27 giugno 2022, n. 905 del 18 luglio  2022,  n.  914
del 16 agosto 2022, n. 918 del 12 settembre 2022, n. 931, n. 933 e n.
934 del 13 ottobre 2022 e n. 936 del 20 ottobre 2022; 
  Visto il decreto-legge  24  marzo  2022,  n.  24,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, ed  in  particolare
l'art.  1  con  cui  e'  disposto  che   allo   scopo   di   adeguare
all'evoluzione dello stato della pandemia da COVID-19  le  misure  di
contrasto in ambito organizzativo, operativo e logistico emanate  con
ordinanze di protezione civile durante  la  vigenza  dello  stato  di
emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del
31  gennaio  2020,  da  ultimo  prorogato  fino  al  31  marzo  2022,
preservando, fino  al  31  dicembre  2022,  la  necessaria  capacita'
operativa e di pronta reazione delle strutture  durante  la  fase  di
progressivo rientro nell'ordinario, possono  essere  adottate  una  o
piu' ordinanze ai sensi di quanto previsto dall'art. 26  del  decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; 
  Considerato, inoltre, che il sopra citato decreto-legge n.  24  del
2022, prevede che possono essere  adottate  ordinanze  di  protezione
civile, su richiesta motivata  delle  amministrazioni  competenti,  e
possono  contenere  misure  derogatorie  negli   ambiti   suindicati,
individuate  nel  rispetto  dei  principi  generali  dell'ordinamento
giuridico e delle norme dell'Unione europea, con  efficacia  limitata
fino al 31 dicembre 2022; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 892 del 16 maggio 2022 recante  «Ordinanza  di  protezione  civile
finalizzata a consentire il progressivo rientro  in  ordinario  delle
misure di contrasto alla pandemia da  Covid-19  di  competenza  delle
regioni e Province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e  degli  enti
locali  regolate  con  ordinanze  di  protezione  civile  in   ambito
organizzativo, operativo e logistico durante la vigenza  dello  stato
di emergenza», in particolare l'art. 1, comma 3, laddove  si  prevede
che, al fine di proseguire ulteriormente una o piu'  delle  attivita'
di cui  al  comma  2,  ciascun  soggetto  responsabile  e'  tenuto  a
trasmettere  al  Dipartimento  della  protezione   civile:   (a)   la
quantificazione degli oneri  finanziari  complessivi,  da  intendersi
quale tetto massimo di spesa, relativi alle misure  gia'  autorizzate
con precedenti ordinanze di protezione civile e poste in essere  fino
al 31 marzo 2022; (b) la pianificazione delle attivita' che si  rende
necessario prorogare a partire dal 1° giugno 2022, rimodulate in modo
da assicurarne il graduale rientro  in  ordinario,  secondo  apposito
cronoprogramma che ne indichi la  progressiva  riduzione  e  completa
conclusione entro il termine del 31 dicembre 2022; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 918 del 12 settembre  2022  ed  in  particolare,  l'art.  1  e  la
correlata tabella A, che ha previsto per tutte le regioni e  province
autonome, ivi inclusa la Regione Marche, l'aggiornamento, sulla  base
dei fabbisogni effettivi, del tetto di spesa massimo rimborsabile per
le attivita' di contrasto alla pandemia svolte fino al 31 marzo  2022
ai  sensi  dell'art.  1,  comma  3,  dell'ordinanza  del   Capo   del
Dipartimento della protezione civile n. 892 del 16 maggio 2022; 
  Considerato che la Regione Marche, in sede di rilascio  dell'intesa
di legge  sull'emananda  ordinanza  n.  918/2022,  aveva  chiesto  di
accantonare la posizione della regione medesima dal provvedimento  in
esame, al fine di effettuare ulteriori approfondimenti sugli  importi
finanziari; 
  Dato atto che la Regione Marche ha  comunicato  i  dati  finanziari
richiesti, rappresentando limitate  esigenze  di  prosecuzione  della
voce di spesa di cui all'art. 1, comma 2, lettera  c)  dell'ordinanza
del Capo del Dipartimento della  protezione  civile  n.  892  del  16
maggio 2022, garantendo il rispetto del termine di  cessazione  delle
attivita' del 31 dicembre 2022; 
  Ravvisata, pertanto,  la  necessita'  di  autorizzare  il  soggetto
responsabile della Regione Marche, a proseguire fino al  31  dicembre
2022, nelle attivita'  di  cui  all'art.  1,  comma  2  della  citata
ordinanza n. 892 del 2022; 
  Acquisita l'intesa della Regione Marche; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Proroga, in progressiva riduzione ai fini  del  graduale  rientro  in
  ordinario, delle misure di cui all'art. 1, comma 2,  dell'ordinanza
  del Capo del Dipartimento della protezione civile  n.  892  del  16
  maggio 2022 per la Regione Marche 
 
  1. Per le ragioni di cui in premessa,  al  fine  di  consentire  la
necessaria  pianificazione   delle   esigenze   di   prosecuzione   e
adeguamento all'evoluzione dello stato  della  pandemia  da  COVID-19
delle misure di contrasto regolate con ordinanze di protezione civile
in ambito organizzativo, operativo e  logistico  durante  la  vigenza
dello  stato  di  emergenza,  preservando  la  necessaria   capacita'
operativa  e  di  pronta  reazione  delle  strutture  nella  fase  di
progressivo rientro nell'ordinario, il  soggetto  responsabile  della
Regione  Marche,  nominato   ai   sensi   dell'art.   1,   comma   1,
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
892  del  16  maggio  2022  e'  autorizzato  alla  prosecuzione,   in
progressiva riduzione fino al termine ultimo per la  conclusione  del
31 dicembre 2022, delle attivita' di cui all'art. 1,  comma  2  della
citata ordinanza n. 892 del 2022 in essere alla data  del  31  maggio
2022, nei limiti dei fabbisogni, da intendersi quali tetti massimi di
spesa,  indicati  nella  tabella  in  allegato,  parte  integrante  e
sostanziale del presente provvedimento. 
  2. Il predetto soggetto responsabile provvede alle attivita' di cui
al comma 1 entro il limite massimo  di  euro  402.831,80,  articolati
come specificato nella tabella in allegato. Ai relativi oneri  si  fa
fronte a valere sulle  risorse  gia'  stanziate  per  l'emergenza  in
rassegna e senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 16 dicembre 2022 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio 

                               ______ 
 
Avvertenza: 
    Gli allegati tecnici alla presente  ordinanza  sono  consultabili
sul sito  istituzionale  del  Dipartimento  della  protezione  civile
(sezione  normativa  di  protezione   civile)   al   seguente   link:
https://www.protezionecivile.gov.it/it/dipartimento/amministrazione-t
rasparente/provvedimenti-normativi