Modifica del decreto 13 gennaio 2011, recante: «Contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica». (22A07378)(GU n.305 del 31-12-2022)
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE; Visto il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio; Visto il regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91; Visto il regolamento (UE) n. 2021/279 della Commissione del 22 febbraio 2021 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i controlli e le altre misure che garantiscono la tracciabilita' e la conformita' nella produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici; Visto il regolamento (UE) n. 2021/1165 della Commissione del 15 luglio 2021 che autorizza l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regolamento (UE) n. 2021/1807 della Commissione del 13 ottobre 2021 che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acibenzolar-s-metile, estratto acquoso dei semi germinati di Lupinus albus dolce, azossistrobina, clopiralid, ciflufenamid, fludioxonil, fluopyram, fosetil, metazaclor, oxathiapiprolin, tebufenozide e tiabendazolo in o su determinati prodotti; Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 2011, n. 309 «Contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica» cosi' come modificato dal decreto ministeriale 10 luglio 2020, n. 7264; Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 2013, n. 15692 «Disposizioni per l'adozione di un elenco di "non conformita'" riguardanti la qualificazione biologica dei prodotti e le corrispondenti misure che gli organismi di controllo devono applicare agli operatori ai sensi del regolamento (CE) n. 889/2008 modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013»; Visto il decreto ministeriale 12 marzo 2014, n. 2592 «Disposizioni per la designazione dei laboratori che possono eseguire l'analisi dei campioni prelevati durante i controlli in agricoltura biologica ai sensi dell'art. 12 del regolamento (CE) n. 882 del 29 aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni»; Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 «Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera g), della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170»; Visto il decreto ministeriale 10 luglio 2020, n. 7264 di modifica del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 gennaio 2011, n. 309, recante «Contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 250 del 25 ottobre 2022, con cui l'On. Francesco Lollobrigida e' stato nominato Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il sig. Luigi D'Eramo e' stato nominato Sottosegretario di Stato alle politiche agricole, alimentari e forestali; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 3, che dispone che il «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» assuma la denominazione di «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste»; Ritenuto opportuno posticipare ulteriormente il termine di cui all'allegato 2, punto 2 del decreto ministeriale 13 gennaio 2011, n. 309, gia' oggetto di proroga con il decreto ministeriale 10 luglio 2020, n. 7264, in attesa dei risultati del progetto di ricerca «Sistemia del fosfito nelle colture biologiche da contaminazioni accidentali o volontarie - BIOFOSF-CUBE» finalizzato allo studio dei fenomeni di degradazione dell'acido fosfonico all'interno dei tessuti vegetali e di altri aspetti collegati alla problematica della contaminazione da fosfiti dei prodotti biologici e finanziato dal Mipaaf in data 29 aprile 2022; Sentito il Tavolo tecnico in agricoltura biologica, nel corso della riunione del 29 settembre 2022; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 14 dicembre 2022; Decreta: Art. 1 1. L'allegato 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 gennaio 2011, n. 309, cosi' come modificato dal decreto 10 luglio 2020, n. 7264, e' modificato come segue: a) nei punti 2 e 3 la data del «31 dicembre 2022» e' sostituita da: «31 dicembre 2025»; b) nell'ultima frase la data del «31 dicembre 2022» e' sostituita da: «31 dicembre 2025». Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 dicembre 2022 p. delega Il Sottosegretario di Stato D'Eramo