IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE;
Visto il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle
altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla
salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante
nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti
(CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n.
1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE)
2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti
(CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive
98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del
Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n.
882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive
89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e
97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e
all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento
(CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche,
relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti
biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/279 della Commissione del 22
febbraio 2021 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE)
n. 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
concerne i controlli e le altre misure che garantiscono la
tracciabilita' e la conformita' nella produzione biologica e
l'etichettatura dei prodotti biologici;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/1165 della Commissione del 15
luglio 2021 che autorizza l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze
nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/1807 della Commissione del 13
ottobre 2021 che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento
(CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda i livelli massimi di residui di acibenzolar-s-metile,
estratto acquoso dei semi germinati di Lupinus albus dolce,
azossistrobina, clopiralid, ciflufenamid, fludioxonil, fluopyram,
fosetil, metazaclor, oxathiapiprolin, tebufenozide e tiabendazolo in
o su determinati prodotti;
Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 2011, n. 309
«Contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti
fitosanitari in agricoltura biologica» cosi' come modificato dal
decreto ministeriale 10 luglio 2020, n. 7264;
Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 2013, n. 15692
«Disposizioni per l'adozione di un elenco di "non conformita'"
riguardanti la qualificazione biologica dei prodotti e le
corrispondenti misure che gli organismi di controllo devono applicare
agli operatori ai sensi del regolamento (CE) n. 889/2008 modificato
da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 392/2013 della
Commissione del 29 aprile 2013»;
Visto il decreto ministeriale 12 marzo 2014, n. 2592 «Disposizioni
per la designazione dei laboratori che possono eseguire l'analisi dei
campioni prelevati durante i controlli in agricoltura biologica ai
sensi dell'art. 12 del regolamento (CE) n. 882 del 29 aprile 2004 e
successive modifiche ed integrazioni»;
Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 «Disposizioni
di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli
in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica,
predisposto ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera g), della legge 28
luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto
2016, n. 170»;
Visto il decreto ministeriale 10 luglio 2020, n. 7264 di modifica
del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 13 gennaio 2011, n. 309, recante «Contaminazioni
accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti fitosanitari in
agricoltura biologica»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre
2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
Serie generale - n. 250 del 25 ottobre 2022, con cui l'On. Francesco
Lollobrigida e' stato nominato Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre
2022, con il quale il sig. Luigi D'Eramo e' stato nominato
Sottosegretario di Stato alle politiche agricole, alimentari e
forestali;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri» e, in particolare, l'art. 3, che dispone che il «Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali» assuma la
denominazione di «Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste»;
Ritenuto opportuno posticipare ulteriormente il termine di cui
all'allegato 2, punto 2 del decreto ministeriale 13 gennaio 2011, n.
309, gia' oggetto di proroga con il decreto ministeriale 10 luglio
2020, n. 7264, in attesa dei risultati del progetto di ricerca
«Sistemia del fosfito nelle colture biologiche da contaminazioni
accidentali o volontarie - BIOFOSF-CUBE» finalizzato allo studio dei
fenomeni di degradazione dell'acido fosfonico all'interno dei tessuti
vegetali e di altri aspetti collegati alla problematica della
contaminazione da fosfiti dei prodotti biologici e finanziato dal
Mipaaf in data 29 aprile 2022;
Sentito il Tavolo tecnico in agricoltura biologica, nel corso della
riunione del 29 settembre 2022;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 14 dicembre 2022;
Decreta:
Art. 1
1. L'allegato 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali 13 gennaio 2011, n. 309, cosi' come modificato
dal decreto 10 luglio 2020, n. 7264, e' modificato come segue:
a) nei punti 2 e 3 la data del «31 dicembre 2022» e' sostituita
da: «31 dicembre 2025»;
b) nell'ultima frase la data del «31 dicembre 2022» e' sostituita
da: «31 dicembre 2025».
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 dicembre 2022
p. delega
Il Sottosegretario di Stato
D'Eramo