MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 29 dicembre 2022 

Proroga delle misure urgenti in materia di  contenimento  e  gestione
dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei  dispositivi  di
protezione delle vie respiratorie. (22A07445) 
(GU n.305 del 31-12-2022)

 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale», e, in particolare, l'art. 32, il quale
prevede, tra l'altro, che «Il Ministro della  sanita'  puo'  emettere
ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e
sanita' pubblica e  di  polizia  veterinaria,  con  efficacia  estesa
all'intero territorio nazionale o a parte di esso  comprendente  piu'
regioni»; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Visto il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  28  maggio  2021,  n.  76,  e  successive
modificazioni,  recante   «Misure   urgenti   per   il   contenimento
dell'epidemia  da  COVID-19,  in   materia   di   vaccinazioni   anti
SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; 
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  17  giugno  2021,  n.  87,  e  successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa  delle
attivita'  economiche  e  sociali  nel  rispetto  delle  esigenze  di
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge  24  marzo  2022,  n.  24,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  19  maggio   2022,   n.   52,   recante
«Disposizioni urgenti per il superamento delle  misure  di  contrasto
alla diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19,  in  conseguenza  della
cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in  materia
sanitaria»; 
  Vista l'ordinanza del Ministro  della  salute  29  settembre  2022,
recante  «Misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei  dispositivi  di
protezione  delle  vie  respiratorie»,  pubblicata   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 30 settembre 2022, n. 229; 
  Vista l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  31  ottobre  2022,
recante  «Misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei  dispositivi  di
protezione  delle  vie  respiratorie»,  pubblicata   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 31 ottobre 2022, n. 255; 
  Vista la nota della Direzione generale della prevenzione  sanitaria
del 29 dicembre 2022, in materia; 
  Tenuto conto della maggiore  pericolosita'  del  contagio  connessa
alle   situazioni   di   fragilita'   nelle   strutture    sanitarie,
socio-sanitarie  e  socio-assistenziali  in   relazione   all'attuale
scenario della pandemia da COVID-19 e  all'andamento  della  stagione
influenzale; 
  Ritenuto,  pertanto,  necessario  e  urgente  prorogare  le  misure
disposte con la citata ordinanza del  31  ottobre  2022,  concernenti
l'utilizzo dei  dispositivi  di  protezione  delle  vie  respiratorie
sull'intero  territorio  nazionale  in  relazione  all'accesso   alle
strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali,  compresi
ambulatori e studi medici; 
 
                                Emana 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le misure disposte con l'ordinanza del Ministro della salute  31
ottobre 2022, citata in premessa, sono prorogate fino  al  30  aprile
2023. 
  La presente ordinanza e'  trasmessa  agli  organi  di  controllo  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 29 dicembre 2022 
 
                                               Il Ministro: Schillaci 

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero della salute, n. 3295