AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano,  a  base  di  ibuprofene  e  pseudoefedrina,   «Ibuprofene   e
Pseudoefedrina Teva». (22A07356) 
(GU n.2 del 3-1-2023)

 
      Estratto determina AAM/A.I.C. n. 259 del 19 dicembre 2022 
 
    Procedura europea N. IT/H/0740/001/DC. 
    E'  autorizzata  l'immissione   in   commercio   del   medicinale
IBUPROFENE  E  PSEUDOEFEDRINA  TEVA,  le  cui  caratteristiche   sono
riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del  prodotto  (RCP),
foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti  integranti  della
determina di cui al  presente  estratto,  nella  forma  farmaceutica,
dosaggio e confezioni alle condizioni  e  con  le  specificazioni  di
seguito indicate. 
    Titolare AIC: Teva B.V., con sede legale e domicilio  fiscale  in
Swensweg 5, 2031 Ga, Haarlem, Paesi Bassi (NL). 
    Confezioni: 
      «200 mg/30 mg compresse rivestite con  film»  12  compresse  in
blister PVC/PCTFE/AL - A.I.C. n. 047972017 (in base  10)  1FRZPK  (in
base 32); 
      «200 mg/30 mg compresse rivestite con  film»  20  compresse  in
blister PVC/PCTFE/AL - A.I.C. n. 047972029 (in base  10)  1FRZPX  (in
base 32); 
      «200 mg/30 mg compresse rivestite con  film»  24  compresse  in
blister PVC/PCTFE/AL - A.I.C. n. 047972031 (in base  10)  1FRZPZ  (in
base 32). 
    Principi attivi: Ibuprofene e Pseudoefedrina. 
    Produttori responsabili del rilascio dei lotti: 
      Teva Operations Poland Sp.  z.o.o.  ul.  Mogilska  80.  31-546,
Krakow, Polonia 
      Merckle  GmbH,  Ludwig-Merckle-Strasse  3,  89143   Blaubeuren,
Germania 
      Teva Czech Industries s.r.o., Ostravska 29, codice penale  305,
74770, Opava-Komarov, Repubblica Ceca. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per tutte le confezioni sopra indicate e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': 
      classificazione ai fini della rimborsabilita': C-bis. 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per tutte le confezioni sopra indicate e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della fornitura: 
      classificazione ai fini della fornitura: OTC -  Medicinale  non
soggetto a prescrizione medica da banco o di automedicazione. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                          Tutela di mercato 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei termini  previsti  dall'art.  10,
commi 2 e 4, del  decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219  e
successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui  un  medicinale
generico non puo' essere immesso  in  commercio,  finche'  non  siano
trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del  medicinale  di
riferimento,  ovvero,  finche'  non  siano  trascorsi   undici   anni
dall'autorizzazione  iniziale  del  medicinale  di  riferimento,   se
durante i primi otto anni di tale decennio, il  titolare  dell'A.I.C.
abbia  ottenuto  un'autorizzazione  per  una   o   piu'   indicazioni
terapeutiche nuove che,  dalla  valutazione  scientifica  preliminare
all'autorizzazione,  sono  state  ritenute  tali  da   apportare   un
beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti. 
    Il  presente  paragrafo  e  la  contenuta  prescrizione  sono  da
ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto di  quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
    Il  presente  paragrafo  e  la  contenuta  prescrizione  sono  da
ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per
questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui
all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e  pubblicato
sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
 
Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace
                           del medicinale 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione  in  commercio  e'
tenuto a porre in essere le attivita' e le azioni di farmacovigilanza
richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP). 
 
                    Validita' dell'autorizzazione 
 
    L'autorizzazione ha validita' fino alla Data  comune  di  rinnovo
europeo (CRD) 23 dicembre 2025, come indicata nella notifica di  fine
procedura (EoP) dello Stato membro di riferimento (RMS). 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.