N. 86 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 1 dicembre 2022
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 1° dicembre 2022 (della Regione Piemonte). Bilancio e contabilita' pubblica - Spesa sanitaria - Riparto delle risorse destinate alla copertura dei fabbisogni standard - Modifiche al decreto legislativo n. 68 del 2011 - Individuazione delle Regioni in equilibrio economico in base ai risultati relativi al secondo esercizio precedente a quello di riferimento - Effettuazione delle pesature con i pesi per classi di eta' considerati ai fini della determinazione del fabbisogno sanitario, relativi al secondo esercizio precedente a quello di riferimento - Definizione dei pesi con decreto interministeriale, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, utilizzando i criteri previsti dall'art. 1, comma 34, della legge n. 662 del 1996 - Regime transitorio - Previsione che, per gli anni 2021 e 2022, l'85 per cento delle risorse destinate alla copertura del fabbisogno standard nazionale per gli anni 2021 e 2022 e' ripartito secondo i suddetti criteri e il restante 15 per cento delle medesime risorse e' ripartito sulla base della popolazione residente riferita al 1° gennaio 2020 per il riparto 2021 e al 1° gennaio 2021 per il riparto 2022 - Previsione che, per l'anno 2022, nel caso in cui non venga raggiunta la prevista intesa, il decreto di determinazione provvisoria dei costi e dei fabbisogni standard e' adottato entro il 30 settembre 2022, mentre il decreto di determinazione definitiva e' adottato entro il 31 dicembre 2022. - Decreto-legge 8 agosto 2022 (recte: 9 agosto 2022), n. 115 (Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali), convertito, con modificazioni, nella legge 21 settembre 2022, n. 142, art. 19 [, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2)].(GU n.1 del 4-1-2023 )
Ricorso ex art. 27, comma 2 della Costituzione della Regione Piemonte (cod. fisc. 80087670016), in persona del Presidente della giunta regionale pro tempore on. Alberto Cirio, autorizzato con deliberazione della giunta regionale del 18 novembre 2022, n. 36-5992 (doc. 1), rappresentata e difesa, come da procura speciale in calce al presente ricorso, dall'avv. Marco Piovano [c.f. PVNMRC63M17A326O - pec marcopiovano@pec.ordineavvocatitorino.it - fax 011-432.48.89], e con domicilio eletto presso il di lui studio in Torino - corso Regina Margherita n. 174, e domicilio digitale presso l'indirizzo di posta elettronica certificata marcopiovano@pec.ordineavvocatitorino.it - per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale, dell'art. 19, comma 1, lettera b) numeri 1 e 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 recante: «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali», di modifica dell'art. 29 del decreto legislativo n. 68/2011, come convertito in legge dalla legge di conversione 21 settembre 2022, n. 142, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 settembre 2022, n. 221, per violazione degli articoli 117, terzo e quarto comma, e 119 della Costituzione, del principio di leale collaborazione (articoli 5 e 120, secondo comma della Costituzione). Fatto Nella Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2022, n. 221 e' stata pubblicata la legge 21 settembre 2022, n. 142, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali.». La legge di conversione, in particolare, per quanto qui occupa si limita a confermare il tenore del disposto dell'art. 19, commi 1 e 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 con cui sono apportate, ai fini del riparto delle risorse destinate alla copertura dei fabbisogni standard del Servizio sanitario nazionale, talune modificazioni all'art. 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, oggetto dell'odierno ricorso. L'art. 19, comma 1, lettera b), recita: 1. All'art. 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni: a) (omissis); b) al comma 7: 1) al quinto periodo, le parole: «per il solo anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2021 e 2022», le parole: «per il medesimo anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2021 e 2022» e dopo le parole: «al 1° gennaio 2020» sono aggiunte le seguenti: «per il riparto 2021 e al 1° gennaio 2021 per il riparto 2022; 2) dopo il quinto periodo sono aggiunti i seguenti: «Per l'anno 2022, nel caso in cui non venga raggiunta l'intesa prevista dal comma 1, il decreto di determinazione provvisoria dei costi e dei fabbisogni standard di cui al comma 1-bis, lettera b), e' adottato entro il 30 settembre 2022 mentre il decreto di determinazione definitiva di cui al comma 1-bis, lettera d), e' adottato entro il 31 dicembre 2022. Entro il 31 dicembre 2022 il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, emana il decreto di cui al secondo periodo del presente comma». Per effetto delle sopra riportate modifiche, il quinto periodo del comma 7 dell'art. 27 del decreto legislativo n. 68/2011 risulta cosi' formulato: «In via transitoria, per gli anni 2021 e 2022, nelle more dell'applicazione di quanto previsto al secondo periodo del presente comma ed in deroga a quanto previsto dal quarto periodo del presente comma, al fine di tenere conto della proposta regionale presentata dal Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome il 15 aprile 2021, l'85 per cento delle risorse destinate alla copertura del fabbisogno standard nazionale per gli anni 2021 e 2022 sono ripartite secondo i criteri di cui al presente comma e il restante 15 per cento delle medesime risorse e' ripartito sulla base della popolazione residente riferita al 1° gennaio 2020 per il riparto 2021 e al 1° gennaio 2021 per il riparto 2022. Per l'anno 2022, nel caso in cui non venga raggiunta l'intesa prevista dal comma 1, il decreto di determinazione provvisoria dei costi e dei fabbisogni standard di cui al comma 1-bis, lettera b), e' adottato entro il 30 settembre 2022 mentre il decreto di determinazione definitiva di cui al comma 1-bis, lettera d), e' adottato entro il 31 dicembre 2022. Entro il 31 dicembre 2022 il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, emana il decreto di cui al secondo periodo del presente comma;». Nella sostanza si assiste alla proroga per l'esercizio 2022 del regime derogatorio eccezionalmente approntato transitoriamente per l'annualita' precedente. Piu' in particolare, il sopracitato art. 19, comma 1, lettera b), senza prevedere una preventiva intesa con la Conferenza Stato-regioni - pur prevista in materia di riparto del Fondo sanitario dall'art. 1, comma 34-bis, della legge n. 662/1996 e dall'art. 115, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 112/1998 -, ha esteso all'anno 2022 il regime transitorio di riparto - previsto, per il solo anno 2021, dall'art. 27, comma 7, quinto periodo, del decreto legislativo n. 68/2011 - determinando una modifica dei criteri di riparto delle risorse indistinte per il SSN per l'anno 2022, in deroga ai generali criteri di cui agli articoli 25, 26 e 27, primo comma del decreto legislativo n. 68/2011 nonche' in contrasto con gli accordi intervenuti tra le regioni in sede di riparto 2021 circa la natura assolutamente transitoria e straordinaria della deroga operata per quell'anno. Il comma in questione, infatti, riporta, anche per il 2022, l'applicazione del criterio del costo standard pesato soltanto sull'85% del Fondo penalizzando nuovamente le regioni con popolazione piu' anziana che vedono ridursi la pesatura per eta' con conseguente pregiudizio economico in termini di minor riparto, per la esponente regione, di un ammontare pari a circa 25 milioni di euro (si veda il doc. 2, proiezione effetti misura sul 2022). Quanto precede senza preventiva intesa in seno alla Conferenza Stato-regioni, anzi, la disposizione prevede espressamente, in caso di mancata intesa, che il decreto di determinazione provvisoria dei costi e dei fabbisogni standard di cui al comma 1-bis, lettera b), venga adottato entro il 30 settembre 2022 mentre il decreto di determinazione definitiva di cui al comma 1-bis, lettera d), entro il 31 dicembre 2022. La ricorrente regione ritiene tale modus operandi non conforme ai principi costituzionali. Occorre preliminarmente rilevare che dal 1978 (anno di istituzione del FSN) ad oggi l'ammontare totale da destinare al Fondo e' stato determinato in base a scelte di bilancio, partendo dalla spesa dell'anno precedente e incrementandola a seconda delle risorse disponibili. La ripartizione di questo totale tra le regioni ha seguito diversi schemi. Quello introdotto nel 1996 mostrava una certa attenzione per le realta' territoriali, non utilizzando comunque un indice di deprivazione sanitaria. Con esso, infatti, la spesa pro capite dipendeva non solo dalla frequenza dei consumi sanitari per eta' e per sesso (criterio che di fatto rimanda alla spesa storica), ma anche indici di fabbisogno sanitario locale, quali tassi di mortalita', indicatori relativi a particolari situazioni territoriali ed indicatori epidemiologici territoriali. I criteri di riparto furono a lungo al centro del dibatto e le modifiche che seguirono furono di fatto il frutto della negoziazione tra Stato e regioni mentre oggi si assiste, lo dimostra la mancata intesa sulla disposizione di legge qui contestata, ad uno stallo delle relazioni interistituzionali. Nel corso dei successivi decenni il metodo di calcolo del riparto ha subito periodiche modifiche. Per quanto qui piu' rileva, lo schema attuale, introdotto nel 2011 dal decreto legislativo n. 68 in attuazione della legge delega n. 42/2009, considera, per la determinazione della spesa pro capite, solo la composizione anagrafica della popolazione. Ebbene, come chiarisce l'art. 25 del decreto legislativo n. 68/2011, di apertura del capo dedicato a «Costi e fabbisogni standard nel settore sanitario», questi ultimi costituiscono i riferimenti cui rapportare il finanziamento integrale della spesa sanitaria (art. 25, comma 3, decreto legislativo n. 68/2011). Il fabbisogno sanitario standard rappresenta l'ammontare complessivo di risorse necessarie ad assicurare i livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza ed appropriatezza (art. 25, comma 2). Il fabbisogno sanitario nazionale standard viene determinato in coerenza sia con il quadro macroeconomico complessivo e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria, sia con il fabbisogno derivante dalla determinazione dei livelli essenziali di assistenza (art. 26, comma 1). Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, determina annualmente i costi e i fabbisogni standard regionali (art. 27, comma 1). Piu' precisamente, con riguardo ai macrolivelli di assistenza stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, di aggiornamento e definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, vengono individuati i seguenti livelli percentuali di finanziamento della spesa sanitaria: a) 5% per l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro; b) 51% per l'assistenza distrettuale; c) 44% per l'assistenza ospedaliera (art. 27, comma 3). Il fabbisogno sanitario standard delle singole regioni a statuto ordinario, cumulativamente pari al livello del fabbisogno sanitario nazionale standard, viene, poi, determinato «[...] applicando a tutte le regioni i valori di costo rilevati nelle regioni di riferimento». Le regioni di riferimento, o benchmark, sono «le tre regioni, tra cui obbligatoriamente la prima, scelte dalla Conferenza Stato-regioni tra le cinque indicate dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, in quanto migliori cinque regioni che, avendo garantito l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizione di equilibrio economico, comunque non essendo assoggettate a piano di rientro e risultando adempienti [...] sono individuate in base a criteri di qualita' dei servizi erogati, appropriatezza ed efficienza [...]» (art. 27, comma 5). Il decreto considera in equilibrio economico le regioni che «garantiscono l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza e di appropriatezza con le risorse ordinarie stabilite dalla vigente legislazione a livello nazionale, ivi comprese le entrate proprie regionali effettive». Le regioni in equilibrio economico vengono individuate in base ai risultati relativi al secondo esercizio precedente a quello di riferimento (art. 27, comma 6). Nell'individuazione delle regioni benchmark occorre, inoltre, garantire una rappresentativita' territoriale in termini di appartenenza al Nord, al centro e al Sud, considerando almeno una regione di piccole dimensioni (art. 27, comma 5). I costi standard vengono, cosi', computati a livello aggregato per ciascuno dei tre macrolivelli di assistenza (assistenza collettiva, assistenza distrettuale e assistenza ospedaliera) sulla base della media pro capite pesata del costo registrato dalle regioni di riferimento (art. 27, comma 6). Le cifre cosi' individuate vanno applicate alla popolazione regionale pesata per classi di eta' (art. 27, comma 7). Ai sensi del comma 7, dell'art. 27, come modificato dall'art. 1, comma 601, della legge n. 190/2014 (1) , a decorrere dall'anno 2015 i pesi sono definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei criteri previsti dall'art. 1, comma 34-bis, della legge n. 662/1996. Inoltre, ai sensi del comma 7-bis dell'art. 27, introdotto dall'art. 6, comma 4-bis, del decreto-legge n. 210/2015, convertito con modificazioni in legge n. 21/2016, anche per l'anno 2016 viene prorogata l'individuazione, come regioni di riferimento, di quelle stabilite dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 17 dicembre 2015, e per la determinazione dei fabbisogni standard regionali in materia di sanita' vengono confermati i costi pro capite per livelli assistenziali delle regioni di riferimento rilevati dai modelli LA 2013 (ovvero i modelli di rilevazione dei costi dei livelli di assistenza delle Aziende unita' sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere), nonche' i medesimi pesi per classi di eta' adottati in sede di determinazione dei fabbisogni standard regionali per l'anno 2015. Infine, con l'art. 35, primo comma del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021, recante «Disposizioni finanziarie in materia sanitaria», il Governo ha disposto: 1. All'art. 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni: a) (...); b) alla fine del comma 7 e' inserito il seguente periodo: «In via transitoria, per il solo anno 2021, nelle more dell'applicazione di quanto previsto al secondo periodo del presente comma ed in deroga a quanto previsto dal quarto periodo del presente comma, al fine di tenere conto della proposta regionale presentata dal Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome il 15 aprile 2021, l'85 per cento delle risorse destinate alla copertura del fabbisogno standard nazionale per il medesimo anno 2021 sono ripartite secondo i criteri di cui al presente comma e il restante 15 per cento delle medesime risorse e' ripartito sulla base della popolazione residente riferita al 1° gennaio 2020». L'eccezionalita' del momento storico e l'unicita' di applicazione («in via transitoria per il solo anno 2021») di un criterio deteriore per le regioni con popolazione piu' anziana quali la esponente, ha dunque fatto si' che sull'introduzione della disposizione di legge in parola venisse comunque formalizzata l'intesa in seno alla Conferenza (intesa CSR del 4 agosto 2021), determinando altresi' la esponente a non promuoverne l'impugnazione avanti all'intestata Corte. Senonche', da ultimo, con la disposizione di legge della cui conformita' ai precetti costituzionali qui si dubita, il regime derogatorio previsto dall'art. 35, lettera b) del decreto-legge n. 73/2021 «solo» per l'annualita' 2021, e' stato esteso - sempre in via transitoria - anche all'annualita' 2022 senza che la fissazione di tali criteri di riparto, deroganti i piu' generali criteri di cui al medesimo art. 27 del decreto legislativo n. 68/2011, sia stata preceduta dalla pur prevista intesa in seno alla Conferenza Stato-regioni e Province autonome di Trento e Bolzano (art. 27, primo comma). Da qui la presente impugnazione. Diritto 1. Illegittimita' costituzionale dell'art. 19, comma 1, lettera b) numeri 1 e 2, del decreto-legge 7 agosto 2022, n. 115, come convertito in legge dalla legge di conversione 21 settembre 2022, n. 142, per violazione del principio di leale collaborazione (art. 120, secondo comma della Costituzione). 1.1. Per meglio cogliere le ragioni sottese al presente ricorso, a integrazione di quanto in premessa dedotto in merito al sistema di riparto fra le regioni del Fondo sanitario attualmente vigente, ancora si rileva che secondo la legge istitutiva del SSN, la ripartizione delle risorse tra le regioni deve avvenire «sulla base di indici e di standard ... (che) devono tendere a garantire i livelli di prestazioni sanitarie ... in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, eliminando progressivamente le differenze strutturali e di prestazioni tra le regioni» (art. 51, legge n. 833/1978). Successivamente, l'art. 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha disposto: «Ai fini della determinazione della quota capitaria, in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i pesi da attribuire ai seguenti elementi: popolazione residente, frequenza dei consumi sanitari per eta' e per sesso, tassi di mortalita' della popolazione, indicatori relativi a particolari situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle regioni ed indicatori epidemiologici territoriali». E' dunque principio generale dell'ordinamento che presiede al riparto statale fra le singole regioni del Fondo sanitario nazionale che tale riparto venga operato in accordo con le seconde attraverso l'espressione dell'intesa in seno alla Conferenza permanente. La necessita' di raggiungere la preventiva intesa in ordine ai criteri di riparto, come osservato in precedenza, e' poi ribadita anche dal primo comma dell'art. 27 del decreto legislativo n. 68/2011 integrato dalla disposizione qui contestata. Il meccanismo generale di riparto prende il nome di «quota capitaria pesata» ed e' costituito da un insieme articolato di regole che si applicano alla popolazione delle regioni: la numerosita' della popolazione residente e' il principio guida del riparto (cioe': a maggiore popolazione corrispondono maggiori risorse) ma tale valore, per i diversi livelli essenziali di assistenza (LEA), viene modulato (pesato) di volta in volta in funzione degli accordi che intercorrono tra le regioni stesse. Il risultato e' una popolazione regionale «pesata» (inferiore, uguale, o superiore, alla popolazione reale in funzione di come giocano i criteri di pesatura adottati) che definisce la quota di partecipazione (piu' precisamente: di riparto) di ogni regione al FSN. Il metodo prende il nome di «quota capitaria pesata» perche' il conteggio di base parte dal numero dei cittadini (teste), ma il peso di ciascuno di loro differisce da uno in funzione di come si combinano i criteri di pesatura adottati. Quanto precede a ragione dell'evidenza scientifica (risultante dai consuntivi di spesa) che sia la quota piu' anziana della popolazione ad assorbire il maggior quantitativo di risorse. La quota capitaria puo' dunque venire definita come l'ammontare di risorse necessarie per soddisfare i bisogni di salute di una data persona, con certe caratteristiche, per un dato periodo di tempo. I bisogni sanitari dei cittadini, infatti, sono molto variabili l'uno dall'altro e dipendono da fattori personali come l'eta', la morbosita', gli stili di vita, insieme a fattori ambientali e socioculturali. Come rilevato, i luoghi deputati dall'ordinamento per comporre i vari interessi, anche contrapposti, intercorrenti fra le stesse regioni e fra le regioni e lo Stato, sono, rispettivamente, la Conferenza permanente delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, e la Conferenza permanente Stato-regioni e Province autonome di Trento e Bolzano che, nel caso, non essendo stata in alcun modo coinvolta nella predisposizione della disposizione in parola non ha potuto sottoscrivere alcuna intesa o rilasciare alcun parere. E, invero, nel corso della seduta della Conferenza unificata del 14 settembre 2022 (doc. 3) la Regione Piemonte era assente, ma il documento recante la posizione delle regioni e delle province autonome sulla conversione del richiamato decreto-legge n. 115/2022 allegato all'atto della Conferenza e' un parere nei termini (ne' favorevole ne' contrario); nelle premesse dell'atto, nell'ultimo considerato e' infatti riferito che le regioni, nel rendere il parere, hanno preso atto dell'approvazione del provvedimento da parte del Senato; nel contempo, nel documento della Conferenza delle regioni e delle province autonome allegato al verbale della Conferenza unificata per costituirne parte integrante (sub 1), al paragrafo «sanita'» si legge (a pag. 3): «Con riferimento all'art. 19, si evidenzia che l'introduzione di tale norma rappresenta per il sistema delle regioni una forte criticita', anche in ragione delle competenze riconosciute in materia dalla Costituzione alle regioni e alle province autonome e si fa rilevare che nella predisposizione della norma non vi e' stato un preventivo coinvolgimento delle regioni e delle province autonome, venendo meno il metodo fino ad oggi seguito ispirato al principio di leale collaborazione, che prevede il raggiungimento di un accordo politico in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome ai fini della definizione del riparto delle disponibilita' finanziare per il SSN.». Si contesta in questa sede, quindi, il mancato coinvolgimento delle regioni nelle decisioni relative alla gestione delle stesse. In particolare, si contesta l'omessa previsione, in violazione del principio di leale collaborazione, di far precedere l'estensione della deroga ai criteri generali di computo della quota capitaria (pesatura sul 100% della popolazione per specifici LEA) dalla pur prevista intesa della Conferenza Stato-regioni, sede di partecipazione regionale ai procedimenti di adozione dei decreti governativi cui le disposizioni di legge qui impugnate fanno rinvio ai fini della determinazione dei criteri e delle modalita' di ripartizione delle risorse finanziarie. Codesta ecc.ma Corte costituzionale, infatti, ha piu' volte affermato la necessita' di applicare il principio di leale collaborazione nei casi in cui lo Stato preveda un finanziamento, con vincolo di destinazione, che incide su materie di competenza regionale (residuale o concorrente). In particolare essa ha ribadito che, in tali casi, devono essere predisposti strumenti di coinvolgimento delle regioni, nella forma dell'intesa o del parere, quanto alle decisioni relative ai criteri e alle modalita' del riparto o della riduzione (per la esponente regione nel caso qui all'esame) del trasferimento destinato a enti territoriali o, anche, direttamente a soggetti privati. Cio' e' avvenuto, principalmente, in due ipotesi. Anzitutto, nei casi in cui la disciplina legislativa del finanziamento «si trovi all'incrocio di materie attribuite dalla Costituzione alla potesta' legislativa statale e regionale, senza che sia individuabile un ambito materiale che possa considerarsi nettamente prevalente sugli altri» (sentenza n. 50 del 2008, punto 7.1. del Considerato in diritto). In tali casi di intreccio (o di interferenza o di concorso o di concorrenza) di competenze legislative, che non sia possibile comporre mediante l'applicazione del principio di prevalenza, deve trovare applicazione il principio di leale collaborazione, il quale impone che la legge statale, a salvaguardia delle competenze regionali, preveda adeguati strumenti di coinvolgimento delle regioni nella fase di attuazione della normativa, in particolare, di determinazione dei criteri e delle modalita' di riparto (o di riduzione) delle risorse (ex plurimis, sentenze n. 27 del 2010, n. 168 del 2008, n. 50 del 2008, n. 133 del 2006, n. 51 del 2005). La necessita' di strumenti di coinvolgimento delle regioni e' stata affermata da codesta Corte, in secondo luogo, nei casi in cui la disciplina del finanziamento trovi giustificazione nella cosiddetta attrazione in sussidiarieta' della stessa allo Stato, ai sensi dell'art. 118, primo comma della Costituzione (ex plurimis, sentenze n. 61 del 2018, n. 79 del 2011, n. 285 e n. 242 del 2005). Si richiama ancora quanto rilevato da questa Corte in merito a disposizioni di legge statale di riduzione del Fondo sanitario nazionale da ripartire fra le regioni (sentenza n. 103/2018): «la norma censurata perverrebbe, "per la prima volta nella legislazione italiana dell'ultimo quindicennio", alla determinazione unilaterale da parte statale, "senza nessuna forma di intesa, accordo o patto", del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Cio' e' accaduto nonostante il fatto che la competenza in materia di "tutela della salute", ai sensi dell'art. 117, terzo comma della Costituzione, sia di tipo concorrente e costituisca "il principale settore dell'azione legislativa, amministrativa e anche fiscale delle regioni" e nonostante sia di carattere concorrente anche la competenza relativa al coordinamento della finanza pubblica, in quanto "anche ai sensi dell'art. 119, II comma della Costituzione lo Stato, infatti, deve limitarsi alla fissazione dei principi fondamentali». In definitiva, secondo la esponente Regione Piemonte, la mancanza di un accordo in merito all'estensione, ai fini del riparto del Fondo sanitario, del criterio derogatorio il generale criterio della pesatura della popolazione in relazione a specifici LEA, si pone in radicale contrasto con gli articoli 5 e 120 della Costituzione. 1.2. Ma contrasta con il generale principio di leale collaborazione, altresi', la previsione di un termine certo (il 31 dicembre) entro cui adottare i decreti governativi di fissazione dei pesi in mancanza dell'intesa in seno alla Conferenza Stato-regioni (art. 19, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto-legge n. 115/2022). E, invero, questa Corte, gia' all'indomani dell'entrata in vigore della novella del Titolo V, parte II, della Costituzione, in riferimento al nuovo assetto costituzionale ha sottolineato l'esigenza, in tema di livelli essenziali di assistenza (LEA), che i decreti amministrativi siano emanati attraverso procedure di leale collaborazione anche se si tratta di competenza esclusiva dello Stato. Sempre questa Corte ha avuto modo di statuire che «l'assunzione unilaterale dell'atto non puo' pertanto essere prevista come "mera conseguenza automatica del mancato raggiungimento dell'intesa", con sacrificio della sfera di competenza costituzionalmente attribuita alla regione e violazione, per l'effetto, del principio di leale collaborazione» (in termini, Corte costituzionale - sentenza n. 39/2013). Nel caso qui in esame viene in rilievo, infatti, non gia' «una misura di contenimento della spesa regionale generica», cui applicare «semplicisticamente» i criteri elaborati dalla giurisprudenza costituzionale sulla prevalenza della funzione di coordinamento della finanza pubblica, bensi' una ricalibrazione della spesa in pregiudizio delle regioni con «popolazione piu' anziana» nella particolarissima materia che e' la tutela della salute, rispetto alla quale, a parere della Regione Piemonte, il legislatore statale e' tenuto al pieno rispetto del principio di leale collaborazione, con la previsione di «adeguati strumenti di coinvolgimento delle regioni, a difesa delle loro competenze». L'intesa s'impone, in un ambito particolarissimo come quello considerato, pena il venir meno di ogni sostanziale contenuto dell'autonomia regionale, data la rilevanza quantitativa e qualitativa che la materia tutela della salute assume nel sistema regionale. Nel caso in esame, essendo mancato un adeguato confronto preventivo con le regioni, chiamate a garantire sui territori, «tramite i propri modelli organizzativi e la propria programmazione», il diritto alla salute di cui all'art. 32 della Costituzione, il quale ultimo verrebbe, cosi', compromesso e «degradato» sullo stesso piano di altri interessi. Per le complessive ragioni esposte, la ricorrente ritiene che la disposizione di legge qui contestata, modificativa i criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale, sia stata adottata in violazione del dovere immanente sullo Stato di leale collaborazione con gli enti regionali a cui e' attribuita l'organizzazione e gestione del Servizio sanitario, e, come tale, risulti affetta da vizio di incostituzionalita' per violazione dell'art. 120, secondo comma della Costituzione. Per le ragioni esposte, la Regione Piemonte, come sopra rappresentata e difesa, (1) In conformita' alla previsione di cui all'art. 1, comma 2, del Patto per la salute per gli anni 2014-2016, il quale ha messo in evidenza la «[...] necessita' di rivedere e riqualificare i criteri di cui all'art. 27 del decreto legislativo n. 68/2011, tenendo conto del trend di miglioramento per il raggiungimento di standard di qualita' e attraverso nuove modalita' di pesature [...] secondo i criteri gia' indicati dall'art. 1, comma 34, della legge n. 662/1996».
Chiede Che l'ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 19 del decreto-legge 8 agosto 2022, n. 115 convertito in legge dalla legge di conversione 21 settembre 2022, n. 142, nelle parti e per i profili indicati nel presente ricorso. Si producono: 1) D.G.R. 18 novembre 2022, n. 36-5992 di autorizzazione al proponimento del ricorso; 2) scheda di sintesi degli effetti della misura sul finanziamento della Regione Piemonte per il 2022; 3) verbale della Conferenza unificata del 14 settembre 2022. Torino, 21 novembre 2022 L'Avvocato: Piovano