N. 154 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 dicembre 2022

Ordinanza del 1° dicembre 2022 del Tribunale di Roma nel procedimento
di esecuzione proposto da G.M.T. ed altri contro Repubblica  federale
di Germania ed altri.. 
 
Responsabilita' civile - Esecuzione forzata - Istituzione  del  Fondo
  per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di  guerra
  e contro l'umanita' per la lesione  di  diritti  inviolabili  della
  persona, compiuti sul territorio italiano o comunque  in  danno  di
  cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo  tra  il
  1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 -  Previsione  che,  in  deroga
  all'art. 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti
  pendenti, le sentenze concernenti l'accertamento e la  liquidazione
  dei suddetti danni acquistano efficacia esecutiva  al  momento  del
  passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere  sul
  medesimo Fondo - Prevista impossibilita' di iniziare  o  proseguire
  le procedure esecutive basate  sui  titoli  aventi  ad  oggetto  la
  liquidazione dei  medesimi  danni  ed  estinzione  dei  giudizi  di
  esecuzione eventualmente intrapresi. 
- Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 ("Ulteriori misure urgenti  per
  l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)"),
  convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 2022,  n.  79,
  art. 43, comma 3. 
(GU n.1 del 4-1-2023 )
 
                          TRIBUNALE DI ROMA 
 
 
                          Sezione IV Civile 
 
 
                   Ufficio Esecuzioni Immobiliari 
 
    Il giudice  dell'esecuzione,  a  scioglimento  della  riserva  ed
esaminati gli atti di causa, 
 
                            premesso che 
 
    Il  presente  procedimento  e'  stato  azionato  in  danno  della
Repubblica Federale di Germania con  pignoramento  trascritto  il  22
dicembre 2020 su beni immobili siti nel Comune di dagli eredi  di  G.
A. in forza della sentenza  n.  2892/2011  emessa  dal  Tribunale  di
Bologna il 21  giugno  2011,  nonche'  della  sentenza  n.  2120/2018
pronunziata dalla Corte di Appello di Bologna il 7  agosto  2018;  la
prima delle due pronunce ha  condannato  la  Repubblica  Federale  di
Germania al risarcimento dei danni subiti da G A il  per  crimine  di
guerra ovvero per trattamento  disumano  in  contesto  bellico  (cfr.
sentenza a pagina n. 7);  la  seconda  e'  titolo  esecutivo  per  il
ristoro delle spese di lite; 
    Il 29 gennaio 2021 e' intervenuto C. D in forza della sentenza n.
5446/2020 della Corte di Appello di Roma,  Sezione  specializzata  in
materia di imprese, che  ha  condannato  la  Repubblica  Federale  di
Germania al pagamento di  euro  100.000,00  oltre  accessori  per  il
risarcimento  dei  danni  subiti  dal  de  cuius  per   la   cattura,
deportazione ed internamento in campo di concentramento; 
    Il 22 maggio 2022  e'  intervenuta  la  Regione  S  E  L  (Grecia
Continentale),  amministrazione   incorporante   della   Autogestione
prefettizia di sulla scorta della sentenza n.  1696  del  21  ottobre
2008  della  Corte  di  Appello  di  Firenze  che   ha   riconosciuto
l'esecutivita'  della  sentenza  n.  137  del  30  ottobre  1997  del
Tribunale di Livadia-Grecia, che aveva, a sua  volta,  condannato  la
Repubblica Federale di Germania al pagamento  di  un  risarcimento  a
favore degli eredi delle vittime della strage di in  Grecia  avvenuta
il 
    Il 2 maggio 2022 la Repubblica Federale di  Germania  ha  chiesto
dichiararsi l'estinzione della procedura ai sensi  dell'art.  43  del
decreto-legge n. 36 del 30  aprile  2022,  ribadendo  successivamente
tale istanza  a  seguito  della  conversione  con  modificazioni  del
medesimo nella legge n. 79 del 29 giugno 2022; 
    Il   11   maggio   2022   l'Avvocatura   generale   dello   Stato
nell'interesse della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministero dell'economia e delle finanze, e del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, intervenendo nel presente
procedimento in via  autonoma  ed  «in  un'ottica  di  collaborazione
istituzionale» ha chiesto che  fosse  dichiarata  l'estinzione  della
presente  procedura  evidenziando  la  necessita'   della   immediata
applicazione  dell'art.  43  summenzionato  siccome   evocato   dalla
Repubblica Federale di Germania,  in  data  29  aprile  2022,  in  un
giudizio avanti alla Corte di Giustizia internazionale volto, in  via
preliminare, alla concessione di misure  cautelari  contro  lo  Stato
italiano per impedire il compimento di procedure esecutive su beni di
proprieta' della Repubblica Federale di Germania ed in via principale
all'accertamento del mancato  rispetto  delle  statuizioni  contenute
nella sentenza della medesima Corte resa in data 3 febbraio 2012  con
cui e' stata statuita la  cogenza  del  principio  dell'immunita'  in
relazione a danni derivanti da atti bellici compiuti  nel  corso  del
secondo conflitto mondiale; 
    Gli  eredi  di  G  A,   creditori   procedenti,   hanno   chiesto
preliminarmente la sospensione del procedimento  ai  sensi  dell'art.
624-bis c.p.c.; in subordine hanno chiesto il rigetto dell'istanza di
estinzione, eccependo  l'illegittimita'  costituzionale  della  norma
rispetto agli articoli 2, 3, 24 e 77  della  Costituzione,  anche  in
ragione dell'interpretazione di queste norme offerta  nella  sentenza
n.ro 238/2014  Corte  Costituzionale;  da  ultimo  hanno  dedotto  la
carenza di interesse ad intervenire nel presente  procedimento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia  e
delle  finanze,  e  del  Ministero  degli  affari  esteri   e   della
cooperazione internazionale; 
    C. D. ha chiesto sospendersi il presente  procedimento  ai  sensi
dell'art.  624-bis  c.p.c.;  ha  poi   evidenziato   l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 43 del decreto-legge n.  36  del  30  aprile
2022 convertito con modificazioni dalla legge n.  79  del  29  giugno
2022 rispetto agli articoli 2,3,24 e 77 della Costituzione; infine ha
eccepito la carenza di legittimazione ad agire del  della  Presidenza
del Consiglio dei  ministri,  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, e del Ministero degli affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale; 
    La Regione S. E. ha dedotto di essere intervenuta tempestivamente
nel presente procedimento poiche' l'art. 43  del  decreto-legge  3622
trova applicazione unicamente nei confronti dei  cittadini  italiani;
in subordine ha eccepito l'illegittimita' costituzionale della  norma
poiche' adottata in violazione del principio di uguaglianza  (art.  3
Cost.), del diritto di accesso al giudice per la tutela  dei  diritti
inviolabili dell'uomo (art. 2 e 24 Cost.), del  diritto  ad  un  equo
indennizzo a  fronte  dell'espropriazione  di  un  credito  (art.  42
Cost.), del divieto di discriminazioni fondate sulla nazionalita'; 
 
                               Osserva 
 
    Occorre postergare la decisione sulle istanze di  sospensione  ex
art. 624-bis  codice  di  procedura  civile  avanzate  dai  creditori
procedenti e dal creditore intervenuto C D rispetto  all'accertamento
dell'estinzione ex lege prevista dall'art. 43 del decreto-legge n. 36
del  30  aprile  2022  recante  «  Ulteriori   misure   urgenti   per
l'attuazione del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile  2022  n.  100  poi
convertito con  modificazioni  dalla  legge  29  giugno  2022  n.  79
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 22 n. 150. 
    L'art. 43 rubricato «Istituzione del Fondo  per  il  ristoro  dei
danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e  contro  l'umanita'
per la lesione di diritti inviolabili  della  persona,  compiuti  sul
territorio italiano o comunque in danno di cittadini  italiani  dalle
forze del Terzo Reich nel periodo tra il  1°  settembre  1939  e  l'8
maggio 1945» sopra citato ha  statuito  al  comma  III: «  In  deroga
all'art. 282 del codice di procedura civile, anche  nei  procedimenti
pendenti alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  le
sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni
di cui al comma 1  acquistano  efficacia  esecutiva  al  momento  del
passaggio in giudicato. Le  procedure  esecutive  basate  sui  titoli
aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui  al  comma  1  non
possono essere iniziate  o  proseguite  e  i  giudizi  di  esecuzione
eventualmente  intrapresi  sono  estinti.».  Il   comma   I   dispone
l'istituzione di un Fondo di Ristoro  per  i  «  danni  subiti  dalle
vittime di crimini di guerra e contro l'umanita' per  la  lesione  di
diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o
comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del  Terzo  Reich
nel periodo tra il 1° settembre 1939 e 1'8 maggio 1945». 
    Il legislatore, nella  forma  della  decretazione  d'urgenza,  ha
previsto una causa di estinzione tipica del  procedimento  esecutivo,
che sia iniziato sulla scorta di un titolo esecutivo di  condanna  al
risarcimento dei danni subiti dalle vittime di crimini  di  guerra  e
contro  l'umanita'  per  la  lesione  di  diritti  inviolabili  della
persona, compiuti sul territorio italiano  o  comunque  in  danno  di
cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il  1°
settembre 1939 e 1'8 maggio 1945. 
    Questo G.E. e', quindi, chiamato ad accertare i  presupposti  per
l'operativita' della causa estintiva della procedura, i  cui  effetti
automatici  si  sarebbero   realizzati   il   1°   maggio   2022,   e
conseguentemente a dichiarare l'estinzione del processo e ad ordinare
la cancellazione del pignoramento ai sensi dell'art. 632 c.p.c.  Tale
declaratoria, pronunziata ora  per  allora,  travolgerebbe  gli  atti
successivi ai sensi dell'art. 187-bis disp. att.  e  non  vi  sarebbe
spazio applicativo per la sospensione di cui all'art. 624-bis c.p.c.. 
    Nel  procedimento  in   esame   ricorrono   i   presupposti   per
l'applicazione dell'art. 43 cit.: e' documentato che gli eredi di  G.
A. hanno trascritto  il  pignoramento  in  forza  della  sentenza  n.
2892/2011  emessa  dal  Tribunale  di  Bologna  il  21  giugno  2011,
confermata dalla sentenza n. 2120/2018  pronunziata  dalla  Corte  di
Appello di Bologna il 7 agosto 2018, ormai passata in giudicato,  per
ottenere  l'esecuzione  forzata  della  condanna   della   Repubblica
Federale di Germania al risarcimento dei danni subiti da G A  il  per
crimine  di  guerra  ovvero  per  trattamento  disumano  in  contesto
bellico. 
    La norma, pacificamente  rilevante  nel  procedimento  in  esame,
suscita pero' dubbi di conformita' alla Carta Costituzionale - di cui
a breve specificamente  si  dira' -  per  cui  appare  necessario  ed
imprescindibile ricorrere al controllo della Corte delle leggi. 
    In primis appare violato il principio di insopprimibile  garanzia
della tutela giurisdizionale dei diritti di cui agli articoli 2 e  24
Cost., che e'  «intimamente  connesso  con  lo  stesso  principio  di
democrazia» (Cort. Cost. sentenza n. 18 del 1982). 
    Il  diritto  del  creditore  a  soddisfarsi  in  sede   esecutiva
costituisce componente essenziale del diritto di accesso al  giudice,
sancito dall'art. 24 Cost. (Corte costituzionale n.  128  del  2021).
L'azione esecutiva e', invero,  fattore  complementare  e  necessario
dell'effettivita' della tutela giurisdizionale  perche'  consente  al
creditore di soddisfare la  propria  pretesa  anche  in  mancanza  di
adempimento spontaneo da parte  del  debitore  (Corte  costituzionale
sentenza n. 87-2022). 
    La fase di esecuzione coattiva delle decisioni di giustizia  deve
ritenersi   costituzionalmente   necessaria   (Corte   costituzionale
sentenza n. 419 del 1995), poiche' il principio di effettivita' della
tutela giurisdizionale rappresenta un  connotato  rilevante  di  ogni
modello processuale (Corte costituzionale sentenze n. 225 del 2018  e
n. 304 del 2011). 
    Questo G.E. ritiene che l'art. 43 del decreto-legge n. 36 del  20
aprile 2022, convertito con modificazioni dalla legge n.  79  del  29
giugno 2022, sia in contrasto con gli articoli 2 e 24  Cost.  perche'
nega sine die il diritto di  una  categoria  specifica  di  creditori
-coloro che godono di un titolo esecutivo di condanna al risarcimento
dei danni  subiti  dalle  vittime  di  crimini  di  guerra  e  contro
l'umanita' per la  lesione  di  diritti  inviolabili  della  persona,
compiuti sul territorio italiano o comunque  in  danno  di  cittadini
italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1°  settembre
1939 e 1'8 maggio  1945  -  di  accedere  al  G.E.  al  fine  rendere
effettiva l'attuazione del provvedimento del giudice ottenuto in sede
di cognizione  in  caso  di  inadempimento  spontaneo  da  parte  del
debitore (Corte costituzionale sentenza n. 522 del 2002). 
    La norma, infatti, estingue di diritto i procedimenti  che  siano
stati azionati  sulla  scorta  della  suddetta  tipologia  di  titolo
esecutivo e contestualmente afferma che non possono  essere  iniziate
altre  procedure  esecutive,  rendendo  di   fatto   ineseguibili   i
provvedimenti giurisdizionali di cognizione, che abbiano accertato la
lesione di diritti inviolabili di cittadini attraverso atti quali  la
deportazione, i lavori forzati, gli eccidi, riconosciuti come crimini
contro l'umanita'. Il vincolo pignoratizio costituito  dai  creditori
in  forza  della  sopravvenuta  norma  perde  efficacia  con  effetto
retroattivo,  pregiudicandoli,  quindi,  in  maniera  definitiva   ed
irrimediabile. 
    I creditori, cui  la  Corte  costituzionale  ha  riconosciuto  il
diritto a vedere accertata in un  ordinario  processo  di  cognizione
instaurato dinanzi ad un  giudice  italiano  la  lesione  di  diritti
inviolabili  della  persona,  compiuti  sul  territorio  italiano   o
comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del  Terzo  Reich
(Corte costituzionale sentenza n. 238-14) subirebbero ora, in ragione
dell'art. 43 cit., la soppressione incondizionata del loro diritto di
procedere ad esecuzione forzata in  ragione  di  titoli  di  condanna
ottenuti  all'esito  dei  suddetti  giudizi  di  accertamento.   Essi
sarebbero privati del diritto inviolabile alla tutela giurisdizionale
in sede esecutiva e di vedere effettivamente attuato,  anche  in  via
coattiva, il diritto al risarcimento del danno gia' accertato in sede
di cognizione. 
    Altrettanto dubbia e'  la  conformita'  dell'art.  43  cit.  agli
articoli  3  e  111  della  Carta  Costituzionale,  e  specificamente
rispetto ai principi di  eguaglianza  sovrana  fra  gli  Stati  e  di
parita' delle parti nel processo. 
    Il legislatore statale sembra aver creato una fattispecie di  ius
singulare,  che,  spiegando  i  suoi  effetti  in  un  processo  gia'
iniziato, determina un evidente sbilanciamento a favore  della  parte
esecutata del presente procedimento, esentando il  solo  Stato  della
Repubblica Federale di Germania dagli effetti  pregiudizievoli  della
condanna  giudiziaria  ed,  in   particolare,   dal   suo   eventuale
adempimento forzoso. 
    Questo squilibrio fra le parti processuali non  pare  trovare  un
contrappeso idoneo nella costituzione di un fondo di  ristoro  presso
il Ministero dell'economia e delle finanze previsto dal  primo  comma
della norma. I creditori, eredi di cittadini italiani o  comunque  di
persone   lese   in   territorio   italiano,   sarebbero,    infatti,
immediatamente e  definitivamente  privati  del  diritto  al  giudice
dell'esecuzione  mentre,  di  contro,  sarebbe  loro  contestualmente
riconosciuto un diritto di mero  accesso  al  fondo,  senza  che  sia
attualmente prevista la disciplina del procedimento amministrativo ad
esso relativo, l'entita' parziale o totale  del  futuro  ristoro,  le
modalita' di erogazione di quanto sia loro eventualmente riconosciuto
dal Ministero dell'economia e delle finanze. 
    L'istituzione  del  fondo  non  sembra  costituire,  quindi,  una
modalita' di soddisfazione  fungibile  rispetto  a  quella  che  puo'
essere ottenuta nel procedimento esecutivo da un qualunque  creditore
munito di titolo poiche' i creditori del presente  procedimento,  che
hanno trascritto un pignoramento valido ed efficace,  subirebbero,  a
causa della previsione dell'art. 43 cit. adottata dal Legislatore  in
pendenza della  presente  procedura,  l'estinzione  automatica  della
medesima  nonche'  la  soppressione  del  loro   diritto   di   agire
esecutivamente  in  futuro.  La  parte  creditrice  sarebbe,  quindi,
privata  nel  corso  del  processo  dell'effettivita'  della   tutela
giurisdizionale: in altri  termini  alla  parte  creditrice  verrebbe
concretamente ed irreversibilmente a mancare  il  processo  esecutivo
stesso. 
    La parte esecutata sarebbe poi l'unico Stato sovrano  dell'Unione
Europea che potrebbe sottrarsi all'esecuzione forzata  di  titoli  di
condanna in suo danno per la lesione  di  diritti  inviolabili  della
persona, compiuti sul territorio italiano  o  comunque  in  danno  di
cittadini italiani, nel periodo tra il 1° settembre 1939 e 1'8 maggio
1945,  in  forza  di  una  statuizione  legislativa   successiva   al
pignoramento, che  rende  inefficace  il  vincolo  reale  validamente
imposto su beni di sua proprieta'  con  efficacia  retroattiva  e  ne
impedisce una futura apposizione, anche nel caso in  cui  il  ristoro
prospettato mediante accesso al fondo istituito presso  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  non  si  realizzi  o  avvenga  solo
parzialmente. 
    La finalita', prospettata nel I comma della norma, di  assicurare
continuita' all'Accordo tra la Repubblica italiana  e  la  Repubblica
Federale di Germania, reso esecutivo con decreto del Presidente della
Repubblica 14 aprile 1962  n.  1263,  non  giustifica  il  sacrificio
assoluto del  diritto  alla  tutela  giurisdizionale  dell'esecuzione
forzata  imposto  alla  parte  creditrice  della  presente  procedura
poiche' essa puo' essere realizzata indipendentemente. 
    L'accordo concluso fra la Repubblica  italiana  e  la  Repubblica
Federale di Germania il 2 giugno 1961 a Bonn ratificato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 14  aprile  1962  n.  1263  prevedeva
all'art. 2 che il Governo  italiano  tenesse  indenne  la  Repubblica
Federale di Germania da ogni eventuale azione  o  pretesa  legale  da
parte  di  persone  fisiche  o  giuridiche  italiane  all'epoca  gia'
pendenti  a  fronte  del  versamento  da  parte   della   stessa   di
40.000.000,00 di marchi. 
    Nel rispetto di tale accordo lo Stato italiano ha piena  facolta'
di adempiere alle obbligazioni gravanti sulla Repubblica Federale  di
Germania a favore dei propri cittadini, cosi'  come  qualunque  terzo
puo' estinguere  i  debiti  altrui  in  virtu'  di  negozi  fra  essi
stipulati. 
    La soddisfazione dei diritti di credito,  che  siano  gia'  stati
azionati coattivamente, mediante l'adempimento compiuto da  parte  di
chiunque vi abbia  interesse  spiega,  infatti,  fisiologicamente  ed
ordinariamente, i suoi effetti  sul  procedimento  esecutivo  poiche'
costituisce ex se un fatto estintivo  del  diritto  di  procedere  ad
esecuzione forzata accertabile ufficiosamente dal G.E. 
    L'impossibilita' presente e futura di  iniziare  un  processo  di
esecuzione forzata imposta ai  creditori,  che  ne  sono  attualmente
parte, non e' proporzionata alla finalita' proclamata dal Legislatore
nell'incipit dell'art. 43 cit.: la posizione processuale degli  eredi
di G. A. e di C L D non e' posta  in  una  situazione  di  temporanea
quiescenza in attesa dell'adempimento da parte dello  Stato  Italiano
delle obbligazioni gravanti sulla Repubblica Federale di  Germania  -
come sarebbe avvenuto se il Legislatore avesse previsto un'ipotesi di
improcedibilita' temporanea del procedimento o di sospensione ex lege
ex  art.  623  codice  di  procedura  civile  -  ma   appare   essere
irrimediabilmente travolta dalla espressa individuazione di una causa
di estinzione tipica. 
    L'obbligo assunto dalla Repubblica italiana di tenere indenne  la
Repubblica Federale di Germania dalla responsabilita' per crimini  di
guerra accertata dalla giurisdizione italiana  -  che  rientra  nella
piena discrezionalita' del Legislatore - non vincola solo la prima ma
si riverbera incongruamente su singole ed  individuate  parti  di  un
processo pendente e si traduce nella  estinzione  incondizionata  del
diritto di procedere ad esecuzione forzata  sulla  scorta  di  titoli
esecutivi che consacrano  diritti  di  credito,  che  il  Legislatore
stesso si propone di soddisfare. 
    Il dubbio circa  la  conformita'  della  norma  al  principio  di
uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. sovviene anche  in  relazione  al
fatto che 1'43 del decreto-legge n. 36 del 30 aprile 2022  convertito
con modificazioni dalla legge n. 79 del 29  giugno  2022  si  applica
esclusivamente a coloro che siano cittadini italiani ovvero a  coloro
che abbiano subito danni per crimini di guerra  e  contro  l'umanita'
per la lesione di diritti inviolabili  della  persona,  compiuti  sul
territorio italiano. La lettera della norma,  quindi,  esclude  dalla
propria sfera applicativa i creditori muniti di titolo che non  siano
cittadini italiani o quelli che abbiano subito danni  da  crimini  di
guerra in territorio diverso da quello dello Stato Italiano: da  cio'
deriverebbe nel caso in  esame  che  la  Regione  St  -  pur  subendo
l'estinzione del presente procedimento a norma dell'art.  630  codice
di procedura civile poiche' intervenuta successivamente al 1°  maggio
2022 - conserverebbe, cosi' come ogni altro  creditore  espressamente
tralasciato dal dettato dell'art. 43 cit., il diritto di procedere ad
esecuzione forzata sulla scorta di un titolo esecutivo  straniero  su
beni siti in Italia con un  nuovo  ed  instaurando  procedimento.  Il
discrimine circa la permanenza o meno in capo ad un creditore  munito
di titolo esecutivo del diritto di fruire del  procedimento  coattivo
sottopposto  al  controllo  del  G.E.  italiano  appare  operato  dal
Legislatore sulla base della nazionalita' del danneggiato o del luogo
dove si sia realizzato il crimine di guerra  e,  quindi,  non  sembra
ancorato a un criterio di ragionevolezza. 
    In  conclusione,  e'  il  positivo  ed   inequivocabile   dettato
normativo ad escludere in nuce la possibilita' di  un'interpretazione
costituzionalmente   orientata   dell'art.   43,   comma   III,   del
decreto-legge n. 36 del 30 aprile 2022 convertito  con  modificazioni
dalla legge n. 79 del 29 giugno 2022  e  a  rendere  conseguentemente
indispensabile il ricorso alla Corte costituzionale, la cui decisione
e' pregiudiziale rispetto al vaglio di questo  G.E.  in  merito  alla
proseguibilita' della presente procedura esecutiva immobiliare (Corte
Cost. n. 356/96 e n. 354/97).  
 
                               P.Q.M. 
 
    Il giudice dell'Esecuzione  del  Tribunale  di  Roma,  visti  gli
articoli 134 Cost. e 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953,  n.
87: 
      Solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art.  43,
comma III, del decreto-legge n. 36 del 30 aprile 2022 convertito  con
modificazioni dalla legge n. 79 del 29 giugno 2022 nella parte in cui
statuisce che «In deroga all'art. 282 del codice di procedura civile,
anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento  e  la
liquidazione dei  danni  di  cui  al  comma  1  acquistano  efficacia
esecutiva  al  momento  del  passaggio  in  giudicato.  Le  procedure
esecutive basate sui titoli aventi ad  oggetto  la  liquidazione  dei
danni di cui al comma 1 non possono essere iniziate o proseguite e  i
giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti.»; 
    Dispone l'immediata trasmissione di tutti gli atti  del  presente
procedimento alla Corte costituzionale; 
    Sospende il procedimento esecutivo; 
    Ordina alla cancelleria di notificare la presente ordinanza  alle
parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri; 
    Dispone  la  comunicazione  al  Presidente  del  Senato   ed   al
Presidente della Camera dei deputati. 
      Roma, 21 novembre 2022 
 
                Il giudice dell'esecuzione: Iappelli