N. 156 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 ottobre 2022
Ordinanza del 12 ottobre 2022 del G.I.P. presso il Tribunale di Macerata su istanza proposta da F.A.. Armi e materie esplodenti - Applicazione della confisca a tutti i reati concernenti le armi - Previsione che le armi comuni e gli oggetti atti ad offendere confiscati, versati alle direzioni di artiglieria, devono essere destinati alla distruzione, salvo quanto previsto dal nono e decimo comma dell'art. 32 della legge n. 110 del 1975. - Legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico), art. 6.(GU n.2 del 11-1-2023 )
TRIBUNALE DI MACERATA Ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale Il Tribunale penale di Macerata, Ufficio GIP-GUP in funzione di giudice della esecuzione, nella persona del dott. Giovanni M. Manzoni. Premesso che con decreto penale n. 173/18 emesso nel proc. n. 3931/17 F.A. veniva condannato per omessa custodia di una Beretta cal. 22 corto matr. ... e 37 cartucce. Non veniva disposta confisca dell'arma in quanto il PM dava atto che la stessa era gia' stata oggetto di confisca nel proc. n. 2261/17 RG mod 44 (procedimento aperto per il reato p. e p. dall'art. 580 del codice penale a seguito del suicidio della moglie del F. con l'arma di cui sopra, e successivamente archiviato). Effettuata opposizione al decreto penale, la parte successivamente rinunziava alla stessa ed il decreto penale diventava pertanto esecutivo. Con nota 12 agosto 2022 l'Ufficio Corpi di reato chiedeva darsi destinazione alla detta arma (ed ad altri oggetti non rilevanti), rilevato che nel procedimento n. 2261/17 in realta' non era stata assunta alcuna determinazione quanto alla pistola. Con successiva richiesta 26 settembre 2022 il PM chiedeva confisca e distruzione della pistola in sequestro. Questo giudice e' pertanto chiamato a decidere quale giudice della esecuzione ex art. 676 del codice di procedura penale, a seguito della richiesta avanzata dal PM di confisca e distruzione arma. Osserva Ritiene questo giudice la possibile incostituzionalita' dell'art. 6, legge n. 152/1975 la' ove lo stesso prevede che «Il disposto del primo capoverso 240 del codice penale si applica a tutti i reati concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, nonche' le munizioni e gli esplosivi... Le armi comuni e gli oggetti alti ad offendere confiscati, ugualmente versati alle direzioni di artiglieria, devono essere destinati alla distruzione, salvo quanto previsto dal nono e decimo comma 32 della legge 18 aprile 1975, n. 110.» (ossia che «Le armi antiche e artistiche comunque versate all'autorita' di pubblica sicurezza o alle direzioni di artiglieria non potranno essere distrutte senza il preventivo consenso di un esperto nominato dal sovrintendente per le gallerie competente per territorio. Le armi riconosciute di interesse storico e artistico saranno destinate alle raccolte pubbliche indicate dalla sovrintendenza delle gallerie competente per territorio»). La norma, infatti, prevede la distruzione di ogni arma (propria o impropria) confiscata, anche se di valore, a meno che non sia riconosciuta di particolare interesse in quanto antica o artistica o di interesse storico e artistico (profili evidentemente del tutto eccezionali e che ben possono non ricorrere in armi commerciali anche di pregio e valore), nel qual caso ha possibilita' di sfuggire alla distruzione e essere destinata a pubbliche raccolte. Tanto, comporta, evidentemente: - una eccezione alla ordinaria disciplina circa la destinazione dei beni confiscati ex art. 86 disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e 149 ss. decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 (ossia loro vendita con acquisizione all'erario del profitto della vendita, salvo i beni abbiano interesse scientifico o pregio di antichita' o di arte, nel qual caso prima della vendita, e' avvisato il Ministero della giustizia per l'eventuale destinazione di questi beni al museo criminale presso il Ministero o altri istituti); - la perdita per l'erario del valore delle armi che avrebbero potuto essere vendute ove non destinate ex lege alla distruzione. Tale disciplina appare a chi scrive del tutto irrazionale e contrastante con l'art. 3 della Costituzione, atteso che non emerge alcun logico motivo per sottrarre le armi comuni (e gli oggetti destinati ad offendere) alla ordinaria disciplina sulla destinazione dei beni all'esito della confisca e allo Stato i profitti di tale vendita. Trattasi infatti di oggetti: astrattamente di possibile lecita vendita e detenzione ove in possesso di idoneo titolo (si parla evidentemente di «semplici» armi comuni e pertanto non armi con matricola abrasa o altri profili di illegittimita' intrinseca e non suscettibili di reimmissione sul mercato e come tali necessariamente destinate alla distruzione ) - e anche senza alcun titolo per gli oggetti atti ad offendere; rispetto ai quali non vi e' alcun motivo di impedire in modo assoluto e «tombale» il rischio che possano rientrare nel possesso dell'originario detentore (se lo stesso e' stato privato, a seguito del procedimento penale o per altra causa, del titolo abilitativo all'acquisto e detenzione armi non potra' riacquistarle; se e' ancora abilitato potra' acquistarne altre, anche piu' letali, semplicemente recandosi presso una qualsiasi armeria o tramite cessione da privato; se e' in grado di procurarsi armi illegalmente tramite terzi potra' egualmente farlo con altre armi). Addirittura, ove si tratti di semplici oggetti atti ad offendere (ad es. una pala, un piccone, un coltello da cucina) sono oggetti dei quali modello analogo e' acquistabile/riacquistatile semplicemente presentandosi nel negozio di settore!. Ne' si puo' ipotizzare che tale norma trovi possibile spiegazione in una valutazione legislativa favorevole alla riduzione del numero di armi circolanti, atteso che nessun limite e' posto alla produzione o alla commercializzazione di armi (certamente poi e' profilo del tutto estraneo agli oggetti atti ad offendere). Ove poi si potesse ipotizzare - per amore di completezza discorsiva, ma chi scrive non ha rinvenuto alcuna motivazione in tal senso sottesa alla emanazione della norma, che pare piuttosto frutto delle preoccupazioni correlate ai c.d. anni di piombo - la opportunita' di evitare che armi usate in fatti particolarmente eclatanti possano diventare oggetto di morbosa ricerca ove vendute, si puo' evidenziare che: e' ipotesi che si puo' ritenere del tutto marginale, rispetto al globale numero dei casi; trattasi di profili etici/morali che appaiono dubitabilmente di competenza dello Stato (cinicamente si potrebbe dire che tale richiamo potrebbe aumentare il prezzo di vendita dell'oggetto e il guadagno per l'erario); ex art. 86 disposizioni di attuazione del codice di procedura penale il Giudice puo' disporre la distruzione delle cose confiscate se la vendita non e' opportuna, con espressione onnicomprensiva e idonea a ricomprendere ogni possibile ipotesi di inopportunita' di reimmissione sul mercato dei bene. La questione appare poi rilevante nel presente giudizio, - dovendosi disporre confisca della pistola in sequestro alla luce della disposizione cogente dell'art. 6, legge n. 152/1975, e comunque (pende questione di legittimita' costituzionale in ordine a tale profilo) atteso che la superficialita' mostrata dal F. nella custodia dell'arma induce nel caso concreto questo GE a ritenere la opportunita' di confisca della stessa; - inerendo la destinazione da dare al bene successivamente alla sua confisca.
P. Q. M. Letti gli articoli 134 e 137 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Promuove di ufficio, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale costituzionalita' dell'art. 6, legge n. 152/1975 la' ove lo stesso prevede che «Le armi comuni e gli oggetti atti ad offendere confiscati, ugualmente versati alle direzioni di artiglieria, devono essere destinati alla distruzione, salvo quanto previsto dal nono e decimo comma dell'art. 32 della legge 18 aprile 1975, n. 110.» derogando alla ordinaria disciplina sulla destinazione dei beni confiscati. Ordina che a cura della cancelleria la ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri nonche' comunicata al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei Deputati e all'esito sia trasmessa alla Corte costituzionale insieme al fascicolo processuale e con la prova delle avvenute regolari predette notificazioni e comunicazioni. Macerata, 11 ottobre 2022 Il Giudice: Manzoni