PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 4 gennaio 2023 

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile  per  assicurare,
sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso  e  l'assistenza
alla  popolazione  in  conseguenza  degli  accadimenti  in  atto  nel
territorio dell'Ucraina. (Ordinanza n. 958). (23A00131) 
(GU n.8 del 11-1-2023)

 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare gli articoli 25, 26 e 27; 
  Visto  il  decreto  legislativo  7  aprile  2003,  n.  85,  recante
«Attuazione della  direttiva  2001/55/CE  relativa  alla  concessione
della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati
ed alla cooperazione in ambito comunitario»; 
  Vista la  decisione  di  esecuzione  (UE)  2022/382  del  Consiglio
dell'Unione europea del 4 marzo 2022 che accerta  l'esistenza  di  un
afflusso massiccio di sfollati  dall'Ucraina  ai  sensi  dell'art.  5
della direttiva 2001/55/CE e che ha come  effetto  l'introduzione  di
una protezione temporanea; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  28
marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del  15  aprile
2022, adottato ai sensi degli articoli  3  e  4  del  citato  decreto
legislativo n. 85/2003; 
  Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022,  n.  14,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28,  ed  in  particolare
l'art. 5-quater inserito in sede di conversione, con cui  sono  state
integrate nel testo del provvedimento le disposizioni precedentemente
previste dall'art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n.  16,  ora
abrogato; 
  Visto il decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n.  51,  recante:  «Misure
urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi
ucraina» e, in particolare, gli articoli 31 e 31-bis; 
  Visto il decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,  convertito  con
modificazioni dalla legge 15 luglio 2022,  n.  91,  recante:  «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,  produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia  di
politiche sociali e di crisi ucraina» e, in particolare, l'art. 44; 
  Visto il decreto-legge 9  agosto  2022,  n.  115,  recante  «Misure
urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali  e
industriali» e, in particolare, l'art. 26; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28  febbraio  2022
con cui e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022,  lo  stato  di
emergenza  in  relazione  all'esigenza  di  assicurare   soccorso   e
assistenza alla  popolazione  ucraina  sul  territorio  nazionale  in
conseguenza della grave crisi internazionale in atto  come  integrata
dalle risorse finanziarie stanziate con delibere  del  Consiglio  dei
ministri del 17 marzo 2022 e del 28 settembre 2022; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 872 del 4 marzo 2022, n. 873 del 6 marzo 2022, n.  876  del
13 marzo 2022, n. 881 del 29 marzo 2022, n. 882 del 30 marzo 2022, n.
883 del 31 marzo 2022, n. 895 del 24  maggio  2022,  n.  898  del  23
giugno 2022 e n. 902 e n. 903 del 13  luglio  2022,  n.  921  del  15
settembre 2022, n. 927 del 3 ottobre e n. 937 del  20  ottobre  2022,
recanti: «Disposizioni urgenti di protezione civile  per  assicurare,
sul territorio nazionale, l'accoglienza il  soccorso  e  l'assistenza
alla  popolazione  in  conseguenza  degli  accadimenti  in  atto  nel
territorio dell'Ucraina»; 
  Considerato che il personale in  servizio  presso  il  Dipartimento
della protezione civile non ha potuto  fruire  delle  ferie  maturate
entro i periodi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro
del comparto della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  per  il
prolungamento del contesto emergenziale in rassegna; 
  Considerato altresi' che anche il personale delle regioni  e  delle
province  autonome  direttamente   impiegato   nelle   attivita'   di
protezione civile relative al contesto emergenziale in  rassegna,  in
ragione del  prolungato  e  gravoso  impegno  relativo  al  protrarsi
dell'emergenza e allo strettamente correlato incremento di attivita',
non ha potuto fruire delle ferie maturate entro  i  periodi  previsti
dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento; 
  Acquisita l'intesa del presidente della Conferenza delle regioni  e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
              Disposizioni per garantire l'operativita' 
           del Servizio nazionale della protezione civile 
 
  1. In relazione alle particolari condizioni di prolungato e gravoso
impegno in ragione  delle  maggiori  esigenze  connesse  al  contesto
emergenziale in  rassegna,  il  personale,  dirigenziale  e  non,  in
servizio, anche in posizione di comando presso il Dipartimento  della
protezione civile che, al 31 dicembre  2022,  non  ha  potuto  fruire
delle ferie maturate entro i periodi di cui all'art. 16, comma 13,  e
di cui all'art. 27, commi 12,  13  e  14,  dei  rispettivi  contratti
collettivi nazionali di lavoro  del  comparto  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri ovvero entro  analoghi  termini  previsti  dai
rispettivi ordinamenti, dovra' fruirne in periodi compatibili con  le
oggettive esigenze di servizio e comunque entro il 31 dicembre  2023,
fermo restando il rispetto del divieto di monetizzazione delle  ferie
previsto dall'art. 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  2. In relazione alle particolari condizioni di prolungato e gravoso
impegno in ragione  delle  maggiori  esigenze  connesse  al  contesto
emergenziale in rassegna, le regioni e le Province autonome di Trento
e di Bolzano  assicurano,  nell'ambito  dei  rispettivi  territori  e
ordinamenti, in deroga alle corrispondenti disposizioni del contratto
collettivo nazionale di lavoro di appartenenza, l'applicazione  delle
disposizioni di cui al comma 1 al proprio personale,  dirigenziale  e
non  dirigenziale,  nonche'  a  quello   delle   Agenzie   regionali,
direttamente impiegato nelle attivita' di protezione civile  relative
alla predetta gestione emergenziale, fermo restando il  rispetto  del
divieto di monetizzazione delle ferie previsto dall'art. 5, comma  8,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 4 gennaio 2023 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio